TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1137/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FORTINO GIOVAN GIA- Parte_1 P.IVA_1
COMO e DEL GRANDE VINCENZO del Foro di Nocera Inferiore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DALLA VALLE MICHE- Controparte_1 P.IVA_2
LE del Foro di CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Vorrà l'On.le Tribunale di Parma, in forza di tutta la documentazione di cui in premessa, dichiarare la società debitrice della società della somma di € 31.760,00 e, per l'effetto, condannare la so- Controparte_1 Parte_1 cietà in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della som- Controparte_1 Parte_1 ma pari ad € 31.760,00, oltre interessi commerciali ex D.lgs. 231/02 a far data dal 30/07/2019, data di emis- sione della fattura a saldo n. 64/2019, fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo del prezzo pattui- to per la vendita dell'impianto industriale di cui in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per parte convenuta: pagina 1 di 11 “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Parma adito, rigettata ogni contraria istanza e previe le declaratorie tut- te del caso e di legge, così pronunciare:
In via principale:
- accertata e dichiarata, per le ragioni tutte di cui alle premesse, la infondatezza, inopponibilità, illegittimità e in ogni caso la inaccoglibilità delle domande tutte formulate da nei confronti di conseguente- Parte_1 Controparte_1 mente rigettare le domande tutte formulate da nei confronti di dichiarando che nulla Parte_1 Controparte_1
è dovuto da essa convenuta all'attrice per le causali ed i titoli tutti invocati da Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato, per le ragioni tutte di cui alle premesse, il grave inadempimento contrattuale di Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra (P.Iva Parte_1
), in persona del legale rapp.te protempore, e e di cui in atti, ai sensi e per gli effetti P.IVA_1 Controparte_1 di cui all'art. 1668 c.c., o ex art.1453 e 1455 c.c., e conseguentemente condannare, ai sensi di cui all'art.1458 c.c.,
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di Euro 25.000,00, già corrisposto in esecuzione del contratto di cui è chiesta la risoluzione, nonché condannare, in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento, del complessivo importo di Euro Parte_1
110.758,19= in favore di a titolo di risarcimento del danno corrispondente agli esborsi sopportati, Controparte_1 oltre agli ulteriori esborsi tutti correlati, ai sensi dell'art. 1668 c.c. e 1453 c.c., nonché di ulteriori Euro
45.797,50= a titolo di mancato guadagno.
Fatto espressamente salvo ogni maggiore importo che dovesse risultare dovuto da parte di a Parte_1 CP_1 [...]
CP_ all'esito dell'istruttoria e del presente giudizio.
Il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nonché di condanna di CP_1 al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te pro tempore, di qualsivoglia somma, per le
[...] Parte_1 causali ed i titoli dedotti dall'attrice, operare la compensazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1243
c.c., di tale importo, con l'importo di Euro 156.555,69= o quell'altro diversamente risultante, dovuto per le ragioni tutte di cui alle premesse da in persona del legale rapp.te pro tempore a e conseguen- Parte_1 Controparte_1 temente dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore di dell'importo risultante a credito di quest'ultima a seguito della richiesta ed operata Controparte_1 compensazione.
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, nessuna esclusa, oltre al rimborso forfetario 15%,
CPA come per legge ed IVA se dovuta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi all'intestato Parte_1 [...] al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di € 31.760,00, ol- Controparte_2 tre interessi al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione di un macchinario industriale per la fusione di pani di grasso.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la pretesa attorea, avanzando, in via Controparte_1 riconvenzionale, domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno subìto a causa dei vizi da cui era risultato affetto il macchinario fornito dall'attrice.
Deduceva la convenuta, in particolare, che il macchinario in questione, anche a seguito di alcuni in- terventi di riparazione eseguiti da continuava a presentare vizi e difetti, tempestivamente Pt_1
Contr denunciati all'attrice con comunicazione del 8/08/2019, per la cui eliminazione i face- CP_1 va carico dei costi dei relativi interventi;
a seguito dell'installazione del macchinario sull'impianto industriale del cliente finale ad Abu Dhabi a cui era destinato, lo stesso, in sede di prove di funzio- namento, manifestava nuovamente significative problematiche che comportavano la necessità per di farsi carico di rilevanti costi per la riparazione e sostituzione dei suoi componenti, CP_1 con ricadute negative anche sui rapporti commerciali con il proprio cliente.
La convenuta, pertanto, adduceva la sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale, con il conseguente obbligo per l'attrice di restituire l'importo di € 25.000,00 già ricevuto a titolo di ac- conto per l'acquisto del macchinario, instando, altresì, per la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi del bene, per un importo complessivo pari ad €
105.513,70, nonché della trattenuta sul corrispettivo subìta nella transazione commerciale con il cliente finale, pari ad € 45.797,50.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, a mezzo di una CTU af- fidata all'Ing. e per il tramite dell'audizione di testimoni. Persona_1
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23/01/2025 era trattenuta in decisione con la concessio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 3 di 11 2.1. Preliminarmente, occorre dare atto che non sono utilizzabili, ai fini della decisione, il verbale di Co collaudo e l'autorizzazione ad emissione Ri. allegati all'atto introduttivo del giudizio da Pt_1 sub docc. 4 e 7.
[...]
I suddetti documenti, invero, sono stati tempestivamente disconosciuti da che, nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha negato formalmente la riconducibilità delle sottoscrizioni su essi apposte al proprio legale rappresentante, circostanza, questa, non contestata dall'attrice (ed anzi dalla stessa apparentemente riconosciuta, in linea con le risultanze dell'istruttoria orale, negli scritti conclusivi) che nel corso del giudizio non ha mai avanzato alcuna istanza di verificazione.
Ne segue che nessuna efficacia probatoria può essere riconosciuta in questa sede ai documenti so- pra citati, equivalendo la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere delle relative scritture (in argomento cfr. Cass.
Sez. Un. n. 3086/2022).
2.2. Tanto premesso, è pacifico nel caso di specie che, nel gennaio 2019, abbia in- Controparte_1 caricato di realizzare un macchinario per la “fusione di pani di grasso”, composto da Parte_1 due vasche di fusione calandrate a forma di “U” con agitatore a pale e relativa componentistica unita ad impianto di generazione e circolazione di acqua calda (si veda la documentazione fotogra- fica allegata alla CTU dell'Ing. , destinato ad essere inserito su di un impianto industriale per Per_1 la produzione di panna vegetale presso lo stabilimento del cliente finale della convenuta – la società
Al Ain National Juice & Refreshments Co. – ad Abu Dhabi (Emirati Arabi).
Altrettanto pacifico è che, a seguito di una prima consegna il 14/06/2019, il macchinario sia stato rispedito a il 23/07/2019, a cura e spese della convenuta (doc. 10-11 fasc. convenu- Parte_1 ta), per eseguire alcuni ulteriori interventi, venendo riconsegnato definitivamente a CP_1 CP_1 il 31/07/2019, dietro il pagamento di un acconto ulteriore di € 5.000,00 (a prescindere dalle circo- stanze, non rilevanti in questa sede, che hanno accompagnato tale pagamento) da parte della con- venuta (doc. 6 fasc. attrice), da aggiungersi a quello di € 20.000,00 dalla stessa precedentemente versato (doc. 5 fasc. convenuta).
Risulta per tabulas che, a seguito di tale riconsegna, abbia contestato la permanente Controparte_1 presenza sul macchinario di diversi vizi con comunicazione per vie legali del 8/08/2019 (doc. 14 fasc. convenuta), alla quale dava riscontro con una comunicazione del 29/08/2019 Parte_1
(doc. 10 fasc, attrice) in cui, pur non riconoscendo la sussistenza dei vizi, proponeva all'attrice la risoluzione del contratto, con restituzione degli acconti ricevuti, dietro restituzione del macchina- pagina 4 di 11 rio.
È bene chiarire sin d'ora che sono evidentemente pretestuose le contestazioni dell'attrice che la- mentano la mala fede della convenuta per il fatto di non aver accettato la suddetta proposta di riso- luzione contrattuale: non è noto al Tribunale, in particolare, alcun orientamento giurisprudenziale che sancisca un obbligo in tal senso per l'acquirente che denuncia dei vizi del bene compravendu- to, risultando del tutto inconferenti gli innumerevoli richiami alla giurisprudenza di legittimità, cor- redati anche da massime testuali inesistenti, operati a supporto di tale assunto dalla difesa di
[...] nella comparsa conclusionale (il punto sarà ripreso anche con separata ordinanza). CP_4
Al contrario, fermi gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (di cui in- vero non risulta alcuna violazione da parte di , la sussistenza di un obbligo nel Controparte_1 senso sopra indicato si porrebbe in evidente contrasto al principio del vincolo contrattuale, in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge;
accedere alla tesi sostenuta dall'attrice (lo si ripete, anche tramite il richiamo ad inesistenti orientamenti giurisprudenziali), in effetti, significherebbe proprio andare ad interferire con la possibilità per la parte di far ricorso ai rimedi previsti dalla legge nelle ipotesi di inadempimento contrattuale, offrendo al contraente inadempiente una comoda alternativa per sot- trarsi alle conseguenze della propria condotta attraverso una proposta (unilaterale) di scioglimento del vincolo.
2.3. Ciò posto, ai fini della valutazione della sussistenza e delle ricadute dei vizi denunciati da
[...]
occorre dare atto che il rapporto contrattuale tra le parti atteneva pacificamente alla CP_5 realizzazione di un determinato macchinario, destinato ad inserirsi nell'ambito di un particolare processo industriale, secondo specifiche esigenze prospettate dalla committente.
La circostanza è ben evidenziata dalla stessa difesa di che, nel ricondurre alla fatti- Controparte_1 specie dell'appalto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, esclude che il bene commissiona- to ad presentasse caratteristiche conformi ad un tipo o modello dalla stessa usual- Parte_1 mente fabbricato tali da potersi parlare nel caso di specie di una vendita (sulla differenza tra vendita e appalto si veda da ultimo Cass. n. 9389/2025).
In questa prospettiva, è opportuno ricordare che proprio la disciplina sull'appalto (a differenza di quella sulla vendita), nel trattare delle garanzie dovute dall'appaltatore (art. 1667 c.c.), distingue tra difformità e vizi dell'opera, intendendo per difformità le divergenze tra l'opera che doveva essere realizzata secondo gli accordi intercorsi tra i contraenti e quella che è stata effettivamente rea- pagina 5 di 11 lizzata, e per vizi i difetti dell'opera rispetto a come avrebbe dovuto essere se fosse stata eseguita secondo le regole dell'arte.
La differenza deve essere tenuta in considerazione nel caso di specie perché si lega alla necessità di operare una diversa valutazione in relazione alle pretese di risoluzione del contratto e di risarcimen- to del danno avanzate, in via riconvenzionale, da parte della convenuta.
2.4. È indubbio, in particolare, che il macchinario fornito da presentasse delle caren- Parte_1 ze strutturali sul piano delle caratteristiche che era lecito aspettarsi ove fosse stato eseguito a regola d'arte tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Depone in tal senso, anzitutto, la perizia di parte a firma dell'Ing. – mai specifica- Persona_2 mente contestata da parte dell'attrice – prodotta dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio
(doc. 22), laddove riscontra la mancata rispondenza e conformità delle vasche realizzate da Pt_1 ai parametri ed ai requisiti tecnici di cui alla Direttiva 2014/68/UE (c.d. PED) che disciplina
[...] la progettazione, la costruzione l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di attrezzature che operano in pressione, evidenziando il mancato rispetto di standard tecnici di riferimento che il bene, in ragione dell'uso a cui era destinato, avrebbe dovuto senz'altro garantire.
