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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/08/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2782 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica;
TRA
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso ex. art 281 Parte_1 decies c.p.c., dagli avv.ti Lucia La Marca e Pasquale Serafino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli al Corso Umberto I n. 381;
-ricorrente-
, nato a [...] il [...] e domiciliato in Torre Del Greco al Controparte_1
Largo Santissimo n. 11;
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI Come da atti di causa e da note conclusionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.5.2023 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il dott. odontoiatra al fine Controparte_1 di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'intervento chirurgico ortodontico avvenuto in data 26.4.2021, danni accertati dalla CTU resa nel prodromico procedimento di ATP n. 1970 / 2022 r.g.a.c. dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata - Giudice Dr. Abete Francesco.
L'istante ha esposto:
- Che in data 27 aprile 2021 effettuava la prima visita presso lo studio del dott.
[...]
per risolvere i suoi problemi relativi ad un ponte dentale e che in quella CP_1 sede il dott. provveda a devitalizzare denti precedentemente già CP_1 devitalizzati con conseguenti dolori atroci subiti dalla Parte_1
1 R.G.A.C. n. 2782/2023
- che in altra seduta il dott. , senza aver acquisito alcuna autorizzazione e CP_1 consenso preventivo, interveniva su alcuni denti preparati ad un ponte, e che il dott. chiedeva per l'attività esplicata un importo pari a 4.600,00
(quattromilaseicentoeuro/00);
- che nel mese di gennaio 2022 la sig.ra si recava dal Dott. Parte_1 CP_1 affinché le impiantasse la protesi definitiva per la quale era stato già corrisposto il compenso pattuito.
- Che nei giorni successivi all'intervento la sig.ra iniziava ad avvertire Parte_1 dolori alla mascella ed alla testa durante la notte;
- Che a causa dei mal di testa la sig.ra si recava presso l'Azienda Parte_1
Ospedalieri Universitaria - Seconda Università Degli Studi di Napoli - U.O.C. DI
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE per le opportune indagini;
- Che i sanitari le diagnosticavano la seguente diagnosi “dolenza diffusa ATM DX e
SIN da verosimile stress occlusale [ … ] si evince impianto in regione 2.6 con lieve sofferenza come da perimpiantite. Si consiglia praticare riabilitazione odentoprotesica e ematologica”. Inoltre, i medici le evidenziavano che la protesi rispetto allo spazio gengivale era più piccola e che la stessa aveva una parte metallica a vista;
- che in data 11.2.2022 veniva inoltrata una diffida risarcitoria e messa in mora indirizzata al dott. che dava esito negativo;
CP_1
- che con Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n. 1970 / 2022 - la sig.ra adiva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata - Giudice Dr. Abete Parte_1
Francesco - il dr. al fine di far accertare i danni subiti da parte di CP_1 quest'ultimo;
- che nel giudizio di ATP si costituiva in data 4.5.2022 il dott. con contestuale CP_1 chiamata in causa dell'Assicurazione Milanese S.P.A. Compagnia di Assicurazioni;
- il CTU Dr. accettava l'incarico peritale nell'ambito del Giudizio Persona_1
R.G. 1970/22 e provvedeva a depositare la relazione di consulenza d'ufficio che riconosceva la responsabilità del dott. ; CP_1
- che avviava una trattativa con l'Istituto Assicurativo Milanese per la definizione del danno ma che le stesse non avevano un esito positivo in quanto la somma proposta risultava inferiore a quella quantificata dal CTU Dr ell'ambito dell'ATP n. Per_1
R.G. 1960 / 2022;
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- che l'istante attivava altresì la procedura di mediazione e che il relativo procedimento n. 44/2023 si chiudeva con verbale negativo del 26/04/ 2023, stante l'assenza del Dr.
[...]
. CP_1
Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di merito, il convenuto restava contumace.
Quindi acquisita documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni di parte attrice la causa veniva assegnata a sentenza
-----------------
La vicenda ha ad oggetto la responsabilità medica e, in particolare, quella odontoiatrica che, come qualsiasi prestazione medica, può provocare danni (anche ingenti e permanenti) con diritto al al relativo risarcimento da parte del danneggiato.
L'odontoiatra, infatti, è obbligato al rispetto dell'arte medica che prevede che si agisca in maniera professionale e coscienziosa, in una struttura idonea con personale qualificato, valutando e spiegando al proprio paziente i rischi e i benefici della sua prestazione.
Nell'adempimento delle prestazioni sanitarie, il medico contrae nei confronti del paziente una “obbligazione di mezzi" che gli impone di utilizzare i mezzi a sua disposizione in maniera opportuna, prestando attenzione al raggiungimento di un determinato risultato che, ad ogni modo, non può garantire del tutto.
Nel filone civilistico si distingue, in genere, tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, esse differiscono soprattutto sul tema della prescrizione e dell'onere probatorio oltre che, ovviamente, per quanto concerne la fonte da cui è sorta l'obbligazione.
La responsabilità contrattuale del medico trova la sua fonte giuridica nel contratto ed è collocata nell'art. 1218 c.c. laddove viene asserito che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione da causa a lui non imputabile».
