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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.6388 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. , dom.to presso lo studio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 LU CH (C.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù C.F._2 di procura allegata al ricorso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Ciro Gallo (C.F.
) C.F._3
RICORRENTE
CONTRO (P.IVA ), nella qualità di ente Controparte_1 P.IVA_1 subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del CP_2 CP_3 per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1.12.2016, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso il dott. in qualità di Responsabile Controparte_4 Atti Introduttivi del Giudizio Campania di per atto Notaio Controparte_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 (Doc. 1), Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in data 18 novembre 2024, dall'avv. Roberto Guida ( con domicilio in Milano, alla Via Giulio Uberti, C.F._4 n. 12 RESISTENTE
, in persona del suo l.r.p.t., con sede in Roma alla Piazza Controparte_5 della Repubblica, 59 cap. 00185, Codice Fiscale: pec. P.IVA_2 t Email_1
, in persona del suo l.r.p.t., con Controparte_6 sede alla Via Isca Del Pioppo, 41 - Potenza (PZ), C.F., pec. ITL.
[...] t, C.F. Email_2 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: che, in data 10/10/2024, aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 903 44207 15 000 (cfr. doc.2, doc.3 e doc.4) con la quale gli era stato chiesto, entro 5 giorni, il versamento dell'importo complessivo di € 3.732,13 (tremilasettecentotrentadue/13); che tale richiesta di pagamento deriverebbe dal presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 07120130145935507000, relativa ad una sanzione amministrativa l.
1 689/81, emessa nell'anno 2013 dell' di Potenza che Controparte_6
“sarebbe stata notificata” – circostanza contestata;
che tale intimazione di pagamento doveva ritenersi illegittima, poiché la cartella di pagamento sottesa non risultava mai essere stata notificata ad e, Parte_1 quantunque fosse stata notificata, risultava prescritta;
che, in ogni caso, la cartella di pagamento n. 07120130145935507000, emessa per una presunta sanzione amministrativa di cui all'anno 2013, doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di consegna del ruolo dall'Ente impositore all' ai sensi di cui all'Art. 1, c. 153, L. 244/2007 (Legge finanziaria del 2008). CP_7 Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale e nel merito, dichiarare e/o accertare l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 071 2024 903 44207 15 000 per i motivi suindicati;
nel merito, accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma in relazione alla intimazione di pagamento n. 071 2024 903 44207 15 000 ed alla sottesa cartella di pagamento n. 07120130145935507000 per i motivi suindicati ed ordinare agli Enti la cancellazione del relativo ruolo esattoriale per i motivi esposti in premessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'odierno ricorrente con attribuzione all'Avv. Ciro Gallo e LU CH per averne fatto anticipo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il concessionario di riscossione, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. L' restava contumace. Controparte_5 All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 071 2024 903 44207 15 000, relativamente alla cartella di pagamento n. 07120130145935507000, deducendo la omessa notifica della cartella, la intervenuta decadenza e, in ogni caso, la prescrizione del credito.
Ciò posto, il ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto degli enti impositori di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato da cartella di pagamento. Ebbene, la cartella n. 07120130145935507000 è stata notificata in data 12/04/2014, come risulta dalla documentazione in atti. La parte non ha contestato specificamente la documentazione prodotta. Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che: “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Nella specie la S.C., in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni, l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza",
2 considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali)- cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009). Ebbene, nella ipotesi al vaglio, la contestazione è del tutto generica ed inidonea a privare i documenti della efficacia probatoria che gli è propria. Al riguardo, il ricorrente ha così dedotto: L con il documento n. 4 della CP_7 propria comparsa, ha prodotto una cartolina di avviso di ricevimento che riporta come data di notifica il 12.04.2012, data che risulta addirittura antecedente all'emissione della sanzione amministrativa del 2013 che costituisce il presupposto della cartella di pagamento n. 07120130145935507000. Tale evidente incongruenza temporale dimostra che la documentazione prodotta dall in copia non si riferisce alla cartella di pagamento CP_7 oggetto del presente giudizio, risultando pertanto inidonea a provare l'avvenuta notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto. Ebbene dalla documentazione prodotta dall'agente di riscossione, si evince chiaramente che il documento n. 4 si riferisce alla notifica della cartella di pagamento n. 07120130145935507000, numero espressamente annotato in calce al documento, sotto il codice a barre ed è stata ricevuta personalmente dal ricorrente. La errata indicazione del 2012, in luogo del 2014, è chiaramente frutto di errore materiale, come si può compiutamente desumere anche dalle annotazioni fatte a margine dell'avviso, in cui viene annotato un precedente tentativo di notifica il 13.3.2014, infruttuoso;
pertanto, l'errore non inficia la notifica, la cui data, peraltro, si evince anche dall'estratto di ruolo. Ciò posto, tenuto conto della rituale notifica della cartella, devono ritenersi inammissibili le doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere nel termine perentorio di gg 40 dalla notifica della cartella. Il decorso infruttuoso di tale termine ha reso il credito incontestabile. In ogni caso, alcun fatto estintivo è intervenuto successivamente. Invero, quanto all'eccezione di prescrizione, deve osservarsi che il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) a seguito della emergenza COVID-19. L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo
3 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni) (v.circolare n. CP_8 126 del 10/08/2021, punto 4.3). La sospensione è relativa tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell' Controparte_9 e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
[...] CP_8 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2 precedenza. Ciò posto, tenuto conto della sospensione predetta e della notifica, in ogni caso, l'intimazione di pagamento n. 07120199001256301000 in data 15/05/2019 (vedi doc. 6) e della successiva notifica dell'intimazione, impugnata nel presente giudizio, in data 10 ottobre 2024 (vedi doc. 3), alcuna prescrizione è maturata.
Ad avviso del Tribunale, contrariamente a quanto dedotto da parte istante, la notifica l'intimazione di pagamento n. 07120199001256301000 in data 15/05/2019 (vedi doc. 6), deve ritenersi rituale, essendo avvenuta a mani della figlia e avendo il concessionario spedito al ricorrente la raccomandata informativa.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Spese secondo soccombenza nei rapporti tra ricorrente e concessionario, mentre devono essere compensate nei confronti dell' . CP_5
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del concessionario di riscossione, delle spese di lite, liquidate in € 1.312, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Roberto Guida. Si comunichi. Torre Annunziata, 25.11.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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