Nello stesso senso si pongono anche le risultanze della CTU affidata, nel corso del giudizio, all'Ing. che, nell'esaminare il macchinario in deposito presso (dopo il suo trasferi- Persona_1 CP_1 to da Abu Dhabi) in occasione di un sopralluogo il 25/02/2022, ha riscontrato il cedimento di en- trambe le vasche, ricondotto, sulla base di accurati calcoli ingegneristici (in alcun modi inficiati dai rilievi dei consulenti di parte), a valori di pressione dell'acqua molto bassi, del tutto compatibili con la pressione che si può raggiungere in un circuito pressurizzato con pompa (quale quello installato sul macchinario): come evidenziato dal CTU, in particolare, “i valori di pressione calcolati sono talmente bassi da poter escludere la responsabilità della rottura ad una sbagliata gestione dell'impianto di acqua calda avvenu- to sul posto” (pag. 3 della relazione).
L'assenza di idoneità all'uso del bene fornito da è ulteriormente avvalorata dalle risul- Parte_1 tanze delle prove orali (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dal teste nel Testimone_1 corso dell'udienza del 18/04/2023) che hanno confermato come, a seguito del collegamento del macchinario all'impianto presso la sede del cliente finale ad Abu Dhabi - nonostante gli interventi eseguiti da dopo aver ricevuto la riconsegna del bene -, lo stesso sia “imploso” nel corso dei Pt_1 primi test di funzionamento.
2.4.1. Le risultanze sopra richiamate evidenziano come il bene fornito da presentasse Parte_1
pagina 6 di 11 dei vizi tali da renderlo del tutto inidoneo all'uso a cui era destinato, giustificando, ai sensi dell'art. CP_ 1668 c.c., la domanda di risoluzione del contratto avanzata in via riconvenzionale da parte di
[...] CP_1
Ne segue che, in accoglimento di tale domanda, deve essere condannata alla restitu- Parte_1 zione, nei confronti della convenuta, dell'importo complessivo di € 25.000,00 ricevuto a titolo di acconto (doc. 6 fasc. attrice e 5 fasc. convenuta), oltre interessi al saggio legale dalla data dei relativi pagamenti sino al saldo, risultando, per converso, del tutto infondata la domanda avanzata da parte dell'attrice nel presente giudizio di pagamento del residuo del corrispettivo asseritamente concor- dato dalle parti.
2.5. Diverse considerazioni debbono svolgersi, invece, con riferimento alla domanda di risarcimen- to del danno avanzata dalla convenuta.
Invero, come evidenziato dalle risultanze della CTU, nel caso di specie non emerge dagli atti e dagli accertamenti peritali alcun accordo tra le parti in ordine a specifiche tecniche essenziali che il mac- chinario era destinato a soddisfare, quali “quantità di grasso da fondere all'ora; temperatura di fusione del grasso;
temperatura dell'acqua di riscaldamento;
pressione dell'acqua di riscaldamento;
portata dell'acqua di riscal- damento;
layout del circuito dell'acqua di riscaldamento con indicate le posizioni dei diversi componenti quali pompa, valvole e scambiatore di calore” (pag.
3-4 della relazione del CTU).
Il CTU ha avuto modo di rilevare, in particolare, che i suddetti dati non si ricavano dalle specifiche contenute nelle comunicazioni di cui al doc. 3 di parte convenuta, con cui assumeva, CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio, di aver fornito ad tutte le indicazioni necessarie per Parte_1 la realizzazione del macchinario alla stessa commissionato (in contraddizione alle deduzioni opera- te negli scritti conclusivi in cui si assume che ad fosse stata affidata anche la “progetta- Parte_1 zione” del macchinario).
È bene evidenziare che, come rilevato dal CTU, la suddetta carenza (riferita a dati che il CTU qua- lifica come “essenziali per impostare il progetto del macchinario e la sua realizzazione”) si contrappone al ri- scontro della espressa pattuizione degli elementi in questione nei rapporti con le imprese terze a cui ha affidato la progettazione e la realizzazione di nuove vasche di fusione, ai fini della Controparte_1 sostituzione di quelle fornite da (doc. 24-25 fasc. convenuta). Parte_1
Nei rapporti con l'assenza di progetto esecutivo e specifiche tecniche ha impedito al CTU Pt_1 di verificare la sussistenza di difformità nel macchinario fornito dall'attrice rispetto alle indicazioni della committente, ai fini della risposta ai quesiti allo stesso sottoposti. pagina 7 di 11 Il contesto sopra richiamato assume significativo rilievo rispetto alla domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da perché la documentazione offerta agli atti dalla convenu- Controparte_1 ta, ai fini della prova del danno asseritamente subìto, è rappresentata essenzialmente da fatture per interventi sul macchinario che non possono dirsi senz'altro riconducibili alla necessità di eliminare vizi o difformità del bene, piuttosto che ad adeguarlo a caratteristiche che non erano state richieste al fornitore.
In altri termini, quello che manca a supporto delle domande risarcitorie della convenuta (e che non
è emerso neanche dagli accertamenti peritali) è la possibilità di individuare specifici vizi o difformi- tà del bene in relazione a cui possa affermarsi, dal punto di vista causale, la riconducibilità dei danni lamentati.
In assenza di un riferimento convenzionale o tecnico, in particolare, non può configurarsi una re- sponsabilità dell'appaltatore (pur tenuto a verificare la “bontà” del progetto fornito dal committen- te) rispetto a tutte le spese sostenute dal committente per interventi sull'opera, possibilmente legati a particolari caratteristiche, non specificate nel progetto esecutivo, che la stessa avrebbe dovuto presentare secondo le sue aspettative.
