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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AU Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'1.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 23778/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Biondi, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e Marco
Sica, presso i quali elettivamente domicilia, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
CONCLUSIONI: conformi a quelle versate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2024, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con qualifica di operatore tecnico, con parametro retributivo 170, dall'1.01.2013 al 30.04.2018 e di operatore certificatore, con parametro retributivo 180, dall'1.05.2018 al 31.07.2021, deduceva di aver svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento;
che, ancorché l'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 stabilisca che,
“in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, ha prestato lavoro straordinario in quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali;
concludeva chiedendo a questo Giudice di voler “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/07/2021 ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di € 51.596,46 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto. Cont Si costituiva in giudizio l (d'ora in avanti anche ), il quale, Controparte_1 eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, impugnava l'avverso ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, contestava i conteggi come formulati dal ricorrente. Vinte le spese di lite.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza dell'1.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda.
Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Il ricorrente, che agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assume che dal 2013 al 2021 ha prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”.
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario
è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Né può dirsi, come pure precisato dalla
Cassazione, che “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. n. 12539/19)”.
Il ricorrente, come premesso, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (nella specie, oltre otto), per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
Nel caso di specie, non può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), né, attesa l'abnormità delle ore di straordinario espletate in eccedenza rispetto al limite consentito e il lungo tempo per il quale la condotta datoriale si è protratta, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), come da conteggi formulati dalla resistente. Invero, quantomeno sino al 2020, risultano lavorate un numero di ore straordinarie eccedenti pari al doppio, talvolta al triplo, e nel 2019 e 2020 pari ad oltre cinque volte la soglia prevista dalla legge e/o dal CCNL.
Appare, dunque, necessario – quantomeno per il periodo dal 2013 al 2020 – individuare, quale parametro di riferimento utile alla quantificazione in via equitativa, un criterio che risulti maggiormente ristorativo del danno patito dall'istante.
A parere di questo Giudice, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e della gravosità delle prestazioni lavorative rese dall'odierno ricorrente, appare congruo liquidare il risarcimento de quo, per il periodo dal 2013 al 2020, moltiplicando le ore di straordinario eccedenti il limite delle 150 ore nelle 26 settimane consecutive per la retribuzione oraria maggiorata del 30%; mentre per il solo il 2021, anno in cui le ore di straordinario lavorate in eccedenza risultano di poco superiore al predetto limite, moltiplicando dette ore per la retribuzione oraria maggiorata del 10%.
Pur sussistendo differenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, trattandosi di criterio equitativo e non ricorrendo una sostanziale divergenza, appare congruo considerare Cont il computo eseguito dall' che risulta redatto in maniera puntuale ed analitica. Ciò vale anche con riferimento agli importi relativi alla retribuzione oraria per le ore di straordinario, posto che i conteggi allegati dal ricorrente risultano elaborati in maniera generica, non essendo dettagliatamente indicate le singole voci utilizzate per la formulazione degli stessi.
L va pertanto condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 13.328,53, comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre interessi
[...] legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n. 34377/22). L'eccezione è dunque infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione ha iniziato a decorrere solo nel 2021, ossia a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT da quantificarsi nel
10%.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento, Controparte_1 in favore di , di € 13.328,53, oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno Parte_1 in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3736,70,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa AU Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AU Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'1.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 23778/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Biondi, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e Marco
Sica, presso i quali elettivamente domicilia, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
CONCLUSIONI: conformi a quelle versate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2024, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con qualifica di operatore tecnico, con parametro retributivo 170, dall'1.01.2013 al 30.04.2018 e di operatore certificatore, con parametro retributivo 180, dall'1.05.2018 al 31.07.2021, deduceva di aver svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento;
che, ancorché l'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 stabilisca che,
“in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, ha prestato lavoro straordinario in quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali;
concludeva chiedendo a questo Giudice di voler “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/07/2021 ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di € 51.596,46 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto. Cont Si costituiva in giudizio l (d'ora in avanti anche ), il quale, Controparte_1 eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, impugnava l'avverso ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, contestava i conteggi come formulati dal ricorrente. Vinte le spese di lite.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza dell'1.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda.
Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Il ricorrente, che agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assume che dal 2013 al 2021 ha prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”.
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario
è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Né può dirsi, come pure precisato dalla
Cassazione, che “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. n. 12539/19)”.
Il ricorrente, come premesso, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (nella specie, oltre otto), per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
Nel caso di specie, non può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), né, attesa l'abnormità delle ore di straordinario espletate in eccedenza rispetto al limite consentito e il lungo tempo per il quale la condotta datoriale si è protratta, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), come da conteggi formulati dalla resistente. Invero, quantomeno sino al 2020, risultano lavorate un numero di ore straordinarie eccedenti pari al doppio, talvolta al triplo, e nel 2019 e 2020 pari ad oltre cinque volte la soglia prevista dalla legge e/o dal CCNL.
Appare, dunque, necessario – quantomeno per il periodo dal 2013 al 2020 – individuare, quale parametro di riferimento utile alla quantificazione in via equitativa, un criterio che risulti maggiormente ristorativo del danno patito dall'istante.
A parere di questo Giudice, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e della gravosità delle prestazioni lavorative rese dall'odierno ricorrente, appare congruo liquidare il risarcimento de quo, per il periodo dal 2013 al 2020, moltiplicando le ore di straordinario eccedenti il limite delle 150 ore nelle 26 settimane consecutive per la retribuzione oraria maggiorata del 30%; mentre per il solo il 2021, anno in cui le ore di straordinario lavorate in eccedenza risultano di poco superiore al predetto limite, moltiplicando dette ore per la retribuzione oraria maggiorata del 10%.
Pur sussistendo differenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, trattandosi di criterio equitativo e non ricorrendo una sostanziale divergenza, appare congruo considerare Cont il computo eseguito dall' che risulta redatto in maniera puntuale ed analitica. Ciò vale anche con riferimento agli importi relativi alla retribuzione oraria per le ore di straordinario, posto che i conteggi allegati dal ricorrente risultano elaborati in maniera generica, non essendo dettagliatamente indicate le singole voci utilizzate per la formulazione degli stessi.
L va pertanto condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 13.328,53, comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre interessi
[...] legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n. 34377/22). L'eccezione è dunque infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione ha iniziato a decorrere solo nel 2021, ossia a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT da quantificarsi nel
10%.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento, Controparte_1 in favore di , di € 13.328,53, oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno Parte_1 in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3736,70,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa AU Liguori