Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2024, n. 17055
CASS
Sentenza 19 marzo 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 438/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, il 19 marzo 2024. Le parti ricorrenti contestavano l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibili gli appelli per mancato deposito della dichiarazione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Gli imputati sostenevano che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio erano già state formalizzate e che non vi era stata alcuna modifica della situazione difensiva. Inoltre, uno dei ricorrenti, in detenzione domiciliare, argomentava che la sua condizione giuridica escludeva l'applicazione della norma contestata.

La Corte ha rigettato i ricorsi, confermando l'inammissibilità degli appelli. Ha sottolineato che la nuova normativa richiede un'elezione di domicilio specifica al momento dell'impugnazione, non potendo essere sufficiente una precedente dichiarazione. La Corte ha ritenuto che tale adempimento non costituisse una violazione del diritto di difesa, ma fosse necessario per garantire la certezza della notificazione e la consapevolezza dell'imputato riguardo al processo. Inoltre, ha chiarito che la disciplina si applica anche ai detenuti in detenzione domiciliare, affermando un principio di diritto in tal senso.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).

Commentari2

  • 1Dichiarazione di domicilio: basta il richiamo a una dichiarazione già agli atti?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2025

  • 2Appellante in detenzione domiciliare: nuova elezione di domicilio (Cass. 17055/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 maggio 2024

    La inammissibilità dell'impugnazione in ipotesi di omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato appellante, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, opera anche nei confronti del detenuto in detenzione domiciliare. Corte di Cassazione sez. V penale, 19 marzo - 23 aprile 2024 sentenza n. 17055 1. Con ordinanza del 17.11.2023, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli proposti nell'interesse di C.F. e P.M., in data 31.07.2023, avverso la sentenza del Tribunale della medesima città emessa in data 5.04.2023. In particolare, la Corte territoriale, ha ritenuto che gli atti di appello …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2024, n. 17055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17055
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo