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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 784/2023 promossa da:
La e (c.f./p.i. e Parte_1 CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Gaudenzio
[...] C.F._1
PO (c.f.: C.F._2 Email_1
dall'Avv. Marco MOGLIA del Foro di Parma (c.f. - pec: C.F._3
e dall'Avv. Pierluigi CEVENINI del Foro di Bologna Email_2
(c.f.: - pec: C.F._4 Email_3
APPELLANTI
pagina 1 di 82 Contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
(C.F. Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
(C.F. ) CP_5 C.F._8
Tutti con il patrocinio dell'avv. DELIETI PAOLO elettivamente domiciliato in
STRADELLO MARCHE 6 43100 PARMA presso il difensore avv. DELIETI PAOLO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CECI EMANUELA CP_6 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE RUSTICI 2 43123 PARMA presso il difensore avv.
CECI EMANUELA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._9
VA OV elettivamente domiciliato in B.GO DELLA POSTA 28 43121
PARMA presso il difensore avv. VA OV-
(C.F. ) con il Controparte_7 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. BERTORA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA FARINI,
35 PARMA presso il difensore avv. BERTORA GIUSEPPE
(GIA' ) (C.F. ) con il Controparte_8 Controparte_9 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO e dell'avv. ESPOSITO
IA ( VIA VIVAIO 24 MILANO;
elettivamente C.F._10 pagina 2 di 82 domiciliato in VIA VIVAIO 24 20122 MILANO presso il difensore avv. ROMAGNOLI
MAURIZIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_10 C.F._11
SI NA ( ) e dell'avv. SALTI MARIA CHIARA C.F._12
( ) STRADA REPUBBLICA 56 43121 PARMA;
elettivamente C.F._13
domiciliato in STRADA REPUBBLICA 56 43121 PARMA presso il difensore avv.
SI NA
APPELLATI
E APPELLANTI INCIDENTALI
C.F. ) CP_11 C.F._14
(C.F. ) CP_12 C.F._15
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BELLI GIANANTONIO e dell'avv. GARCEA
OM ( ) VIA BARBERIA 6 40123 BOLOGNA;
C.F._16
elettivamente domiciliato in C/O AVV. GARCEA OM VIA BARBERIA 6
BOLOGNA presso il difensore avv. BELLI GIANANTONIO
(C.F. e Controparte_7 P.IVA_3
(C.F. Entrambi con il patrocinio dell'avv. CP_13 C.F._17
PI LI EA elettivamente domiciliato in CORSO
CANALCHIARO, 26 41100 MODENA presso il difensore avv. PI LI
EA
(C.F. ) - contumace CP_14 C.F._18
pagina 3 di 82 C.F. - contumace CP_15 C.F._19
APPELLATI
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 11.04.2025:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTI e e Parte_1 CP_1 Parte_2
: <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
[...]
previe le declaratorie del caso e di legge, previa sospensione inaudita altera parte o in subordine nel contraddittorio delle parti ex artt. 351 e 283 c.p.c. della efficacia esecutiva dell'impugnata Sentenza n. 447/2023 Reg. Sent. del 4/4/2023, pubblicata il
5/4/2023, resa dal Tribunale di Parma, in persona del G.U. Dr. Marco VITTORIA, previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testimoni dedotte nella 2^ memorie ex art. 183, VI comma, cpc, da intendersi testualmente qui ritrascritte, e per la rinnovazione della CTU così come dedotta, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della detta Sentenza n.
447/2023 Reg. Sent. in oggetto, così giudicare:
1) accertare la nullità delle consulenze tecniche d'ufficio condotte dagli ausiliari Dott.
IN. (sostituito al Dott. IN. e Dott. Geol. Persona_1 Persona_2
Andrea resa nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico Parte_4
pagina 4 di 82 preventivo già pendente innanzi al Tribunale di Parma, dott. , R.G. n. Persona_3
7779/06, per violazione del principio del contraddittorio per le ragioni evidenziate negli scritti difensivi e previa dichiarazione di nullità della relazione del CTU Dott. Geol. per le ragioni evidenziate negli scritti difensivi ovvero di quelle Persona_4
emerse nel corso del giudizio;
2) in ogni caso respingere le domande da chiunque formulate nei confronti di
[...]
e perché improponibili, Controparte_16 Parte_2
inammissibili, infondate, non provate o come meglio;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande IC, ridotte ex art. 1227 c.c., dichiarare tenuta e pertanto condannare anche ex art.
1917, 2° comma c.c., la a manlevare e tenere Controparte_7
indenne da ogni pregiudizio la anche per le spese Pt_1 Controparte_16
legali di resistenza;
4) del pari, ancora in subordine, semmai accertati profili di responsabilità nell'adempimento del mandato conferitogli, siano essi riconducibili nell'alveo della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo al TI nonché TO dei Lavori Geom. , con studio a ED (PR), via Garibaldi n. 16, in CP_13
relazione alle attività edilizie compiute dai comparenti, condannare il medesimo Geom.
a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la CP_13 [...]
e se del caso in via concorsuale, anche per Controparte_16 Parte_2
le spese di resistenza;
5) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della MP , dichiarare tenuta e pertanto condannare anche Parte_3
ex art. 1917, 2° comma c.c., la Società a manlevare e Controparte_7
tenere indenne da ogni pregiudizio la anche per le Pt_1 Controparte_16
spese legali di resistenza;
del pari, ancora in subordine, semmai accertati profili di responsabilità nell'adempimento del mandato conferitogli, siano essi riconducibili pagina 5 di 82 nell'alveo della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo al TI nonché TO dei Lavori Geom. con studio a ED (PR), via CP_13
Garibaldi n. 16 in relazione alle attività edilizie compiute dai comparenti, condannare il medesimo Geom. a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la CP_13
e se del caso in via Controparte_16 Parte_2
concorsuale, anche per le spese di resistenza.
6) Respingersi gli appelli incidentali formulati dalle difese Controparte_2
, ; Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_10
(difesa dall'avv. Giuseppe BERTORA); . Controparte_7 Parte_3
7) Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, da determinarsi sulla base della tariffa professionale per entrambi i gradi di giudizio. In via strettamente
e gradatamente subordinata, con compensazione integrale delle spese di lite ovvero riduzione dell'importo di condanna quanto al primo grado di giudizio per le ragioni tutte esposte in narrativa. >>.
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI:
, , E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
: <<Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, verificata la CP_5
regolarità e la tempestività della costituzione in giudizio degli appellanti, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge:
- in via principale, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, respingere le domande tutte proposte da e Controparte_16
siccome illegittime e/o nulle e/o improponibili e/o improcedibili e/o Parte_2
inammissibili e/o infondate e/o non provate nel merito o come meglio e, per l'effetto pagina 6 di 82 confermare la sentenza del Tribunale di Parma n. 447/2023 pubblicata il 5.4.2023 (resa nel giudizio n.r.g. 5634/09), nella parte in cui accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ex artt. 840, 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c., o come meglio, in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva competenza, a carico di in Controparte_6
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ED (Pr), Piazza
HE n. 17, , nato a [...] il [...], titolare Parte_2
dell'omonima impresa individuale corrente in ED (Pr), via Roma n. 41,
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_16
sede in ED (Pr), piazza HE n. 36, e , nato a [...]_3
(Pr) l'11.08.1964, titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Tornolo (Pr), via
Preilo n. 14, per la situazione di dissesto, crollo e smottamento del versante sul quale insistono gli immobili di proprietà degli appellati, in NO (Pr), località La Villa, causata dagli interventi edilizi di costruzione, scavo e sbancamento meglio descritti nella narrativa del presente atto e negli atti di primo grado, nonché per i danni tutti arrecati agli appellati, signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_2
e .
[...] CP_5
- in via incidentale, ferma la riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le eccezioni formulate in primo grado, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n.
447/2023 pubblicata il 5.4.2023 (resa nel giudizio n.r.g. 5634/09), condannare CP_6
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , titolare
[...] Parte_2
dell'omonima impresa individuale, in persona del suo Controparte_16
legale rappresentante pro-tempore e , titolare dell'omonima ditta Parte_3
individuale, in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, diretti ed indiretti, anche a titolo di mancato guadagno, ivi compresi il danno morale, esistenziale, biologico, nulla escluso ed eccettuato e come meglio descritti nella narrativa del presente atto, cagionati ai signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e agli immobili di proprietà degli stessi, per le causali di cui
[...] CP_5
pagina 7 di 82 alla narrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 840, 2043,
2049, 2050 e 2051 c.c., o come meglio, e per l'effetto condannando i predetti soggetti in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva competenza:
a) al pagamento in favore dei signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , in solido tra loro, relativamente a ciascuno dei due nuclei
[...] CP_5
familiari, o, in subordine, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, a titolo di risarcimento dei danni cagionati agli immobili di proprietà degli stessi, patiti e patiendi, diretti e indiretti, per le causali meglio descritte nella narrativa del presente atto della somma corrispondente all'intero valore di mercato degli immobili danneggiati, che si indica sin d'ora in € 805.000,00 per l'abitazione dei signori
e e in € 805.000,00 per l'abitazione dei signori Controparte_2 Controparte_3
e , e comunque al pagamento di un importo non Controparte_4 CP_5
inferiore all'ammontare delle spese che i coniugi e i coniugi Parte_5 Parte_6
dovranno sostenere per acquistare un'altra abitazione ciascuno aventi
[...]
caratteristiche analoghe a quelle lesionate, considerando il costo del terreno, le spese necessarie per erigervi fabbricati analoghi a quelli attualmente posseduti e tutti gli ulteriori costi necessari, compresi oneri finanziari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche (ivi compresa la spesa di euro 6.544,84 per ciascun nucleo familiare a pagamento delle fatture emesse da illegittimamente Controparte_17
esclusa dalla sentenza impugnata), di progettazione e di costruzione, oneri fiscali e tributari (tenendo anche conto di eventuale perdite di benefici e/o agevolazioni fiscali),
o comunque al pagamento di quella diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia anche eventualmente previa ammissione di un supplemento di CTU;
b) al risarcimento dei danni cagionati ai signori e Controparte_2 CP_4
, titolari di un'avviata attività artigianale operante nel settore delle costruzioni
[...]
edili, a titolo di mancato guadagno dal 2006 ad oggi per le assenze dall'attività lavorativa causate dai fatti illeciti descritti in atti, dovute alla necessità di tentare di mettere in sicurezza le loro abitazioni, presenziare ai sopralluoghi e agli incontri svoltisi pagina 8 di 82 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, collaborare con i consulenti di parte, conferire con il proprio legale, reperire documenti di causa, oltre che a titolo di rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti in albergo, e quant'altro, da quantificarsi in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, all'occorrenza, anche in via equitativa. Il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dì della commissione degli illeciti per cui è causa al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla rifusione integrale delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n.r.g. 7779/2006, inclusi i compensi per i CC.TT.UU.
(che si indicano in € 4.027,52 per quanto riguarda il signor e in € Controparte_2
3.109,52 per quanto riguarda il signor ), le spese per gli ausiliari dei Controparte_4
Consulenti Tecnici d'Ufficio (che allo stato si indicano in € 6.724,84 per quanto riguarda il signor e in € 6.724,84 per quanto riguarda il signor Controparte_2
), i compensi per consulenti tecnici di parte (che allo stato si Controparte_4
indicano in € 5.634,46 per quanto riguarda il signor e in € Controparte_2
5.634,46 per quanto riguarda il signor ) e il legale di parte, nulla Controparte_4
escluso ed eccettuato;
- in via istruttoria, si reiterano tutte le istanze istruttorie dedotte in primo grado e non ammesse, in particolare chiedendo che venga disposta l'ammissione delle prove orali, se non ritenute superflue, per testimoni e per interrogatorio formale delle controparti e comunque dei loro legali rappresentanti, anche a prova contraria in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, dedotte con la seconda memoria autorizzata datata
6.3.2013 e con la terza memoria datata 26.3.2013, ribadite con note autorizzate del
10.10.2019, il cui contenuto deve intendersi ad ogni effetto integralmente richiamato in questa sede, già ammesse con ordinanza del 7.11.2017 a firma del precedente Giudice assegnatario, Dr. Vitti, successivamente revocata dal Giudice Dott.ssa Stefana Curadi con provvedimento del 23.3.2018, con i testi ivi indicati;
il tutto come richiesto in via pagina 9 di 82 gradata nelle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate del 10.11.22 ,ed in particolare quelle indicate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del
6.3.2013;
- sempre in via istruttoria, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte disponga la rinnovazione delle indagini peritali espletate dal Dr. Geol. ex art. 196 c.p.c., e Persona_4
nomini un nuovo CTU al quale conferire, oltre al quesito originario assegnato con ordinanza in data 18.6.2018 (integrato con ordinanza in data 3.8.2018), anche
l'incarico di provvedere alla stima definitiva non solo delle opere necessarie a mitigare le cause dei fenomeni ma anche di quelle necessarie a risolvere definitivamente le problematiche arrecate dallo sbancamento per cui è causa posto in essere alle proprietà degli odierni appellati , come evidenziato dallo stesso Dr. a pagina 10 Persona_4
(“chiarimento 4”) della relazione integrativa datata 21.2.2020, e comunque al fine di accertare i danni cagionati agli immobili di proprietà degli appellati e a quantificare
l'entità del risarcimento dovuto dai responsabili (da determinarsi nella somma corrispondente all'intero valore di mercato degli immobili danneggiati, e comunque nell'importo non inferiore all'ammontare delle spese che gli appellati dovranno sostenere per acquistare un'altra abitazione ciascuno aventi caratteristiche analoghe a quelle lesionate, considerando il costo del terreno, le spese necessarie per erigervi fabbricati analoghi a quelli attualmente posseduti e tutti gli ulteriori costi necessari, compresi oneri finanziari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche, di progettazione
e di costruzione, oneri fiscali e tributari, anche tenendo anche conto di eventuale perdite di benefici e/o agevolazioni fiscali).>>
: <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa Email_4
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da e , titolare Controparte_16 Parte_2
pagina 10 di 82 dell'omonima ditta, per la riforma della sentenza n. 447/2023 Reg. Sent. del 04/04/2023, pubblicata in data 05/04/2023, pronunciata dal Tribunale di Parma, siccome inammissibile, infondato, non provato o come meglio, confermando, ad eccezione di quanto indicato nell'appello incidentale di cui infra, l'anzidetta sentenza n. 447/2023 -
Reg. Sent. del 04/04/2023, pronunciata dal Tribunale di Parma;
- sempre in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa, confermata la responsabilità esclusiva, di in Controparte_16
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ED (Pr), Piazza
Senator HE n.36, P.I. , titolare dell'omonima P.IVA_1 Parte_2
impresa individuale, con sede in ED (Pr), Via Roma n. 41 P.I. , P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_6
ED (Pr), Piazza Senator HE n. 17, P.I. e titolare P.IVA_2 Parte_3
dell'omonima ditta individuale con sede in Tornolo (Pr), Via Preilo n.14 P.I.
, per la situazione di dissesto, crollo e smottamento del versante sul quale P.IVA_6
insistono gli immobili di proprietà del signor in Comune di Controparte_10
NO (Pr) località La Villa, causata dagli interventi edilizi di costruzione, scavo e sbancamento posti in essere dalle anzidette parti e di cui in narrativa, nonché per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla persona dell'attore e alle sue proprietà dalle attività poste in essere dalle anzidette parti e di cui sempre in narrativa,
- conseguentemente, ed in ogni caso, dichiarare tenute e quindi condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_16
sede in ED (Pr), Piazza Senator HE n.36, P.I. , P.IVA_1 Parte_2
titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in ED (Pr), Via
[...]
Roma n. 41 P.I. , in persona del legale rappresentante P.IVA_5 Controparte_6
pro tempore, con sede in ED (Pr), Piazza Senator HE n. 17, P.I. P.IVA_2
e titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Tornolo (Pr), Via Parte_3
Preilo n.14 P.I. , in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva P.IVA_6
pagina 11 di 82 competenza, anche in via alternativa, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, diretti ed indiretti, causati e causandi alle proprietà del signor , e conseguentemente al pagamento di Controparte_10
una somma corrispondente all'intero valore attuale di mercato degli immobili danneggiati, e che, allo stato, si indica in Euro 734.000,00=, e comunque alla corresponsione di un importo non inferiore all'ammontare delle spese che il sig.
dovrà sostenere per acquistare altri immobili con caratteristiche Controparte_10
analoghe a quelli lesionati, considerando il costo necessario per l'acquisto di un terreno analogo a quello attualmente posseduto e per erigervi fabbricati ed opere simili a quelli odierni, compresi anche tutti gli ulteriori costi necessari, inclusi oneri finanziari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche e di costruzione, nulla escluso ed eccettuato, o in subordine, al pagamento di quella diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia, sempre e comunque il tutto maggiorato degli interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo, nonché della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sulle rispettive voci di danno;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”
Previa rimessione della causa in istruttoria si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello -
Voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 cpc, espletate dal Dr.
Geol. con nomina di un nuovo C.T.U., in sostituzione di quello già Persona_4
officiato, e con il conferimento di un quesito che comprenda anche la stima degli interventi necessari per mettere in effettiva sicurezza il versante ed ovviare definitivamente alle problematiche causate dall'abnorme sbancamento effettuato dai convenuti a danno anche delle proprietà del sig. , e che accerti, Controparte_10
altresì, determinandoli e quantificandoli, i danni tutti, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, causati alle proprietà dell'attore; in particolare appurando il valore attuale di mercato degli immobili danneggiati, da calcolarsi senza considerare l'incidenza economica determinata dai movimenti franosi in essere, nonché l'ammontare delle spese pagina 12 di 82 necessarie per acquistare terreni analoghi a quelli attualmente posseduti ed erigervi fabbricati analoghi agli odierni, compresi oneri finanziari, fiscali e tributari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche e di costruzione.
- Voglia altresì ammettere, senza assunzione di oneri non di competenza, prova per testimoni ed interpello dei convenuti e dei loro legali rappresentanti sui capitoli di prova, da intendersi 4 qui integralmente ritrascritti, dedotti con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 9-11 marzo 2013 e non ammessi, e con i testi ivi indicati”>>
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_11 Parte_7
Bologna, contrariis reiectis, in via principale e nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da e Controparte_16 Parte_2
perché inammissibile, infondato, non provato, improcedibile o come meglio;
in toto confermando la sentenza resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma dott. Marco
Vittoria n. 447/2023 in data 4/4/2023, qui impugnata, così come corretta da detto
Giudice con il provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso in data
16.02.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 28.09.2023 e da questa difesa prodotto agli atti del presente giudizio con nota di deposito in data 06.03.2024; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, CPA ed IVA come e se per legge dovuti”.
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed CP_6
eccezione disattesa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza
n.447/2023 pubblicata dal Tribunale di Parma il 05/04/2023 (R.G.N.: 5634/2009 - dott.
Marco Vittoria), previa remissione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per interpello e testi dedotte nella memoria a art.186 IV co. n.2 cpc, da intendersi qui trascritte, nonché per la rinnovazione della CTU, in accoglimento dell'appello pagina 13 di 82 incidentale ed in totale riforma della Sentenza 447/2023 del Tribunale di Parma, così giudicare:
in via principale respingere le domande da chiunque svolte nei confronti di CP_6
siccome improcedibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio e, conseguentemente, dichiarare che nulla deve corrispondere, nonché, per CP_6
l'effetto, disporre che le parti avversarie restituiscano quanto medio tempore eventualmente corrisposto da in loro favore;
CP_6
in via incidentale rigettare gli appelli incidentali formulati dalle difese di CP_2
, , e;
rigettare l'appello
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
incidentale formulato dalle difese di;
rigettare l'appello incidentale Controparte_10
formulato dalle difese di;
Parte_3
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande da chiunque proposte, condannare , Controparte_18
TI e TO Lavori con studio in ED (PR) via Garibaldi 16, a manlevare
e tenere indenne da ogni e qualsivoglia statuizione giudiziale sfavorevole, CP_6
se del caso in via concorsuale, anche per spese di resistenza;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'impresa , condannare , TI e Parte_3 Controparte_18
TO Lavori con studio in ED (PR) via Garibaldi 16, a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia statuizione giudiziale sfavorevole, se del CP_6
caso in via concorsuale, anche per spese di resistenza. in via di estremo subordine, in denegata ipotesi ridurre l'importo stabilito a carico nella misura minima CP_6
ritenuta congrua dal Collegio Giudicante;
Sempre con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di A.T.P. rg n.7779/06, incluse le spese dei Consulenti Tecnici di
Parte, oltre IVA e CPA di legge.
pagina 14 di 82 In via strettamente subordinata, statuire la compensazione integrale delle spese di lite ovvero la riduzione dell'importo di condanna determinato nel primo grado di giudizio per le ragioni ed i motivi indicati in narrativa>>.
RT TT: <<Voglia l'onorevole Corte di Appello, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione:
in via principale, rigettare le domande proposte dagli appellanti e Controparte_16
e , o da chiunque altro proposte, nei confronti del sig. CP_16 Parte_2
, poiché domande nuove tardive, inammissibili, infondate ed improcedibili Parte_3
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nei capi statuenti la condanna di
e a tenere indenne di quanto pagato in Controparte_16 CP_16 Parte_3
ragione dei superiori e dei successivi capi di condanna, entro i limiti di cui sopra;
confermare la sentenza di primo grado statuente la condanna di a Controparte_19
rivalere di quanto pagato in forza dei precedenti capi di condanna, nei Parte_3
limiti di polizza indicati in parte motiva.
In via subordinata e condizionata all'accoglimento del gravame principale, anche parziale, ovvero degli eventuali appelli incidentali ex adverso proposti, in riforma alla sentenza impugnata, respingere le domande da chiunque formulate nei confronti della ditta perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate, Parte_3
prescritte o come meglio ritenute;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande IC: - dichiarare tenuta e pertanto condannare, anche ex art. 1917, 2° comma c.c., la compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore, con sede a Milano, Viale Abruzzi n. 94, presso il suddetto domicilio eletto, in forza della polizza n. 5001766 (ramo 09, cod. ag./sub 0026/010) ovvero di altra operante, a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da Parte_3
qualsivoglia pregiudizio economico così come per le spese legali di resistenza;
pagina 15 di 82 ancora in subordine, dichiarare i convenuti e la Controparte_16 Parte_2
in persona dei legali rappresentanti e titolari in carica, presso il Controparte_6
domicilio eletto, tenuti a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da qualsivoglia pregiudizio economico così come per le spese legali di Parte_3
resistenza;
ancora in subordine, semmai accertati profili di responsabilità in capo al TI nonché TO dei Lavori in relazione alle attività edilizie compiute dalla ditta comparente, condannare il medesimo geom. con studio a ED (PR), CP_13
via Garibaldi n. 16, presso il domicilio eletto, a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da qualsivoglia pregiudizio economico così come per Parte_3
le spese legali di resistenza;
- in sede di pronuncia circa la domanda subordinata, accertare l'eventuale solidarietà ovvero concorso, ovvero esclusività dell'obbligo dei medesimi terzi chiamati a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da qualsivoglia pregiudizio economico come sopra richiesto;
vittoria di Parte_3
spese e compenso professionale oltre accessori di legge.
****
In via istruttoria: nel caso in cui l'On.le Corte, accolga la richiesta di rimessione in istruttoria, formulata dalla e dal sig. , Controparte_16 Parte_2
la scrivente difesa insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori. a) disporre
l'acquisizione agli atti del processo, ai sensi dell'art. 210 e/o 212 c.p.c., degli assensi edilizi rilasciati dal Comune di NO agli attori relativi gli edifici di loro proprietà, nonché dei progetti, perizie ed ogni altro documento a corredo della medesima pratica edilizia;
A) Prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. È vero che il dott. CP_20
già Sindaco del Comune di NO in data 26 marzo 2007 ha reso la
[...]
dichiarazione, già allegata agli atti, che viene mostrata e che conferma?”; 2. È vero ch'ella il dott. ha trasmesso alla Prefettura di Parma – Ufficio Persona_5
Territoriale di Governo e al Comune di NO la missiva del 26/6/2012, in qualità
pagina 16 di 82 di Responsabile dell'Ufficio tecnico dei bacini degli affluenti del fiume Po, prodotta da parte e che le viene rammostrata e ch'ella conferma?”; 3. “E' vero CP_16 Pt_2
che le abitazioni dei Sigg. e sono state costruite difformemente dalle CP_2 CP_3
prescrizioni contenute nella Relazione Geologica redatta dal Dott. Persona_6
allegata alla richiesta di assensi edilizi?”; 4. “E' vero che in relazione alla costruzione dell'edificio di proprietà e il geologo prevedeva la posa CP_2 CP_3 Persona_6
delle fondazioni alla quota di m. 2,00 dal piano di campagna?”; 5. “E' vero che le fondazioni dell'edificio di proprietà e sono state realizzate ad una quota CP_2 CP_3
d'imposta di m. 1,00 da detto riferimento orizzontale?”; 6. “E' vero che gli edifici di proprietà degli attori sono stati realizzati difformemente dalle imposizioni di carattere esecutivo formulate dal Servizio Provinciale di Difesa del Suolo ed alle quali lo stesso
Ente ha condizionato il parere di svincolo idrogeologico?”;
7. E' vero, con particolare riferimento al capitolo precedente, che le imposizioni di carattere esecutivo formulate dal Servizio Provinciale di Difesa del Suolo relative alla costruzione degli edifici di proprietà degli attori prevedevano opere di regimazione delle acque superficiali, piantumazioni per il ritegno ed il consolidamento della coltre di terreno superficiale?”;
8. “E' vero che nella primavera 2004, in occasione della costruzione del fabbricato posto ad ovest, all'incirca in corrispondenza della linea gialla evidenziata nella planimetria depositata dalla e nell'ambito Controparte_16 Controparte_21
dell'TP, venne aperto e spianato ad opera della su commessa Controparte_22
degli attori, un varco di accesso onde consentire agli automezzi di trasportare in sito i materiali ed attrezzature necessari alle opere edificatorie?”; 9. “E' vero che giunta a termine la costruzione degli edifici di proprietà degli attori, i medesimi committenti richiesero al titolare della di riportare terra in loco al fine di Controparte_22
livellare il declivio del lotto, così da colmare il varco già destinato a sede stradale e creare una più tenue pendenza verso la strada comunale?”; 10. “E' vero che la Ditta provvedeva ad eseguire quanto descritto nel precedente capitolo, Parte_3
scaricando in loco sette/otto camion di terra, esattamente nell'area contornata da
pagina 17 di 82 tratteggio azzurro raffigurato nel predetto allegato?”; 11. “E' vero che in occasione delle opere descritte al capitolo precedente, i committenti, approfittando degli scavi in corso, posavano la condotta fognaria costituita da tubi in pvc, privi di nervature e non cementati, a servizio dell'edificio insistente più ad ovest e innestata nel pozzetto più a valle, evidenziato col cerchio rosso nell'allegata planimetria, posto a lato della strada comunale?”; 12. “E' vero che nella primavera 2004 i signori e CP_2 CP_3
commissionavano alla lo scavo del terreno in corrispondenza del Controparte_22
confine tra i due lotti poiché essi avevano intenzione di erigervi un muretto, poi effettivamente da essi costruito, evidenziato con colore rosa nella planimetria, a delimitazione delle rispettive proprietà?”; 13. “E' vero che posato il manufatto descritto al capitolo precedente ad opera degli stessi e , alla Ditta CP_2 CP_3
fu nuovamente richiesto, da parte degli stessi proprietari, di provvedere Parte_3
al riporto di terreno alla base del muro?”; 14. “E' vero che in quella occasione
(riportata nel capitolo precedente) e le sue maestranze accertavano che il Parte_3
muretto a confine tra le proprietà, eretto dagli attori, era stato costruito a sbalzo e non collegato alle fondamenta?”; 15. “E' vero anche nella parte più a valle dei fondi ove il
come richiesto dagli e , scaricò altra massa terrosa di riporto, il Pt_3 CP_2 CP_3
muretto a confine tra le proprietà, eretto dagli attori, era stato costruito a sbalzo e non collegato alle fondamenta?”; 16. “E' vero che i sigg.ri e alla fine del CP_2 CP_3
mese di novembre 2006 richiesero l'intervento di due cantonieri del Comune di
NO, unitamente al geom. responsabile dell'Ufficio Tecnico del CP_23
suddetto Comune, del sig. di e di Controparte_24 Parte_3 CP_16
poiché lamentavano la perdita di liquami dalla condotta fognaria comunale posta immediatamente a valle dell'edificio di loro proprietà?”; 17. “E' vero che in esito alle indagini condotte dai soggetti indicati al capitolo precedente, veniva accertato che
l'innesto della condotta (evidenziata nell'allegato 3) all'interno del pozzetto era stata male eseguita da parte degli stessi e ?”; 18. “E' vero, in particolare, che CP_2 CP_3
il pozzetto realizzato dagli attori era sprovvisto di scivolo tra il tubo proveniente
pagina 18 di 82 dall'edificio con quello più a valle;
che lo scolo fognario decantava all'interno del pozzetto e da qui, invece di defluirvi all'interno, tracimava nel sottostante terreno in corrispondenza dell'area evidenziata con colore arancione?”; 19. “E' vero che tra la realizzazione del pozzetto ed il periodo in cui si scoprì il deflusso dello scolo fognario all'esterno dello stesso sono trascorsi due anni?”; 20. “E' vero che la crepa nel terreno evidenziata dagli trovasi immediatamente sovrastante l'area interessata dal CP_2
riporto di terreno nonché a monte del punto ove la condotta fognaria ha scaricato per circa un biennio?”; 21. “E' vero che in corrispondenza del pozzetto descritto al capitolo 17) ebbero a manifestarsi varie rotture dell'acquedotto comunale e che quivi erano presenti fenomeni di fessurazione nel terreno?”; 22. “E' vero che nell'esecuzione delle opere di sbancamento del terreno, la ditta si è attenuta alle Parte_3
indicazione fornite dai committenti , Controparte_16 Parte_2 CP_6
e del D.L. geom. ”; Lista testimoniale: – dott.
[...] CP_13 Controparte_20
residente a [...]; – dott. Persona_5
presso l'Ufficio tecnico dei bacini degli affluenti del fiume Po, sede di Parma;
–
[...]
residente a [...]di Taro (PR), loc. Santa Donna;
– Testimone_1 Tes_2
residente a [...]di Taro (PR), via Pelizzari;
– residente a
[...] Testimone_3
Borgo Val di Taro (PR), loc. Monticelli;
– residente a [...]
di Taro (PR), via Paganini;
– , residente a [...]
Paolo; – Dott. geol. residente a [...]di Taro (PR); B) Persona_6
Interrogatorio formale di , , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sui capitoli dal 3) al 21); C) Ex art. 212 e/o 213 c.p.c. richiedere CP_5
all'ufficio tecnico del Comune di NO informazioni concernenti gli assensi edilizi rilasciati dal Comune di NO in favore dei sigg.ri , Controparte_2 [...]
, , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_14 CP_15
, e , relativi agli edifici e/o proprietà di Controparte_10 CP_11 CP_12
loro proprietà, ordinando l'esibizione dei relativi progetti, perizie ed ogni altro documento a corredo delle medesime pratiche edilizie;
D) Voglia convocare il c.t.u.
pagina 19 di 82 dott. al fine di chiarire i seguenti rilievi critici;
in particolare chiarisca: a. il Per_4
criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad affermare che il quadro fessurativo in questione sia “… attribuibile ad effetti connessi al dissesto gravitativo e derivanti da una scarsa consistenza locale del piano di posa nella zona antistante all'edificio (a valle)” e se abbia o meno tenuto conto della posizione del muro tirantato, della differenza di quota, della distanza dal muro stesso dei due fabbricati, e del contesto geologico riscontrato;
b. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto a quantificare in €
38.000,00 il danno della proprietà ; c. il criterio e le evidenze che lo hanno CP_2
indotto ad affermare che “Risultano necessarie ulteriori opere per mitigare le cause del fenomeno fessurativo mediante l'approfondimento del piano di posa delle fondazioni e il contenimento del rilevato a valle antistante all'edificio” e se tale valutazione si riferisca al “ripristino” ovvero allo “adeguamento definitivo dell'edificio”; d. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad affermare il nesso causale tra lo scavo e le doglianze attoree;
e. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad affermare l'inedificabilità del terreno di proprietà e la sua quantificazione del danno, tenuto conto che il valore CP_11
massimo dei terreni edificabili, determinato dal Comune di NO, ammonta ad € 22 al mq., in luogo di € 45 al mq. indicato dal c.t.u.; f. l'ausiliario non ha precisato se
l'intera proprietà fosse risultata edificabile ovvero solo una parte, pur CP_11
calcolando un danno di € 45,00 per l'intera superficie di proprietà, sicché chiarisca se egli abbia o meno scrutinato se i terreni di proprietà fossero risultati in tutto o in CP_11
parte edificabili;
g. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto a determinare la percentuale di concorso al 70% e 30%, rispettivamente attribuita ai convenuti e agli attori;
h. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad escludere l'incidenza causale o concausale in capo al Geom. >> CP_13
e <<Ogni diversa e CP_13 Controparte_7
contraria istanza reietta dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate provenienti da nessuna parte processuale pagina 20 di 82 ⇒ In via principale, dichiararsi cessata ogni materia di contesa, anche ai fini delle spese giudiziarie fra gli attuali conchiudenti e Reale Mutua ass. Previo CP_13
accoglimento delle conclusioni processuali e istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, respingersi gli appelli incidentali perché sono -illegittimi; -nulli e/o improponibili;
-inammissibili; - improcedibili;
- non provati in linea di fatto;
- non provati in linea di diritto;
-non provati in linea di merito per i motivi di cui in narrativa
e per l'effetto: ⇒ Confermare così la sentenza nr. 447 / 2023 del 05/04/2023 - Tribunale di Parma quanto alle conchiudenti appellate esclusa ogni responsabilità solidale delle stesse.