In questo contesto, invero, si collocano i costi che assume aver sostenuto ai fini Controparte_1 dell'esecuzione di interventi sul macchinario, sia anteriormente (doc.
7-11 fasc. convenuta) che successivamente (doc. 16-19 fasc. convenuta) alla sua consegna al cliente finale, che non risultano chiaramente legati alla necessità di eliminare vizi o difformità del bene.
In particolare, le risultanze degli accertamenti peritali, pur evidenziando la sussistenza dei vizi sopra richiamati, non offrono elementi che consentano di ricondurre le problematiche allegate dalla con- venuta sin dalla costituzione in giudizio (“utilizzo dell'impianto di componentistica obsoleta, realizzazione di saldature su raccordi con strumentazioni di misura non idonee al settore alimentare […] mancanza agitatori, man- canza certificazione CE” ecc.), alla cui eliminazione sarebbero stati destinati parte dei suddetti inter- venti, al mancato rispetto di determinati parametri imposti dall'accordo delle parti o dalle regole dell'arte; si tratta, del resto, di accertamenti che il CTU difficilmente avrebbe potuto operare, tenu- to conto che gli approfondimenti tecnici non sono stati eseguiti (né richiesti) su tutte le componen- ti del macchinario nel momento in cui si sono manifestate le problematiche in questione ma a se- guito del trasferimento delle vasche di fusione da Abu Dhabi.
Le carenze probatorie sopra richiamate non sono colmate dalle risultanze delle prove orali che, pur confermando la sussistenza delle problematiche addotte dalla convenuta (si vedano in particolare le pagina 8 di 11 dichiarazioni rese dai testi e nel corso delle Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3 udienze del 18/04/2023 e 12/10/2023) non offrono elementi che consentano di qualificarle in termini di vizio o difformità dell'opera.
È indubbio, d'altra parte, che non possano essere di per sé imputati all'appaltatore i costi per la so- stituzione del macchinario che ha sostenuto, con l'acquisto della relativa compo- Controparte_1 nentistica meccanica (doc. 24, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 39 fasc. convenuta), concludendo con terzi nuovi rapporti contrattuali (espressamente riferiti anche alla progettazione del macchinario), in luo- go del contratto originariamente concluso con per soddisfare le proprie esigenze (il fatto Pt_1 che l'accordo con i terzi abbia sostanzialmente riguardato la sostituzione del macchinario fornito da è confermato tra l'altro dalle dichiarazioni rese dal teste secondo Parte_1 Testimone_1 cui “nel frattempo noi abbiamo dovuto fornire un nuovo impianto al committente visto che quello fornito da Pt_1 non era, come detto, utilizzabile”).
Quanto all'importo di € 45.797,50 che rivendica in questa sede a titolo di mancato Controparte_1 guadagno, in ragione della presunta trattenuta operata dal proprio cliente sul corrispettivo com- plessivo pattuito per l'acquisto dell'impianto industriale (cfr. doc. 21 di parte convenuta), non può che rilevarsi come il quadro sopra richiamato non consenta, anche in questo caso, di tracciarne la riconducibilità a ritardi nella consegna del macchinario determinati da vizi o difformità dello stesso di cui sia tenuta a rispondere. Pt_1
Né la voce di danno in questione può trovare una diversa considerazione alla luce delle dichiara- zioni rese dal teste (cfr. verbale udienza del 9/11/2023) che, pur confermando il Testimone_4 peggioramento dei rapporti commerciali tra e il cliente a cui era destinata la fornitura di CP_1
non portano a ravvisare precise ricadute negative sul piano patrimoniale subìte dalla con- Pt_1 venuta a causa della condotta dell'attrice.
2.5.1. In definitiva, alla luce di quanto sopra, gli unici importi che possono essere riconosciuti a a titolo risarcitorio sono quelli riferiti a costi che certamente possono dirsi esser stati CP_1 sostenuti dalla convenuta a causa dei vizi del bene, in quanto strumentali al loro accertamento.
Si tratta, in particolare, del costo per la perizia di parte che, come sopra rilevato, si è rivelata neces- saria per riscontrare la mancata corrispondenza del macchinario alle specifiche tecniche richieste dalla normativa comunitaria, per un importo che, sulla base della documentazione offerta agli atti da parte convenuta, risulta pari ad € 2.137,60 (doc. 23 fasc. convenuta). Contr Ne segue che deve essere condannata a pagare a l suddetto importo a titolo di Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del dovuto sino al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ma, tenuto conto dell'accoglimento della pretesa risar- citoria di parte convenuta in misura significativamente inferiore rispetto alla domanda, sono poste in capo a parte attrice nella misura di 2/3, disponendone la compensazione nella residua misura di
1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, sono definitivamente poste in capo a parte convenuta, su cui grava anche l'obbligo del rimborso integrale a favore dell'attrice delle spese di CTP, tenuto conto della riferibilità degli accertamenti peritali alla necessità di riscontrare i vizi da cui è risultato affetto il macchinario fornito da Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo avanzata da parte attrice;
2. dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condanna Pt_1
alla restituzione nei confronti di dell'importo di € 25.000,00 ricevuto a ti-
[...] Controparte_1 tolo di anticipo sul corrispettivo, oltre interessi al saggio legale dalla data dei relativi pagamenti sino al saldo;
3. condanna al pagamento a dell'importo di € 2.317,60 a titolo di Parte_1 CP_1 CP_1 risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del dovuto al saldo;
4. condanna al rimborso nei confronti di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, nella misura di 2/3, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso di avvocato
(per un importo posto in capo all'attrice pari ad € 9.402,00), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, oltre alle spese documentate di CTP;
5. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico di parte attrice. pagina 10 di 11 Parma, 21/07/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FORTINO GIOVAN GIA- Parte_1 P.IVA_1
COMO e DEL GRANDE VINCENZO del Foro di Nocera Inferiore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DALLA VALLE MICHE- Controparte_1 P.IVA_2
LE del Foro di CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Vorrà l'On.le Tribunale di Parma, in forza di tutta la documentazione di cui in premessa, dichiarare la società debitrice della società della somma di € 31.760,00 e, per l'effetto, condannare la so- Controparte_1 Parte_1 cietà in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della som- Controparte_1 Parte_1 ma pari ad € 31.760,00, oltre interessi commerciali ex D.lgs. 231/02 a far data dal 30/07/2019, data di emis- sione della fattura a saldo n. 64/2019, fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo del prezzo pattui- to per la vendita dell'impianto industriale di cui in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per parte convenuta: pagina 1 di 11 “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Parma adito, rigettata ogni contraria istanza e previe le declaratorie tut- te del caso e di legge, così pronunciare:
In via principale:
- accertata e dichiarata, per le ragioni tutte di cui alle premesse, la infondatezza, inopponibilità, illegittimità e in ogni caso la inaccoglibilità delle domande tutte formulate da nei confronti di conseguente- Parte_1 Controparte_1 mente rigettare le domande tutte formulate da nei confronti di dichiarando che nulla Parte_1 Controparte_1
è dovuto da essa convenuta all'attrice per le causali ed i titoli tutti invocati da Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato, per le ragioni tutte di cui alle premesse, il grave inadempimento contrattuale di Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra (P.Iva Parte_1
), in persona del legale rapp.te protempore, e e di cui in atti, ai sensi e per gli effetti P.IVA_1 Controparte_1 di cui all'art. 1668 c.c., o ex art.1453 e 1455 c.c., e conseguentemente condannare, ai sensi di cui all'art.1458 c.c.,
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di Euro 25.000,00, già corrisposto in esecuzione del contratto di cui è chiesta la risoluzione, nonché condannare, in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento, del complessivo importo di Euro Parte_1
110.758,19= in favore di a titolo di risarcimento del danno corrispondente agli esborsi sopportati, Controparte_1 oltre agli ulteriori esborsi tutti correlati, ai sensi dell'art. 1668 c.c. e 1453 c.c., nonché di ulteriori Euro
45.797,50= a titolo di mancato guadagno.
Fatto espressamente salvo ogni maggiore importo che dovesse risultare dovuto da parte di a Parte_1 CP_1 [...]
CP_ all'esito dell'istruttoria e del presente giudizio.
Il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nonché di condanna di CP_1 al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te pro tempore, di qualsivoglia somma, per le
[...] Parte_1 causali ed i titoli dedotti dall'attrice, operare la compensazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1243
c.c., di tale importo, con l'importo di Euro 156.555,69= o quell'altro diversamente risultante, dovuto per le ragioni tutte di cui alle premesse da in persona del legale rapp.te pro tempore a e conseguen- Parte_1 Controparte_1 temente dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore di dell'importo risultante a credito di quest'ultima a seguito della richiesta ed operata Controparte_1 compensazione.
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, nessuna esclusa, oltre al rimborso forfetario 15%,
CPA come per legge ed IVA se dovuta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi all'intestato Parte_1 [...] al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di € 31.760,00, ol- Controparte_2 tre interessi al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione di un macchinario industriale per la fusione di pani di grasso.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la pretesa attorea, avanzando, in via Controparte_1 riconvenzionale, domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno subìto a causa dei vizi da cui era risultato affetto il macchinario fornito dall'attrice.
Deduceva la convenuta, in particolare, che il macchinario in questione, anche a seguito di alcuni in- terventi di riparazione eseguiti da continuava a presentare vizi e difetti, tempestivamente Pt_1
Contr denunciati all'attrice con comunicazione del 8/08/2019, per la cui eliminazione i face- CP_1 va carico dei costi dei relativi interventi;
a seguito dell'installazione del macchinario sull'impianto industriale del cliente finale ad Abu Dhabi a cui era destinato, lo stesso, in sede di prove di funzio- namento, manifestava nuovamente significative problematiche che comportavano la necessità per di farsi carico di rilevanti costi per la riparazione e sostituzione dei suoi componenti, CP_1 con ricadute negative anche sui rapporti commerciali con il proprio cliente.
La convenuta, pertanto, adduceva la sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale, con il conseguente obbligo per l'attrice di restituire l'importo di € 25.000,00 già ricevuto a titolo di ac- conto per l'acquisto del macchinario, instando, altresì, per la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi del bene, per un importo complessivo pari ad €
105.513,70, nonché della trattenuta sul corrispettivo subìta nella transazione commerciale con il cliente finale, pari ad € 45.797,50.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, a mezzo di una CTU af- fidata all'Ing. e per il tramite dell'audizione di testimoni. Persona_1
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23/01/2025 era trattenuta in decisione con la concessio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 3 di 11 2.1. Preliminarmente, occorre dare atto che non sono utilizzabili, ai fini della decisione, il verbale di Co collaudo e l'autorizzazione ad emissione Ri. allegati all'atto introduttivo del giudizio da Pt_1 sub docc. 4 e 7.
[...]
I suddetti documenti, invero, sono stati tempestivamente disconosciuti da che, nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha negato formalmente la riconducibilità delle sottoscrizioni su essi apposte al proprio legale rappresentante, circostanza, questa, non contestata dall'attrice (ed anzi dalla stessa apparentemente riconosciuta, in linea con le risultanze dell'istruttoria orale, negli scritti conclusivi) che nel corso del giudizio non ha mai avanzato alcuna istanza di verificazione.
Ne segue che nessuna efficacia probatoria può essere riconosciuta in questa sede ai documenti so- pra citati, equivalendo la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere delle relative scritture (in argomento cfr. Cass.
Sez. Un. n. 3086/2022).
2.2. Tanto premesso, è pacifico nel caso di specie che, nel gennaio 2019, abbia in- Controparte_1 caricato di realizzare un macchinario per la “fusione di pani di grasso”, composto da Parte_1 due vasche di fusione calandrate a forma di “U” con agitatore a pale e relativa componentistica unita ad impianto di generazione e circolazione di acqua calda (si veda la documentazione fotogra- fica allegata alla CTU dell'Ing. , destinato ad essere inserito su di un impianto industriale per Per_1 la produzione di panna vegetale presso lo stabilimento del cliente finale della convenuta – la società
Al Ain National Juice & Refreshments Co. – ad Abu Dhabi (Emirati Arabi).
Altrettanto pacifico è che, a seguito di una prima consegna il 14/06/2019, il macchinario sia stato rispedito a il 23/07/2019, a cura e spese della convenuta (doc. 10-11 fasc. convenu- Parte_1 ta), per eseguire alcuni ulteriori interventi, venendo riconsegnato definitivamente a CP_1 CP_1 il 31/07/2019, dietro il pagamento di un acconto ulteriore di € 5.000,00 (a prescindere dalle circo- stanze, non rilevanti in questa sede, che hanno accompagnato tale pagamento) da parte della con- venuta (doc. 6 fasc. attrice), da aggiungersi a quello di € 20.000,00 dalla stessa precedentemente versato (doc. 5 fasc. convenuta).
Risulta per tabulas che, a seguito di tale riconsegna, abbia contestato la permanente Controparte_1 presenza sul macchinario di diversi vizi con comunicazione per vie legali del 8/08/2019 (doc. 14 fasc. convenuta), alla quale dava riscontro con una comunicazione del 29/08/2019 Parte_1
(doc. 10 fasc, attrice) in cui, pur non riconoscendo la sussistenza dei vizi, proponeva all'attrice la risoluzione del contratto, con restituzione degli acconti ricevuti, dietro restituzione del macchina- pagina 4 di 11 rio.
È bene chiarire sin d'ora che sono evidentemente pretestuose le contestazioni dell'attrice che la- mentano la mala fede della convenuta per il fatto di non aver accettato la suddetta proposta di riso- luzione contrattuale: non è noto al Tribunale, in particolare, alcun orientamento giurisprudenziale che sancisca un obbligo in tal senso per l'acquirente che denuncia dei vizi del bene compravendu- to, risultando del tutto inconferenti gli innumerevoli richiami alla giurisprudenza di legittimità, cor- redati anche da massime testuali inesistenti, operati a supporto di tale assunto dalla difesa di
[...] nella comparsa conclusionale (il punto sarà ripreso anche con separata ordinanza). CP_4
Al contrario, fermi gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (di cui in- vero non risulta alcuna violazione da parte di , la sussistenza di un obbligo nel Controparte_1 senso sopra indicato si porrebbe in evidente contrasto al principio del vincolo contrattuale, in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge;
accedere alla tesi sostenuta dall'attrice (lo si ripete, anche tramite il richiamo ad inesistenti orientamenti giurisprudenziali), in effetti, significherebbe proprio andare ad interferire con la possibilità per la parte di far ricorso ai rimedi previsti dalla legge nelle ipotesi di inadempimento contrattuale, offrendo al contraente inadempiente una comoda alternativa per sot- trarsi alle conseguenze della propria condotta attraverso una proposta (unilaterale) di scioglimento del vincolo.
2.3. Ciò posto, ai fini della valutazione della sussistenza e delle ricadute dei vizi denunciati da
[...]
occorre dare atto che il rapporto contrattuale tra le parti atteneva pacificamente alla CP_5 realizzazione di un determinato macchinario, destinato ad inserirsi nell'ambito di un particolare processo industriale, secondo specifiche esigenze prospettate dalla committente.
La circostanza è ben evidenziata dalla stessa difesa di che, nel ricondurre alla fatti- Controparte_1 specie dell'appalto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, esclude che il bene commissiona- to ad presentasse caratteristiche conformi ad un tipo o modello dalla stessa usual- Parte_1 mente fabbricato tali da potersi parlare nel caso di specie di una vendita (sulla differenza tra vendita e appalto si veda da ultimo Cass. n. 9389/2025).
In questa prospettiva, è opportuno ricordare che proprio la disciplina sull'appalto (a differenza di quella sulla vendita), nel trattare delle garanzie dovute dall'appaltatore (art. 1667 c.c.), distingue tra difformità e vizi dell'opera, intendendo per difformità le divergenze tra l'opera che doveva essere realizzata secondo gli accordi intercorsi tra i contraenti e quella che è stata effettivamente rea- pagina 5 di 11 lizzata, e per vizi i difetti dell'opera rispetto a come avrebbe dovuto essere se fosse stata eseguita secondo le regole dell'arte.
La differenza deve essere tenuta in considerazione nel caso di specie perché si lega alla necessità di operare una diversa valutazione in relazione alle pretese di risoluzione del contratto e di risarcimen- to del danno avanzate, in via riconvenzionale, da parte della convenuta.
2.4. È indubbio, in particolare, che il macchinario fornito da presentasse delle caren- Parte_1 ze strutturali sul piano delle caratteristiche che era lecito aspettarsi ove fosse stato eseguito a regola d'arte tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Depone in tal senso, anzitutto, la perizia di parte a firma dell'Ing. – mai specifica- Persona_2 mente contestata da parte dell'attrice – prodotta dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio
(doc. 22), laddove riscontra la mancata rispondenza e conformità delle vasche realizzate da Pt_1 ai parametri ed ai requisiti tecnici di cui alla Direttiva 2014/68/UE (c.d. PED) che disciplina
[...] la progettazione, la costruzione l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di attrezzature che operano in pressione, evidenziando il mancato rispetto di standard tecnici di riferimento che il bene, in ragione dell'uso a cui era destinato, avrebbe dovuto senz'altro garantire.
Nello stesso senso si pongono anche le risultanze della CTU affidata, nel corso del giudizio, all'Ing. che, nell'esaminare il macchinario in deposito presso (dopo il suo trasferi- Persona_1 CP_1 to da Abu Dhabi) in occasione di un sopralluogo il 25/02/2022, ha riscontrato il cedimento di en- trambe le vasche, ricondotto, sulla base di accurati calcoli ingegneristici (in alcun modi inficiati dai rilievi dei consulenti di parte), a valori di pressione dell'acqua molto bassi, del tutto compatibili con la pressione che si può raggiungere in un circuito pressurizzato con pompa (quale quello installato sul macchinario): come evidenziato dal CTU, in particolare, “i valori di pressione calcolati sono talmente bassi da poter escludere la responsabilità della rottura ad una sbagliata gestione dell'impianto di acqua calda avvenu- to sul posto” (pag. 3 della relazione).
L'assenza di idoneità all'uso del bene fornito da è ulteriormente avvalorata dalle risul- Parte_1 tanze delle prove orali (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dal teste nel Testimone_1 corso dell'udienza del 18/04/2023) che hanno confermato come, a seguito del collegamento del macchinario all'impianto presso la sede del cliente finale ad Abu Dhabi - nonostante gli interventi eseguiti da dopo aver ricevuto la riconsegna del bene -, lo stesso sia “imploso” nel corso dei Pt_1 primi test di funzionamento.
2.4.1. Le risultanze sopra richiamate evidenziano come il bene fornito da presentasse Parte_1
pagina 6 di 11 dei vizi tali da renderlo del tutto inidoneo all'uso a cui era destinato, giustificando, ai sensi dell'art. CP_ 1668 c.c., la domanda di risoluzione del contratto avanzata in via riconvenzionale da parte di
[...] CP_1
Ne segue che, in accoglimento di tale domanda, deve essere condannata alla restitu- Parte_1 zione, nei confronti della convenuta, dell'importo complessivo di € 25.000,00 ricevuto a titolo di acconto (doc. 6 fasc. attrice e 5 fasc. convenuta), oltre interessi al saggio legale dalla data dei relativi pagamenti sino al saldo, risultando, per converso, del tutto infondata la domanda avanzata da parte dell'attrice nel presente giudizio di pagamento del residuo del corrispettivo asseritamente concor- dato dalle parti.
2.5. Diverse considerazioni debbono svolgersi, invece, con riferimento alla domanda di risarcimen- to del danno avanzata dalla convenuta.
Invero, come evidenziato dalle risultanze della CTU, nel caso di specie non emerge dagli atti e dagli accertamenti peritali alcun accordo tra le parti in ordine a specifiche tecniche essenziali che il mac- chinario era destinato a soddisfare, quali “quantità di grasso da fondere all'ora; temperatura di fusione del grasso;
temperatura dell'acqua di riscaldamento;
pressione dell'acqua di riscaldamento;
portata dell'acqua di riscal- damento;
layout del circuito dell'acqua di riscaldamento con indicate le posizioni dei diversi componenti quali pompa, valvole e scambiatore di calore” (pag.
3-4 della relazione del CTU).
Il CTU ha avuto modo di rilevare, in particolare, che i suddetti dati non si ricavano dalle specifiche contenute nelle comunicazioni di cui al doc. 3 di parte convenuta, con cui assumeva, CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio, di aver fornito ad tutte le indicazioni necessarie per Parte_1 la realizzazione del macchinario alla stessa commissionato (in contraddizione alle deduzioni opera- te negli scritti conclusivi in cui si assume che ad fosse stata affidata anche la “progetta- Parte_1 zione” del macchinario).
È bene evidenziare che, come rilevato dal CTU, la suddetta carenza (riferita a dati che il CTU qua- lifica come “essenziali per impostare il progetto del macchinario e la sua realizzazione”) si contrappone al ri- scontro della espressa pattuizione degli elementi in questione nei rapporti con le imprese terze a cui ha affidato la progettazione e la realizzazione di nuove vasche di fusione, ai fini della Controparte_1 sostituzione di quelle fornite da (doc. 24-25 fasc. convenuta). Parte_1
Nei rapporti con l'assenza di progetto esecutivo e specifiche tecniche ha impedito al CTU Pt_1 di verificare la sussistenza di difformità nel macchinario fornito dall'attrice rispetto alle indicazioni della committente, ai fini della risposta ai quesiti allo stesso sottoposti. pagina 7 di 11 Il contesto sopra richiamato assume significativo rilievo rispetto alla domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da perché la documentazione offerta agli atti dalla convenu- Controparte_1 ta, ai fini della prova del danno asseritamente subìto, è rappresentata essenzialmente da fatture per interventi sul macchinario che non possono dirsi senz'altro riconducibili alla necessità di eliminare vizi o difformità del bene, piuttosto che ad adeguarlo a caratteristiche che non erano state richieste al fornitore.
In altri termini, quello che manca a supporto delle domande risarcitorie della convenuta (e che non
è emerso neanche dagli accertamenti peritali) è la possibilità di individuare specifici vizi o difformi- tà del bene in relazione a cui possa affermarsi, dal punto di vista causale, la riconducibilità dei danni lamentati.
In assenza di un riferimento convenzionale o tecnico, in particolare, non può configurarsi una re- sponsabilità dell'appaltatore (pur tenuto a verificare la “bontà” del progetto fornito dal committen- te) rispetto a tutte le spese sostenute dal committente per interventi sull'opera, possibilmente legati a particolari caratteristiche, non specificate nel progetto esecutivo, che la stessa avrebbe dovuto presentare secondo le sue aspettative.
