CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 136/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 136/2024 promossa da:
titolare dell'omonima impresa edile (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Mazzocchi Emanuele Carlo, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pansa Paola, Controparte_1 P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 23.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.12.2024)
OGGETTO: assicurazioni contro danni
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello ill.ma, in riforma della sentenza appellata:
pagina 1 di 21 1) ammettere le prove per interrogatorio e testi sui capitoli di prova dedotti in memoria attorea di primo grado redatta ai sensi dell'art 183 cpc, 6° comma n. 2 con i testimoni ivi indicati, richiamate nel foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado in data 13/3/2023;
2) ammettere la dedotta CTU richiesta in primo grado nella citata memoria ex art 183 cpc n. 2 richiamata nel citato foglio di precisazione delle conclusioni del 13/3/2023 affidando al nominando CTU il quesito indicato in detta memoria, ovvero quello che l'Ill.ma Corte meglio riterrà;
3) dato atto che l' nel corso del primo grado aveva sollevato varie Controparte_1 eccezioni che non hanno trovato ingresso nell'impugnata sentenza, il sig. per l'ipotesi in Pt_1
cui controparte le riproponesse, ovvero Codesta ill.ma Corte le ritenesse meritevoli di esame, richiama sin d'ora anche in sede d'appello tutte le eccezioni ed argomentazioni eccepite nel corso del primo grado avverso le dette eccezioni;
4) dato atto che l'attore, in ottemperanza alla sentenza, ha corrisposto alla Controparte_1
l'importo delle spese legali cui era stata condannata con la sentenza di primo grado;
[...]
5) accogliere le domande formulate dal sig. in primo grado così come precisate in foglio Pt_1
di precisazione del 13/3/2023 che di seguito si ritrascrivono: Voglia l'On. Le Tribunale adito:
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €.128.856,96 oltre oneri di legge o di quel diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa, con interessi come da D.Lgs. n°231/2002 e rivalutazione monetaria. Con favore di spese;
6) condannare l' a restituire al sig. l'importo di CP_1 CP_1 Parte_1
€ 20.577,97 corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado a titolo di rimborso spese
(doc. Copia bonifico di pagamento spese legali effettuate dal Sig. con interessi di cui al Pt_1
dlg 231/2002 dal dì in cui fu corrisposto l'importo al dì in cui verrà restituito;
7) Con favore di spese di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale:
- Respingere l'appello proposto da , titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni e difese svolte, e pertanto pagina 2 di 21 confermare integralmente la sentenza n. 492/2023 resa dal Tribunale di Asti.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, spese generali 15%, oltre CPA ed IVA secondo legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, titolare dell'omonima impresa individuale conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 dovuto a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 05.05.2017 sul tetto dell'immobile in cui l'assicurato stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione.
A sostegno della propria domanda esponeva che:
- aveva stipulato in data 20.07.2015 con contratto diretto a garantire Controparte_1
alla sua impresa copertura dai danni derivanti da responsabilità civile ed in particolare la polizza n. 14x/2015/07/6105044 con decorrenza dal 6/7/2015, di durata annuale, rinnovatasi di anno in anno;
- nella primavera del 2017, l'impresa edile dell'attore stava eseguendo lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Ciriè, via Matteotti n. 74; CP_2
- il cantiere di lavoro era costituito dall'intero fabbricato;
- la mattina del 05/05/2017 alle ore 7,24 circa sul tetto del fabbricato si era sviluppato un vasto incendio a seguito del quale l'immobile aveva subito degli ingenti danni, quantificati in complessivi € 128.856,96, in base alla perizia di parte a firma arch. ; Persona_1
- i vigili del fuoco intervenuti sul posto non erano riusciti ad individuare la causa dell'incendio.
L'attore riteneva quindi sussistente la presunzione di responsabilità della sua impresa edile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto temporanea custode del bene) o in alternativa ex art. 2043 c.c..
Esponeva di aver immediatamente informato dell'accaduto non Controparte_1
riuscendo tuttavia a raggiungere un accordo in ordine alla quantificazione dell'indennizzo.
Al fine di evitare un aggravamento del danno, aveva quindi provveduto spontaneamente a farsi carico delle operazioni di ripristino, in parte eseguendole direttamente attraverso l'impresa individuale ed in altra parte commissionandole ad imprese terze.
Riteneva che, in virtù della polizza sottoscritta, fosse tenuta a Controparte_1 corrispondere l'indennizzo richiesto, non potendo ritenersi operante la clausola di esclusione di pagina 3 di 21 cui all'art. 16 della polizza in quanto non sottoscritta specificamente dall'assicurato.
Chiedeva dunque di liquidarsi in suo favore la somma di € 128.856,96 oltre interessi ex D.lvo n. 231/2002 e rivalutazione monetaria.
Si costituiva eccependo la prescrizione del diritto dell'assicurato ex Controparte_1
art. 2952, 2° comma, c.c., dato che l'incendio si era verificato il 05.05.2017 e la richiesta di indennizzo era stata inoltrata alla compagnia assicuratrice il 30.12.2019.
Nel merito, deduceva la non riconducibilità dell'evento dannoso al novero dei rischi garantiti in quanto: non vi era prova della commissione da parte dell'impresa individuale di un Parte_1
fatto colposo che avesse cagionato il danno;
nel cantiere operavano anche altri professionisti direttamente incaricati dall'impresa individuale;
l'art. 16 delle CgC escludeva espressamente i danni provocati da cose in custodia e/o da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge e tale clausola non poteva stimarsi vessatoria in quanto mirata esclusivamente a definire l'oggetto dell'assicurazione.
Rilevava poi che l'attore si era autodenunciato come responsabile dell'incendio ai sensi degli articoli 2051 c.c. e 2043 c.c. senza fornire alcuna prova e senza il previo esperimento di alcun accertamento giudiziale.
Contestava anche il quantum richiesto a titolo di indennizzo, deducendo l'inattendibilità della stima di parte attrice in quanto di formazione unilaterale e rilevando che molti degli interventi svolti non avessero carattere effettivamente ripristinatorio.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda o in subordine, il contenimento dell'indennizzo entro i limiti, gli scoperti e la franchigia previsti dalla polizza assicurativa.
Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Asti, rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n. 492/2023 pubblicata in data 04.07.2023 rigettava le domande dell'attore con conseguente condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali. Controparte_1
In via preliminare, il Tribunale confermava tutti i provvedimenti resi in sede istruttoria.
Riteneva non potesse trovare accoglimento la richiesta di CTU di parte attrice poiché esplorativa, dovendo essere la parte, e non il consulente del giudice, a provare l'effettiva necessità degli pagina 4 di 21 interventi svolti, la rispondenza dei prezzi e delle spese sostenute alle esigenze di ripristino dell'immobile danneggiato.
Rilevava che nel caso in esame l'esperimento di CTU sarebbe stato poco utile alla decisione, non potendosi procedere ad una verifica diretta dello stato dei luoghi, il quale era definitivamente mutato a seguito dell'attività di ripristino svolta sull'immobile.
Confermava il rigetto delle prove orali (interrogatorio e testi) dedotte da parte attrice stante il carattere generico e valutativo dei capitoli e la natura documentale della controversia.
Il Tribunale riteneva quindi infondata la domanda attorea stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'assicurato.
Richiamati gli oneri probatori gravanti sulle parti in materia contrattuale, rilevava che parte attrice non avesse fornito una prova completa ed esaustiva del proprio titolo, avendo omesso di dimostrare sia la riconducibilità dell'evento lesivo ad una condotta a sé imputabile, sia l'effettiva esistenza di una richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato.
Rilevava che, al fine di poter ottenere il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato doveva provare:
1. l'esistenza del contratto di assicurazione;
2. la sussistenza dell'evento lesivo, del diritto del terzo e la sua riconducibilità ad una condotta tenuta dall'assicurato;
3. La richiesta, anche in via stragiudiziale, da parte del terzo danneggiato di risarcimento dei danni.
Riteneva che nella fattispecie non vi fosse prova né che l'evento lesivo da cui era derivato il danno al terzo fosse riconducibile ad una condotta imputabile all'impresa dell'attore, né che il terzo avesse richiesto il risarcimento dei danni patiti.
Precisava che le dichiarazioni rese da parte attrice (secondo cui l'impresa di era Parte_1 responsabile dei danni occorsi all'immobile di ) fossero prive di qualsiasi valenza CP_2 di confessione giudiziale, costituendo, nel giudizio de quo, non l'ammissione del diritto di controparte, ma il presupposto fondativo della richiesta di pagamento avanzata nei confronti della convenuta che, dunque, avrebbe dovuto essere provato.
pagina 5 di 21 Evidenziava, quanto alla presunta responsabilità dell'attore ex art. 2051 c.c., che non vi era agli atti alcuna risultanza idonea a dimostrare l'esistenza, al momento dell'insorgere dell'evento lesivo, di una situazione di custodia dell'immobile, osservando, peraltro, che secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario la consegna dell'immobile all'appaltatore non trasferiva su quest'ultimo il dovere di custodia e di vigilanza di cui all'art. 2051 c.c. che permaneva in capo al committente.
Ai limiti del temerario era la pretesa responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'impresa assicurata nei confronti del terzo danneggiato, non essendovi alcun elemento che potesse far ricondurre l'incendio ad una condotta e/o ad un'omissione colposa dell'impresa appaltatrice (circostanza, quest'ultima, esclusa dallo stesso verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto che avevano ricondotto l'incendio ad una causa ignota).
Quanto invece alla mancata prova dell'esistenza di una specifica richiesta di risarcimento, avanzata dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di il Tribunale anzitutto Pt_1
osservava che ai sensi dell'art. 1917 c.c. ed in caso di assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile, il rischio contro il quale il contraente si assicurava non consisteva nel mero verificarsi, in capo ad un soggetto terzo, di un evento lesivo, ma nella richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato nei confronti dell'assicurato.
Tale assunto trovava conferma nel dettato dell'art. 2952, comma 3 c.p.c. secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione non decorreva dal momento dell'insorgere dell'evento lesivo, ma dal giorno in cui il terzo aveva domandato all'assicurato il risarcimento del danno o promosso contro quest'ultimo la relativa azione.
Nella fattispecie difettava la prova della richiesta di risarcimento danni da parte del terzo, atteso che il doc. 9 prodotto da parte attrice (comunicazione datata 16 febbraio 2018) era stato espressamente contestato da ed era privo di valore probatorio Controparte_1
mancando una qualsiasi certificazione attestante l'effettivo invio all'attore.
Rilevava inoltre che le argomentazioni di parte attrice secondo cui la prospettazione dei fatti proposta dall'attore avrebbe dovuto ritenersi integralmente provata, attesa l'assenza, da parte della convenuta, di qualsiasi contestazione specifica, fosse destituita di fondamento, posto che, a fronte di una ricostruzione dei fatti dell'attore meramente assertiva, generica e priva di riscontri, la compagnia assicuratrice aveva articolato delle eccezioni specifiche e adeguatamente motivate,
pagina 6 di 21 non potendo essere quest'ultima gravata dall'onere di operare una contestazione particolareggiata in ordine a fatti estranei alla sua sfera di conoscenza, quali la riconducibilità del danno alla condotta tenuta dall'appaltatrice o l'omessa presentazione, da parte del terzo, di una richiesta di risarcimento nei confronti dell'impresa dell'attore.
Osservava infine che a precludere l'accoglimento della domanda dell'attore fosse anche l'impossibilità di verificare il quantum dell'indennizzo richiesto, stante le puntuali contestazioni di secondo cui, avendo la società appaltatrice provveduto al ripristino Controparte_1 dell'immobile danneggiato dall'incendio, era venuta meno la possibilità di procedere ad un'ispezione giudiziale – tramite CTU – del bene danneggiato, da svolgersi prima delle riparazioni al fine di valutare quali fossero le attività necessarie per rimediare ai danni provocati dall'incendio.
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestiva impugnazione rassegnando le conclusioni anche istruttorie Parte_1
riportate in epigrafe. concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 19.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 23.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato Parte_1
le sue istanze istruttorie ritenendo la CTU esplorativa e le prove orali inammissibili in quanto generiche, valutative e documentali.
In ordine alla richiesta di CTU, l'appellante sostiene che il Tribunale dovesse preliminarmente valutare sia le complessive produzioni documentali sia le istanze istruttorie di prova orale ed all'esito avrebbe dovuto concludere che la CTU non fosse affatto esplorativa.
Quanto alle prove documentali rileva di avere prodotto: i) i reperti fotografici che evidenziavano lo stato del tetto danneggiato dall'incendio (doc 12.); ii) tutte le fatture e bolle di consegna pagina 7 di 21 emesse dai soggetti che a vario titolo avevano concorso alle operazione di rimozione e riparazione del tetto (doc 5 con varie sotto numerazioni); iii) i bonifici di pagamento di dette fatture (doc 28 con varie sotto numerazioni); iiii) la relazione peritale descrittiva dei luoghi al momento dell'incendio e delle lavorazioni effettuate per la rimozione e sostituzione del tetto danneggiato, con indicazione dei costi computati o previsti per dette opere.
Ritiene inoltre che i capitoli di prova dedotti e rilevanti ai fini della ammissibilità della CTU fossero tutti supportati da prova scritta o fotografica, essendo stato demandato ad ogni teste di riferire su circostanze dettagliate e specifiche, per nulla generiche, e tantomeno valutative.
Osserva che, ove fossero stati ammessi, l'onere della prova incombente sull'attore, pur risultando già assolto con le produzioni documentali, avrebbe trovato ulteriore completamento.
In ogni caso ribadisce la natura non affatto esplorativa della richiesta CTU, avendo l'assicurato fornito la prova dell'evento (verbale dei vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'incendio doc 3), della responsabilità in capo al custode dei danni e del loro ammontare
(capitoli di prova dedotti, copia delle fatture prodotte e copia della relazione peritale), rimanendo da determinarsi con CTU unicamente la pertinenza e la congruità delle spese documentate.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'assicurato non abbia provato che l'evento lesivo fosse imputabile alla sua impresa edile con particolare riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha motivato in ordine all'infondatezza della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. ed al difetto di prova di una situazione di custodia dell'immobile in capo all'attore.
Al riguardo, sostiene che il Tribunale abbia erroneamente valutato gli atti ed i documenti, non avendo tenuto conto di quanto previsto nel contratto d'appalto (doc 10), il cui art. 4 sanciva che l'impresa avrebbe dovuto essere costituita custode dell'intero fabbricato ed avere cura di impedire l'accesso agli estranei.
Contesta inoltre la giurisprudenza richiamata in sentenza in quanto relativa alla diversa ipotesi di responsabilità del custode verso terzi (non verso il committente).
Osserva che nel caso de quo la responsabilità dell'appaltatore trovasse fondamento nell'accordo delle parti con particolare riferimento all'art 4 del contratto.
Con il terzo motivo impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto l'insussistente pagina 8 di 21 la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per difetto di prova che l'incendio fosse riconducibile ad una condotta colposa dell'impresa appaltatrice.
Sul punto precisa anzitutto di aver dedotto tale profilo di responsabilità soltanto in via subordinata nel caso di mancato riconoscimento della responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ribadisce che dagli atti di causa non sia emersa alcuna responsabilità dell'evento in capo a terzi, né sia stato provato il caso fortuito o la forza maggiore.
Ritiene che tale circostanza, unita alla prova che era custode dell'intero fabbricato, che Pt_1 all'interno del medesimo l'appaltatore stava eseguendo opere di ristrutturazione edile e che nessun estraneo risultava essere entrato nell'edificio durante la chiusura, porti a ritenere che l'incendio si fosse generato per colpa o negligenza del nel custodire il fabbricato, o Pt_1 nell'eseguire talune opere all'interno del fabbricato, e ciò in applicazione al principio del “più probabile che non”.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assente la prova di una specifica richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di ed ha ritenuto che tale richiesta costituisca presupposto Parte_1 fondamentale per l'insorgenza dell'obbligazione indennitaria in capo all'assicurazione.
Ritiene innanzitutto errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto inidoneo ai fini probatori il doc 9 (di parte attrice), ovverosia la missiva con cui il committente , CP_2
preso atto dell'inerzia dell'assicurazione, ha intimato all'appaltatore di ripristinare il tetto.
Ribadisce di avere spontaneamente dato corso alle riparazioni proprio a causa del rifiuto dell'Assicurazione di corrispondere l'indennizzo dovuto ed al precipuo fine di evitare danni maggiori, di vedersi risolto o revocato l'appalto e di contenere le spese di ripristino.
Contesta l'assunto del Tribunale secondo cui, ai sensi dell'art. 1917 c.c., la richiesta risarcitoria del danneggiato sia elemento costitutivo della garanzia e quindi dell'obbligo al risarcimento.
In senso contrario rileva che l'elemento costitutivo della garanzia di cui all'art. 1917 c.c. sia rappresentato dal danno cagionato a terzi nella vigenza della garanzia, mentre la richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo influirebbe esclusivamente sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c. 3 c.c..
pagina 9 di 21 Rileva inoltre che non vi sia alcuna norma che impone la formalizzazione per iscritto e con data certa della richiesta risarcitoria del danneggiato, ben potendo la stessa essere verbale e non per questo inefficace verso il danneggiante.
In ogni caso, ritiene che nel caso in esame la richiesta scritta sia esistente ed il diritto dell'assicurato non sia prescritto.
Evidenzia in proposito di avere dedotto prova per interrogatorio e testi circa la veridicità della missiva indicando quale teste, tra gli altri, proprio il danneggiato e specifica che i capitoli di prova articolati non siano né generici né valutativi.
Aggiunge che l'Assicurazione è stata comunque prontamente notiziata del sinistro, tanto che ha incaricato delle verifiche un perito che si è recato sui luoghi.
Censura altresì la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che Controparte_1
abbia specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. le allegazioni attoree.
[...]
(i) Con riferimento alla parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto specifica la contestazione dell'Assicurazione in merito alla veridicità ed alla rilevanza dell'autodichiarazione di responsabilità operata da parte attrice ex artt. 2051, 2043 c.c., l'appellante ritiene che tale l'autodichiarazione sia irrilevante atteso che la responsabilità del non deriva da Pt_1
confessione ma dai documenti acquisiti agli atti e dalle prove orali non ammesse dal giudice.
(ii) Con riferimento alla parte della sentenza concernente le contestazioni di
[...]
in ordine alla mancata ricezione della richiesta risarcitoria avanzata dal terzo Controparte_1
danneggiato ), l'appellante ha osservato che anche tale circostanza sia irrilevante CP_2
non avendo mai affermato di aver inoltrato la richiesta di risarcimento danni Parte_1
ricevuta dal danneggiato (cfr doc 9) alla compagnia di assicurazione, ma di aver prontamente denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, nell'immediatezza dell'incendio.
(iii) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato l'esecuzione di rilievi diretti a identificare Controparte_1
l'ammontare dei danni risarcibili, l'appellante ha dedotto l'irrilevanza della relativa contestazione poiché attinente al quantum e non all'an.
(iv) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato la stessa esistenza del contratto di appalto tra Controparte_1
l'impresa di e il terzo , l'appellante ritiene di avere provato Parte_1 CP_2
pagina 10 di 21 documentalmente: l'esistenza del contratto ed i lavori commissionati (doc. 10) e concessionati
(doc 2); che l'impresa individuale era l'impresa appaltatrice (doc 14 denuncia di Parte_1
inizio lavori), presente sul cantiere anche al momento dell'incendio (doc 3 rapporto dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio).
Ribadisce di avere articolato richiesta di prova per interrogatorio e testi confermativa dell'esistenza del contratto d'appalto.
(v) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato la riconducibilità dell'indennizzo al contenuto Controparte_1
della polizza assicurativa sottoscritta dalle parti, l'appellante osserva che tale passaggio motivazionale non sia volto a sostenere la complessiva costruzione argomentativa del Tribunale e rileva che la questione dell'operatività della polizza è questione di merito che deve essere scrutinata da questa Corte.
(vi) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato l'ammontare dell'indennizzo richiesto Controparte_1 dall'attore e la sua effettiva riconducibilità alle attività di ripristino e riparazione dell'immobile del terzo , l'appellante deduce l'irrilevanza di tale argomentazione riguardando il CP_2
quantum e non l'an.
Con il quinto motivo impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto impossibile la quantificazione dell'indennizzo richiesto, avendo l'impresa già provveduto al ripristino dell'immobile danneggiato dall'incendio, con ciò avendo reso impossibile procedere ad un'ispezione giudiziale, tramite CTU.
In proposito ha specificato di non aver mai chiesto l'ispezione giudiziale del bene, avendo formulato esclusivamente una richiesta di CTU volta a stabilire se le opere per la riparazione (di cui sostiene avere già fornito prova) fossero necessarie per ricostruire il tetto incendiato e se le spese indicate (buona parte delle quali sarebbero provate da fatture e bonifici bancari) risultassero di importo congruo rispetto ai prezzi di mercato.
Ribadisce che la CTU sia perfettamente ammissibile e di possibile espletamento, avendo l'attore prodotto agli atti del giudizio la prova della preesistenza del tetto, del completo danneggiamento dello stesso a causa dell'incendio, della necessità della sua integrale ricostruzione, dell'avvenuta ricostruzione secondo i progetti depositati, dei costi sostenuti per la ricostruzione, dell'avvenuta pagina 11 di 21 ultimazione a regola d'arte della costruzione del nuovo tetto.
Chiede infine che venga rivalutata la condanna alle spese in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado.
II) Difese di Controparte_1
Quanto al primo motivo ha reiterato l'eccezione di tardività ed Controparte_1
inammissibilità delle istanze istruttorie, poiché formulate da parte attrice per la prima volta con la memoria nr. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c.
In ogni caso ritiene evidente che i capi di prova riproposti con i motivi di appello siano inammissibili, nonché smentiti dalle produzioni documentali.
Evidenzia che è documentalmente provato e non contestato che l'impresa attrice sia una ditta individuale con un capitale di € 258,23, priva di abilitazioni per la realizzazione di impianti tecnologici (doc. 4), ragione per cui la stessa non avrebbe potuto eseguire “tutte le opere di ricostruzione” dell'immobile in questione, come peraltro si evincerebbe dalle stesse produzioni versate dall'attore.
Sostiene quindi che il Tribunale, alla luce delle risultanze di causa, abbia correttamente respinto la richiesta di consulenza tecnica in quanto palesemente esplorativa.
Quanto al secondo motivo (pretesa responsabilità dell'appaltatore ex art. 2051 c.c.) osserva che il contratto di appalto prodotto da parte attrice (doc. 10) è stato tardivamente prodotto, è privo di data certa, è stato specificamente contestato dalla convenuta e non elenca nemmeno le prestazioni d'opera affidate all'impresa Pt_1
Rileva piuttosto che dalla disamina delle produzioni attoree risulti che nell'immobile alla data dell'incendio operassero a vario titolo diverse imprese e professionisti.
Aggiunge che sia stata la stessa parte appellante a dichiarare che il tetto da cui si era sviluppato l'incendio il 05.05.2017 non fosse interessato dai lavori dell'impresa e che i Vigili del Pt_1
Fuoco prontamente intervenuti non fossero riusciti ad individuare la causa dell'incendio.
In ogni caso rammenta che l'autodenunciarsi come responsabile di un evento dannoso, oltre a non essere di per sé elemento sufficiente a ritenere integrato il diritto all'indennizzo, è specifico motivo di esclusione dell'efficacia della polizza invocata, sulla scorta dell'art. 16 lett. f) delle pagina 12 di 21 C.G.A
Quanto al terzo motivo ed alla pretesa responsabilità di ex art. 2043 c.c., ritiene che Parte_1 la condotta processuale dell'impresa sia stata connotata da colpa grave, avendo l'attore promosso azione giudiziale, chiedendo di poter ottenere per sé indennizzo in forza di polizza RCT, senza provare il fondamento della supposta tesi di responsabilità per l'evento in capo all'appaltatrice.
Ritiene dunque che il Tribunale, dopo aver escluso la responsabilità dell'attore ex art. 2051 c.c. poiché non provata, abbia correttamente escluso anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. non essendovi alcun elemento atto a dimostrare la riconducibilità dell'incendio ad una condotta colposa tenuta dall'impresa, non potendosi nella fattispecie seriamente sostenere l'applicazione del principio del più probabile che non a fronte della totale assenza di prova al riguardo.
In merito al quarto motivo ed al difetto di prova di una richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, ripropone innanzitutto l'eccezione di prescrizione Controparte_1
ex art. 2952 comma II c.c. atteso che l'incendio si era verificato in data 05.05.2017 e la prima richiesta risarcitoria inoltrata all'assicurazione era del 30.12.2019, difettando atti interruttivi intermedi.
Sottolinea che ai fini della sospensione del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 comma IV
c.c. non sia idonea la denuncia del sinistro, occorrendo la comunicazione della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, richiesta mai pervenuta alla compagnia assicuratrice.
L'appellata, anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c., richiama le CgC del contratto evidenziando come dalla lettura delle medesime si possa chiaramente evincere l'esclusione della copertura assicurativa per il caso di specie, in quanto:
- l'assicurato non ha provato di avere pagato a chicchessia somme passibili di indennizzo e la prova orale è inibita dall'art. 2726 c.c. (art. 12 CgC);
- non vi è prova che l'evento dannoso del 05.05.2017 rientri tra i rischi inclusi (art. 13 CgC);
- l'assicurazione esclude espressamente (tra le varie ipotesi) i danni cagionati alle cose in custodia o in consegna (art. 16 CgC);
- la specifica deroga pattuita in ordine alla risarcibilità per danni alle cose in custodia non include il rischio incendio e prevede il limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00
(Norme aggiuntive, lett. T).
pagina 13 di 21 Ritiene altresì che tali clausole non necessitino di una duplice e specifica approvazione, in quanto concernono e delimitano l'oggetto del contratto e specificano il rischio assicurato (anche al fine della determinazione del premio assicurativo), tant'è che sono evidenziate con scrittura in grassetto.
Rammenta poi come la redazione delle clausole con caratteri di particolare evidenza costituisca il parametro di verifica della leggibilità del testo, riversando sull'assicurato l'onere di dimostrare che le clausole, nonostante la particolare evidenziazione in grassetto, non avrebbero potuto ritenersi conosciute e/o conoscibili a causa di ostacoli non superabili con l'ordinaria diligenza.
In ordine al quinto motivo (concernente la mancata ammissione di CTU), ribadisce l'inammissibilità della CTU poiché esplorativa.
Ritiene che alcune voci di spesa (competenze professionali per progettazione architettonica e statica, analisi energetica ed attestazione energetica nonché ulteriori voci per opere migliorative) non siano certamente conseguenti all'evento del 05.05.2017.
Dichiara poi di contestare tutte le voci proposte dall'impresa dell'attore, nonché il contenuto e conteggi della perizia dell'Arch. datata 20.09.2019, in quanto non supportata da un Per_1
accertamento oggettivo e non opponibile all'Assicurazione.
Evidenzia, tra l'altro, che l'Arch. è stato incaricato della progettazione e direzione lavori Per_1
per la ristrutturazione dell'intero fabbricato di proprietà del Sig. al momento del CP_2
sinistro, avendo quindi un evidente interesse all'esito della causa.
Sostiene inoltre che la documentazione prodotta da parte attrice riporta una descrizione generica delle prestazioni asseritamente eseguite, in alcuni casi è afferente ad opere eseguite presso immobili diversi da quello in questione, nessuno dei documenti fiscali risulta quietanzato.
Evidenzia infine come l'impresa commerciale sia titolare di partita Iva e come tale nulla Pt_1 sia dovuto per I.V.A., in quanto partita di giro per l'imprenditore, ritenendo altresì destituita di fondamento la pretesa degli interessi moratori e rivalutazione monetaria sull'asserito dovuto, non controvertendosi, nel caso di specie, su ritardato pagamento e non trattandosi nemmeno di un credito certo, liquido ed esigibile.
Quanto alle spese di lite, sostiene che sussistano i presupposti per la Controparte_1
condanna dell'appellante al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi a favore di parte pagina 14 di 21 assicuratrice.
III) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere esaminato il secondo motivo concernente la custodia dell'immobile in questione in capo a sia in virtù delle specifiche obbligazioni contrattuali assunte Parte_1
(con particolare riferimento all'art. 4 con il quale l'impresa è stata costituita custode) sia in virtù delle norme in tema di appalto.
In proposito deve innanzitutto essere chiarito quale sia l'oggetto dell'assicurazione.
La polizza (art. 12) ha ad oggetto la responsabilità civile dell'impresa edile nei confronti di terzi in relazione ai danni involontariamente cagionati per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.
L'art. 16 delle CgC elenca i rischi esclusi dall'assicurazione. In particolare, la garanzia R.C.T: non comprende i danni: (c) provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
(f) da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge.
Questa Corte ritiene, contrariamente alle deduzioni difensive svolte da , che l'art. 16 Parte_1
CgC non sia clausola vessatoria, essendo la stessa sostanzialmente volta ad individuare l'oggetto del contratto di assicurazione.
In proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Nella specie - polizza stipulata da un'impresa edile in funzione della responsabilità civile verso terzi attinente all'esercizio della propria attività imprenditoriale -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la non vessatorietà
pagina 15 di 21 della clausola volta ad escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati da agenti atmosferici, senza verificare se la disposizione negoziale fosse conosciuta o conoscibile dall'assicurato e da questi consapevolmente accettata, nonostante l'assicuratore non avesse adempiuto all'obbligo formale di redazione "con caratteri di particolare evidenza" del testo della clausola medesima, come previsto dall'art 166, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005)” (Corte di
Cassazione, Sez. 3,. Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Ancora “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che circoscrive il rischio alle sole condotte dell'assicurato connotate da colpa grave non integra una "limitazione della responsabilità" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., limitandosi a riferire la copertura assicurativa a una determinata classe di eventi pregiudizievoli per l'assicurato” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8824 del 03/04/2024).
Nel caso di specie, i rischi esclusi di cui all'art. 16 CgC ed in particolare le due specifiche ipotesi afferenti ai danni da cose in custodia e/o da responsabilità volontariamente assunte, sono a ben vedere mirati a determinare l'ampiezza della copertura assicurativa.
Non venendo in rilievo una clausola vessatoria, la stessa non doveva quindi essere oggetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, c.c..
La questione della delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione derivante dalle esclusioni di cui all'art. 16 delle CgC ha solo in parte rilievo ai fini della decisione perché nel caso di specie opera anche la condizione speciale sub lett. T) secondo la quale l'assicurazione copre anche i danni a cose in custodia, in deroga peraltro al solo art. 16 lett. C (danni a cose in custodia a qualsiasi titolo) ma non in deroga alla lett. F (custodia volontariamente assunta e non derivante dalla legge). in corso di causa ha sostenuto che la condizione speciale sub lett. T Controparte_1 non operi in caso di incendio ma l'argomentazione non è stata ulteriormente sviluppata e dalla specifica clausola risulta che rimangono esclusi solamente i danni da furto, non rinvenendosi alcun riferimento ai danni da incendio.
In definitiva, l'assicurazione copre i danni da cose in custodia ma non i danni derivanti da pagina 16 di 21 responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge.
Ciò premesso, con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado ha sostenuto che: Parte_1
- i lavori di ristrutturazione non riguardavano il tetto;
- la custodia in capo all'appaltatore derivava dalla legge atteso che i lavori di ristrutturazione riguardavano l'intero immobile sicché l'impresa edile avrebbe dovuto necessariamente assumerne la custodia;
- l'assunzione della custodia dell'intero stabile è stata comunque pattuita all'art. 4 del contratto di appalto con cui l'appaltatore è stato “costituito custode dell'intero fabbricato ed avrà cura di impedire l'accesso agli estranei, eccezion fatta per gli addetti ai lavori […]”.
In proposito si osserva che, a fronte delle contestazioni svolte da in Controparte_1 ordine all'operatività della polizza, all'oggetto dell'appalto e in ordine alla presenza di altre imprese all'interno del cantiere, non può ragionevolmente ritenersi dimostrato che l'appalto implicasse necessariamente la custodia dell'intero stabile.
A ben vedere, ancora più a monte, difetta una specifica allegazione, entro il maturare delle preclusioni assertive, dei lavori appaltati essendosi limitato ad affermare che i lavori Parte_1 avevano ad oggetto la ristrutturazione dell'intero immobile e che l'impresa edile avrebbe dovuto necessariamente assumerne la custodia.
Ad ogni modo, quanto agli elementi di prova in atti, il contratto di appalto (doc. 10 attore) è un contratto assolutamente generico nella descrizione dei lavori appaltati. All'art. 1 si dà atto che l'appalto ha ad oggetto la “ristrutturazione” dell'immobile sito in Cirié Via Matteotti 74 – 76. Al successivo art. 2, al fine di individuare i lavori concretamente appaltati a corpo, le parti hanno fatto riferimento al computo metrico descrittivo ed estimativo allegato in calce al contratto di appalto, ma tale computo metrico non è stato prodotto in atti.
E' parimenti in atti (doc. 2) il permesso di costruire n. 29/2015 del Comune di Cirié dal quale si evince solamente che la concessione ha ad oggetto “ristrutturazione con demolizione senza ricostruzione di superfetazioni, riordino di locali residenziali esistenti e parziale recupero di sottotetto […]”.
Sempre in ordine alla consistenza dei lavori appaltati, la comunicazione inizio lavori (doc. 16) e l'accoglimento della successiva Scia (doc. 16) consentono soltanto di riscontrare che Pt_1
pagina 17 di 21 è stato indicato quale titolare dell'impresa appaltatrice, non anche di individuare la Pt_1
consistenza dei lavori allo stesso specificatamente demandati.
Se è vero che sono stati prodotti in atti anche il doc. 16 (tavola progetto piante opere di ristrutturazione), il doc. 17 (tavola progetto sezioni opere in variante), il doc. 18 (tavola impianti), il doc. 19 (tavola progetto opere ricostruzione e demolizione), dalle stesse non risulta quali siano le specifiche lavorazioni appaltate a , lavorazioni che del tutto ragionevolmente Parte_1
avrebbero potuto essere dimostrate mediante produzione del relativo computo metrico descrittivo
– estimativo.
In definitiva non vi è adeguata prova in atti del fatto che l'appalto, per le opere concretamente demandate all'impresa edile , dovesse necessariamente comportare in capo Parte_1 all'appaltatore l'assunzione della custodia dell'intero stabile e delle parti non interessate dai lavori.
Il capitolo di prova n.
2.2. riproposto in appello “Vero è che l'impresa , per eseguire Parte_1
le opere oggetto d'appalto, ha ricevuto dal committente la custodia dell'intero stabile, come da contratto che si rammostra al teste (doc. 10 – si veda art. 4)” è privo di rilievo decisorio in quanto non consente di stabilire se la custodia sia stata volontariamente assunta e/o assunta ex lege in relazione alla consistenza dei lavori appaltati.
E' quindi corretta l'ordinanza istruttoria del Tribunale dep. 08.06.22 e confermata in sentenza nella quale si dà atto dell'irrilevanza e della natura generica e valutativa del capitolo
(affermazione fatta dal Tribunale in relazione a tutti i capitoli di prova ma valevole anche per il capitolo in esame).
Si aggiunga che il capitolo di prova non è volto a determinare l'esatto oggetto dell'appalto, tale essendo la circostanza da dimostrare ai fini dell'esistenza di un'obbligazione di custodia derivante dalla legge e non volontariamente assunta.
2) Per le medesime ragioni è infondato anche il terzo motivo concernente la pretesa responsabilità ex art. 2043 c.c. di . Parte_1
Entro il maturare delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado non ha Parte_1
pagina 18 di 21 allegato (né ha poi chiesto di dimostrare) quali lavorazioni fossero in corso al momento dell'incendio, tali (in ipotesi) da poter costituire causa del sinistro.
Per contro ha espressamente allegato e riconosciuto che il tetto non era interessato Parte_1
dai lavori e non ha specificatamente contestato la deduzione difensiva di Controparte_1
secondo la quale anche altre imprese ed altri professionisti erano stati chiamati ad eseguire
[...]
prestazioni ed interventi ai fini della ristrutturazione dell'edificio.
A fronte della genericità delle allegazioni attoree ed essendo non contestata la presenza di più
“professionalità” impegnate nella “ristrutturazione”, non può ragionevolmente affermarsi che l'insorgere delle fiamme debba quanto meno presuntivamente e/o indiziariamente essere ricollegato all'operato dell'impresa edile . Parte_1
D'altro canto, nulla è davo evincere in ordine alle cause delle fiamme dalla scheda di intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 3 attore).
3) E' parimenti infondato il primo motivo di gravame, concernente il rigetto delle istanze istruttorie svolte da parte attrice con particolare riferimento alla mancata ammissione della CTU previo esperimento della prova orale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la CTU tecnica richiesta ha natura esplorativa pur se in ipotesi espletata successivamente alla prova orale, correttamente non ammessa dal primo giudice.
Sul punto è opportuno premettere che l'indennizzo richiesto dall'attore è sostanzialmente corrispondente alle spese che si assumono sostenute per risarcire il danno subito dal committente.
è quindi innanzitutto gravato dall'onere di dimostrare il danno subito dal terzo. Parte_1
Attesa la natura ripristinatoria/risarcitoria dei lavori effettuati, l'attore avrebbe dovuto innanzitutto allegare e dimostrare quale fosse la “consistenza” del tetto andato distrutto (vetustà, caratteristiche costruttive, materiali ecc.) per poi dimostrare l'impegno di spesa concretamente sostenuto per i lavori di ripristino.
Si rileva innanzitutto che difetta un'adeguata allegazione in fatto circa il “preesistente”.
Quanto alla prova, le fotografie prodotte in atti possono certamente dimostrare l'avvenuta distruzione del tetto.
pagina 19 di 21 Nulla è dato sapere però sull'effettiva consistenza, sulla vetustà, sulle caratteristiche costruttive del tetto come esistente prima dell'incendio.
Trattasi di parametro indispensabile per la corretta liquidazione del danno subito dal terzo e conseguentemente dell'indennizzo eventualmente dovuto all'assicurato.
Nessuno dei capitoli di prova riproposti in appello è volto a dimostrare tale “dato”.
Il capitolo di prova 2.8 “Vero che l'impresa , successivamente all'intervento del Parte_1 perito dell'assicurazione, su richiesta del sig. , ha eseguito tutte le opere di CP_2 ricostruzione del tetto meglio descritte nella perizia dell'Arch. che si Persona_1
rammostra al teste (doc.4 attoreo)” è l'unico capitolo articolato a conferma del doc. 4 attoreo
(relazione tecnica di parte avente ad oggetto la stima delle opere di ripristino).
Tale capitolo, per come formulato, è volto soltanto a dare contezza delle opere di ripristino effettuate non anche dello stato preesistente.
Nella menzionata relazione, valevole peraltro quale mera allegazione tecnica di parte (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022), il consulente di parte ha dato atto che “La valutazione delle opere è stata effettuata mediante la redazione di computo metrico su base di rilievi geometrico e fotografico dello stato di fatto e progetto delle opere prima e dopo del sinistro”. Nella stessa non si esplicita quali accertamenti siano stati fatti per avere contezza dell'effettiva consistenza, vetustà, caratteristiche costruttive ecc. del tetto prima dei lavori.
Di talché non è dato neanche verificare l'effettivo carattere ripristinatorio dei lavori e la loro valenza concretamente risarcitoria avuto riguardo (ad esempio) alla vetustà del preesistente tetto.
Ne consegue che, la CTU tecnica dedotta con la seconda memoria istruttoria ex art. 182 c.p.c., volta sostanzialmente a stimare i lavori di ripristino effettuati, rimarrebbe esplorativa pur a fronte dell'eventuale espletamento della prova orale, difettando l'allegazione e la prova del “dato di partenza”, indispensabile per accertare che le opere effettuate abbiano effettivamente avuto carattere ripristinatorio.
Sono conseguentemente assorbiti il quarto ed il quinto motivo di gravame al pari delle istanze istruttorie riproposte in appello.
pagina 20 di 21 4) Ad avviso di questa Corte deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di
[...]
Controparte_1
Pur nell'infondatezza del gravame, non può ragionevolmente sostenersi che l'appello sia stato proposto con dolo o con colpa grave, non essendo “irragionevoli” le criticità che l'appellante ha evidenziato in relazione alla sentenza di primo grado.
5) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 136/2024 promossa da:
titolare dell'omonima impresa edile (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Mazzocchi Emanuele Carlo, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pansa Paola, Controparte_1 P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 23.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.12.2024)
OGGETTO: assicurazioni contro danni
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello ill.ma, in riforma della sentenza appellata:
pagina 1 di 21 1) ammettere le prove per interrogatorio e testi sui capitoli di prova dedotti in memoria attorea di primo grado redatta ai sensi dell'art 183 cpc, 6° comma n. 2 con i testimoni ivi indicati, richiamate nel foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado in data 13/3/2023;
2) ammettere la dedotta CTU richiesta in primo grado nella citata memoria ex art 183 cpc n. 2 richiamata nel citato foglio di precisazione delle conclusioni del 13/3/2023 affidando al nominando CTU il quesito indicato in detta memoria, ovvero quello che l'Ill.ma Corte meglio riterrà;
3) dato atto che l' nel corso del primo grado aveva sollevato varie Controparte_1 eccezioni che non hanno trovato ingresso nell'impugnata sentenza, il sig. per l'ipotesi in Pt_1
cui controparte le riproponesse, ovvero Codesta ill.ma Corte le ritenesse meritevoli di esame, richiama sin d'ora anche in sede d'appello tutte le eccezioni ed argomentazioni eccepite nel corso del primo grado avverso le dette eccezioni;
4) dato atto che l'attore, in ottemperanza alla sentenza, ha corrisposto alla Controparte_1
l'importo delle spese legali cui era stata condannata con la sentenza di primo grado;
[...]
5) accogliere le domande formulate dal sig. in primo grado così come precisate in foglio Pt_1
di precisazione del 13/3/2023 che di seguito si ritrascrivono: Voglia l'On. Le Tribunale adito:
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €.128.856,96 oltre oneri di legge o di quel diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa, con interessi come da D.Lgs. n°231/2002 e rivalutazione monetaria. Con favore di spese;
6) condannare l' a restituire al sig. l'importo di CP_1 CP_1 Parte_1
€ 20.577,97 corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado a titolo di rimborso spese
(doc. Copia bonifico di pagamento spese legali effettuate dal Sig. con interessi di cui al Pt_1
dlg 231/2002 dal dì in cui fu corrisposto l'importo al dì in cui verrà restituito;
7) Con favore di spese di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale:
- Respingere l'appello proposto da , titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni e difese svolte, e pertanto pagina 2 di 21 confermare integralmente la sentenza n. 492/2023 resa dal Tribunale di Asti.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, spese generali 15%, oltre CPA ed IVA secondo legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, titolare dell'omonima impresa individuale conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 dovuto a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 05.05.2017 sul tetto dell'immobile in cui l'assicurato stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione.
A sostegno della propria domanda esponeva che:
- aveva stipulato in data 20.07.2015 con contratto diretto a garantire Controparte_1
alla sua impresa copertura dai danni derivanti da responsabilità civile ed in particolare la polizza n. 14x/2015/07/6105044 con decorrenza dal 6/7/2015, di durata annuale, rinnovatasi di anno in anno;
- nella primavera del 2017, l'impresa edile dell'attore stava eseguendo lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Ciriè, via Matteotti n. 74; CP_2
- il cantiere di lavoro era costituito dall'intero fabbricato;
- la mattina del 05/05/2017 alle ore 7,24 circa sul tetto del fabbricato si era sviluppato un vasto incendio a seguito del quale l'immobile aveva subito degli ingenti danni, quantificati in complessivi € 128.856,96, in base alla perizia di parte a firma arch. ; Persona_1
- i vigili del fuoco intervenuti sul posto non erano riusciti ad individuare la causa dell'incendio.
L'attore riteneva quindi sussistente la presunzione di responsabilità della sua impresa edile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto temporanea custode del bene) o in alternativa ex art. 2043 c.c..
Esponeva di aver immediatamente informato dell'accaduto non Controparte_1
riuscendo tuttavia a raggiungere un accordo in ordine alla quantificazione dell'indennizzo.
Al fine di evitare un aggravamento del danno, aveva quindi provveduto spontaneamente a farsi carico delle operazioni di ripristino, in parte eseguendole direttamente attraverso l'impresa individuale ed in altra parte commissionandole ad imprese terze.
Riteneva che, in virtù della polizza sottoscritta, fosse tenuta a Controparte_1 corrispondere l'indennizzo richiesto, non potendo ritenersi operante la clausola di esclusione di pagina 3 di 21 cui all'art. 16 della polizza in quanto non sottoscritta specificamente dall'assicurato.
Chiedeva dunque di liquidarsi in suo favore la somma di € 128.856,96 oltre interessi ex D.lvo n. 231/2002 e rivalutazione monetaria.
Si costituiva eccependo la prescrizione del diritto dell'assicurato ex Controparte_1
art. 2952, 2° comma, c.c., dato che l'incendio si era verificato il 05.05.2017 e la richiesta di indennizzo era stata inoltrata alla compagnia assicuratrice il 30.12.2019.
Nel merito, deduceva la non riconducibilità dell'evento dannoso al novero dei rischi garantiti in quanto: non vi era prova della commissione da parte dell'impresa individuale di un Parte_1
fatto colposo che avesse cagionato il danno;
nel cantiere operavano anche altri professionisti direttamente incaricati dall'impresa individuale;
l'art. 16 delle CgC escludeva espressamente i danni provocati da cose in custodia e/o da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge e tale clausola non poteva stimarsi vessatoria in quanto mirata esclusivamente a definire l'oggetto dell'assicurazione.
Rilevava poi che l'attore si era autodenunciato come responsabile dell'incendio ai sensi degli articoli 2051 c.c. e 2043 c.c. senza fornire alcuna prova e senza il previo esperimento di alcun accertamento giudiziale.
Contestava anche il quantum richiesto a titolo di indennizzo, deducendo l'inattendibilità della stima di parte attrice in quanto di formazione unilaterale e rilevando che molti degli interventi svolti non avessero carattere effettivamente ripristinatorio.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda o in subordine, il contenimento dell'indennizzo entro i limiti, gli scoperti e la franchigia previsti dalla polizza assicurativa.
Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Asti, rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n. 492/2023 pubblicata in data 04.07.2023 rigettava le domande dell'attore con conseguente condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali. Controparte_1
In via preliminare, il Tribunale confermava tutti i provvedimenti resi in sede istruttoria.
Riteneva non potesse trovare accoglimento la richiesta di CTU di parte attrice poiché esplorativa, dovendo essere la parte, e non il consulente del giudice, a provare l'effettiva necessità degli pagina 4 di 21 interventi svolti, la rispondenza dei prezzi e delle spese sostenute alle esigenze di ripristino dell'immobile danneggiato.
Rilevava che nel caso in esame l'esperimento di CTU sarebbe stato poco utile alla decisione, non potendosi procedere ad una verifica diretta dello stato dei luoghi, il quale era definitivamente mutato a seguito dell'attività di ripristino svolta sull'immobile.
Confermava il rigetto delle prove orali (interrogatorio e testi) dedotte da parte attrice stante il carattere generico e valutativo dei capitoli e la natura documentale della controversia.
Il Tribunale riteneva quindi infondata la domanda attorea stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'assicurato.
Richiamati gli oneri probatori gravanti sulle parti in materia contrattuale, rilevava che parte attrice non avesse fornito una prova completa ed esaustiva del proprio titolo, avendo omesso di dimostrare sia la riconducibilità dell'evento lesivo ad una condotta a sé imputabile, sia l'effettiva esistenza di una richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato.
Rilevava che, al fine di poter ottenere il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato doveva provare:
1. l'esistenza del contratto di assicurazione;
2. la sussistenza dell'evento lesivo, del diritto del terzo e la sua riconducibilità ad una condotta tenuta dall'assicurato;
3. La richiesta, anche in via stragiudiziale, da parte del terzo danneggiato di risarcimento dei danni.
Riteneva che nella fattispecie non vi fosse prova né che l'evento lesivo da cui era derivato il danno al terzo fosse riconducibile ad una condotta imputabile all'impresa dell'attore, né che il terzo avesse richiesto il risarcimento dei danni patiti.
Precisava che le dichiarazioni rese da parte attrice (secondo cui l'impresa di era Parte_1 responsabile dei danni occorsi all'immobile di ) fossero prive di qualsiasi valenza CP_2 di confessione giudiziale, costituendo, nel giudizio de quo, non l'ammissione del diritto di controparte, ma il presupposto fondativo della richiesta di pagamento avanzata nei confronti della convenuta che, dunque, avrebbe dovuto essere provato.
pagina 5 di 21 Evidenziava, quanto alla presunta responsabilità dell'attore ex art. 2051 c.c., che non vi era agli atti alcuna risultanza idonea a dimostrare l'esistenza, al momento dell'insorgere dell'evento lesivo, di una situazione di custodia dell'immobile, osservando, peraltro, che secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario la consegna dell'immobile all'appaltatore non trasferiva su quest'ultimo il dovere di custodia e di vigilanza di cui all'art. 2051 c.c. che permaneva in capo al committente.
Ai limiti del temerario era la pretesa responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'impresa assicurata nei confronti del terzo danneggiato, non essendovi alcun elemento che potesse far ricondurre l'incendio ad una condotta e/o ad un'omissione colposa dell'impresa appaltatrice (circostanza, quest'ultima, esclusa dallo stesso verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto che avevano ricondotto l'incendio ad una causa ignota).
Quanto invece alla mancata prova dell'esistenza di una specifica richiesta di risarcimento, avanzata dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di il Tribunale anzitutto Pt_1
osservava che ai sensi dell'art. 1917 c.c. ed in caso di assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile, il rischio contro il quale il contraente si assicurava non consisteva nel mero verificarsi, in capo ad un soggetto terzo, di un evento lesivo, ma nella richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato nei confronti dell'assicurato.
Tale assunto trovava conferma nel dettato dell'art. 2952, comma 3 c.p.c. secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione non decorreva dal momento dell'insorgere dell'evento lesivo, ma dal giorno in cui il terzo aveva domandato all'assicurato il risarcimento del danno o promosso contro quest'ultimo la relativa azione.
Nella fattispecie difettava la prova della richiesta di risarcimento danni da parte del terzo, atteso che il doc. 9 prodotto da parte attrice (comunicazione datata 16 febbraio 2018) era stato espressamente contestato da ed era privo di valore probatorio Controparte_1
mancando una qualsiasi certificazione attestante l'effettivo invio all'attore.
Rilevava inoltre che le argomentazioni di parte attrice secondo cui la prospettazione dei fatti proposta dall'attore avrebbe dovuto ritenersi integralmente provata, attesa l'assenza, da parte della convenuta, di qualsiasi contestazione specifica, fosse destituita di fondamento, posto che, a fronte di una ricostruzione dei fatti dell'attore meramente assertiva, generica e priva di riscontri, la compagnia assicuratrice aveva articolato delle eccezioni specifiche e adeguatamente motivate,
pagina 6 di 21 non potendo essere quest'ultima gravata dall'onere di operare una contestazione particolareggiata in ordine a fatti estranei alla sua sfera di conoscenza, quali la riconducibilità del danno alla condotta tenuta dall'appaltatrice o l'omessa presentazione, da parte del terzo, di una richiesta di risarcimento nei confronti dell'impresa dell'attore.
Osservava infine che a precludere l'accoglimento della domanda dell'attore fosse anche l'impossibilità di verificare il quantum dell'indennizzo richiesto, stante le puntuali contestazioni di secondo cui, avendo la società appaltatrice provveduto al ripristino Controparte_1 dell'immobile danneggiato dall'incendio, era venuta meno la possibilità di procedere ad un'ispezione giudiziale – tramite CTU – del bene danneggiato, da svolgersi prima delle riparazioni al fine di valutare quali fossero le attività necessarie per rimediare ai danni provocati dall'incendio.
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestiva impugnazione rassegnando le conclusioni anche istruttorie Parte_1
riportate in epigrafe. concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 19.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 23.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato Parte_1
le sue istanze istruttorie ritenendo la CTU esplorativa e le prove orali inammissibili in quanto generiche, valutative e documentali.
In ordine alla richiesta di CTU, l'appellante sostiene che il Tribunale dovesse preliminarmente valutare sia le complessive produzioni documentali sia le istanze istruttorie di prova orale ed all'esito avrebbe dovuto concludere che la CTU non fosse affatto esplorativa.
Quanto alle prove documentali rileva di avere prodotto: i) i reperti fotografici che evidenziavano lo stato del tetto danneggiato dall'incendio (doc 12.); ii) tutte le fatture e bolle di consegna pagina 7 di 21 emesse dai soggetti che a vario titolo avevano concorso alle operazione di rimozione e riparazione del tetto (doc 5 con varie sotto numerazioni); iii) i bonifici di pagamento di dette fatture (doc 28 con varie sotto numerazioni); iiii) la relazione peritale descrittiva dei luoghi al momento dell'incendio e delle lavorazioni effettuate per la rimozione e sostituzione del tetto danneggiato, con indicazione dei costi computati o previsti per dette opere.
Ritiene inoltre che i capitoli di prova dedotti e rilevanti ai fini della ammissibilità della CTU fossero tutti supportati da prova scritta o fotografica, essendo stato demandato ad ogni teste di riferire su circostanze dettagliate e specifiche, per nulla generiche, e tantomeno valutative.
Osserva che, ove fossero stati ammessi, l'onere della prova incombente sull'attore, pur risultando già assolto con le produzioni documentali, avrebbe trovato ulteriore completamento.
In ogni caso ribadisce la natura non affatto esplorativa della richiesta CTU, avendo l'assicurato fornito la prova dell'evento (verbale dei vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'incendio doc 3), della responsabilità in capo al custode dei danni e del loro ammontare
(capitoli di prova dedotti, copia delle fatture prodotte e copia della relazione peritale), rimanendo da determinarsi con CTU unicamente la pertinenza e la congruità delle spese documentate.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'assicurato non abbia provato che l'evento lesivo fosse imputabile alla sua impresa edile con particolare riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha motivato in ordine all'infondatezza della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. ed al difetto di prova di una situazione di custodia dell'immobile in capo all'attore.
Al riguardo, sostiene che il Tribunale abbia erroneamente valutato gli atti ed i documenti, non avendo tenuto conto di quanto previsto nel contratto d'appalto (doc 10), il cui art. 4 sanciva che l'impresa avrebbe dovuto essere costituita custode dell'intero fabbricato ed avere cura di impedire l'accesso agli estranei.
Contesta inoltre la giurisprudenza richiamata in sentenza in quanto relativa alla diversa ipotesi di responsabilità del custode verso terzi (non verso il committente).
Osserva che nel caso de quo la responsabilità dell'appaltatore trovasse fondamento nell'accordo delle parti con particolare riferimento all'art 4 del contratto.
Con il terzo motivo impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto l'insussistente pagina 8 di 21 la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per difetto di prova che l'incendio fosse riconducibile ad una condotta colposa dell'impresa appaltatrice.
Sul punto precisa anzitutto di aver dedotto tale profilo di responsabilità soltanto in via subordinata nel caso di mancato riconoscimento della responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ribadisce che dagli atti di causa non sia emersa alcuna responsabilità dell'evento in capo a terzi, né sia stato provato il caso fortuito o la forza maggiore.
Ritiene che tale circostanza, unita alla prova che era custode dell'intero fabbricato, che Pt_1 all'interno del medesimo l'appaltatore stava eseguendo opere di ristrutturazione edile e che nessun estraneo risultava essere entrato nell'edificio durante la chiusura, porti a ritenere che l'incendio si fosse generato per colpa o negligenza del nel custodire il fabbricato, o Pt_1 nell'eseguire talune opere all'interno del fabbricato, e ciò in applicazione al principio del “più probabile che non”.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assente la prova di una specifica richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di ed ha ritenuto che tale richiesta costituisca presupposto Parte_1 fondamentale per l'insorgenza dell'obbligazione indennitaria in capo all'assicurazione.
Ritiene innanzitutto errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto inidoneo ai fini probatori il doc 9 (di parte attrice), ovverosia la missiva con cui il committente , CP_2
preso atto dell'inerzia dell'assicurazione, ha intimato all'appaltatore di ripristinare il tetto.
Ribadisce di avere spontaneamente dato corso alle riparazioni proprio a causa del rifiuto dell'Assicurazione di corrispondere l'indennizzo dovuto ed al precipuo fine di evitare danni maggiori, di vedersi risolto o revocato l'appalto e di contenere le spese di ripristino.
Contesta l'assunto del Tribunale secondo cui, ai sensi dell'art. 1917 c.c., la richiesta risarcitoria del danneggiato sia elemento costitutivo della garanzia e quindi dell'obbligo al risarcimento.
In senso contrario rileva che l'elemento costitutivo della garanzia di cui all'art. 1917 c.c. sia rappresentato dal danno cagionato a terzi nella vigenza della garanzia, mentre la richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo influirebbe esclusivamente sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c. 3 c.c..
pagina 9 di 21 Rileva inoltre che non vi sia alcuna norma che impone la formalizzazione per iscritto e con data certa della richiesta risarcitoria del danneggiato, ben potendo la stessa essere verbale e non per questo inefficace verso il danneggiante.
In ogni caso, ritiene che nel caso in esame la richiesta scritta sia esistente ed il diritto dell'assicurato non sia prescritto.
Evidenzia in proposito di avere dedotto prova per interrogatorio e testi circa la veridicità della missiva indicando quale teste, tra gli altri, proprio il danneggiato e specifica che i capitoli di prova articolati non siano né generici né valutativi.
Aggiunge che l'Assicurazione è stata comunque prontamente notiziata del sinistro, tanto che ha incaricato delle verifiche un perito che si è recato sui luoghi.
Censura altresì la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che Controparte_1
abbia specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. le allegazioni attoree.
[...]
(i) Con riferimento alla parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto specifica la contestazione dell'Assicurazione in merito alla veridicità ed alla rilevanza dell'autodichiarazione di responsabilità operata da parte attrice ex artt. 2051, 2043 c.c., l'appellante ritiene che tale l'autodichiarazione sia irrilevante atteso che la responsabilità del non deriva da Pt_1
confessione ma dai documenti acquisiti agli atti e dalle prove orali non ammesse dal giudice.
(ii) Con riferimento alla parte della sentenza concernente le contestazioni di
[...]
in ordine alla mancata ricezione della richiesta risarcitoria avanzata dal terzo Controparte_1
danneggiato ), l'appellante ha osservato che anche tale circostanza sia irrilevante CP_2
non avendo mai affermato di aver inoltrato la richiesta di risarcimento danni Parte_1
ricevuta dal danneggiato (cfr doc 9) alla compagnia di assicurazione, ma di aver prontamente denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, nell'immediatezza dell'incendio.
(iii) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato l'esecuzione di rilievi diretti a identificare Controparte_1
l'ammontare dei danni risarcibili, l'appellante ha dedotto l'irrilevanza della relativa contestazione poiché attinente al quantum e non all'an.
(iv) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato la stessa esistenza del contratto di appalto tra Controparte_1
l'impresa di e il terzo , l'appellante ritiene di avere provato Parte_1 CP_2
pagina 10 di 21 documentalmente: l'esistenza del contratto ed i lavori commissionati (doc. 10) e concessionati
(doc 2); che l'impresa individuale era l'impresa appaltatrice (doc 14 denuncia di Parte_1
inizio lavori), presente sul cantiere anche al momento dell'incendio (doc 3 rapporto dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio).
Ribadisce di avere articolato richiesta di prova per interrogatorio e testi confermativa dell'esistenza del contratto d'appalto.
(v) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato la riconducibilità dell'indennizzo al contenuto Controparte_1
della polizza assicurativa sottoscritta dalle parti, l'appellante osserva che tale passaggio motivazionale non sia volto a sostenere la complessiva costruzione argomentativa del Tribunale e rileva che la questione dell'operatività della polizza è questione di merito che deve essere scrutinata da questa Corte.
(vi) Con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che
[...]
ha espressamente contestato l'ammontare dell'indennizzo richiesto Controparte_1 dall'attore e la sua effettiva riconducibilità alle attività di ripristino e riparazione dell'immobile del terzo , l'appellante deduce l'irrilevanza di tale argomentazione riguardando il CP_2
quantum e non l'an.
