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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa DI TI, nella causa iscritta al n° 16237/2024 R.G.L. promossa
DA
(CF ) n.q di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
AN OR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Ficarazzi, Corso Umberto I n°899, giusta procura in atti
- opponente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. CP_1
59, con l'avv. MARIA GRAZIA SPARACINO e l'avv. ADRIANA GIOVANNA
RIZZO, che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- opposto-
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (INDEBITO)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17 OTTOBRE 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 1023/2024 del 10/09/2024.
❖ DICHIARA che è tenuta al pagamento in favore dell Parte_2 CP_1
della complessiva somma di euro 1.568,78 oltre accessori come per legge.
1 ❖ DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
❖ PROVVEDE come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte opponente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello stato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024 , n.q indicata in epigrafe, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1023/2024 emesso dal Tribunale di
Palermo il 10/09/2024, notificato il 3.10.2024, con il quale veniva ingiunto a Parte_2
di pagare immediatamente la somma di € 10.077,06 oltre interessi e spese del
[...]
procedimento monitorio per il recupero di somme corrispostegli a titolo di prestazione di invalidità civile n. 02739387 non dovuta nel periodo dall'1 Gennaio 2003 al 30 Aprile
2006, contestando genericamente la legittimità della pretesa dell' . CP_2
A sostegno dell'opposizione si limitava a dedurre “La sig.ra è Parte_2 disabile grave, non si ritiene legittima la richiesta di restituzione né ritiene legittima la conseguente sospensione di erogazione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando CP_1
la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'ente previdenziale puntualizzava che:
• l'indebito è stato contestato a quale coerede di Parte_2 Persona_1
(deceduta il 9.11.2015);
• era originariamente titolare di assegno mensile di assistenza agli Persona_1
invalidi civili e, successivamente, nel 2003 anche di indennità di accompagnamento;
• a seguito di campagna di verifica dei cosiddetti “falsi invalidi” con Decreto Prefettizio
n. 98615 del 28/01/2004 la prestazione (indennità di accompagnamento) veniva revocata stante l'assenza del requisito sanitario (necessario per il riconoscimento della prestazione) e dei correlativi verbali sanitari, mai rinvenuti in atti;
• la pretesa restitutoria trova, dunque, fondamento nel suddetto decreto prefettizio di revoca e, stante l'illegittima erogazione della prestazione per il periodo dall'01/02/2003 al 30/04/2006 - sulla pensione Cat. INVCIV n. 02739387 con la conseguenza che l' era tenuto a procedere al recupero della complessiva somma CP_2
di euro 17.878,78;
• il provvedimento di revoca e la nota di debito venivano inoltrate alla , Persona_1
originaria debitrice, ma tale debito veniva solo parzialmente recuperato sia mediante
2 trattenuta mensile (da settembre 2015) di euro 100,00 sulla pensione sia mediante compensazione con il credito di euro 433,55 maturato dalla a seguito di Persona_1 ricostituzione centralizzata del 29/01/2010;
• dopo decesso della , il debito veniva assegnato ad uno degli eredi della Persona_1
dante causa, e precisamente a , e le veniva inoltrata una prima Parte_2 raccomandata (A/R n. 63014496138-8 del 29/12/2015 ricevuta il 21/1/2016) con cui veniva notiziata della sussistenza del debito ereditario, ed una successiva raccomandata di sollecito (A/R n. 63016255247-1 del 18/04/2016 ricevuta il
3.5.2016);
• con successiva domanda di ratei maturati e non riscossi n. domus 2120816500151 del
10/05/2019, gli eredi della pensionata chiedevano il riconoscimento di arretrati risultai spettanti a seguito di successivo accertamento pari a complessivi € 6.968,17;
• tale credito veniva trattenuto a titolo di compensazione (impropria, credito e debito derivanti da medesima prestazione pensionistica) residuando l'importo dovuto di euro
10.077,06 oggetto appunto del decreto ingiuntivo opposto;
• successivamente sono stati effettuati due pagamenti contabilizzati rispettivamente il
24/12/2020, per € 364,38 e il 05/04/2024, per € 300,00.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza cartolare del 17 ottobre 2025, verificato il deposito di note ex art 127 ter cpc, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
Preliminarmente va precisato che nella fattispecie scrutinata (cioè, opposizione a decreto ingiuntivo) non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di una fase ulteriore del procedimento monitorio e non di un'azione promossa ex novo per cui non rileva il mancato deposito di siffatta autorizzazione nonostante la richiesta di questo giudice.
