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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 422/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 28/06/2023, promossa da:
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'
Avv. David Straulino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Mudoni in Matino, in via XI Febbraio n. 54;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Piccinno, presso il cui studio in Aradeo, in via Martiri della libertà n. 16, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.02.2028, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34/2018 del Tribunale di Lecce, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della Banca IFIS s.p.a., della somma di € 5.341 scaturente da due contratti di finanziamento stipulati dall'opponente, uno con
COMPASS e l'altro con . CP_1
L'ingiunzione di pagamento veniva emessa in favore di IFIS sulla scorta del credito sorto dal mancato integrale rimborso dei due finanziamenti, credito medio tempore ceduto ad IFIS dai rispettivi aventi diritto.
Si costituiva in giudizio Banca IFIS, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso, condanna al pagamento di quanto già oggetto di ingiunzione.
A scioglimento di riserva assunta alla prima udienza del 12 ottobre
2018, il Giudice, in data 26 novembre 2018, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.
Scambiate le memorie istruttorie, il Giudice disponeva CTU contabile sui rapporti dedotti in giudizio.
Il CTU provvedeva alle verifiche richieste, depositando in data 18 novembre 2019 il proprio elaborato nel quale, in relazione al finanziamento evidenziava che, secondo la propria CP_1
ricostruzione, non essendo stato indicato il TAEG e dovendosi applicare pertanto il tasso sostitutivo previsto dall'art. 124 TUB, sarebbe rimasto accertato un credito del sig. pari ad € CP_2
9.447, 90.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava il processo dapprima per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 marzo 2020, salvo poi, a seguito di ulteriori rinvii, spedire la causa per la discussione orale all'udienza del 12 marzo
2021.
Con sentenza n. 775/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, il
Tribunale di Lecce, recependo le conclusioni della CTU, condannava Banca IFIS s.p.a. al pagamento di quanto accertato a credito del cliente in relazione al finanziamento ossia CP_1
€ 9.447,90.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
(che nel frattempo ha riacquistato il credito da Banca
[...]
IFIS s.p.a.), chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
L'appellante affida l'appello a tre motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello lamenta Controparte_1
“Vizi motivazionali, ovvero errata valutazione circa la mancata indicazione del TAEG e di altre condizioni economiche nel finanziamento CP_1
L'appellante impugna la sentenza per non aver il primo Giudice statuito circa decisive motivazioni articolate da IFIS e poste a fondamento della tesi di rigetto della domanda dell'odierno appellato in relazione al finanziamento CP_1
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di valutare le argomentazioni della Banca circa la non necessità di inclusione del riferimento al TAEG nel contratto di finanziamento e la correttezza degli interessi praticati.
Ritiene l'appellante che all'epoca della sottoscrizione del contratto
(1997) non fosse necessario indicare il TAEG e che, in ogni caso, la
3 Banca non avrebbe potuto indicarlo poiché solo con delibera attuativa
CIRC del 04.03.2003 si erano stabiliti i criteri per il calcolo del TAEG.
Il Giudice di prime cure, dunque, nell'accogliere acriticamente le conclusioni del CTU, avrebbe commesso violazione di legge nella duplice direttrice di applicazione non conforme della normativa vigente ratione temporis per la controversia in questione e per omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il motivo è infondato.
Invero, fino al 18 settembre 2010 trovava applicazione la originaria disciplina del TUB e, in particolare, il previgente testo dell'art. 124
TUB, in base al quale i contratti di credito al consumo, come quello di cui si tratta, dovevano indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG.
I commi 4 e 5 del previgente testo dell'art. 124 TUB stabilivano che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e che, in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei Bot annuali o titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
la scadenza del credito è a trenta mesi;
nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituta in favore del finanziatore.
Sicchè, secondo la disciplina applicabile ai contratti di credito al consumo stipulati sino al 19 settembre 2010, i contratti dovevano indicare il TAEG e, in caso di mancata indicazione, il TAEG era equivalente a quello sostitutivo previsto dall'art. 124, comma 5, TUB.
Tale disciplina è stata innovata a decorrere dal 19 settembre 2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato con effetto dall'11 giugno 2010 la dir. 87/102/CEE.
Il capo II del Titolo VI del TUB contiene sempre la disciplina dei contratti di credito al consumo, ma diverse disposizioni sono state
4 modificate. In particolare, l'art. 122 circoscrive in materia dettagliata l'ambito di applicazione delle norme in esame, elencando poi una serie di eccezioni.
Il nuovo testo dell'art. 124 è oggi dedicato alla disciplina degli obblighi precontrattuali gravanti sul finanziatore o intermediario del credito, mentre il contenuto dei contratti di credito al consumo è disciplinato dall'art. 125 bis.
Il comma 5 del citato articolo 125 bis stabilisce che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali, mentre il successivo comma 6 sanziona con la nullità le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Fuori dall'ambito del credito al consumo, non si parla di TAEG, ma di
ISC, cioè indicatore sintetico di costo. Anch'esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione di credito espresso in percentuale e racchiude, al tempo stesso, il tasso di interesse e le spese accessorie.
L'ISC è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CIRC del 4 marzo 2003 (art. 9), che ha demandato alla Banca
d'AL il compito di individuare le operazioni e i servizi per il quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca medesima.
La Banca d'AL ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25 luglio 2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, con i quali ha introdotto l' nei contratti di mutuo e di Par
5 finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il TAEG.
Il tasso sostitutivo non può trovare applicazione nel caso di contratti conclusi al di fuori della disciplina del credito al consumo, in quanto la citata delibera CIRC del 4 marzo 2003 ha previsto l'inserimento Par dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. Ed infatti, i commi 4
e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e ciò non può essere esteso
Par analogicamente all' , che non è un tasso debitore ma è solo un indice equivalente.
Nella fattispecie, dunque, deve ritenersi pacificamente applicabile ratione temporis la disciplina di cui all'art. 124 TUB posto che il contratto di finanziamento inter partes, da qualificarsi come contratto di credito al consumo, è stato stipulato nel 1997, in data cioè anteriore all'entrata in vigore della predetta novella legislativa.
Ed in particolare, vertendosi nell'ipotesi di omessa indicazione del
TAEG, non può che conseguentemente trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 124 TUB.
Pertanto, sul punto codesta Corte ritiene di dover far proprie le risultanze cui è pervenuta la CTU nominata.
Il CTU, accertato che nel contratto non viene indicata alcuna voce di spesa, né viene riportato il TAEG, né viene esplicitata la modalità di conteggio e addebito di interessi (tutti costi effettivamente addebitati da e che il TUB ed il Codice del consumo imponevano CP_1
dovessero essere indicati), ha quindi ricalcolato gli interessi attivi/passivi maturati sul rapporto, con applicazione dei tassi minimi e massimi dei BOT, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Di conseguenza, sono stati applicati il Tasso Minimo pari al 6,496% applicato ai saldi a debito del cliente e il Tasso Massimo pari al 9,409 applicato ai saldi a credito del cliente.
Sulla base di tale ricalcolo il rapporto dare/avere ha evidenziato un credito dell'odierno appellato pari ad € 9.447,90.
6 Atteso che tale rideterminazione costituisce l'esito di un ricalcolo che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico, la sentenza del Tribunale di Lecce, sul punto, è corretta e va confermata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta “Nullità della sentenza in parte qua in materia di violazione della sottoscrizione del contratto bancario e consegna al cliente. Erroneo governo delle prove”
L'appellante censura la sentenza laddove il primo Giudice ha rilevato la nullità del contratto per difetto del requisito formale della consegna al cliente della copia.
Il motivo è fondato.
La contestazione della mancata consegna di una copia del contratto all'odierno appellato è smentita documentalmente, posto che al momento della sottoscrizione il sig. ha dichiarato di averne CP_2
ricevuto copia contestuale compilata in ogni sua parte.
Inoltre, all'inizio e alla fine del testo si danno per conosciute e approvate le clausole contenute nelle condizioni generali.
Lo stesso CTU ha riscontrato la sottoscrizione del sig. in CP_2
corrispondenza di un paragrafo che, tra le altre cose, riportava la seguente clausola: “agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le clausole contenute nella presente domanda, concernenti il costo della stessa e le sue modalità di rimborso, nonché le ulteriori clausole contenute nelle condizioni generali, a tergo riportate.”
La consegna del contratto all'appellato deve, quindi, ritenersi comprensiva anche delle condizioni generali dal momento che, in sede di accettazione delle condizioni di contratto, era specificato che le condizioni generali erano riportate a tergo della domanda di finanziamento.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “Ultrapetizione, ovvero, in ogni caso, omessa motivazione circa la pronuncia di condanna”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha pronunciato condanna di pagamento in favore dell'odierno appellato,
7 in violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero, in ogni caso, in assenza di certezza circa l'avvenuta chiusura del conto.
Il motivo è infondato.
In alcuna ultrapetizione è incorso il primo Giudice, che invece ha correttamente pronunciato sulla domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del sig. . CP_2
Inoltre, la scelta del Tribunale di Lecce, di condannare la Banca al pagamento, risulta giustificata dalla manifesta chiusura del conto e cessione del credito a Banca IFIS del 20.06.2017.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore di che liquida in euro 2.500,00 per Controparte_2
compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 13.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 422/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 28/06/2023, promossa da:
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'
Avv. David Straulino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Mudoni in Matino, in via XI Febbraio n. 54;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Piccinno, presso il cui studio in Aradeo, in via Martiri della libertà n. 16, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.02.2028, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34/2018 del Tribunale di Lecce, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della Banca IFIS s.p.a., della somma di € 5.341 scaturente da due contratti di finanziamento stipulati dall'opponente, uno con
COMPASS e l'altro con . CP_1
L'ingiunzione di pagamento veniva emessa in favore di IFIS sulla scorta del credito sorto dal mancato integrale rimborso dei due finanziamenti, credito medio tempore ceduto ad IFIS dai rispettivi aventi diritto.
Si costituiva in giudizio Banca IFIS, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso, condanna al pagamento di quanto già oggetto di ingiunzione.
A scioglimento di riserva assunta alla prima udienza del 12 ottobre
2018, il Giudice, in data 26 novembre 2018, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.
Scambiate le memorie istruttorie, il Giudice disponeva CTU contabile sui rapporti dedotti in giudizio.
Il CTU provvedeva alle verifiche richieste, depositando in data 18 novembre 2019 il proprio elaborato nel quale, in relazione al finanziamento evidenziava che, secondo la propria CP_1
ricostruzione, non essendo stato indicato il TAEG e dovendosi applicare pertanto il tasso sostitutivo previsto dall'art. 124 TUB, sarebbe rimasto accertato un credito del sig. pari ad € CP_2
9.447, 90.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava il processo dapprima per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 marzo 2020, salvo poi, a seguito di ulteriori rinvii, spedire la causa per la discussione orale all'udienza del 12 marzo
2021.
Con sentenza n. 775/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, il
Tribunale di Lecce, recependo le conclusioni della CTU, condannava Banca IFIS s.p.a. al pagamento di quanto accertato a credito del cliente in relazione al finanziamento ossia CP_1
€ 9.447,90.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
(che nel frattempo ha riacquistato il credito da Banca
[...]
IFIS s.p.a.), chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
L'appellante affida l'appello a tre motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello lamenta Controparte_1
“Vizi motivazionali, ovvero errata valutazione circa la mancata indicazione del TAEG e di altre condizioni economiche nel finanziamento CP_1
L'appellante impugna la sentenza per non aver il primo Giudice statuito circa decisive motivazioni articolate da IFIS e poste a fondamento della tesi di rigetto della domanda dell'odierno appellato in relazione al finanziamento CP_1
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di valutare le argomentazioni della Banca circa la non necessità di inclusione del riferimento al TAEG nel contratto di finanziamento e la correttezza degli interessi praticati.
Ritiene l'appellante che all'epoca della sottoscrizione del contratto
(1997) non fosse necessario indicare il TAEG e che, in ogni caso, la
3 Banca non avrebbe potuto indicarlo poiché solo con delibera attuativa
CIRC del 04.03.2003 si erano stabiliti i criteri per il calcolo del TAEG.
Il Giudice di prime cure, dunque, nell'accogliere acriticamente le conclusioni del CTU, avrebbe commesso violazione di legge nella duplice direttrice di applicazione non conforme della normativa vigente ratione temporis per la controversia in questione e per omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il motivo è infondato.
Invero, fino al 18 settembre 2010 trovava applicazione la originaria disciplina del TUB e, in particolare, il previgente testo dell'art. 124
TUB, in base al quale i contratti di credito al consumo, come quello di cui si tratta, dovevano indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG.
I commi 4 e 5 del previgente testo dell'art. 124 TUB stabilivano che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e che, in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei Bot annuali o titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
la scadenza del credito è a trenta mesi;
nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituta in favore del finanziatore.
Sicchè, secondo la disciplina applicabile ai contratti di credito al consumo stipulati sino al 19 settembre 2010, i contratti dovevano indicare il TAEG e, in caso di mancata indicazione, il TAEG era equivalente a quello sostitutivo previsto dall'art. 124, comma 5, TUB.
Tale disciplina è stata innovata a decorrere dal 19 settembre 2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato con effetto dall'11 giugno 2010 la dir. 87/102/CEE.
Il capo II del Titolo VI del TUB contiene sempre la disciplina dei contratti di credito al consumo, ma diverse disposizioni sono state
4 modificate. In particolare, l'art. 122 circoscrive in materia dettagliata l'ambito di applicazione delle norme in esame, elencando poi una serie di eccezioni.
Il nuovo testo dell'art. 124 è oggi dedicato alla disciplina degli obblighi precontrattuali gravanti sul finanziatore o intermediario del credito, mentre il contenuto dei contratti di credito al consumo è disciplinato dall'art. 125 bis.
Il comma 5 del citato articolo 125 bis stabilisce che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali, mentre il successivo comma 6 sanziona con la nullità le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Fuori dall'ambito del credito al consumo, non si parla di TAEG, ma di
ISC, cioè indicatore sintetico di costo. Anch'esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione di credito espresso in percentuale e racchiude, al tempo stesso, il tasso di interesse e le spese accessorie.
L'ISC è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CIRC del 4 marzo 2003 (art. 9), che ha demandato alla Banca
d'AL il compito di individuare le operazioni e i servizi per il quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca medesima.
La Banca d'AL ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25 luglio 2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, con i quali ha introdotto l' nei contratti di mutuo e di Par
5 finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il TAEG.
Il tasso sostitutivo non può trovare applicazione nel caso di contratti conclusi al di fuori della disciplina del credito al consumo, in quanto la citata delibera CIRC del 4 marzo 2003 ha previsto l'inserimento Par dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. Ed infatti, i commi 4
e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e ciò non può essere esteso
Par analogicamente all' , che non è un tasso debitore ma è solo un indice equivalente.
Nella fattispecie, dunque, deve ritenersi pacificamente applicabile ratione temporis la disciplina di cui all'art. 124 TUB posto che il contratto di finanziamento inter partes, da qualificarsi come contratto di credito al consumo, è stato stipulato nel 1997, in data cioè anteriore all'entrata in vigore della predetta novella legislativa.
Ed in particolare, vertendosi nell'ipotesi di omessa indicazione del
TAEG, non può che conseguentemente trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 124 TUB.
Pertanto, sul punto codesta Corte ritiene di dover far proprie le risultanze cui è pervenuta la CTU nominata.
Il CTU, accertato che nel contratto non viene indicata alcuna voce di spesa, né viene riportato il TAEG, né viene esplicitata la modalità di conteggio e addebito di interessi (tutti costi effettivamente addebitati da e che il TUB ed il Codice del consumo imponevano CP_1
dovessero essere indicati), ha quindi ricalcolato gli interessi attivi/passivi maturati sul rapporto, con applicazione dei tassi minimi e massimi dei BOT, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Di conseguenza, sono stati applicati il Tasso Minimo pari al 6,496% applicato ai saldi a debito del cliente e il Tasso Massimo pari al 9,409 applicato ai saldi a credito del cliente.
Sulla base di tale ricalcolo il rapporto dare/avere ha evidenziato un credito dell'odierno appellato pari ad € 9.447,90.
6 Atteso che tale rideterminazione costituisce l'esito di un ricalcolo che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico, la sentenza del Tribunale di Lecce, sul punto, è corretta e va confermata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta “Nullità della sentenza in parte qua in materia di violazione della sottoscrizione del contratto bancario e consegna al cliente. Erroneo governo delle prove”
L'appellante censura la sentenza laddove il primo Giudice ha rilevato la nullità del contratto per difetto del requisito formale della consegna al cliente della copia.
Il motivo è fondato.
La contestazione della mancata consegna di una copia del contratto all'odierno appellato è smentita documentalmente, posto che al momento della sottoscrizione il sig. ha dichiarato di averne CP_2
ricevuto copia contestuale compilata in ogni sua parte.
Inoltre, all'inizio e alla fine del testo si danno per conosciute e approvate le clausole contenute nelle condizioni generali.
Lo stesso CTU ha riscontrato la sottoscrizione del sig. in CP_2
corrispondenza di un paragrafo che, tra le altre cose, riportava la seguente clausola: “agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le clausole contenute nella presente domanda, concernenti il costo della stessa e le sue modalità di rimborso, nonché le ulteriori clausole contenute nelle condizioni generali, a tergo riportate.”
La consegna del contratto all'appellato deve, quindi, ritenersi comprensiva anche delle condizioni generali dal momento che, in sede di accettazione delle condizioni di contratto, era specificato che le condizioni generali erano riportate a tergo della domanda di finanziamento.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “Ultrapetizione, ovvero, in ogni caso, omessa motivazione circa la pronuncia di condanna”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha pronunciato condanna di pagamento in favore dell'odierno appellato,
7 in violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero, in ogni caso, in assenza di certezza circa l'avvenuta chiusura del conto.
Il motivo è infondato.
In alcuna ultrapetizione è incorso il primo Giudice, che invece ha correttamente pronunciato sulla domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del sig. . CP_2
Inoltre, la scelta del Tribunale di Lecce, di condannare la Banca al pagamento, risulta giustificata dalla manifesta chiusura del conto e cessione del credito a Banca IFIS del 20.06.2017.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore di che liquida in euro 2.500,00 per Controparte_2
compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 13.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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