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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2785/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Andrea Filici, presso il cui studio in Isola di Capo Rizzuto (KR), alla via Napoli n. 13, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
, con sede legale in Roma, Via G. Controparte_1
Grezar 14, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
incorporante di e , ai
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre
2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di in qualità di Parte_2
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio nr 181515 Persona_1
raccolta nr. 12772 del 25/07/2024 – rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Marchese, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio legale, sito in Frattamaggiore
(NA) alla via Montegrappa n. 40
Resistente
E
Controparte_6
- Sede di Cosenza, in persona del Regionale per la
[...] CP_7
Calabria dott. legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso CP_8 dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso la cui sede in
Cosenza, via Isonzo n. 48, è elettivamente domiciliato, giusta procura per
[...]
n. 48247 del Repertorio e n. 18366 della Raccolta. CP_9
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 12.7.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249006096286000, notificata dall'ente riscossore il
24.6.2024, limitatamente alle cartelle n. 03420150019881788000 e n.
03420150031667118000, recanti somme iscritte a ruolo dall' per l'omesso CP_6
versamento dei premi dovuti per gli anni 2013-2014-2015. Eccepiva la inesistenza/nullità/annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti, erroneo calcolo degli interessi, difetto di motivazione;
in particolare, negava di avere ricevuto la notifica delle due cartelle di pagamento, affermando di esserne venuto a conoscenza solamente con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, e pertanto eccepiva l'avvenuta prescrizione (precedente alla notifica) dei crediti portati dalle cartelle di pagamento;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione anche nell'ipotesi di regolare notifica delle cartelle di pagamento, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione precedenti all'intimazione opposta.
Previa richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento n.
03420249006096286000, chiedeva dichiararsi la nullità/inesistenza giuridica delle notifiche degli atti impugnati, nonché dei medesimi atti e dei precedenti, e la prescrizione dei crediti sottostanti. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l' eccepiva Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni proposte dal ricorrente relative alla mancanza degli atti presupposti alla formazione del ruolo;
affermava la regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, contestando l'eccepita prescrizione sia precedente, sia successiva alla notifica del titolo, stante la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione che hanno preceduto l'intimazione di pagamento opposta. Si opponeva, infine, alla richiesta di sospensione proposta dal ricorrente e concludeva chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria di spese. Si costituiva ritualmente anche l'ente impositore ( ) eccependo la nullità della CP_6 domanda di parte avversa in quanto generica nel contenuto, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per scadenza del termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 – in quanto regolarmente notificate le cartelle di pagamento impugnate –, negava in ogni caso la prescrizione dei crediti opposti da parte ricorrente.
Si opponeva, dunque, alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, concludendo per il rigetto della domanda attorea, perché infondata.
Respinta l'istanza di sospensione, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione allegata, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Valga premettere che, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr
609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») –
Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999.
Si rileva, inoltre, che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti relativi a premi (sul punto, dell'intimazione di pagamento CP_6
oggetto di opposizione sono contestate soltanto le cartelle di pagamento recanti crediti di titolarità dell' ). CP_6 Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale, o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006;
Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Nel caso di specie, l'opponente contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata contestando sia il quantum sia l'an, perché il credito non sarebbe certo, né liquido, né esigibile, nonché per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento CP_6 all'opposizione all'esecuzione; deve invece affermarsi la legittimazione passiva di in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di Controparte_10 opposizione agli atti esecutivi (vale a dire l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento con conseguente nullità del successivo atto, vale a dire l'intimazione di pagamento opposta).
Orbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte, assumendo che – in assenza di notifica delle stesse – è decorso il termine quinquennale;
eccepisce, inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla
(comunque contestata) notifica delle cartelle, in quanto l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine quinquennale, in mancanza di ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione. Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione, posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/2018, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negare l'interruzione), cioè pur sempre a una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 29294/2019)
e, pertanto, intende ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, affermando che le cartelle non sono state notificate;
ma, a tal fine, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
Ciò posto, dall'intimazione di pagamento si evince che le cartelle di pagamento presupposte sono state notificate, rispettivamente, in data 31.10.2015 (cartella di pagamento n. 03420150019881788000) e 4.3.2016 (cartella di pagamento n.
03420150031667118000). Di tale circostanza l' ha dato Controparte_10
effettivamente prova documentale mediante produzione dei relativi avvisi di ricevimento.
Contr
ha dunque smentito l'assunto attoreo dando prova della regolare notifica delle due cartelle di pagamento in data 31.10.2015 e 4.3.2016.
Acclarata la validità della notifica delle cartelle di pagamento, non opposte nel termine di
40 giorni dalla notifica ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in questa sede può solo esaminarsi l'eventuale prescrizione dei crediti successiva alla notifica del titolo, essendo inammissibile ogni altra eccezione proposta da parte ricorrente relativa al periodo antecedente, che avrebbe dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, validamente notificate.
Orbene, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420150019881788000, notificata in data 31.10.2015, si prescriveva il 31.10.2020, termine tuttavia sospeso per complessivi 311 giorni dalla legislazione emergenziale. Pertanto, computando tale ulteriore periodo, la prescrizione maturava in data 7.9.2021.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420150031667118000, considerando la data di notifica (4.3.2016) e computando il periodo di sospensione per l'emergenza
COVID (311 giorni), il termine di prescrizione maturava in data 9.1.2022.
Invero, l' afferma di avere interrotto il termine di Controparte_1
prescrizione del credito riferito alla cartella n. 03420150019881788000 con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219004493412000, asseritamente notificata in data 22.3.2022, e del credito riferito alla cartella di pagamento n.
03420150031667118000 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420219005763565000, asseritamente notificata il 24.3.2022.
Orbene, per quanto fin qui esposto, anche prescindendosi dalla prova di una valida notifica, i crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte risultavano comunque prescritti al momento della notifica delle intimazioni di pagamento.
E infatti, l'intimazione di pagamento n. 03420219004493412000 sarebbe stata notificata in data 22.3.2022, quando il credito riferito alla cartella di pagamento n.
03420150019881788000 risultava prescritto in data 7.9.2021; l'intimazione di pagamento n. 03420219005763565000 sarebbe stata notificata in data 24.3.2022, allorché il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420150031667118000 risultava prescritto in data
9.1.2022. Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, dunque, i crediti di cui alle cartelle di pagamento per cui è causa erano prescritti.
Il ricorso, pertanto, si rivela fondato.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico esclusivo del concessionario della riscossione che ben avrebbe potuto (e dovuto) preservare il credito affidatogli mediante il compimento di idonei atti interruttivi ed offrirne prova in questa sede, essendo la decisione fondata sull'assenza di prova di compimento di utili e tempestivi atti interruttivi da parte del soggetto istituzionalmente preposto alla riscossione dei crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420249006096286000 notificata in data 24.6.2024, e per l'effetto dichiara la inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base delle cartelle di pagamento n. 03420150019881788000 e n.
03420150031667118000 oggetto di causa, relativamente ai crediti di titolarità dell' , per intervenuta prescrizione dei crediti;
CP_6
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_10 complessivi euro 2.697,00 oltre rimborso CU (€ 43,00), spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Filici che si è dichiarato antistatario;
3. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e . CP_6
Cosenza, 29.5.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2785/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Andrea Filici, presso il cui studio in Isola di Capo Rizzuto (KR), alla via Napoli n. 13, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
, con sede legale in Roma, Via G. Controparte_1
Grezar 14, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
incorporante di e , ai
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre
2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di in qualità di Parte_2
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio nr 181515 Persona_1
raccolta nr. 12772 del 25/07/2024 – rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Marchese, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio legale, sito in Frattamaggiore
(NA) alla via Montegrappa n. 40
Resistente
E
Controparte_6
- Sede di Cosenza, in persona del Regionale per la
[...] CP_7
Calabria dott. legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso CP_8 dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso la cui sede in
Cosenza, via Isonzo n. 48, è elettivamente domiciliato, giusta procura per
[...]
n. 48247 del Repertorio e n. 18366 della Raccolta. CP_9
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 12.7.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249006096286000, notificata dall'ente riscossore il
24.6.2024, limitatamente alle cartelle n. 03420150019881788000 e n.
03420150031667118000, recanti somme iscritte a ruolo dall' per l'omesso CP_6
versamento dei premi dovuti per gli anni 2013-2014-2015. Eccepiva la inesistenza/nullità/annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti, erroneo calcolo degli interessi, difetto di motivazione;
in particolare, negava di avere ricevuto la notifica delle due cartelle di pagamento, affermando di esserne venuto a conoscenza solamente con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, e pertanto eccepiva l'avvenuta prescrizione (precedente alla notifica) dei crediti portati dalle cartelle di pagamento;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione anche nell'ipotesi di regolare notifica delle cartelle di pagamento, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione precedenti all'intimazione opposta.
Previa richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento n.
03420249006096286000, chiedeva dichiararsi la nullità/inesistenza giuridica delle notifiche degli atti impugnati, nonché dei medesimi atti e dei precedenti, e la prescrizione dei crediti sottostanti. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l' eccepiva Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni proposte dal ricorrente relative alla mancanza degli atti presupposti alla formazione del ruolo;
affermava la regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, contestando l'eccepita prescrizione sia precedente, sia successiva alla notifica del titolo, stante la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione che hanno preceduto l'intimazione di pagamento opposta. Si opponeva, infine, alla richiesta di sospensione proposta dal ricorrente e concludeva chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria di spese. Si costituiva ritualmente anche l'ente impositore ( ) eccependo la nullità della CP_6 domanda di parte avversa in quanto generica nel contenuto, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per scadenza del termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 – in quanto regolarmente notificate le cartelle di pagamento impugnate –, negava in ogni caso la prescrizione dei crediti opposti da parte ricorrente.
Si opponeva, dunque, alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, concludendo per il rigetto della domanda attorea, perché infondata.
Respinta l'istanza di sospensione, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione allegata, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Valga premettere che, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr
609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») –
Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999.
Si rileva, inoltre, che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti relativi a premi (sul punto, dell'intimazione di pagamento CP_6
oggetto di opposizione sono contestate soltanto le cartelle di pagamento recanti crediti di titolarità dell' ). CP_6 Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale, o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006;
Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Nel caso di specie, l'opponente contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata contestando sia il quantum sia l'an, perché il credito non sarebbe certo, né liquido, né esigibile, nonché per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento CP_6 all'opposizione all'esecuzione; deve invece affermarsi la legittimazione passiva di in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di Controparte_10 opposizione agli atti esecutivi (vale a dire l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento con conseguente nullità del successivo atto, vale a dire l'intimazione di pagamento opposta).
Orbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte, assumendo che – in assenza di notifica delle stesse – è decorso il termine quinquennale;
eccepisce, inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla
(comunque contestata) notifica delle cartelle, in quanto l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine quinquennale, in mancanza di ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione. Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione, posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/2018, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negare l'interruzione), cioè pur sempre a una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 29294/2019)
e, pertanto, intende ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, affermando che le cartelle non sono state notificate;
ma, a tal fine, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
Ciò posto, dall'intimazione di pagamento si evince che le cartelle di pagamento presupposte sono state notificate, rispettivamente, in data 31.10.2015 (cartella di pagamento n. 03420150019881788000) e 4.3.2016 (cartella di pagamento n.
03420150031667118000). Di tale circostanza l' ha dato Controparte_10
effettivamente prova documentale mediante produzione dei relativi avvisi di ricevimento.
Contr
ha dunque smentito l'assunto attoreo dando prova della regolare notifica delle due cartelle di pagamento in data 31.10.2015 e 4.3.2016.
Acclarata la validità della notifica delle cartelle di pagamento, non opposte nel termine di
40 giorni dalla notifica ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in questa sede può solo esaminarsi l'eventuale prescrizione dei crediti successiva alla notifica del titolo, essendo inammissibile ogni altra eccezione proposta da parte ricorrente relativa al periodo antecedente, che avrebbe dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, validamente notificate.
Orbene, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420150019881788000, notificata in data 31.10.2015, si prescriveva il 31.10.2020, termine tuttavia sospeso per complessivi 311 giorni dalla legislazione emergenziale. Pertanto, computando tale ulteriore periodo, la prescrizione maturava in data 7.9.2021.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420150031667118000, considerando la data di notifica (4.3.2016) e computando il periodo di sospensione per l'emergenza
COVID (311 giorni), il termine di prescrizione maturava in data 9.1.2022.
Invero, l' afferma di avere interrotto il termine di Controparte_1
prescrizione del credito riferito alla cartella n. 03420150019881788000 con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219004493412000, asseritamente notificata in data 22.3.2022, e del credito riferito alla cartella di pagamento n.
03420150031667118000 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420219005763565000, asseritamente notificata il 24.3.2022.
Orbene, per quanto fin qui esposto, anche prescindendosi dalla prova di una valida notifica, i crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte risultavano comunque prescritti al momento della notifica delle intimazioni di pagamento.
E infatti, l'intimazione di pagamento n. 03420219004493412000 sarebbe stata notificata in data 22.3.2022, quando il credito riferito alla cartella di pagamento n.
03420150019881788000 risultava prescritto in data 7.9.2021; l'intimazione di pagamento n. 03420219005763565000 sarebbe stata notificata in data 24.3.2022, allorché il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420150031667118000 risultava prescritto in data
9.1.2022. Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, dunque, i crediti di cui alle cartelle di pagamento per cui è causa erano prescritti.
Il ricorso, pertanto, si rivela fondato.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico esclusivo del concessionario della riscossione che ben avrebbe potuto (e dovuto) preservare il credito affidatogli mediante il compimento di idonei atti interruttivi ed offrirne prova in questa sede, essendo la decisione fondata sull'assenza di prova di compimento di utili e tempestivi atti interruttivi da parte del soggetto istituzionalmente preposto alla riscossione dei crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420249006096286000 notificata in data 24.6.2024, e per l'effetto dichiara la inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base delle cartelle di pagamento n. 03420150019881788000 e n.
03420150031667118000 oggetto di causa, relativamente ai crediti di titolarità dell' , per intervenuta prescrizione dei crediti;
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2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_10 complessivi euro 2.697,00 oltre rimborso CU (€ 43,00), spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Filici che si è dichiarato antistatario;
3. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e . CP_6
Cosenza, 29.5.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti