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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3169 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
numero 162/2019, pubblicata il 07 gennaio 2019 e vertente tra
con sede in MA (Na) alla Via M. Parte_1
Lupoli n°27, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Dulvi Corcione (cf. ), elettivamente domiciliati presso la sede CodiceFiscale_1
dell'Ente, in virtù di procura in atti
appellante
e
1
Co 3159/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 , nata a [...] il [...] (c.f. :
[...] C.F._2
e , nato a [...] il [...] ( ) Controparte_4 CodiceFiscale_3
entrambi domiciliati in MA (NA) alla Via Firenze n.42 ed elettivamente dom.ti in
MA alla Via P.M. Vergara n.140, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Tecame dal quale sono rappresentati e difesi , giusta procura in atti, (PEC Email_1
Email_2
appellati
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ed il di lei marito , convenivano in giudizio, innanzi al Controparte_2 Controparte_4
Tribunale di Napoli, la , già , per ivi sentirla condannare al Controparte_5 CP_6
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per malpractice medica.
Deduceva che in data 10.01.2006, gravida alla 39° settimana, ricoveratasi Controparte_2
presso il presidio ospedaliero della ASL NA3 di MA, per parto da effettuarsi con taglio cesareo, le veniva praticata iniezione epidurale che, per errata manovra nell'introduzione dell'ago nella zona lombare per l'iniezione di anestetico, subiva la lesione del nervo sciatico popliteo esterno di destra, con postumi invalidanti quantificati nella misura del 20% di ITT.
In giudizio si costituiva l che rilevava l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel Controparte_5
merito della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Espletati i mezzi istruttori, ammessa ed espletata CTU medico legale sulla persona di _2
, con sentenza n. 162/2019, il Tribunale di Napoli Sez. II Civile, accoglieva la domanda
[...]
della , condannando la al pagamento della somma di € 111.926,00. _2 Controparte_5
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello la , per ivi sentir CP_5
integralmente riformare la sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio e che hanno chiesto respingersi Controparte_2 Controparte_4
l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
2
Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce con unico motivo di impugnazione:
a. Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Napoli ha disatteso le risultanze della CTU medico legale che aveva escluso la responsabilità dell'anestesista nella determinazione della lesione del nervo sciatico popliteo esterno dx in capo alla e, ritenuta sussistente la responsabilità professionale dell'anestesista, ha _2
condannato la al risarcimento del danno in favore di , assumendo che Pt_2 Controparte_2
“proprio dalla descrizione dell'episodio rinvenibile in cartella clinica ove si fa riferimento al repentino
movimento posto in essere dalla paziente dopo che le erano stati inoculati 4mm di sostanza
anestetica, rende molto più facile ritenere che il movimento brusco operato dalla paziente e descritto
dalla stessa come involontario, abbia trovato la propria ragione d'essere nella improvvisa reazione
nervosa verificatasi in occasione del movimento e della operazione inoculatoria”
L'appellante assume l'erroneità della decisione, fondata su riflessioni personali del giudicante, e non su argomentazioni fattuali e giuridiche. Assume l'assenza di prova sulla violazione da parte dei sanitari, della diligenza-perizia prescritta dall'art 1176 comma 2 c.c., e sul nesso di causalità con l'evento dannoso. Chiede riformarsi la sentenza con rigetto della domanda risarcitoria.
Gli appellati hanno chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
L'appello è fondato
La struttura sanitaria è chiamata a risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per
fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, e
per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si
avvale ( ex plurimis Cass.Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 ).
Peraltro, ogni dubbio in ordine alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura
3
CP_ 3159/2019 c/ +1 est. CP_5 Controparte_2 Controparte_3 ospedaliera in ipotesi di colpa medica appare superato a seguito dell'intervento del legislatore ed in particolare dell'art. 7 L. 8 marzo 2017, n. 24, laddove si stabilisce che: "La struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non
dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle
loro condotte dolose o colpose.".
La qualificazione giuridica contrattuale della responsabilità incide sul riparto dell'onere probatorio fra le parti, giacché, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento ed il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento
della patologia, mentre spetta alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento o “ che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria
diligenza..." (Cass. Civ., sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Nel caso di specie, i fatti posti alla base della affermata responsabilità della convenuta risultano,
nelle loro linee essenziali, pacifici ed incontestati.
Non è infatti in contestazione il ricovero della nella struttura ospedaliera di MA, _2
e l'inoculazione dell'anestetico per via epidurale in data 10.01.2006, in occasione del parto cesareo.
