Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994.
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 170
Articolo 2
- Legge 12 marzo 1996, n. 170
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 170
Versione
31 marzo 1996
31 marzo 1996
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