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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 485/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Andrea Amata;
Appellante
CONTRO
) in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
Appellata contumace
e nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Livia Gaezza;
Appellato OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2019 dinanzi al Tribunale di Catania,
[...]
premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze della dal mese di giugno 2015 fino al 2 marzo 2018 Controparte_1
svolgendo le mansioni di assistente alle vendite al dettaglio e di gestione degli acquisti, deduceva di avere eseguito gli ordini e le direttive impartite dalla stessa società; evidenziava che il suddetto rapporto non era mai stato regolarizzato ai fini previdenziali ed assistenziali, nonostante la prestazione di attività con frequenza e in orari ben definiti: il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dal martedì al sabato dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Riferiva, altresì, che aveva percepito una retribuzione mensile di € 400,00 fino al mese di novembre 2017, successivamente aumentata ad € 500,00, con il pagamento sempre in contanti;
che in data 02.03.2018 era stata licenziata verbalmente ed in tronco senza ricevere il compenso relativo alla retribuzione del mese di febbraio e marzo 2018, nonché la 13ª e 14ª mensilità ed il TFR;
che aveva proposto, in danno della società datrice, una denuncia presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Catania in data
13.03.2018 e che il conseguente tentativo di conciliazione, espletato in data
18.07.2018, si era chiuso con un verbale negativo, attesa la mancata comparizione della resistente.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno intercorso con società resistente dal mese di giugno 2015 al
2 marzo 2018 e la condanna della stessa società al pagamento delle differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione contributiva previdenziale.
Costituitasi tardivamente la società resistente e istruita la causa mediante escussione dei soli testi di parte ricorrente, il Tribunale, con sentenza n. 1083/23 del 20.03.2023, ritenendo non assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione, rigettava il ricorso.
In particolare, il giudice - disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda - evidenziava che la ricorrente non aveva fornito dettagli precisi sull'identità della persona fisica che le avrebbe impartito le direttive, limitandosi ad affermare genericamente che gli ordini erano impartiti “dai soci della resistente”.
Il Tribunale, inoltre, osservava che nessuno dei testi escussi aveva confermato in modo convincente né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato come descritto dalla ricorrente, né la sua consistenza. Le dichiarazioni rese dai testi avevano solo attestato una "saltuaria" presenza fisica della ricorrente nei locali aziendali, presenza che, in base alle dichiarazioni rese, verosimilmente giustificata dalla relazione che la ricorrente intratteneva con uno dei soci della società, non dimostrava né continuità né un vincolo di subordinazione in senso gerarchico.
In conclusione, rigettava tutte le domande di parte ricorrente, non avendo questa dato prova dei fatti costitutivi delle sue pretese in ossequio al criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., e compensava le spese di lite in ragione della complessità e peculiarità delle questioni sottese.
Avverso la citata sentenza, con ricorso depositato il 14 giugno 2023, proponeva appello
. Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, mentre rimaneva Parte_1
contumace la società appellata nonostante la regolare evocazione in giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la decisione per aver il primo giudicante erroneamente valutato le risultanze della prova testimoniale e della documentazione prodotta, nonché per aver erroneamente escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e la società malgrado le Controparte_1
dichiarazioni dei testimoni e la documentazione prodotta.
Lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non provato il suddetto rapporto di lavoro, estrapolando in maniera parziale solo due frasi delle lunghe dichiarazioni rese dai testimoni escussi e ignorando il contesto complessivo delle loro testimonianze.
Sostiene che i testimoni e hanno Testimone_1 Testimone_2
fornito dichiarazioni chiarissime e coerenti, le quali attestano inequivocabilmente l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato con la società appellata, almeno dal
2015 al 2018.
In particolare, il teste , che ha conosciuto essa appellante Testimone_1
tramite un amico comune, ha confermato che la stessa lavorava presso il negozio di tatuaggi " , svolgendo mansioni tipiche di una lavoratrice dipendente, Controparte_1
tra cui l'apertura e la chiusura del negozio, le pulizie, il lavoro alla cassa e la vendita dei prodotti. Ha confermato, inoltre, che la stessa gestiva autonomamente il negozio, pur non essendo in grado di specificare chi le impartisse gli ordini, aggiungendo che lavorava anche in orari molto ampi, sia mattutini che pomeridiani, come da lui osservato in più occasioni.
Analogamente, il teste ha confermato che la stessa lavorava Testimone_2
presso il negozio di tatuaggi dal 2015, svolgendo attività di gestione Controparte_1
del negozio e di vendita di prodotti;
ha inoltre dichiarato che essa lavoratrice era presente nel negozio tutti i giorni, tranne il lunedì mattina, e che, durante le sue visite al negozio, aveva osservato personalmente lo svolgimento di compiti tipici di un dipendente, come la gestione della cassa e la vendita ai clienti.
Lamenta che, nonostante le dichiarazioni dei testimoni, il giudice di primo grado ha basato la decisione su una visura camerale prodotta tardivamente dalla controparte, che riguardava una società diversa, la , con inizio attività nel 2017, Controparte_3
erroneamente ritenendo che tale visura fosse pertinente alla società Controparte_1
con attività iniziata nel 2014. Ritiene che tale errore di valutazione abbia portato il giudice a ritenere erroneamente che il rapporto di lavoro subordinato tra essa appellante e la società resistente non fosse provato, malgrado le risultanze delle prove testimoniali e documentali.
Deduce, pertanto, che la condotta della controparte, consistente nella produzione tardiva e fraudolenta della visura camerale di una società distinta, abbia ingannato il giudice, inducendolo in errore circa la data di inizio dell'attività della società resistente.
Al fine di correggere l'errore di valutazione, l'appellante produce copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, che attesta l'inizio dell'attività della Controparte_1
già dal 1° settembre 2014.
[...]
Per tali motivi, l'appellante ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata, riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua durata almeno dal 2015 al 2018, sulla base delle prove testimoniali e documentali prodotte.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per aver erroneamente rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnico-contabile, fondamentale per la corretta determinazione della durata del rapporto di lavoro e delle retribuzioni dovute.
Lamenta che il giudice di primo grado, erroneamente influenzato dalla produzione
s da parte della Parte_2Controparte_4
controparte, ha ritenuto non necessaria la consulenza tecnica contabile. Tanto ha determinato il rigetto della richiesta di ammissione della consulenza contabile, che avrebbe avuto il compito di chiarire la posizione dell'appellante in relazione al rapporto di lavoro e di quantificare le somme eventualmente dovute.
Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga riformata, ammettendo la consulenza tecnico-contabile e accogliendo la richiesta di determinazione delle somme dovute a titolo di retribuzioni per il periodo di lavoro subordinato prestato per la società resistente.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3.1 Va premesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, che il giudice di prime cure ha posto a fondamento del rigetto delle domande dalla stessa proposte in primo luogo il difetto di prova della subordinazione e segnatamente il difetto di allegazione prima e di prova poi della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici e direttive dettagliate;
ha evidenziato, in particolare, il difetto di indicazione della persona fisica che avrebbe impartito ordini e direttive, avendo la Pt_1
esposto genericamente che lo avessero fatto “i soci della resistente”.
Quindi ha ritenuto che anche la prova orale non avesse riscontrato il predetto elemento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato, e ciò non estrapolando solo alcune dichiarazioni dei testi - come lamentato dall'appellante -, ma evidenziando solo quelle afferenti al predetto indice della subordinazione;
ha aggiunto, altresì, che le stesse dichiarazioni provavano “solo una << saltuaria>> presenza fisica della ricorrente nei locali aziendali di proprietà del di lei padre, e verosimilmente giustificata dalla relazione che la stessa aveva con uno dei soci, in giorni ed in orari diversi, a seconda degli accessi dei testi, non certo una <> ed un <> ad un potere gerarchico secondo il prospetto indicato in ricorso .”
Infine, ha giustificato il rigetto delle domande per difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Solo in ultimo ha aggiunto che “l'infondatezza delle pretese economiche dal giugno
2015 fino al 9.1.2017 risulta in via documentale in quanto è solo in tale data che viene costituita la società resistente secondo quanto risulta dalla visura camerale depositata in atti (cfr. allegato n. 2 della memoria di costituzione)”.
Va, pertanto, esclusa la rilevanza determinante di tale documento ai fini della decisione.
Peraltro, in ordine a tale ultimo profilo, si evidenzia che nella memoria di costituzione in primo grado la società costituitasi in giudizio sebbene evocata Controparte_5
in giudizio la nulla ha dedotto in ordine alla costituzione successiva Controparte_1
di essa società rispetto all'allegato inizio del rapporto di lavoro, piuttosto versando in atti il contratto di locazione di immobile per fini non abitativi intercorso tra il sig.
[...]
e la stessa società resistente e allegando quanto segue: “Inoltre, si evidenzia CP_6 come il locale in cui opera la società resistente sia stato locato dal padre della ricorrente (tale sig. ), giusta contratto registrato il 23.11.2017 (all.5): e CP_6
tanto sempre a dire come i rapporti inter partes in nulla sono stati di subordinazione, ma di frequenza legata a ben altro”.
Solo nelle note autorizzate depositate il 14.05.2022, la società resistente in primo grado ha eccepito che “L'azione avversata è chiaramente inammissibile per sua genericità, oltre che infondata. RICORDANDO CHE CONTROPARTE MINIMAMENTE HA
SCRITTO IN RICORSO NE' HA PROVATO CHI LE AVREBBE DATO DIRETTIVE , si ribadisce come la società resistente sia stata costituita il 9 gennaio 2017, sicché è evidente come il ricorso sia inammissibile in sé, e documentalmente (vedasi la visura camerale storica della resistente prodotta in allegato con la memoria di costituzione)”;
a fronte di detta eccezione, nessuna difesa o contestazione si ravvisa nelle note successive prodotte dalla difesa della ricorrente in primo grado depositate il 23.06.2022
e il 15.03.2023.
Si evidenzia, altresì, che l'odierna appellante, solo nel presente giudizio, ha allegato che “la visura prodotta da controparte riguarda la con inizio Controparte_3
attività 03.04.2017, che nulla c'entra con la odierna resistente che Parte_2
ha iniziato l'attività esattamente in data 01/09/2014 come si evince dal contratto di locazione ad uso diverso stipulato da per l'immobile sito in Controparte_7
Catania Via Etnea n. 480/482 dove insisteva appunto la società con Parte_2
scadenza 31.08.2020”; e, tuttavia, non può che evidenziarsi la mancata produzione della visura camerale della società si evidenzia, altresì, che il Controparte_1
contratto di locazione versato in atti è intercorso tra (padre dell'odierna CP_6
appellante) e in proprio e non quale legale rappresentante di una Controparte_7
società; per contro il contratto di affitto dello stesso immobile prodotto dalla
[...]
stipulato il 25.10.2017, è intercorso tra e la predetta società CP_5 CP_6
ed è stato sottoscritto da quale amministratore unico;
sicché il Controparte_7
contratto stipulato tra le predette parti nell'anno 2014 non prova l'esistenza di una pregressa società denominata Controparte_1 Peraltro, la visura storica della società non dà atto di alcuna Controparte_5
trasformazione di pregressa società ma solo della sua costituzione in data 9.01.2017.
4. Per il resto, in questa sede, non può che confermarsi la valutazione operata dal giudice di prime cure.
4,1 Va premesso a tale fine il difetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante di quanto allegato dalla società datrice di lavoro nella memoria di costituzione (“A chiudere, vale rilevare come la ricorrente sia stata legata in passato da relazione con socio della odierna resistente, tal sig. (vds. visura camerale). Tanto Persona_1
si dice ritenendosi tal dato un elemento fortemente indiziario della infondatezza della avversata azione - che se la ricorrente andava talvolta nel negozio della resistente era per stare con il suo ex fidanzato che ivi pure si recava, e che giammai, prima della rottura della relazione, controparte alcunché ha lamentato/rilevato in termini di rapporti lavorativi con la società odierna resistente”), così come di quanto statuito dal giudice di prime cure, secondo cui le dichiarazioni rese dai testi hanno provato solo una saltuaria “presenza fisica della ricorrente nei locali aziendali di proprietà del di lei padre, e verosimilmente giustificata dalla relazione che la stessa aveva con uno dei soci…”.
4.2 Va evidenziato, altresì, che la superiore circostanza rileva, unitamente al difetto di prova di alcuna sottoposizione della odierna appellante al potere di controllo e direttivo del datore di lavoro, in senso negativo quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
a ciò aggiungasi che il teste ha riferito che la Testimone_1
“gestiva il negozio da sola”, precisando che il negozio “ha tre locali, nel primo vi Pt_1
è la reception dove lavorava il mio amico, nel secondo locale lavorava la signora Pt_3
e nel terzo vi era lo studio dove si eseguivano i tatuaggi” e, parimenti, il teste
[...]
ha dichiarato: “la signora gestiva il negozio che non era altro Testimone_2 Pt_3
che una rivendita rivolta al mondo dei tatuaggi, io l'ho vista vendere a qualche cliente dei prodotti e farsi pagare alla cassa;
non l'ho vista fare pulizie”; circostanza che ben si concilia anche con un'attività lavorativa di carattere autonomo.
4.3 Infine, in ordine all'orario di lavoro, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, i testi escussi hanno riferito nei limiti della loro frequenza saltuaria del negozio.
4.4 Il complesso dei superiori elementi in uno al difetto di prova degli elementi significativi della subordinazione, inducono a ritenere non pienamente provata la sussistenza dell'allegato rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, poiché il contesto probatorio che scaturisce dalle circostanze esaminate appare oggettivamente incerto in quanto gli elementi raccolti non sono decisivi, perché privi di sufficiente consistenza ed univocità, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
Tale decisione si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass.
28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
5. Da tanto discende il rigetto dell'appello.
6. Avuto riguardo alla mancata costituzione della società appellata nulla si statuisce in ordine alle spese di lite.
Possono compensarsi le spese tra l'appellante e l' , evocato in giudizio quale CP_2
litisconsorte necessario relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Si dà atto che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; nulla sulle spese nei confronti della Controparte_1
compensa le spese di lite tra l'appellante e l' . CP_2
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 485/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Andrea Amata;
Appellante
CONTRO
) in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
Appellata contumace
e nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Livia Gaezza;
Appellato OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2019 dinanzi al Tribunale di Catania,
[...]
premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze della dal mese di giugno 2015 fino al 2 marzo 2018 Controparte_1
svolgendo le mansioni di assistente alle vendite al dettaglio e di gestione degli acquisti, deduceva di avere eseguito gli ordini e le direttive impartite dalla stessa società; evidenziava che il suddetto rapporto non era mai stato regolarizzato ai fini previdenziali ed assistenziali, nonostante la prestazione di attività con frequenza e in orari ben definiti: il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dal martedì al sabato dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Riferiva, altresì, che aveva percepito una retribuzione mensile di € 400,00 fino al mese di novembre 2017, successivamente aumentata ad € 500,00, con il pagamento sempre in contanti;
che in data 02.03.2018 era stata licenziata verbalmente ed in tronco senza ricevere il compenso relativo alla retribuzione del mese di febbraio e marzo 2018, nonché la 13ª e 14ª mensilità ed il TFR;
che aveva proposto, in danno della società datrice, una denuncia presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Catania in data
13.03.2018 e che il conseguente tentativo di conciliazione, espletato in data
18.07.2018, si era chiuso con un verbale negativo, attesa la mancata comparizione della resistente.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno intercorso con società resistente dal mese di giugno 2015 al
2 marzo 2018 e la condanna della stessa società al pagamento delle differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione contributiva previdenziale.
Costituitasi tardivamente la società resistente e istruita la causa mediante escussione dei soli testi di parte ricorrente, il Tribunale, con sentenza n. 1083/23 del 20.03.2023, ritenendo non assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione, rigettava il ricorso.
In particolare, il giudice - disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda - evidenziava che la ricorrente non aveva fornito dettagli precisi sull'identità della persona fisica che le avrebbe impartito le direttive, limitandosi ad affermare genericamente che gli ordini erano impartiti “dai soci della resistente”.
Il Tribunale, inoltre, osservava che nessuno dei testi escussi aveva confermato in modo convincente né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato come descritto dalla ricorrente, né la sua consistenza. Le dichiarazioni rese dai testi avevano solo attestato una "saltuaria" presenza fisica della ricorrente nei locali aziendali, presenza che, in base alle dichiarazioni rese, verosimilmente giustificata dalla relazione che la ricorrente intratteneva con uno dei soci della società, non dimostrava né continuità né un vincolo di subordinazione in senso gerarchico.
In conclusione, rigettava tutte le domande di parte ricorrente, non avendo questa dato prova dei fatti costitutivi delle sue pretese in ossequio al criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., e compensava le spese di lite in ragione della complessità e peculiarità delle questioni sottese.
Avverso la citata sentenza, con ricorso depositato il 14 giugno 2023, proponeva appello
. Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, mentre rimaneva Parte_1
contumace la società appellata nonostante la regolare evocazione in giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la decisione per aver il primo giudicante erroneamente valutato le risultanze della prova testimoniale e della documentazione prodotta, nonché per aver erroneamente escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e la società malgrado le Controparte_1
dichiarazioni dei testimoni e la documentazione prodotta.
Lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non provato il suddetto rapporto di lavoro, estrapolando in maniera parziale solo due frasi delle lunghe dichiarazioni rese dai testimoni escussi e ignorando il contesto complessivo delle loro testimonianze.
Sostiene che i testimoni e hanno Testimone_1 Testimone_2
fornito dichiarazioni chiarissime e coerenti, le quali attestano inequivocabilmente l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato con la società appellata, almeno dal
2015 al 2018.
In particolare, il teste , che ha conosciuto essa appellante Testimone_1
tramite un amico comune, ha confermato che la stessa lavorava presso il negozio di tatuaggi " , svolgendo mansioni tipiche di una lavoratrice dipendente, Controparte_1
tra cui l'apertura e la chiusura del negozio, le pulizie, il lavoro alla cassa e la vendita dei prodotti. Ha confermato, inoltre, che la stessa gestiva autonomamente il negozio, pur non essendo in grado di specificare chi le impartisse gli ordini, aggiungendo che lavorava anche in orari molto ampi, sia mattutini che pomeridiani, come da lui osservato in più occasioni.
Analogamente, il teste ha confermato che la stessa lavorava Testimone_2
presso il negozio di tatuaggi dal 2015, svolgendo attività di gestione Controparte_1
del negozio e di vendita di prodotti;
ha inoltre dichiarato che essa lavoratrice era presente nel negozio tutti i giorni, tranne il lunedì mattina, e che, durante le sue visite al negozio, aveva osservato personalmente lo svolgimento di compiti tipici di un dipendente, come la gestione della cassa e la vendita ai clienti.
Lamenta che, nonostante le dichiarazioni dei testimoni, il giudice di primo grado ha basato la decisione su una visura camerale prodotta tardivamente dalla controparte, che riguardava una società diversa, la , con inizio attività nel 2017, Controparte_3
erroneamente ritenendo che tale visura fosse pertinente alla società Controparte_1
con attività iniziata nel 2014. Ritiene che tale errore di valutazione abbia portato il giudice a ritenere erroneamente che il rapporto di lavoro subordinato tra essa appellante e la società resistente non fosse provato, malgrado le risultanze delle prove testimoniali e documentali.
Deduce, pertanto, che la condotta della controparte, consistente nella produzione tardiva e fraudolenta della visura camerale di una società distinta, abbia ingannato il giudice, inducendolo in errore circa la data di inizio dell'attività della società resistente.
Al fine di correggere l'errore di valutazione, l'appellante produce copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, che attesta l'inizio dell'attività della Controparte_1
già dal 1° settembre 2014.
[...]
Per tali motivi, l'appellante ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata, riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua durata almeno dal 2015 al 2018, sulla base delle prove testimoniali e documentali prodotte.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per aver erroneamente rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnico-contabile, fondamentale per la corretta determinazione della durata del rapporto di lavoro e delle retribuzioni dovute.
