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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 2252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 2252 del Ruolo Generale degli affari contenziosi di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via C.F._2 delle Ninfee n. 7, presso lo studio degli avv.ti Andrea Magnanti e Germano
GN ZI, che li rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter
c.p.c.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del decorso dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Roma, in data 21.6.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2003, parte n. 2, serie A04, atto n. 00905, deducendo che il rapporto fra i coniugi si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
l'11.12.2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il 25.8.2005, Per_2
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
, il 5.1.2007, Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato l'insussistenza di possibilità di riconciliazione e di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla pronuncia della separazione personale e, successivamente, alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 4.11.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio opportuno precisare che la questione attinente alla possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti instaurati su domanda congiunta delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata recentemente risolta dalla
Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., in termini positivi.
La stessa, infatti, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa di riferimento, per come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, ha affermato che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727).
2 Ciò chiarito, si reputa che la domanda di separazione debba essere accolta, tenuto conto che, come concordemente dichiarato dai coniugi, il definitivo deterioramento del rapporto fra gli stessi ha reso la prosecuzione della convivenza coniugale intollerabile.
Quanto appena evidenziato è sufficiente a far ritenere sussistente il presupposto a cui l'art. 151 c.c. subordina la pronuncia della separazione, dovendosi, sul punto, rammentare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. Cass., 5 agosto 2020, n. 16698).
3. Proseguendo con l'esame delle condizioni concordate dalle parti, si rileva che le stesse appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che, da un canto, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei due figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, risulta adeguato alle loro esigenze e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, dall'altro, i coniugi hanno dichiarato di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Occorre, da ultimo, precisare che non può procedersi allo stato alla contestuale definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo a questo fine necessario attendere il decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898/1970, a cui è subordinata la procedibilità della stessa domanda.
Si provvederà, in ragione di ciò, in relazione a quest'ultima, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere Pt_2
all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, relativo all'anno 2003, parte n. 2, serie A04, atto n. 00905;
b) dispone che i rapporti fra i coniugi e fra gli stessi e i figli, ivi incluse le modalità di contribuzione economica nei riguardi di questi ultimi, siano disciplinati dalle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
c) dispone come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, tenutasi in data 4.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 2252 del Ruolo Generale degli affari contenziosi di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via C.F._2 delle Ninfee n. 7, presso lo studio degli avv.ti Andrea Magnanti e Germano
GN ZI, che li rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter
c.p.c.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del decorso dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Roma, in data 21.6.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2003, parte n. 2, serie A04, atto n. 00905, deducendo che il rapporto fra i coniugi si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
l'11.12.2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il 25.8.2005, Per_2
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
, il 5.1.2007, Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato l'insussistenza di possibilità di riconciliazione e di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla pronuncia della separazione personale e, successivamente, alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 4.11.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio opportuno precisare che la questione attinente alla possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti instaurati su domanda congiunta delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata recentemente risolta dalla
Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., in termini positivi.
La stessa, infatti, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa di riferimento, per come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, ha affermato che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727).
2 Ciò chiarito, si reputa che la domanda di separazione debba essere accolta, tenuto conto che, come concordemente dichiarato dai coniugi, il definitivo deterioramento del rapporto fra gli stessi ha reso la prosecuzione della convivenza coniugale intollerabile.
Quanto appena evidenziato è sufficiente a far ritenere sussistente il presupposto a cui l'art. 151 c.c. subordina la pronuncia della separazione, dovendosi, sul punto, rammentare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. Cass., 5 agosto 2020, n. 16698).
3. Proseguendo con l'esame delle condizioni concordate dalle parti, si rileva che le stesse appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che, da un canto, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei due figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, risulta adeguato alle loro esigenze e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, dall'altro, i coniugi hanno dichiarato di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Occorre, da ultimo, precisare che non può procedersi allo stato alla contestuale definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo a questo fine necessario attendere il decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898/1970, a cui è subordinata la procedibilità della stessa domanda.
Si provvederà, in ragione di ciò, in relazione a quest'ultima, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere Pt_2
all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, relativo all'anno 2003, parte n. 2, serie A04, atto n. 00905;
b) dispone che i rapporti fra i coniugi e fra gli stessi e i figli, ivi incluse le modalità di contribuzione economica nei riguardi di questi ultimi, siano disciplinati dalle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
c) dispone come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, tenutasi in data 4.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
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