Con il quinto motivo impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto impossibile la quantificazione dell'indennizzo richiesto, avendo l'impresa già provveduto al ripristino dell'immobile danneggiato dall'incendio, con ciò avendo reso impossibile procedere ad un'ispezione giudiziale, tramite CTU.
In proposito ha specificato di non aver mai chiesto l'ispezione giudiziale del bene, avendo formulato esclusivamente una richiesta di CTU volta a stabilire se le opere per la riparazione (di cui sostiene avere già fornito prova) fossero necessarie per ricostruire il tetto incendiato e se le spese indicate (buona parte delle quali sarebbero provate da fatture e bonifici bancari) risultassero di importo congruo rispetto ai prezzi di mercato.
Ribadisce che la CTU sia perfettamente ammissibile e di possibile espletamento, avendo l'attore prodotto agli atti del giudizio la prova della preesistenza del tetto, del completo danneggiamento dello stesso a causa dell'incendio, della necessità della sua integrale ricostruzione, dell'avvenuta ricostruzione secondo i progetti depositati, dei costi sostenuti per la ricostruzione, dell'avvenuta pagina 11 di 21 ultimazione a regola d'arte della costruzione del nuovo tetto.
Chiede infine che venga rivalutata la condanna alle spese in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado.
II) Difese di Controparte_1
Quanto al primo motivo ha reiterato l'eccezione di tardività ed Controparte_1
inammissibilità delle istanze istruttorie, poiché formulate da parte attrice per la prima volta con la memoria nr. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c.
In ogni caso ritiene evidente che i capi di prova riproposti con i motivi di appello siano inammissibili, nonché smentiti dalle produzioni documentali.
Evidenzia che è documentalmente provato e non contestato che l'impresa attrice sia una ditta individuale con un capitale di € 258,23, priva di abilitazioni per la realizzazione di impianti tecnologici (doc. 4), ragione per cui la stessa non avrebbe potuto eseguire “tutte le opere di ricostruzione” dell'immobile in questione, come peraltro si evincerebbe dalle stesse produzioni versate dall'attore.
Sostiene quindi che il Tribunale, alla luce delle risultanze di causa, abbia correttamente respinto la richiesta di consulenza tecnica in quanto palesemente esplorativa.
Quanto al secondo motivo (pretesa responsabilità dell'appaltatore ex art. 2051 c.c.) osserva che il contratto di appalto prodotto da parte attrice (doc. 10) è stato tardivamente prodotto, è privo di data certa, è stato specificamente contestato dalla convenuta e non elenca nemmeno le prestazioni d'opera affidate all'impresa Pt_1
Rileva piuttosto che dalla disamina delle produzioni attoree risulti che nell'immobile alla data dell'incendio operassero a vario titolo diverse imprese e professionisti.
Aggiunge che sia stata la stessa parte appellante a dichiarare che il tetto da cui si era sviluppato l'incendio il 05.05.2017 non fosse interessato dai lavori dell'impresa e che i Vigili del Pt_1
Fuoco prontamente intervenuti non fossero riusciti ad individuare la causa dell'incendio.
In ogni caso rammenta che l'autodenunciarsi come responsabile di un evento dannoso, oltre a non essere di per sé elemento sufficiente a ritenere integrato il diritto all'indennizzo, è specifico motivo di esclusione dell'efficacia della polizza invocata, sulla scorta dell'art. 16 lett. f) delle pagina 12 di 21 C.G.A
Quanto al terzo motivo ed alla pretesa responsabilità di ex art. 2043 c.c., ritiene che Parte_1 la condotta processuale dell'impresa sia stata connotata da colpa grave, avendo l'attore promosso azione giudiziale, chiedendo di poter ottenere per sé indennizzo in forza di polizza RCT, senza provare il fondamento della supposta tesi di responsabilità per l'evento in capo all'appaltatrice.
Ritiene dunque che il Tribunale, dopo aver escluso la responsabilità dell'attore ex art. 2051 c.c. poiché non provata, abbia correttamente escluso anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. non essendovi alcun elemento atto a dimostrare la riconducibilità dell'incendio ad una condotta colposa tenuta dall'impresa, non potendosi nella fattispecie seriamente sostenere l'applicazione del principio del più probabile che non a fronte della totale assenza di prova al riguardo.
In merito al quarto motivo ed al difetto di prova di una richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, ripropone innanzitutto l'eccezione di prescrizione Controparte_1
ex art. 2952 comma II c.c. atteso che l'incendio si era verificato in data 05.05.2017 e la prima richiesta risarcitoria inoltrata all'assicurazione era del 30.12.2019, difettando atti interruttivi intermedi.
Sottolinea che ai fini della sospensione del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 comma IV
c.c. non sia idonea la denuncia del sinistro, occorrendo la comunicazione della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, richiesta mai pervenuta alla compagnia assicuratrice.
L'appellata, anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c., richiama le CgC del contratto evidenziando come dalla lettura delle medesime si possa chiaramente evincere l'esclusione della copertura assicurativa per il caso di specie, in quanto:
- l'assicurato non ha provato di avere pagato a chicchessia somme passibili di indennizzo e la prova orale è inibita dall'art. 2726 c.c. (art. 12 CgC);
- non vi è prova che l'evento dannoso del 05.05.2017 rientri tra i rischi inclusi (art. 13 CgC);
- l'assicurazione esclude espressamente (tra le varie ipotesi) i danni cagionati alle cose in custodia o in consegna (art. 16 CgC);
- la specifica deroga pattuita in ordine alla risarcibilità per danni alle cose in custodia non include il rischio incendio e prevede il limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00
(Norme aggiuntive, lett. T).
pagina 13 di 21 Ritiene altresì che tali clausole non necessitino di una duplice e specifica approvazione, in quanto concernono e delimitano l'oggetto del contratto e specificano il rischio assicurato (anche al fine della determinazione del premio assicurativo), tant'è che sono evidenziate con scrittura in grassetto.
Rammenta poi come la redazione delle clausole con caratteri di particolare evidenza costituisca il parametro di verifica della leggibilità del testo, riversando sull'assicurato l'onere di dimostrare che le clausole, nonostante la particolare evidenziazione in grassetto, non avrebbero potuto ritenersi conosciute e/o conoscibili a causa di ostacoli non superabili con l'ordinaria diligenza.
In ordine al quinto motivo (concernente la mancata ammissione di CTU), ribadisce l'inammissibilità della CTU poiché esplorativa.
Ritiene che alcune voci di spesa (competenze professionali per progettazione architettonica e statica, analisi energetica ed attestazione energetica nonché ulteriori voci per opere migliorative) non siano certamente conseguenti all'evento del 05.05.2017.
Dichiara poi di contestare tutte le voci proposte dall'impresa dell'attore, nonché il contenuto e conteggi della perizia dell'Arch. datata 20.09.2019, in quanto non supportata da un Per_1
accertamento oggettivo e non opponibile all'Assicurazione.
Evidenzia, tra l'altro, che l'Arch. è stato incaricato della progettazione e direzione lavori Per_1
per la ristrutturazione dell'intero fabbricato di proprietà del Sig. al momento del CP_2
sinistro, avendo quindi un evidente interesse all'esito della causa.
Sostiene inoltre che la documentazione prodotta da parte attrice riporta una descrizione generica delle prestazioni asseritamente eseguite, in alcuni casi è afferente ad opere eseguite presso immobili diversi da quello in questione, nessuno dei documenti fiscali risulta quietanzato.
Evidenzia infine come l'impresa commerciale sia titolare di partita Iva e come tale nulla Pt_1 sia dovuto per I.V.A., in quanto partita di giro per l'imprenditore, ritenendo altresì destituita di fondamento la pretesa degli interessi moratori e rivalutazione monetaria sull'asserito dovuto, non controvertendosi, nel caso di specie, su ritardato pagamento e non trattandosi nemmeno di un credito certo, liquido ed esigibile.
Quanto alle spese di lite, sostiene che sussistano i presupposti per la Controparte_1
condanna dell'appellante al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi a favore di parte pagina 14 di 21 assicuratrice.
III) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere esaminato il secondo motivo concernente la custodia dell'immobile in questione in capo a sia in virtù delle specifiche obbligazioni contrattuali assunte Parte_1
(con particolare riferimento all'art. 4 con il quale l'impresa è stata costituita custode) sia in virtù delle norme in tema di appalto.
In proposito deve innanzitutto essere chiarito quale sia l'oggetto dell'assicurazione.
La polizza (art. 12) ha ad oggetto la responsabilità civile dell'impresa edile nei confronti di terzi in relazione ai danni involontariamente cagionati per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.
L'art. 16 delle CgC elenca i rischi esclusi dall'assicurazione. In particolare, la garanzia R.C.T: non comprende i danni: (c) provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
(f) da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge.
Questa Corte ritiene, contrariamente alle deduzioni difensive svolte da , che l'art. 16 Parte_1
CgC non sia clausola vessatoria, essendo la stessa sostanzialmente volta ad individuare l'oggetto del contratto di assicurazione.
In proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Nella specie - polizza stipulata da un'impresa edile in funzione della responsabilità civile verso terzi attinente all'esercizio della propria attività imprenditoriale -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la non vessatorietà
pagina 15 di 21 della clausola volta ad escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati da agenti atmosferici, senza verificare se la disposizione negoziale fosse conosciuta o conoscibile dall'assicurato e da questi consapevolmente accettata, nonostante l'assicuratore non avesse adempiuto all'obbligo formale di redazione "con caratteri di particolare evidenza" del testo della clausola medesima, come previsto dall'art 166, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005)” (Corte di
Cassazione, Sez. 3,. Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Ancora “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che circoscrive il rischio alle sole condotte dell'assicurato connotate da colpa grave non integra una "limitazione della responsabilità" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., limitandosi a riferire la copertura assicurativa a una determinata classe di eventi pregiudizievoli per l'assicurato” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8824 del 03/04/2024).
Nel caso di specie, i rischi esclusi di cui all'art. 16 CgC ed in particolare le due specifiche ipotesi afferenti ai danni da cose in custodia e/o da responsabilità volontariamente assunte, sono a ben vedere mirati a determinare l'ampiezza della copertura assicurativa.
Non venendo in rilievo una clausola vessatoria, la stessa non doveva quindi essere oggetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, c.c..
La questione della delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione derivante dalle esclusioni di cui all'art. 16 delle CgC ha solo in parte rilievo ai fini della decisione perché nel caso di specie opera anche la condizione speciale sub lett. T) secondo la quale l'assicurazione copre anche i danni a cose in custodia, in deroga peraltro al solo art. 16 lett. C (danni a cose in custodia a qualsiasi titolo) ma non in deroga alla lett. F (custodia volontariamente assunta e non derivante dalla legge). in corso di causa ha sostenuto che la condizione speciale sub lett. T Controparte_1 non operi in caso di incendio ma l'argomentazione non è stata ulteriormente sviluppata e dalla specifica clausola risulta che rimangono esclusi solamente i danni da furto, non rinvenendosi alcun riferimento ai danni da incendio.
In definitiva, l'assicurazione copre i danni da cose in custodia ma non i danni derivanti da pagina 16 di 21 responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge.
Ciò premesso, con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado ha sostenuto che: Parte_1
- i lavori di ristrutturazione non riguardavano il tetto;
- la custodia in capo all'appaltatore derivava dalla legge atteso che i lavori di ristrutturazione riguardavano l'intero immobile sicché l'impresa edile avrebbe dovuto necessariamente assumerne la custodia;
- l'assunzione della custodia dell'intero stabile è stata comunque pattuita all'art. 4 del contratto di appalto con cui l'appaltatore è stato “costituito custode dell'intero fabbricato ed avrà cura di impedire l'accesso agli estranei, eccezion fatta per gli addetti ai lavori […]”.
In proposito si osserva che, a fronte delle contestazioni svolte da in Controparte_1 ordine all'operatività della polizza, all'oggetto dell'appalto e in ordine alla presenza di altre imprese all'interno del cantiere, non può ragionevolmente ritenersi dimostrato che l'appalto implicasse necessariamente la custodia dell'intero stabile.
A ben vedere, ancora più a monte, difetta una specifica allegazione, entro il maturare delle preclusioni assertive, dei lavori appaltati essendosi limitato ad affermare che i lavori Parte_1 avevano ad oggetto la ristrutturazione dell'intero immobile e che l'impresa edile avrebbe dovuto necessariamente assumerne la custodia.
Ad ogni modo, quanto agli elementi di prova in atti, il contratto di appalto (doc. 10 attore) è un contratto assolutamente generico nella descrizione dei lavori appaltati. All'art. 1 si dà atto che l'appalto ha ad oggetto la “ristrutturazione” dell'immobile sito in Cirié Via Matteotti 74 – 76. Al successivo art. 2, al fine di individuare i lavori concretamente appaltati a corpo, le parti hanno fatto riferimento al computo metrico descrittivo ed estimativo allegato in calce al contratto di appalto, ma tale computo metrico non è stato prodotto in atti.
E' parimenti in atti (doc. 2) il permesso di costruire n. 29/2015 del Comune di Cirié dal quale si evince solamente che la concessione ha ad oggetto “ristrutturazione con demolizione senza ricostruzione di superfetazioni, riordino di locali residenziali esistenti e parziale recupero di sottotetto […]”.
Sempre in ordine alla consistenza dei lavori appaltati, la comunicazione inizio lavori (doc. 16) e l'accoglimento della successiva Scia (doc. 16) consentono soltanto di riscontrare che Pt_1
pagina 17 di 21 è stato indicato quale titolare dell'impresa appaltatrice, non anche di individuare la Pt_1
consistenza dei lavori allo stesso specificatamente demandati.
Se è vero che sono stati prodotti in atti anche il doc. 16 (tavola progetto piante opere di ristrutturazione), il doc. 17 (tavola progetto sezioni opere in variante), il doc. 18 (tavola impianti), il doc. 19 (tavola progetto opere ricostruzione e demolizione), dalle stesse non risulta quali siano le specifiche lavorazioni appaltate a , lavorazioni che del tutto ragionevolmente Parte_1
avrebbero potuto essere dimostrate mediante produzione del relativo computo metrico descrittivo
– estimativo.
In definitiva non vi è adeguata prova in atti del fatto che l'appalto, per le opere concretamente demandate all'impresa edile , dovesse necessariamente comportare in capo Parte_1 all'appaltatore l'assunzione della custodia dell'intero stabile e delle parti non interessate dai lavori.
Il capitolo di prova n.
2.2. riproposto in appello “Vero è che l'impresa , per eseguire Parte_1
le opere oggetto d'appalto, ha ricevuto dal committente la custodia dell'intero stabile, come da contratto che si rammostra al teste (doc. 10 – si veda art. 4)” è privo di rilievo decisorio in quanto non consente di stabilire se la custodia sia stata volontariamente assunta e/o assunta ex lege in relazione alla consistenza dei lavori appaltati.
E' quindi corretta l'ordinanza istruttoria del Tribunale dep. 08.06.22 e confermata in sentenza nella quale si dà atto dell'irrilevanza e della natura generica e valutativa del capitolo
(affermazione fatta dal Tribunale in relazione a tutti i capitoli di prova ma valevole anche per il capitolo in esame).
Si aggiunga che il capitolo di prova non è volto a determinare l'esatto oggetto dell'appalto, tale essendo la circostanza da dimostrare ai fini dell'esistenza di un'obbligazione di custodia derivante dalla legge e non volontariamente assunta.
2) Per le medesime ragioni è infondato anche il terzo motivo concernente la pretesa responsabilità ex art. 2043 c.c. di . Parte_1
Entro il maturare delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado non ha Parte_1
pagina 18 di 21 allegato (né ha poi chiesto di dimostrare) quali lavorazioni fossero in corso al momento dell'incendio, tali (in ipotesi) da poter costituire causa del sinistro.
Per contro ha espressamente allegato e riconosciuto che il tetto non era interessato Parte_1
dai lavori e non ha specificatamente contestato la deduzione difensiva di Controparte_1
secondo la quale anche altre imprese ed altri professionisti erano stati chiamati ad eseguire
[...]
prestazioni ed interventi ai fini della ristrutturazione dell'edificio.
A fronte della genericità delle allegazioni attoree ed essendo non contestata la presenza di più
“professionalità” impegnate nella “ristrutturazione”, non può ragionevolmente affermarsi che l'insorgere delle fiamme debba quanto meno presuntivamente e/o indiziariamente essere ricollegato all'operato dell'impresa edile . Parte_1
D'altro canto, nulla è davo evincere in ordine alle cause delle fiamme dalla scheda di intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 3 attore).
3) E' parimenti infondato il primo motivo di gravame, concernente il rigetto delle istanze istruttorie svolte da parte attrice con particolare riferimento alla mancata ammissione della CTU previo esperimento della prova orale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la CTU tecnica richiesta ha natura esplorativa pur se in ipotesi espletata successivamente alla prova orale, correttamente non ammessa dal primo giudice.
Sul punto è opportuno premettere che l'indennizzo richiesto dall'attore è sostanzialmente corrispondente alle spese che si assumono sostenute per risarcire il danno subito dal committente.
è quindi innanzitutto gravato dall'onere di dimostrare il danno subito dal terzo. Parte_1
Attesa la natura ripristinatoria/risarcitoria dei lavori effettuati, l'attore avrebbe dovuto innanzitutto allegare e dimostrare quale fosse la “consistenza” del tetto andato distrutto (vetustà, caratteristiche costruttive, materiali ecc.) per poi dimostrare l'impegno di spesa concretamente sostenuto per i lavori di ripristino.
Si rileva innanzitutto che difetta un'adeguata allegazione in fatto circa il “preesistente”.
Quanto alla prova, le fotografie prodotte in atti possono certamente dimostrare l'avvenuta distruzione del tetto.
pagina 19 di 21 Nulla è dato sapere però sull'effettiva consistenza, sulla vetustà, sulle caratteristiche costruttive del tetto come esistente prima dell'incendio.
Trattasi di parametro indispensabile per la corretta liquidazione del danno subito dal terzo e conseguentemente dell'indennizzo eventualmente dovuto all'assicurato.
Nessuno dei capitoli di prova riproposti in appello è volto a dimostrare tale “dato”.
Il capitolo di prova 2.8 “Vero che l'impresa , successivamente all'intervento del Parte_1 perito dell'assicurazione, su richiesta del sig. , ha eseguito tutte le opere di CP_2 ricostruzione del tetto meglio descritte nella perizia dell'Arch. che si Persona_1
rammostra al teste (doc.4 attoreo)” è l'unico capitolo articolato a conferma del doc. 4 attoreo
(relazione tecnica di parte avente ad oggetto la stima delle opere di ripristino).
Tale capitolo, per come formulato, è volto soltanto a dare contezza delle opere di ripristino effettuate non anche dello stato preesistente.
Nella menzionata relazione, valevole peraltro quale mera allegazione tecnica di parte (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022), il consulente di parte ha dato atto che “La valutazione delle opere è stata effettuata mediante la redazione di computo metrico su base di rilievi geometrico e fotografico dello stato di fatto e progetto delle opere prima e dopo del sinistro”. Nella stessa non si esplicita quali accertamenti siano stati fatti per avere contezza dell'effettiva consistenza, vetustà, caratteristiche costruttive ecc. del tetto prima dei lavori.
Di talché non è dato neanche verificare l'effettivo carattere ripristinatorio dei lavori e la loro valenza concretamente risarcitoria avuto riguardo (ad esempio) alla vetustà del preesistente tetto.
Ne consegue che, la CTU tecnica dedotta con la seconda memoria istruttoria ex art. 182 c.p.c., volta sostanzialmente a stimare i lavori di ripristino effettuati, rimarrebbe esplorativa pur a fronte dell'eventuale espletamento della prova orale, difettando l'allegazione e la prova del “dato di partenza”, indispensabile per accertare che le opere effettuate abbiano effettivamente avuto carattere ripristinatorio.
Sono conseguentemente assorbiti il quarto ed il quinto motivo di gravame al pari delle istanze istruttorie riproposte in appello.
pagina 20 di 21 4) Ad avviso di questa Corte deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di
[...]
Controparte_1
Pur nell'infondatezza del gravame, non può ragionevolmente sostenersi che l'appello sia stato proposto con dolo o con colpa grave, non essendo “irragionevoli” le criticità che l'appellante ha evidenziato in relazione alla sentenza di primo grado.
5) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 21 di 21