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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 27/10/2025 davanti all'avv. ES GI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 5/2021
Alle ore 10,25 sono presenti per la creditrice opposta l'avv. Di Lucente in sostituzione dell'avv. Fiorito e per terza garante l'avv. Michelangelo Russo in sostituzione dell'avv. Pietrunti.
Per la creditrice opposta è presente l'avv. Florindo Di Controparte_1
Lucente in sostituzione dell'avv. Fiorella Fiorito, giusta delega che esibisce e deposita;
l'avv. Di Lucente torna nuovamente ad impugnare e contestare, anche in tale sede, tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, sicché infondato in fatto e diritto. Si riporta alle proprie note conclusionali depositate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese.
L'avv. Russo si riporta alle conclusioni in atti insistendo nell'accoglimento delle eccezioni, anche preliminari, e nelle difese formulate anche nella comparsa conclusionale contesta le avverse richieste e conclusioni insistendo per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese.
Fino alle ore 10:30 nessuno è comparso per parte opponente.
Il GOT
Si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 16:44, il tribunale di Isernia, in persona del giudice onorario
ES GI, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di ES GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 5/2021 promossa da cf quale titolare della impresa Parte_1 C.F._1 individuale AUTOTRASPORTI di P. IV , Pt_1 P.IV_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARRA MICHELE contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FIORITO FIORELLA
e con la chiamata in causa di
in Controparte_2 P.IV_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. PIETRUNTI ANTONIO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO il decreto ingiuntivo n. 327/2020, emesso in data 16 dicembre 2020 dal
Tribunale di Isernia (R.G. n. 1002/2020), su ricorso della società
[...]
è stato ingiunto ad il pagamento della CP_1 Controparte_3 somma di euro 5.747,27, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori di rettifica eseguiti sul motore di un autocarro Scania DC 1609, targato DL
226XS, come risultante dalla fattura n. 30 del 31 gennaio 2020.
Avverso il già menzionato decreto, ha proposto opposizione Parte_1 notificando atto di citazione in data 5 gennaio 2021 e chiedendone la revoca.
2 L'opponente ha dedotto di aver già corrisposto parte dell'importo, pari ad euro 2.873,63, mediante assegno bancario del 30 maggio 2020, non considerato nella pretesa monitoria. Ha inoltre sostenuto che la rettifica eseguita dalla convenuta aveva provocato ulteriori guasti al motore, consistenti nella rottura delle valvole e del monoblocco, rendendo il veicolo inutilizzabile e determinando un danno patrimoniale stimato in euro
15.000,00. L'opponente ha altresì affermato che la avrebbe CP_1 riconosciuto i vizi dell'intervento, consegnando nuove valvole in sostituzione di quelle danneggiate.
Il vizio dell'opera realizzata dalla è allegata affermando CP_1 testualmente:
L' dopo che si era verificata la fusione del Controparte_3 motore dello sopra indicato, si era rivolto alla CP_4 Controparte_1 per ottenere la rettifica del motore.
Nel caso di specie a fronte della fusione del motore, si richiese la rettifica dello stesso.
La rettifica motori permette di eliminare i problemi significanti di questo organo ossia l'ingripparsi del pistone all'interno di un cilindro. Quindi la rettifica prevede esattamente il cambio del pistone (con uno nuovo) e la rettifica del cilindro, ossia il suo allargamento e lisciamento interno per permettere nuovamente il corretto funzionamento del pistone.
La rettifica motori prevede che si provveda a lavorare su dei componenti essenziali: il pistone e i cilindri ed in particolare, eliminare dai cilindri tutta la sporcizia, l'accumulo dei gas ecc…è un'azione necessaria da eseguire durante la loro rettifica. Quindi principalmente questa azione interessa un cilindro che dev'essere rinnovato e reimpostato al fine di accogliere al meglio il nuovo pistone.
La società si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie. Ha precisato che l'intervento commissionato dal aveva riguardato esclusivamente le testate del Pt_1 motore, con operazioni di rettifica, lavaggio e sabbiatura, nonché sostituzione di valvole e guida valvole. La fattura non reca alcuna indicazione delle lavorazioni che parte opponente allega siano state eseguite (Quindi la
3 rettifica prevede esattamente il cambio del pistone (con uno nuovo) e la rettifica del cilindro, ossia il suo allargamento e lisciamento interno per permettere nuovamente il corretto funzionamento del pistone) mentre indica la fornitura di pistoni e camicie, senza indicare alcuna lavorazione.
L'opposta ha poi riconosciuto che, per un mero errore materiale, la richiesta dell'intero importo di cui alla fattura è frutto di un errore materiale, avendo ricevuto in acconto il pagamento di € 2.873,63, ha tuttavia evidenziato di aver fornito, su richiesta del materiali aggiuntivi (pistoni, camicie, bronzine Pt_1
e guarnizioni) e ulteriori pezzi di ricambio nel febbraio 2020 per un importo di euro 2.342,56 rimasto insoluto, riservando di chiederne il pagamento.
Secondo la convenuta, il rimontaggio del motore sarebbe stato effettuato autonomamente dal il quale, per imperizia, avrebbe causato la rottura Pt_1 di una canna e del monoblocco. Ha inoltre riferito che l'assegno ricevuto a saldo della fattura era stato rifiutato all'incasso per difetto di fondi e che, nonostante ripetuti solleciti e la diffida del 19 novembre 2020, il pagamento non era avvenuto, rendendo necessario il ricorso per decreto ingiuntivo.
La ha richiesto la conferma del decreto ingiuntivo, o in CP_1 subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua di euro 2.873,64, oltre interessi di mora. In via preliminare, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione e la chiamata in causa della compagnia assicurativa Zurich Insurance PLC, titolare della polizza n.
798A1389, per essere manlevata da eventuali responsabilità risarcitorie.
Anche la , costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_2 proponendo anche alcuni rilievi preliminari.
In sintesi, con l'opposizione viene rilevata la cattiva esecuzione del lavoro, il riconoscimento dei vizi da parte della e l'inidoneità della fattura CP_1
a costituire piena prova del credito, la creditrice contesta invece l'addebitabilità del danno alla condotta dell'opponente.
La causa è stata istruita con prove orali e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Come detto, l'opponente addebita all'opposta l'errata esecuzione di un lavoro
4 e non precisa, se non in maniera del tutto generica, il guasto lamentato
(“rompeva le valvole con un danno grave al mono blocco”) chiedendo il risarcimento del danno genericamente determinato in € 15.000,00
(“dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere il risarcimento patito nella misura di almeno euro 15.000,00”).
La , costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda, CP_1 rappresentando di aver fornito materiali ed eseguito un lavoro di rettifica delle testate, ricevute smontate (poi rimontate a cura dell'opponente), affermando che il danno, se esistente, non era in alcun modo riconducibile all'opposta. In tal senso è fornito un supporto dall'esame della fattura posta a fondamento del credito azionato che reca l'indicazione dei lavori eseguiti e dei pezzi forniti senza alcun elemento da cui è possibile desumere le attività connesse al montaggio del motore stesso.
Neppure è stata consentita, a supporto della domanda, l'esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio, chiedendosi di accertare l'esistenza del danno e di determinarne la misura in assenza di una chiara allegazione e di un principio di prova.
Infatti consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico funzionale alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
In dottrina e in giurisprudenza si è generato un intenso dibattito sui limiti dell'operato del consulente tecnico d'ufficio discutendosi se al consulente possa essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente).
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez.
Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti
5 fatti principali rilevabili d'ufficio.
Dunque il divieto di compiere indagini esplorative è superabile solo laddove l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche non risultante da documenti prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, devono necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III, 06/12/2019, n. 31886).
Nella fattispecie è allegata la non meglio precisata rottura del motore ed è chiesto il risarcimento di un danno indicato in maniera approssimativa
(“dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere il risarcimento patito nella misura di almeno euro 15.000,00”) senza il supporto di alcun elemento di prova. Si sarebbe trattato di provare attraverso la consulenza fatti e situazioni che, essendo poste a fondamento della domanda, sarebbe stato onere dell'attore provare.
Rileva poi evidenziare che dall'istruttoria è emerso che i lavori di rettifica sono stati eseguiti nel gennaio 2020; che ha provveduto Pt_1 autonomamente al rimontaggio del motore;
che nel maggio 2020 l'opponente ha provveduto al pagamento di € 2.873,63 e che solo con l'opposizione del gennaio 2021 l'opponente ha sollevato contestazioni circa l'esecuzione dell'intervento e i presunti danni derivanti.
Dunque l'inadempimento è stato contestato a distanza di un anno dai fatti e dopo il pagamento (avvenuto cinque mesi dopo il lavoro) della metà della somma fatturata.
Si aggiunga inoltre che, sebbene condivisibili le argomentazioni dell'opponente circa l'inidoneità della fattura a fornire la prova del credito, non può non osservarsi che il non ha mai contestato né prima né in Pt_1 corso di causa la fornitura oggetto della fattura n. 30 del 31 gennaio 2020, posta a fondamento del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
In altre parole, l'opponente ha riconosciuto il debito.
L'opponente ha poi opposto in compensazione il danno, ma non ha fornito la
6 prova della lesione che allega di aver subito per effetto del comportamento della . CP_1
Emerge un quadro in cui la mancanza di prova delle allegazioni unitamente al ritardo nella contestazione militano per il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda comporta l'assorbimento della domanda di manleva nei confronti della CP_5
Deve tuttavia osservarsi che il decreto ingiuntivo opposto contiene la richiesta del pagamento di una somma (€ 5.747,27) che non tiene conto dell'acconto ricevuto per € 2.873,63.
Il fatto, specificamente contestato dall'opponente, è riconosciuto dalla società opposta.
Deve a questo punto osservarsi che il Codice di Procedura Civile concede una tutela rafforzata ai crediti muniti dei particolari requisiti previsti dagli artt.
633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo.
Nei casi in cui è consentito il decreto ingiuntivo al creditore è dato un procedimento sommario tipico, senza contraddittorio, superficiale e sottoposto a condizioni di ammissibilità attraverso il quale viene esercitata un'azione speciale di condanna, finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo. L'opposizione è soltanto eventuale ed introduce un processo ordinario di cognizione volto a regolamentare la cosa controversa;
resta però un giudizio strettamente vincolato al decreto ingiuntivo in cui la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest'ultimo il ruolo (meramente formale) di convenuto.
Tuttavia la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio (Cass. civ. Sez. I Ord., 03/09/2009, n. 19120, rv. 609997; Cass. civ.
Sez. I, 01/02/2007, n. 2217, rv. 594926).
Trattandosi di un unico processo bifasico, la domanda da esaminare è quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ne discende che la mancata indicazione delle somme ricevute in acconto sul bene o servizio in relazione al quale è chiesta l'ingiunzione, incidendo sulla
7 domanda, comporta la revoca del decreto ingiuntivo a cui deve seguire la condanna al pagamento della somma accertata a seguito del giudizio.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 2.873,64, pari alla differenza tra la somma ingiunta (€ 5.747,27) e quella versata in acconto (€ 2.873,63).
Sul governo delle spese deve osservarsi che, in caso di mancata opposizione, per effetto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, la ditta opponente sarebbe stata costretta a pagare un importo completamente diverso e pari al doppio del debito accertato.
Pertanto, considerato che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"
(analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese, ritenuto che il grave errore sull'importo dovuto ha imposto all'attore la scelta dell'opposizione, ritenuta la sussistenza delle citate "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
ES GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ditta contro Parte_2
con la chiamata in causa di Controparte_1 [...]
iscritta al RG 5/2021, Controparte_2 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 327 emesso dal
Tribunale di Isernia il 16 dicembre 2020 nella procedura RG n. 1002/2020; condanna la ditta al pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 2.873,64 oltre interessi come richiesti. Controparte_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 27 ottobre 2025
Il Giudice onorario
ES GI
8
Verbale di udienza
All'udienza del 27/10/2025 davanti all'avv. ES GI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 5/2021
Alle ore 10,25 sono presenti per la creditrice opposta l'avv. Di Lucente in sostituzione dell'avv. Fiorito e per terza garante l'avv. Michelangelo Russo in sostituzione dell'avv. Pietrunti.
Per la creditrice opposta è presente l'avv. Florindo Di Controparte_1
Lucente in sostituzione dell'avv. Fiorella Fiorito, giusta delega che esibisce e deposita;
l'avv. Di Lucente torna nuovamente ad impugnare e contestare, anche in tale sede, tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, sicché infondato in fatto e diritto. Si riporta alle proprie note conclusionali depositate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese.
L'avv. Russo si riporta alle conclusioni in atti insistendo nell'accoglimento delle eccezioni, anche preliminari, e nelle difese formulate anche nella comparsa conclusionale contesta le avverse richieste e conclusioni insistendo per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese.
Fino alle ore 10:30 nessuno è comparso per parte opponente.
Il GOT
Si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 16:44, il tribunale di Isernia, in persona del giudice onorario
ES GI, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di ES GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 5/2021 promossa da cf quale titolare della impresa Parte_1 C.F._1 individuale AUTOTRASPORTI di P. IV , Pt_1 P.IV_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARRA MICHELE contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FIORITO FIORELLA
e con la chiamata in causa di
in Controparte_2 P.IV_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. PIETRUNTI ANTONIO
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO il decreto ingiuntivo n. 327/2020, emesso in data 16 dicembre 2020 dal
Tribunale di Isernia (R.G. n. 1002/2020), su ricorso della società
[...]
è stato ingiunto ad il pagamento della CP_1 Controparte_3 somma di euro 5.747,27, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori di rettifica eseguiti sul motore di un autocarro Scania DC 1609, targato DL
226XS, come risultante dalla fattura n. 30 del 31 gennaio 2020.
Avverso il già menzionato decreto, ha proposto opposizione Parte_1 notificando atto di citazione in data 5 gennaio 2021 e chiedendone la revoca.
2 L'opponente ha dedotto di aver già corrisposto parte dell'importo, pari ad euro 2.873,63, mediante assegno bancario del 30 maggio 2020, non considerato nella pretesa monitoria. Ha inoltre sostenuto che la rettifica eseguita dalla convenuta aveva provocato ulteriori guasti al motore, consistenti nella rottura delle valvole e del monoblocco, rendendo il veicolo inutilizzabile e determinando un danno patrimoniale stimato in euro
15.000,00. L'opponente ha altresì affermato che la avrebbe CP_1 riconosciuto i vizi dell'intervento, consegnando nuove valvole in sostituzione di quelle danneggiate.
Il vizio dell'opera realizzata dalla è allegata affermando CP_1 testualmente:
L' dopo che si era verificata la fusione del Controparte_3 motore dello sopra indicato, si era rivolto alla CP_4 Controparte_1 per ottenere la rettifica del motore.
Nel caso di specie a fronte della fusione del motore, si richiese la rettifica dello stesso.
La rettifica motori permette di eliminare i problemi significanti di questo organo ossia l'ingripparsi del pistone all'interno di un cilindro. Quindi la rettifica prevede esattamente il cambio del pistone (con uno nuovo) e la rettifica del cilindro, ossia il suo allargamento e lisciamento interno per permettere nuovamente il corretto funzionamento del pistone.
La rettifica motori prevede che si provveda a lavorare su dei componenti essenziali: il pistone e i cilindri ed in particolare, eliminare dai cilindri tutta la sporcizia, l'accumulo dei gas ecc…è un'azione necessaria da eseguire durante la loro rettifica. Quindi principalmente questa azione interessa un cilindro che dev'essere rinnovato e reimpostato al fine di accogliere al meglio il nuovo pistone.
La società si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie. Ha precisato che l'intervento commissionato dal aveva riguardato esclusivamente le testate del Pt_1 motore, con operazioni di rettifica, lavaggio e sabbiatura, nonché sostituzione di valvole e guida valvole. La fattura non reca alcuna indicazione delle lavorazioni che parte opponente allega siano state eseguite (Quindi la
3 rettifica prevede esattamente il cambio del pistone (con uno nuovo) e la rettifica del cilindro, ossia il suo allargamento e lisciamento interno per permettere nuovamente il corretto funzionamento del pistone) mentre indica la fornitura di pistoni e camicie, senza indicare alcuna lavorazione.
L'opposta ha poi riconosciuto che, per un mero errore materiale, la richiesta dell'intero importo di cui alla fattura è frutto di un errore materiale, avendo ricevuto in acconto il pagamento di € 2.873,63, ha tuttavia evidenziato di aver fornito, su richiesta del materiali aggiuntivi (pistoni, camicie, bronzine Pt_1
e guarnizioni) e ulteriori pezzi di ricambio nel febbraio 2020 per un importo di euro 2.342,56 rimasto insoluto, riservando di chiederne il pagamento.
Secondo la convenuta, il rimontaggio del motore sarebbe stato effettuato autonomamente dal il quale, per imperizia, avrebbe causato la rottura Pt_1 di una canna e del monoblocco. Ha inoltre riferito che l'assegno ricevuto a saldo della fattura era stato rifiutato all'incasso per difetto di fondi e che, nonostante ripetuti solleciti e la diffida del 19 novembre 2020, il pagamento non era avvenuto, rendendo necessario il ricorso per decreto ingiuntivo.
La ha richiesto la conferma del decreto ingiuntivo, o in CP_1 subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua di euro 2.873,64, oltre interessi di mora. In via preliminare, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione e la chiamata in causa della compagnia assicurativa Zurich Insurance PLC, titolare della polizza n.
798A1389, per essere manlevata da eventuali responsabilità risarcitorie.
Anche la , costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_2 proponendo anche alcuni rilievi preliminari.
In sintesi, con l'opposizione viene rilevata la cattiva esecuzione del lavoro, il riconoscimento dei vizi da parte della e l'inidoneità della fattura CP_1
a costituire piena prova del credito, la creditrice contesta invece l'addebitabilità del danno alla condotta dell'opponente.
La causa è stata istruita con prove orali e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Come detto, l'opponente addebita all'opposta l'errata esecuzione di un lavoro
4 e non precisa, se non in maniera del tutto generica, il guasto lamentato
(“rompeva le valvole con un danno grave al mono blocco”) chiedendo il risarcimento del danno genericamente determinato in € 15.000,00
(“dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere il risarcimento patito nella misura di almeno euro 15.000,00”).
La , costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda, CP_1 rappresentando di aver fornito materiali ed eseguito un lavoro di rettifica delle testate, ricevute smontate (poi rimontate a cura dell'opponente), affermando che il danno, se esistente, non era in alcun modo riconducibile all'opposta. In tal senso è fornito un supporto dall'esame della fattura posta a fondamento del credito azionato che reca l'indicazione dei lavori eseguiti e dei pezzi forniti senza alcun elemento da cui è possibile desumere le attività connesse al montaggio del motore stesso.
Neppure è stata consentita, a supporto della domanda, l'esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio, chiedendosi di accertare l'esistenza del danno e di determinarne la misura in assenza di una chiara allegazione e di un principio di prova.
Infatti consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico funzionale alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
In dottrina e in giurisprudenza si è generato un intenso dibattito sui limiti dell'operato del consulente tecnico d'ufficio discutendosi se al consulente possa essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente).
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez.
Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti
5 fatti principali rilevabili d'ufficio.
Dunque il divieto di compiere indagini esplorative è superabile solo laddove l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche non risultante da documenti prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, devono necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III, 06/12/2019, n. 31886).
Nella fattispecie è allegata la non meglio precisata rottura del motore ed è chiesto il risarcimento di un danno indicato in maniera approssimativa
(“dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere il risarcimento patito nella misura di almeno euro 15.000,00”) senza il supporto di alcun elemento di prova. Si sarebbe trattato di provare attraverso la consulenza fatti e situazioni che, essendo poste a fondamento della domanda, sarebbe stato onere dell'attore provare.
Rileva poi evidenziare che dall'istruttoria è emerso che i lavori di rettifica sono stati eseguiti nel gennaio 2020; che ha provveduto Pt_1 autonomamente al rimontaggio del motore;
che nel maggio 2020 l'opponente ha provveduto al pagamento di € 2.873,63 e che solo con l'opposizione del gennaio 2021 l'opponente ha sollevato contestazioni circa l'esecuzione dell'intervento e i presunti danni derivanti.
Dunque l'inadempimento è stato contestato a distanza di un anno dai fatti e dopo il pagamento (avvenuto cinque mesi dopo il lavoro) della metà della somma fatturata.
Si aggiunga inoltre che, sebbene condivisibili le argomentazioni dell'opponente circa l'inidoneità della fattura a fornire la prova del credito, non può non osservarsi che il non ha mai contestato né prima né in Pt_1 corso di causa la fornitura oggetto della fattura n. 30 del 31 gennaio 2020, posta a fondamento del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
In altre parole, l'opponente ha riconosciuto il debito.
L'opponente ha poi opposto in compensazione il danno, ma non ha fornito la
6 prova della lesione che allega di aver subito per effetto del comportamento della . CP_1
Emerge un quadro in cui la mancanza di prova delle allegazioni unitamente al ritardo nella contestazione militano per il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda comporta l'assorbimento della domanda di manleva nei confronti della CP_5
Deve tuttavia osservarsi che il decreto ingiuntivo opposto contiene la richiesta del pagamento di una somma (€ 5.747,27) che non tiene conto dell'acconto ricevuto per € 2.873,63.
Il fatto, specificamente contestato dall'opponente, è riconosciuto dalla società opposta.
Deve a questo punto osservarsi che il Codice di Procedura Civile concede una tutela rafforzata ai crediti muniti dei particolari requisiti previsti dagli artt.
633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo.
Nei casi in cui è consentito il decreto ingiuntivo al creditore è dato un procedimento sommario tipico, senza contraddittorio, superficiale e sottoposto a condizioni di ammissibilità attraverso il quale viene esercitata un'azione speciale di condanna, finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo. L'opposizione è soltanto eventuale ed introduce un processo ordinario di cognizione volto a regolamentare la cosa controversa;
resta però un giudizio strettamente vincolato al decreto ingiuntivo in cui la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest'ultimo il ruolo (meramente formale) di convenuto.
Tuttavia la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio (Cass. civ. Sez. I Ord., 03/09/2009, n. 19120, rv. 609997; Cass. civ.
Sez. I, 01/02/2007, n. 2217, rv. 594926).
Trattandosi di un unico processo bifasico, la domanda da esaminare è quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ne discende che la mancata indicazione delle somme ricevute in acconto sul bene o servizio in relazione al quale è chiesta l'ingiunzione, incidendo sulla
7 domanda, comporta la revoca del decreto ingiuntivo a cui deve seguire la condanna al pagamento della somma accertata a seguito del giudizio.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 2.873,64, pari alla differenza tra la somma ingiunta (€ 5.747,27) e quella versata in acconto (€ 2.873,63).
Sul governo delle spese deve osservarsi che, in caso di mancata opposizione, per effetto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, la ditta opponente sarebbe stata costretta a pagare un importo completamente diverso e pari al doppio del debito accertato.
Pertanto, considerato che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"
(analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese, ritenuto che il grave errore sull'importo dovuto ha imposto all'attore la scelta dell'opposizione, ritenuta la sussistenza delle citate "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
ES GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ditta contro Parte_2
con la chiamata in causa di Controparte_1 [...]
iscritta al RG 5/2021, Controparte_2 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 327 emesso dal
Tribunale di Isernia il 16 dicembre 2020 nella procedura RG n. 1002/2020; condanna la ditta al pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 2.873,64 oltre interessi come richiesti. Controparte_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 27 ottobre 2025
Il Giudice onorario
ES GI
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