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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/07/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6392/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'1.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
25.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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n. 6392/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6392/2017, riservata in decisione all'udienza dell'1.7.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Cerbone, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Via Nolana n. 28, in Napoli, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Franco Pignatelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla Via Antiniana n. 2/G, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
NONCHE'
e CP_2 CP_3
CONVENUTI contumaci
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza dell'1.7.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(nel prosieguo, per semplicità, ) nella qualità di impresa assicuratrice del
[...] CP_1
veicolo Renault, targato CN442XF, nonché e in qualità di proprietari CP_2 CP_3
del suddetto veicolo, onde sentirli condannare, ciascuno per quanto di ragione ovvero in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto delle lesioni riportate in occasione del sinistro avvenuto in data 21.11.2016, alle ore 14.00 circa, in Pomigliano d'CO (NA), alla
Via BA IC OS (detta anche Corso Vittorio Emanuele). In particolare, secondo la ricostruzione attorea, nelle menzionate circostanze, la mentre stava percorrendo la Via BA Pt_1
IC OS, priva di marciapiede, veniva investita dalla Renault dei convenuti che, provenendo da tergo a forte velocità, la impattava con la propria parte anteriore destra, causandone la caduta al suolo e conseguenti lesioni al braccio destro.
Costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda la , per tutte le ragioni indicate nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Non si costituivano in giudizio, invece, e e, stante la ritualità della CP_2 CP_3
notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
26.4.2018.
Espletata l'istruttoria, con l'audizione di due testi di parte attrice, la causa giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, subentrata nella gestione del presente ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria, atteso che risulta ottemperato il disposto degli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni private o C.d.A.) con il deposito della prova della tempestiva e rituale richiesta di risarcimento rivolta all'impresa assicurativa del veicolo coinvolto, con allegato certificato di avvenuta guarigione (cfr. all. n. 6 produzione attorea).
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Non merita, dunque, accoglimento l'eccezione formulata dalla sull'improponibilità della CP_1
domanda.
Ed infatti, per orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, qualora la richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato o dall'avente diritto risulti incompleta, l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 148 C.d.A., è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, cosicché qualora essa rimanga inerte dopo la ricezione della richiesta di risarcimento, non potrà successivamente invocarne l'incompletezza al fine di contestare la proponibilità della domanda giudiziale, una volta decorsi i termini di sessanta o novanta giorni di cui all'art. 145 C.d.A.
Sul punto, la compagnia convenuta non ha provato di aver chiesto integrazioni, con conseguente rigetto della sollevata eccezione di improponibilità dell'azione.
Ed infatti, la Suprema Corte, in molteplici pronunce, ha inteso riconoscere l'idoneità della richiesta di risarcimento danni a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cassazione civile sez. VI,
30.9.2016, n. 19354; Cassazione civile sez. VI, 03.6.2021, n. 15445).
La legittimazione attiva è stata provata mediante la produzione di documentazione medico-sanitaria, chiaramente riconducibile alla persona dell'attrice.
La legittimazione passiva è stata provata mediante deposito di certificazioni rilasciate da Pubblici
Registri (cfr. allegati produzione attorea).
Ed invero, alcuna rilevanza può assumere il disconoscimento dei documenti prodotti in copia, formulata dalla convenuta , in assenza della necessaria specificità. CP_1
La Suprema Corte, infatti, ha definito chiaramente la portata dell'art. 2719 c.c.: deve, innanzitutto, ribadirsi che le fotocopie hanno, naturalmente, il medesimo valore dell'originale e che tale valore è
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precluso solo da un disconoscimento di conformità. Tale disconoscimento deve essere tempestivo, puntuale e non generico, anche se non necessita di formule sacramentali. È un onere cui deve assolvere l'interessato con dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in ordine alla pretesa difformità, secondo orientamento pacifico della Suprema Corte (Cass. n. 11419/04; Cass. n. 10912/03; Cass. n. 7960/03;
Cass. n. 347/02; Cass. n. 8102/00, non massimata). Non basta, dunque, eccepire che la copia è inutilizzabile perché priva di conformità all'originale.
Del pari infondata risulta l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, in quanto l'atto introduttivo risulta sufficientemente specifico e determinato, in conformità del disposto degli artt. 163 e
164 c.p.c., sia con riguardo alla causa petendi, ovvero alle ragioni ed elementi in fatto e in diritto giustificativi della domanda, che del petitum, ovvero dell'oggetto della domanda stessa.
Venendo al merito, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta adeguata prova del sinistro oggetto di causa, per i motivi di seguito esposti.
Giova, anzitutto, rilevare in diritto che l'investimento di un pedone da parte di un utente della strada costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Alla fattispecie trova, pertanto, applicazione la norma dell'art. 2054, 1° comma, c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nell'esegesi di tale norma, la Suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che «In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. In caso di investimento del pedone, inoltre, la prova liberatoria che al conducente spetta fornire è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile» (Cass., sez. III, 28.02.2019, n. 5819).
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All'attore spetta, dunque, di provare il fatto ed il nesso di causalità con il danno derivatone, mentre il convenuto ha l'onere, se vuole andare esente da responsabilità, di fornire la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno.
Ebbene, ritiene questo Giudice che, alla luce dell'istruttoria espletata, sussistano forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non si rinviene in atti adeguata prova.
Invero, i due testi di parte attrice, e (escussi all'udienza del 09.5.2019), CP_4 Testimone_1
hanno fornito versioni tra loro del tutto contrastanti dell'accaduto, nonché incongruenti con la versione dei fatti prospettata dalla stessa attrice in citazione.
In particolare, entrambi i testi escussi hanno dichiarato che il sinistro si sarebbe verificato nell'anno
2017, allorquando esso è collocato temporalmente, in atti, un anno prima, ovvero nel novembre 2016.
Ancora, entrambi i testi hanno indicato quale autovettura presunta investitrice una Scenic nera, mentre nell'atto introduttivo si legge esclusivamente che il veicolo investitore era una “Renault targata CN442XF di colore nero”, senza alcun riferimento al modello.
Macroscopiche discordanze si evidenziano, poi, nelle dichiarazioni rese dai testi su quanto accaduto nell'immediatezza del fatto.
Infatti, il teste dichiaratosi genero dell'attrice, riferiva che nel mese di “novembre del 2017, intorno CP_4
alle 14:00” egli si trovava in compagnia della “fidanzata, e della suocera, ed affermava: Testimone_1
“eravamo tutti insieme perché ci eravamo recati insieme in salumeria, cosa che non accade quasi mai, ma quel giorno io e la mia ragazza eravamo usciti e, saputo che mia suocera era in salumeria, la abbiamo aspettata perché era orario di pranzo”; viceversa, la teste dichiaratasi figlia dell'attrice, riferiva: “il 21 novembre 2017, io Testimone_1
ero con mia madre ed il mio fidanzato, ed eravamo appena usciti dal supermercato che si trova a Via CP_4
Vittorio Emanuele in Pomigliano d'CO, poiché eravamo andati insieme a fare la spesa”.
Anche con riguardo ai momenti successivi all'investimento le deposizioni si palesano tra loro incongruenti, avendo il teste dichiarato: “Mia suocera non riusciva ad alzarsi da terra perché le faceva CP_4
male il braccio destro. Poi, io e la mia ragazza e l'automobilista riuscimmo ad alzarla”, mentre la teste Tes_1
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affermava, in maniera del tutto divergente: “Il mio fidanzato alzò da terra mia madre e la portammo in ospedale e siccome eravamo a piedi, andammo tutti e tre a prendere l'auto di mia madre a casa, poiché dista solo una cinquantina di metri da dove avvenne il sinistro”, laddove il teste affermava invece: “… io andai a casa di mia suocera a CP_4
prendere la sua auto, mentre lei attendeva in strada lì dove era accaduto l'evento”.
Ebbene, le dette contraddizioni, intrinseche ed estrinseche, delle deposizioni testimoniali fanno dubitare fortemente dell'attendibilità dei testi escussi, ciò anche in considerazione del legame di parentela che lega i testi all'attrice. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte «In tema di prova testimoniale,
l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse» (Cass., sez. VI, 04.01.2019, n. 98), e pertanto le loro deposizioni devono essere valutate con maggior rigore.
In definitiva, le dichiarazioni rese dai testi risultano poco attendibili, riferendo circostanze del tutto distoniche con la narrazione dei fatti esposta nell'atto di citazione.
A ciò aggiungasi che nel referto del Pronto Soccorso si legge che l'istante sarebbe stata investita “mentre attraversava la strada”; tuttavia, nell'atto di citazione non si fa riferimento a tale circostanza bensì si legge che “l'istante quale pedone si trovava a percorrere il marciapiede di via Vittorio Emanuele in Pomigliano D'CO
(NA) con direzione Via Napoli, giunto[a] nei pressi del civico 74 provvedeva debitamente a svoltare alla propria sinistra
e immettersi in Via BA IC OS (anche denominata dalla toponomastica come corso Vittorio Emanuele civici
153 seguenti), in cui non vi è la presenza di alcun marciapiede, allorquando veniva investita da tergo dal veicolo Renault targato CN442XF di colore nero”.
Ebbene, al riguardo, deve rammentarsi che il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
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che lo ha formato, sia delle dichiarazioni al medesimo rese (in argomento, si cfr. Cassazione civile sez.
VI, 28.7.2020, n.16030).
In altre parole, il fatto storico, e cioè l'investimento del pedone da parte del veicolo Renault targato
CN442XF secondo la dinamica descritta in citazione, risulta totalmente sfornito di prova, stante la contraddittorietà delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali, che rendono dubbia la verificazione dell'evento secondo la dinamica descritta in citazione e, pertanto, la domanda sfornita di sufficiente prova.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda.
Né avrebbe potuto fornire elementi a favore della versione dei fatti allegata dall'attrice la nomina di
CTU medico-legale, invocata finanche in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice, che, come noto, «non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cassazione civile sez. III, 31.3.2025, n. 8498).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate, a suo carico ed in favore della
, come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. Controparte_1
n. 147/2022, ai valori medi, avuto riguardo al valore della causa, determinato sulla base della domanda,
e tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività processuale svolta.
Nulla sulle spese nei confronti di e , stante la loro contumacia. CP_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
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1. Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che
[...]
liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate,
e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
3. Compensa le spese di lite nei confronti di e di . CP_3 CP_2
Così deciso il 25.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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