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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 11794/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 9/1/2025 e promosso da:
P.IVA , corrente in Reggio Emilia, via Parte_1 P.IVA_1
Paradisi n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Pietraperzia, via Giovanni Falcone n. 19, presso lo studio dell'Avv. Filippina Bellomo, (C.F.
), che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente in C.F._1 allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro con Unico - C.F. con sede legale in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Roma, Viale Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Henry Alessandro Oliverio, (C.F. ), congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'avv. Anna Maria Rosaria Ursino, (C.F. ), C.F._3 dell'Avvocatura interna di ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della CP_1
società in Roma, Viale Europa n. 190, giusta procura alle liti per atto del notaio Per_1
di Roma in data 27/4/2022, rep. n. 55418, racc. n. 16104, registrata a Roma il
[...]
4/5/2022 n. 5514, Serie 1/T depositata telematicamente in allegato all'atto per nomina di nuovo difensore
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di servizi
CONCLUSIONI:
1 per la parte attrice: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della clausola penale contenuta nell'art 13 del contratto per indeterminatezza e per l'effetto condannare a restituire al consorzio la
CP_1 somma di € 133.703,83 trattenuta a titolo di penale Condannare al risarcimento dei danni subiti dal a seguito della condotta
CP_1 Parte_1 illecita nella desto Tribunale riterrà equa In subordine Accertare e dichiarare illegittimo il cumulo delle sanzioni applicate da per gli
CP_1 stessi inadempimenti Accertare e dichiarare eccessivo l'importo delle penali applicate e per l'effetto ridurne l'importo e condannare alla restituzione della differenza
CP_1 Con riserva re difesa e mezzo istruttorio occorrente, da chiedersi nelle forme e termini di rito”
per la convenuta: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, In via pregiudiziale Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Trento;
in via principale
- respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale ritenere e dichiarare la tenuta a corrispondere Parte_1 a l'importo di € 73.000,23, come ione dei crediti vantati CP_1 i cordo Quadro stipulato in data 31.5.2012 con il credito di risultante CP_1 dal pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto rrispettivi dovuti per l'esecuzione dei servizi;
- inoltre condannarsi la parte convenuta al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31/1/2022 il in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento in proprio favore della somma di € 133.703,83, che riteneva essere stata indebitamente trattenuta dalla controparte a titolo di penale, oltre al risarcimento del danno.
L'attore esponeva:
- che il 31/5/2012 aveva stipulato con la il contratto d'appalto n. prot. P- Controparte_1
ACQ.2012.006775.U, avente ad oggetto l'erogazione di servizi di pulizia ed igiene ambientale integrato presso gli edifici in uso alla convenuta, compresi nel Lotto 3 Trentino Alto Adige –
Bolzano, Trento Edifici Alt.;
- che il contratto aveva una durata prevista di trentasei mesi, prorogata su proposta di
[...]
dapprima per ulteriori 12 mesi, dall'01/06/2014 al 31/05/2015, e poi per ulteriori Controparte_1
cinque mesi, fino al 31/10/2015;
- di aver sempre provveduto all'erogazione dei servizi dedotti in contratto con le modalità indicate nell'accordo e nel capitolato speciale d'appalto, tanto che la committente, allo scadere
2 della durata del contratto, aveva proposto ulteriori proroghe;
- che, tuttavia, a far tempo da settembre 2012 e fino al 2015 la aveva Controparte_1
applicato al Consorzio penali per complessivi € 133.703,83, sproporzionate e comunque in contrasto con le previsioni contrattuali;
- che, in particolare, a fronte di un contratto d'appalto del valore di € 2.315.404,86, la
[...]
nei primi otto mesi, aveva applicato penali per € 1.271,053,00, trattenendo dette Controparte_1
somme dai compensi che avrebbe dovuto corrispondere al;
Parte_1
- che le penali di maggiore entità erano state applicate per inadempienze del a mere Parte_1
formalità o per non aver posto in essere atti di carattere gestionale e/o amministrativa, ad esempio per la mancata consegna cartacea di registri di presenza, mancata apposizione di firma leggibile negli appositi registri da parte dell'operatore che erogava il servizio, condotte non inerenti all'adempimento delle prestazioni o alla regolare esecuzione del servizio;
- che la aveva rilevato i presunti disservizi attraverso il sistema operativo Controparte_1
software gestionali Real GIMM, a cui avevano libero accesso tutti i direttori di filiale e i loro incaricati di cui non era dato conoscere l'identità, pertanto dette segnalazioni non provenivano né dal direttore dei lavori, né dal responsabile del procedimento e né dal direttore dell'esecuzione.
Tanto premesso, l'attore deduceva la nullità della clausola penale di cui all'art 13 del contratto stipulato con la per indeterminatezza, l'illegittimità della condotta della Controparte_1
controparte e la misura eccessiva delle penali applicate, concludendo come in epigrafe.
2. Con comparsa depositata il 14/7/2022 si costituiva in giudizio la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale Ordinario di Trento e chiedendo nel merito il rigetto delle avverse domande. Esponeva:
- di aver stipulato un accordo quadro a seguito di apposita procedura con chiamata da , ai CP_3 sensi dell'art. 232 del D.Lgs n. 163/2006, con il , aggiudicatario del Parte_1
“Servizio ambientale integrato per gli immobili in uso a nell'ambito Controparte_1 dell'area geografica Nord – Lotto 3 Trentino Alto Adige – Bolzano, Trento, edifici ALT”, con relativo capitolato tecnico;
- che nel contratto era stata indicata quale impresa esecutrice del servizio la consorziata Iside
Gestione s.r.l. e, nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa si era avvalsa anche delle prestazioni di lavoratori in distacco dalla Controparte_4
- che l'esecuzione del contratto aveva avuto inizio l'1/6/2012, con durata prevista di trentasei
3 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi e, all'esito della proroga, era definitivamente scaduto il 31/10/2015;
- che il pagamento delle fatture a favore dell'opposta sarebbe dovuto avvenire entro novanta giorni dalla fine del mese in cui era stato ricevuto il documento, previo benestare alla sua emissione da parte di Controparte_1
- che l'ammontare complessivo iniziale dell'Accordo quadro era pari ad € 2.547.232,19 e, nelle more del contratto, si era reso necessario estendere il servizio anche alla filiale di Torino 1 e agli edifici ALT dall'1/11/2012 al 31/10/2013, verso il quale si era provveduto, nei limiti del 40%, all'incremento dell'importo contrattuale di € 959.002,72;
- che il servizio aveva manifestato sin dall'inizio criticità a fronte delle quali, oltre alle contestazioni nelle forme previste contrattualmente, erano stati promossi diversi incontri per l'individuazione di possibili validi percorsi risolutivi;
- che, a far tempo dall'1/3/2015, la ai sensi dell'art. 6 del contratto, aveva Controparte_1
ridotto le frequenze settimanali, ma il servizio aveva manifestato ugualmente forti difficoltà quotidiane, quantificate di volta in volta in diverse migliaia di euro tra detrazioni e penali, per le quali era stato promosso un tavolo congiunto, al cui esito era stata riconosciuta una moratoria di tre mesi (febbraio 2015/aprile 2015);
- che i disservizi avevano costretto la ad affidare a terzi il servizio, ai sensi Controparte_1 dell'art. 24 del contratto, per far fronte alle situazioni più pesanti e critiche anche per la clientela, per un costo di oltre € 30.000,00;
- che, in ordine all'applicazione delle penali, con il documento Service Level Agreement erano state definite le modalità per monitorare il servizio reso e i criteri per il calcolo delle penali e gli elementi considerati erano stati precisati in modo tale da escludere qualsiasi indeterminatezza;
- che l'appaltatrice aveva accettato le condizioni contrattuali, compresa la clausola penale, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto, come risultava dalla sua offerta;
- che l'importo delle penali applicate dal 1°/6/2012 al 31/10/2015 ammontava ad € 91.494,63, non già ad € 133.703,83, importo confermato dalla nota dell'allora responsabile e dal Per_2 mastrino fornito dall'ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, da cui risultavano anche le note di accredito derivanti dall'applicazione delle penali stesse;
- che il mastrino presentava un saldo fornitore di € 27.093,93, determinato come segue:
€ 14.358,00 quale residuo contabile (corrispondente al saldo delle fatture al netto delle note di credito per penali e per mancate prestazioni);
4 € 12.735,93 per trattenute 0,50 ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- che la somma residua afferente alle penali rispetto a quella oggetto di domanda riconvenzionale non poteva essere corrisposta al stante l'intervenuto fallimento della Parte_1
consorziata , con conseguente necessità di conferire tale importo alla curatela Parte_2
fallimentare ovvero doveva essere versata ai fini dell'intervento sostitutivo previsto dal D.Lgs. n.
207/10 verso l' , essendo il obbligato in solido per le violazioni CP_5 Parte_1
previdenziali/assistenziali attestate dal DURC irregolare;
- che la quale stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. Controparte_1
276/2003, in ragione degli inadempimenti retributivi di cui ai verbali dell'INPS e a seguito di sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali Ordinari di Bolzano, Forlì, Roma e Bologna per omesse spettanze retributive nei confronti di ex dipendenti di Iside Gestione/SVN Group, consorziata con il aveva pagato la somma di € 73.000,23. Parte_1
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento in proprio favore della somma di € Parte_1
73.000,23, risultante dalla compensazione dei crediti vantati dall'attore a titolo di corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'accordo quadro stipulato il 31/5/2012 con il credito di Controparte_1
a titolo di retribuzioni pagate ai lavoratori impiegati nell'appalto.
[...]
3. Esperiti gli incombenti preliminari, assegnati i termini ex art. 183, co., VI c.p.c., all'udienza del 9/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta è inammissibile, non essendo stati contestati tutti i possibili criteri di radicamento della competenza del giudice adito.
Per costante giurisprudenza, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. civ. n. 21769 del 27/10/2016).
5 Nella specie, non risulta specificamente contestato il foro della convenuta, avente sede legale in
Roma, ex art. 19 c.p.c., criterio di determinazione della competenza territoriale concorrente con il forum obligationis e con il forum solutionis.
Nel merito, la domanda proposta dal avverso la è Parte_1 Controparte_1
infondata.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas che il aggiudicatario a seguito di Parte_1
procedura con chiamata da ex art. 232 del D.Lgs n. 163/2006, del “Servizio ambientale CP_3 integrato per gli immobili in uso a nell'ambito dell'area geografica Nord – Controparte_1
Lotto 3 Trentino Alto Adige – Bolzano, Trento, edifici ALT ”, con particolare riferimento agli edifici ALT di il 31/05/2012 ha stipulato con la un Controparte_1 Controparte_1 accordo quadro per l'affidamento del suddetto servizio, con indicazione nel contratto quale impresa esecutrice del servizio la consorziata Iside Gestione s.r.l..
Nel corso della gestione dell'appalto l'impresa si è avvalsa anche delle prestazioni di lavoratori in distacco dalla .. Controparte_4
Il contratto decorreva dal 1°/6/2012, per durata prevista di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, ed è stato prorogato fino al 31/10/2015, quanto è scaduto definitivamente.
Nelle more del contratto, a fronte di inadempienze dell'appaltatrice, la committente ha applicato detrazioni e penali, come risulta dagli atti di causa.
Ebbene, a fronte delle penali applicate, le contestazioni sollevate dall'attrice risultano generiche e, in quanto tali, inidonee ad inficiare la legittimità della condotta di Controparte_1
Le penali sono state, invero, applicate in base a specifiche contestazioni ed in applicazione della clausola penale di cui all'art. 13 del contratto inter partes, accettata dall'appaltatrice e specifica nella sua determinazione e nell'applicazione, avuto riguardo al documento Service Level
Agreement (allegato B al contratto), che determina i casi e la misura delle penali da applicare da parte della committente.
Risultano, inoltre, legittimamente applicate le detrazioni di cui all'art. 14 del contratto, che,
6 conformemente alle previsioni contrattuali, si cumulano alle penali.
Va, pertanto, rigettata la domanda attorea di condanna della convenuta alla ripetizione di somme a titolo di penali.
Quanto alla pretesa risarcitoria attorea, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
E' infondata, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
Premesso quanto sopra esposto in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia contrattuale, nella specie la convenuta deduce di essersi sostituita alla controparte nel pagamento di oneri contributivi e retributivi ai dipendenti di quest'ultima, di cui € 50.175,00 risultanti dal verbale unico di solidarietà notificato a il 22/7/2016, con cui le è stato Controparte_1 chiesto il pagamento della suddetta somma ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003
e la restante parte risultante dalle sentenze prodotte il 15/7/2022, con cui è Controparte_1
stata condannata al pagamento di somme a titolo di oneri retributivi e contributivi a favore di plurimi lavoratori. Ebbene, non vi è prova che la convenuta ha provveduto al pagamento delle somme suddette a favore dei lavoratori indicati nel citato verbale unico di solidarietà e nelle sentenze prodotte, quindi difettano i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso di cui
7 all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
La riconvenzionale di è, dunque, infondata. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 281-bis e ss. c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
31/1/2022 dal in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_1
reiectis:
RIGETTA le domande proposte dal avverso la Parte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da avverso il Controparte_1 [...]
Parte_1
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 3/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 11794/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 9/1/2025 e promosso da:
P.IVA , corrente in Reggio Emilia, via Parte_1 P.IVA_1
Paradisi n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Pietraperzia, via Giovanni Falcone n. 19, presso lo studio dell'Avv. Filippina Bellomo, (C.F.
), che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente in C.F._1 allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro con Unico - C.F. con sede legale in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Roma, Viale Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Henry Alessandro Oliverio, (C.F. ), congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'avv. Anna Maria Rosaria Ursino, (C.F. ), C.F._3 dell'Avvocatura interna di ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della CP_1
società in Roma, Viale Europa n. 190, giusta procura alle liti per atto del notaio Per_1
di Roma in data 27/4/2022, rep. n. 55418, racc. n. 16104, registrata a Roma il
[...]
4/5/2022 n. 5514, Serie 1/T depositata telematicamente in allegato all'atto per nomina di nuovo difensore
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di servizi
CONCLUSIONI:
1 per la parte attrice: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della clausola penale contenuta nell'art 13 del contratto per indeterminatezza e per l'effetto condannare a restituire al consorzio la
CP_1 somma di € 133.703,83 trattenuta a titolo di penale Condannare al risarcimento dei danni subiti dal a seguito della condotta
CP_1 Parte_1 illecita nella desto Tribunale riterrà equa In subordine Accertare e dichiarare illegittimo il cumulo delle sanzioni applicate da per gli
CP_1 stessi inadempimenti Accertare e dichiarare eccessivo l'importo delle penali applicate e per l'effetto ridurne l'importo e condannare alla restituzione della differenza
CP_1 Con riserva re difesa e mezzo istruttorio occorrente, da chiedersi nelle forme e termini di rito”
per la convenuta: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, In via pregiudiziale Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Trento;
in via principale
- respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale ritenere e dichiarare la tenuta a corrispondere Parte_1 a l'importo di € 73.000,23, come ione dei crediti vantati CP_1 i cordo Quadro stipulato in data 31.5.2012 con il credito di risultante CP_1 dal pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto rrispettivi dovuti per l'esecuzione dei servizi;
- inoltre condannarsi la parte convenuta al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31/1/2022 il in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento in proprio favore della somma di € 133.703,83, che riteneva essere stata indebitamente trattenuta dalla controparte a titolo di penale, oltre al risarcimento del danno.
L'attore esponeva:
- che il 31/5/2012 aveva stipulato con la il contratto d'appalto n. prot. P- Controparte_1
ACQ.2012.006775.U, avente ad oggetto l'erogazione di servizi di pulizia ed igiene ambientale integrato presso gli edifici in uso alla convenuta, compresi nel Lotto 3 Trentino Alto Adige –
Bolzano, Trento Edifici Alt.;
- che il contratto aveva una durata prevista di trentasei mesi, prorogata su proposta di
[...]
dapprima per ulteriori 12 mesi, dall'01/06/2014 al 31/05/2015, e poi per ulteriori Controparte_1
cinque mesi, fino al 31/10/2015;
- di aver sempre provveduto all'erogazione dei servizi dedotti in contratto con le modalità indicate nell'accordo e nel capitolato speciale d'appalto, tanto che la committente, allo scadere
2 della durata del contratto, aveva proposto ulteriori proroghe;
- che, tuttavia, a far tempo da settembre 2012 e fino al 2015 la aveva Controparte_1
applicato al Consorzio penali per complessivi € 133.703,83, sproporzionate e comunque in contrasto con le previsioni contrattuali;
- che, in particolare, a fronte di un contratto d'appalto del valore di € 2.315.404,86, la
[...]
nei primi otto mesi, aveva applicato penali per € 1.271,053,00, trattenendo dette Controparte_1
somme dai compensi che avrebbe dovuto corrispondere al;
Parte_1
- che le penali di maggiore entità erano state applicate per inadempienze del a mere Parte_1
formalità o per non aver posto in essere atti di carattere gestionale e/o amministrativa, ad esempio per la mancata consegna cartacea di registri di presenza, mancata apposizione di firma leggibile negli appositi registri da parte dell'operatore che erogava il servizio, condotte non inerenti all'adempimento delle prestazioni o alla regolare esecuzione del servizio;
- che la aveva rilevato i presunti disservizi attraverso il sistema operativo Controparte_1
software gestionali Real GIMM, a cui avevano libero accesso tutti i direttori di filiale e i loro incaricati di cui non era dato conoscere l'identità, pertanto dette segnalazioni non provenivano né dal direttore dei lavori, né dal responsabile del procedimento e né dal direttore dell'esecuzione.
Tanto premesso, l'attore deduceva la nullità della clausola penale di cui all'art 13 del contratto stipulato con la per indeterminatezza, l'illegittimità della condotta della Controparte_1
controparte e la misura eccessiva delle penali applicate, concludendo come in epigrafe.
2. Con comparsa depositata il 14/7/2022 si costituiva in giudizio la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale Ordinario di Trento e chiedendo nel merito il rigetto delle avverse domande. Esponeva:
- di aver stipulato un accordo quadro a seguito di apposita procedura con chiamata da , ai CP_3 sensi dell'art. 232 del D.Lgs n. 163/2006, con il , aggiudicatario del Parte_1
“Servizio ambientale integrato per gli immobili in uso a nell'ambito Controparte_1 dell'area geografica Nord – Lotto 3 Trentino Alto Adige – Bolzano, Trento, edifici ALT”, con relativo capitolato tecnico;
- che nel contratto era stata indicata quale impresa esecutrice del servizio la consorziata Iside
Gestione s.r.l. e, nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa si era avvalsa anche delle prestazioni di lavoratori in distacco dalla Controparte_4
- che l'esecuzione del contratto aveva avuto inizio l'1/6/2012, con durata prevista di trentasei
3 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi e, all'esito della proroga, era definitivamente scaduto il 31/10/2015;
- che il pagamento delle fatture a favore dell'opposta sarebbe dovuto avvenire entro novanta giorni dalla fine del mese in cui era stato ricevuto il documento, previo benestare alla sua emissione da parte di Controparte_1
- che l'ammontare complessivo iniziale dell'Accordo quadro era pari ad € 2.547.232,19 e, nelle more del contratto, si era reso necessario estendere il servizio anche alla filiale di Torino 1 e agli edifici ALT dall'1/11/2012 al 31/10/2013, verso il quale si era provveduto, nei limiti del 40%, all'incremento dell'importo contrattuale di € 959.002,72;
- che il servizio aveva manifestato sin dall'inizio criticità a fronte delle quali, oltre alle contestazioni nelle forme previste contrattualmente, erano stati promossi diversi incontri per l'individuazione di possibili validi percorsi risolutivi;
- che, a far tempo dall'1/3/2015, la ai sensi dell'art. 6 del contratto, aveva Controparte_1
ridotto le frequenze settimanali, ma il servizio aveva manifestato ugualmente forti difficoltà quotidiane, quantificate di volta in volta in diverse migliaia di euro tra detrazioni e penali, per le quali era stato promosso un tavolo congiunto, al cui esito era stata riconosciuta una moratoria di tre mesi (febbraio 2015/aprile 2015);
- che i disservizi avevano costretto la ad affidare a terzi il servizio, ai sensi Controparte_1 dell'art. 24 del contratto, per far fronte alle situazioni più pesanti e critiche anche per la clientela, per un costo di oltre € 30.000,00;
- che, in ordine all'applicazione delle penali, con il documento Service Level Agreement erano state definite le modalità per monitorare il servizio reso e i criteri per il calcolo delle penali e gli elementi considerati erano stati precisati in modo tale da escludere qualsiasi indeterminatezza;
- che l'appaltatrice aveva accettato le condizioni contrattuali, compresa la clausola penale, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto, come risultava dalla sua offerta;
- che l'importo delle penali applicate dal 1°/6/2012 al 31/10/2015 ammontava ad € 91.494,63, non già ad € 133.703,83, importo confermato dalla nota dell'allora responsabile e dal Per_2 mastrino fornito dall'ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, da cui risultavano anche le note di accredito derivanti dall'applicazione delle penali stesse;
- che il mastrino presentava un saldo fornitore di € 27.093,93, determinato come segue:
€ 14.358,00 quale residuo contabile (corrispondente al saldo delle fatture al netto delle note di credito per penali e per mancate prestazioni);
4 € 12.735,93 per trattenute 0,50 ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- che la somma residua afferente alle penali rispetto a quella oggetto di domanda riconvenzionale non poteva essere corrisposta al stante l'intervenuto fallimento della Parte_1
consorziata , con conseguente necessità di conferire tale importo alla curatela Parte_2
fallimentare ovvero doveva essere versata ai fini dell'intervento sostitutivo previsto dal D.Lgs. n.
207/10 verso l' , essendo il obbligato in solido per le violazioni CP_5 Parte_1
previdenziali/assistenziali attestate dal DURC irregolare;
- che la quale stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. Controparte_1
276/2003, in ragione degli inadempimenti retributivi di cui ai verbali dell'INPS e a seguito di sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali Ordinari di Bolzano, Forlì, Roma e Bologna per omesse spettanze retributive nei confronti di ex dipendenti di Iside Gestione/SVN Group, consorziata con il aveva pagato la somma di € 73.000,23. Parte_1
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento in proprio favore della somma di € Parte_1
73.000,23, risultante dalla compensazione dei crediti vantati dall'attore a titolo di corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'accordo quadro stipulato il 31/5/2012 con il credito di Controparte_1
a titolo di retribuzioni pagate ai lavoratori impiegati nell'appalto.
[...]
3. Esperiti gli incombenti preliminari, assegnati i termini ex art. 183, co., VI c.p.c., all'udienza del 9/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta è inammissibile, non essendo stati contestati tutti i possibili criteri di radicamento della competenza del giudice adito.
Per costante giurisprudenza, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. civ. n. 21769 del 27/10/2016).
5 Nella specie, non risulta specificamente contestato il foro della convenuta, avente sede legale in
Roma, ex art. 19 c.p.c., criterio di determinazione della competenza territoriale concorrente con il forum obligationis e con il forum solutionis.
Nel merito, la domanda proposta dal avverso la è Parte_1 Controparte_1
infondata.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas che il aggiudicatario a seguito di Parte_1
procedura con chiamata da ex art. 232 del D.Lgs n. 163/2006, del “Servizio ambientale CP_3 integrato per gli immobili in uso a nell'ambito dell'area geografica Nord – Controparte_1
Lotto 3 Trentino Alto Adige – Bolzano, Trento, edifici ALT ”, con particolare riferimento agli edifici ALT di il 31/05/2012 ha stipulato con la un Controparte_1 Controparte_1 accordo quadro per l'affidamento del suddetto servizio, con indicazione nel contratto quale impresa esecutrice del servizio la consorziata Iside Gestione s.r.l..
Nel corso della gestione dell'appalto l'impresa si è avvalsa anche delle prestazioni di lavoratori in distacco dalla .. Controparte_4
Il contratto decorreva dal 1°/6/2012, per durata prevista di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, ed è stato prorogato fino al 31/10/2015, quanto è scaduto definitivamente.
Nelle more del contratto, a fronte di inadempienze dell'appaltatrice, la committente ha applicato detrazioni e penali, come risulta dagli atti di causa.
Ebbene, a fronte delle penali applicate, le contestazioni sollevate dall'attrice risultano generiche e, in quanto tali, inidonee ad inficiare la legittimità della condotta di Controparte_1
Le penali sono state, invero, applicate in base a specifiche contestazioni ed in applicazione della clausola penale di cui all'art. 13 del contratto inter partes, accettata dall'appaltatrice e specifica nella sua determinazione e nell'applicazione, avuto riguardo al documento Service Level
Agreement (allegato B al contratto), che determina i casi e la misura delle penali da applicare da parte della committente.
Risultano, inoltre, legittimamente applicate le detrazioni di cui all'art. 14 del contratto, che,
6 conformemente alle previsioni contrattuali, si cumulano alle penali.
Va, pertanto, rigettata la domanda attorea di condanna della convenuta alla ripetizione di somme a titolo di penali.
Quanto alla pretesa risarcitoria attorea, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
E' infondata, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
Premesso quanto sopra esposto in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia contrattuale, nella specie la convenuta deduce di essersi sostituita alla controparte nel pagamento di oneri contributivi e retributivi ai dipendenti di quest'ultima, di cui € 50.175,00 risultanti dal verbale unico di solidarietà notificato a il 22/7/2016, con cui le è stato Controparte_1 chiesto il pagamento della suddetta somma ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003
e la restante parte risultante dalle sentenze prodotte il 15/7/2022, con cui è Controparte_1
stata condannata al pagamento di somme a titolo di oneri retributivi e contributivi a favore di plurimi lavoratori. Ebbene, non vi è prova che la convenuta ha provveduto al pagamento delle somme suddette a favore dei lavoratori indicati nel citato verbale unico di solidarietà e nelle sentenze prodotte, quindi difettano i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso di cui
7 all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
La riconvenzionale di è, dunque, infondata. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 281-bis e ss. c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
31/1/2022 dal in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_1
reiectis:
RIGETTA le domande proposte dal avverso la Parte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da avverso il Controparte_1 [...]
Parte_1
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 3/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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