Lamenta che il giudice di primo grado, erroneamente influenzato dalla produzione
s da parte della Parte_2Controparte_4
controparte, ha ritenuto non necessaria la consulenza tecnica contabile. Tanto ha determinato il rigetto della richiesta di ammissione della consulenza contabile, che avrebbe avuto il compito di chiarire la posizione dell'appellante in relazione al rapporto di lavoro e di quantificare le somme eventualmente dovute.
Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga riformata, ammettendo la consulenza tecnico-contabile e accogliendo la richiesta di determinazione delle somme dovute a titolo di retribuzioni per il periodo di lavoro subordinato prestato per la società resistente.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3.1 Va premesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, che il giudice di prime cure ha posto a fondamento del rigetto delle domande dalla stessa proposte in primo luogo il difetto di prova della subordinazione e segnatamente il difetto di allegazione prima e di prova poi della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici e direttive dettagliate;
ha evidenziato, in particolare, il difetto di indicazione della persona fisica che avrebbe impartito ordini e direttive, avendo la Pt_1
esposto genericamente che lo avessero fatto “i soci della resistente”.
Quindi ha ritenuto che anche la prova orale non avesse riscontrato il predetto elemento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato, e ciò non estrapolando solo alcune dichiarazioni dei testi - come lamentato dall'appellante -, ma evidenziando solo quelle afferenti al predetto indice della subordinazione;
ha aggiunto, altresì, che le stesse dichiarazioni provavano “solo una << saltuaria>> presenza fisica della ricorrente nei locali aziendali di proprietà del di lei padre, e verosimilmente giustificata dalla relazione che la stessa aveva con uno dei soci, in giorni ed in orari diversi, a seconda degli accessi dei testi, non certo una <
Infine, ha giustificato il rigetto delle domande per difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Solo in ultimo ha aggiunto che “l'infondatezza delle pretese economiche dal giugno
2015 fino al 9.1.2017 risulta in via documentale in quanto è solo in tale data che viene costituita la società resistente secondo quanto risulta dalla visura camerale depositata in atti (cfr. allegato n. 2 della memoria di costituzione)”.
Va, pertanto, esclusa la rilevanza determinante di tale documento ai fini della decisione.
Peraltro, in ordine a tale ultimo profilo, si evidenzia che nella memoria di costituzione in primo grado la società costituitasi in giudizio sebbene evocata Controparte_5
in giudizio la nulla ha dedotto in ordine alla costituzione successiva Controparte_1
di essa società rispetto all'allegato inizio del rapporto di lavoro, piuttosto versando in atti il contratto di locazione di immobile per fini non abitativi intercorso tra il sig.
[...]
e la stessa società resistente e allegando quanto segue: “Inoltre, si evidenzia CP_6 come il locale in cui opera la società resistente sia stato locato dal padre della ricorrente (tale sig. ), giusta contratto registrato il 23.11.2017 (all.5): e CP_6
tanto sempre a dire come i rapporti inter partes in nulla sono stati di subordinazione, ma di frequenza legata a ben altro”.
Solo nelle note autorizzate depositate il 14.05.2022, la società resistente in primo grado ha eccepito che “L'azione avversata è chiaramente inammissibile per sua genericità, oltre che infondata. RICORDANDO CHE CONTROPARTE MINIMAMENTE HA
SCRITTO IN RICORSO NE' HA PROVATO CHI LE AVREBBE DATO DIRETTIVE , si ribadisce come la società resistente sia stata costituita il 9 gennaio 2017, sicché è evidente come il ricorso sia inammissibile in sé, e documentalmente (vedasi la visura camerale storica della resistente prodotta in allegato con la memoria di costituzione)”;
a fronte di detta eccezione, nessuna difesa o contestazione si ravvisa nelle note successive prodotte dalla difesa della ricorrente in primo grado depositate il 23.06.2022
e il 15.03.2023.
Si evidenzia, altresì, che l'odierna appellante, solo nel presente giudizio, ha allegato che “la visura prodotta da controparte riguarda la con inizio Controparte_3
attività 03.04.2017, che nulla c'entra con la odierna resistente che Parte_2
ha iniziato l'attività esattamente in data 01/09/2014 come si evince dal contratto di locazione ad uso diverso stipulato da per l'immobile sito in Controparte_7
Catania Via Etnea n. 480/482 dove insisteva appunto la società con Parte_2
scadenza 31.08.2020”; e, tuttavia, non può che evidenziarsi la mancata produzione della visura camerale della società si evidenzia, altresì, che il Controparte_1
contratto di locazione versato in atti è intercorso tra (padre dell'odierna CP_6
appellante) e in proprio e non quale legale rappresentante di una Controparte_7
società; per contro il contratto di affitto dello stesso immobile prodotto dalla
[...]
stipulato il 25.10.2017, è intercorso tra e la predetta società CP_5 CP_6
ed è stato sottoscritto da quale amministratore unico;
sicché il Controparte_7
contratto stipulato tra le predette parti nell'anno 2014 non prova l'esistenza di una pregressa società denominata Controparte_1 Peraltro, la visura storica della società non dà atto di alcuna Controparte_5
trasformazione di pregressa società ma solo della sua costituzione in data 9.01.2017.
4. Per il resto, in questa sede, non può che confermarsi la valutazione operata dal giudice di prime cure.
4,1 Va premesso a tale fine il difetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante di quanto allegato dalla società datrice di lavoro nella memoria di costituzione (“A chiudere, vale rilevare come la ricorrente sia stata legata in passato da relazione con socio della odierna resistente, tal sig. (vds. visura camerale). Tanto Persona_1
si dice ritenendosi tal dato un elemento fortemente indiziario della infondatezza della avversata azione - che se la ricorrente andava talvolta nel negozio della resistente era per stare con il suo ex fidanzato che ivi pure si recava, e che giammai, prima della rottura della relazione, controparte alcunché ha lamentato/rilevato in termini di rapporti lavorativi con la società odierna resistente”), così come di quanto statuito dal giudice di prime cure, secondo cui le dichiarazioni rese dai testi hanno provato solo una saltuaria “presenza fisica della ricorrente nei locali aziendali di proprietà del di lei padre, e verosimilmente giustificata dalla relazione che la stessa aveva con uno dei soci…”.
4.2 Va evidenziato, altresì, che la superiore circostanza rileva, unitamente al difetto di prova di alcuna sottoposizione della odierna appellante al potere di controllo e direttivo del datore di lavoro, in senso negativo quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
a ciò aggiungasi che il teste ha riferito che la Testimone_1
“gestiva il negozio da sola”, precisando che il negozio “ha tre locali, nel primo vi Pt_1
è la reception dove lavorava il mio amico, nel secondo locale lavorava la signora Pt_3
e nel terzo vi era lo studio dove si eseguivano i tatuaggi” e, parimenti, il teste
[...]
ha dichiarato: “la signora gestiva il negozio che non era altro Testimone_2 Pt_3
che una rivendita rivolta al mondo dei tatuaggi, io l'ho vista vendere a qualche cliente dei prodotti e farsi pagare alla cassa;
non l'ho vista fare pulizie”; circostanza che ben si concilia anche con un'attività lavorativa di carattere autonomo.
4.3 Infine, in ordine all'orario di lavoro, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, i testi escussi hanno riferito nei limiti della loro frequenza saltuaria del negozio.
4.4 Il complesso dei superiori elementi in uno al difetto di prova degli elementi significativi della subordinazione, inducono a ritenere non pienamente provata la sussistenza dell'allegato rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, poiché il contesto probatorio che scaturisce dalle circostanze esaminate appare oggettivamente incerto in quanto gli elementi raccolti non sono decisivi, perché privi di sufficiente consistenza ed univocità, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
Tale decisione si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass.
28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
5. Da tanto discende il rigetto dell'appello.
6. Avuto riguardo alla mancata costituzione della società appellata nulla si statuisce in ordine alle spese di lite.
Possono compensarsi le spese tra l'appellante e l' , evocato in giudizio quale CP_2
litisconsorte necessario relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Si dà atto che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; nulla sulle spese nei confronti della Controparte_1
compensa le spese di lite tra l'appellante e l' . CP_2
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese