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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. GI LA Presidente
Dott. AR RI Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2491 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2025, promosso da:
nata a [...], il16/09/1961, elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MEDDA VALERIA FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1
DEFFENU 9 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ATZENI ALESSIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Voglia il Tribunale: ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Guspini in data 08.01.1989 con il signor .”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da PANI in data 15/04/2025, all'udienza del 05/11/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il ) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 15.04.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
Parte_1 CP_1
Null'altro deve essere disposto in quanto le parti si sono accordate per la pronuncia del solo divorzio.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, i, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Guspini il 08/01/1989
tra nata a [...], il16/09/1961 e nato Parte_1 Parte_2
a GUSPINI (VS), il 22/08/1958, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1989 - Comune di
Guspini).
2. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RI GI LA
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