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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2468 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Bombardieri, con il quale è elettivamente domiciliata in
LA IC (RC) viale XXV Aprile n. 21/B
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/07/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato servizio in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze del , in qualità di Controparte_1
docente, nell'anno scolastico 2019/2020, senza beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotta dall'art.1, comma
121 della Legge n. 13 luglio 2015, le cui “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sono state disciplinate dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015 che, all'articolo 2, ha individuato i destinatari della suddetta carta elettronica indicandoli, al comma
1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”;
- che l'art. 4 del medesimo D.P.C.M. ha elencato le modalità di utilizzo della “carta”, riproducendo le previsioni dell'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015;
- che la successiva Nota Prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 ha CP_2
ribadito che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”;
- che il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per 3
motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;
- che, pertanto, al solo personale docente a tempo indeterminato è stato riconosciuto detto bonus, con immotivata esclusione dei precari;
- che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. scuola 2006/2009 sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza escludere gli insegnanti titolari di contratto a tempo determinato;
- che il Consiglio di Stato si è espresso sul tema, annullando il D.P.C.M.
n. 32313 del 2015;
- che la C.G.U.E., con ordinanza del 18 maggio 2022, ha dichiarato l'illegittimità della norma nazionale nella parte in cui limita l'erogazione del bonus di € 500,00 al solo personale di ruolo, perché in contrasto con il divieto di discriminazione disposto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato che, a sua volta, ha sancito l'equipollenza e la pari dignità del servizio prestato dai docenti a tempo determinato, in quanto tutti gli insegnanti, sia di ruolo che assunti con contratti a tempo determinato, svolgono le medesime mansioni ed hanno l'obbligo di svolgere le stesse attività di aggiornamento;
- che anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104 del
31/10/2022 ha recepito il principio secondo cui la “carta” deve essere attribuita a tutto il personale docente, estendendo tale beneficio anche al ruolo degli educatori, collocati nell'area professionale del personale docente;
- che, con diffida del 20/06/2023, rimasta priva di esito, ha richiesto al la corresponsione dell'importo di € 500,00 per l'anno Controparte_1
scolastico in cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato;
- che ha diritto al riconoscimento della “carta” elettronica di valore pari a
€ 500,00, per l'anno scolastico in premessa o, in subordine, al risarcimento del 4
danno subìto, derivante dalla compromissione della chance di sviluppo professionale.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per tutto quanto esposto in narrativa, il diritto della ricorrente ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23; - Per l'effetto condannare il al Controparte_3
riconoscimento del beneficio stesso con accredito dell'importo di € 500,00 sulla Carta Elettronica del Docente, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
- Condannare il , in persona Controparte_3
del pro tempore al pagamento delle spese e competenze del presente CP_4
giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge;
- In subordine, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2019/20, condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
€ 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il , Controparte_1
sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni 5
formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del
[...]
, che, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si Controparte_3
è costituito.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale del convenuto, che ha ritenuto di non dover contrastare CP_1
le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso 6
il , a corsi di laurea, di Controparte_5
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_6
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo Controparte_1
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non 7
siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Orbene, parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, nel quale ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del in virtù di un contratto a tempo Controparte_1
determinato.
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, per violazione della Clausola 4 8
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva
1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_2
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la stessa deve 9
essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...]
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di 10
assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma
1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito 11
da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo
127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta 12
dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente
a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. CP_2
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. CP_2
cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti 13
al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27/10/2023 che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della 14
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dalla ricorrente va accolta, in quanto la stessa ha allegato di essere stata destinataria, per l'anno scolastico 2019/20, di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche e di non aver fruito della carta elettronica docenti, circostanze non contestate dal CP_1
resistente, che non si è costituito.
In particolare, la ricorrente, nell'anno scolastico 2019/20, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 4 ore settimanali dal 16/12/2019 al
30/06/2020.
Pertanto, la posizione della docente è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, del citato Accordo Quadro.
Invero, giova evidenziare che la Suprema Corte, nella citata sentenza, non ha affrontato direttamente la questione della spettanza del beneficio per le supplenze temporanee conferite fino al termine delle lezioni o per periodi ancora più brevi, né la questione del monte ore ridotto, rispetto ad una cattedra ad orario pieno. 15
Tuttavia, il conferimento di una supplenza dai primi mesi di scuola fino alla fine delle lezioni necessariamente investe il docente della partecipazione alla didattica annua, dovendo curare per l'intero anno scolastico la programmazione della didattica e la sua realizzazione nelle classi assegnate;
né può ritenersi che la mancata partecipazione alle attività precedenti o successive al periodo effettivo di lezione implichi a livello di partecipazione alla didattica una differenza tale da giustificare la mancata erogazione del beneficio della carta elettronica docenti.
Ed infatti, anche il docente che deve curare la didattica soltanto fino al termine delle lezioni (magari partecipando anche agli scrutini finali) è tenuto a provvedere per l'intero anno scolastico alla “programmazione didattico educativa” (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e
10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate (Cass. 29961/2023).
Pertanto, sussistendo un dato temporale su base annua del tutto assimilabile all'ipotesi della supplenza fino al termine delle attività didattiche, non si giustifica la sottrazione al docente del beneficio formativo, trattandosi di prestazione lavorativa pienamente equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Inoltre, la parificazione del periodo di servizio di 180 giorni all'anno scolastico è prevista dall'art. 11 comma 14 d.lgs. 124/1999, che contiene disposizioni applicabili ai diversi istituti nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale scolastico e che può, pertanto, ritenersi un principio di carattere generale che, nell'ambito del riconoscimento del diritto alla carta docente, va coniugato con l'esigenza della partecipazione alla didattica annua riscontrabile unicamente se, oltre alla durata della prestazione lavorativa sopra individuata (sostanzialmente analoga a quella derivante dall'assegnazione di supplenze sino al termine delle attività didattiche ex art. 4 comma 2 legge 16
124/1999), vi sia anche l'identità dell'incarico presso il medesimo istituto e per lo stesso numero di ore (dal quale può presumersi l'identità delle classi assegnate e dunque delle materie oggetto dell'incarico), che porta a ritenere provata la partecipazione dell'interessato alla programmazione didattica annuale.
In tale circostanza, alla sostanziale analogia del parametro della durata temporale con quello delle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 legge
124/1999 (riscontrabile ogni qual volta l'assunzione interviene prima del 31 dicembre e l'attività si protrae senza pause significative pressoché fino al termine delle lezioni), si unisce anche la continuità didattica che connota le supplenze disciplinate dall'art. 4 citato, giustificando il riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Con riferimento all'ipotesi del monte ore ridotto, circostanza sulla quale nulla ha contestato il , che non si è costituito, si evidenzia che, sebbene CP_1
non si sia espressamente pronunciata sul punto, la Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della Carta docenti ai docenti precari, ha posto l'accento sul concetto di “didattica annua”, sicché il part-time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si svolge comunque sull'intero anno scolastico (o comunque su un numero di giorni sufficienti ai fini dell'equiparazione all'anno scolastico, in quanto superiori a 180) e, dunque, rientra nel concetto di didattica “annua” su cui la
Corte ha argomentato.
Pertanto, il docente che sia stato destinatario di una supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche, per un numero di ore inferiore rispetto all'orario completo di cattedra, è equiparabile al docente a tempo indeterminato con contratto part time, in quanto la sua prestazione non differisce in alcun modo, sul piano temporale, da quella resa da quest'ultimo.
Né si può ritenere che lo svolgimento di un numero inferiore di ore incida sul quantum dal momento che, per i lavoratori a tempo indeterminato con 17
contratto part-time, non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio che è erogato sempre nella misura fissa annua di € 500,00, a prescindere dall'orario assegnato.
Conseguentemente, il docente che ha un impegno orario ridotto ma per l'intero anno scolastico o per un periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, in ragione dell'identità di ruolo, di responsabilità e di funzione, sebbene svolta per un numero inferiore di ore.
Inoltre, la ricorrente ha provato di non essere fuoriuscita dal circuito scolastico, avendo depositato, in data 3/03/2025 le graduatorie concernenti le quattro classi di concorso nelle quali risulta inserita.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta Elettronica Docenti, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per l'anno scolastico 2018/19.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno, dunque, poste a carico del , con distrazione in Controparte_1
favore del procuratore costituito per parte ricorrente, atteso che la contumacia della parte soccombente non esclude la condanna alla refusione delle spese di lite (Cass. ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione fino a € 1.100), in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2468/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_3 18
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha il diritto Parte_1
di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/20;
- Condanna il , in persona del Controparte_3
L.R.P.T. all'attribuzione, in favore di per gli anni scolastici Parte_1
2019/20, della Carta Elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-Condanna il , in persona del Controparte_3
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 321,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 04/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci