Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3246/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Tomaselli;
e da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Eleonora Parte_2 C.F._2
Marta Galimberti;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.11.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Pt_1 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sita in Mulazzano (LO), Vicolo Monte Grappa n. 21 – Scala C – Interno 5;
2) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia , ogni qual volta lo Pt_1 desideri, tenuto conto delle esigenze della stessa e previo accordo con la sig.ra Parte_1
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- due giorni durante la settimana, martedì e giovedì, dalle ore 16:00, o all'uscita da scuola, sino alle 21:00 dopo la cena, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna, e a weekend alterni al momento senza pernotto (sabato e/o domenica), successivamente anche con pernottamento, che verrà introdotto gradualmente e compatibilmente con le richieste della minore;
5) il signor trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, durante il Pt_2 periodo estivo per le vacanze. Tale periodo dovrà essere concordato secondo il piano ferie da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno e i genitori stessi dovranno reciprocamente comunicare il luogo dell'eventuale soggiorno e fornire i recapiti telefonici;
6) per quanto riguarda le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni, la
Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro, stesse modalità per il giorno di Santo
Stefano ed il Capodanno con possibilità di modifica, previo accordo tra le parti;
7) per quanto riguarda il periodo pasquale verrà seguito lo stesso criterio delle festività
Natalizie;
8) il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, entro il Pt_2 giorno 10 di ogni mese, in via anticipata tramite bonifico bancario, la somma mensile di €
300,00, comprensivi delle spese della refezione scolastica, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pagina 2 di 4 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli .
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare, dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare (a mezzo racc. A/R o mail con prova della avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
9) L'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
10) Le parti si danno, altresì, reciproco assenso al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, relativo alla figlia minore;
11) I genitori si obbligano a comunicare con raccomandata ogni eventuale variazione o cambio di indirizzo;
12) Le parti dichiarano fin d'ora di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 24/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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