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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/11/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N. 4314/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. , in proprio, con studio in Padova, via Sette Martiri n. Parte_1 C.F._1
66
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70 Controparte_1
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c. in sede di giudizio di rinvio
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come ribadite nel verbale dell'udienza del
19.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 11.9.2025– riqualificato dal Presidente come ricorso proposto tempestivamente nel termine di tre mesi stabilito dalla predetta norma, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio di rinvio deve necessariamente avere la stessa forma prevista per il giudizio di opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 ( Cass. n. 38823/2021; Cass. n. 12668/2022) – l'avv.to
[...]
premesso: che era stata nominata difensore d'ufficio del sig. nel procedimento Parte_1 Persona_1 penale n.ri 1905 RGNR e 249/2019 R.G. Trib. Mono a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore di fiducia, con espresso rifiuto dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il proprio studio, avendo perso ogni contatto con lui;
che, definito il procedimento penale, aveva depositato istanza di liquidazione del compenso facendo espresso riferimento alla situazione di irreperibilità di fatto del proprio assistito che ne impedivano la rintracciabilità e quindi la possibilità di attivarsi al fine del recupero coattivo del proprio credito;
che avverso il provvedimento di rigetto emesso dal giudice penale in data 6.3.2020, comunicato il 13.3.2020, aveva proposto opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002, opposizione che peraltro era stata rigettata con provvedimento del 30.9.2020; che con ricorso in data 29.3.2021 la ricorrente aveva quindi proposto ricorso per Cassazione formulando tre motivi, accolti dalla Corte di Cassazione con ordinanza emessa in data 2.4.2025 e comunicata il 13.5.2025 con conseguente rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione;
che in particolare la Corte di Cassazione aveva evidenziato come in caso di irreperibilità di fatto il difensore d'ufficio , in quanto impossibilito a rintracciare l'interessato, non aveva
l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle proprie spettanze restando in entrambi i casi le spese a carico dell'erario, avendo errato il Tribunale di Padova nel respingere la domanda sul presupposto che la ricorrente non avesse dimostrato di avere compiuto ricerche per reperire l'imputato senza considerare le deduzioni della stessa in ordine alla sua irreperibilità di fatto; tutto ciò premesso chiedeva che il giudice di rinvio annullasse e/o revocasse il provvedimento del tribunale di Padova in data 30.9.2020 e conseguentemente procedesse a liquidare il compenso a lei spettante per l'attività svolta nel processo penale a favore di così Persona_1 come richiesto nell'istanza di liquidazione e con condanna del resistente al pagamento delle spese CP_1 processuali anche del giudizio di legittimità, come disposto dalla Corte di Cassazione.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso/decreto in data 30.9.2025, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 19.11.2025 compariva solo la ricorrente, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Precisate quindi le conclusioni, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione deve essere accolta.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza emessa il 2.4.2025, pubblicata il 23.4.2025, con la quale ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato, cioè l'ordinanza del Tribunale di Padova emessa in sede di opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 117/2002 in data 30.9.2020, ha affermato il seguente principio di diritto: il principio secondo cui il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, riguarda il solo caso in cui l'assistito sia reperibile, atteso che solo in queste ipotesi le iniziative di recupero possono essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate. Diversamente, tanto nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, quanto in quello in cui siffatta dichiarazione formale sia mancata, ma l'assistito non sia “di fatto” reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del D.P.R. n.
115/2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, restando in entrambi i casi le spese a carico dell'Erario, che ha comunque facoltà, ove possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Infatti, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del DPR cit. subordina la liquidazione degli onorari delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce a una situazione sostanziale e di fatto ( indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt.
159 e 160 c.p.p.), che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale. Ha dunque errato il giudice di merito nel respingere la domanda sul presupposto che la ricorrente non avesse dimostrato di avere compiuto ricerche per reperire l'imputato, senza invece considerare le deduzioni della stessa in ordine alla sua irreperibilità di fatto.
Orbene deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto prima dal giudice del procedimento penale e poi dal Tribunale in sede di opposizione, nel caso di specie la ricorrente abbia fornito dimostrazione dell'irreperibilità di fatto del proprio assistito.
