Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2025, proposto da
EP D'Introno, rappresentato e difeso dagli avvocati EP Barile e Francesco Corleto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in perdona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CH AN IC S.r.l. e NZ Lara D'Introno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di reiezione dell’istanza di accesso agli atti dell’8 aprile 2025;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto;
nonché per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 l’avv. AT ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 8 aprile 2015 il ricorrente, in qualità di ex socio della CH AN IC S.r.l. a seguito di recesso, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di accedere al “ verbale di accertamento elevato nei confronti della società CH AN IC s.r.l …. relativamente al bilancio presentato per l’anno 2018 o successivi ”. L’istanza è stata espressamente presentata al fine di “ acquisire ulteriori dati utili a pervenire a una corretta e oggettiva quantificazione della propria quota societaria… che è tuttora oggetto del giudizio pendete innanzi al Tribunale di Bari e avente R.G. 5758/2022 ”.
Con provvedimento dell’11 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate, effettuata la notifica dell’istanza di accesso alla società interessata e valutata l’opposizione di quest’ultima, ha denegato l’accesso per le seguenti ragioni:
- esclusione del diritto di accesso per gli atti relativi a procedimenti tributari per tutta la durata del procedimento e fino all’emissione dell’atto definitivo ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/1990;
- genericità della richiesta, in quanto non si comprende quale sia l’atto e/o documento richiesto;
- mancanza di un atto conclusivo dell’attività accertativa, in quanto, all’epoca dell’accesso, era stato emesso solo un Processo Verbale di Constatazione da parte della Guardia di Finanza del quale non è stata chiesta l’ostensione e che, in ogni caso, è stato ritenuto privo di utilità difensiva.
Con il presente ricorso, notificato in data 11 luglio 2025, il signor D’Introno ha impugnato il predetto diniego.
Con provvedimento in data 24 luglio 2025 l’Agenzia, “ considerato che il procedimento accertativo a carico della CH AN IC S.r.l. per il periodo di imposta 2018 si è concluso con la definizione per adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e che, quindi, risulta superata la condizione ostativa di cui al citato articolo 24 della l. n. 241 del 1990 ”, ha accolto l’istanza di accesso e, con successivo atto del 6 agosto 2025, ha trasmesso al ricorrente il Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per il periodo di imposta 2018 in data 17 dicembre 2024, lo schema d’atto n. TVFQ3MD04442/2024 e l’atto di adesione n. TVFA3MD00236/2025.
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha pertanto concluso per la cessazione della materia del contendere e, considerato che, con memoria del 23 dicembre 2025, il ricorrente ha contestato l’incompletezza della documentazione ostesa, ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso stante la mancata impugnazione del provvedimento di accoglimento del 24 luglio 2025.
La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026.
Come confermato anche dalla parte ricorrente in sede di discussione, la pretesa conoscitiva è stata soddisfatta con conseguente cessazione della materia del contendere.
La parte ricorrente insiste per il favore delle spese, ritenendo immediatamente ostensibile il processo verbale del 17 dicembre 2024.
Il Collegio ritiene di compensare le spese di lite in ragione della celere risoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AG, Presidente
Alfredo EP Allegretta, Consigliere
AT ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT ST | ON AG |
IL SEGRETARIO