Le allegazioni di responsabilità medica riguardano, come rappresentato dalla , l'imperizia _2
dell'anestesista durante la prima inoculazione dell'anestetico per via epidurale, causa della lesione del nervo sciatico.
Il CTU medico legale nominato nel primo grado di giudizio, previa illustrazione della procedura da seguirsi nei casi di specie, aveva affermato che "le manovre eseguite dall'anestesista e la
tipologia di anestetico utilizzato, così come si desume sia dall'anamnesi riferita dalla perizianda sia
dalla cartella di anestesia, appaiono corrette ed in sintonia con i protocolli (v. premessa): infatti
1. la manovra è avvenuta in sala operatoria, luogo sicuramente idoneo alle manovre
anestesiologiche,
2. la paziente era seduta con il busto flesso ed assistita da una infermiera, così come di solito avviene
4
Co 3159/2019 Nord c/ +1 est. CP_5 Controparte_2 Controparte_3 nelle anestesie spinali/epidurali.”
In altri termini, non erano ascrivibili all'anestesista errori esecutivi, imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente.
Con la prima puntura, eseguita a livello di L2L3, con la quale vennero introdotti 4ml di Marcaina
iperbarica 0,5%, tipologia di anestetico comunamente usato in tali casi, la paziente assunta la posizione ottimale per la corretta esecuzione della tecnica anestesiologica, effettuava una repentina torsione del busto come per girarsi.
Tale evento, come rilevato dal CTU, fu riportato nella cartella di anestesia, nella quale si legge: “La
paziente riceve due introduzioni. La prima viene effettuata a livello di L2L3 con ago spinale n.27
provvisto di introduttore. Ho iniettato circa 4ml di Marcaina iperbarica quando la paz. effettua una
torsione del busto e cerca di portare la mano indietro come per tirare l'ago. Riesco a sfilare
rapidamente l'ago con il suo introduttore. Non capisco questa reazione abnorme e pericolosa da
parte della paziente nonostante sia stata informata della tecnica anestesiologica. Potrebbe essere
al tipo di gravidanza (FIVET) e al tipo di parto ad evoluzione chirurgica oppure dipendere da una
reazione comportamentale della paziente. La seconda introduzione viene effettuata a livello di L1L2
senza alcun problema”.
Il CTU medico legale, sulla “reazione abnorme e pericolosa da parte della paziente” in concomitanza della prima inoculazione di anestetico, formulava due ipotesi: possono essere movimenti volontari per una reazione di difesa ad uno stimolo algico;
oppure possono essere movimenti involontari, da ascrivere ad una reazione avversa al farmaco.
Precisava che fra le reazioni avverse al farmaco, benché non comuni (fra 1/100 e 1/1000) è presente la perdita di coscienza, il tremore, la paresi, la disestesia. (Così come sono presenti, benché rare
(fra 1/1000 e 1/10.000) reazioni avverse al farmaco con patologie a carico del sistema nervoso quali neuropatie, lesioni nervose periferiche, aracnoidite, paresi, paraplegia, blocco spinale totale (non intenzionale), paralisi).
In entrambi le ipotesi, soggiungeva il CTU, la genesi del repentino movimento era da ascriversi ad
5
Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 una reazione avversa al farmaco, nel primo caso per stimolazione algica, nel secondo per aver determinato tremori.
E, comunque, continua sempre il CTU, tali improvvisi movimenti (a prescindere dalla genesi)
possono aver alterato i rapporti anatomici fra l'ago (ancora in situ) e le strutture nervose,
contribuendo alla genesi della lesione .
Queste affermazioni non risultano scalfite neppure alla luce della ricostruzione degli eventi,
rappresentate dal CTP dr.ssa che faceva risalire il danno nervoso primariamente ad Persona_1
una genesi traumatica prodotta dall'ago e solo successivamente anche ad una causa irritativa
chimica prodotta dal farmaco.
Il CTU, in riscontro, aveva dedotto che una tale ricostruzione appare illogica in quanto, l'anestesista
in presenza di una sintomatologia algicamotoria (da trauma diretto dell'ago sulle strutture nervose)
non avrebbe potuto continuare ad inoculare, come aveva inoculato, i 4ml di anestetico contribuendo
all'irritazione della struttura nervosa impropriamente colpita. Avrebbe sfilato l'ago da subito, ai primi
sintomi irritativi nervosi.
Il CTU, CONCLUDEVA affermando che, “l'evento lesivo nervoso appare essere dovuto ad una
tragica fatalità sostenuta da due fattori: 1) di origine chimica, una reazione avversa al farmaco
e 2) di origine traumatica, da punta di ago per un improvviso movimento. Per quanto
affermato non appare ascrivibile a carico dell'anestesista alcun comportamento colposo.”
Aderendo alle risultanze della CTU esperita, viene esclusa la responsabilità dell'anestetista, posto che, pur essendo la lesione neurologica attendibilmente prodottasi con l'inolucazione dell'anestetico,
la procedura era stata svolta correttamente e l'evento dannoso verificatosi presentava i caratteri dell'imprevedibilità.
Nessuna responsabilità professionale può predicarsi, atteso che non sono emerse anomalie, errori esecutivi, imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente, e il danno lamentato è risultato essere una complicanza imprevedibile.
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Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 Ulteriore circostanza, determinante ai fini dell'esclusione di responsabilità in capo all'anestesista, è
data dall'assenza di una specifica e precisa individuazione dell'inadempienza o dell'errore concretamente imputabile.
Nelle cause di responsabilità medica è necessaria, ai fini dell'affermazione di responsabilità,
l'allegazione di qualificate inadempienza idonee a porsi quale causa o concausa del danno.
“ Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del
danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento
della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario”(cfr.,
ex plurimis, ordinanza numero 12596.2021, Corte di Cassazione ,Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
18102 del 31/8/2020; Sez. 3 ).
Il CTU, si era altresì espresso sulla correttezza dell'informazione e la raccolta del consenso della paziente sulla tipologia di anestesia, che oltre ad aver firmato il prestampato presente in cartella,
aveva raccontato di aver, nei giorni precedenti al ricovero, ricevuto adeguate informazioni.
La CTU medico legale espletata è CTU di tipo percipiente, per la quale sono previste particolari regole che il giudice deve seguire nel caso in cui, una volta espletata, decida di disattenderla.
Il Giudice può disattendere le conclusioni della CTU, purché fornisca una coerente e convincente motivazione critica e indichi con precisione gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici di cui si è servito per contrastare il parere del consulente.
Nel caso di specie, inadeguato si rivela il passaggio con il quale il giudice di primo grado ha disatteso le risultanze della CTU affermando che “ Proprio l'aspetto lessicale di cui alla cartella clinica che
ravvisa la reazione della paziente a seguito della somministrazione di alcuni mm di sostanza
anestetica rende maggior ragione dell'effetto reattivo determinatosi proprio in occasione della
somministrazione stessa, la quale con alto livello di verosimiglianza ha interessato un punto sensibile
e nevralgico del midollo.”
7
Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 La valutazione del giudice di prime cure appare generica e poco attenta alla disamina di atti e procedura prospettata dal CTU medico legale, fondata su dati tecnici e scientifici.
Il CTU ha chiaramente rappresentato le motivazioni che vedono esclusa la violazione di regole e accorgimenti prescritti dalla scienza medica da parte dei sanitari nell'espletamento dell'attività
professionale in argomento, e la non ha fornito prova del nesso eziologico tra il danno _2
lamentato e la condotta del medico, ovvero che l'opera del medico, se correttamente prestata,
avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
In conclusione, la domanda risarcitoria di deve essere rigettata. Controparte_2
Spese di giudizio
La Corte, con l'accoglimento dell'appello, riforma il capo della sentenza afferente la liquidazione delle spese.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del
gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione modificare la statuizione
sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è
tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito
complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art.336 cpc, la riforma della sentenza
del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese “
(Cass. Civ. ordinanza 04.04.2018 n.8400).
In ragione della peculiarità della materia che vede, nel caso di specie, pur in assenza di comportamenti omissivi, imprudenti e/o negligenti dei sanitari che ebbero in cura la , _2
l'indeterminatezza della causa che ha generato la lesione del nervo sciatico popliteo esterno di destra, giustificano, ex art. 92 cpc, la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU medico legale.
P Q M
la Corte d'Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
8
Co 3159/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
162/2019 pubblicata il 07 gennaio 2019, proposto , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e Controparte_2 CP_4
, così dispone:
[...]
1) Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_2
2) Compensa integralmente fra le parti, ex art. 92 cpc, le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ivi compreso quelle per la CTU medico legale .
Così deciso il, 09.01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
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Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3169 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
numero 162/2019, pubblicata il 07 gennaio 2019 e vertente tra
con sede in MA (Na) alla Via M. Parte_1
Lupoli n°27, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Dulvi Corcione (cf. ), elettivamente domiciliati presso la sede CodiceFiscale_1
dell'Ente, in virtù di procura in atti
appellante
e
1
Co 3159/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 , nata a [...] il [...] (c.f. :
[...] C.F._2
e , nato a [...] il [...] ( ) Controparte_4 CodiceFiscale_3
entrambi domiciliati in MA (NA) alla Via Firenze n.42 ed elettivamente dom.ti in
MA alla Via P.M. Vergara n.140, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Tecame dal quale sono rappresentati e difesi , giusta procura in atti, (PEC Email_1
Email_2
appellati
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ed il di lei marito , convenivano in giudizio, innanzi al Controparte_2 Controparte_4
Tribunale di Napoli, la , già , per ivi sentirla condannare al Controparte_5 CP_6
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per malpractice medica.
Deduceva che in data 10.01.2006, gravida alla 39° settimana, ricoveratasi Controparte_2
presso il presidio ospedaliero della ASL NA3 di MA, per parto da effettuarsi con taglio cesareo, le veniva praticata iniezione epidurale che, per errata manovra nell'introduzione dell'ago nella zona lombare per l'iniezione di anestetico, subiva la lesione del nervo sciatico popliteo esterno di destra, con postumi invalidanti quantificati nella misura del 20% di ITT.
In giudizio si costituiva l che rilevava l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel Controparte_5
merito della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Espletati i mezzi istruttori, ammessa ed espletata CTU medico legale sulla persona di _2
, con sentenza n. 162/2019, il Tribunale di Napoli Sez. II Civile, accoglieva la domanda
[...]
della , condannando la al pagamento della somma di € 111.926,00. _2 Controparte_5
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello la , per ivi sentir CP_5
integralmente riformare la sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio e che hanno chiesto respingersi Controparte_2 Controparte_4
l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
2
Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce con unico motivo di impugnazione:
a. Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Napoli ha disatteso le risultanze della CTU medico legale che aveva escluso la responsabilità dell'anestesista nella determinazione della lesione del nervo sciatico popliteo esterno dx in capo alla e, ritenuta sussistente la responsabilità professionale dell'anestesista, ha _2
condannato la al risarcimento del danno in favore di , assumendo che Pt_2 Controparte_2
“proprio dalla descrizione dell'episodio rinvenibile in cartella clinica ove si fa riferimento al repentino
movimento posto in essere dalla paziente dopo che le erano stati inoculati 4mm di sostanza
anestetica, rende molto più facile ritenere che il movimento brusco operato dalla paziente e descritto
dalla stessa come involontario, abbia trovato la propria ragione d'essere nella improvvisa reazione
nervosa verificatasi in occasione del movimento e della operazione inoculatoria”
L'appellante assume l'erroneità della decisione, fondata su riflessioni personali del giudicante, e non su argomentazioni fattuali e giuridiche. Assume l'assenza di prova sulla violazione da parte dei sanitari, della diligenza-perizia prescritta dall'art 1176 comma 2 c.c., e sul nesso di causalità con l'evento dannoso. Chiede riformarsi la sentenza con rigetto della domanda risarcitoria.
Gli appellati hanno chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
L'appello è fondato
La struttura sanitaria è chiamata a risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per
fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, e
per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si
avvale ( ex plurimis Cass.Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 ).
Peraltro, ogni dubbio in ordine alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura
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CP_ 3159/2019 c/ +1 est. CP_5 Controparte_2 Controparte_3 ospedaliera in ipotesi di colpa medica appare superato a seguito dell'intervento del legislatore ed in particolare dell'art. 7 L. 8 marzo 2017, n. 24, laddove si stabilisce che: "La struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non
dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle
loro condotte dolose o colpose.".
La qualificazione giuridica contrattuale della responsabilità incide sul riparto dell'onere probatorio fra le parti, giacché, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento ed il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento
della patologia, mentre spetta alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento o “ che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria
diligenza..." (Cass. Civ., sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Nel caso di specie, i fatti posti alla base della affermata responsabilità della convenuta risultano,
nelle loro linee essenziali, pacifici ed incontestati.
Non è infatti in contestazione il ricovero della nella struttura ospedaliera di MA, _2
e l'inoculazione dell'anestetico per via epidurale in data 10.01.2006, in occasione del parto cesareo.
Le allegazioni di responsabilità medica riguardano, come rappresentato dalla , l'imperizia _2
dell'anestesista durante la prima inoculazione dell'anestetico per via epidurale, causa della lesione del nervo sciatico.
Il CTU medico legale nominato nel primo grado di giudizio, previa illustrazione della procedura da seguirsi nei casi di specie, aveva affermato che "le manovre eseguite dall'anestesista e la
tipologia di anestetico utilizzato, così come si desume sia dall'anamnesi riferita dalla perizianda sia
dalla cartella di anestesia, appaiono corrette ed in sintonia con i protocolli (v. premessa): infatti
1. la manovra è avvenuta in sala operatoria, luogo sicuramente idoneo alle manovre
anestesiologiche,
2. la paziente era seduta con il busto flesso ed assistita da una infermiera, così come di solito avviene
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Co 3159/2019 Nord c/ +1 est. CP_5 Controparte_2 Controparte_3 nelle anestesie spinali/epidurali.”
In altri termini, non erano ascrivibili all'anestesista errori esecutivi, imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente.
Con la prima puntura, eseguita a livello di L2L3, con la quale vennero introdotti 4ml di Marcaina
iperbarica 0,5%, tipologia di anestetico comunamente usato in tali casi, la paziente assunta la posizione ottimale per la corretta esecuzione della tecnica anestesiologica, effettuava una repentina torsione del busto come per girarsi.
Tale evento, come rilevato dal CTU, fu riportato nella cartella di anestesia, nella quale si legge: “La
paziente riceve due introduzioni. La prima viene effettuata a livello di L2L3 con ago spinale n.27
provvisto di introduttore. Ho iniettato circa 4ml di Marcaina iperbarica quando la paz. effettua una
torsione del busto e cerca di portare la mano indietro come per tirare l'ago. Riesco a sfilare
rapidamente l'ago con il suo introduttore. Non capisco questa reazione abnorme e pericolosa da
parte della paziente nonostante sia stata informata della tecnica anestesiologica. Potrebbe essere
al tipo di gravidanza (FIVET) e al tipo di parto ad evoluzione chirurgica oppure dipendere da una
reazione comportamentale della paziente. La seconda introduzione viene effettuata a livello di L1L2
senza alcun problema”.
Il CTU medico legale, sulla “reazione abnorme e pericolosa da parte della paziente” in concomitanza della prima inoculazione di anestetico, formulava due ipotesi: possono essere movimenti volontari per una reazione di difesa ad uno stimolo algico;
oppure possono essere movimenti involontari, da ascrivere ad una reazione avversa al farmaco.
Precisava che fra le reazioni avverse al farmaco, benché non comuni (fra 1/100 e 1/1000) è presente la perdita di coscienza, il tremore, la paresi, la disestesia. (Così come sono presenti, benché rare
(fra 1/1000 e 1/10.000) reazioni avverse al farmaco con patologie a carico del sistema nervoso quali neuropatie, lesioni nervose periferiche, aracnoidite, paresi, paraplegia, blocco spinale totale (non intenzionale), paralisi).
In entrambi le ipotesi, soggiungeva il CTU, la genesi del repentino movimento era da ascriversi ad
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Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 una reazione avversa al farmaco, nel primo caso per stimolazione algica, nel secondo per aver determinato tremori.
E, comunque, continua sempre il CTU, tali improvvisi movimenti (a prescindere dalla genesi)
possono aver alterato i rapporti anatomici fra l'ago (ancora in situ) e le strutture nervose,
contribuendo alla genesi della lesione .
Queste affermazioni non risultano scalfite neppure alla luce della ricostruzione degli eventi,
rappresentate dal CTP dr.ssa che faceva risalire il danno nervoso primariamente ad Persona_1
una genesi traumatica prodotta dall'ago e solo successivamente anche ad una causa irritativa
chimica prodotta dal farmaco.
Il CTU, in riscontro, aveva dedotto che una tale ricostruzione appare illogica in quanto, l'anestesista
in presenza di una sintomatologia algicamotoria (da trauma diretto dell'ago sulle strutture nervose)
non avrebbe potuto continuare ad inoculare, come aveva inoculato, i 4ml di anestetico contribuendo
all'irritazione della struttura nervosa impropriamente colpita. Avrebbe sfilato l'ago da subito, ai primi
sintomi irritativi nervosi.
Il CTU, CONCLUDEVA affermando che, “l'evento lesivo nervoso appare essere dovuto ad una
tragica fatalità sostenuta da due fattori: 1) di origine chimica, una reazione avversa al farmaco
e 2) di origine traumatica, da punta di ago per un improvviso movimento. Per quanto
affermato non appare ascrivibile a carico dell'anestesista alcun comportamento colposo.”
Aderendo alle risultanze della CTU esperita, viene esclusa la responsabilità dell'anestetista, posto che, pur essendo la lesione neurologica attendibilmente prodottasi con l'inolucazione dell'anestetico,
la procedura era stata svolta correttamente e l'evento dannoso verificatosi presentava i caratteri dell'imprevedibilità.
Nessuna responsabilità professionale può predicarsi, atteso che non sono emerse anomalie, errori esecutivi, imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente, e il danno lamentato è risultato essere una complicanza imprevedibile.
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Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 Ulteriore circostanza, determinante ai fini dell'esclusione di responsabilità in capo all'anestesista, è
data dall'assenza di una specifica e precisa individuazione dell'inadempienza o dell'errore concretamente imputabile.
Nelle cause di responsabilità medica è necessaria, ai fini dell'affermazione di responsabilità,
l'allegazione di qualificate inadempienza idonee a porsi quale causa o concausa del danno.
“ Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del
danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento
della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario”(cfr.,
ex plurimis, ordinanza numero 12596.2021, Corte di Cassazione ,Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
18102 del 31/8/2020; Sez. 3 ).
Il CTU, si era altresì espresso sulla correttezza dell'informazione e la raccolta del consenso della paziente sulla tipologia di anestesia, che oltre ad aver firmato il prestampato presente in cartella,
aveva raccontato di aver, nei giorni precedenti al ricovero, ricevuto adeguate informazioni.
La CTU medico legale espletata è CTU di tipo percipiente, per la quale sono previste particolari regole che il giudice deve seguire nel caso in cui, una volta espletata, decida di disattenderla.
Il Giudice può disattendere le conclusioni della CTU, purché fornisca una coerente e convincente motivazione critica e indichi con precisione gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici di cui si è servito per contrastare il parere del consulente.
Nel caso di specie, inadeguato si rivela il passaggio con il quale il giudice di primo grado ha disatteso le risultanze della CTU affermando che “ Proprio l'aspetto lessicale di cui alla cartella clinica che
ravvisa la reazione della paziente a seguito della somministrazione di alcuni mm di sostanza
anestetica rende maggior ragione dell'effetto reattivo determinatosi proprio in occasione della
somministrazione stessa, la quale con alto livello di verosimiglianza ha interessato un punto sensibile
e nevralgico del midollo.”
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Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3 La valutazione del giudice di prime cure appare generica e poco attenta alla disamina di atti e procedura prospettata dal CTU medico legale, fondata su dati tecnici e scientifici.
Il CTU ha chiaramente rappresentato le motivazioni che vedono esclusa la violazione di regole e accorgimenti prescritti dalla scienza medica da parte dei sanitari nell'espletamento dell'attività
professionale in argomento, e la non ha fornito prova del nesso eziologico tra il danno _2
lamentato e la condotta del medico, ovvero che l'opera del medico, se correttamente prestata,
avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
In conclusione, la domanda risarcitoria di deve essere rigettata. Controparte_2
Spese di giudizio
La Corte, con l'accoglimento dell'appello, riforma il capo della sentenza afferente la liquidazione delle spese.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del
gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione modificare la statuizione
sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è
tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito
complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art.336 cpc, la riforma della sentenza
del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese “
(Cass. Civ. ordinanza 04.04.2018 n.8400).
In ragione della peculiarità della materia che vede, nel caso di specie, pur in assenza di comportamenti omissivi, imprudenti e/o negligenti dei sanitari che ebbero in cura la , _2
l'indeterminatezza della causa che ha generato la lesione del nervo sciatico popliteo esterno di destra, giustificano, ex art. 92 cpc, la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU medico legale.
P Q M
la Corte d'Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
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Co 3159/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
162/2019 pubblicata il 07 gennaio 2019, proposto , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e Controparte_2 CP_4
, così dispone:
[...]
1) Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_2
2) Compensa integralmente fra le parti, ex art. 92 cpc, le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ivi compreso quelle per la CTU medico legale .
Così deciso il, 09.01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
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Controparte_ 3159/2019 c/ +1 est. Controparte_2 Controparte_3