La responsabilità extracontrattuale, invece, prevista dall'art. 2043 c.c., affonda le proprie radici nella commissione di un illecito e viene statuito a livello codicistico che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Per quanto concerne la responsabilità del sanitario esercente la professione medica, la questione è stata sin dagli albori confusionaria a causa del lacunoso impianto normativo che
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ha portato spesso la giurisprudenza di merito e di legittimità a pronunciare orientamenti contrastanti nel tentativo estremo di colmare i vuoti normativi non individuati dal legislatore.
Senza dilungarci sugli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali susseguitosi nel tempo, la distinzione tra queste due tipologie di responsabilità appena delineate, contrattuale ed extracontrattuale, è di fondamentale importanza per alcuni specifici aspetti di estrema rilevanza processuale.
Innanzitutto, vige un periodo di prescrizione differente, decennale per la responsabilità contrattuale e quinquennale per quella aquiliana ex art. 2043 c.c. Ma anche l'onere probatorio è alquanto differente nei due casi. Per quanto concerne la responsabilità contrattuale l'onere della prova ricade sul soggetto inadempiente l'obbligazione, dovendo dimostrare, con maggior aggravio, che l'inadempimento non è dipeso da causa a lui imputabile, mentre il soggetto danneggiato dall'altrui inadempimento dovrà esclusivamente allegare il titolo da cui discende l'obbligazione inadempiuta o adempiuta malamente.
Come è agevole constatare, il legislatore codificando la responsabilità contrattuale ha predisposto una disciplina di maggior favore nei confronti della parte danneggiata (paziente) dall'altrui inadempimento, potendo dimostrare con maggiore facilità il danno patito ed avendo un lasso di tempo più ampio per agire in giudizio.
Il dentista risponde per colpa, quando è egli stesso la causa dell'evento dannoso, seppur involontario, vuoi per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanze delle regole, per dolo, quando il danno è intenzionale e quindi l'azione lesiva è stata prevista e voluta e anche per colpa lieve (art.1176 c.c.) per i danni causati da una prestazione professionale ritenuta di routine, dove il danno si poteva evitare mettendo in pratica un'esecuzione diligente.
Ovviamente, l'onere di provare la difficoltà della prestazione medica effettuata grava sul dentista. Tuttavia, nell'ambito dell'odontoiatria molti interventi hanno "obbligazioni di risultato", soprattutto quelli che hanno a che fare con protesi e interventi di impiantistica che possono modificare l'estetica del paziente. Il medico, in questo caso si impegna ad ottenere un risultato positivo con la sua prestazione e ne deve risponde qualora non sia stato ottenuto.
La giurisprudenza, infatti, è giunta alla conclusione che la prestazione del dentista deve essere ritenuta un'obbligazione di risultato quando a prevalere sia la componente estetica, mentre non sempre si può garantire che una prestazione vada a buon fine quando si ha a che fare con aspetti anatomo -funzionali.
Venendo al caso di specie si può ben affermare: a) che il dr. risponde della Controparte_1 responsabilità contrattuale per aver eseguito la prestazione dentistica da libero professionista
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presso il suo studio privato, b) che la signora per ottenere il richiesto Parte_1 risarcimento deve provare di essere stata in cura dal suddetto dentista e di aver subito un danno cagionato dall'intervento; c) il dentista deve dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi per evitare di essere condannato.
Ciò posto, la domanda attorea merita di essere accolta.
Invero, nella specie, non appare contestata l'esistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale, come sopra sinteticamente ricostruito, tra l'attrice, in qualità di paziente, da un lato, e il medico convenuto dall'altro. Occorre pertanto verificare sia l'esatto adempimento o meno della prestazione medica da parte del convenuto, sia il rapporto causale tra l'eventuale inadempimento e i pregiudizi che siano effettivamente accertati in capo al paziente.
Nel merito, la decisione del giudizio, data la specificità della materia trattata, non può che fondarsi sulle conclusioni rassegnate dal CTU, stante la chiarezza del processo logico seguito dall'ausiliario, improntato su conoscenze tecniche-scientifiche proprie della materia, ed esperto in campo clinico.
Il CTU ha sostanzialmente affermato che: “Valutando la situazione di partenza ed utilità, non si trovano reali indicazioni alla realizzazione della maggior parte degli interventi terapeutici proposti ed effettuati nel caso in esame, tantomeno con la improcrastinabile urgenza e necessità palesata pare sin dall'inizio dal professionista alla esaminanda. I consensi allegati e prodotti, tutti datati il 27.04.21, non appaiono tutti ben definiti e quantomeno aggiornati nel corso dell'excursus terapeutico. Alcuna analisi preliminare è stata accuratamente effettuata sulla paziente così come previsto da tutti gli attuali protocolli che prevedono quantomeno un approfondimento diagnostico radiografico per mezzo di un dental scan e comunque di una valutazione tridimensionale qualitativa e quantitativa delle strutture ossee. Il programma terapeutico proposto ed eseguito risulta quasi per la maggior parte non necessario e senz'altro non migliorativo ma peggiorativo.
Si è evidentemente trasgredito quel dovere necessario nello svolgere con diligenza, prudenza
e perizia l'attività professionale utile in relazione al caso concreto.
Non si ritengono effettuati a regola d'arte gli interventi di protesizzazione dell'emiarcata inferiore, dei ritrattamenti canalari, con eccezione fatta per i due trattamenti canalari eseguiti ex novo (13 e 35), nonché il ritrattamento di entrambi gli elementi dentali 26 e 27 nell'emiarcata superiore sinistra di cui il 26 destinato poi ad essere estratto con conseguente inserimento di un impianto con contestuale rialzo del seno mascellare.
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Una valutazione del residuato danno medico legale del leso può contemplare la restituzione della somma versata all'attore per l'esecuzione di un trattamento che invece di apportare beneficio alla dentatura del paziente ha apportato non pochi disagi, complicazioni e sofferenze senza per giunta risolvere i problemi alla base della prestazione a suo tempo richiesta ma piuttosto aggravandola”.
Orbene, la relazione peritale redatta in sede di ATP, che ben può essere utilizzata come fonte di prova nel predetto giudizio di merito, ha consentito di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadeguato trattamento sanitario posto in essere dal convenuto ed i danni lamentati dall'attrice ed accertati dal consulente.
I fatti di causa possono ritenersi acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio a firma del dott. Dott. Odontoiatra Specialista in Persona_2
Ortognatodonzia.
Il CTU ha, sostanzialmente, affermato che, dallo studio degli atti e dell'iter clinico- documentativo e dalle emergenze dell'esame obiettivo risulta una condotta censurabile, negligente e imperita da parte dell'odontoiatra sia in quanto non vi è traccia agli atti di un'attenta valutazione preventiva agli interventi (es. consenso informato al trattamento ortodontico e rischio parodontale) sia per l'errata esecuzione degli interventi di protesizzazione dell'emiarcata inferiore e dei ritrattamenti canalari che hanno così determinato un peggioramento delle condizioni della paziente.
Orbene, rientrava nell'onere probatorio del convenuto allegare e dimostrare che nessun inadempimento si verificò in occasione dei suddetti trattamenti o che comunque la propria condotta non ebbe alcuna incidenza rilevante in termini causali sulla menomazione fisica dedotta dalla paziente.
Sennonché non solo il convenuto onerato nulla ha fatto per dimostrare quanto gli competeva
- com'è dimostrato dalla mancata costituzione in giudizio- ma, per iniziativa dell'attrice, è stata positivamente acquisita in causa, a mezzo della riferita consulenza, la prova tanto del difetto di diligenza e di perizia nell'esecuzione della prestazione medica quanto del nesso eziologico esclusivo tra detti errori e l'ingiusto vulnus all'integrità fisica e alla sfera patrimoniale della paziente.
Ne consegue che va ritenuta fondata e va accolta la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità del convenuto per l'erronea esecuzione delle prestazioni in questione, con la consequenziale condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice.
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Accertato l'an della responsabilità contrattuale in capo al convenuto la relativa CP_1 obbligazione risarcitoria va commisurata, alla stregua dei logici e motivati accertamenti peritali, nei limiti che seguono.
Congrue appaiono le quantificazioni effettuate dall'ausiliario del giudicante in ordine alla stima del danno odontoiatrico laddove indicano che “una valutazione del residuato danno medico legale del leso può contemplare la restituzione della somma versata all'attore per
l'esecuzione di un trattamento che invece di apportare beneficio alla dentatura del paziente ha apportato non pochi disagi, complicazioni e sofferenze senza per giunta risolvere i problemi alla base della prestazione a suo tempo richiesta ma piuttosto aggravandola.
Come già precedentemente specificato, il complessivo agli atti, versato al professionista dalla esaminanda, salvo eventuali altri elementi cartacei o fatture non presenti ma verificabili oggettivamente, è quindi pari almeno a 5.850,00 €. Per quanto concerne i due trattamenti canalari soddisfacentemente eseguiti ex novo a carico del 13 e del 35, che andranno eventualmente stornati, constano rispettivamente di € 170,00 ed € 230,00, cioè di un totale di 400,00 € (come da preventivo ultimo proposto del 15.06.21). Nell'eventuale ristoro di quanto versato al professionista si dovrà tenerne debitamente conto. I danni quindi determinatisi ad ambo le arcate sono risolvibili con una ripianificazione del trattamento odontoiatrico con una struttura protesica fissa da 35 a 37 alla emiarcata inferiore destra, come era presente in origine, ed una struttura protesica un ponte anche all'emiarcata superiore sinistra preservando così anche l'elemento superiore 27. Nel caso del ponte all'emiarcata inferiore sinistra dove era preesistente una situazione simile verrà emendato una sola volta per n. 4 corone (500,00 € cd) come era in origine, per un costo previsto pari a 2.000,00 €, nell'arcata antagonista invece il ripristino funzionale prevederebbe il posizionamento di un ponte di n. 3 corone (500,00€ cd.), con relativi 3 rinnovi, previsti ogni decennio, fino a circa 70 a. ed un totale di 4.500,00 €. In quest'ultimo caso, infatti, si è determinata la perdita dell'elemento dentale 26 a seguito di ritrattamento effettuato senza buon esito e pertanto vanno contemplati anche i rinnovi previsti nel corso della vita. A ciò si deve aggiungere l'eventuale trattamento di apicectomia a carico del 15 dell'emiarcata superiore destra, con sigillo canalare incongruo, per circa 400,00 €. Il reintegro anatomo funzionale del danno odontoiatrico arrecato, comprensivo della riabilitazione protesica, risulta quindi pari a circa 6.900,00 € (seimilanovecento euro)”.
