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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NA DI NA (NA) il 28/07/1980 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1 delegato dott. TAVASSO GIOVANNI
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere titolare dal mese di dicembre 2020 della pensione categoria N. INV CIV , a seguito del Numer_1 riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile, con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 20 Gennaio 2022; che, dal mese di aprile 2024, l'ente convenuto non aveva provveduto all'erogazione della prestazione economica per la cui ragione il ricorrente si recava presso l'Ufficio Invalidi Civili di Pozzuoli al fine di avere i dovuti chiarimenti;
che in data 20 giugno 2024, ricevuto dall'ufficio preposto, l'istante veniva a conoscenza della sospensione della prestazione per assenza a visita di revisione fissata per il giorno 19 marzo 2024; che l'invito a visita per accertamento
1 della permanenza del requisito sanitario non era mai stato ricevuto dall'istante; che, in CP_ data 24 giugno 2024, il sig. sollecitava tramite il proprio Procuratore la sede Pt_1 competente al RIPRISTINO DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA ILLEGGITTIMANENTE
SOSPESA E CONTESTUALMENTE PROCEDERE A NUOVA CONVOCAZIONE;
in data CP_ 18 ottobre 2024 seguiva ulteriore sollecito indirizzato alla sede;
in data 21 ottobre CP_ 2024, il centro medico legale comunicava l'archiviazione della pratica per assenza a visita di revisione, invitando l'istante a compilare una dichiarazione sostitutiva per poter essere nuovamente convocato a visita medica;
solo in data 02 dicembre 2024, l'istante veniva sottoposto a visita di revisione e con verbale sanitario notificato il 20.12.2024 veniva riconosciuto invalido nella misura del 67%.
Tanto premesso ha adito il presente Tribunale per chiedere: “1) Accertare il diritto del ricorrente di vedersi riconosciute le provvidenze economiche illegittimamente sospese per il periodo aprile 2024 sino a dicembre 2024 data di notifica del verbale sanitario 2)
Condannare l al pagamento delle provvidenze economiche non versate. 3) CP_1
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, stante la ritualità della notifica, l si è CP_1 costituito, facendo tuttavia riferimento al diverso procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 – bis c.p.c,
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 25.11.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
La questione da cui trae origine la controversia è quella di una sospensione di prestazione assistenziale per mancata presentazione a visita di revisione e successivamente alla revoca della prestazione stessa all'esito della seconda fissata visita di revisione.
La parte ricorrente asserisce, invero, di non aver avuto comunicazione di prima convocazione a visita di revisione, né alcuna successiva comunicazione di genere, al proprio indirizzo di residenza, stante comunque la correttezza dell'indirizzo stesso.
In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'odierno ricorso.
Sul punto, è sufficiente rilevare che il ricorrente in questa sede ha formulato una domanda che causa petendi nonché petitum differenti rispetto a quelli previsti per le ipotesi di cui al rito disciplinato dal disposto di cui all'articolo 445bis cpc.
2 Nel merito della questione dedotta è da rilevare che, in ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della erronea notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno CP_1
i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.
L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo l'eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
L'art. 3 co. 9 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88, dispone che “Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede CP_1 alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Dalle norme citate si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa, l
[...]
è tenuto a ulteriori accertamenti al fine di individuare il corretto indirizzo del CP_2 destinatario della convocazione. CP_ In tal senso, il Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 6bis del D.L. n. 90/2014, e
3 precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni.
In particolare “in base all'esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali: “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”. In tal caso, le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato (ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
”. CP_ La medesima disciplina viene confermata dalla Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 che stabilisce espressamente al punto 2.4 lett. b) – “Assenza a visita di revisione del disabile grave” – che “In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite.
Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”.
Sul punto, inoltre, si inserisce la comunicazione n.1835/2021 secondo la quale “Al CP_1 fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R.
21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione. Pertanto, a prescindere dall'esito della comunicazione postale, l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita - che non dovrà più essere registrata con l'apposizione dello specifico flag - dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l'inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni. La
4 sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”. L'effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione. Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute. Per effetto dell'assenza a visita di revisione, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura CP_1 territorialmente competente idonea giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione. A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni. Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell'assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino”.
In una recente sentenza che ha risolto analoga questione il Giudice ha osservato che “era di solare evidenza che la mancata presentazione alla visita e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione”. “Nella fattispecie è documentalmente provato che con la domanda di invalidità civile la ricorrente avesse dichiarato la propria residenza in …, del tutto corrispondente a quella risultante dal certificato storico di residenza. Parimenti documentata è la circostanza che la convocazione a visita sia stata inviata all'erroneo indirizzo di Gallese, Loc. Cerreto, dove la ricorrente era risultata sconosciuta. L'istituto nulla ha dedotto al riguardo, se non assumendo la regolarità della convocazione. E' tuttavia dato di fatto incontestabile l'erronea indicazione dell'indirizzo di spedizione ed è indiscutibile che la mancata ricezione della comunicazione avesse impedito alla ricorrente si sottoporsi alla visita fissata per la data del 19.04.2017.Condivisibili sotto tale profilo appaiono anche le doglianze inerenti l'irregolarità della procedura seguita dall'istituto, posto che risultando il destinatario “sconosciuto all'indirizzo”, alla luce delle richiamate CP_ circolari (Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015 e n. 127 dell'8 luglio 2016) l CP_3 sarebbe stato tenuto ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza
5 dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio della ricorrente al fine di operare una seconda convocazione. Anche sotto tale profilo la sospensione e la successiva revoca della prestazione appaiono illegittime poiché adottate senza l'osservanza della procedura prescritta. (Trib. Di Viterbo, 13 1 2021).
Alla luce dell'inquadramento in diritto qui ricostruito, sulla base delle allegazioni a riprova presentate dalle parti, se ne deduce che il procedimento di notifica sin dall'inizio della prima comunicazione di invito alla visita del 19.3.2024 sia stato non idoneo a rendere edotta la parte ricevente della necessità di presentarsi alla visita di revisione, in mancanza di prova di una valida notifica di tale invito.
Per tale ragione deve essere accolta la domanda presentata da parte istante relativamente all'illegittimità della sospensione dell'erogazione della prestazione dall'aprile
2024 e sino al momento della revoca definitiva con successiva visita di revisione avvenuta in data 2.12.2024 con l'obbligo in capo all'Ente della corresponsione delle somme spettanti medio tempore maturate sino a quel momento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sospensione dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile da Aprile 2024 e sino al 2.12.2024, con condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei maturati e non versati, oltre interessi come per Legge;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_4 liquidano in euro 1865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NA DI NA (NA) il 28/07/1980 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1 delegato dott. TAVASSO GIOVANNI
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere titolare dal mese di dicembre 2020 della pensione categoria N. INV CIV , a seguito del Numer_1 riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile, con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 20 Gennaio 2022; che, dal mese di aprile 2024, l'ente convenuto non aveva provveduto all'erogazione della prestazione economica per la cui ragione il ricorrente si recava presso l'Ufficio Invalidi Civili di Pozzuoli al fine di avere i dovuti chiarimenti;
che in data 20 giugno 2024, ricevuto dall'ufficio preposto, l'istante veniva a conoscenza della sospensione della prestazione per assenza a visita di revisione fissata per il giorno 19 marzo 2024; che l'invito a visita per accertamento
1 della permanenza del requisito sanitario non era mai stato ricevuto dall'istante; che, in CP_ data 24 giugno 2024, il sig. sollecitava tramite il proprio Procuratore la sede Pt_1 competente al RIPRISTINO DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA ILLEGGITTIMANENTE
SOSPESA E CONTESTUALMENTE PROCEDERE A NUOVA CONVOCAZIONE;
in data CP_ 18 ottobre 2024 seguiva ulteriore sollecito indirizzato alla sede;
in data 21 ottobre CP_ 2024, il centro medico legale comunicava l'archiviazione della pratica per assenza a visita di revisione, invitando l'istante a compilare una dichiarazione sostitutiva per poter essere nuovamente convocato a visita medica;
solo in data 02 dicembre 2024, l'istante veniva sottoposto a visita di revisione e con verbale sanitario notificato il 20.12.2024 veniva riconosciuto invalido nella misura del 67%.
Tanto premesso ha adito il presente Tribunale per chiedere: “1) Accertare il diritto del ricorrente di vedersi riconosciute le provvidenze economiche illegittimamente sospese per il periodo aprile 2024 sino a dicembre 2024 data di notifica del verbale sanitario 2)
Condannare l al pagamento delle provvidenze economiche non versate. 3) CP_1
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, stante la ritualità della notifica, l si è CP_1 costituito, facendo tuttavia riferimento al diverso procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 – bis c.p.c,
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 25.11.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
La questione da cui trae origine la controversia è quella di una sospensione di prestazione assistenziale per mancata presentazione a visita di revisione e successivamente alla revoca della prestazione stessa all'esito della seconda fissata visita di revisione.