In particolare nel decreto in data 6-10.3.2020 il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso depositata dall'avv.to osservando come , sebbene l'imputato risultasse senza fissa dimora, non Parte_1 era stata dimostrata l'irreperibilità di fatto dello stesso “ mediante l'esperimento di tutte le ricerche possibili
e necessarie, dal momento che non è stata nemmeno tentata la ricerca presso il del Paese di Parte_2 provenienza, quale risulta dagli atti del procedimento a suo carico ( ovvero la Tunisia)”. Ugualmente l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di opposizione il 30.9.2020 ha sottolineato come nessuna ricerca dell'imputato, per ammissione dello stesso difensore, era stata svolta in quanto ritenuta troppo dispendiosa, là ove viceversa la normativa richiedeva la dimostrazione di aver espletato diligentemente ogni ricerca per dare prova dello stato di irreperibilità di fatto del proprio assistito.
In realtà già nella precedente fase del giudizio la ricorrente aveva sottolineato e documentato come l'imputato non solo fosse senza fissa dimora, ma anche privo di permesso di soggiorno;
che il precedente difensore di fiducia, ove inizialmente l'imputato aveva eletto domicilio, aveva contemporaneamente rinunciato al mandato e alla domiciliazione proprio perché, non avendo da tempo alcun contatto, alcun recapito e non conoscendone il domicilio, non era stato possibile neppure presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
che dallo stesso decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. e dalle ricerche svolte presso il Casellario Giudiziale emergevano ben otto alias riferibili al medesimo soggetto ( cfr. allegato 2 documenti fascicolo di primo grado).
Non si vede pertanto che ricerche ulteriori avrebbe dovuto fare la ricorrente dal momento che, senza dati anagrafaci certi di riferimento, anzi con otto alias diversi tra loro, anche le richieste ricerche presso il d'origine non avrebbero certo potuto essere esperite utilmente. Parte_2
Sostanzialmente sembrerebbe doversi ritenere che l'accoglimento della domanda di liquidazione del compenso avanzata dalla ricorrente, secondo la prospettazione contenuta nei provvedimenti emessi nelle precedenti fasi, una volta escluso che la stessa avesse provato l'irreperibilità di fatto dell'imputato, fosse quindi subordinata al previo tentativo di recupero del credito in sede civile che viceversa, date le premesse, con ogni probabilità avrebbe avuto esito negativo, sì che l'unica conseguenza, questa sì certa, sarebbe stata l'ulteriore aumento delle spese da porre a carico dello Stato.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto emesso dal giudice penale in data 6-
10.3.2025 – l'ordinanza pronunciata il 30.9.2020 dal Tribunale in sede di opposizione è stata cassata dalla
Suprema Corte - e diritto della ricorrente alla liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento penale n. 249/2019 R.G. Trib. Mono a favore di Persona_1
Al riguardo vanno sicuramente riconosciute le fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale avendo la ricorrente assistito il cliente durante l'esame del teste del P.M e partecipato alla discussione, come risulta dagli atti del procedimento ( verbali udienze 6.2.2020 e 20.2.2020)
Il compenso va liquidato secondo i valori minimi, in considerazione della natura e non complessità del procedimento, della tabella 15 allegata al D.M. n. 55/2014 vigente all'epoca, e quindi in € 225 per la fase di studio, € 540,00 per la fase istruttoria/dibattimentale e in € 675,00 per la fase decisionale, per complessivi €
1.440,00 che, applicata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, si riducono ad € 960,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Va pertanto accertato il diritto dell'avv.to alla liquidazione, a titolo di compenso, per Parte_1
l'attività difensiva svolta nel procedimento penale in oggetto, di € 960,00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Le spese processuali relative anche alle precedenti fasi/gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi in considerazione della natura e non complessità dei procedimenti e in relazione ad un valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00, secondo i parametri del D.M. 147/2022, vigente all'epoca di conclusione dell'attività ( € 213,00 per ciascuna fase di studio ed introduttiva, € 426,00 per ciascuna fase di decisione in relazione al giudizio di opposizione n. 5775/2020 ed in relazione al presente giudizio di rinvio;
€
355 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva ed € 195,00 per la fase decisionale per il giudizio di
Cassazione), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'opposizione e conseguentemente determina in complessivi € 960,00 il compenso dovuto all'avv.to per l'attività svolta nel procedimento penale n.ri 1905 RGNR e 249/2019 Parte_1
R.G. Trib. Mono , oltre 15% spese generali, IVA e CPA.;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali per il giudizio di opposizione, CP_1 il giudizio di cassazione e il presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 2643,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Padova, 22.11.2025
Il Presidente
CA NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N. 4314/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. , in proprio, con studio in Padova, via Sette Martiri n. Parte_1 C.F._1
66
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70 Controparte_1
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c. in sede di giudizio di rinvio
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come ribadite nel verbale dell'udienza del
19.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 11.9.2025– riqualificato dal Presidente come ricorso proposto tempestivamente nel termine di tre mesi stabilito dalla predetta norma, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio di rinvio deve necessariamente avere la stessa forma prevista per il giudizio di opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 ( Cass. n. 38823/2021; Cass. n. 12668/2022) – l'avv.to
[...]
premesso: che era stata nominata difensore d'ufficio del sig. nel procedimento Parte_1 Persona_1 penale n.ri 1905 RGNR e 249/2019 R.G. Trib. Mono a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore di fiducia, con espresso rifiuto dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il proprio studio, avendo perso ogni contatto con lui;
che, definito il procedimento penale, aveva depositato istanza di liquidazione del compenso facendo espresso riferimento alla situazione di irreperibilità di fatto del proprio assistito che ne impedivano la rintracciabilità e quindi la possibilità di attivarsi al fine del recupero coattivo del proprio credito;
che avverso il provvedimento di rigetto emesso dal giudice penale in data 6.3.2020, comunicato il 13.3.2020, aveva proposto opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002, opposizione che peraltro era stata rigettata con provvedimento del 30.9.2020; che con ricorso in data 29.3.2021 la ricorrente aveva quindi proposto ricorso per Cassazione formulando tre motivi, accolti dalla Corte di Cassazione con ordinanza emessa in data 2.4.2025 e comunicata il 13.5.2025 con conseguente rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione;
che in particolare la Corte di Cassazione aveva evidenziato come in caso di irreperibilità di fatto il difensore d'ufficio , in quanto impossibilito a rintracciare l'interessato, non aveva
l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle proprie spettanze restando in entrambi i casi le spese a carico dell'erario, avendo errato il Tribunale di Padova nel respingere la domanda sul presupposto che la ricorrente non avesse dimostrato di avere compiuto ricerche per reperire l'imputato senza considerare le deduzioni della stessa in ordine alla sua irreperibilità di fatto; tutto ciò premesso chiedeva che il giudice di rinvio annullasse e/o revocasse il provvedimento del tribunale di Padova in data 30.9.2020 e conseguentemente procedesse a liquidare il compenso a lei spettante per l'attività svolta nel processo penale a favore di così Persona_1 come richiesto nell'istanza di liquidazione e con condanna del resistente al pagamento delle spese CP_1 processuali anche del giudizio di legittimità, come disposto dalla Corte di Cassazione.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso/decreto in data 30.9.2025, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 19.11.2025 compariva solo la ricorrente, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Precisate quindi le conclusioni, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione deve essere accolta.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza emessa il 2.4.2025, pubblicata il 23.4.2025, con la quale ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato, cioè l'ordinanza del Tribunale di Padova emessa in sede di opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 117/2002 in data 30.9.2020, ha affermato il seguente principio di diritto: il principio secondo cui il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, riguarda il solo caso in cui l'assistito sia reperibile, atteso che solo in queste ipotesi le iniziative di recupero possono essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate. Diversamente, tanto nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, quanto in quello in cui siffatta dichiarazione formale sia mancata, ma l'assistito non sia “di fatto” reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del D.P.R. n.
115/2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, restando in entrambi i casi le spese a carico dell'Erario, che ha comunque facoltà, ove possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Infatti, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del DPR cit. subordina la liquidazione degli onorari delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce a una situazione sostanziale e di fatto ( indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt.
159 e 160 c.p.p.), che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale. Ha dunque errato il giudice di merito nel respingere la domanda sul presupposto che la ricorrente non avesse dimostrato di avere compiuto ricerche per reperire l'imputato, senza invece considerare le deduzioni della stessa in ordine alla sua irreperibilità di fatto.
Orbene deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto prima dal giudice del procedimento penale e poi dal Tribunale in sede di opposizione, nel caso di specie la ricorrente abbia fornito dimostrazione dell'irreperibilità di fatto del proprio assistito.
In particolare nel decreto in data 6-10.3.2020 il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso depositata dall'avv.to osservando come , sebbene l'imputato risultasse senza fissa dimora, non Parte_1 era stata dimostrata l'irreperibilità di fatto dello stesso “ mediante l'esperimento di tutte le ricerche possibili
e necessarie, dal momento che non è stata nemmeno tentata la ricerca presso il del Paese di Parte_2 provenienza, quale risulta dagli atti del procedimento a suo carico ( ovvero la Tunisia)”. Ugualmente l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di opposizione il 30.9.2020 ha sottolineato come nessuna ricerca dell'imputato, per ammissione dello stesso difensore, era stata svolta in quanto ritenuta troppo dispendiosa, là ove viceversa la normativa richiedeva la dimostrazione di aver espletato diligentemente ogni ricerca per dare prova dello stato di irreperibilità di fatto del proprio assistito.
In realtà già nella precedente fase del giudizio la ricorrente aveva sottolineato e documentato come l'imputato non solo fosse senza fissa dimora, ma anche privo di permesso di soggiorno;
che il precedente difensore di fiducia, ove inizialmente l'imputato aveva eletto domicilio, aveva contemporaneamente rinunciato al mandato e alla domiciliazione proprio perché, non avendo da tempo alcun contatto, alcun recapito e non conoscendone il domicilio, non era stato possibile neppure presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
che dallo stesso decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. e dalle ricerche svolte presso il Casellario Giudiziale emergevano ben otto alias riferibili al medesimo soggetto ( cfr. allegato 2 documenti fascicolo di primo grado).
Non si vede pertanto che ricerche ulteriori avrebbe dovuto fare la ricorrente dal momento che, senza dati anagrafaci certi di riferimento, anzi con otto alias diversi tra loro, anche le richieste ricerche presso il d'origine non avrebbero certo potuto essere esperite utilmente. Parte_2
Sostanzialmente sembrerebbe doversi ritenere che l'accoglimento della domanda di liquidazione del compenso avanzata dalla ricorrente, secondo la prospettazione contenuta nei provvedimenti emessi nelle precedenti fasi, una volta escluso che la stessa avesse provato l'irreperibilità di fatto dell'imputato, fosse quindi subordinata al previo tentativo di recupero del credito in sede civile che viceversa, date le premesse, con ogni probabilità avrebbe avuto esito negativo, sì che l'unica conseguenza, questa sì certa, sarebbe stata l'ulteriore aumento delle spese da porre a carico dello Stato.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto emesso dal giudice penale in data 6-
10.3.2025 – l'ordinanza pronunciata il 30.9.2020 dal Tribunale in sede di opposizione è stata cassata dalla
Suprema Corte - e diritto della ricorrente alla liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento penale n. 249/2019 R.G. Trib. Mono a favore di Persona_1
Al riguardo vanno sicuramente riconosciute le fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale avendo la ricorrente assistito il cliente durante l'esame del teste del P.M e partecipato alla discussione, come risulta dagli atti del procedimento ( verbali udienze 6.2.2020 e 20.2.2020)
Il compenso va liquidato secondo i valori minimi, in considerazione della natura e non complessità del procedimento, della tabella 15 allegata al D.M. n. 55/2014 vigente all'epoca, e quindi in € 225 per la fase di studio, € 540,00 per la fase istruttoria/dibattimentale e in € 675,00 per la fase decisionale, per complessivi €
1.440,00 che, applicata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, si riducono ad € 960,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Va pertanto accertato il diritto dell'avv.to alla liquidazione, a titolo di compenso, per Parte_1
l'attività difensiva svolta nel procedimento penale in oggetto, di € 960,00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Le spese processuali relative anche alle precedenti fasi/gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi in considerazione della natura e non complessità dei procedimenti e in relazione ad un valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00, secondo i parametri del D.M. 147/2022, vigente all'epoca di conclusione dell'attività ( € 213,00 per ciascuna fase di studio ed introduttiva, € 426,00 per ciascuna fase di decisione in relazione al giudizio di opposizione n. 5775/2020 ed in relazione al presente giudizio di rinvio;
€
355 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva ed € 195,00 per la fase decisionale per il giudizio di
Cassazione), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'opposizione e conseguentemente determina in complessivi € 960,00 il compenso dovuto all'avv.to per l'attività svolta nel procedimento penale n.ri 1905 RGNR e 249/2019 Parte_1
R.G. Trib. Mono , oltre 15% spese generali, IVA e CPA.;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali per il giudizio di opposizione, CP_1 il giudizio di cassazione e il presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 2643,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Padova, 22.11.2025
Il Presidente
CA NE