In questo contesto, invero, si collocano i costi che assume aver sostenuto ai fini Controparte_1 dell'esecuzione di interventi sul macchinario, sia anteriormente (doc.
7-11 fasc. convenuta) che successivamente (doc. 16-19 fasc. convenuta) alla sua consegna al cliente finale, che non risultano chiaramente legati alla necessità di eliminare vizi o difformità del bene.
In particolare, le risultanze degli accertamenti peritali, pur evidenziando la sussistenza dei vizi sopra richiamati, non offrono elementi che consentano di ricondurre le problematiche allegate dalla con- venuta sin dalla costituzione in giudizio (“utilizzo dell'impianto di componentistica obsoleta, realizzazione di saldature su raccordi con strumentazioni di misura non idonee al settore alimentare […] mancanza agitatori, man- canza certificazione CE” ecc.), alla cui eliminazione sarebbero stati destinati parte dei suddetti inter- venti, al mancato rispetto di determinati parametri imposti dall'accordo delle parti o dalle regole dell'arte; si tratta, del resto, di accertamenti che il CTU difficilmente avrebbe potuto operare, tenu- to conto che gli approfondimenti tecnici non sono stati eseguiti (né richiesti) su tutte le componen- ti del macchinario nel momento in cui si sono manifestate le problematiche in questione ma a se- guito del trasferimento delle vasche di fusione da Abu Dhabi.
Le carenze probatorie sopra richiamate non sono colmate dalle risultanze delle prove orali che, pur confermando la sussistenza delle problematiche addotte dalla convenuta (si vedano in particolare le pagina 8 di 11 dichiarazioni rese dai testi e nel corso delle Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3 udienze del 18/04/2023 e 12/10/2023) non offrono elementi che consentano di qualificarle in termini di vizio o difformità dell'opera.
È indubbio, d'altra parte, che non possano essere di per sé imputati all'appaltatore i costi per la so- stituzione del macchinario che ha sostenuto, con l'acquisto della relativa compo- Controparte_1 nentistica meccanica (doc. 24, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 39 fasc. convenuta), concludendo con terzi nuovi rapporti contrattuali (espressamente riferiti anche alla progettazione del macchinario), in luo- go del contratto originariamente concluso con per soddisfare le proprie esigenze (il fatto Pt_1 che l'accordo con i terzi abbia sostanzialmente riguardato la sostituzione del macchinario fornito da è confermato tra l'altro dalle dichiarazioni rese dal teste secondo Parte_1 Testimone_1 cui “nel frattempo noi abbiamo dovuto fornire un nuovo impianto al committente visto che quello fornito da Pt_1 non era, come detto, utilizzabile”).
Quanto all'importo di € 45.797,50 che rivendica in questa sede a titolo di mancato Controparte_1 guadagno, in ragione della presunta trattenuta operata dal proprio cliente sul corrispettivo com- plessivo pattuito per l'acquisto dell'impianto industriale (cfr. doc. 21 di parte convenuta), non può che rilevarsi come il quadro sopra richiamato non consenta, anche in questo caso, di tracciarne la riconducibilità a ritardi nella consegna del macchinario determinati da vizi o difformità dello stesso di cui sia tenuta a rispondere. Pt_1
Né la voce di danno in questione può trovare una diversa considerazione alla luce delle dichiara- zioni rese dal teste (cfr. verbale udienza del 9/11/2023) che, pur confermando il Testimone_4 peggioramento dei rapporti commerciali tra e il cliente a cui era destinata la fornitura di CP_1
non portano a ravvisare precise ricadute negative sul piano patrimoniale subìte dalla con- Pt_1 venuta a causa della condotta dell'attrice.
2.5.1. In definitiva, alla luce di quanto sopra, gli unici importi che possono essere riconosciuti a a titolo risarcitorio sono quelli riferiti a costi che certamente possono dirsi esser stati CP_1 sostenuti dalla convenuta a causa dei vizi del bene, in quanto strumentali al loro accertamento.
Si tratta, in particolare, del costo per la perizia di parte che, come sopra rilevato, si è rivelata neces- saria per riscontrare la mancata corrispondenza del macchinario alle specifiche tecniche richieste dalla normativa comunitaria, per un importo che, sulla base della documentazione offerta agli atti da parte convenuta, risulta pari ad € 2.137,60 (doc. 23 fasc. convenuta). Contr Ne segue che deve essere condannata a pagare a l suddetto importo a titolo di Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del dovuto sino al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ma, tenuto conto dell'accoglimento della pretesa risar- citoria di parte convenuta in misura significativamente inferiore rispetto alla domanda, sono poste in capo a parte attrice nella misura di 2/3, disponendone la compensazione nella residua misura di
1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, sono definitivamente poste in capo a parte convenuta, su cui grava anche l'obbligo del rimborso integrale a favore dell'attrice delle spese di CTP, tenuto conto della riferibilità degli accertamenti peritali alla necessità di riscontrare i vizi da cui è risultato affetto il macchinario fornito da Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo avanzata da parte attrice;
2. dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condanna Pt_1
alla restituzione nei confronti di dell'importo di € 25.000,00 ricevuto a ti-
[...] Controparte_1 tolo di anticipo sul corrispettivo, oltre interessi al saggio legale dalla data dei relativi pagamenti sino al saldo;
3. condanna al pagamento a dell'importo di € 2.317,60 a titolo di Parte_1 CP_1 CP_1 risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del dovuto al saldo;
4. condanna al rimborso nei confronti di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, nella misura di 2/3, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso di avvocato
(per un importo posto in capo all'attrice pari ad € 9.402,00), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, oltre alle spese documentate di CTP;
5. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico di parte attrice. pagina 10 di 11 Parma, 21/07/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 11 di 11