Sentenza 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 5 giugno 2023
Decreto collegiale 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/05/2022, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00727/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - Dirigente Area III Ter - Applicazione del Sistema Sanzionatorio prot. uscita -OMISSIS-, comunicata al ricorrente in pari data, con cui si è rigettata la richiesta presentata il 16/09/2020 di nulla osta al conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con il provvedimento di cui al punto precedente si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 28 ottobre 2021 e depositato in pari data, il ricorrente, al quale l’11 Agosto 2008 la Prefettura di Lecce ha revocato la patente di guida a seguito dell’applicazione nei suoi confronti nel Novembre 2007 con decreto del Tribunale di Lecce della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni tre, poi revocata il 24 Aprile 2016, impugna l’epigrafata nota prot. -OMISSIS- datata 30/7/2021 del Dirigente dell'Area III dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, recante rigetto dell’istanza presentata il 16/09/2020 di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida, per le seguenti ragioni “ In data 4.10.2016 il sig. -OMISSIS- è stato destinatario di un provvedimento prot. -OMISSIS- con cui si rigettava il rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida; in data 12 febbraio 2018 il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dei Trasporti, si pronunciava sul ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il cennato diniego, rigettandolo e confermando il provvedimento emanato da quest’Ufficio. Tutto ciò premesso, si evidenzia che dalla richiesta in oggetto non si evincono elementi nuovi che consentano di esprimere parere favorevole al rilascio della patente di guida, fatto salvo il decorso del termine di tre anni dal provvedimento di revoca, prima del quale non è possibile richiedere un nuovo documento di guida. D’altro canto, il solo dato temporale non è di per sé sufficiente a riacquistare i requisiti morali previsti per il conseguimento della patente di guida laddove non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi in grado di dimostrare l’insussistenza delle situazioni personali preclusive di cui al comma 1 dell’art. 120 del CdS. Vieppiù, il diniego del nulla osta al conseguimento della patente di guida è preordinato al perseguimento dell’interesse pubblico all’attività di prevenzione generale e tutela della sicurezza pubblica e, pertanto, non può rilevare che l’istante sia già stato titolare di patente ovvero che la richieda come primo rilascio ”.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 27 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ART. 12 DELLE PRELEGGI, ART. 120 E 219 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30.4.1992. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA.
1.2. In data 8 novembre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, il Ministero dell'Interno e la Questura di Lecce.
Alla Camera di Consiglio del 22.12 2021 il difensore del ricorrente ha rinunciata all’istanza cautelare “nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito”.
Successivamente le parti hanno svolto e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.In limine, è opportuno ribadire la sussistenza della giurisdizione dell’adito T.A.R..
Sul punto il Collegio - da un lato - richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il confine tra la cognizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario non passa per la natura vincolata o meno dei provvedimenti impugnati, come si può dedurre dall'art. 31 comma 3 c.p.a., per cui la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando oggetto del giudizio sia un'attività vincolata e che occorre infatti valutare il problema della giurisdizione a partire della natura della funzione esercitata dall'amministrazione; nel caso del rilascio del nulla osta della patente di guida, l'Amministrazione esercita un potere autoritativo, sebbene vincolato, diretto a tutelare in via primaria l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale” (cfr. in tal senso T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 18.10.2021 n. 3115); pertanto, “l’Amministrazione con il provvedimento con cui dispone sull’istanza di rilascio di una nuova patente di guida (a seguito della disposta revoca) esercita un potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblicistico di prevenzione e tutela della comunità che incide su una posizione di interesse legittimo del privato” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 12 aprile 2021 n. 1178); e - dall’altro - osserva che (a ben vedere) sussiste la giurisdizione dell’adito G.A. in ragione del potere discrezionale spettante alla Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla osta-osta al conseguimento di nuova patente di guida (una volta ottenuta dall’istante la riabilitazione penale).
Ne consegue che a fronte della natura autoritativa (e discrezionale) del potere che viene in rilievo allorquando il Prefetto decida sull’istanza di rilascio del nulla - osta della patente di guida, ai sensi dell’art.120 comma terzo del D. Lgs. n. 285/1992, sussiste la giurisdizione generale di legittimità di questo T.A.R..
3. Il ricorso è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto.
3.1. Con il primo e unico motivo di doglianza, il sig. -OMISSIS-, lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego del nulla osta per il conseguimento del nuovo documento di abilitazione alla guida, sostenendo che l’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n.285/1992) non prevede, quale presupposto per il conseguimento di una nuova patente (già revocata), alcun titolo riabilitativo, in quanto, nell’ipotesi di revoca della patente già conseguita, l’art. 120 Codice della Strada non prevede la necessità di conseguire alcuna forma di riabilitazione, né per l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali, né per la cessazione degli effetti pregiudizievoli e di quelli ulteriori preclusivi, riferiti alle misure di prevenzione.
L’assunto non è convincente.
3.2. L’articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato <<Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116>>, al comma 1, primo periodo, dispone che << Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi…>>.
Al secondo comma, l’articolo 120 precisa che <<…se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione...>>.
Il terzo comma dell’art. 120 citato recita: <<La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni>>.
3.3. La lettura integrata e sistematica dei primi tre commi del soprariportato articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992, tuttavia, ha generato due filoni giurisprudenziali contrastanti, in punto di sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo, in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente.
3.3.1. In particolare secondo un orientamento giurisprudenziale, “il comma 3 ed il comma 2 del richiamato art.120 del Codice della strada integrano una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente dopo il mero decorso di un triennio dall’adozione del provvedimento di revoca, senza che si realizzi anche l’ulteriore presupposto dell’intervento della riabilitazione” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2021, n. 3084; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1143). Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la ratio del divieto di disporre la revoca della patente, una volta decorso il termine triennale dall’applicazione della misura di prevenzione, deve essere rinvenuta nella tutela dell’affidamento del titolare, che la Corte Costituzionale, al paragrafo 5.3. della sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ravvisato nella fattispecie della revoca del titolo abilitativo ma non anche nella fattispecie del diniego di rilascio, nella quale la <<condizione ostativa..., a differenza della revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato>>.
Secondo tale orientamento, quindi, la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, secondo tale orientamento “il destinatario di un provvedimento di revoca, per conseguire una nuova patente di guida, deve attendere solo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, senza che possa esigersi che egli ottenga anche un provvedimento riabilitativo”. (T.A.R. Milano 02724/2021).
3.3.2. Secondo altro orientamento, al quale ha evidentemente aderito la Prefettura di Lecce, il comma 3 dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 deve essere qualificato come norma <<in aggiunta>> rispetto alla norma contenuta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell’intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca.
Invero, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell’art.120, risulta necessario - ed è dirimente - riferire la necessita della riabilitazione penale rispetto alla misura di prevenzione già applicata, anche a colui che abbia subito la revoca e intenda sostenere le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida”. Infatti, “il decorso del termine triennale non determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dal comma 1 dell’art.120 D. Lgs. n. 285/1992.
In tal senso, di recente il Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare (ordinanza n.2350/2021) ha ritenuto che “sebbene il requisito della riabilitazione non sia espressamente richiesto dall’art. 120 del c.d.s. in ipotesi di revoca di patente già conseguita, il Collegio ritiene anche sulla scorta del precedente della sezione (sent, -OMISSIS-) che, in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non sia sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio dell’invocato nulla osta “in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi”;
3.4. Il Collegio ritiene - meditatamente - di aderire a quest’ultimo orientamento.
3.4.1. Infatti, il primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.) indica i requisiti morali necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), che si applicano a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida (sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata); mentre il terzo comma dell’art. 120 del medesimo Codice della Strada (“La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”) aggiunge (al presupposto dell’intervenuta riabilitazione di cui al primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada) un ulteriore requisito necessario affinché chi ha subito la revoca della patente di guida possa conseguirne una nuova, prescrivendo il periodo minimo di efficacia della revoca (ossia tre anni dall’adozione della revoca della patente), ma non incide in alcun modo sui requisiti morali necessari per conseguire la patente, indicati al primo comma della norma in questione, in conformità alla lettera e alla ratio delle disposizioni citate - interpretate sistematicamente nel loro combinato disposto in base ai consueti ortodossi canoni ermeneutici - che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo, mirando ad evitare che il possesso della patente di guida possa agevolare soggetti connotati da pericolosità sociale.
In altri termini, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile, in caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la lettera dell’art. 120 terzo comma del Codice della Strada non faccia esplicito e diretto riferimento alla riabilitazione penale come condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto, a ben vedere, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente di guida già revocata in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi e, nel particolare caso di specie, è incontestato il fatto che non sussiste il presupposto della intervenuta riabilitazione penale del ricorrente.
4. In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve conseguentemente essere respinto.
4.1. Sussistono nondimeno (in considerazione della complessità della controversia e della non univocità dei richiamati orientamenti giurisprudenziali) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO