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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2045 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
Part
. con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta Cervia Pt_2 appellante nei confronti di
con il patrocinio dell'Avv. Gianna Rogai e Controparte_1 dell'Avv. Chiara Canuti
Appellato con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 975/2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 4 aprile 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: «Voglia l'Ecc.mo Collegio della Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza in atti citata e impugnata
Accogliere la domanda dell'attore della querela di falso di cui trattasi e per l'effetto
1 ➢ Accertare e dichiarare sulla scorta dei motivi formulati e di ogni ulteriore risultanza processuale in fatto e diritto e relativa istruttoria, la falsità degli atti pubblici avvisi di ricevimento come meglio identificati e descritti nel presente atto e prodotti sotto forma di allegati nn. 1 e 2 (allegato 1 A.G. 786276309023 A.R.
686276309021, allegato 2. A.G. 78627630902-3 presunto avviso ricevimento in relazione a A.G. 666276309026)
In via istruttoria insistendo per l'ammissione delle istanze come di seguito richiamate
Si chiede l'ammissione delle prove per testi come capitolate e con
i testi indicati salvo se altri e con ogni ulteriore riserva di formulazione e-o integrazione.
1 DCV che la società non dispone di cassette postali in Pt_1 Pt_2 via Montalbano n. 8 e nemmeno aveva per tutto l'anno 2019
2 DCV che normalmente la posta 'da firmare' viene annunciata dal
suonando al PA (video citofono) a cui fa capo la Per_1
Part società . . Pt_2
3 DCV che l'indirizzo di via Montalbano 8 ove ha la sede legale la
Part
. è presidiato 24H su 24H 365 giorni l'anno, sia perché anche Pt_2 sede di attività turistico ricettive gestite dal medesimo
Part responsabile legale della società . sia perché detto Pt_2 responsabile legale e anche residente sempre al medesimo indirizzo di via Montalbano 8 . CP_1
Testi
• Arch. Via Montalbano 8 residente in [...] CP_1
Montalbano 8
• Via Stradivari n. 10 a titolare d'impresa Testimone_2 CP_1
Part con unità locale all'indirizzo di Pt_2
• Dott. Via Montalbano 8 a amministratore del Persona_2 CP_1
Condominio Castello di Montalbano
• LE AP Via Montalbano 8 residente in [...]
Montalbano 8
2 • Via Gianpaolo Orsini n 41 già Controparte_2 CP_1 dipendente della Castello di Montalbano srl sedente all'indirizzo.
Salvo se altri
Altresì sempre in via istruttoria e ove di necessità si insiste anche le istanze di seguito richiamate. Depositati gli originali, si chiede
l'ammissione di CTU per la verifica delle datazioni e di ogni attestazione e certificazione in detti documenti contenuta. Si formula altresì istanza ex artt. 210-213 c.p.c. affinché i soggetti competenti ( dichiarino l'identità dei soggetti CP_3 sottoscrittori degli avvisi di ricevimento oggetto della presente querela di falso, con valutazione d'integrazione del contraddittorio per ipotesi di litisconsortium necessario nei confronti di
[...]
e-o dei soggetti sottoscrittori degli avvisi di ricevimento CP_3 impugnati allo stato irriconoscibili.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio» per l'appellato: «Il come in epigrafe Controparte_1 rappresentato e difeso, chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n.975/2022.
In via istruttoria, ripropone dinanzi al Collegio di appello giudicante la propria opposizione all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio; nonché all'ammissione della prova per testi.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI CP_4
. ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. nei
[...] Pt_2 confronti del affinché venisse dichiarata la Controparte_1 falsità degli avvisi di ricevimento riguardanti la notificazione di un avviso di accertamento per mancato pagamento di imposta locale
(IMU) (all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio era già pendente procedimento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale
Part di Firenze, instaurato sempre da .a . Con riferimento al Pt_2 primo avviso di accertamento, a S.r.l. deduceva che l'agente Pt_1
3 postale aveva apposto firma illeggibile e aveva (falsamente) dichiarato di aver immesso l'avviso ex art. 8, comma 4, L. n.
890/1982 nella cassetta della corrispondenza della società, che invece ne era sprovvista. Contestava altresì, sottolineando la falsità dell'attestazione, la dicitura “atto non ritirato” datata 23 luglio 2019, visto che in quella data non poteva essersi verificata la compiuta giacenza, perché il deposito dell'atto presso l'ufficio postale era avvenuto in data 16 luglio 2019 e quindi la compiuta giacenza sarebbe stata certificabile il 26 luglio 2019 e non il 23 luglio 2019, come risulta dalla relata. Indicava poi che anche il secondo avviso di ricevimento era attinto da falsità, in ragione della dipendenza materiale, oltre che logico-giuridica di tale atto, rispetto al primo avviso descritto. Il si Controparte_1
Part [... costituiva in giudizio contestando la domanda della società .
e ribadendo la legittimità del procedimento notificatorio Pt_2 come emergente dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate, che erano naturalmente corredati di relata di notifica e dell'avviso della comunicazione di avvenuto deposito. Il Comune di Firenze ha
Part allegato che la spedizione della è avvenuta il giorno 12 luglio
2019 e che il successivo 15 luglio 2019 la comunicazione di avvenuto deposito/raccomandata informativa è stata consegnata al destinatario. Quindi, la data da cui decorre il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza deve essere individuata nel 12 luglio 2019.
