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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 39/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 06.08.2024 al n. 39/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 29.07.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Guarini (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di Rovereto ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 di quest'ultimo sito in Rovereto (TN), Piazza Damiano Chiesa 16, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e partita iva: ), in personale del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Damoli (C.F.
- FAX 045/591322 – indirizzo PEC: C.F._3
e dall'Avv. Osvaldo Cantone (C.F. Email_2
- FAX 045/591322 – indirizzo PEC: C.F._4
del Foro di Verona con domicilio eletto in Email_3
Verona (VE), Stradone Antonio Provolo 26, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
1
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Previa rinnovazione dell'istruttoria e interrogatorio libero dell'appellante Voglia riformare la Sentenza del Tribunale di Rovereto Giudice del Lavoro n. 25/2024 pubbl. il 25/07/2024
RG n. 4/2024 Giudice Dottor Michele Cuccaro e - in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e per ogni altra che emergesse in corso di causa, anche rilevabile d'ufficio, la inesistenza/inefficacia/nullità del licenziamento e per l'effetto condannare la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria ex D.Lgs. 23/2015 dal licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella massima di legge o in quella diversa ritenuta di giustizia tenuto conto della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero della diversa retribuzione ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- In via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e per ogni altra che emergesse in corso di causa, anche rilevabile d'ufficio, l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, annullando lo stesso ove ritenuto illegittimo, per insussistenza del fatto materiale contestato o, in via subordinata, perché il fatto stesso non è punibile con sanzione espulsiva, ma conservativa, con applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015, tenuto conto della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero della diversa retribuzione ritenuta di giustizia, nella misura massima di legge, il tutto oltre a rivalutazione ed interessi di mora, ovvero con applicazione della diversa tutela risarcitoria ritenuta di giustizia;
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio ed oneri di legge maggiorate ex Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 pari ad € 9.257,00 (oltre 15% spese generali, IVA, CPA ed esborsi) 3 o la maggiore o minore somma che la Corte riterrà equa - In ogni caso Con vittoria di spese di lite, compensi, ed onorari del grado da distrarsi in favore dello scrivente patrono antistatario.
DI PARTE APPELLATA:
Nel merito e in via principale: previa integrale conferma della sentenza di primo grado, accertarsi la legittimità del licenziamento impugnato e respingersi, per i motivi suesposti, le domande formulate da nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: ridursi comunque le somme eventualmente spettanti all'appellante alla luce di tutto quanto eccepito, dedotto ed
2 argomentato, se del caso, previa conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento al sig. della sola Pt_1 indennità sostitutiva del preavviso o, in via ulteriormente subordinata, con il riconoscimento della sola indennità risarcitoria di cui al 1° comma dell'art. 3 del D.lgs. 23/2015 nella misura minima di 6 mensilità ovvero, infine, in ipotesi di applicabilità del comma 2° comma del predetto art. 3, previa detrazione dell'aliunde perceptum (in relazione ad altri redditi e alla
NASPI). In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: si omette
FATTO
Con ricorso dd. 17 gennaio 2024 premesso di: Parte_1
-avere lavorato alle dipendenze di a partire dal 5.10.20 come “addetto Controparte_1 alla raccolta”;
-avere cominciato a lavorare dal 1.03.21 - a seguito di partecipazione vittoriosa a concorso interno - in officina senza modifica del contratto di lavoro sino al settembre del medesimo anno;
-avere svolto mansioni di livello superiore;
-essere stato licenziato per asserita giusta causa con lettera dd. 27.4.2023; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la società per Controparte_1 ottenere pronuncia:
1)di accertamento che, a decorrere dal marzo 2021 e sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, egli aveva svolto attività lavorativa propria del superiore livello 4A, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e alla ricostruzione della sua carriera previdenziale ed assicurativa;
2)di accertamento della inesistenza/inefficacia/nullità del licenziamento a lui comminato per insussistenza del fatto materiale contestato o, in via subordinata, perché lo stesso non è punibile con sanzione espulsiva ma meramente conservativa.
A sostegno della pretesa sub 1) sosteneva di aver svolto le sue mansioni in autonomia, seguendo le generiche indicazioni del responsabile del reparto tecnico e macchine Pt_2
e facendo saltuariamente intervenire altri colleghi che, sotto la sua direzione e
[...] coordinamento, lo aiutavano.
In relazione alla domanda sub 2) contestava la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, sostenendo di aver agito per difendersi e di non aver in alcun modo aggredito il collega, tentando invece di allontanarsi.
La contestazione era quella di avere aggredito verbalmente in data 31.3.23 il suo collega rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciandolo con una spranga di ferro, per poi CP_2 passare con la ruota posteriore sul piede di quest'ultimo, provocandogli la distorsione del ginocchio.
3 Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso evidenziava Controparte_1 come il ricorrente nei primi mesi in officina fosse stato semplicemente addestrato allo svolgimento delle nuove mansioni;
negava che egli avesse mai svolto mansioni superiori, atteso che aveva un'autonomia operativa limitata, che i servizi di riparazione di veicoli ed attrezzature erano affidati a fornitori esterni e che in nessuna occasione aveva svolto attività di coordinamento di colleghi;
affermava la piena legittimità dell'intimato licenziamento giacchè il giorno 31.3.23 il alterandosi ingiustificatamente, aveva aggredito Pt_1 verbalmente il suo collega rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciandolo con CP_2 una spranga di ferro, per poi passare con la ruota posteriore sul piede di quest'ultimo, provocandogli la distorsione del ginocchio.
Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti testimoni.
Ritenuta fondata la domanda sub 1), il tribunale rigettava invece quella sub 2) evidenziando che
L'istruttoria testimoniale ha permesso di accertare la piena fondatezza della contestazione disciplinare, avendo il teste riferito che il ricorrente , dopo averlo apostrofato CP_2 con la frase “brutto coglione, impara a stare al mondo. Torna al tuo paese” e dopo che lui si era avvicinato per chiedergli spiegazioni, si è diretto dietro il furgone, ha tirato fuori una spranga, alzandola per due volte sopra la spalla e facendo il gesto di tirargliela;
in replica alla frase del Loss “mettila via, che c'è gente che ci vede”, il ricorrente “ha immediatamente buttato la spranga di ferro all'interno del furgone ed è salito in macchina”; essendosi il avvicinato per chiedergli ulteriori spiegazioni, il non ha CP_2 Pt_1 risposto, ma è partito con la portirera aperta, colpendo il col fianco sinistro del CP_2 furgone e schiacciandogli il piede con la ruota posteriore sinistra;
circa due metri dopo il ricorrente si è fermato. è sceso dalla macchina ed ha pronunciato ulteriori frasi nei confronti del Loss, tra cui quella “impara a stare al mondo;
se succede qualcosa ti vengo a cercare”.
appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di parziale riforma Parte_1
(quanto al rigetto della domanda di annullamento del licenziamento).
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, senza proporre a sua volta appello incidentale.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
4 l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte che esso è infondato e non può trovare accoglimento.
A)
Preme alla Corte affrontare il secondo e ultimo motivo d'appello, incentrati sulla valutazione delle prove e sulla integrazione istruttoria.
Quest'ultima è stata accolta con l'ammissione di ulteriori testimonianze.
L'unica esclusione ha riguardato l'istanza volta alla acquisizione di una telefonata registrata.
Si tratta di produzione inammissibile pur nel rito lavoro in quanto risultata formata prima della chiusura del giudizio di primo grado che si è caratterizzato per una specifica fase istruttoria. Si vorrebbero chiedere ad una teste già escussa circostanze che, essendo presenti i difensori in sede testimoniale, avrebbero potuto ben esserle prospettate in tale sede , insistendo con il giudice che l'avrebbe “liberamente interrogata” perché le fosse sottoposti i capitoli 40,41,42, non potendo di conseguenza trovare giustificazione alcuna la doglianza che si focalizza sul mancato approfondimento in sede testimoniale. E ciò senza contare che, alla luce della deposizione resa dalla teste, da cui emerge che la stessa più di tanto non ha potuto vedere, non si comprende quali ulteriori elementi essa potrebbe fornire, se non incorrere nel rischio di una deposizione non veritiera o scarsamente attendibile, con l'unica conseguenza di riverberarsi ai danni dell'appellante stesso.
Del resto le circostanze dei capitoli 40,41,42 attengono proprio alla dinamica del fatto che è stata riferita dalla teste per quello che, trovandosi ella ad una certa distanza poteva vedere: non certo ad es. avrebbe potuto dire se il aveva il piede sulla frizione o se il avesse Pt_1 CP_2 infilato nell'abitacolo il suo braccio destro per tirarvi fuori il ( cap. 40), mentre sui cap. Pt_1
41 ( movimento del furgone) e 42 ( caduta a terra del CP_2
) la teste ha detto quello che ha potuto vedere.
Vi è piuttosto da evidenziare che nemmeno l'approfondimento istruttorio disposto dalla
Corte ha potuto condurre a nuove evenienze di favore per l'appellante ed anzi altro non ha prodotto che ulteriori riscontri - rispetto a quelli già acquisiti in primo grado e sopra riportati testualmente - in ordine alla condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario da parte del sig. con particolare riguardo all'investimento del ed all'uso ingiustificato di una Pt_1 CP_2 spranga di ferro a scopo intimidatorio: il tutto in assenza di situazioni che ne potessero
5 fornirne una seppur minima giustificazione.
E' infatti emerso che:
-il sig. non ha per nulla una corporatura “grossa” come vorrebbe suggerire il CP_2 Pt_1 atteso che si tratta di una persona di corporatura slanciata ma non “grosso” ( altezza .85, peso 85 kg);
-il ha tenuto una condotta di guida imprudente, anche solo accettando il rischio di un Pt_1 accidentale movimento nell'attimo in cui ha ingranato la marcia pur avendo una portiera aperta con una persona accanto alla stessa;
- l'investimento del vi è stato, determinandone la caduta, che non è stata un “far scena”, CP_2 visto e considerato che la traccia della gomma è stata immortalata nella immediatezza da una fotografia della sua scarpa scattata da , che ha poi confermato la foto ( Parte_2 doc. 5 ; CP_1
-l'uso di una spranga a scopo intimidatorio, in assenza di riscontri che descrivano atteggiamenti a loro volta minacciosi da parte del è attestato dalla deposizione del CP_2 teste nonché del teste Tes_1 Tes_2
In particolare il sindacalista cui si rivolse in dopo la contestazione disciplinare, Pt_1
ha fornito dettagliate circostanze di questa audizione: Parte_3
Per quanto riguarda l'episodio specifico il sig. veva narrato di essere stato raggiunto Pt_1 con una certa insistenza anche nei pressi del furgone dal sig. e di aver avuto qualche CP_2 timore anche a causa della corporatura piuttosto grande di quest'ultimo; solo in questa situazione di timore il sig. si giustificava del fatto di aver preso in mano questo ferro Pt_1 che teneva nel furgone. Anzi, egli mi narrò anche che, nel mentre egli aveva deciso di salire sul furgone per andare via, il aveva cercato di impedirglielo aggrappandosi alla CP_2 portiera e può darsi che nella concitazione gli fosse sfuggito il piede sulla frizione determinando un movimento del furgone.
, che era trasportato a bordo del furgone condotto dal per quanto distratto Testimone_3 Pt_1 dalla verifica di alcune mail sul telefono cellulare, dopo aver consegnato alla Corte una dichiarazione scritta che porta la data del giorno 31.03.2023 e che il testimone conferma avendone avuta lettura integrale.
Precisando che si tratta di una dichiarazione che è stata redatta su richiesta del sig.
che era il mio diretto responsabile, Pt_2
6 7 ha dichiarato:
L'autista indicato nella dichiarazione e del quale non ricordo il nome era CP_3 presente in relazione all'attività di spurgo che doveva essere effettuata.
Con riferimento all'attenzione al mio telefono di cui alla dichiarazione scritta preciso che si trattava di telefono aziendale e che dovevo verificare una serie di mail che per me erano molto importanti in quanto contenevano delle istruzioni sulle attività che dovevo svolgere.
Quando nella dichiarazione riferisco di aver sentito un rumore indefinito proveniente dalla porta posteriore del furgone debbo chiarire che non ho visto da che cosa questo rumore fosse provocato, in particolare non ho visto la spranga a cui faceva riferimento
l'autista della Renault quando si è affacciato al mio finestrino.
Adr: quando si è affacciato al mio finestrino ho riconosciuto l'autista della Renault, tale
, in quanto persona che lavorava nell'ufficio di quando io ero CP_2 Controparte_1 dipendente di tale azienda. Non so precisare quali mansioni rivestisse il predetto . CP_2
Preciso che al termine della vicenda io sono andato via accompagnato dal sig. che CP_4 nel frattempo era sopraggiunto.
Adr: preciso che non ho fornito la mia dichiarazione scritta quando mi è stata chiesta dal sindacalista del sig. in quanto mi era stato detto in azienda che doveva restare un Pt_1 documento riservato. Analoga prescrizione mi fu fornita dall'avvocato al quale mi ero rivolto poco dopo per avere dei consigli su come mi dovevo comportare. La stessa cosa mi fu detta dai Carabinieri quando mi recai per sommarie informazioni, chiamato da loro stessi dopo alcuni mesi.
Adr: preciso che quando nella dichiarazione faccio riferimento ad “acceso scambio verbale tra le due persone coinvolte” non posso dettagliare il contenuto delle parole se non il fatto che si trattava di insulti reciproci tra cui ricordo una frase del tipo “il rispetto
è sotto le scarpe” pronunciata dal sig. Pt_1
Quando ho riferito nella dichiarazione della “sensazione di movimento” del veicolo preciso che quasi contemporanea ho notato per terra al lato sinistro il sig. e la portiera del furgone CP_2 era aperta. E in tale circostanza il ha effettuato una dichiarazione del tipo “mi hai CP_2 investito”.
Quanto a oltre alla conferma del testo scritto e firmato prodotto dalla difesa Per_1 quale doc. 11 e nel quale ella descrive i fatti come appresi dal stesso nella CP_1 CP_2 immediatezza, è utile la precisazione secondo cui :
8 “Laddove nella dichiarazione mi riferisco ai parecchi insulti “e non solo” intendevo riferirmi alla questione della spranga e della ruota del mezzo.
Non ho avuto precisazioni in ordine alla descrizione di quella spranga di cui ho detto, ricordo soltanto che mi disse che detta spranga era nel furgone condotto dal Pt_1
Non ho accompagnato al pronto soccorso, ma so che ci è andato il giorno stesso.” CP_2
9
Il teste ha reso una deposizione collimante con le precedenti: Tes_4
10 “All'epoca dei fatti ero responsabile dell'area raccolta e spazzamento in Trento quale dipendente di che è tutt'ora la società per cui lavoro. Controparte_1
Confermo di essere stato presente alla telefonata alla quale vi è riferimento nella dichiarazione scritta di , doc. 11 di parte appellata. Per_1
Confermo che il contenuto della telefonata è quello descritto nella suddetta dichiarazione.
Non mi pare che sia stata effettuata una descrizione dettagliata della spranga da parte del sig. ” CP_2
Adr dell'avv. Guarini: “non ricordo che il sig. abbia detto di aver a sua volta rivolto CP_2 degli insulti al sig. ” Pt_1
Adr dell'avv. Damoli il teste dichiara di non aver mai sentito il sig. con il quale CP_2 lavorava abitualmente, parlare con un tono come quello della telefonata che il testimone qualifica come impaurito e agitato.
B)
Tutto ciò è sufficiente anche qualora non si volesse prestar fede – argomento oggetto del primo motivo di appello - alle dichiarazioni della parte offesa che invece, in tal guisa, trovano obiettivo conforto.
A confutazione degli argomenti a tal proposito spesi dall'appellante è agevole osservare che, come attestato dallo stesso a pg. 8 del reclamo, il giudice può sempre avvalersi delle dichiarazioni del lavoratore chiamato a testimoniare ( nello specifico egli è parte lesa di un atto integrante una violenza alla persona), a valere quale libero interrogatorio sui fatti (vedi art. 421 cpc).
Non ricorrono elementi che potrebbero giustificare una partecipazione del al giudizio, CP_2 ovverosia in una causa di licenziamento, al fine di ottenere un risarcimento danni, quale azione rientrante nella competenza del giudice ordinario e non di quello del lavoro, a nulla giovando pronunce che, riferite alla persona lesa di un sinistro stradale, alcuna attinenza hanno con la presente vertenza.
Del resto è consolidato l'orientamento in virtù del quale L'interesse che determina
l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato
a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Cass. 21418/2015.
11 Analogamente cass. 26044/2023 che ha posto l'accento, casomai, sulla necessità di valutare l'attendibilità del teste: accertamento che, nel caso specifico, non può che aver soluzione positiva proprio alla luce delle surrichiamate deposizioni.
Quanto accertato in sede istruttoria determina l'assorbimento o comunque la infondatezza degli ulteriori motivi d'appello.
Ed invero.
C)
Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la disamina dell'art. 66 comma 2 CCNL di riferimento, è palese non essersi trattato di “partecipazione a diverbio litigioso in locali aziendali o in luoghi di pertinenza aziendali non seguito da vie di fatto”, posto che proprie di queste ultime si è – anche – trattato.
D)
Quanto alla proporzionalità – di cui si tratta nel quarto motivo - del pari si è proprio verificato quel “mancato rispetto” e “ grave pregiudizio alla dignità e libertà personale”, richiamato dall'art. 68 dello stesso CCNL.
La giurisprudenza a supporto riportata nell'appello non si attaglia al caso di specie: nessuna colluttazione tra i due vi è stata, non vi stato alcun schiaffeggiamento verso il tale da Pt_1 giustificare una sua reazione violenta quale è stata attuata.
Il non ha minimamente toccato e nemmeno minacciato con qualsiasi gesto o parole il CP_2
e l'acceso diverbio che è stato riportato dai vari testimoni non poteva giustificare la Pt_1 reazione ( spranga e investimento) posta in essere sicchè, se di sproporzione si vuole parlare, questa ha piuttosto caratterizzato proprio il comportamento del lavoratore poi licenziato che, con il suo atteggiamento, ha irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e, in prospettiva, con i colleghi di lavoro in azienda.
E)
Il quinto motivo, sulle spese di causa, è assorbito ed anzi, in virtù della presente conferma, risulta di tutto favore per il reclamante, visto che dette spese furono colà interamente compensate.
SPESE DI CAUSA.
12 Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Non potrebbe trovare alcuna giustificazione in questo grado una qualsiasi compensazione, disposta in primo grado in virtù della reciproca soccombenza.
Si dà atto che, pur essendo stato integralmente rigettato l'appello, non sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n.
228/2012, essendovi dichiarazione di esenzione dal versamento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 39/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Rovereto sez. Parte_1 lavoro n.25/2024 (pubblicata in data 25.07.2024);
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in €
3.397,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Trento 13.03.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 06.08.2024 al n. 39/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 29.07.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Guarini (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di Rovereto ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 di quest'ultimo sito in Rovereto (TN), Piazza Damiano Chiesa 16, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e partita iva: ), in personale del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Damoli (C.F.
- FAX 045/591322 – indirizzo PEC: C.F._3
e dall'Avv. Osvaldo Cantone (C.F. Email_2
- FAX 045/591322 – indirizzo PEC: C.F._4
del Foro di Verona con domicilio eletto in Email_3
Verona (VE), Stradone Antonio Provolo 26, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
1
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Previa rinnovazione dell'istruttoria e interrogatorio libero dell'appellante Voglia riformare la Sentenza del Tribunale di Rovereto Giudice del Lavoro n. 25/2024 pubbl. il 25/07/2024
RG n. 4/2024 Giudice Dottor Michele Cuccaro e - in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e per ogni altra che emergesse in corso di causa, anche rilevabile d'ufficio, la inesistenza/inefficacia/nullità del licenziamento e per l'effetto condannare la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria ex D.Lgs. 23/2015 dal licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella massima di legge o in quella diversa ritenuta di giustizia tenuto conto della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero della diversa retribuzione ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- In via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e per ogni altra che emergesse in corso di causa, anche rilevabile d'ufficio, l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, annullando lo stesso ove ritenuto illegittimo, per insussistenza del fatto materiale contestato o, in via subordinata, perché il fatto stesso non è punibile con sanzione espulsiva, ma conservativa, con applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015, tenuto conto della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero della diversa retribuzione ritenuta di giustizia, nella misura massima di legge, il tutto oltre a rivalutazione ed interessi di mora, ovvero con applicazione della diversa tutela risarcitoria ritenuta di giustizia;
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio ed oneri di legge maggiorate ex Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 pari ad € 9.257,00 (oltre 15% spese generali, IVA, CPA ed esborsi) 3 o la maggiore o minore somma che la Corte riterrà equa - In ogni caso Con vittoria di spese di lite, compensi, ed onorari del grado da distrarsi in favore dello scrivente patrono antistatario.
DI PARTE APPELLATA:
Nel merito e in via principale: previa integrale conferma della sentenza di primo grado, accertarsi la legittimità del licenziamento impugnato e respingersi, per i motivi suesposti, le domande formulate da nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: ridursi comunque le somme eventualmente spettanti all'appellante alla luce di tutto quanto eccepito, dedotto ed
2 argomentato, se del caso, previa conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento al sig. della sola Pt_1 indennità sostitutiva del preavviso o, in via ulteriormente subordinata, con il riconoscimento della sola indennità risarcitoria di cui al 1° comma dell'art. 3 del D.lgs. 23/2015 nella misura minima di 6 mensilità ovvero, infine, in ipotesi di applicabilità del comma 2° comma del predetto art. 3, previa detrazione dell'aliunde perceptum (in relazione ad altri redditi e alla
NASPI). In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: si omette
FATTO
Con ricorso dd. 17 gennaio 2024 premesso di: Parte_1
-avere lavorato alle dipendenze di a partire dal 5.10.20 come “addetto Controparte_1 alla raccolta”;
-avere cominciato a lavorare dal 1.03.21 - a seguito di partecipazione vittoriosa a concorso interno - in officina senza modifica del contratto di lavoro sino al settembre del medesimo anno;
-avere svolto mansioni di livello superiore;
-essere stato licenziato per asserita giusta causa con lettera dd. 27.4.2023; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la società per Controparte_1 ottenere pronuncia:
1)di accertamento che, a decorrere dal marzo 2021 e sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, egli aveva svolto attività lavorativa propria del superiore livello 4A, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e alla ricostruzione della sua carriera previdenziale ed assicurativa;
2)di accertamento della inesistenza/inefficacia/nullità del licenziamento a lui comminato per insussistenza del fatto materiale contestato o, in via subordinata, perché lo stesso non è punibile con sanzione espulsiva ma meramente conservativa.
A sostegno della pretesa sub 1) sosteneva di aver svolto le sue mansioni in autonomia, seguendo le generiche indicazioni del responsabile del reparto tecnico e macchine Pt_2
e facendo saltuariamente intervenire altri colleghi che, sotto la sua direzione e
[...] coordinamento, lo aiutavano.
In relazione alla domanda sub 2) contestava la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, sostenendo di aver agito per difendersi e di non aver in alcun modo aggredito il collega, tentando invece di allontanarsi.
La contestazione era quella di avere aggredito verbalmente in data 31.3.23 il suo collega rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciandolo con una spranga di ferro, per poi CP_2 passare con la ruota posteriore sul piede di quest'ultimo, provocandogli la distorsione del ginocchio.
3 Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso evidenziava Controparte_1 come il ricorrente nei primi mesi in officina fosse stato semplicemente addestrato allo svolgimento delle nuove mansioni;
negava che egli avesse mai svolto mansioni superiori, atteso che aveva un'autonomia operativa limitata, che i servizi di riparazione di veicoli ed attrezzature erano affidati a fornitori esterni e che in nessuna occasione aveva svolto attività di coordinamento di colleghi;
affermava la piena legittimità dell'intimato licenziamento giacchè il giorno 31.3.23 il alterandosi ingiustificatamente, aveva aggredito Pt_1 verbalmente il suo collega rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciandolo con CP_2 una spranga di ferro, per poi passare con la ruota posteriore sul piede di quest'ultimo, provocandogli la distorsione del ginocchio.
Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti testimoni.
Ritenuta fondata la domanda sub 1), il tribunale rigettava invece quella sub 2) evidenziando che
L'istruttoria testimoniale ha permesso di accertare la piena fondatezza della contestazione disciplinare, avendo il teste riferito che il ricorrente , dopo averlo apostrofato CP_2 con la frase “brutto coglione, impara a stare al mondo. Torna al tuo paese” e dopo che lui si era avvicinato per chiedergli spiegazioni, si è diretto dietro il furgone, ha tirato fuori una spranga, alzandola per due volte sopra la spalla e facendo il gesto di tirargliela;
in replica alla frase del Loss “mettila via, che c'è gente che ci vede”, il ricorrente “ha immediatamente buttato la spranga di ferro all'interno del furgone ed è salito in macchina”; essendosi il avvicinato per chiedergli ulteriori spiegazioni, il non ha CP_2 Pt_1 risposto, ma è partito con la portirera aperta, colpendo il col fianco sinistro del CP_2 furgone e schiacciandogli il piede con la ruota posteriore sinistra;
circa due metri dopo il ricorrente si è fermato. è sceso dalla macchina ed ha pronunciato ulteriori frasi nei confronti del Loss, tra cui quella “impara a stare al mondo;
se succede qualcosa ti vengo a cercare”.
appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di parziale riforma Parte_1
(quanto al rigetto della domanda di annullamento del licenziamento).
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, senza proporre a sua volta appello incidentale.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
4 l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte che esso è infondato e non può trovare accoglimento.
A)
Preme alla Corte affrontare il secondo e ultimo motivo d'appello, incentrati sulla valutazione delle prove e sulla integrazione istruttoria.
Quest'ultima è stata accolta con l'ammissione di ulteriori testimonianze.
L'unica esclusione ha riguardato l'istanza volta alla acquisizione di una telefonata registrata.
Si tratta di produzione inammissibile pur nel rito lavoro in quanto risultata formata prima della chiusura del giudizio di primo grado che si è caratterizzato per una specifica fase istruttoria. Si vorrebbero chiedere ad una teste già escussa circostanze che, essendo presenti i difensori in sede testimoniale, avrebbero potuto ben esserle prospettate in tale sede , insistendo con il giudice che l'avrebbe “liberamente interrogata” perché le fosse sottoposti i capitoli 40,41,42, non potendo di conseguenza trovare giustificazione alcuna la doglianza che si focalizza sul mancato approfondimento in sede testimoniale. E ciò senza contare che, alla luce della deposizione resa dalla teste, da cui emerge che la stessa più di tanto non ha potuto vedere, non si comprende quali ulteriori elementi essa potrebbe fornire, se non incorrere nel rischio di una deposizione non veritiera o scarsamente attendibile, con l'unica conseguenza di riverberarsi ai danni dell'appellante stesso.
Del resto le circostanze dei capitoli 40,41,42 attengono proprio alla dinamica del fatto che è stata riferita dalla teste per quello che, trovandosi ella ad una certa distanza poteva vedere: non certo ad es. avrebbe potuto dire se il aveva il piede sulla frizione o se il avesse Pt_1 CP_2 infilato nell'abitacolo il suo braccio destro per tirarvi fuori il ( cap. 40), mentre sui cap. Pt_1
41 ( movimento del furgone) e 42 ( caduta a terra del CP_2
) la teste ha detto quello che ha potuto vedere.
Vi è piuttosto da evidenziare che nemmeno l'approfondimento istruttorio disposto dalla
Corte ha potuto condurre a nuove evenienze di favore per l'appellante ed anzi altro non ha prodotto che ulteriori riscontri - rispetto a quelli già acquisiti in primo grado e sopra riportati testualmente - in ordine alla condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario da parte del sig. con particolare riguardo all'investimento del ed all'uso ingiustificato di una Pt_1 CP_2 spranga di ferro a scopo intimidatorio: il tutto in assenza di situazioni che ne potessero
5 fornirne una seppur minima giustificazione.
E' infatti emerso che:
-il sig. non ha per nulla una corporatura “grossa” come vorrebbe suggerire il CP_2 Pt_1 atteso che si tratta di una persona di corporatura slanciata ma non “grosso” ( altezza .85, peso 85 kg);
-il ha tenuto una condotta di guida imprudente, anche solo accettando il rischio di un Pt_1 accidentale movimento nell'attimo in cui ha ingranato la marcia pur avendo una portiera aperta con una persona accanto alla stessa;
- l'investimento del vi è stato, determinandone la caduta, che non è stata un “far scena”, CP_2 visto e considerato che la traccia della gomma è stata immortalata nella immediatezza da una fotografia della sua scarpa scattata da , che ha poi confermato la foto ( Parte_2 doc. 5 ; CP_1
-l'uso di una spranga a scopo intimidatorio, in assenza di riscontri che descrivano atteggiamenti a loro volta minacciosi da parte del è attestato dalla deposizione del CP_2 teste nonché del teste Tes_1 Tes_2
In particolare il sindacalista cui si rivolse in dopo la contestazione disciplinare, Pt_1
ha fornito dettagliate circostanze di questa audizione: Parte_3
Per quanto riguarda l'episodio specifico il sig. veva narrato di essere stato raggiunto Pt_1 con una certa insistenza anche nei pressi del furgone dal sig. e di aver avuto qualche CP_2 timore anche a causa della corporatura piuttosto grande di quest'ultimo; solo in questa situazione di timore il sig. si giustificava del fatto di aver preso in mano questo ferro Pt_1 che teneva nel furgone. Anzi, egli mi narrò anche che, nel mentre egli aveva deciso di salire sul furgone per andare via, il aveva cercato di impedirglielo aggrappandosi alla CP_2 portiera e può darsi che nella concitazione gli fosse sfuggito il piede sulla frizione determinando un movimento del furgone.
, che era trasportato a bordo del furgone condotto dal per quanto distratto Testimone_3 Pt_1 dalla verifica di alcune mail sul telefono cellulare, dopo aver consegnato alla Corte una dichiarazione scritta che porta la data del giorno 31.03.2023 e che il testimone conferma avendone avuta lettura integrale.
Precisando che si tratta di una dichiarazione che è stata redatta su richiesta del sig.
che era il mio diretto responsabile, Pt_2
6 7 ha dichiarato:
L'autista indicato nella dichiarazione e del quale non ricordo il nome era CP_3 presente in relazione all'attività di spurgo che doveva essere effettuata.
Con riferimento all'attenzione al mio telefono di cui alla dichiarazione scritta preciso che si trattava di telefono aziendale e che dovevo verificare una serie di mail che per me erano molto importanti in quanto contenevano delle istruzioni sulle attività che dovevo svolgere.
Quando nella dichiarazione riferisco di aver sentito un rumore indefinito proveniente dalla porta posteriore del furgone debbo chiarire che non ho visto da che cosa questo rumore fosse provocato, in particolare non ho visto la spranga a cui faceva riferimento
l'autista della Renault quando si è affacciato al mio finestrino.
Adr: quando si è affacciato al mio finestrino ho riconosciuto l'autista della Renault, tale
, in quanto persona che lavorava nell'ufficio di quando io ero CP_2 Controparte_1 dipendente di tale azienda. Non so precisare quali mansioni rivestisse il predetto . CP_2
Preciso che al termine della vicenda io sono andato via accompagnato dal sig. che CP_4 nel frattempo era sopraggiunto.
Adr: preciso che non ho fornito la mia dichiarazione scritta quando mi è stata chiesta dal sindacalista del sig. in quanto mi era stato detto in azienda che doveva restare un Pt_1 documento riservato. Analoga prescrizione mi fu fornita dall'avvocato al quale mi ero rivolto poco dopo per avere dei consigli su come mi dovevo comportare. La stessa cosa mi fu detta dai Carabinieri quando mi recai per sommarie informazioni, chiamato da loro stessi dopo alcuni mesi.
Adr: preciso che quando nella dichiarazione faccio riferimento ad “acceso scambio verbale tra le due persone coinvolte” non posso dettagliare il contenuto delle parole se non il fatto che si trattava di insulti reciproci tra cui ricordo una frase del tipo “il rispetto
è sotto le scarpe” pronunciata dal sig. Pt_1
Quando ho riferito nella dichiarazione della “sensazione di movimento” del veicolo preciso che quasi contemporanea ho notato per terra al lato sinistro il sig. e la portiera del furgone CP_2 era aperta. E in tale circostanza il ha effettuato una dichiarazione del tipo “mi hai CP_2 investito”.
Quanto a oltre alla conferma del testo scritto e firmato prodotto dalla difesa Per_1 quale doc. 11 e nel quale ella descrive i fatti come appresi dal stesso nella CP_1 CP_2 immediatezza, è utile la precisazione secondo cui :
8 “Laddove nella dichiarazione mi riferisco ai parecchi insulti “e non solo” intendevo riferirmi alla questione della spranga e della ruota del mezzo.
Non ho avuto precisazioni in ordine alla descrizione di quella spranga di cui ho detto, ricordo soltanto che mi disse che detta spranga era nel furgone condotto dal Pt_1
Non ho accompagnato al pronto soccorso, ma so che ci è andato il giorno stesso.” CP_2
9
Il teste ha reso una deposizione collimante con le precedenti: Tes_4
10 “All'epoca dei fatti ero responsabile dell'area raccolta e spazzamento in Trento quale dipendente di che è tutt'ora la società per cui lavoro. Controparte_1
Confermo di essere stato presente alla telefonata alla quale vi è riferimento nella dichiarazione scritta di , doc. 11 di parte appellata. Per_1
Confermo che il contenuto della telefonata è quello descritto nella suddetta dichiarazione.
Non mi pare che sia stata effettuata una descrizione dettagliata della spranga da parte del sig. ” CP_2
Adr dell'avv. Guarini: “non ricordo che il sig. abbia detto di aver a sua volta rivolto CP_2 degli insulti al sig. ” Pt_1
Adr dell'avv. Damoli il teste dichiara di non aver mai sentito il sig. con il quale CP_2 lavorava abitualmente, parlare con un tono come quello della telefonata che il testimone qualifica come impaurito e agitato.
B)
Tutto ciò è sufficiente anche qualora non si volesse prestar fede – argomento oggetto del primo motivo di appello - alle dichiarazioni della parte offesa che invece, in tal guisa, trovano obiettivo conforto.
A confutazione degli argomenti a tal proposito spesi dall'appellante è agevole osservare che, come attestato dallo stesso a pg. 8 del reclamo, il giudice può sempre avvalersi delle dichiarazioni del lavoratore chiamato a testimoniare ( nello specifico egli è parte lesa di un atto integrante una violenza alla persona), a valere quale libero interrogatorio sui fatti (vedi art. 421 cpc).
Non ricorrono elementi che potrebbero giustificare una partecipazione del al giudizio, CP_2 ovverosia in una causa di licenziamento, al fine di ottenere un risarcimento danni, quale azione rientrante nella competenza del giudice ordinario e non di quello del lavoro, a nulla giovando pronunce che, riferite alla persona lesa di un sinistro stradale, alcuna attinenza hanno con la presente vertenza.
Del resto è consolidato l'orientamento in virtù del quale L'interesse che determina
l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato
a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Cass. 21418/2015.
11 Analogamente cass. 26044/2023 che ha posto l'accento, casomai, sulla necessità di valutare l'attendibilità del teste: accertamento che, nel caso specifico, non può che aver soluzione positiva proprio alla luce delle surrichiamate deposizioni.
Quanto accertato in sede istruttoria determina l'assorbimento o comunque la infondatezza degli ulteriori motivi d'appello.
Ed invero.
C)
Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la disamina dell'art. 66 comma 2 CCNL di riferimento, è palese non essersi trattato di “partecipazione a diverbio litigioso in locali aziendali o in luoghi di pertinenza aziendali non seguito da vie di fatto”, posto che proprie di queste ultime si è – anche – trattato.
D)
Quanto alla proporzionalità – di cui si tratta nel quarto motivo - del pari si è proprio verificato quel “mancato rispetto” e “ grave pregiudizio alla dignità e libertà personale”, richiamato dall'art. 68 dello stesso CCNL.
La giurisprudenza a supporto riportata nell'appello non si attaglia al caso di specie: nessuna colluttazione tra i due vi è stata, non vi stato alcun schiaffeggiamento verso il tale da Pt_1 giustificare una sua reazione violenta quale è stata attuata.
Il non ha minimamente toccato e nemmeno minacciato con qualsiasi gesto o parole il CP_2
e l'acceso diverbio che è stato riportato dai vari testimoni non poteva giustificare la Pt_1 reazione ( spranga e investimento) posta in essere sicchè, se di sproporzione si vuole parlare, questa ha piuttosto caratterizzato proprio il comportamento del lavoratore poi licenziato che, con il suo atteggiamento, ha irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e, in prospettiva, con i colleghi di lavoro in azienda.
E)
Il quinto motivo, sulle spese di causa, è assorbito ed anzi, in virtù della presente conferma, risulta di tutto favore per il reclamante, visto che dette spese furono colà interamente compensate.
SPESE DI CAUSA.
12 Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Non potrebbe trovare alcuna giustificazione in questo grado una qualsiasi compensazione, disposta in primo grado in virtù della reciproca soccombenza.
Si dà atto che, pur essendo stato integralmente rigettato l'appello, non sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n.
228/2012, essendovi dichiarazione di esenzione dal versamento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 39/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Rovereto sez. Parte_1 lavoro n.25/2024 (pubblicata in data 25.07.2024);
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in €
3.397,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Trento 13.03.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
13