In punto di quantum debeatur, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata, nel corso del presente giudizio, i postumi accertati e suscettibili di essere posi in relazione alle
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negligenze riscontrate a carico del convenuto, configurano una riduzione dell'integrità psico- fisica (danno biologico) nella misura del 1% con ulteriore periodo di giorni 10 per ITP al
75%, giorni 10 al 50% ed ulteriori giorni 10 di ITP al 25%.
Ciò posto, ai fini della liquidazione deve ritenersi operativo il richiamo svolto dall'art. 7 comma 4 L. 24 del 2017 all' art 139 Codice delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9%.
In tal senso del resto, si è espressa la più recente giurisprudenza secondo la quale “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 ).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, in assenza di una compiuta allegazione di tale voce di pregiudizio da parte dell'attrice. A conforto dell'esposta conclusione, deve, invero, osservarsi che come noto, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 avevano, tra l'altro, affermato che: “...Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre ... il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano
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verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale: definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale;
deve, tuttavia, trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza…”.
La pronuncia resa nel 2008 dalle Sezioni unite della S.C. non ha, dunque, affermato l'ontologica inesistenza di quel pregiudizio non patrimoniale tradizionalmente qualificato come danno morale, ma ha chiarito, nei termini prima riportati, l'accertamento che il Giudice del merito è tenuto a compiere al fine di riconoscere alla parte una posta risarcitoria ulteriore rispetto a quella che sia volta a compensare la lesione dell'integrità psico-fisica.
Tale arresto epocale va coordinato con i principi più di recente affermati dalla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale conseguente a lesioni cd. micro- permanenti secondo la quale non sussiste alcuna automaticità parametrata al danno biologico nella liquidazione del danno morale, il quale va allegato e provato dal danneggiato (Cfr.
Cass. sez. 3 n. 339 del 13.1.2016).
Invero, lo stesso articolo 5 del d.p.r. n. 37/09 preveda testualmente che “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso”.
In definitiva, può affermarsi che, per un verso, anche nel caso di lesioni micro-permanenti, il
Giudice debba comunque garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute e qualora ritenga che la "voce" del danno non patrimoniale, intesa come "sofferenza soggettiva", non
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sia adeguatamente ristorata, con la sola applicazione dei valori monetari contemplati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni per il danno biologico, dovrà operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima;
per altro verso, tale personalizzazione potrà avvenire se e nella misura in cui il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In tal senso del resto, il comma 19 dell'art 1 della L 124/2017 ha modificato l'articolo 139 comma 3 del codice delle assicurazioni private: Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Tanto chiarito, nel caso di specie, parte attrice non ha affatto assolto agli oneri di allegazione su di essa gravanti in difetto di indicazione e prova delle peculiarità del caso concreto che avrebbero potuto indurre il Giudice a procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 1%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento dell'evento dannoso (24 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di €880,99 per i suddetti postumi permanenti, nonché nella somma di €414,30 per Invalidità Temporanea Parziale al
75%, di €276,20 per Invalidità Temporanea Parziale al 50% e in €138,10 per Invalidità
Temporanea Parziale al 25%, per un totale di euro 1709,59 all'attualità. A tale somma va aggiunta quella complessiva di 6.900,00 € (seimilanovecento euro) quantificata dal CTU per il reintegro anatomo funzionale del danno odontoiatrico arrecato, comprensivo della riabilitazione protesica.
All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad essa dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712 con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata
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al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Giova, infine, rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è
l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Nel caso di specie, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari alla somma devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 27.4.2021 (data dell'ATP di evidenza delle terapie canalari incongrue) – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27.4.2021, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo.
Pertanto, in favore dell'attrice, deve essere riconosciuta la somma predetta cui va aggiunta la somma a titolo di interessi, alla stregua dei criteri di calcolo sopra indicati, somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli
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ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (ivi incluse quelle per l'ATP) tenuto conto della relativa semplicità della controversia con attribuzione ai Difensori antistatari
Le spese vive sostenute per la CTU (nell'ambito dell'ATP) vanno poste per intero a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 2782/2023, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice sig.ra della somma di euro 8.609,59, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, oltre agli interessi come in parte motiva e fino al saldo---
b) condanna, altresì, al pagamento, in favore degli avv.ti Lucia La Marca e Controparte_1
Pasquale Serafino, delle spese del presente giudizio e del giudizio di ATP, che si liquidano, in euro 600,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali oltre IVA e CPA e ritenute come per legge.
c) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU Controparte_1 espletate nell'Accertamento Tecnico Preventivo condannando lo stesso a rimborsarle all'attrice previa dimostrazione dell'avvenuto esborso.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 11.7.2025
IL GIUDICE
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2782 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica;
TRA
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso ex. art 281 Parte_1 decies c.p.c., dagli avv.ti Lucia La Marca e Pasquale Serafino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli al Corso Umberto I n. 381;
-ricorrente-
, nato a [...] il [...] e domiciliato in Torre Del Greco al Controparte_1
Largo Santissimo n. 11;
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI Come da atti di causa e da note conclusionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.5.2023 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il dott. odontoiatra al fine Controparte_1 di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'intervento chirurgico ortodontico avvenuto in data 26.4.2021, danni accertati dalla CTU resa nel prodromico procedimento di ATP n. 1970 / 2022 r.g.a.c. dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata - Giudice Dr. Abete Francesco.
