Articolo 29 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 28Articolo 30
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17 agosto 1984
Art. 29.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.500 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce "Fondo investimenti occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 agosto 1984