Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 22309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22309 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09088/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9088 del 2025, proposto da
CLT Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Angela Ciuffreda e Claudio Tuveri, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
Rossetti Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Imperi, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della nota di Roma Capitale del 18 luglio 2025, comunicata in pari data, avente ad oggetto “ PT20230761 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 3 - Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto ex art. 90, comma c, del D.Lgs. n. 36/2023 ”;
- della determinazione di Roma Capitale - Municipio Roma VI - Direzione Tecnica - E.Q. Coordinamento amministrativo appalti - Servizio Coordinamento amministrativo appalti - Ufficio bilancio - Coordinamento entrate, numero repertorio CH/1745/2025 del 17/07/2025, numero protocollo CH/142035/2025 del 17 luglio 2025, avente ad oggetto “ Accordo quadro con unico operatore economico suddiviso in quattro lotti per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza municipale comprensivi di realizzazione marciapiedi e percorsi pedonali, reti di raccolta acque meteoriche e messa in sicurezza (PT20230761) - CUP J87H23000350004 CIG B4F9C46711. Lotto 3 Manutenzione straordinaria strade ricadenti nel territorio municipale situato a SUD di Via Casilina - Aggiudicazione in favore dell’impresa Rossetti Costruzioni s.r.l. con ribasso del 33.385%. Importo complessivo di € 509.635,75 oltre IVA al 22% e somme a disposizione ”;
- del verbale di gara del 13 giugno 2025 relativo alle sedute del 3, 10 e 11 giugno 2025;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi compresi ulteriori atti di gara e/o verbali di sedute riservate ovvero pubbliche, lesivi dei diritti e degli interessi della società ricorrente;
per l’accertamento del diritto della società ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare l’Accordo Quadro ed i Contratti attuativi,
per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi nelle more eventualmente sottoscritti con Rossetti Costruzioni s.r.l.,
e per la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno in forma specifica, disponendo l’aggiudicazione in favore della società ricorrente ed il suo subentro nell’Accordo Quadro e nei Contratti attuativi, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Rossetti Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la società ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara sottosoglia comunitaria, bandita da Roma Capitale per la stipula di un “ Accordo quadro con unico operatore economico … per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza municipale comprensivi di realizzazione marciapiedi e percorsi pedonali, reti di raccolta acque meteoriche e messa in sicurezza … Lotto 3 Manutenzione straordinaria strade ricadenti nel territorio municipale situato a SUD di Via Casilina” , assumendone l’illegittimità per “ Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 107 e 108 e dell’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di autovincolo. Violazione e falsa applicazione dei parr. 20, 21 e 22 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento di potere”-.
In particolare, espone la ricorrente:
- Roma Capitale con determinazione dirigenziale del 20 dicembre 2024 indiceva la gara per cui è causa mediante l’avvio di una relativa procedura aperta con inversione procedimentale, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 71 e dell’art. 107 comma 3 del d.lgs. 36/2023;
- il relativo Disciplinare di gara prevedeva, per quel che qui interessa, che, “ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 1 del codice, stante l’assenza di un interesse transfrontaliero, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà con l’esclusione automatica delle offerte che supereranno la soglia di anomalia” e che “ ai sensi dell’art. 54 comma 2 il metodo per il calcolo della soglia di anomalia sarà prescelto tramite sorteggio dalla Piattaforma in sede di valutazione delle offerte tra i metodi compatibili dell’allegato II.2 del Codice. … Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 si procederà con l’esclusione automatica delle offerte che supereranno la soglia di anomalia determinata” (in tal senso, rispettivamente i §§ 16 e 20);
- la stazione appaltante decideva, poi, di ricorrere all’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del d.lgs. 36/2023, autovincolandosi, pertanto, a procedere “ prima alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del primo e del secondo concorrente in graduatoria per ciascun lotto ” (in tal senso, il § 18 del Disciplinare di gara);
- il Disciplinare di gara stabiliva, inoltre, che “In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC ed a incamerare la eventuale garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria ” (§ 22, rubricato “ Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto ”);
- la stazione appaltante, dopo aver aperto le offerte economiche di tutte le concorrenti ed eseguite le operazioni di verifica di anomalia, mediante l’utilizzo del sorteggiato metodo B di cui all’Allegato II. 2 del d.lgs. n. 36/2023 (il metodo del c.d. “secondo prezzo”), formulava una prima proposta di aggiudicazione in favore della prima graduata Laziale Scavi di NT Fabrizio, poi esclusa per non aver dato seguito al soccorso istruttorio;
- la medesima stazione appaltante procedeva, quindi, ad una nuova verifica di anomalia rideterminando la nuova soglia, all’esito della quale risultavano rispettivamente prima e seconda graduata la società ricorrente e CO.I.STRA. s.r.l.;
- anche quest’ultima società veniva, però, esclusa per non aver prodotto, nei termini e modi indicati in sede di soccorso istruttorio, la documentazione richiesta;
- il Seggio di gara nella seduta dell’11 giugno 2025 - anziché effettuare un ulteriore scorrimento della graduatoria, necessario ai soli fini ai fini dell’individuazione del c.d. “secondo prezzo”, ossia dello sconto di aggiudicazione da applicare - procedeva (in tesi “ incomprensibilmente ”) ad effettuare una nuova verifica di anomalia dell’offerta mediante rideterminazione della soglia, “ ricorrendo, quindi, una seconda volta al meccanismo della regressione procedimentale a tale fase” ;
- seguiva, dunque, la formulazione di una terza graduatoria, in ragione della quale la Stazione Appaltante formulava proposta di aggiudicazione nei confronti di Rossetti Costruzioni s.r.l., giusto sorteggio telematico con altra società risultata prima graduata a parità di punteggio (la D’AN Lavori s.r.l.).
Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento del successivo provvedimento di aggiudicazione in favore di Rossetti Costruzioni s.r.l., sostanzialmente sostenendone l’illegittimità in relazione all’aver la Stazione Appaltante proceduto – piuttosto che a un semplice scorrimento della graduatoria – per una seconda volta al ricalcolo di una nuova soglia di anomalia, nuovamente avvalendosi del meccanismo della regressione procedimentale a tale fase, in asserita violazione del § 22 del Disciplinare di gara.
Sia Roma Capitale che la controinteressata si costituivano in giudizio, ampiamente argomentando sulla legittimità dell’operato della Stazione Appaltante.
Alla camera di consiglio del 5 settembre 2025, la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare formulata in ricorso.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame.
Roma Capitale replicava ulteriormente alle tesi e argomentazioni della ricorrente, concludendo per il rigetto.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato, osservando il Collegio come il § 22 del Disciplinare di gara, espressamente rubricato “ Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto ”, attenga, a ben vedere, alla fase successiva – e non anche anteriore, come vorrebbe la ricorrente - alla proposta di aggiudicazione.
La procedura, a seguito dell’esclusione di CO.I.STRA. s.r.l., si trovava ancora nella fase di valutazione delle offerte e, pertanto, al di fuori del campo di applicazione del § 22 del Disciplinare di gara, trovando pertanto applicazione gli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023.
Come noto infatti il “principio di invarianza” di cui al comma 12 di tale art. 108 prevede l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione.
In particolare, la norma in commento stabilisce che ogni variazione intervenuta dopo l’aggiudicazione, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e tenuto conto dell’eventuale inversione procedimentale, non incide sul calcolo delle medie né sull’individuazione della soglia di anomalia fissata nei documenti di gara, né sugli altri lotti della stessa gara.
Di contro nella fase di valutazione delle offerte, l’amministrazione conserva la possibilità di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi, ma, come detto, solo fino al momento dell’aggiudicazione “ definitiva ”, momento dopo il quale la soglia diventa
immodificabile.
La soglia di anomalia, infatti, essendo condizionata dal numero dei concorrenti e dall’importo dell’offerta da questi elaborata, può subire variazioni, qualora uno o più di uno dei concorrenti venga escluso ovvero riammesso alla gara.
La rideterminazione della soglia, in applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, comporta la rinnovazione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta.
Come noto sul punto si è, peraltro, di recente pronuncia la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 77/2025, ha a tal proposito chiarito come la soglia di anomalia sia una funzione matematica dipendente dal numero e dall’entità delle offerte valide, sicché è razionale e necessario che essa venga determinata solo dopo l’accertamento definitivo dei soggetti legittimamente partecipanti.
L’inversione procedimentale non incide, dunque, sulla sostanza del procedimento, ma ne modifica solo l’ordine logico, senza anticipare gli effetti dell’aggiudicazione.
Di conseguenza, cristallizzare la soglia prima dell’aggiudicazione, in un momento in cui non è ancora certa la platea degli operatori legittimamente in gara, comprometterebbe proprio i valori costituzionali di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa.
In conclusione, alla luce di quanto fin qui detto, il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI AB, Presidente
LE ON, Consigliere, Estensore
AM LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ON | PI AB |
IL SEGRETARIO