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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 659/2025 R.G.V.G. promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONACI FABRIZIO per procura in calce al ricorso introduttivo e
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MONACI FABRIZIO per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
Oggetto: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DI Controparte_2
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 “[…] gli istanti, ut sopra rappresentati, domiciliati e difesi, visto l'art. 337 Quinques c.c.
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE QUANTO SEGUE:
1) Affido condiviso della figlia minore e – per quanto occorrer possa della figlia maggiore
- ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica di 15 giorni consecutivi presso il padre
(dove hanno trasferito la residenza) e 15 giorni consecutivi presso la madre. La minore per quanto occorrer possa visto il prossimo compimento della maggiore età, trascorrerà le festività con i genitori, alternando tra di loro, di anno in anno, il giorno di Natale, della vigilia di Natale, dell'ultimo dell'anno, di Capodanno e dell'Epifania, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Saranno regolate secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre, l'8 dicembre.
Durante le vacanze estive, la figlia minore continuerà a trascorrere 15 giorni con l'uno e
15 giorni con l'altro genitore.
2) Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
3) Nessun contributo ordinario al mantenimento dei figli sarà corrisposto dall'uno all'altro genitore tenuto conto della permanenza delle figlie per pari tempo con i ricorrenti i quali, ciascuno provvederà direttamente alle esigenze delle figlie. I ricorrenti, invece, si andranno a suddividere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/2/2025 il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visite e mantenimento della figlia Per_ minore , nata il [...] e della figlia , nata il [...], maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, nate dalla relazione fuori del matrimonio tra gli stessi intercorsa, chiedendo in particolare di modificare le disposizioni concordate nel 2024 e omologate da questo Tribunale.
Hanno in particolare evidenziato che dal luglio 2024, le figlie hanno trasferito la loro residenza presso il padre ed hanno concordato di “permanere 15 giorni dall'uno e 15 giorni dall'altro genitore”.
pagina 2 Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, che è intervenuto nel procedimento in data 14/3/2025.
2. Le condizioni prospettate dalle parti tengono conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di vita delle figlie e sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie stesse, le quali stanno attuando un collocamento paritario presso ciascuno dei genitori (che giustifica il mantenimento diretto da parte di questi ultimi).
Per_ Non appare necessario procedere all'ascolto della figlia minore , stante il comportamento collaborativo delle parti e il sostanziale rispetto dei suoi interessi morali e materiali.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
3. Stante la definizione concordata del procedimento, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, come sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 659/2025 R.G.V.G. promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONACI FABRIZIO per procura in calce al ricorso introduttivo e
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MONACI FABRIZIO per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
Oggetto: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DI Controparte_2
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 “[…] gli istanti, ut sopra rappresentati, domiciliati e difesi, visto l'art. 337 Quinques c.c.
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE QUANTO SEGUE:
1) Affido condiviso della figlia minore e – per quanto occorrer possa della figlia maggiore
- ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica di 15 giorni consecutivi presso il padre
(dove hanno trasferito la residenza) e 15 giorni consecutivi presso la madre. La minore per quanto occorrer possa visto il prossimo compimento della maggiore età, trascorrerà le festività con i genitori, alternando tra di loro, di anno in anno, il giorno di Natale, della vigilia di Natale, dell'ultimo dell'anno, di Capodanno e dell'Epifania, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Saranno regolate secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre, l'8 dicembre.
Durante le vacanze estive, la figlia minore continuerà a trascorrere 15 giorni con l'uno e
15 giorni con l'altro genitore.
2) Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
3) Nessun contributo ordinario al mantenimento dei figli sarà corrisposto dall'uno all'altro genitore tenuto conto della permanenza delle figlie per pari tempo con i ricorrenti i quali, ciascuno provvederà direttamente alle esigenze delle figlie. I ricorrenti, invece, si andranno a suddividere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/2/2025 il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visite e mantenimento della figlia Per_ minore , nata il [...] e della figlia , nata il [...], maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, nate dalla relazione fuori del matrimonio tra gli stessi intercorsa, chiedendo in particolare di modificare le disposizioni concordate nel 2024 e omologate da questo Tribunale.
Hanno in particolare evidenziato che dal luglio 2024, le figlie hanno trasferito la loro residenza presso il padre ed hanno concordato di “permanere 15 giorni dall'uno e 15 giorni dall'altro genitore”.
pagina 2 Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, che è intervenuto nel procedimento in data 14/3/2025.
2. Le condizioni prospettate dalle parti tengono conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di vita delle figlie e sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie stesse, le quali stanno attuando un collocamento paritario presso ciascuno dei genitori (che giustifica il mantenimento diretto da parte di questi ultimi).
Per_ Non appare necessario procedere all'ascolto della figlia minore , stante il comportamento collaborativo delle parti e il sostanziale rispetto dei suoi interessi morali e materiali.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
3. Stante la definizione concordata del procedimento, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, come sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3