L'istante ha esposto:
- Che in data 27 aprile 2021 effettuava la prima visita presso lo studio del dott.
[...]
per risolvere i suoi problemi relativi ad un ponte dentale e che in quella CP_1 sede il dott. provveda a devitalizzare denti precedentemente già CP_1 devitalizzati con conseguenti dolori atroci subiti dalla Parte_1
1 R.G.A.C. n. 2782/2023
- che in altra seduta il dott. , senza aver acquisito alcuna autorizzazione e CP_1 consenso preventivo, interveniva su alcuni denti preparati ad un ponte, e che il dott. chiedeva per l'attività esplicata un importo pari a 4.600,00
(quattromilaseicentoeuro/00);
- che nel mese di gennaio 2022 la sig.ra si recava dal Dott. Parte_1 CP_1 affinché le impiantasse la protesi definitiva per la quale era stato già corrisposto il compenso pattuito.
- Che nei giorni successivi all'intervento la sig.ra iniziava ad avvertire Parte_1 dolori alla mascella ed alla testa durante la notte;
- Che a causa dei mal di testa la sig.ra si recava presso l'Azienda Parte_1
Ospedalieri Universitaria - Seconda Università Degli Studi di Napoli - U.O.C. DI
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE per le opportune indagini;
- Che i sanitari le diagnosticavano la seguente diagnosi “dolenza diffusa ATM DX e
SIN da verosimile stress occlusale [ … ] si evince impianto in regione 2.6 con lieve sofferenza come da perimpiantite. Si consiglia praticare riabilitazione odentoprotesica e ematologica”. Inoltre, i medici le evidenziavano che la protesi rispetto allo spazio gengivale era più piccola e che la stessa aveva una parte metallica a vista;
- che in data 11.2.2022 veniva inoltrata una diffida risarcitoria e messa in mora indirizzata al dott. che dava esito negativo;
CP_1
- che con Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n. 1970 / 2022 - la sig.ra adiva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata - Giudice Dr. Abete Parte_1
Francesco - il dr. al fine di far accertare i danni subiti da parte di CP_1 quest'ultimo;
- che nel giudizio di ATP si costituiva in data 4.5.2022 il dott. con contestuale CP_1 chiamata in causa dell'Assicurazione Milanese S.P.A. Compagnia di Assicurazioni;
- il CTU Dr. accettava l'incarico peritale nell'ambito del Giudizio Persona_1
R.G. 1970/22 e provvedeva a depositare la relazione di consulenza d'ufficio che riconosceva la responsabilità del dott. ; CP_1
- che avviava una trattativa con l'Istituto Assicurativo Milanese per la definizione del danno ma che le stesse non avevano un esito positivo in quanto la somma proposta risultava inferiore a quella quantificata dal CTU Dr ell'ambito dell'ATP n. Per_1
R.G. 1960 / 2022;
2 R.G.A.C. n. 2782/2023
- che l'istante attivava altresì la procedura di mediazione e che il relativo procedimento n. 44/2023 si chiudeva con verbale negativo del 26/04/ 2023, stante l'assenza del Dr.
[...]
. CP_1
Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di merito, il convenuto restava contumace.
Quindi acquisita documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni di parte attrice la causa veniva assegnata a sentenza
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La vicenda ha ad oggetto la responsabilità medica e, in particolare, quella odontoiatrica che, come qualsiasi prestazione medica, può provocare danni (anche ingenti e permanenti) con diritto al al relativo risarcimento da parte del danneggiato.
L'odontoiatra, infatti, è obbligato al rispetto dell'arte medica che prevede che si agisca in maniera professionale e coscienziosa, in una struttura idonea con personale qualificato, valutando e spiegando al proprio paziente i rischi e i benefici della sua prestazione.
Nell'adempimento delle prestazioni sanitarie, il medico contrae nei confronti del paziente una “obbligazione di mezzi" che gli impone di utilizzare i mezzi a sua disposizione in maniera opportuna, prestando attenzione al raggiungimento di un determinato risultato che, ad ogni modo, non può garantire del tutto.
Nel filone civilistico si distingue, in genere, tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, esse differiscono soprattutto sul tema della prescrizione e dell'onere probatorio oltre che, ovviamente, per quanto concerne la fonte da cui è sorta l'obbligazione.
La responsabilità contrattuale del medico trova la sua fonte giuridica nel contratto ed è collocata nell'art. 1218 c.c. laddove viene asserito che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione da causa a lui non imputabile».
La responsabilità extracontrattuale, invece, prevista dall'art. 2043 c.c., affonda le proprie radici nella commissione di un illecito e viene statuito a livello codicistico che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Per quanto concerne la responsabilità del sanitario esercente la professione medica, la questione è stata sin dagli albori confusionaria a causa del lacunoso impianto normativo che
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ha portato spesso la giurisprudenza di merito e di legittimità a pronunciare orientamenti contrastanti nel tentativo estremo di colmare i vuoti normativi non individuati dal legislatore.
Senza dilungarci sugli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali susseguitosi nel tempo, la distinzione tra queste due tipologie di responsabilità appena delineate, contrattuale ed extracontrattuale, è di fondamentale importanza per alcuni specifici aspetti di estrema rilevanza processuale.
Innanzitutto, vige un periodo di prescrizione differente, decennale per la responsabilità contrattuale e quinquennale per quella aquiliana ex art. 2043 c.c. Ma anche l'onere probatorio è alquanto differente nei due casi. Per quanto concerne la responsabilità contrattuale l'onere della prova ricade sul soggetto inadempiente l'obbligazione, dovendo dimostrare, con maggior aggravio, che l'inadempimento non è dipeso da causa a lui imputabile, mentre il soggetto danneggiato dall'altrui inadempimento dovrà esclusivamente allegare il titolo da cui discende l'obbligazione inadempiuta o adempiuta malamente.
Come è agevole constatare, il legislatore codificando la responsabilità contrattuale ha predisposto una disciplina di maggior favore nei confronti della parte danneggiata (paziente) dall'altrui inadempimento, potendo dimostrare con maggiore facilità il danno patito ed avendo un lasso di tempo più ampio per agire in giudizio.
Il dentista risponde per colpa, quando è egli stesso la causa dell'evento dannoso, seppur involontario, vuoi per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanze delle regole, per dolo, quando il danno è intenzionale e quindi l'azione lesiva è stata prevista e voluta e anche per colpa lieve (art.1176 c.c.) per i danni causati da una prestazione professionale ritenuta di routine, dove il danno si poteva evitare mettendo in pratica un'esecuzione diligente.
Ovviamente, l'onere di provare la difficoltà della prestazione medica effettuata grava sul dentista. Tuttavia, nell'ambito dell'odontoiatria molti interventi hanno "obbligazioni di risultato", soprattutto quelli che hanno a che fare con protesi e interventi di impiantistica che possono modificare l'estetica del paziente. Il medico, in questo caso si impegna ad ottenere un risultato positivo con la sua prestazione e ne deve risponde qualora non sia stato ottenuto.
La giurisprudenza, infatti, è giunta alla conclusione che la prestazione del dentista deve essere ritenuta un'obbligazione di risultato quando a prevalere sia la componente estetica, mentre non sempre si può garantire che una prestazione vada a buon fine quando si ha a che fare con aspetti anatomo -funzionali.
Venendo al caso di specie si può ben affermare: a) che il dr. risponde della Controparte_1 responsabilità contrattuale per aver eseguito la prestazione dentistica da libero professionista
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presso il suo studio privato, b) che la signora per ottenere il richiesto Parte_1 risarcimento deve provare di essere stata in cura dal suddetto dentista e di aver subito un danno cagionato dall'intervento; c) il dentista deve dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi per evitare di essere condannato.
Ciò posto, la domanda attorea merita di essere accolta.
Invero, nella specie, non appare contestata l'esistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale, come sopra sinteticamente ricostruito, tra l'attrice, in qualità di paziente, da un lato, e il medico convenuto dall'altro. Occorre pertanto verificare sia l'esatto adempimento o meno della prestazione medica da parte del convenuto, sia il rapporto causale tra l'eventuale inadempimento e i pregiudizi che siano effettivamente accertati in capo al paziente.
Nel merito, la decisione del giudizio, data la specificità della materia trattata, non può che fondarsi sulle conclusioni rassegnate dal CTU, stante la chiarezza del processo logico seguito dall'ausiliario, improntato su conoscenze tecniche-scientifiche proprie della materia, ed esperto in campo clinico.
Il CTU ha sostanzialmente affermato che: “Valutando la situazione di partenza ed utilità, non si trovano reali indicazioni alla realizzazione della maggior parte degli interventi terapeutici proposti ed effettuati nel caso in esame, tantomeno con la improcrastinabile urgenza e necessità palesata pare sin dall'inizio dal professionista alla esaminanda. I consensi allegati e prodotti, tutti datati il 27.04.21, non appaiono tutti ben definiti e quantomeno aggiornati nel corso dell'excursus terapeutico. Alcuna analisi preliminare è stata accuratamente effettuata sulla paziente così come previsto da tutti gli attuali protocolli che prevedono quantomeno un approfondimento diagnostico radiografico per mezzo di un dental scan e comunque di una valutazione tridimensionale qualitativa e quantitativa delle strutture ossee. Il programma terapeutico proposto ed eseguito risulta quasi per la maggior parte non necessario e senz'altro non migliorativo ma peggiorativo.
Si è evidentemente trasgredito quel dovere necessario nello svolgere con diligenza, prudenza
e perizia l'attività professionale utile in relazione al caso concreto.
