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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/09/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N.1269/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1269/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giancarla DI IORIO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al corso Vittorio Emanuele II n.124, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
1 e
, nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Sara DI NARDO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Tirino n.25, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 9 luglio 2006 in Ortona, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 2 luglio 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del giorno 8 settembre 2025 in riferimento alla collocazione della figlia minore appaiono conformi alla legge, anche in Persona_1 relazione alla prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona a margine dell'Atto n.29 – Parte II – Serie A – Anno 2006).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1269/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giancarla DI IORIO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al corso Vittorio Emanuele II n.124, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
1 e
, nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Sara DI NARDO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Tirino n.25, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 9 luglio 2006 in Ortona, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 2 luglio 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del giorno 8 settembre 2025 in riferimento alla collocazione della figlia minore appaiono conformi alla legge, anche in Persona_1 relazione alla prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona a margine dell'Atto n.29 – Parte II – Serie A – Anno 2006).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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