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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10395 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. ES Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23794/2024 tra:
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Italia n. 3 in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli, presso lo studio dell'Avv. Aiello Giuseppe, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta alla Via dei Mille n. Controparte_1 C.F._2
16 in Napoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Buonanno Rosanna e dall'Avv. Branno Roberta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore Controparte_2 Per_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._3
- INTERVENTORE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 8 Oggetto: disconoscimento di paternità (art. 243 bis e ss. c.c.).
Conclusioni: l'attore, la convenuta e la curatrice speciale del minore hanno concluso per l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5/11/2024, ha dedotto: - di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Pozzuoli (NA) in data 1 settembre 2008; - che durante la Controparte_1 convivenza matrimoniale è nato un bambino di nome ES, in data 27 dicembre 2022; - che all'anagrafe dell'ufficiale di stato civile il bambino risulta essere figlio legittimo di entrambi, ma l'istante, nel mese di aprile 2024, sospettando una relazione extraconiugale della moglie, la invitava a sottoporre a test DNA il piccolo ES in comparativa con l'istante stesso;
- dal test
DNA del maggio 2024, emergeva che il piccolo ES, risultava non essere figlio naturale di
[...]
. Tanto premesso l'attore ha domandato di accertare e dichiarare di non essere il Parte_1 padre di . Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/03/2025, ha Controparte_1 confermato i fatti dedotti dall'attore, aggiungendo che il rapporto matrimoniale è naufragato, tanto che i coniugi vivono oramai separatamente, e ha aderito alla domanda giudiziale.
All'esito della prima udienza di comparizione del 22/04/2025, in cui la madre ha precisato che i coniugi non vivono più assieme dal mese di settembre dell'anno 2023 e che ES non ha alcuna relazione significativa con , che non identifica come padre, il Giudice Parte_1 delegato ha nominato curatore speciale del minore l'Avv. e ha disposto Controparte_2 accertamenti sulla situazione familiare e sul minore da parte del Servizio Sociale.
All'esito di tali accertamenti, tutte le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda giudiziale.
2. Preliminarmente, va evidenziato che l'azione di disconoscimento di paternità è tempestiva, ai sensi dell'art. 244, co. 2, c.c., essendo stata proposta nel termine di un anno dal momento in cui il padre ha iniziato a sospettare dell'adulterio della moglie.
Costituisce fatto incontestato, infatti, che il marito abbia iniziato a sospettare dell'adulterio della moglie nel mese di aprile dell'anno 2024 (sulla possibilità di avvalersi del principio di non contestazione, in quanto si verte su un dato cronologico integrante un mero fatto e non su diritti indisponibili, v. Cass. n. 13436/2016).
pagina 2 di 8 Essendo stato depositato il ricorso il 5/11/2024, l'azione è pertanto rispettosa del termine di legge.
3. Tanto premesso, deve rilevarsi come attualmente viga, in materia di azioni di stato, il principio della libertà di prova del rapporto di filiazione, desumibile, per le azioni di disconoscimento di paternità e di dichiarazione giudiziale di paternità, dagli artt. 243 bis, co. 2, e
269, co. 2, c.c. Sul punto, merita di essere richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale
n. 266 del 2006 che, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, stabilì, rispetto alla disciplina legale previgente, che l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quello del presunto padre, non fosse più subordinato alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Nel merito, la domanda di disconoscimento di paternità è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Risulta acquisita in atti perizia stragiudiziale effettuata dalle parti presso la struttura pubblica
“Azienda Ospedaliera Università Federico II (II Policlinico di Napoli) - DAI di Medicina di
Laboratorio- CEINGE - Biotecnologia Avanzate” del 2/09/2025, basata su un test del DNA espletato sulla madre, sul presunto padre e sul figlio minore, da cui è derivata la conferma scientifica della esclusione della paternità biologica di nei confronti di Parte_1 [...]
. Persona_1
La perizia stragiudiziale - che indica i documenti attraverso cui sono stati identificati i periziandi, che esplica accuratamente le premesse metodologiche e le tecniche scientifiche utilizzate, cui è allegato il referto del test del DNA e che è sottoscritta dai responsabili del centro
- reca le seguenti conclusioni: “Dall'esame dei risultati ottenuti (allegato), dopo aver verificato gli alleli di M_997_AV (madre), non si osserva condivisione di alleli tra il profilo genetico di
(presunto padre) e quello di F_997_DMV e quello di F_997_DMA (figlio), per 14 C.F._4 dei 21 loci autosomici studiati. Pertanto, non essendo tali risultati compatibili con eventi mutazionali, considerata la numerosità delle discordanze, l'indagine è indicativa di esclusione di paternità biologica di nei confronti di ”. Parte_1 Persona_1
Trattasi di conclusioni che, per il tipo di indagine svolta e per la natura pubblica e di chiara fama dei laboratori, altamente specializzati, presso i quali l'indagine è stata effettuata, conducono ad un giudizio tranquillizzante in ordine alla loro utilizzabilità e sulla non necessità di rinnovare le stesse mediante consulenza tecnica di ufficio.
pagina 3 di 8 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato
a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28649 del 24/12/2013). Per la Suprema Corte, infatti, è possibile l'acquisizione e l'utilizzazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice, di una consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo e su concorde richiesta delle parti, che costituisce una prova documentale e che non viola il principio del contraddittorio. Tale pronuncia di legittimità, inoltre, fa salva la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione anche una perizia stragiudiziale contestata dalla controparte
(sebbene non sia questo il caso), purché fornisca adeguata motivazione della sua valutazione.
Va escluso, quindi, con certezza, il rapporto di filiazione tra e Parte_1 Per_1
.
[...]
4. E' noto che, in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost.,
24, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza assoluta e aprioristica del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (cfr. Cass. n. 27140/2021).
Secondo la Suprema Corte, nell'attuale ordinamento giuridico, l'equazione «verità naturale: interesse del minore» non è più valida in termini assoluti, dovendosi bilanciare la verità della procreazione con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello status di figlio,
pagina 4 di 8 nell'ambito di in un'indagine nella quale il giudice dovrà tenere conto, tra i vari elementi, della durata del rapporto che si è instaurato tra il minore e il genitore contestato, delle modalità del concepimento e della gestazione, nonché, della presenza di strumenti legali che consentano di costituire un legame giuridico col genitore contestato che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela (v.
Cass. n. 4791/2020).
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/2017, nel pronunciarsi sull'art. 263 c.c., ha affermato la necessità, per il giudice, di effettuare un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possono derivare sulla posizione giuridica del minore.
Secondo i giudici costituzionali, pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento.
Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti.
In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull'interpretazione delle disposizioni normative.
La Corte Costituzionale ricorda che anche il quadro europeo ed internazionale di tutela dei diritti dei minori evidenzia la centralità della valutazione dell'interesse del minore nell'adozione delle scelte che lo riguardano (c.d. best interests of the child).
Nella pronuncia in esame, si rammenta come la giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto, da tempo, l'immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis (sentenze n. 112 del 1997, n. 170 del 1999 e n. 322 del 2011; ordinanza n. 7 del 2012). Tale giurisprudenza, nell'auspicare una “tendenziale corrispondenza” tra certezza formale e verità naturale, ha riconosciuto che anche l'accertamento della verità biologica fa parte della complessiva valutazione rimessa al giudice, alla stregua di tutti gli altri elementi che, insieme ad esso, concorrono a definire la complessiva identità del minore e, fra pagina 5 di 8 questi, anche quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello status già acquisito.
Costituisce infatti “compito precipuo del tribunale per i minorenni, […] verificare se la modifica dello status del minore risponda al suo interesse e non sia per lui di pregiudizio;
così come contemporaneamente occorre anche verificare, sia pure con sommaria delibazione, la verosimiglianza del preteso rapporto di filiazione, dovendosi garantire il diritto del minore alla propria identità” (sentenza n. 216 del 1997). Nell'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, vi è anche l'espresso riconoscimento, da parte della Consulta, che “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa” (sentenza n. 162 del 2014).
Conclude la pronuncia in esame che l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale e che la stessa Corte Costituzionale, sin da epoca risalente, ha contribuito a tale radicamento (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 283 del
1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992 e n. 11 del 1981).
Ciò detto, nel caso di specie, si ritiene che l'affermazione della verità biologica coincida con l'interesse del minore.
ES attualmente ha ancora due anni e risulta dall'istruttoria svolta attraverso l'ascolto delle parti e le indagini del Servizio Sociale che poco dopo la sua nascita la convivenza tra la madre, e il marito di quest'ultima, odierno attore, si sia Controparte_1 Parte_1 interrotta. Da allora gli incontri tra e il minore sono stati, per un primo Parte_1 periodo, sporadici sino poi ad interrompersi del tutto nella primavera del 2024, quando il bambino aveva poco più di un anno, dopo che le parti effettuarono privatamente un primo test del
DNA che escluse il rapporto di filiazione. Vista la breve durata del loro rapporto, esplicatosi allorquando ES era solo un infante e presto interrottosi, il minore non identifica Pt_1
come figura paterna. Dalle dichiarazioni della madre e dagli accertamenti del Servizio
[...]
Sociale risulta, invece, che il presunto padre biologico del minore, indicato come tale dalla madre, sia presente nella vita del bambino, sia affettivamente che economicamente.
E' evidente, pertanto, che, in mancanza di un legame affettivo e personale sviluppatosi nel tempo all'interno di una famiglia con , l'interesse di ES sia quello di Parte_1 vedere affermata la sua identità personale, da un punto di vista biologico, nella prospettiva di una pagina 6 di 8 affermazione, anche giuridica, della relazione già instaurata con il padre biologico, ciò apparendo maggiormente corrispondente alla sua esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
La domanda va, pertanto, accolta.
5. L'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis, che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre, con assunzione di quello materno.
Laddove, infatti, il figlio o la persona per lui legittimata intenda conservarlo o farglielo conservare, tanto deve fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost., che, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, deve essere introdotto a mezzo di una distinta ed espressa domanda di attribuzione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che “nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti” (Cass. n. 28518/2019), opposizione peraltro mancante nel caso di specie.
Pertanto, in assenza di domande in ordine al mantenimento del cognome paterno, il Collegio ritiene di disporre che il minore assuma il cognome materno (“ ) con conseguente perdita CP_1 di quello paterno (“ ). Pt_1
6. Considerato che tutte le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda, le spese di lite vanno integralmente compensate, ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che (nt. a Napoli il 27/12/2022) non è figlio di Persona_1 Pt_1
(nt. a Napoli il 16/07/1985);
[...]
pagina 7 di 8 2) dispone, per l'effetto, che perda il cognome paterno (“ ) e Persona_1 Pt_1 acquisiti quello materno (“ ) e che, pertanto, venga registrato come “ CP_1 Per_2
”;
[...]
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) ordina che la presente sentenza sia annotata sull'atto di nascita della persona disconosciuta a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile.
Napoli, 7/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. ES Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. ES Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23794/2024 tra:
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Italia n. 3 in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli, presso lo studio dell'Avv. Aiello Giuseppe, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta alla Via dei Mille n. Controparte_1 C.F._2
16 in Napoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Buonanno Rosanna e dall'Avv. Branno Roberta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore Controparte_2 Per_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._3
- INTERVENTORE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 8 Oggetto: disconoscimento di paternità (art. 243 bis e ss. c.c.).
Conclusioni: l'attore, la convenuta e la curatrice speciale del minore hanno concluso per l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5/11/2024, ha dedotto: - di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Pozzuoli (NA) in data 1 settembre 2008; - che durante la Controparte_1 convivenza matrimoniale è nato un bambino di nome ES, in data 27 dicembre 2022; - che all'anagrafe dell'ufficiale di stato civile il bambino risulta essere figlio legittimo di entrambi, ma l'istante, nel mese di aprile 2024, sospettando una relazione extraconiugale della moglie, la invitava a sottoporre a test DNA il piccolo ES in comparativa con l'istante stesso;
- dal test
DNA del maggio 2024, emergeva che il piccolo ES, risultava non essere figlio naturale di
[...]
. Tanto premesso l'attore ha domandato di accertare e dichiarare di non essere il Parte_1 padre di . Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/03/2025, ha Controparte_1 confermato i fatti dedotti dall'attore, aggiungendo che il rapporto matrimoniale è naufragato, tanto che i coniugi vivono oramai separatamente, e ha aderito alla domanda giudiziale.
All'esito della prima udienza di comparizione del 22/04/2025, in cui la madre ha precisato che i coniugi non vivono più assieme dal mese di settembre dell'anno 2023 e che ES non ha alcuna relazione significativa con , che non identifica come padre, il Giudice Parte_1 delegato ha nominato curatore speciale del minore l'Avv. e ha disposto Controparte_2 accertamenti sulla situazione familiare e sul minore da parte del Servizio Sociale.
All'esito di tali accertamenti, tutte le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda giudiziale.
2. Preliminarmente, va evidenziato che l'azione di disconoscimento di paternità è tempestiva, ai sensi dell'art. 244, co. 2, c.c., essendo stata proposta nel termine di un anno dal momento in cui il padre ha iniziato a sospettare dell'adulterio della moglie.
Costituisce fatto incontestato, infatti, che il marito abbia iniziato a sospettare dell'adulterio della moglie nel mese di aprile dell'anno 2024 (sulla possibilità di avvalersi del principio di non contestazione, in quanto si verte su un dato cronologico integrante un mero fatto e non su diritti indisponibili, v. Cass. n. 13436/2016).
pagina 2 di 8 Essendo stato depositato il ricorso il 5/11/2024, l'azione è pertanto rispettosa del termine di legge.
3. Tanto premesso, deve rilevarsi come attualmente viga, in materia di azioni di stato, il principio della libertà di prova del rapporto di filiazione, desumibile, per le azioni di disconoscimento di paternità e di dichiarazione giudiziale di paternità, dagli artt. 243 bis, co. 2, e
269, co. 2, c.c. Sul punto, merita di essere richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale
n. 266 del 2006 che, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, stabilì, rispetto alla disciplina legale previgente, che l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quello del presunto padre, non fosse più subordinato alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Nel merito, la domanda di disconoscimento di paternità è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Risulta acquisita in atti perizia stragiudiziale effettuata dalle parti presso la struttura pubblica
“Azienda Ospedaliera Università Federico II (II Policlinico di Napoli) - DAI di Medicina di
Laboratorio- CEINGE - Biotecnologia Avanzate” del 2/09/2025, basata su un test del DNA espletato sulla madre, sul presunto padre e sul figlio minore, da cui è derivata la conferma scientifica della esclusione della paternità biologica di nei confronti di Parte_1 [...]
. Persona_1
La perizia stragiudiziale - che indica i documenti attraverso cui sono stati identificati i periziandi, che esplica accuratamente le premesse metodologiche e le tecniche scientifiche utilizzate, cui è allegato il referto del test del DNA e che è sottoscritta dai responsabili del centro
- reca le seguenti conclusioni: “Dall'esame dei risultati ottenuti (allegato), dopo aver verificato gli alleli di M_997_AV (madre), non si osserva condivisione di alleli tra il profilo genetico di
(presunto padre) e quello di F_997_DMV e quello di F_997_DMA (figlio), per 14 C.F._4 dei 21 loci autosomici studiati. Pertanto, non essendo tali risultati compatibili con eventi mutazionali, considerata la numerosità delle discordanze, l'indagine è indicativa di esclusione di paternità biologica di nei confronti di ”. Parte_1 Persona_1
Trattasi di conclusioni che, per il tipo di indagine svolta e per la natura pubblica e di chiara fama dei laboratori, altamente specializzati, presso i quali l'indagine è stata effettuata, conducono ad un giudizio tranquillizzante in ordine alla loro utilizzabilità e sulla non necessità di rinnovare le stesse mediante consulenza tecnica di ufficio.
pagina 3 di 8 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato
a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28649 del 24/12/2013). Per la Suprema Corte, infatti, è possibile l'acquisizione e l'utilizzazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice, di una consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo e su concorde richiesta delle parti, che costituisce una prova documentale e che non viola il principio del contraddittorio. Tale pronuncia di legittimità, inoltre, fa salva la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione anche una perizia stragiudiziale contestata dalla controparte
(sebbene non sia questo il caso), purché fornisca adeguata motivazione della sua valutazione.
Va escluso, quindi, con certezza, il rapporto di filiazione tra e Parte_1 Per_1
.
[...]
4. E' noto che, in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost.,
24, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza assoluta e aprioristica del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (cfr. Cass. n. 27140/2021).
Secondo la Suprema Corte, nell'attuale ordinamento giuridico, l'equazione «verità naturale: interesse del minore» non è più valida in termini assoluti, dovendosi bilanciare la verità della procreazione con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello status di figlio,
pagina 4 di 8 nell'ambito di in un'indagine nella quale il giudice dovrà tenere conto, tra i vari elementi, della durata del rapporto che si è instaurato tra il minore e il genitore contestato, delle modalità del concepimento e della gestazione, nonché, della presenza di strumenti legali che consentano di costituire un legame giuridico col genitore contestato che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela (v.
Cass. n. 4791/2020).
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/2017, nel pronunciarsi sull'art. 263 c.c., ha affermato la necessità, per il giudice, di effettuare un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possono derivare sulla posizione giuridica del minore.
Secondo i giudici costituzionali, pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento.
Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti.
In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull'interpretazione delle disposizioni normative.
La Corte Costituzionale ricorda che anche il quadro europeo ed internazionale di tutela dei diritti dei minori evidenzia la centralità della valutazione dell'interesse del minore nell'adozione delle scelte che lo riguardano (c.d. best interests of the child).
Nella pronuncia in esame, si rammenta come la giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto, da tempo, l'immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis (sentenze n. 112 del 1997, n. 170 del 1999 e n. 322 del 2011; ordinanza n. 7 del 2012). Tale giurisprudenza, nell'auspicare una “tendenziale corrispondenza” tra certezza formale e verità naturale, ha riconosciuto che anche l'accertamento della verità biologica fa parte della complessiva valutazione rimessa al giudice, alla stregua di tutti gli altri elementi che, insieme ad esso, concorrono a definire la complessiva identità del minore e, fra pagina 5 di 8 questi, anche quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello status già acquisito.
Costituisce infatti “compito precipuo del tribunale per i minorenni, […] verificare se la modifica dello status del minore risponda al suo interesse e non sia per lui di pregiudizio;
così come contemporaneamente occorre anche verificare, sia pure con sommaria delibazione, la verosimiglianza del preteso rapporto di filiazione, dovendosi garantire il diritto del minore alla propria identità” (sentenza n. 216 del 1997). Nell'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, vi è anche l'espresso riconoscimento, da parte della Consulta, che “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa” (sentenza n. 162 del 2014).
Conclude la pronuncia in esame che l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale e che la stessa Corte Costituzionale, sin da epoca risalente, ha contribuito a tale radicamento (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 283 del
1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992 e n. 11 del 1981).
Ciò detto, nel caso di specie, si ritiene che l'affermazione della verità biologica coincida con l'interesse del minore.
ES attualmente ha ancora due anni e risulta dall'istruttoria svolta attraverso l'ascolto delle parti e le indagini del Servizio Sociale che poco dopo la sua nascita la convivenza tra la madre, e il marito di quest'ultima, odierno attore, si sia Controparte_1 Parte_1 interrotta. Da allora gli incontri tra e il minore sono stati, per un primo Parte_1 periodo, sporadici sino poi ad interrompersi del tutto nella primavera del 2024, quando il bambino aveva poco più di un anno, dopo che le parti effettuarono privatamente un primo test del
DNA che escluse il rapporto di filiazione. Vista la breve durata del loro rapporto, esplicatosi allorquando ES era solo un infante e presto interrottosi, il minore non identifica Pt_1
come figura paterna. Dalle dichiarazioni della madre e dagli accertamenti del Servizio
[...]
Sociale risulta, invece, che il presunto padre biologico del minore, indicato come tale dalla madre, sia presente nella vita del bambino, sia affettivamente che economicamente.
E' evidente, pertanto, che, in mancanza di un legame affettivo e personale sviluppatosi nel tempo all'interno di una famiglia con , l'interesse di ES sia quello di Parte_1 vedere affermata la sua identità personale, da un punto di vista biologico, nella prospettiva di una pagina 6 di 8 affermazione, anche giuridica, della relazione già instaurata con il padre biologico, ciò apparendo maggiormente corrispondente alla sua esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
La domanda va, pertanto, accolta.
5. L'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis, che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre, con assunzione di quello materno.
Laddove, infatti, il figlio o la persona per lui legittimata intenda conservarlo o farglielo conservare, tanto deve fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost., che, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, deve essere introdotto a mezzo di una distinta ed espressa domanda di attribuzione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che “nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti” (Cass. n. 28518/2019), opposizione peraltro mancante nel caso di specie.
Pertanto, in assenza di domande in ordine al mantenimento del cognome paterno, il Collegio ritiene di disporre che il minore assuma il cognome materno (“ ) con conseguente perdita CP_1 di quello paterno (“ ). Pt_1
6. Considerato che tutte le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda, le spese di lite vanno integralmente compensate, ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che (nt. a Napoli il 27/12/2022) non è figlio di Persona_1 Pt_1
(nt. a Napoli il 16/07/1985);
[...]
pagina 7 di 8 2) dispone, per l'effetto, che perda il cognome paterno (“ ) e Persona_1 Pt_1 acquisiti quello materno (“ ) e che, pertanto, venga registrato come “ CP_1 Per_2
”;
[...]
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) ordina che la presente sentenza sia annotata sull'atto di nascita della persona disconosciuta a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile.
Napoli, 7/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. ES Marfè dott. Raffaele Sdino
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