Va, poi, premesso che, in assenza di prova che parte opponente avrebbe dovuto fornire in ordine alla legittimità delle somme ricevute dalla per contestare il Persona_1 decreto prefettizio (non è stata neppure depositata la domanda amministrativa che, com'è ben noto, costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta - nella specie indennità di accompagnamento - unitamente ai previsti requisiti
3 sanitari) l'indebito oggetto di causa rientra pacificamente nell'alveo dell'art 2033 c.c. (e sul punto nessuna contestazione puntuale è stata sollevata da parte ricorrente).
Inoltre, dalla dettagliata ricostruzione della vicenda come operata dall'ente previdenziale emerge che:
1. il debito ereditario residuo, alla luce delle compensazioni e dei pagamenti parziali effettuati anche dopo il decesso dalla , ammonta non ad euro 10.077,06 Persona_1
(importo ingiunto) ma ad euro 9.412,68 (cfr. allegato al fascicolo telematico dell' denominato “ dettaglio inizio recupero”); CP_1
2. il debito ereditario è stato integralmente contestato a (“Per il Parte_2
recupero di tale debito, si è agito con decreto ingiuntivo - oggetto di odierna opposizione - nei riguardi dell'odierna ricorrente, a cui era stato assegnato il debito
(salva possibilità di ripartizione pro quota con gli altri eredi”).
Sotto tale ultimo profilo va ricordato che in caso di pluralità di eredi la responsabilità per i debiti è proporzionale alla quota ereditaria spettante a ciascuno. CP_1
Com'è ben noto l'art. 754 cod. civ. (che disciplina i rapporti tra eredi e creditori) prevede che «gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria».
Da ciò emerge che in materia successoria vige la regola della parziarietà e si assiste ad una eccezione rispetto ai principi generali posti in tema di obbligazioni (ove vige la regola della solidarietà passiva ex art. 1294 cod. civ.).
Diretta conseguenza di tale carattere parziario dell'obbligazione nei rapporti esterni è che il creditore, qualora uno dei coeredi debitori non paghi la propria parte di debito, non potrà rivolgersi agli altri coeredi per recuperare la parte di credito non soddisfatta.
Nel caso scrutinato, dunque, l' (che tra l'altro era ben a conoscenza delle CP_1
generalità degli altri coeredi come emerge dal provvedimento del 13 maggio 2019 in atti) non poteva azionare monitoriamente l'intero credito solamente nei confronti di non sussistendo alcun onere del coerede di fornire informazioni Parte_2 all' Istituto e non essendo neppure sufficiente, per generare la solidarietà e modificare il regime di responsabilità codicistico, il fatto che nella comunicazione inviatale del
29.12.2015 per la restituzione dell'indebito fosse inserita la generica richiesta se “fosse in possesso di ogni elemento utile a modificare il contenuto del presente provvedimento”.
4 Né l'ente previdenziale ha fornito la prova della eventuale rinuncia all'eredità di uno o più coeredi con conseguenziale accrescimento della quota degli accettanti.
In termini conclusivi, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato e Parte_2
è tenuta a restituire all' la propria quota ereditaria che, tenuto conto
[...] CP_1 dell'importo residuo di euro 9.412,64 e della presenza di 6 coeredi) ammonta a euro
1.568,78 oltre interessi legali.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene ricorrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, mentre, in ordine alla disciplina delle spese di si provvede come da separato decreto di pagamento. Parte_2
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, udienza a trattazione del 17 ottobre 2025
Il Giudice
DI TI
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