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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/12/2024, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.39/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
nato a [...] (U.S.A.) il 25/08/1969, residente in Grumo Appula ed Parte_1 ivi elettivamente domiciliato alla Piazza della Libertà n.15 presso lo studio dell'avv.
Gilberto Casalino, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 8 , nato in [...] il [...], ivi residente ed ivi Controparte_1 elettivamente domiciliato al Viale Antonio Labianca n.43/A presso lo0 studio dlel'avv.
Giovanni Clarizio, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
^^^^
Oggetto: appello avverso l' ordinanza ex art.702 ter c.p.c. e art.14 D.Lgs. n.150/2011, resa dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, in data 18/12/2020, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio RG 15668/2019, proposto ex art.702 bis c.p.c. dall'odierno appellante in danno dell'odierno appellato, avente ad oggetto “pagamento compensi professionali di avvocato”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
9/6/2023: per l'appellante “Preliminarmente ammettere per la forma l'appello che con il preente atto dsi propone avverso l'ordinanza impugnata e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare la stessa;
indi a chè, dichiarare tenuto l'odierno appellato, per le causali di cui in premessa del presente atto, al pagamento sia del compenso professionale in favore dell'odierno appellante, avv. , per Parte_1
l'attività professionale da quest'ultimo svolta nell'ambito del procedimento civile in primno grado n.21 RG del 2008 e definito con sentenza n.79/2010 resa dal Giudice di
Pace di Casamassima, che delle spese processuali anticipate dallo stesso avv. Pt_1
per l'iscrizione a ruolo della causa, pari ad €70,00 e notifica del libello
[...] introduttivo, pari ad €25,68, nell'ambito del predetto procedimento;
indi a che, dichiarare tenuto l'odierno appellato al pagamento sia del vompenso professionale dell'odierno appellante per l'attività profeswisonale da quest'ultimo svolta nell'ambito del giudizio d'appello n.97000653/2010 R.G. instaurato dinanzi il Tribunale di Bari-
Sez.Stralcio, che delle spese borsuali anticipate dallo stesso appellante per l'iscrizione a ruolo della causa, pari ad €78,00 e la notifica drell'atto d'appello, pari ad €8,00 in relazione al predetto procedimento d'appello definito con sentenza n.4621/23016 del
15/9/2016; Indi a chè, condannare, per l'effetto, l'odierno appellato al pagamento, a titolo di compenso profesisonale in favore dell'odierno appellante, per l'attività
pagina 2 di 8 professionale da quest'ultimo svolta in relazione ad entrambi i giudizi predetti, della somma complessiva di €5.000,00comprensiva si accessori di legge, oltre le spese borsuali anticipate come innanzi indicate;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore suddetto anticipatario” ; per l'appellato, si insisteva, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità rituale dell'avverso gravame e subordinatamente, nel merito, per la integrale infondatezza dello stesso, con vittoria delle competenze difensive del grado.
Svolgimento del processo
Con “Ricorso in riassunzione” dinanzi il Tribunale di Bari del 6/11/2019, l'odierno appellante, pur informalmente convenendo l'odierno appellato per un'udienza dallo stesso indicata, chiedeva, in ogni caso, all'adito Tribunale la fissazione di un'udienza ex art.702 bis c.p.c., così di fatto qualificando il predetto libello introduttivo di un giudizio a cognizione sommaria, in ragione dell'oggetto specifico del giudizio, finalizzato al riconoscimento di compensi professionali di avvocato in favore del ricorrente.
Nell'atto predetto, premetteva il ricorrente la cronistoria della vicenda attinente l'intercorso rapporto professionale con l'odierno appellato, assumendo, quindi, di aver notificato, in danno dello stesso, una precedente citazione dell'1/10/18 dinanzi il Giudice di Pace di Bari, finalizzata al riconoscimento di pretesi compensi professionali per una pregressa attività svolta su mandato di esso convenuto.
A tale riguardo, precisava di aver, su suo espresso mandato, depositato, dinanzi il
Giudice di Pace di Casamassima, un ricorso introduttivo del giudizio di risarcimento danni per sinistro stradale (L.21/2/2006) contro tale e Controparte_2 [...]
, introducendo un giudizio definito con sentenza del 29/4/2010 con cui Controparte_3 si dichiarava la pari e concorsuale responsabilità di entrambi i conducenti nella produzione dell'evento, condannando la convenuta Compagnia assicurativa al pagamento della somma di €203,60 in favore dell'attore, con compensazione delle spese processuali, con successiva proposizione di appello con atto del 7/6/2010.
pagina 3 di 8 Il predetto giudizio di appello, trattato dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Bari, veniva definito con sentenza del 15/9/2016 con cui si dichiarava l'improcedibilità del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Aggiungeva quindi il ricorrente, odierno appellante, di aver, all'esito della definizione del giudizio predetto, invitato il proprio cliente, odierno appellato, con racc. del 28/11/16, al pagamento delle maturate competenze per le attività difensive svolte per i due gradi di giudizio in qualità di difensore antistatario, come da dettagliata indicazione e determinazione delle stesse e, in seguito all'omesso riscontro a tale invito, provvedeva ad introdurre il predetto giudizio innanzi il Giudice di Pace di Bari con un rito ordinario, definito con sentenza n.2251/19, con cui l'adita Autorità giudiziaria dichiarava la proria incompetenza funzionale per essere competente il Tribunale di Bari, dinanzi al quale rimetteva, quindi, le parti, previa riassunzione nei modi e termini di legge, così determinando l'introduzione del giudizio in esame, con il predetto ricorso in riassunzione del 6/11/2019.
All'esito del ricorso introduttivo, veniva quindi fissata, a norma di legge, l'udienza collegiale di comparizione del 13/3/2020.
Nelle more si costituiva il resistente, odierno appellato, contestando la fondatezza delle avverse richieste di pagamento, eccependo, quanto al compenso dovuto per il richiamato giudizio di 1° grado, l'avvenuta estinzione, come da pagamento della somma di €1.205,00 a saldo, giusta avversa richiesta, e con riguardo al giudizio di appello, eccepiva l'inadempimnento del professionista ex art.1460 c.c., stante l'intervenuto rigetto del gravame per rilevata sua improcedibilità, in quanto il non aveva Pt_1 tempestivamente integrato il contradittorio su ordine del Giudice.
Il giudizio come innanzi introdotto, veniva quindi definito con l'impugnata ordinanza collegiale con la quale il Tribunale, ricostruita la vicenda processuale nei termini di cui innanzi, rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento delle spese Pt_1 del giudizio riassunto (compensando quelle del precedente giudizio innanzi il Giudice di
Pace).
pagina 4 di 8 Supportava il Tribunale l'adottata soluzione decisoria sulla scorta di pertinente motivazione.
Assumeva, invero, il Collegio, con riguardo alle risultanze probatorie che, se da un lato era incontestata e documentata la prestazione dell'attività professionale svolta dal nei due giudizi indicati, dall'altro era parimenti documentato come il compenso Pt_1 richiesto quanto al 1° grado, fosse stato già da tempo onorato dal resistente con il proprio vaglia di €1.205,00, ovvero nella misura corrispondente al compenso maturato e richiesto dallo stesso (come da propria racc. in atti)e confermato anche dalla Pt_1 successiva e regolare fattura del 23/1/17, derivandone l'estinzione del credito.
Con riguardo, invece, al giudizio di 2° grado, riteneva il Tribunale non dovuti i richiesti compensi a fronte dell'eccepito grave inadempimento ex art.1460 c.c. con il quale l' richiamava la declaratoria d'improcedibilità dell'appello per irregolarità della CP_1 notifica dello stesso, non essendo stato integrato il contenuto nei confronti di un terzo litisconsorte necessario, ovvero non essendo stata eseguita la notifica dell'atto di appello neanche a seguito dell'ordine del giudice per la rinnovazione dell'adempimento.