Durante il processo di primo grado veniva disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 221 c.p.c. ed egli apponeva il visto di intervento. La causa veniva istruita documentalmente, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Il Tribunale riteneva che le prove orali richieste da parte attrice fossero irrilevanti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione e dava luce alla sentenza oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
4 Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela di falso. Premette che si tratta di un procedimento diretto ad accertare l'autenticità o la falsità della prova documentale, che la falsità può investire il profilo estrinseco del documento (in tal caso si parla di falsità materiale) ovvero può colpire la sua genuinità, manifestandosi sia nelle forme della contraffazione che dell'alterazione. Ciò premesso, chiarisce che sotto il profilo soggettivo è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata, in relazione a una pretesa che su questo documento si fondi. Approfondisce l'argomento spiegando che la querela di falso può essere proposta solo allo scopo di privare un documento della idoneità a fare fede e servire come prova di determinati rapporti e che tali finalità della querela di falso vanno lasciate cadere, qualora non si debba conseguire l'eliminazione del documento stesso oppure non si debba tutelare la fede pubblica. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che la querela
Part di falso proposta da .a rispetti tutti i requisiti Pt_2 richiesti a pena di nullità dall'art. 221 c.p.c. e che la procura speciale che abilita il difensore alla proposizione della querela di falso, quando conferita a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessiti che all'interno sia specificato il documento impugnato, perché il collegamento è dato dall'atto sul quale è apposta la procura e questo collegamento elimina l'incertezza sull'oggetto di detta procura. In punto di prova della falsità, il Tribunale chiarisce che l'onere può essere assolto con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni e non necessariamente con la rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero formare oggetto. Questo perché non vi è alcun termine perentorio pregiudizievole del diritto di difesa delle parti. Esaminati quindi i presupposti richiesti dall'art. 221 c.p.c., il collegio ha ritenuto
5 che essi fossero tutti integrati e che quindi la società attrice era legittimata e aveva interesse a proporre la querela di falso.
Respinge tuttavia la domanda all'esito degli accertamenti giudiziali sui documenti prodotti in causa. Innanzitutto, il giudice di prime cure ha valutato che la mancanza della cassetta postale non rendesse nullo il procedimento notificatorio, perché la norma prevede, in alternativa a tale adempimento, la possibilità di affissione dell'avviso alla porta d'ingresso dell'abitazione del destinatario.
Il Tribunale ha altresì osservato come la società attrice nulla avesse eccepito riguardato a tale possibilità, avendola lasciato fuori dal perimetro delle allegazioni assertive. Il Tribunale ha poi interpretato l'art. 8, comma 6, della L. n. 890/1982, il quale recita: “trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di 10 giorni e la data della restituzione.” Il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza decorre, dunque, dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 4 (quella con cui si dà avviso al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito), che, nel caso di specie, è avvenuta il 12 luglio 2019 e quindi il messo postale ha correttamente indicato sull'avviso di ricevimento la data del 23 luglio 2019. Ha concluso il ragionamento ritenendo che il postino non ha dichiarato il falso e che la domanda della
Part società .a doveva essere respinta col favore delle spese Pt_2 nei confronti del . Controparte_1
L'APPELLO
6 Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, ha lamentato il “Travisamento del fatto materiale, violazione degli artt. 221 e segg., 115, 167 c.p.c., dell'art. 2697, 2700 c.c., Legge 890-82 per quanto di pertinenza e quant'altro nelle argomentazioni motivazionali e nella rilevabilità
d'ufficio.” Il postino ha relazionato un fatto non veritiero, perché ha scritto sulla cartolina di avere immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza della società, che non esiste all'indirizzo Via di Montalbano n. 8, . Inoltre, avendo relazionato di avere CP_1 immesso l'avviso nella cassetta postale, si è precluso la possibilità di affiggere l'avviso alla porta d'ingresso del destinatario.
Inoltre, il non si è difeso nel merito e non ha contestato CP_1 quanto dedotto dalla società attrice e quindi, ex art. 115 c.p.c., va data per provata la circostanza che nello stabile non vi era una cassetta postale appartenente alla società appellante. Il , CP_1 che si è costituito tardivamente in primo grado, ha dato per ammessa questa circostanza ex art. 115 c.p.c., circostanza che svilisce l'operato dell'agente postale, rimuovendo l'onere della prova
Part dall'attrice società .a .. L'appellante ha quindi chiesto Pt_2 che abbiano ingresso le prove testi relative allo svolgimento del servizio postale nell'immobile di via Montalbano 8, come richieste in primo grado e non ammesse dal Tribunale, perché ritenute irrilevanti.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato il “Travisamento del fatto materiale della data di spedizione e di ricezione del CAD, violazione degli artt. 221 e segg., 115, 167 c.p.c., dell'art. 2697, 2700 c.c.,
Legge 890-82 art. 8 comma 6° e relative pertinenze e quant'altro nelle argomentazioni motivazionali e nella rilevabilità d'ufficio.”
Il Tribunale è incorso nel vizio di omessa motivazione, laddove ha di fatto ipotizzato che il postino, in assenza della cassetta postale, avesse affisso l'avviso alla porta del destinatario, quando questo fatto non è sicuramente accaduto e ne è prova la dicitura
7 sull'avviso di ricevimento, in cui si indica esclusivamente che l'avviso è stato immesso in cassetta. Inoltre, la compiuta giacenza non poteva essere dichiarata alla data del 23 luglio 2019, dato che il timbro postale presente e leggibile su entrambi i lati della cartolina verde della indica chiaramente che la spedizione Pt_3 della raccomandata informativa è stata effettuata lunedì 15 luglio
2019. Il Tribunale ha quindi richiamato la normativa corretta, ma l'ha applicata in maniera distorta, perché la data da cui partire per conteggiare la compiuta giacenza è il 15 luglio e non il 12. Di conseguenza la dichiarazione della compiuta giacenza alla data del
23 luglio è falsa e tale falsità è denunciabile/rilevabile con la querela di falso proposta da parte appellante, dato che la mancata consegna degli avvisi determina l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto in questione. È solo la prova della effettiva ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificando e non solo la spedizione di quest'ultima a comportare il perfezionamento della notificazione dell'atto.
Part Col terzo motivo d'appello la società . ha lamentato Parte_2 la “VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 112
E 167 C.P.C.”, perché il Tribunale ha omesso la decisione sul punto della tardiva costituzione del che rendeva Controparte_1 inammissibili le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Si costituiva in giudizio Il chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata e contestando analiticamente i motivi d'appello proposti.
In ossequio a quanto previsto dagli artt. 70, comma 1, n. 5 e 221, comma 3, c.p.c., veniva effettuato il passaggio degli atti al
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze onde consentirne l'intervento. Il P.G. apponeva il suo visto.
8 All'udienza del 19 novembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre rammentare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che
è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. Lav., ord. 9 settembre 2024, n. 24099; tale pronuncia di legittimità si riferisce ad un caso, analogo a quello sottoposto all'attenzione di questa Corte, in cui l'agente postale, nel notificare il ricorso introduttivo di un giudizio, stante la
9 temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l'avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e aveva spedito al destinatario, nello stesso giorno, comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n.
890/1982, dopodiché aveva immesso in cassetta anche questa comunicazione e aveva attestato il mancato ritiro del plico recapitato entro il termine di 10 giorni;
il giudice di nomofilachia ha pienamente condiviso la statuizione della Corte territoriale «che ha ritenuto che doveva essere proposta una querela di falso in ordine alla attestazione dell'agente postale che aveva riscontrato, all'indirizzo indicato nella raccomandata, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico: in particolare, una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire entrambi gli avvisi»).
La società odierna appellante, pertanto, ha correttamente esperito il rimedio della querela di falso per denunciare la non corrispondenza al vero dell'attestazione dell'agente postale di aver immesso gli avvisi in una cassetta della corrispondenza a suo dire, in realtà, inesistente.
Svolta questa premessa, va osservato che la circostanza dell'inesistenza della cassetta delle lettere all'indirizzo presso il quale doveva essere eseguita la notificazione non è mai stata contestata dal e va quindi considerata pacifica, Controparte_1 secondo il principio di non contestazione sancito dall'art. 115
c.p.c. Per principio di non contestazione si intende la regola processuale per cui nel processo civile che verte su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente si configura una deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per finalità di economia processuale. La contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere specifica, puntuale e tempestiva, ossia deve avvenire nella prima difesa utile. Nella propria “Comparsa di costituzione e
10 memoria difensiva” depositata in data 19.02.2021, il CP_1
, oltre ad eccepire, in via pregiudiziale, la nullità della
[...] procura apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio e la inammissibilità della querela per presunta assenza dei requisiti indicati dall'art. 221 c.p.c., nel merito si è limitato ad affermare quanto segue: “…si osserva che le eccezioni di controparte sulla notifica dell'avviso sono infondate. A tale proposito si richiama integralmente tutto quanto si dice nel rapporto in atti ella Direzione Risorse Finanziare (doc. A)”. Anche a voler ritenere in astratto ammissibile una contestazione effettuata mediante il mero rimando ad un documento offerto in comunicazione, si evidenzia come nel rapporto della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze Prot. Gen. N. 203369 del 04/08/2020 nulla si dica a proposito della presenza o meno della cassetta della
Part corrispondenza all'indirizzo della sede legale di a S.r.l.
L'espunzione dell'anzidetta circostanza dal thema probandum rende superflua la prova per testi non ammessa dal Tribunale di Firenze, reiterata da in sede di precisazione delle conclusioni Pt_1 Pt_2
e riproposta nell'atto d'appello.
Secondo il Tribunale di Firenze, la mancanza della cassetta postale presso la sede della società a nulla rileverebbe dal momento che la norma prevede la possibilità di affiggere l'avviso alla porta di ingresso dell'abitazione del destinatario. Questa Corte non ritiene condivisibile tale argomento.
L'alternativa alla immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza, costituita dalla possibilità di affiggerlo alla porta di ingresso dell'azienda, risulta superata, nel caso di specie, proprio dalla chiara scelta effettuata dall'operatore postale, il quale ha dichiarato espressamente, barrando la relativa casella, di avere immesso il plico in una cassetta, in realtà inesistente.
L'unico adempimento che l'agente postale ha attestato di aver compiuto è il suddetto;
in definitiva, gli avvisi di ricevimento di cui si discute non possono far fede e godere di forza certificatoria
11 in relazione ad un'attività che dagli stessi non risulta svolta. La doglianza secondo la quale la firma dell'operatore postale sarebbe illeggibile è assorbita dal fatto, non contestato, dell'inesistenza fisica del contenitore della posta, che, secondo quanto riferito da
Part
. veniva raccolta regolarmente dal portiere dello Pt_2 stabile. In accoglimento del presente motivo di appello deve essere
Part accolta la querela di falso proposta da a e dichiarata Pt_2 la falsità degli avvisi di ricevimento (quello dell'atto amministrativo spedito con raccomandata A.R. n. 786276309023 e quello della comunicazione di avvenuto deposito) laddove recano l'attestazione dell'agente postale di aver immesso gli avvisi nella cassetta della corrispondenza.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita reiezione. Il
Tribunale ha motivato richiamando l'art. 8, comma 6, della L. n.
890/1982, il quale prevede che “trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma quattro, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dall'indicazione-atto non ritirato entro il termine di 10 giorni- e della data di restituzione.” Data questa premessa, ha osservato che l'avviso di accertamento dell'IMU di cui si discute era in consegna il 12 luglio 2019 e nel medesimo giorno 12 luglio 2019, era in transito nel Centro Operativo Postale verso lo Sportello delle raccomandate Inesitate ed era disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale a partire dal 16 luglio 2019.
Ha quindi condivisibilmente inferito che in forza dell'art. 8, comma
6, della legge citata, il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza decorreva dalla data di spedizione della lettera raccomandata, che era il 12 luglio 2019, come riportato chiaramente nell'avviso di ricevimento, e quindi, correttamente l'agente postale aveva indicato il 23 luglio 2019 come data in cui si compiva la
12 giacenza. Tali deduzioni sono in linea con le prove documentali versate in atti, che riportano sui timbri le date citate. La giacenza della raccomandata senza che un incaricato o la parte stessa ne abbia curato il ritiro, è pertanto dimostrata nella modalità procedimentale e nella correttezza dei tempi previsti dalla legge per il compimento della procedura.
Il terzo motivo d'appello è assorbito dall'accoglimento dell'intero appello.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, deve disporsi d'ufficio un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che tenga conto dell'esito della lite.
Part Atteso l'accoglimento della querela di falso proposta da a Pt_2
e la conseguente soccombenza del quest'ultimo Controparte_1 deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso,
a favore della società, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014 nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per quel che concerne il giudizio di primo grado, posto che in tale contesto l'attività difensiva si esaurì prima del 23.10.2022, e ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 per quel che concerne, invece, il presente giudizio di appello(controversia di valore indeterminabile;
complessità bassa;
adozione dei valori minimi;
escluso il compenso per la fase istruttoria, in quanto non tenuta, con riferimento al solo giudizio di appello).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
Parte ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da a S.r.l. avverso la sentenza n. 975/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
4 aprile 2022, così riformandola
13 ACCERTA, in accoglimento della querela di falso proposta ai sensi Part dell'art. 221 c.p.c. da .a , la falsità degli avvisi di Pt_2 ricevimento meglio indicati in atti laddove recano la dichiarazione dell'agente postale di avere immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza;
Part CONDANNA il al rimborso, a favore di . , Controparte_1 Pt_2 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Firenze, 10 novembre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott.ssa Barbara Ercolani
La Presidente
Dott.ssa EL AN
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
Part
. con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta Cervia Pt_2 appellante nei confronti di
con il patrocinio dell'Avv. Gianna Rogai e Controparte_1 dell'Avv. Chiara Canuti
Appellato con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 975/2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 4 aprile 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: «Voglia l'Ecc.mo Collegio della Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza in atti citata e impugnata
Accogliere la domanda dell'attore della querela di falso di cui trattasi e per l'effetto
1 ➢ Accertare e dichiarare sulla scorta dei motivi formulati e di ogni ulteriore risultanza processuale in fatto e diritto e relativa istruttoria, la falsità degli atti pubblici avvisi di ricevimento come meglio identificati e descritti nel presente atto e prodotti sotto forma di allegati nn. 1 e 2 (allegato 1 A.G. 786276309023 A.R.
686276309021, allegato 2. A.G. 78627630902-3 presunto avviso ricevimento in relazione a A.G. 666276309026)
In via istruttoria insistendo per l'ammissione delle istanze come di seguito richiamate
Si chiede l'ammissione delle prove per testi come capitolate e con
i testi indicati salvo se altri e con ogni ulteriore riserva di formulazione e-o integrazione.
1 DCV che la società non dispone di cassette postali in Pt_1 Pt_2 via Montalbano n. 8 e nemmeno aveva per tutto l'anno 2019
2 DCV che normalmente la posta 'da firmare' viene annunciata dal
suonando al PA (video citofono) a cui fa capo la Per_1
Part società . . Pt_2
3 DCV che l'indirizzo di via Montalbano 8 ove ha la sede legale la
Part
. è presidiato 24H su 24H 365 giorni l'anno, sia perché anche Pt_2 sede di attività turistico ricettive gestite dal medesimo
Part responsabile legale della società . sia perché detto Pt_2 responsabile legale e anche residente sempre al medesimo indirizzo di via Montalbano 8 . CP_1
Testi
• Arch. Via Montalbano 8 residente in [...] CP_1
Montalbano 8
• Via Stradivari n. 10 a titolare d'impresa Testimone_2 CP_1
Part con unità locale all'indirizzo di Pt_2
• Dott. Via Montalbano 8 a amministratore del Persona_2 CP_1
Condominio Castello di Montalbano
• LE AP Via Montalbano 8 residente in [...]
Montalbano 8
2 • Via Gianpaolo Orsini n 41 già Controparte_2 CP_1 dipendente della Castello di Montalbano srl sedente all'indirizzo.
Salvo se altri
Altresì sempre in via istruttoria e ove di necessità si insiste anche le istanze di seguito richiamate. Depositati gli originali, si chiede
l'ammissione di CTU per la verifica delle datazioni e di ogni attestazione e certificazione in detti documenti contenuta. Si formula altresì istanza ex artt. 210-213 c.p.c. affinché i soggetti competenti ( dichiarino l'identità dei soggetti CP_3 sottoscrittori degli avvisi di ricevimento oggetto della presente querela di falso, con valutazione d'integrazione del contraddittorio per ipotesi di litisconsortium necessario nei confronti di
[...]
e-o dei soggetti sottoscrittori degli avvisi di ricevimento CP_3 impugnati allo stato irriconoscibili.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio» per l'appellato: «Il come in epigrafe Controparte_1 rappresentato e difeso, chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n.975/2022.
In via istruttoria, ripropone dinanzi al Collegio di appello giudicante la propria opposizione all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio; nonché all'ammissione della prova per testi.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI CP_4
. ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. nei
[...] Pt_2 confronti del affinché venisse dichiarata la Controparte_1 falsità degli avvisi di ricevimento riguardanti la notificazione di un avviso di accertamento per mancato pagamento di imposta locale
(IMU) (all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio era già pendente procedimento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale
Part di Firenze, instaurato sempre da .a . Con riferimento al Pt_2 primo avviso di accertamento, a S.r.l. deduceva che l'agente Pt_1
3 postale aveva apposto firma illeggibile e aveva (falsamente) dichiarato di aver immesso l'avviso ex art. 8, comma 4, L. n.
890/1982 nella cassetta della corrispondenza della società, che invece ne era sprovvista. Contestava altresì, sottolineando la falsità dell'attestazione, la dicitura “atto non ritirato” datata 23 luglio 2019, visto che in quella data non poteva essersi verificata la compiuta giacenza, perché il deposito dell'atto presso l'ufficio postale era avvenuto in data 16 luglio 2019 e quindi la compiuta giacenza sarebbe stata certificabile il 26 luglio 2019 e non il 23 luglio 2019, come risulta dalla relata. Indicava poi che anche il secondo avviso di ricevimento era attinto da falsità, in ragione della dipendenza materiale, oltre che logico-giuridica di tale atto, rispetto al primo avviso descritto. Il si Controparte_1
Part [... costituiva in giudizio contestando la domanda della società .
e ribadendo la legittimità del procedimento notificatorio Pt_2 come emergente dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate, che erano naturalmente corredati di relata di notifica e dell'avviso della comunicazione di avvenuto deposito. Il Comune di Firenze ha
Part allegato che la spedizione della è avvenuta il giorno 12 luglio
2019 e che il successivo 15 luglio 2019 la comunicazione di avvenuto deposito/raccomandata informativa è stata consegnata al destinatario. Quindi, la data da cui decorre il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza deve essere individuata nel 12 luglio 2019.
Durante il processo di primo grado veniva disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 221 c.p.c. ed egli apponeva il visto di intervento. La causa veniva istruita documentalmente, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Il Tribunale riteneva che le prove orali richieste da parte attrice fossero irrilevanti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione e dava luce alla sentenza oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
4 Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela di falso. Premette che si tratta di un procedimento diretto ad accertare l'autenticità o la falsità della prova documentale, che la falsità può investire il profilo estrinseco del documento (in tal caso si parla di falsità materiale) ovvero può colpire la sua genuinità, manifestandosi sia nelle forme della contraffazione che dell'alterazione. Ciò premesso, chiarisce che sotto il profilo soggettivo è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata, in relazione a una pretesa che su questo documento si fondi. Approfondisce l'argomento spiegando che la querela di falso può essere proposta solo allo scopo di privare un documento della idoneità a fare fede e servire come prova di determinati rapporti e che tali finalità della querela di falso vanno lasciate cadere, qualora non si debba conseguire l'eliminazione del documento stesso oppure non si debba tutelare la fede pubblica. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che la querela
Part di falso proposta da .a rispetti tutti i requisiti Pt_2 richiesti a pena di nullità dall'art. 221 c.p.c. e che la procura speciale che abilita il difensore alla proposizione della querela di falso, quando conferita a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessiti che all'interno sia specificato il documento impugnato, perché il collegamento è dato dall'atto sul quale è apposta la procura e questo collegamento elimina l'incertezza sull'oggetto di detta procura. In punto di prova della falsità, il Tribunale chiarisce che l'onere può essere assolto con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni e non necessariamente con la rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero formare oggetto. Questo perché non vi è alcun termine perentorio pregiudizievole del diritto di difesa delle parti. Esaminati quindi i presupposti richiesti dall'art. 221 c.p.c., il collegio ha ritenuto
5 che essi fossero tutti integrati e che quindi la società attrice era legittimata e aveva interesse a proporre la querela di falso.
Respinge tuttavia la domanda all'esito degli accertamenti giudiziali sui documenti prodotti in causa. Innanzitutto, il giudice di prime cure ha valutato che la mancanza della cassetta postale non rendesse nullo il procedimento notificatorio, perché la norma prevede, in alternativa a tale adempimento, la possibilità di affissione dell'avviso alla porta d'ingresso dell'abitazione del destinatario.
Il Tribunale ha altresì osservato come la società attrice nulla avesse eccepito riguardato a tale possibilità, avendola lasciato fuori dal perimetro delle allegazioni assertive. Il Tribunale ha poi interpretato l'art. 8, comma 6, della L. n. 890/1982, il quale recita: “trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di 10 giorni e la data della restituzione.” Il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza decorre, dunque, dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 4 (quella con cui si dà avviso al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito), che, nel caso di specie, è avvenuta il 12 luglio 2019 e quindi il messo postale ha correttamente indicato sull'avviso di ricevimento la data del 23 luglio 2019. Ha concluso il ragionamento ritenendo che il postino non ha dichiarato il falso e che la domanda della
Part società .a doveva essere respinta col favore delle spese Pt_2 nei confronti del . Controparte_1
L'APPELLO
6 Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, ha lamentato il “Travisamento del fatto materiale, violazione degli artt. 221 e segg., 115, 167 c.p.c., dell'art. 2697, 2700 c.c., Legge 890-82 per quanto di pertinenza e quant'altro nelle argomentazioni motivazionali e nella rilevabilità
d'ufficio.” Il postino ha relazionato un fatto non veritiero, perché ha scritto sulla cartolina di avere immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza della società, che non esiste all'indirizzo Via di Montalbano n. 8, . Inoltre, avendo relazionato di avere CP_1 immesso l'avviso nella cassetta postale, si è precluso la possibilità di affiggere l'avviso alla porta d'ingresso del destinatario.
Inoltre, il non si è difeso nel merito e non ha contestato CP_1 quanto dedotto dalla società attrice e quindi, ex art. 115 c.p.c., va data per provata la circostanza che nello stabile non vi era una cassetta postale appartenente alla società appellante. Il , CP_1 che si è costituito tardivamente in primo grado, ha dato per ammessa questa circostanza ex art. 115 c.p.c., circostanza che svilisce l'operato dell'agente postale, rimuovendo l'onere della prova
Part dall'attrice società .a .. L'appellante ha quindi chiesto Pt_2 che abbiano ingresso le prove testi relative allo svolgimento del servizio postale nell'immobile di via Montalbano 8, come richieste in primo grado e non ammesse dal Tribunale, perché ritenute irrilevanti.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato il “Travisamento del fatto materiale della data di spedizione e di ricezione del CAD, violazione degli artt. 221 e segg., 115, 167 c.p.c., dell'art. 2697, 2700 c.c.,
Legge 890-82 art. 8 comma 6° e relative pertinenze e quant'altro nelle argomentazioni motivazionali e nella rilevabilità d'ufficio.”
Il Tribunale è incorso nel vizio di omessa motivazione, laddove ha di fatto ipotizzato che il postino, in assenza della cassetta postale, avesse affisso l'avviso alla porta del destinatario, quando questo fatto non è sicuramente accaduto e ne è prova la dicitura
7 sull'avviso di ricevimento, in cui si indica esclusivamente che l'avviso è stato immesso in cassetta. Inoltre, la compiuta giacenza non poteva essere dichiarata alla data del 23 luglio 2019, dato che il timbro postale presente e leggibile su entrambi i lati della cartolina verde della indica chiaramente che la spedizione Pt_3 della raccomandata informativa è stata effettuata lunedì 15 luglio
2019. Il Tribunale ha quindi richiamato la normativa corretta, ma l'ha applicata in maniera distorta, perché la data da cui partire per conteggiare la compiuta giacenza è il 15 luglio e non il 12. Di conseguenza la dichiarazione della compiuta giacenza alla data del
23 luglio è falsa e tale falsità è denunciabile/rilevabile con la querela di falso proposta da parte appellante, dato che la mancata consegna degli avvisi determina l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto in questione. È solo la prova della effettiva ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificando e non solo la spedizione di quest'ultima a comportare il perfezionamento della notificazione dell'atto.
Part Col terzo motivo d'appello la società . ha lamentato Parte_2 la “VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 112
E 167 C.P.C.”, perché il Tribunale ha omesso la decisione sul punto della tardiva costituzione del che rendeva Controparte_1 inammissibili le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Si costituiva in giudizio Il chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata e contestando analiticamente i motivi d'appello proposti.
In ossequio a quanto previsto dagli artt. 70, comma 1, n. 5 e 221, comma 3, c.p.c., veniva effettuato il passaggio degli atti al
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze onde consentirne l'intervento. Il P.G. apponeva il suo visto.
8 All'udienza del 19 novembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre rammentare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che
è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. Lav., ord. 9 settembre 2024, n. 24099; tale pronuncia di legittimità si riferisce ad un caso, analogo a quello sottoposto all'attenzione di questa Corte, in cui l'agente postale, nel notificare il ricorso introduttivo di un giudizio, stante la
9 temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l'avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e aveva spedito al destinatario, nello stesso giorno, comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n.
890/1982, dopodiché aveva immesso in cassetta anche questa comunicazione e aveva attestato il mancato ritiro del plico recapitato entro il termine di 10 giorni;
il giudice di nomofilachia ha pienamente condiviso la statuizione della Corte territoriale «che ha ritenuto che doveva essere proposta una querela di falso in ordine alla attestazione dell'agente postale che aveva riscontrato, all'indirizzo indicato nella raccomandata, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico: in particolare, una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire entrambi gli avvisi»).
La società odierna appellante, pertanto, ha correttamente esperito il rimedio della querela di falso per denunciare la non corrispondenza al vero dell'attestazione dell'agente postale di aver immesso gli avvisi in una cassetta della corrispondenza a suo dire, in realtà, inesistente.
Svolta questa premessa, va osservato che la circostanza dell'inesistenza della cassetta delle lettere all'indirizzo presso il quale doveva essere eseguita la notificazione non è mai stata contestata dal e va quindi considerata pacifica, Controparte_1 secondo il principio di non contestazione sancito dall'art. 115
c.p.c. Per principio di non contestazione si intende la regola processuale per cui nel processo civile che verte su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente si configura una deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per finalità di economia processuale. La contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere specifica, puntuale e tempestiva, ossia deve avvenire nella prima difesa utile. Nella propria “Comparsa di costituzione e
10 memoria difensiva” depositata in data 19.02.2021, il CP_1
, oltre ad eccepire, in via pregiudiziale, la nullità della
[...] procura apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio e la inammissibilità della querela per presunta assenza dei requisiti indicati dall'art. 221 c.p.c., nel merito si è limitato ad affermare quanto segue: “…si osserva che le eccezioni di controparte sulla notifica dell'avviso sono infondate. A tale proposito si richiama integralmente tutto quanto si dice nel rapporto in atti ella Direzione Risorse Finanziare (doc. A)”. Anche a voler ritenere in astratto ammissibile una contestazione effettuata mediante il mero rimando ad un documento offerto in comunicazione, si evidenzia come nel rapporto della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze Prot. Gen. N. 203369 del 04/08/2020 nulla si dica a proposito della presenza o meno della cassetta della
Part corrispondenza all'indirizzo della sede legale di a S.r.l.
L'espunzione dell'anzidetta circostanza dal thema probandum rende superflua la prova per testi non ammessa dal Tribunale di Firenze, reiterata da in sede di precisazione delle conclusioni Pt_1 Pt_2
e riproposta nell'atto d'appello.
Secondo il Tribunale di Firenze, la mancanza della cassetta postale presso la sede della società a nulla rileverebbe dal momento che la norma prevede la possibilità di affiggere l'avviso alla porta di ingresso dell'abitazione del destinatario. Questa Corte non ritiene condivisibile tale argomento.
L'alternativa alla immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza, costituita dalla possibilità di affiggerlo alla porta di ingresso dell'azienda, risulta superata, nel caso di specie, proprio dalla chiara scelta effettuata dall'operatore postale, il quale ha dichiarato espressamente, barrando la relativa casella, di avere immesso il plico in una cassetta, in realtà inesistente.
L'unico adempimento che l'agente postale ha attestato di aver compiuto è il suddetto;
in definitiva, gli avvisi di ricevimento di cui si discute non possono far fede e godere di forza certificatoria
11 in relazione ad un'attività che dagli stessi non risulta svolta. La doglianza secondo la quale la firma dell'operatore postale sarebbe illeggibile è assorbita dal fatto, non contestato, dell'inesistenza fisica del contenitore della posta, che, secondo quanto riferito da
Part
. veniva raccolta regolarmente dal portiere dello Pt_2 stabile. In accoglimento del presente motivo di appello deve essere
Part accolta la querela di falso proposta da a e dichiarata Pt_2 la falsità degli avvisi di ricevimento (quello dell'atto amministrativo spedito con raccomandata A.R. n. 786276309023 e quello della comunicazione di avvenuto deposito) laddove recano l'attestazione dell'agente postale di aver immesso gli avvisi nella cassetta della corrispondenza.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita reiezione. Il
Tribunale ha motivato richiamando l'art. 8, comma 6, della L. n.
890/1982, il quale prevede che “trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma quattro, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dall'indicazione-atto non ritirato entro il termine di 10 giorni- e della data di restituzione.” Data questa premessa, ha osservato che l'avviso di accertamento dell'IMU di cui si discute era in consegna il 12 luglio 2019 e nel medesimo giorno 12 luglio 2019, era in transito nel Centro Operativo Postale verso lo Sportello delle raccomandate Inesitate ed era disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale a partire dal 16 luglio 2019.
Ha quindi condivisibilmente inferito che in forza dell'art. 8, comma
6, della legge citata, il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza decorreva dalla data di spedizione della lettera raccomandata, che era il 12 luglio 2019, come riportato chiaramente nell'avviso di ricevimento, e quindi, correttamente l'agente postale aveva indicato il 23 luglio 2019 come data in cui si compiva la
12 giacenza. Tali deduzioni sono in linea con le prove documentali versate in atti, che riportano sui timbri le date citate. La giacenza della raccomandata senza che un incaricato o la parte stessa ne abbia curato il ritiro, è pertanto dimostrata nella modalità procedimentale e nella correttezza dei tempi previsti dalla legge per il compimento della procedura.
Il terzo motivo d'appello è assorbito dall'accoglimento dell'intero appello.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, deve disporsi d'ufficio un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che tenga conto dell'esito della lite.
Part Atteso l'accoglimento della querela di falso proposta da a Pt_2
e la conseguente soccombenza del quest'ultimo Controparte_1 deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso,
a favore della società, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014 nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per quel che concerne il giudizio di primo grado, posto che in tale contesto l'attività difensiva si esaurì prima del 23.10.2022, e ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 per quel che concerne, invece, il presente giudizio di appello(controversia di valore indeterminabile;
complessità bassa;
adozione dei valori minimi;
escluso il compenso per la fase istruttoria, in quanto non tenuta, con riferimento al solo giudizio di appello).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
Parte ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da a S.r.l. avverso la sentenza n. 975/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
4 aprile 2022, così riformandola
13 ACCERTA, in accoglimento della querela di falso proposta ai sensi Part dell'art. 221 c.p.c. da .a , la falsità degli avvisi di Pt_2 ricevimento meglio indicati in atti laddove recano la dichiarazione dell'agente postale di avere immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza;
Part CONDANNA il al rimborso, a favore di . , Controparte_1 Pt_2 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Firenze, 10 novembre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott.ssa Barbara Ercolani
La Presidente
Dott.ssa EL AN
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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