La parte ricorrente asserisce, invero, di non aver avuto comunicazione di prima convocazione a visita di revisione, né alcuna successiva comunicazione di genere, al proprio indirizzo di residenza, stante comunque la correttezza dell'indirizzo stesso.
In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'odierno ricorso.
Sul punto, è sufficiente rilevare che il ricorrente in questa sede ha formulato una domanda che causa petendi nonché petitum differenti rispetto a quelli previsti per le ipotesi di cui al rito disciplinato dal disposto di cui all'articolo 445bis cpc.
2 Nel merito della questione dedotta è da rilevare che, in ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della erronea notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno CP_1
i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.
L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo l'eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
L'art. 3 co. 9 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88, dispone che “Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede CP_1 alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Dalle norme citate si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa, l
[...]
è tenuto a ulteriori accertamenti al fine di individuare il corretto indirizzo del CP_2 destinatario della convocazione. CP_ In tal senso, il Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 6bis del D.L. n. 90/2014, e
3 precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni.
In particolare “in base all'esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali: “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”. In tal caso, le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato (ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
”. CP_ La medesima disciplina viene confermata dalla Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 che stabilisce espressamente al punto 2.4 lett. b) – “Assenza a visita di revisione del disabile grave” – che “In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite.
Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”.
Sul punto, inoltre, si inserisce la comunicazione n.1835/2021 secondo la quale “Al CP_1 fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R.
21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione. Pertanto, a prescindere dall'esito della comunicazione postale, l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita - che non dovrà più essere registrata con l'apposizione dello specifico flag - dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l'inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni. La
4 sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”. L'effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione. Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute. Per effetto dell'assenza a visita di revisione, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura CP_1 territorialmente competente idonea giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione. A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni. Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell'assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino”.
In una recente sentenza che ha risolto analoga questione il Giudice ha osservato che “era di solare evidenza che la mancata presentazione alla visita e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione”. “Nella fattispecie è documentalmente provato che con la domanda di invalidità civile la ricorrente avesse dichiarato la propria residenza in …, del tutto corrispondente a quella risultante dal certificato storico di residenza. Parimenti documentata è la circostanza che la convocazione a visita sia stata inviata all'erroneo indirizzo di Gallese, Loc. Cerreto, dove la ricorrente era risultata sconosciuta. L'istituto nulla ha dedotto al riguardo, se non assumendo la regolarità della convocazione. E' tuttavia dato di fatto incontestabile l'erronea indicazione dell'indirizzo di spedizione ed è indiscutibile che la mancata ricezione della comunicazione avesse impedito alla ricorrente si sottoporsi alla visita fissata per la data del 19.04.2017.Condivisibili sotto tale profilo appaiono anche le doglianze inerenti l'irregolarità della procedura seguita dall'istituto, posto che risultando il destinatario “sconosciuto all'indirizzo”, alla luce delle richiamate CP_ circolari (Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015 e n. 127 dell'8 luglio 2016) l CP_3 sarebbe stato tenuto ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza
5 dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio della ricorrente al fine di operare una seconda convocazione. Anche sotto tale profilo la sospensione e la successiva revoca della prestazione appaiono illegittime poiché adottate senza l'osservanza della procedura prescritta. (Trib. Di Viterbo, 13 1 2021).
Alla luce dell'inquadramento in diritto qui ricostruito, sulla base delle allegazioni a riprova presentate dalle parti, se ne deduce che il procedimento di notifica sin dall'inizio della prima comunicazione di invito alla visita del 19.3.2024 sia stato non idoneo a rendere edotta la parte ricevente della necessità di presentarsi alla visita di revisione, in mancanza di prova di una valida notifica di tale invito.
Per tale ragione deve essere accolta la domanda presentata da parte istante relativamente all'illegittimità della sospensione dell'erogazione della prestazione dall'aprile
2024 e sino al momento della revoca definitiva con successiva visita di revisione avvenuta in data 2.12.2024 con l'obbligo in capo all'Ente della corresponsione delle somme spettanti medio tempore maturate sino a quel momento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sospensione dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile da Aprile 2024 e sino al 2.12.2024, con condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei maturati e non versati, oltre interessi come per Legge;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_4 liquidano in euro 1865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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