Non si ritengono effettuati a regola d'arte gli interventi di protesizzazione dell'emiarcata inferiore, dei ritrattamenti canalari, con eccezione fatta per i due trattamenti canalari eseguiti ex novo (13 e 35), nonché il ritrattamento di entrambi gli elementi dentali 26 e 27 nell'emiarcata superiore sinistra di cui il 26 destinato poi ad essere estratto con conseguente inserimento di un impianto con contestuale rialzo del seno mascellare.
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Una valutazione del residuato danno medico legale del leso può contemplare la restituzione della somma versata all'attore per l'esecuzione di un trattamento che invece di apportare beneficio alla dentatura del paziente ha apportato non pochi disagi, complicazioni e sofferenze senza per giunta risolvere i problemi alla base della prestazione a suo tempo richiesta ma piuttosto aggravandola”.
Orbene, la relazione peritale redatta in sede di ATP, che ben può essere utilizzata come fonte di prova nel predetto giudizio di merito, ha consentito di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadeguato trattamento sanitario posto in essere dal convenuto ed i danni lamentati dall'attrice ed accertati dal consulente.
I fatti di causa possono ritenersi acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio a firma del dott. Dott. Odontoiatra Specialista in Persona_2
Ortognatodonzia.
Il CTU ha, sostanzialmente, affermato che, dallo studio degli atti e dell'iter clinico- documentativo e dalle emergenze dell'esame obiettivo risulta una condotta censurabile, negligente e imperita da parte dell'odontoiatra sia in quanto non vi è traccia agli atti di un'attenta valutazione preventiva agli interventi (es. consenso informato al trattamento ortodontico e rischio parodontale) sia per l'errata esecuzione degli interventi di protesizzazione dell'emiarcata inferiore e dei ritrattamenti canalari che hanno così determinato un peggioramento delle condizioni della paziente.
Orbene, rientrava nell'onere probatorio del convenuto allegare e dimostrare che nessun inadempimento si verificò in occasione dei suddetti trattamenti o che comunque la propria condotta non ebbe alcuna incidenza rilevante in termini causali sulla menomazione fisica dedotta dalla paziente.
Sennonché non solo il convenuto onerato nulla ha fatto per dimostrare quanto gli competeva
- com'è dimostrato dalla mancata costituzione in giudizio- ma, per iniziativa dell'attrice, è stata positivamente acquisita in causa, a mezzo della riferita consulenza, la prova tanto del difetto di diligenza e di perizia nell'esecuzione della prestazione medica quanto del nesso eziologico esclusivo tra detti errori e l'ingiusto vulnus all'integrità fisica e alla sfera patrimoniale della paziente.
Ne consegue che va ritenuta fondata e va accolta la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità del convenuto per l'erronea esecuzione delle prestazioni in questione, con la consequenziale condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice.
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Accertato l'an della responsabilità contrattuale in capo al convenuto la relativa CP_1 obbligazione risarcitoria va commisurata, alla stregua dei logici e motivati accertamenti peritali, nei limiti che seguono.
Congrue appaiono le quantificazioni effettuate dall'ausiliario del giudicante in ordine alla stima del danno odontoiatrico laddove indicano che “una valutazione del residuato danno medico legale del leso può contemplare la restituzione della somma versata all'attore per
l'esecuzione di un trattamento che invece di apportare beneficio alla dentatura del paziente ha apportato non pochi disagi, complicazioni e sofferenze senza per giunta risolvere i problemi alla base della prestazione a suo tempo richiesta ma piuttosto aggravandola.
Come già precedentemente specificato, il complessivo agli atti, versato al professionista dalla esaminanda, salvo eventuali altri elementi cartacei o fatture non presenti ma verificabili oggettivamente, è quindi pari almeno a 5.850,00 €. Per quanto concerne i due trattamenti canalari soddisfacentemente eseguiti ex novo a carico del 13 e del 35, che andranno eventualmente stornati, constano rispettivamente di € 170,00 ed € 230,00, cioè di un totale di 400,00 € (come da preventivo ultimo proposto del 15.06.21). Nell'eventuale ristoro di quanto versato al professionista si dovrà tenerne debitamente conto. I danni quindi determinatisi ad ambo le arcate sono risolvibili con una ripianificazione del trattamento odontoiatrico con una struttura protesica fissa da 35 a 37 alla emiarcata inferiore destra, come era presente in origine, ed una struttura protesica un ponte anche all'emiarcata superiore sinistra preservando così anche l'elemento superiore 27. Nel caso del ponte all'emiarcata inferiore sinistra dove era preesistente una situazione simile verrà emendato una sola volta per n. 4 corone (500,00 € cd) come era in origine, per un costo previsto pari a 2.000,00 €, nell'arcata antagonista invece il ripristino funzionale prevederebbe il posizionamento di un ponte di n. 3 corone (500,00€ cd.), con relativi 3 rinnovi, previsti ogni decennio, fino a circa 70 a. ed un totale di 4.500,00 €. In quest'ultimo caso, infatti, si è determinata la perdita dell'elemento dentale 26 a seguito di ritrattamento effettuato senza buon esito e pertanto vanno contemplati anche i rinnovi previsti nel corso della vita. A ciò si deve aggiungere l'eventuale trattamento di apicectomia a carico del 15 dell'emiarcata superiore destra, con sigillo canalare incongruo, per circa 400,00 €. Il reintegro anatomo funzionale del danno odontoiatrico arrecato, comprensivo della riabilitazione protesica, risulta quindi pari a circa 6.900,00 € (seimilanovecento euro)”.
In punto di quantum debeatur, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata, nel corso del presente giudizio, i postumi accertati e suscettibili di essere posi in relazione alle
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negligenze riscontrate a carico del convenuto, configurano una riduzione dell'integrità psico- fisica (danno biologico) nella misura del 1% con ulteriore periodo di giorni 10 per ITP al
75%, giorni 10 al 50% ed ulteriori giorni 10 di ITP al 25%.
Ciò posto, ai fini della liquidazione deve ritenersi operativo il richiamo svolto dall'art. 7 comma 4 L. 24 del 2017 all' art 139 Codice delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9%.
In tal senso del resto, si è espressa la più recente giurisprudenza secondo la quale “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 ).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, in assenza di una compiuta allegazione di tale voce di pregiudizio da parte dell'attrice. A conforto dell'esposta conclusione, deve, invero, osservarsi che come noto, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 avevano, tra l'altro, affermato che: “...Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre ... il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano
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verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale: definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale;
deve, tuttavia, trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza…”.
La pronuncia resa nel 2008 dalle Sezioni unite della S.C. non ha, dunque, affermato l'ontologica inesistenza di quel pregiudizio non patrimoniale tradizionalmente qualificato come danno morale, ma ha chiarito, nei termini prima riportati, l'accertamento che il Giudice del merito è tenuto a compiere al fine di riconoscere alla parte una posta risarcitoria ulteriore rispetto a quella che sia volta a compensare la lesione dell'integrità psico-fisica.
Tale arresto epocale va coordinato con i principi più di recente affermati dalla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale conseguente a lesioni cd. micro- permanenti secondo la quale non sussiste alcuna automaticità parametrata al danno biologico nella liquidazione del danno morale, il quale va allegato e provato dal danneggiato (Cfr.
Cass. sez. 3 n. 339 del 13.1.2016).
Invero, lo stesso articolo 5 del d.p.r. n. 37/09 preveda testualmente che “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso”.
In definitiva, può affermarsi che, per un verso, anche nel caso di lesioni micro-permanenti, il
Giudice debba comunque garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute e qualora ritenga che la "voce" del danno non patrimoniale, intesa come "sofferenza soggettiva", non
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sia adeguatamente ristorata, con la sola applicazione dei valori monetari contemplati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni per il danno biologico, dovrà operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima;
per altro verso, tale personalizzazione potrà avvenire se e nella misura in cui il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In tal senso del resto, il comma 19 dell'art 1 della L 124/2017 ha modificato l'articolo 139 comma 3 del codice delle assicurazioni private: Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Tanto chiarito, nel caso di specie, parte attrice non ha affatto assolto agli oneri di allegazione su di essa gravanti in difetto di indicazione e prova delle peculiarità del caso concreto che avrebbero potuto indurre il Giudice a procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 1%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento dell'evento dannoso (24 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di €880,99 per i suddetti postumi permanenti, nonché nella somma di €414,30 per Invalidità Temporanea Parziale al
75%, di €276,20 per Invalidità Temporanea Parziale al 50% e in €138,10 per Invalidità
Temporanea Parziale al 25%, per un totale di euro 1709,59 all'attualità. A tale somma va aggiunta quella complessiva di 6.900,00 € (seimilanovecento euro) quantificata dal CTU per il reintegro anatomo funzionale del danno odontoiatrico arrecato, comprensivo della riabilitazione protesica.
All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad essa dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712 con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata
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al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Giova, infine, rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è
l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Nel caso di specie, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari alla somma devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 27.4.2021 (data dell'ATP di evidenza delle terapie canalari incongrue) – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27.4.2021, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo.
Pertanto, in favore dell'attrice, deve essere riconosciuta la somma predetta cui va aggiunta la somma a titolo di interessi, alla stregua dei criteri di calcolo sopra indicati, somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli
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ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (ivi incluse quelle per l'ATP) tenuto conto della relativa semplicità della controversia con attribuzione ai Difensori antistatari
Le spese vive sostenute per la CTU (nell'ambito dell'ATP) vanno poste per intero a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 2782/2023, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice sig.ra della somma di euro 8.609,59, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, oltre agli interessi come in parte motiva e fino al saldo---
b) condanna, altresì, al pagamento, in favore degli avv.ti Lucia La Marca e Controparte_1
Pasquale Serafino, delle spese del presente giudizio e del giudizio di ATP, che si liquidano, in euro 600,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali oltre IVA e CPA e ritenute come per legge.
c) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU Controparte_1 espletate nell'Accertamento Tecnico Preventivo condannando lo stesso a rimborsarle all'attrice previa dimostrazione dell'avvenuto esborso.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 11.7.2025
IL GIUDICE
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