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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina Valestra, in data 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 1479/2025 R.G. vertente
fra
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Fiore;
Parte_1
RICORRENTE
e
(P.IVA ), con sede in LA (PZ) alla Via Portogallo n.
8 - Zona Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale Sig. ; Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 28.5.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva di essere dipendente della PI , con sede legale in San Nicola Controparte_1 P.IVA_1 di LA (PZ) alla Zona industriale, società operante nella gestione di rifiuti con oltre 200 dipendenti su tutto il territorio nazionale, con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato a far data dall'1.03.2018 a tutt'oggi, senza soluzione di continuità, con la qualifica di Addetto raccolta e spazzamento,
Area Operativo-funzionale Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio, livello 4A, ccnl igiene e ambiente Utilitalia all'interno dell'appalto aggiudicato dalla Controparte_4
(mandataria) e (mandante) a far data dall'1.10.2017 ( e ss. integrazioni); che sin dall'inizio del CP_5 rapporto di lavoro, grazie alle sue attitudini caratteriali e alla profonda conoscenza delle normative in materia di lavoro derivante dalla sua lunga militanza sindacale e dall'aver ricoperto il ruolo di RSA ed RLS, al ricorrente venivano affidati compiti di responsabilità decisamente maggiori rispetto al suo inquadramento, tant'è che, per il merito e per le capacità dimostrate, l'Azienda convenuta lo investiva, via via, di incarichi di crescente prestigio
1 e spessore professionale;
che nel giro di pochi mesi dalla sua assunzione, infatti, la società convenuta proponeva al di occuparsi di funzioni diverse dallo spazzamento quali quelle di Addetto al Servizio di Parte_1
Prevenzione e Protezione (ASPP) in supporto alla RSPP aziendale, della sorveglianza e controllo dei cantieri dell'UCAB (Unione dei Comuni dell'Alto Bradano) e, stante la profonda conoscenza delle norme contrattuali, di occuparsi anche delle relazioni con sindacati che si presentavano assai complesse e, quindi, del Supporto area risorse umane;
che l' resistente tergiversava sul punto per diversi mesi fino a quando, dopo molta CP_6 insistenza, con accordo del 31.07.2019 accordava al solo una “variazione temporanea” delle Parte_1 mansioni attribuitegli prevedendo, anche formalmente, che lo stesso operasse quale ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) ed in stretta collaborazione con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione) aziendale a far data dall'1.08.2019 al 31.12.2019 riconoscendo allo stesso l'iniziale Persona_1 passaggio al livello contrattuale con l'intesa verbale Parte_2 che nel breve periodo, il livello sarebbe stato ulteriormente e correttamente adeguato alle effettive mansioni svolte;
che nello stesso accordo, ed in quelli successivi di cui si dirà al punto seguente, si leggeva anche che il lavoratore “accetta il riconoscimento del livello 4B esclusivamente per il periodo sopra indicato ed acconsente, senza riserva alcuna e rinunciando a qualsiasi azione nei confronti della scrivente, al ripristino dell'inquadramento precedente, cioè il livello 3A, a decorrere dalla data dell'1.01.2020 quando riprenderà le mansioni per le quali era stato inizialmente assunto”; che a suddetta variazione, seppur con la nomenclatura
“Temporanea”, veniva di fatto negli anni prorogata senza soluzione di continuità; che , che dal settembre del
2024 era stato riassegnato allo spazzamento nel cantiere di Venosa.
Tanto premesso in fatto adiva il Giudice al fine di: Dichiarare la nullità degli accordi di “variazione temporanea” del 31.07.2019, 30.06.2020, 30.06.2021 e 31.12.2021 (All. nn. 2, 3, 4 e 5) perché stipulati in contrasto con l'art. 13 Statuto Lavoratori, art. 2103 cc e art. 16 ccnl Utilitalia;
B. Per l'effetto dichiarare, in via cautelare, il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel 7 °livello Area Funzionale Tecnico-Amministrativa o in Parte_2 quello ritenuto confacente alle effettive mansioni superiori svolte dal ricorrente ed analiticamente descritte in narrativa a far data dall'1.07.2019; C. Ordinare alla società resistente di provvedere immediatamente all'adeguamento dell'inquadramento contrattuale e retributivo del ricorrente a far data dall'1.07.2019, ivi incluso il calcolo del lavoro straordinario svolto, con ulteriore provvedimento anche relativo alle spese del presente giudizio;
D. In subordine, ordinare al nuovo aggiudicatario dell'appalto, all'atto dell'assunzione del ricorrente, di applicare il livello contrattuale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Si costituiva in giudizio la Società in persona del legale rappresentante pro temporeche Controparte_1 nel merito, domandava il rigetto della domanda, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie nonché la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, quindi, sulle deduzioni e conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, in data 4 novembre 2025, veniva emessa la decisione.
2 3. La domanda proposta dal ricorrente non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza, nella fattispecie, del requisito del “periculum in mora” richiesto dall'art. 700 c.p.c..
Secondo quanto previsto dalla norma citata, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza del “fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”.
Come è noto, il periculum in mora non può identificarsi, sic et simpliciter, con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ossia, nella fattispecie, il mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito.
Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente.
Una diversa interpretazione della norma richiamata verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tale tipologia di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle “normali” forme di tutela
- e quindi del ricorso ex art. 414 ss. c.p.c. - in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro.
Consegue che l'esistenza del requisito del “periculum in mora” deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico, e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.
Nella specie, il ricorrente ha affermato che il mancato riconoscimento delle asserite mansioni superiori da lui espletate dal giorno 1.7.2019 ,entro i termini della scadenza della proroga dell'appalto, determinerebbe la perdita del diritto al riconoscimento delle stesse e ciò in forza dell' art. 6 del ccnl Utilitalia il quale statuisce che
“Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento delle condizioni contrattuali, saranno presi in considerazione soltanto i rapporti di lavoro instaurati o modificati almeno 240 giorni prima della data di scadenza dell'appalto.”
Tuttavia, si tratta solo di un rischio futuro ed astratto, fondato sul presupposto anch'esso futuro ed astratto che il provvederà ad indire un nuovo bando ove sarà presente un responsabile per la gestione del Controparte_7 centro di raccolta comunale di prossima futura realizzazione.
Orbene, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che « l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato » (Montesano 1955, 79). Non è dunque sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando;
in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal giudice della cautela legittima il rilascio del provvedimento richiesto.
È altresì pacificamente ritenuto che il periculum in mora deve essere presente non solo al momento della
3 proposizione del ricorso, ma anche in corso di causa (Trib. Ivrea 12.10.2005). Il requisito dell'imminenza- attualità del pregiudizio è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso (dall'evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito (Trib. Roma 8.3.2002, LG, 2002, 979; Pret. Milano 25.11.1996, OGL, 1996, 1061;
Trib. Livorno 3.8.1994, RDI, 1996, II, 341; Pret. Roma 7.4.1990, RDL, 1990, II, 497):« non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando per l'inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell'azione esperita in via ordinaria, senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente e irreparabile, nel senso di pregiudizio che minaccia di determinare una lesione irreversibile alla realizzazione del diritto azionato » (Pret. Milano 25.11.1996, OGL,
1996, 1061);ed ancora:« chi si ritiene titolare di un diritto e ne vuole chiedere la tutela, ove faccia passare per sua inerzia un periodo di tempo superiore a quello presumibilmente necessario per ottenere la decisione nel giudizio ordinario, non può invocare l'applicazione dell'art. 700 c.p.c., assumendo l'esistenza di una urgenza che lui stesso ha ritenuto inesistente non rivolgendosi al giudice tempestivamente » (Pret. Taranto 15.7.1986, GM,
1987, I, 1209).
L'eccessiva genericità delle allegazioni e, soprattutto, dei corrispondenti riscontri probatori non consente, un puntuale giudizio sull'asserito pregiudizio, secondo i summenzionati criteri di accertamento propri della tutela urgente, e, pertanto, non è possibile, allo stato, ritenere che il pregiudizio paventato dalla lavoratrice sia effettivamente caratterizzato da quell'imminenza ed irreparabilità invece richiesti ex art. 700 c.p.c.
L'insussistenza del requisito del cd. “periculum in mora” esime logicamente da esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del cd. “fumus boni iuris” che, pertanto, restano assorbiti.
Fissa udienza per il prosieguo del merito, il giorno 5 maggio 2026, a trattazione scritta e con termine per note ore
8,00 del giorno di udienza
P.Q.M.
–
1) Rigetta il ricorso
2) spese al merito.
Si comunichi.
Potenza 4/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppina Valestra
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