Art. 29.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.500 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce "Fondo investimenti occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.500 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce "Fondo investimenti occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.