TRIB
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/08/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6600/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 3 aprile 2025, promossa da
e Avvocatura Distrettuale dello Stato , in Parte_1 Parte_2 persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ads;
P.IVA_1 appellante contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e (c.f. ), quali eredi di (c.f. Controparte_3 C.F._3 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4 CP_1 appellati
e nei confronti di
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 6 dicembre 2018, l' Parte_1
e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_2 sentenza n. 1713/2018 R.G. depositata in data 24 settembre 2018, con la quale il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione proposta ex art.615 c.p.c. da avverso la Pt_2 Persona_1 cartella di pagamento n. 29520170021649785000, avente ad oggetto le spese di giudizio liquidate TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
con sentenza n. 1991/2010 (emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del proc. n. 192/2004, passata in giudicato).
L'appellante, in particolare, ha esposto: 1) che con sentenza n. 1991/2010 R.G. Persona_1
era stato condannato al pagamento della somma di € 7.801,59 nei confronti dall'Autorità
[...]
Portuale di per aver occupato abusivamente un'area appartenente al demanio marittimo e Pt_2 alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma di € 3.157,59 da corrispondersi nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di in quanto distrattaria ex lege; 2) che Pt_2 ER
, a seguito della notifica della predetta sentenza, aveva avanzato richiesta di rateizzazione
[...] all'Autorità Portuale di la quale aveva predisposto un “piano di rientro” solo per la somma Pt_2 di € 7.081,59; che, relativamente alla somma ancora dovuta a titolo di spese di lite, era stata notificata al debitore da parte di la cartella di pagamento n. Controparte_5
29520170021649785000, la quale era stata opposta da ai sensi dell'art. 615 Persona_1
c.p.c. davanti al Giudice di Pace di il quale aveva accolto l'opposizione con sentenza n. Pt_2
1713/2018 R.G. per violazione dell'art. 10 della Legge n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 marzo 2019, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 marzo 2019, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario nei suoi confronti. Controparte_5
Nel corso del giudizio, a seguito della morte di , il procedimento è stato Persona_1 interrotto e poi riassunto dall' e l'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di Pt_2
A seguito della riassunzione della causa si sono costituiti in giudio CP_1 [...]
e , quali eredi di , CP_2 Controparte_3 Persona_1
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 aprile 2025, allorquando è stata assunta in decisione.
Va, preliminarmente, dato atto che non può condividersi l'eccezione di estinzione svolta da
, e con la comparsa di costituzione in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(ed invero non riproposta con la comparsa conclusionale).
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius”, con la conseguenza che “il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione
(oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma
3” (Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n. 9819).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha tempestivamente depositato il ricorso per la riassunzione del procedimento ai sensi dell'art. 303 c.p.c. in data 19 dicembre 2022, ossia entro il termine di tre mesi decorrente dall'1 dicembre 2022, con la conseguenza che l'eccezione di intervenuta estinzione dell'odierno procedimento non può trovare accoglimento.
Va, ancora in via preliminare, dato atto che , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, costituendosi in giudio a seguito della riassunzione della causa, hanno originariamente
[...] contestato la propria qualità di eredi di , dando atto di essere solo “chiamati” ad Persona_1 accettare l'eredità, ma che i medesimi, con le note conclusionali, non hanno più riproposto tale eccezione, rinunciando (non risultando la medesima riproposta nella comparsa conclusionale) anche alla domanda originariamente formulata di “in via ancora preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri , e Controparte_2 Controparte_3 CP_1 poiché soggetti chiamati all'eredità e non eredi”.
[...]
Ritiene il presente Giudice che tale comportamento possa ritenersi prova dell'assunzione da parte di , e della loro qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale “la verifica Persona_1 dell'assolvimento dell'onere della prova, a carico di colui che afferma la qualità di erede, non TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
possa prescindere dalla valutazione del comportamento significante, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal “chiamato alla eredità”, comportamento in considerazione del quale è consentito ricorrere al meccanismo logico presuntivo attraverso il quale può pervenirsi a ritenere pienamente assolto l'onere probatorio, relativo al possesso della qualità di erede, gravante sulla parte che fa valere la pretesa in giudizio” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n. 25885, la quale ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui “era onere dei “chiamati all'eredità” contestare specificamente di avere assunto la qualità di eredi;
mentre (…) risulta in ogni caso non investito da specifica censura l'accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, sul complessivo comportamento processuale - ritenuto significativo ai fini della presunzione del fatto successorio “in universum jus” - tenuto dalle parti nei confronti delle quali il processo era stato riassunto. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che la indicazione di “chiamati alla eredità”, nella intestazione della comparsa di costituzione in riassunzione, fosse rimasta contraddetta da un comportamento concludente in funzione dell'assunzione della qualità di eredi, evidenziato:
1- alle difese svolte in comparsa, interamente attinenti al merito della pretesa, e concernenti la debenza dell'importo risarcitorio liquidato dal primo Giudice;
2- dalla assenza nella comparsa di costituzione di specifiche contestazioni, certamente aventi carattere preliminare
e decisivo, sulla mancanza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sebbene questione da ritenere assolutamente prevalente e dirimente su qualsiasi altra difesa;
3- dalla negazione espressa della qualità di erede formulata solo tardivamente (rispetto alle preclusioni della fase di trattazione operanti anche in materia di contestazione dei fatti allegati ex adverso) in comparsa conclusionale”).
Passando ad analizzare l'appello promosso dall' e Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di il medesimo merita accoglimento. Pt_2
Non ritiene il presente Giudice, infatti, condivisibile la decisione del Giudice di Pace, laddove ha disposto l'annullamento della cartella di pagamento opposta, per violazione da parte dell'Autorità
Portuale di dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente, ossia per aver la stessa “per errore Pt_2
e/o omissione (…) ingenerato nell'opponente il convincimento di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza n. 1991/2010, oltre a quanto richiesto dall'attrice, Autorità Portuale, anche le spese processuali” (pag. 2 della sentenza). TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
In particolare, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che: , a Persona_1 seguito della notificazione della sentenza n. 1991/2010, aveva chiesto all'Autorità Portuale di e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di di poter rateizzare il pagamento del Pt_2 Pt_2 proprio debito tramite rate mensili di € 150,00; la sola Autorità Portuale di provvedeva a Pt_2 rispondere al debitore (prot. n. 7467 U/11 del 21 febbraio 2011), accogliendo l'istanza per la sola parte di propria competenza, ossia relativamente al “canone demaniale” pari ad € 7.801,59 (oltre gli interessi quantificati in € 635,78, per un totale pari ad € 8.437,37); , con Persona_1 comunicazione del 16 aprile 2015 inviata alla sola Autorità Portuale di premesso di aver Pt_2 già corrisposto € 6.057,67 “a fronte dei 7.801,59”, chiedeva di “venire ad una definizione mediante il versamento in un'unica soluzione di € 1.500,00”; l'Autorità Portuale di Messina, con decreto n.
75 del 5 giugno 2015, accoglieva l'istanza del debitore di “estinzione anticipata del debito (…) addivenendo ad una definizione mediante il pagamento in un'unica soluzione di € 1.218,76, pari al debito capitale residuo decurtato degli interessi futuri e del conguaglio per anticipata estinzione”.
Ebbene, ritiene il presente Giudice che il comportamento posto in essere dall'Autorità Portuale di non possa ritenersi “erroneo”, ossia tale da ingenerare un legittimo convincimento nel Pt_2 debitore di aver completamente estinto la propria obbligazione (anche relativamente all'importo dovuto all'Avvocatura di Stato a titolo di spese legali).
L'Autorità Portuale di con il primo provvedimento (prot. n. 7467 U/11 del 21 febbraio Pt_2
2011) ha espressamente dato atto di accettare la “rateizzazione” del pagamento tramite un mero
“piano di rientro” relativamente al solo “canone demaniale” (pari all'importo di € 7.801,59) e non emerge dal medesimo provvedimento la volontà di ridurre quantitativamente l'obbligazione del debitore, ossia di voler definire un accordo transattivo con quest'ultimo (invero neanche oggetto dell'originaria istanza).
Dal decreto n. 75 del 5 giugno 2015 emerge chiaramente la volontà dell'Autorità Portuale di di definire in via anticipata la posizione obbligatoria di relativa al Pt_2 Persona_1 richiamato piano di rientro (e, pertanto, al solo canone demaniale), così come corroborato dalla specificazione che viene fatto “salvo quanto eventualmente dovuto dal debitore a terzi soggetti pubblici”, tra i quali deve ritenersi ricompresa l'obbligazione relativa alle spese di lite, il cui pagamento deve essere effettuato ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1611/1933 direttamente nei confronti dell'Avvocatura di Stato (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2000, n. 6723). TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'appello avanzato dall' e Parte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di deve essere accolto. Pt_2
Per quanto riguarda le spese di lite, deve riformarsi il capo della sentenza di primo grado e, per il principio della soccombenza, condannarsi , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nei confronti dell' Parte_1
e Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] Pt_2
, e devono, altresì, essere condannati al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento, in favore dell' e Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i Pt_2 minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2024, tenuto conto del valore della controversia e delle attività svolte (nulla per la fase istruttoria in quanto del tutto assente).
Le spese di lite vengono, invece, interamente compensate nei confronti di Controparte_5
stante l'assenza di domande specificamente rivolte nei confronti di quest'ultima (cfr.
[...]
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2019, n. 4352).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6600/2018 R.G. promossa da e Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei Parte_1 Pt_2 confronti degli eredi di , e (quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
) e , così dispone: Persona_1 Controparte_4
1. Accoglie l'appello svolto dall' e Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato di e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 1713/2018 R.G. emessa Pt_2 in data 24 settembre 2018 dal Giudice di Pace di rigetta l'originaria opposizione svolta da Pt_2
avverso la cartella di pagamento n. 29520170021649785000; Persona_1
2. In riforma del capo relativo alle spese di lite della sentenza appellata n. 1713/2018 R.G. depositata in data 24 settembre 2018 dal Giudice di Pace di condanna , Pt_2 CP_1
e al pagamento in solido delle spese di lite del primo grado di Controparte_2 Controparte_3 giudizio nei confronti dell' e Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
che liquida in € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Pt_2 TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
3. Condanna , e al pagamento in solido CP_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dall' e Parte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre Pt_2 accessori di legge, e oltre spese prenotate a debito;
4. Dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio nei confronti di
. Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 2 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6600/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 3 aprile 2025, promossa da
e Avvocatura Distrettuale dello Stato , in Parte_1 Parte_2 persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ads;
P.IVA_1 appellante contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e (c.f. ), quali eredi di (c.f. Controparte_3 C.F._3 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4 CP_1 appellati
e nei confronti di
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 6 dicembre 2018, l' Parte_1
e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_2 sentenza n. 1713/2018 R.G. depositata in data 24 settembre 2018, con la quale il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione proposta ex art.615 c.p.c. da avverso la Pt_2 Persona_1 cartella di pagamento n. 29520170021649785000, avente ad oggetto le spese di giudizio liquidate TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
con sentenza n. 1991/2010 (emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del proc. n. 192/2004, passata in giudicato).
L'appellante, in particolare, ha esposto: 1) che con sentenza n. 1991/2010 R.G. Persona_1
era stato condannato al pagamento della somma di € 7.801,59 nei confronti dall'Autorità
[...]
Portuale di per aver occupato abusivamente un'area appartenente al demanio marittimo e Pt_2 alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma di € 3.157,59 da corrispondersi nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di in quanto distrattaria ex lege; 2) che Pt_2 ER
, a seguito della notifica della predetta sentenza, aveva avanzato richiesta di rateizzazione
[...] all'Autorità Portuale di la quale aveva predisposto un “piano di rientro” solo per la somma Pt_2 di € 7.081,59; che, relativamente alla somma ancora dovuta a titolo di spese di lite, era stata notificata al debitore da parte di la cartella di pagamento n. Controparte_5
29520170021649785000, la quale era stata opposta da ai sensi dell'art. 615 Persona_1
c.p.c. davanti al Giudice di Pace di il quale aveva accolto l'opposizione con sentenza n. Pt_2
1713/2018 R.G. per violazione dell'art. 10 della Legge n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 marzo 2019, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 marzo 2019, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario nei suoi confronti. Controparte_5
Nel corso del giudizio, a seguito della morte di , il procedimento è stato Persona_1 interrotto e poi riassunto dall' e l'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di Pt_2
A seguito della riassunzione della causa si sono costituiti in giudio CP_1 [...]
e , quali eredi di , CP_2 Controparte_3 Persona_1
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 aprile 2025, allorquando è stata assunta in decisione.
Va, preliminarmente, dato atto che non può condividersi l'eccezione di estinzione svolta da
, e con la comparsa di costituzione in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(ed invero non riproposta con la comparsa conclusionale).
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius”, con la conseguenza che “il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione
(oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma
3” (Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n. 9819).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha tempestivamente depositato il ricorso per la riassunzione del procedimento ai sensi dell'art. 303 c.p.c. in data 19 dicembre 2022, ossia entro il termine di tre mesi decorrente dall'1 dicembre 2022, con la conseguenza che l'eccezione di intervenuta estinzione dell'odierno procedimento non può trovare accoglimento.
Va, ancora in via preliminare, dato atto che , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, costituendosi in giudio a seguito della riassunzione della causa, hanno originariamente
[...] contestato la propria qualità di eredi di , dando atto di essere solo “chiamati” ad Persona_1 accettare l'eredità, ma che i medesimi, con le note conclusionali, non hanno più riproposto tale eccezione, rinunciando (non risultando la medesima riproposta nella comparsa conclusionale) anche alla domanda originariamente formulata di “in via ancora preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri , e Controparte_2 Controparte_3 CP_1 poiché soggetti chiamati all'eredità e non eredi”.
[...]
Ritiene il presente Giudice che tale comportamento possa ritenersi prova dell'assunzione da parte di , e della loro qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale “la verifica Persona_1 dell'assolvimento dell'onere della prova, a carico di colui che afferma la qualità di erede, non TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
possa prescindere dalla valutazione del comportamento significante, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal “chiamato alla eredità”, comportamento in considerazione del quale è consentito ricorrere al meccanismo logico presuntivo attraverso il quale può pervenirsi a ritenere pienamente assolto l'onere probatorio, relativo al possesso della qualità di erede, gravante sulla parte che fa valere la pretesa in giudizio” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n. 25885, la quale ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui “era onere dei “chiamati all'eredità” contestare specificamente di avere assunto la qualità di eredi;
mentre (…) risulta in ogni caso non investito da specifica censura l'accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, sul complessivo comportamento processuale - ritenuto significativo ai fini della presunzione del fatto successorio “in universum jus” - tenuto dalle parti nei confronti delle quali il processo era stato riassunto. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che la indicazione di “chiamati alla eredità”, nella intestazione della comparsa di costituzione in riassunzione, fosse rimasta contraddetta da un comportamento concludente in funzione dell'assunzione della qualità di eredi, evidenziato:
1- alle difese svolte in comparsa, interamente attinenti al merito della pretesa, e concernenti la debenza dell'importo risarcitorio liquidato dal primo Giudice;
2- dalla assenza nella comparsa di costituzione di specifiche contestazioni, certamente aventi carattere preliminare
e decisivo, sulla mancanza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sebbene questione da ritenere assolutamente prevalente e dirimente su qualsiasi altra difesa;
3- dalla negazione espressa della qualità di erede formulata solo tardivamente (rispetto alle preclusioni della fase di trattazione operanti anche in materia di contestazione dei fatti allegati ex adverso) in comparsa conclusionale”).
Passando ad analizzare l'appello promosso dall' e Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di il medesimo merita accoglimento. Pt_2
Non ritiene il presente Giudice, infatti, condivisibile la decisione del Giudice di Pace, laddove ha disposto l'annullamento della cartella di pagamento opposta, per violazione da parte dell'Autorità
Portuale di dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente, ossia per aver la stessa “per errore Pt_2
e/o omissione (…) ingenerato nell'opponente il convincimento di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza n. 1991/2010, oltre a quanto richiesto dall'attrice, Autorità Portuale, anche le spese processuali” (pag. 2 della sentenza). TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
In particolare, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che: , a Persona_1 seguito della notificazione della sentenza n. 1991/2010, aveva chiesto all'Autorità Portuale di e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di di poter rateizzare il pagamento del Pt_2 Pt_2 proprio debito tramite rate mensili di € 150,00; la sola Autorità Portuale di provvedeva a Pt_2 rispondere al debitore (prot. n. 7467 U/11 del 21 febbraio 2011), accogliendo l'istanza per la sola parte di propria competenza, ossia relativamente al “canone demaniale” pari ad € 7.801,59 (oltre gli interessi quantificati in € 635,78, per un totale pari ad € 8.437,37); , con Persona_1 comunicazione del 16 aprile 2015 inviata alla sola Autorità Portuale di premesso di aver Pt_2 già corrisposto € 6.057,67 “a fronte dei 7.801,59”, chiedeva di “venire ad una definizione mediante il versamento in un'unica soluzione di € 1.500,00”; l'Autorità Portuale di Messina, con decreto n.
75 del 5 giugno 2015, accoglieva l'istanza del debitore di “estinzione anticipata del debito (…) addivenendo ad una definizione mediante il pagamento in un'unica soluzione di € 1.218,76, pari al debito capitale residuo decurtato degli interessi futuri e del conguaglio per anticipata estinzione”.
Ebbene, ritiene il presente Giudice che il comportamento posto in essere dall'Autorità Portuale di non possa ritenersi “erroneo”, ossia tale da ingenerare un legittimo convincimento nel Pt_2 debitore di aver completamente estinto la propria obbligazione (anche relativamente all'importo dovuto all'Avvocatura di Stato a titolo di spese legali).
L'Autorità Portuale di con il primo provvedimento (prot. n. 7467 U/11 del 21 febbraio Pt_2
2011) ha espressamente dato atto di accettare la “rateizzazione” del pagamento tramite un mero
“piano di rientro” relativamente al solo “canone demaniale” (pari all'importo di € 7.801,59) e non emerge dal medesimo provvedimento la volontà di ridurre quantitativamente l'obbligazione del debitore, ossia di voler definire un accordo transattivo con quest'ultimo (invero neanche oggetto dell'originaria istanza).
Dal decreto n. 75 del 5 giugno 2015 emerge chiaramente la volontà dell'Autorità Portuale di di definire in via anticipata la posizione obbligatoria di relativa al Pt_2 Persona_1 richiamato piano di rientro (e, pertanto, al solo canone demaniale), così come corroborato dalla specificazione che viene fatto “salvo quanto eventualmente dovuto dal debitore a terzi soggetti pubblici”, tra i quali deve ritenersi ricompresa l'obbligazione relativa alle spese di lite, il cui pagamento deve essere effettuato ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1611/1933 direttamente nei confronti dell'Avvocatura di Stato (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2000, n. 6723). TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'appello avanzato dall' e Parte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di deve essere accolto. Pt_2
Per quanto riguarda le spese di lite, deve riformarsi il capo della sentenza di primo grado e, per il principio della soccombenza, condannarsi , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nei confronti dell' Parte_1
e Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] Pt_2
, e devono, altresì, essere condannati al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento, in favore dell' e Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i Pt_2 minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2024, tenuto conto del valore della controversia e delle attività svolte (nulla per la fase istruttoria in quanto del tutto assente).
Le spese di lite vengono, invece, interamente compensate nei confronti di Controparte_5
stante l'assenza di domande specificamente rivolte nei confronti di quest'ultima (cfr.
[...]
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2019, n. 4352).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6600/2018 R.G. promossa da e Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei Parte_1 Pt_2 confronti degli eredi di , e (quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
) e , così dispone: Persona_1 Controparte_4
1. Accoglie l'appello svolto dall' e Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato di e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 1713/2018 R.G. emessa Pt_2 in data 24 settembre 2018 dal Giudice di Pace di rigetta l'originaria opposizione svolta da Pt_2
avverso la cartella di pagamento n. 29520170021649785000; Persona_1
2. In riforma del capo relativo alle spese di lite della sentenza appellata n. 1713/2018 R.G. depositata in data 24 settembre 2018 dal Giudice di Pace di condanna , Pt_2 CP_1
e al pagamento in solido delle spese di lite del primo grado di Controparte_2 Controparte_3 giudizio nei confronti dell' e Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
che liquida in € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Pt_2 TRIBUNALE DI ES Seconda sezione civile
3. Condanna , e al pagamento in solido CP_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dall' e Parte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre Pt_2 accessori di legge, e oltre spese prenotate a debito;
4. Dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio nei confronti di
. Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 2 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli