Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Artuto Castiglione Presidente
Dott. ssa Giovanna Cannata Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 1198/2022 promossa da:
Avv Paolo Eric Alberto, elettivamente domiciliato quale procuratore di se Pt_1 stesso all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
contro
e , elettivamente domiciliati in Genova Piazza Corvetto CP_1 CP_2
n. 1/10 presso l'avv Anna Maria Persico che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale diGenova – sezione terza civile – Giudice Monocratico Dott.Roberto Bonino – n. 1149/2022 di data 06.05.2022 pubblicata in data 09.05.2022 nel giudizio RG 5758/20, dichiarare allo stato inammissibile e/o improcedibile la domanda di divisione proposta dai signori e CP_1 CP_2 essendo ad essa preliminare l'assunzione di provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a sensi dell'art. 1105 C.C. da assumersi con ricorso all'Autorità Giudiziaria, qualora non si raggiunga una decisione in seno alla comunione.
1
Per gli Appellati:
“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis: rigettare l'appello contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Genova n. 1149/2022 in data 6.5.2022 in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sig.ri e citavano in giudizio l'avv. per chiedere lo scioglimento CP_1 CP_2 Pt_1
della comunione relativa ad un complesso immobiliare costituito da villa, dependance e parco circostante destinati ad uso albergo, di cui gli stessi sono comproprietari in misura pari al 50% con il convenuto, complesso immobiliare che per la parte di spettanza degli attori risultava locato all'Hotel Villa Fieschi di GI UN e c., e per la parte di spettanza del convenuto era occupato sine titulo dalla stessa società, in seguito a risoluzione del preesistente contratto di locazione a seguito di procedura di sfratto per finita locazione.
Nel costituirsi nel giudizio divisionale, l'avv deduceva che, in virtù della stipula di Pt_1
nuovo contratto di locazione intervenuta il 1.01.2009 tra la società Villa Fieschi e gli attori, nonostante la finita locazione, egli non avesse potuto ottenere il rilascio dell'immobile, sicchè la presenza della società - conduttrice relativamente alla quota di spettanza dei Parte_2 ed occupante sine titulo per la quota di spettanza dell'avv. - costituisse di fatto un Pt_1
ostacolo alla divisione del compendio immobiliare, la quale, ove fosse avvenuta in natura, avrebbe comportato un ridimensionamento che rendeva il compendio non idoneo all'attività alberghiera, mentre in caso di vendita avrebbe portato ad un deprezzamento dell'immobile a causa della presenza dell'occupante.
In virtù di quanto sopra, il convenuto eccepiva la inammissibilità e/o improcedibilità della divisione, chiedendo che, allo scopo di consentire di arrivare alla divisione dopo che l'immobile fosse divenuto libero, si pervenisse previamente all'assunzione, nelle more, dei provvedimenti di cui all'art 1105 cod. civile per l'amministrazione della cosa comune ovvero, in subordine, il Tribunale concedesse una sospensione della divisione per anni 5 ex art 1.111
c.c. in considerazione della scadenza, al 31.12.2026, della locazione stipulata dai
[...]
[...
[...] . Pt_3
Con la sentenza non definitiva oggi impugnata, il Tribunale di Genova rigettava le eccezioni sollevate dal convenuto dichiarando il diritto degli attori alla proposizione della domanda di divisione e rimettendo con ordinanza la causa sul ruolo per procedere alla divisione, motivando che la richiesta di nomina di un amministratore della cosa comune avrebbe dovuto essere autonomamente avanzata dall'avv , ove avesse ritenuto che ne sussistessero i Pt_1
presupposti, mediante l'avvio del relativo procedimento di volontaria giurisdizione;
e, quanto alla richiesta di sospensione della divisione ex art 1111 c.c., che difettasse il presupposto necessario del concreto pregiudizio a tutti i condomini nell'interesse obiettivo della comunione.
Avverso tale sentenza non definitiva ha interposto appello l'avv , concludendo come Pt_1
sopra. Si sono costituiti i signori e chiedendo rigettarsi il gravame e CP_1 CP_2
confermarsi la sentenza di primo grado.
All'udienza del 27 aprile 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2024 in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha rigettato la eccezione di inammissibilità/improcedibilità della divisione senza la preventiva nomina di un amministratore della cosa comune ex art 1105 c.c., cui si sarebbe dovuto affiancare l'accertamento della illegittimità del vincolo locatizio contratto dai signori
[...]
in quanto in contrasto con la volontà della comproprietà e con l'art 1102 c.c., ovvero Pt_2
con il diritto della parte comproprietaria ad ottenere una pronuncia che impedisse il rinnovo di detta locazione.
Il motivo per cui non si era proceduto ad avviare un procedimento di volontaria giurisdizione in tal senso era rappresentato dal fatto che le trattative tra le parti e l'intervenuto sfratto (con ineseguibilità tuttavia del rilascio) avevano lasciato sperare che si potesse raggiungere un accordo bonario. Di fronte tuttavia al mancato accordo si rendeva necessaria la nomina di un amministratore della cosa comune prima del giudizio divisionale.
Il motivo è infondato.
3 Come rilevato dal Giudice di prime cure, un provvedimento dell'A.G. di nomina di un amministratore della cosa comune avrebbe dovuto essere oggetto di apposita istanza ex art
1.105 c.c. ultimo comma che l'odierno appellante avrebbe potuto proporre – e non ha proposto - in sede di volontaria giurisdizione;
in nessun caso tuttavia la proposizione di tale ricorso avrebbe potuto condizionare la ammissibilità e/o procedibilità della domanda di scioglimento della comunione che, ai sensi dell'art 1.111 c.c. può essere domandato sempre da ciascuno dei partecipanti.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha negato la sospensione del giudizio divisionale ex art 1111 c.c. facendo riferimento alla natura discrezionale del provvedimento ed al vincolo rappresentato dal pregiudizio agli interessi di tutti i partecipanti e non dell'interesse del singolo singolo. In realtà, deduce l'appellante, in assenza di accordo tra le parti sulla gestione di un bene indiviso, costituisce interesse comune a tutti i partecipanti alla comunione pervenire ad uno scioglimento della stessa che preservi il valore economico del bene, in condizioni paritarie tra le parti, ed il decorso del termine di scadenza del contratto di locazione avrebbe soddisfatto un interesse comune a tutti i partecipanti. La circostanza che in un'ottica di onesta ed equa ripartizione del bene comune il pregiudizio rappresentato dalla locazione in essere sarebbe tale per tutti i comproprietari, e considerato che sia emerso dagli atti del giudizio che i conduttori avrebbero effettuato lavori ed eseguito opere in difformità che necessitano di sanatorie edilizie il Giudice di primo grado avrebbe meglio dovuto considerare l'opportunità di accogliere l'eccezione di improcedibilità sollevata concedendo la sospensione prospettata.
Il motivo è infondato.
Con la recente ordinanza 13 dicembre 2022 n. 36401 la Suprema Corte sul punto si è così espressa: “ Questa Corte… gia' con la sentenza n. 1360/1963, e peraltro aderendo alla soluzione condivisa dalla dottrina assolutamente prevalente, ha affermato che la norma dell'articolo 1111 c.c. - secondo la quale, in presenza di una domanda di scioglimento di una comunione, il giudice puo' concedere una dilazione alla divisione nel caso che questa possa recare "pregiudizio agli interessi degli altri" compartecipanti - deve essere intesa nel senso che il pregiudizio non possa rinvenirsi nella lesione dell'interesse dei singoli partecipanti a conservare posizioni personali di vantaggio, ma che debba ravvisarsi obbiettivamente, nel
4 pregiudizio a tutti i condomini, nell'interesse obiettivo della comunione. Trattasi di principio che e' stato poi riaffermato da Cass. n. 22684/2014 (non massimata), che, richiamando il citato precedente del 1963, ha evidenziato come lo stesso trovi conforto nella formulazione letterale della stessa norma che, contrapponendo l'interesse del singolo e quello degli altri, implica una qualificazione collettiva di quest'ultimo e l'irrilevanza, pertanto, di qualsiasi interesse a carattere personale, naturalmente destinato a soccombere di fronte al diritto allo scioglimento della comunione…”
Nel caso che ci occupa, premesso che l'accoglimento dell'istanza in nessun caso potrebbe configurarsi quale condizione di ammissibilità e/o procedibilità della domanda di scioglimento della comunione, e che la decisione consegue ad una valutazione discrezionale del giudice, il contrasto tra partecipanti tra l'interesse degli uni allo scioglimento della comunione e le valutazioni di carattere personale addotte a motivo della richiesta dalla parte appellante, escludono che dalla mancata dilazione dello scioglimento della comunione possa discendere un pregiudizio che sia obiettivamente valutabile come comune a tutte le parti, sicché difetta, alla luce della giurisprudenza di legittimità citata, il presupposto essenziale per l'adozione della richiesta sospensione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 1.134,00
per la fase introduttiva euro 921,00
per la fase istruttoria euro 1.843,00
per la fase decisoria euro 1.911,00
per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
5 Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_4 sentenza non definitiva del Tribunale di Genova 1149/2022 del 6 maggio 2022 pubblicata il 9.05.2022, che per l'effetto conferma.
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_4 [...]
e in solido, delle spese di lite del grado che liquida in euro CP_1 CP_2
5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53..
Genova, li 20 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
6