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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei SIg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 208/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e da , nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_2
), entrambi rappr. e dif. dall'Avv. GIOVANNA TROVATO, presso il cui C.F._2 studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 16.01.2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2 chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato a Catania (CT) il 10.06.2006, dal quale è nato un figlio,
(a Catania il 09.11.2007). Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dall'accordo di separazione personale stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia dell'accordo di separazione sottoscritto il 09.07.2020 ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge del 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e pedissequo provvedimento di autorizzazione della Procura della Repubblica di Catania, Sez. Affari Civili, del 17.08.2020, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
1 Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta Parte_2 copia dell'accordo di separazione stipulato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge del 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e pedissequa autorizzazione della Procura della Repubblica di Catania, Sez. Affari Civili, del 17.08.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Catania (CT) in data 10/06/2006, trascritto nei
[...] Parte_2
Registri dello Stato civile di quel Comune, atto 237, Parte 2, Serie A, Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Gravina di Catania (CT), via Vesuvio, 6, con ogni arredo e pertinenza, alla SI.ra , la quale ivi continuerà ad abitare insieme Parte_1 al figlio.
3) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in Per_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_2 versando, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra l'importo Pt_1 mensile di euro 300,00. Detta somma sarà assoggettata ad adeguamento automatico annuale secondo indice ISTAT.
2 5) Disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, individuate secondo le linee guida del Tribunale di Catania, previo accordo e purchè documentate.
6) Confermare le statuizioni previste in seno all'accordo di separazione per quanto attiene i tempi di permanenza del figlio con il padre. Pertanto, quest'ultimo potrà vedere il figlio quando lo vorrà e, salvo diverso accordo, due giorni la settimana, il mercoledì e il venerdì con relativo pernottamento, e nei fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato fino alla mattina del lunedì. Nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi ( dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dello stesso), da concordarsi preventivamente tra le parti entro i primi 10 giorni di giugno. Per le festività natalizie il padre trascorrerà con il minore, alternativamente, la vigilia di natale o il pranzo o la cena del 25 dicembre e così per il Capodanno: la cena del 31 dicembre o il pranzo o la cena del 1 gennaio e così per la giornata dell'Epifania, oltre a 3 giorni consecutivi durante le predette festività. Per le festività pasquali, il minore trascorrerà con il padre 2 giorni consecutivi, comprensivi, alternativamente del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Per tutte le festività comandate opera tra le parti il criterio dell'alternanza e comunque nel pieno rispetto del gradimento del minore, di anni 17.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catania (CT) il 10/06/2006 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania (CT) dell'anno 2006, al n. 237, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore come in Per_1 parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
3 Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei SIg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 208/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e da , nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_2
), entrambi rappr. e dif. dall'Avv. GIOVANNA TROVATO, presso il cui C.F._2 studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 16.01.2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2 chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato a Catania (CT) il 10.06.2006, dal quale è nato un figlio,
(a Catania il 09.11.2007). Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dall'accordo di separazione personale stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia dell'accordo di separazione sottoscritto il 09.07.2020 ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge del 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e pedissequo provvedimento di autorizzazione della Procura della Repubblica di Catania, Sez. Affari Civili, del 17.08.2020, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
1 Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta Parte_2 copia dell'accordo di separazione stipulato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge del 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e pedissequa autorizzazione della Procura della Repubblica di Catania, Sez. Affari Civili, del 17.08.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Catania (CT) in data 10/06/2006, trascritto nei
[...] Parte_2
Registri dello Stato civile di quel Comune, atto 237, Parte 2, Serie A, Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Gravina di Catania (CT), via Vesuvio, 6, con ogni arredo e pertinenza, alla SI.ra , la quale ivi continuerà ad abitare insieme Parte_1 al figlio.
3) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in Per_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_2 versando, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra l'importo Pt_1 mensile di euro 300,00. Detta somma sarà assoggettata ad adeguamento automatico annuale secondo indice ISTAT.
2 5) Disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, individuate secondo le linee guida del Tribunale di Catania, previo accordo e purchè documentate.
6) Confermare le statuizioni previste in seno all'accordo di separazione per quanto attiene i tempi di permanenza del figlio con il padre. Pertanto, quest'ultimo potrà vedere il figlio quando lo vorrà e, salvo diverso accordo, due giorni la settimana, il mercoledì e il venerdì con relativo pernottamento, e nei fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato fino alla mattina del lunedì. Nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi ( dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dello stesso), da concordarsi preventivamente tra le parti entro i primi 10 giorni di giugno. Per le festività natalizie il padre trascorrerà con il minore, alternativamente, la vigilia di natale o il pranzo o la cena del 25 dicembre e così per il Capodanno: la cena del 31 dicembre o il pranzo o la cena del 1 gennaio e così per la giornata dell'Epifania, oltre a 3 giorni consecutivi durante le predette festività. Per le festività pasquali, il minore trascorrerà con il padre 2 giorni consecutivi, comprensivi, alternativamente del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Per tutte le festività comandate opera tra le parti il criterio dell'alternanza e comunque nel pieno rispetto del gradimento del minore, di anni 17.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catania (CT) il 10/06/2006 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania (CT) dell'anno 2006, al n. 237, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore come in Per_1 parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
3 Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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