A tale riguardo, assumeva, pertanto, il Collegio di prime cure, la grave negligenza del comportante una pronuncia di rito che, censurando d'improcedibilità il Pt_1 gravame, precludeva la disamina del merito delle ragioni esposte dall'appellante e la sua condanna a rifondere le spese di quel grado a favore della Compagnia appellata costituita, comportando, tra l'altro, il passaggio in giudicato della sentenza di 1° grado, così configurandosi una palese carenza di diligenza specifica ex art.1176 2° comma c.c..
Sulla scorta del rilievo predetto, doveva pertanto ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte del resistente, tanto supportando il disposto rigetto della domanda.
Avveso tale statuizione, proponeva il il gravame che ci occupa a supporto del Pt_2 quale (con una esposizione a dir poco frammentaria e sicuramente abnorme, per oltre
80 pagine) si doleva per la rilevata estinzione del credito attinente il giudizio di 1° grado con l'asserito versamento di €1.205,00, sulla scorta di una asserita insufficienza della ridetta somma a fronte dell'attività espletata, residuando un saldo effettivo di €648,91; pagina 5 di 8 censurava, inoltre, l'omessa rilevanza del comportamento processuale dell' per la CP_1 omessa specifica contestazione di quanto innanzi e con una terza doglianza contestava, con riguardo alla asserita grave negligenza professionale per l'improcedibilità dell'appello, una pretesa rimessione in termini per la rinotifica viziata.
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità rituale dell'avverso gravame e, in via subordinata, l'infondatezza nel merito dello stesso, rilevando la pretestuosità di un invocato principio di ultrattività del rito ordinario che, in tesi avversa, consentirebbe la trattazione del merito del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14/5/2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella successiva del 16/9/22, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 9/6/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le note di trattazione scritta sia di parte appellante (che, in verità, utilizzava le stesse quale comparsa conclusionale) che di parte appellata, riservava la decisione ex art.190 c.p.c. (con deposito di conclusionale solamente da parte appellata).
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio doveroso e prioritario al merito dell'impugnazione, rilevarne la manifesta inammissibilità a mente del richiamato art.14 ultimo comma del D.Lgs.
n.150/2011.
A tale riguardo, tra l'altro, si impone evidenziare una ingiustificata ed omessa applicazione della disciplina speciale di cui innanzi, pure espressamente richiamata dall'appellante con il proprio ricorso introduttivo, laddove chiedeva inequivocamente la fissazione di un'udienza collegiale ex art.702 bis c.p.c., così di fatto richiamando la prescritta normativa specifica per l'oggetto del giudizio, attinente la pretesa di pagamento di competenze professionali da parte dell'avv. nei confronti di un Pt_1 proprio cliente.
Nel corpo del gravame, eccessivamente prolisso e ripetitivo, l'appellante, ripetendo immotivamente, in senso letterale, svariati capi del gravame, ometteva di giustificare la pagina 6 di 8 pretesa deroga alla prevista inappellabilità dell'ordinanza collegiale impugnata
(ricorribile solamente per Cassazione), così introducendo, in modo strumentale, un giudizio palesemente irrilevante per l'inequivoca preclusione a qualsiasi disamina del merito dello stesso (in verità supportato da censure assolutamente infondate).
Il comportamento processuale predetto, giustifica la ritenuta adozione officiosa del disposto di cui all'art.96 3° comma c.p.c., ravvisandosi, nella fattispecie, una evidente ipotesi di responsabilità aggravata da parte dell'appellante il quale, pur dimostrando di conoscere la disciplina speciale applicabile alla fattispecie sostanziale de quo ha inteso poi derogarvi, ingiustificatamente, proponendo un gravame in dispegio della norma specifica di cui all'art.14 ultimo comma del D.Lgs 150/2011.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. dal Tribunale di Bari, in composzione colleghiale, in data 18/12/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellato CP_1
, delle competenze difensive relative al presente rgado, liquidate kle stesse in
[...] complessivi €2.915,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Condanna l'appellante, ai sensi dell'art.96 3° comma c.p.c. a pagare, a titolo risarcitorio, in favore dell'appellato, la somma di €2.915,00.
4)Da atto ella ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Pt_1
tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo
[...] unificato già versato per l'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 19/11/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore pagina 7 di 8 (avv. Leonardo Nota)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
nato a [...] (U.S.A.) il 25/08/1969, residente in Grumo Appula ed Parte_1 ivi elettivamente domiciliato alla Piazza della Libertà n.15 presso lo studio dell'avv.
Gilberto Casalino, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 8 , nato in [...] il [...], ivi residente ed ivi Controparte_1 elettivamente domiciliato al Viale Antonio Labianca n.43/A presso lo0 studio dlel'avv.
Giovanni Clarizio, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
^^^^
Oggetto: appello avverso l' ordinanza ex art.702 ter c.p.c. e art.14 D.Lgs. n.150/2011, resa dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, in data 18/12/2020, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio RG 15668/2019, proposto ex art.702 bis c.p.c. dall'odierno appellante in danno dell'odierno appellato, avente ad oggetto “pagamento compensi professionali di avvocato”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
9/6/2023: per l'appellante “Preliminarmente ammettere per la forma l'appello che con il preente atto dsi propone avverso l'ordinanza impugnata e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare la stessa;
indi a chè, dichiarare tenuto l'odierno appellato, per le causali di cui in premessa del presente atto, al pagamento sia del compenso professionale in favore dell'odierno appellante, avv. , per Parte_1
l'attività professionale da quest'ultimo svolta nell'ambito del procedimento civile in primno grado n.21 RG del 2008 e definito con sentenza n.79/2010 resa dal Giudice di
Pace di Casamassima, che delle spese processuali anticipate dallo stesso avv. Pt_1
per l'iscrizione a ruolo della causa, pari ad €70,00 e notifica del libello
[...] introduttivo, pari ad €25,68, nell'ambito del predetto procedimento;
indi a che, dichiarare tenuto l'odierno appellato al pagamento sia del vompenso professionale dell'odierno appellante per l'attività profeswisonale da quest'ultimo svolta nell'ambito del giudizio d'appello n.97000653/2010 R.G. instaurato dinanzi il Tribunale di Bari-
Sez.Stralcio, che delle spese borsuali anticipate dallo stesso appellante per l'iscrizione a ruolo della causa, pari ad €78,00 e la notifica drell'atto d'appello, pari ad €8,00 in relazione al predetto procedimento d'appello definito con sentenza n.4621/23016 del
15/9/2016; Indi a chè, condannare, per l'effetto, l'odierno appellato al pagamento, a titolo di compenso profesisonale in favore dell'odierno appellante, per l'attività
pagina 2 di 8 professionale da quest'ultimo svolta in relazione ad entrambi i giudizi predetti, della somma complessiva di €5.000,00comprensiva si accessori di legge, oltre le spese borsuali anticipate come innanzi indicate;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore suddetto anticipatario” ; per l'appellato, si insisteva, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità rituale dell'avverso gravame e subordinatamente, nel merito, per la integrale infondatezza dello stesso, con vittoria delle competenze difensive del grado.
Svolgimento del processo
Con “Ricorso in riassunzione” dinanzi il Tribunale di Bari del 6/11/2019, l'odierno appellante, pur informalmente convenendo l'odierno appellato per un'udienza dallo stesso indicata, chiedeva, in ogni caso, all'adito Tribunale la fissazione di un'udienza ex art.702 bis c.p.c., così di fatto qualificando il predetto libello introduttivo di un giudizio a cognizione sommaria, in ragione dell'oggetto specifico del giudizio, finalizzato al riconoscimento di compensi professionali di avvocato in favore del ricorrente.
Nell'atto predetto, premetteva il ricorrente la cronistoria della vicenda attinente l'intercorso rapporto professionale con l'odierno appellato, assumendo, quindi, di aver notificato, in danno dello stesso, una precedente citazione dell'1/10/18 dinanzi il Giudice di Pace di Bari, finalizzata al riconoscimento di pretesi compensi professionali per una pregressa attività svolta su mandato di esso convenuto.
A tale riguardo, precisava di aver, su suo espresso mandato, depositato, dinanzi il
Giudice di Pace di Casamassima, un ricorso introduttivo del giudizio di risarcimento danni per sinistro stradale (L.21/2/2006) contro tale e Controparte_2 [...]
, introducendo un giudizio definito con sentenza del 29/4/2010 con cui Controparte_3 si dichiarava la pari e concorsuale responsabilità di entrambi i conducenti nella produzione dell'evento, condannando la convenuta Compagnia assicurativa al pagamento della somma di €203,60 in favore dell'attore, con compensazione delle spese processuali, con successiva proposizione di appello con atto del 7/6/2010.
pagina 3 di 8 Il predetto giudizio di appello, trattato dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Bari, veniva definito con sentenza del 15/9/2016 con cui si dichiarava l'improcedibilità del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Aggiungeva quindi il ricorrente, odierno appellante, di aver, all'esito della definizione del giudizio predetto, invitato il proprio cliente, odierno appellato, con racc. del 28/11/16, al pagamento delle maturate competenze per le attività difensive svolte per i due gradi di giudizio in qualità di difensore antistatario, come da dettagliata indicazione e determinazione delle stesse e, in seguito all'omesso riscontro a tale invito, provvedeva ad introdurre il predetto giudizio innanzi il Giudice di Pace di Bari con un rito ordinario, definito con sentenza n.2251/19, con cui l'adita Autorità giudiziaria dichiarava la proria incompetenza funzionale per essere competente il Tribunale di Bari, dinanzi al quale rimetteva, quindi, le parti, previa riassunzione nei modi e termini di legge, così determinando l'introduzione del giudizio in esame, con il predetto ricorso in riassunzione del 6/11/2019.
All'esito del ricorso introduttivo, veniva quindi fissata, a norma di legge, l'udienza collegiale di comparizione del 13/3/2020.
Nelle more si costituiva il resistente, odierno appellato, contestando la fondatezza delle avverse richieste di pagamento, eccependo, quanto al compenso dovuto per il richiamato giudizio di 1° grado, l'avvenuta estinzione, come da pagamento della somma di €1.205,00 a saldo, giusta avversa richiesta, e con riguardo al giudizio di appello, eccepiva l'inadempimnento del professionista ex art.1460 c.c., stante l'intervenuto rigetto del gravame per rilevata sua improcedibilità, in quanto il non aveva Pt_1 tempestivamente integrato il contradittorio su ordine del Giudice.
Il giudizio come innanzi introdotto, veniva quindi definito con l'impugnata ordinanza collegiale con la quale il Tribunale, ricostruita la vicenda processuale nei termini di cui innanzi, rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento delle spese Pt_1 del giudizio riassunto (compensando quelle del precedente giudizio innanzi il Giudice di
Pace).
pagina 4 di 8 Supportava il Tribunale l'adottata soluzione decisoria sulla scorta di pertinente motivazione.
Assumeva, invero, il Collegio, con riguardo alle risultanze probatorie che, se da un lato era incontestata e documentata la prestazione dell'attività professionale svolta dal nei due giudizi indicati, dall'altro era parimenti documentato come il compenso Pt_1 richiesto quanto al 1° grado, fosse stato già da tempo onorato dal resistente con il proprio vaglia di €1.205,00, ovvero nella misura corrispondente al compenso maturato e richiesto dallo stesso (come da propria racc. in atti)e confermato anche dalla Pt_1 successiva e regolare fattura del 23/1/17, derivandone l'estinzione del credito.
Con riguardo, invece, al giudizio di 2° grado, riteneva il Tribunale non dovuti i richiesti compensi a fronte dell'eccepito grave inadempimento ex art.1460 c.c. con il quale l' richiamava la declaratoria d'improcedibilità dell'appello per irregolarità della CP_1 notifica dello stesso, non essendo stato integrato il contenuto nei confronti di un terzo litisconsorte necessario, ovvero non essendo stata eseguita la notifica dell'atto di appello neanche a seguito dell'ordine del giudice per la rinnovazione dell'adempimento.
A tale riguardo, assumeva, pertanto, il Collegio di prime cure, la grave negligenza del comportante una pronuncia di rito che, censurando d'improcedibilità il Pt_1 gravame, precludeva la disamina del merito delle ragioni esposte dall'appellante e la sua condanna a rifondere le spese di quel grado a favore della Compagnia appellata costituita, comportando, tra l'altro, il passaggio in giudicato della sentenza di 1° grado, così configurandosi una palese carenza di diligenza specifica ex art.1176 2° comma c.c..
Sulla scorta del rilievo predetto, doveva pertanto ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte del resistente, tanto supportando il disposto rigetto della domanda.
Avveso tale statuizione, proponeva il il gravame che ci occupa a supporto del Pt_2 quale (con una esposizione a dir poco frammentaria e sicuramente abnorme, per oltre
80 pagine) si doleva per la rilevata estinzione del credito attinente il giudizio di 1° grado con l'asserito versamento di €1.205,00, sulla scorta di una asserita insufficienza della ridetta somma a fronte dell'attività espletata, residuando un saldo effettivo di €648,91; pagina 5 di 8 censurava, inoltre, l'omessa rilevanza del comportamento processuale dell' per la CP_1 omessa specifica contestazione di quanto innanzi e con una terza doglianza contestava, con riguardo alla asserita grave negligenza professionale per l'improcedibilità dell'appello, una pretesa rimessione in termini per la rinotifica viziata.
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità rituale dell'avverso gravame e, in via subordinata, l'infondatezza nel merito dello stesso, rilevando la pretestuosità di un invocato principio di ultrattività del rito ordinario che, in tesi avversa, consentirebbe la trattazione del merito del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14/5/2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella successiva del 16/9/22, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 9/6/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le note di trattazione scritta sia di parte appellante (che, in verità, utilizzava le stesse quale comparsa conclusionale) che di parte appellata, riservava la decisione ex art.190 c.p.c. (con deposito di conclusionale solamente da parte appellata).
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio doveroso e prioritario al merito dell'impugnazione, rilevarne la manifesta inammissibilità a mente del richiamato art.14 ultimo comma del D.Lgs.
n.150/2011.
A tale riguardo, tra l'altro, si impone evidenziare una ingiustificata ed omessa applicazione della disciplina speciale di cui innanzi, pure espressamente richiamata dall'appellante con il proprio ricorso introduttivo, laddove chiedeva inequivocamente la fissazione di un'udienza collegiale ex art.702 bis c.p.c., così di fatto richiamando la prescritta normativa specifica per l'oggetto del giudizio, attinente la pretesa di pagamento di competenze professionali da parte dell'avv. nei confronti di un Pt_1 proprio cliente.
Nel corpo del gravame, eccessivamente prolisso e ripetitivo, l'appellante, ripetendo immotivamente, in senso letterale, svariati capi del gravame, ometteva di giustificare la pagina 6 di 8 pretesa deroga alla prevista inappellabilità dell'ordinanza collegiale impugnata
(ricorribile solamente per Cassazione), così introducendo, in modo strumentale, un giudizio palesemente irrilevante per l'inequivoca preclusione a qualsiasi disamina del merito dello stesso (in verità supportato da censure assolutamente infondate).
Il comportamento processuale predetto, giustifica la ritenuta adozione officiosa del disposto di cui all'art.96 3° comma c.p.c., ravvisandosi, nella fattispecie, una evidente ipotesi di responsabilità aggravata da parte dell'appellante il quale, pur dimostrando di conoscere la disciplina speciale applicabile alla fattispecie sostanziale de quo ha inteso poi derogarvi, ingiustificatamente, proponendo un gravame in dispegio della norma specifica di cui all'art.14 ultimo comma del D.Lgs 150/2011.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. dal Tribunale di Bari, in composzione colleghiale, in data 18/12/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellato CP_1
, delle competenze difensive relative al presente rgado, liquidate kle stesse in
[...] complessivi €2.915,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Condanna l'appellante, ai sensi dell'art.96 3° comma c.p.c. a pagare, a titolo risarcitorio, in favore dell'appellato, la somma di €2.915,00.
4)Da atto ella ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Pt_1
tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo
[...] unificato già versato per l'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 19/11/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore pagina 7 di 8 (avv. Leonardo Nota)
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