IN VIA ISTRUTTORIA ⇒ la difesa si oppone a qualsivoglia richiesta istruttoria perché tardiva e inammissibile, preclusa in questa sede SOPRATTUTTO ALLA richiesta di
RINNOVAZIONE DELLA CTU;
in subordine e negata ipotesi, insta per l'ammissione del capitolato di cui alla comparsa di costituzione e risposta del geom datata 10/09/2010, anche a prova contraria ⇒ CP_13
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche del secondo grado di giudizio, come da normativa e tariffa vigente.>>
(quale assicuratrice di ): Controparte_7 Controparte_16
“Voglia la Corte d'Appello respingere il settimo motivo d'appello. In subordine, ed in via incidentale, nel caso in cui l'impugnazione inerente il settimo motivo di appello sia, anche solo parzialmente accolta, vorrà la Corte d'Appello tenere conto di tutti i limiti contrattuali evidenziati in atti. Vittoria di spese e competenze oltre i.v.a. e c.p.a.”
in assenza delle precisazioni delle conclusioni, si riportano le Controparte_8
conclusioni della comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, così giudicare: pagina 21 di 82 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_8
motivazioni esposte;
2) nel merito, confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 2.5.2023, la
[...]
e proprietari di terreni, nonchè Controparte_16 Parte_2
committenti dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione di capannoni con connessa attività di scavo e sbancamento, chiedevano la riforma totale della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltreché viziata, affidandosi a sette distinti motivi di appello:
- il primo relativo all'individuazione delle norme applicabili sulla responsabilità, la decadenza e prescrizione dell'azione, il difetto della prova sui presupposti della responsabilità degli appellanti;
- il secondo relativo alla nullità della CTU per violazione del contraddittorio e la valutazione della stessa in relazione agli elementi costitutivi del fatto illecito e al quantum debeatur;
- il terzo relativo alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori e CP_13
il diritto di manleva verso lo stesso;
- il quarto relativo al diritto di manleva verso la ditta esecutrice e Parte_3
l'insussistenza di un diritto di a essere manlevato dalla committenza, la Parte_3
carenza di allegazione e prova della partecipazione della Controparte_16
all'esecuzione dello scavo, la ripartizione dell'obbligazione nei rapporti interni;
pagina 22 di 82 - il quinto relativo alla sussistenza di una corresponsabilità dei proprietari danneggiati ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- il sesto relativo alla determinazione e liquidazione dei danni non patrimoniali;
- il settimo ed ultimo relativo al diritto di manleva verso l'assicuratore e il CP_7
massimale assicurato.
1.1. Si costituiva la parte appellata anch'essa committente e Controparte_6
proprietaria di uno dei lotti di terreno, sul quale erano stati realizzati i lavori, proponendo appello incidentale per la riforma totale della sentenza, affidato a cinque motivi, riguardanti l'individuazione delle norme applicabili sulla responsabilità, il difetto della prova sul nesso di causalità e sull'an debeatur, la valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio e delle consulenze tecniche di parte, la responsabilità del direttore dei lavori l'importo dovuto per il risarcimento, con particolare CP_13
riguardo alla corresponsabilità degli attori nella causazione dei danni, l'an e il quantum del danno non patrimoniale.
1.2. Si costituiva la parte appellata ditta esecutrice dei lavori di Parte_3
scavo, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata, affidato a quattro motivi, riguardanti l'accertamento del ruolo di nudus minister con conseguente esclusione della sua responsabilità, l'inammissibilità delle domande di manleva proposte dai proprietari committenti e e la CP_16 CP_16 Parte_2
responsabilità del progettista e direttore dei lavori l'erronea valutazione CP_13
della CTU e l'omesso esame delle consulenze tecniche di parte.
1.3. Si costituivano gli appellanti, proprietari degli immobili danneggiati,
e , da un lato, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
dall'altro, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo appello
[...]
incidentale, affidato a tre motivi, riguardanti la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, la determinazione degli interessi sugli importi dovuti a titolo di pagina 23 di 82 risarcimento del danno, l'erronea individuazione del momento di decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, il capo sulle spese.
1.4. Si costituiva la parte appellata , proprietario di altri Controparte_10
immobili danneggiati, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, affidato a due motivi, riguardanti la quantificazione dei danni patrimoniali, la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso esame dei rilievi e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, l'individuazione della decorrenza degli interessi e la rivalutazione monetaria.
1.5. Si costituivano gli appellati, proprietari di un terreno divenuto inedificabile,
e chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame in CP_12 CP_11
relazione al primo, secondo e sesto motivo.
1.6. Si costituiva la parte del contratto di Controparte_7
assicurazione stipulato con avente ad oggetto anche i danni Controparte_16
provocati nella costruzione di edifici “con operazioni di scavo”, chiedendo il rigetto del gravame, in relazione al settimo motivo. Proponeva altresì appello incidentale affidato a un motivo, che riguardava la sussistenza del limite di uno scoperto del 10% per ognuno dei quattro differenti sinistri arrecati ai signori e , Controparte_2 Controparte_3
e , e Controparte_4 CP_5 Controparte_10 CP_16 CP_12
1.7. Si costituiva anche l'appellata , assicuratrice di Controparte_8 Pt_3
proponendo appello incidentale affidato a motivi che hanno posto questioni
[...]
sull'interpretazione del contratto, inoperatività della polizza, i limiti all'indennizzo
(massimale e scoperto), i rapporti interni fra i condebitori e riflessi sull'obbligo dell'assicuratore.
2. La causa, sospesa l'esecutività della sentenza e considerata sufficientemente istruita a ragione delle consulenze tecniche già esperite e senza che fossero necessari gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti e ciò anche in relazione alle prove orali, era rimessa alla decisione del Collegio. pagina 24 di 82
3. L'appello principale è parzialmente fondato e va dunque accolto in relazione al III, IV, VI e VII motivo, con particolare riguardo alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori con conseguente rideterminazione delle quote CP_13
dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni, all'insussistenza di un diritto di a essere interamente manlevato da nella sua Parte_3 Controparte_16
qualità di impresa direttamente incaricata da tutti i proprietari della costruzione dei capannoni, dovendo ogni condebitore sopportare il peso della relativa responsabilità nei rapporti interni, secondo le diverse quote indicate che si indicheranno, alla quantificazione del danno non patrimoniale patito da , Controparte_10
all'individuazione delle effettive parti del contratto di assicurazione, posto che la stipula riguarda esclusivamente la , e all'entità del massimale Controparte_25
assicurato da Controparte_7
L'appello è infondato rispetto agli altri motivi.
3.1 Va premesso che con sentenza n° 447/2023, resa in data 4.4.2023, pubblicata in data 5.4.2023, non notificata, il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo, accoglieva le domande di risarcimento del danno, proposte dagli appellati CP_2
e , e ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_10
e per i danni causati dai lavori di scavo realizzati a valle di CP_12 CP_11
un pendio, sulla cui sommità erano situate le rispettive proprietà immobiliari, nel
Comune di NO. La sentenza ha ritenuto che potesse configurarsi la responsabilità dei proprietari committenti ed CP_16 CP_16 Parte_2 CP_6
nonché della prima anche quale affidataria dei lavori e dell'esecutore dei lavori di
[...]
scavo accogliendo inoltre parzialmente le domande di garanzia di Parte_3 CP_16
e e verso le rispettive compagnie assicurative,
[...] CP_16 Parte_3
ritualmente evocate in giudizio.
3.1.1 Le azioni risarcitorie sono state esperite in tre procedimenti distinti successivamente riuniti.
pagina 25 di 82 Le cause di merito sono state precedute da una consulenza per A.T.P. ante causam, RG
n. 7779/2006, successivamente acquisita alle cause riunite con provvedimento del
27/3/2018. La relazione del collegio peritale è stata resa il 31.10.2008, a firma dei
C.T.U. IN. e Geologo Persona_1 Persona_7
3.1.1.1 Nel procedimento r.g. 5634/2009, e Controparte_2 CP_3
, e citavano in giudizio i tre
[...] Controparte_4 CP_5
proprietari/committenti dei terreni a valle Controparte_16 Parte_2
ed e il titolare della ditta esecutrice dello scavo
[...] Controparte_6 Parte_3
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado tutti i predetti convenuti, nonchè il progettista e direttore dei lavori chiamato a manleva e garanzia da CP_13
e la Parte_3 CP_16 CP_16 Parte_2 Controparte_6
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da Controparte_7
e per lo specifico rischio “operazione di scavi” e dal CP_16 CP_16
progettista e direttore dei lavori geom. per la responsabilità civile, la CP_13
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da CP_9 Parte_3
Si sono costituiti con intervento volontario anche e CP_14 [...]
rivendicando con intervento adesivo autonomo i danni causati alla loro CP_15
proprietà immobiliare.
3.1.1.2 Nel procedimento n. 5635/2009, citava in giudizio i Controparte_10
tre proprietari-committenti dei terreni a valle Controparte_16 Parte_2
e il titolare della ditta esecutrice dello scavo
[...] Controparte_6 Parte_3
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado tutti i predetti convenuti, nonché il progettista e direttore dei lavori chiamato a manleva e garanzia da CP_13
ed la Parte_3 Controparte_16 Parte_2 Controparte_6
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da Controparte_7
e per lo specifico rischio “operazione di scavi” e dal CP_16 CP_16
pagina 26 di 82 progettista e direttore dei lavori geom. per la responsabilità civile, la CP_13
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da CP_9 Persona_8
Nel procedimento R.g. 1279/2010, e
[...] CP_11 CP_12
citavano in giudizio i tre proprietari-committenti dei terreni a valle Controparte_16
ed e il titolare della ditta esecutrice
[...] Parte_2 Controparte_6
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado tutti i predetti convenuti, Parte_3
nonché il progettista e direttore dei lavori chiamato a manleva e garanzia CP_13
da la Parte_3 Controparte_16 Parte_2 Controparte_6
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da Controparte_7
per lo specifico rischio “operazione di scavi” e dal Controparte_16
progettista e direttore dei lavori geom. per la responsabilità civile, la CP_13
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da CP_9 Persona_9
Le cause venivano riunite all'udienza del 16.10.2012.
[...]
Il Tribunale, scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testimoni dedotte dalle parti, fissando per la loro assunzione l'udienza del 27.3.2018.
Il nuovo Giudice Istruttore, dopo aver revocato la suddetta ordinanza di ammissione delle prove orali, rinviava la causa all'udienza del 27.3.2018, dove disponeva l'acquisizione del fascicolo dell' e rinviava all'udienza del 10.5.2018 CP_26
per le decisioni istruttorie. Dopo essersi riservato, il giudice, con decreto del 18.6.2018, disponeva un'integrazione della CTU, affidando l'incarico all'IN. Persona_4
Le osservazioni dei consulenti di parte e le controdeduzioni del C.T.U. del 19.7.2019 e la relazione peritale del 20.7.2019 venivano depositate il 23.7.2019. Il Giudice disponeva con decreto del 17.12.2019 che il consulente fornisse chiarimenti sull'attribuzione di responsabilità per l'accaduto in capo agli attori, indicasse i criteri di accertamento dell'inedificabilità dei terreni di parte indicasse le singole CP_11
pagina 27 di 82 percentuali di responsabilità attribuibili ai convenuti, esplicitando le ragioni di una eventuale ripartizione in pari misura e, in punto di quantificazione dei danni.
Successivamente ai chiarimenti, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2022.
Il nuovo Giudice assegnatario, all'udienza del 16 novembre 2022, tratteneva la causa in decisione.
4. L'appellante, come premesso, affida le proprie censure a sette motivi.
1) Il primo motivo, rubricato come “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI
ARTT. 115 E 116 CPC CON CONSEGUENTE OMISSIONE O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO” comprende in realtà due argomenti di censura.
Nel primo argomento, rubricato “I.I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI
LEGGE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO: LE
NORME RITENUTE APPLICABILI E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ”, si sostiene che la sentenza di primo grado ha erroneamente individuato le norme sulla responsabilità dei proprietari committenti, giungendo ad affermare una loro responsabilità oggettiva. La norma applicabile, invece, sarebbe l'art. 1669 cc, i cui termini di decadenza e di prescrizione non sono stati osservati.
Nel secondo argomento di censura, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DI LEGGE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO: LA
FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME INDIVIDUATE E DEL PRINCIPIO
DISTRIBUTIVO DELL'ONERE PROBATORIO”, si censura la carenza di prova sui presupposti delle responsabilità.
4.1 Le censure sono infondate.
4.1.1 Quanto alla prima le eccezioni di decadenza e prescrizione sono inammissibili, perché tardive e non rilevabili d'ufficio. Tali eccezioni avrebbero dovuto pagina 28 di 82 essere sollevate in comparsa di costituzione e risposta, depositata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, ma ciò non è avvenuto.
In ogni caso, è erronea la qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. Tale norma tutela il committente e i suoi aventi causa da rovina e difetti dell'opera, verificatisi entro dieci anni dal compimento. La norma compone un sistema integrato di tutela risarcitoria contro la rovina di edifici, aggiungendosi al rimedio generale dell'art. 2043 c.c. e all'art. 2053. In quest'ottica, se non è esperibile uno dei rimedi, dovrebbe sempre essere esperibile l'altro, ricorrendone i presupposti. Pertanto, la prescrizione dell'azione risarcitoria in relazione a uno dei rimedi non può precludere l'esercizio dell'altro, in quanto trattasi di rimedi che compongono un “sistema integrato di tutela” contro i danni da rovina di edifici, in un'ottica di favor victimae.
Inoltre, sul piano letterale, la disposizione dell'art. 1669 c.c, circoscrive la legittimazione attiva al committente e ai suoi aventi causa, sicché l'applicazione analogica a terzi danneggiati, riconosciuta dalle S.U. 2014, di cui infra, si giustifica soltanto al fine di offrire una tutela ulteriore al terzo danneggiato, non invece per escludere la tutela risarcitoria, in casi in cui sarebbe già ammissibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Sotto questo aspetto, di pregio sono le considerazioni della comparsa di costituzione e risposta di e “Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, CP_12 CP_11
infatti e con la nota sentenza n. 2284 del 3.2.2014, stabilito e riconosciuto che il disposto di cui all'art. 2043 cod. civ. sia comunque sempre applicabile anche qualora non lo sia in concreto quello di cui all'art. 1669 cod. civ.: “(…) rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù del principio che l'art. 1669 cod. civ. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 cod. civ., risultando la seconda applicabile quante volte non lo sia la prima in concreto (…) la natura di norma speciale dell'art. 1669 cod. civ. rispetto all'art. 2043 cod. civ. presuppone l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi
pagina 29 di 82 coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. come extracontrattuale, consistenti nell'offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela”; ed ancora “Pertanto, se la ratio dell'art.
1669 cod. civ. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima
l'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell'area di tutela stabilita dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e (…) conduce all'irragionevole risultato di creare un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perché esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito - in linea di principio illimitato – dell'art. 2043 cod. civ.. L'azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell'art. 1669 cod. civ.”.
4.1.2 Passando all'esame del secondo argomento di censura la Corte osserva quanto segue.
Gli odierni appellanti, nell'esercizio delle rispettive facoltà dominicali, hanno realizzato una pericolosa attività di escavazione in una zona posta a valle di un pendio.
Già in astratto, i rischi di danni ai terreni limitrofi sono più elevati quando gli scavi sono realizzati su terreni acclivi. La collocazione dei lavori ha, quindi, amplificato i rischi che di per sé connotano l'attività di escavazione.
Lo scavo è stato eseguito in parziale autonomia da purtuttavia sulla base Parte_3
delle direttive dei committenti, che sono state impartite attraverso il direttore dei lavori incaricato, il geom. per quanto si dirà infra. CP_13
La compartecipazione attiva dei committenti alla gestione del rischio rende imputabile a tutti loro la responsabilità per i danni scaturiti dai lavori di scavo. pagina 30 di 82 In particolare la e (oltre a Controparte_16 Parte_2 CP_6
, in qualità di proprietari committenti, sono stati condannati per la sottovalutazione
[...]
del rischio, manifestatasi nella mancata adozione di misure idonee a evitare il danno. La sentenza, infatti, individua correttamente il “momento critico” del fatto nella fase cognitiva e progettuale, affermando anche che “la successiva esecuzione di un muro di contenimento (v. docc. nn. 10-15 fac. Parte attrice) è misura rivelatasi del tutto inadeguata a porre rimedio al fenomeno franoso (ormai innescato), ottenendo al più una riduzione dell'ulteriore danno marginale, ma non escludendo il fattore di innesco rilevante” (p. 9 sentenza).
Peraltro gli scavi si inscrivono nei più ampi lavori per la costruzione dei capannoni, i quali risultano affidati a solo uno dei proprietari committenti, la e CP_16 [...]
Ciò risulta nella comunicazione di inizio di lavori presentata da e CP_16 CP_16
sottoscritta anche dal TO dei Lavori CP_13
Il ruolo attivo nell'esecuzione dei lavori di è confermato dal Controparte_16
contratto di assicurazione avente ad oggetto la responsabilità civile dell'impresa edile per la costruzione di edifici con lavori di scavo.
La sentenza di primo grado ha così riconosciuto un doppio ruolo alla Controparte_16
considerandola sia come proprietaria committente sia come soggetto
[...]
coinvolto nell'esecuzione dei lavori, come emerge dal riparto delle quote di responsabilità nei rapporti interni realizzato a p. 11.
Peraltro la sentenza, nelle prime righe della p. 6 individua tra i soggetti che hanno realizzato le opere oltre al “soggetto incaricato (come da progetto in atti)” e all'
“imprenditore incaricato di realizzare le opere di sbancamento, , anche Pt_3 CP_6
società attiva nel campo dell'edilizia.
[...]
Cionondimeno, fermo restando la posizione preminente in sede esecutiva della
[...]
il momento progettuale e cognitivo dei lavori di scavo è stato Controparte_16
condiviso da tutti i proprietari committenti. pagina 31 di 82 Del resto, (anch'egli appellante principale) non allega una posizione Parte_2
di particolare autonomia della nei confronti suoi e dell'altro Controparte_16
committente (appellante incidentale), limitandosi a sostenere, insieme alla Controparte_6
stessa società in nome collettivo, la totale autonomia della ditta esecutrice di Pt_3
verso i proprietari committenti.
[...]
Orbene la gestione del rischio generato dall'escavazione, e la sua sottovalutazione, è stata comune ai tre proprietari committenti. Nessuno ha agito con totale autonomia rispetto all'altro.
La gestione condivisa della committenza per la pericolosa attività di escavazione è confermata dalla documentazione acquisita.
Infatti, i proprietari committenti hanno curato e presentano atti e richieste strumentali all'inizio dei lavori, come la richiesta per ottenere un parere in merito alla costruzione di due capannoni a uso magazzino, formulata all'azienda di Parma, in data Pt_8
29.11.04, prot. 1866 e la richiesta di permesso di costruire al Comune di NO, in data 28.10.2004, prot. N. 4618.
Lo sbancamento si è dunque inscritto in un più ampio progetto, in cui le indicazioni dei committenti, tramite il direttore dei lavori, sono state decisive, pur senza obliterare l'autonomia di il quale ben avrebbe potuto e dovuto, segnalare i pericoli, Parte_3
le omissioni (in particolare la mancata costruzione di un muro di contenimento) in relazione ai rischi di eventi lesivi (sulla posizione di si tornerà nell'esame Parte_3
del IV motivo dell'appello principale, su quella del direttore dei lavori CP_13
nel III motivo).
Giova evidenziare che, anche dopo l'innesco del dissesto, Controparte_16
ha presentato la D.I.A. per conto di tutti i proprietari committenti in relazione alla costruzione di un muro di sostegno funzionale a contenere il dissesto in atto, peraltro rivelatosi inidoneo a tale scopo.
pagina 32 di 82 Si condivide, pertanto, la sussunzione della responsabilità dei proprietari committenti nella fattispecie speciale di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. La sentenza di primo grado sul punto ha motivato in questi termini:
“Per le ragioni già esposte, ai sensi dell'art. 2050 c.c. il proprietario risponde, in concorso con il costruttore (seppur sulla base di titoli normativi diversi), del danno provocato dalla 'tenuta' dell'equilibrio statico della sua proprietà (nel sottosuolo). Tutte le circostanze dedotte in atti consentono di affermare che il proprietario debba farsene carico, perché si tratta di conseguenze sfavorevoli, innescate da una iniziativa specificamente imputabile alla modificazione da lui voluta, con una sottovalutazione del rischio provocato, ben descritto in tutti gli accertamenti peritali versati in atti.”
Si condividono tali conclusioni in relazione alla qualificazione delle escavazioni a valle di pendii come attività pericolose e all'estensione di questa responsabilità non solo alla ditta esecutrice ma anche ai proprietari committenti. Parte_3
Sotto il primo aspetto, l'attività di scavo e sbancamento realizzata dai proprietari è qualificabile come attività pericolosa, perché è idonea, se non realizzata con le opportune cautele e precauzioni, a causare rilevanti mutamenti e dissesti nei terreni, ponendo in pericolo la stabilità degli immobili che si trovano in zone limitrofe. Ciò è proprio quanto si è verificato a seguito dell'attività di sbancamento commissionata dagli appellanti principali e (oltreché Parte_2 Controparte_16 CP_6
nell'esercizio delle rispettive facoltà dominicali. Il pericolo è stato in concreto
[...]
accresciuto dalle peculiarità della zona. I lavori, infatti, sono stati eseguiti a valle di un pendio e, come affermato dai consulenti tecnici, i pendii sono zone in cui i rischi connessi all'attività di scavo sono amplificati.
La qualificazione dei lavori per lo sbancamento come “attività pericolosa” trova piena conferma negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito, significativo è il seguente passaggio di
Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024 (Rv. 672044 - 01) p 6: “E' principio pagina 33 di 82 consolidato che la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050
c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. A tal riguardo, l'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (tra le molte: Cass. n.
19180/2018). Va, inoltre, precisato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno, la necessaria sussistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno deve trovare manifestazione in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 c.c., se ne ricorrono i presupposti di applicazione
(Cassa. n. 20359/2005). Nel più ampio quadro così delineato si è, quindi, riconosciuto che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dall'art. 2050 c.c. (Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 10300/2007; Cass. n.
8688/2009).” (ndr enfasi aggiunte).
Anche l'estensione dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. ai proprietari committenti, oltreché all'appaltatore, recepisce coerentemente gli indirizzi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, se è vero che normalmente l'art. 2050 si applica solo a chi materialmente pone in essere l'attività, è anche vero che, in caso di ingerenze del committente, si verifica una pagina 34 di 82 cogestione del rischio con l'appaltatore, ragion per cui l'art. 2050 c.c. trova applicazione sia nei confronti dell'appaltatore sia nei confronti del committente. Tale ingerenza si è concretizzata nella mancata predisposizione in fase progettuale di misure di contenimento adeguate, loro imposte sin dal 2002 dallo studio e dalla relazione commissionata al geologo dott. Persona_10
In questo senso si pronuncia la Suprema Corte
Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024 (Rv. 672044 - 01): “Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore,
a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che
l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa).” (ndr enfasi aggiunta).
L'art. 2050 c.c. configura una speciale responsabilità verso colui che esercita un'attività pericolosa, sancendo un'inversione dell'onere probatorio rispetto al modello generale di cui all'art. 2043: nel modello generale, il danneggiato ha l'onere di provare la colposa violazione di regole cautelari, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; viceversa, nel modello speciale, è il danneggiante che deve provare di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La norma persegue una funzione precauzionale, allocando il rischio del danno su colui che, nell'esercizio di un'attività pericolosa, si trova ad avere la concreta gestione del pagina 35 di 82 rischio generato, al fine di incentivarlo all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare l'evento lesivo, non solo preventive, ma anche precauzionali.
L'art. 2050 c.c. richiedeva a e di provare Controparte_16 Parte_2
di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Sotto questo aspetto, si manifesta altresì strumentale il richiamo degli appellanti al principio della tendenziale responsabilità esclusiva dell'appaltatore per i danni causati a terzi nell'esecuzione dell'opera. Secondo la prospettiva dell'appello principale, fondata però sull'erroneo presupposto dell'art. 2043, dovrebbe gravare sul danneggiato l'onere di provare la violazione di regole di cautela da parte dei committenti (se del caso anche in via concorsuale con l'appaltatore), come si verifica nei casi di ingerenza nell'esecuzione con singole e specifiche direttive oppure di affidamento dell'opera a un'impresa inidonea (culpa in eligendo).
In ogni caso, in disparte l'erronea individuazione della fattispecie applicabile da parte degli appellanti, è importante evidenziare che la prova dell'illecito risulterebbe comunque raggiunta. Infatti, non solo gli appellanti non hanno dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma ne risulta dimostrata la mancata consapevole adozione.
Come già anticipato, nel 2002, il geologo dott. su incarico di Persona_10
che agiva in maniera strettamente coordinata ed in accordo Controparte_16
con le varie proprietà, come può ritenersi pacificamente emerso dalle loro difese e dalla decisione gravata, ha individuato le misure da adottare per evitare i danni.
In questo senso, si indicava di procedere in modo graduale, con plurimi interventi, in modo tale da consentire a ogni settore di consolidarsi, realizzando i necessari dreni ed erigendo la parte di muro atta a sostenere la scarpata;
ancor più sicura veniva considerata l'esecuzione, prima dello scavo, di paratie di contenimento con palancole o “tipo pagina 36 di 82 Berlinese”. Il dott. geol. nelle raccomandazioni generali, riteneva Controparte_27
“indispensabile l'esecuzione di opere di contenimento” e prescriveva “la protezione degli scavi e scarpate, l'esecuzione di un muro di sostegno a ridosso della scarpata…”.
Orbene, come riportato nella relazione peritale svolta in sede di TP ante causam, “lo sbancamento a piede del versante”, funzionale all'ampliamento dell'area cortilizia e successivo al primo dell' “estate-autunno 2005”, è stato iniziato nel marzo 2006. Per la costruzione del muro di contenimento sono state presentate quattro DIA soltanto in data
11.11.2006. Inoltre, da una foto acquisita in atti, risulta che, almeno fino al 30.10.2006, la scarpata di scavo è rimasta senza opere di contenimento.
La relazione peritale del dott. IN. e del dott. Geol. Persona_1 Parte_4
accerta come le indicazioni date in fase progettuale dal geologo Controparte_27
incaricato ben prima dell'inizio delle operazioni, non siano state rispettate (p. 40-43).
I committenti e la ditta esecutrice risultano, quindi, pienamente coinvolti nella gestione di quel peculiare rischio di pericolo che giustifica l'applicazione del modello di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2050 c.c.
2. Il secondo motivo è rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
DI CUI AGLI ARTT. 132 C.P.C., COMMA 1, N. 4, COD. PROC. CIV., ARTT. 115 E
116 COD. PROC. CIV., CON CONSEGUENTE OMISSIONE O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO;
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE SULLA
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO; OMESSO ESAME DEI RILIEVI E DELLE
OSSERVAZIONI ANCHE DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTI CONVENUTE”
Occorre premettere che il giudice di primo grado si è avvalso del contributo tecnico collegiale dell' TP ante causam e di una consulenza tecnica integrativa in corso di causa.
pagina 37 di 82 La relazione del collegio peritale in sede di TP è stata resa il 31.10.2008, a firma dei
C.T.U. Dott. IN. e Dott. Geol. Persona_1 Persona_7
L'integrazione della suddetta CTU è stata affidata al Dott. IN. Il Persona_4
consulente ha sottoscritto le osservazioni delle parti e le controdeduzioni il 19.7.2019, la relazione il 20.7.2019 e i chiarimenti il 21.2.2020.
La e eccepiscono la Controparte_16 Parte_2
nullità delle CTU svolte in sede di A.T.P. ante causam per violazione del principio del contraddittorio, a causa dell'omessa convocazione dei CTP in occasione del posizionamento degli inclinometri, delle visite in loco per la lettura dei risultati, nonché in occasione dei sopralluoghi eseguiti presso abitazioni di terzi.
Gli appellanti principali censurano altresì l'erroneità delle valutazioni rese in sede di
A.T.P. e nella CTU integrativa, di cui è contestata la relazione sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, essendo ritenute “poche” le pagine dotate di “originalità deduttiva e interpretativa”.
In particolare, la difesa contesta l'attività del dissesto. Inoltre si ritiene privo di oggettività l'accertamento di un nesso di causa-effetto tra scavi e danni, con particolare riferimento alle “proprietà e . CP_2 CP_11
L'appello principale censura altresì l'accertamento del nesso di causalità rispetto ai danni patiti da “gli ” e “gli , qualificando come “soggettivo” e “privo di CP_2 CP_11
ogni supporto ingegneristico” il ragionamento del consulente, nella parte in cui riscontrava un fenomeno franoso propagatosi dalla proprietà di alle altre CP_10
suddette proprietà.
Oggetto di doglianza sono anche le stime dei danni agli immobili danneggiati, ritenute non giustificabili “poiché infondate e prive di ogni supporto ingegneristico”.
In relazione al danno della proprietà l'appello principale si duole della mancata CP_11
produzione di “documenti necessari alla conferma della edificabilità dell'area (es.: pagina 38 di 82 visure catastali e Certificato di Destinazione Urbanistica)”, della asserita assenza di
“giustificazione geologico-ingegneristica” a supporto della inedificabilità, della mancanza di una “stima analitica”. Gli appellanti, richiamando anche le valutazioni del
C.T.U., invocano l'esigenza di nuove indagini per accertare l'edificabilità o meno del terreno.
L'appello censura altresì lacune della consulenza nell'indagine sulla quota percentuale di
“responsabilità” degli attori, che la CTU stabilisce essere del 30%, ma che, secondo gli appellanti, dovrebbe essere superiore in base ad ulteriori verifiche geotecniche e strutturali analitiche.
2.1 Tutte le differenti censure, catalizzate dall'essere rivolte alle espletate
CTU ante causam o in causa, che animano il secondo motivo di appello sono infondate.
2.1.1 IL CONTRADDITTORIO
L'eccezione è infondata perché, oltre a qualificare erroneamente una nullità relativa come assoluta, lamenta la mancata partecipazione dei CTP ad attività successive alle operazioni peritali iniziali. Il posizionamento degli inclinometri, le visite e i sopralluoghi nelle abitazioni di terzi, nell'insieme delle lunghe e complesse attività svolte in sede peritale, sono state attività in cui la presenza collegiale non è requisito indefettibile per l'esercizio del diritto di difesa. Gli appellanti non allegano in modo specifico una violazione del principio di parità di trattamento tra le parti, limitandosi a una generica contestazione della violazione del contraddittorio.
Dalla relazione del Dott. e del Dott. emerge Persona_1 Persona_7
che le operazioni collegiali sono avvenute nel pieno rispetto del contraddittorio.
Gli appellanti non spiegano in concreto come le lamentate violazioni, inerenti a fasi successive all'inizio delle operazioni peritali, avrebbero inciso sulle valutazioni tecniche dei consulenti, nuocendo al contraddittorio.
pagina 39 di 82 Il contraddittorio risulta pienamente rispettato anche nel corso della CTU integrativa, espletata in causa.
2.1.2 IL NESSO CAUSA- EFFETTO E LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE
IDONEE AD EVITARE IL DANNO
Il nesso di causalità tra sbancamento, dissesto del versante e danni riportati alle proprietà immobiliari, è confermato sia nella relazione A.T.P. ante causam resa dai CTU
Dott. IN. e Dott. Geol. sia nella relazione Persona_1 Persona_7
della CTU integrativa resa in causa dal Dott. Persona_4
Secondo la tesi degli appellanti, sostenuta attraverso i propri consulenti tecnici nella memoria geologica di , CP_28 Persona_11 Persona_12 Per_13
dell'ottobre 2008 e nelle osservazioni alla CTU integrativa, le
[...] Persona_14
cause del dissesto sarebbero riconducibili a eventi gravitativi pregressi (Cfr. CTU p. 28), alla conformazione del terreno originario (Cfr. CTU p. 40) e a interventi edilizi realizzati in passato dalle parti su terreni o immobili (Cfr. CTU p.39). Si evidenzia, poi, come le letture inclinometriche sarebbero anche state pregiudicate dal sisma del 28.12.2007, il quale sarebbe stato la reale causa degli spostamenti fra le registrazioni del 27.11.2007 e del 25.1.2008. Gli addebiti sarebbero, quindi, non dimostrati tramite prove e criteri scientifici oggettivi. I consulenti di parte, d'altro canto, hanno effettuato visite e autonoma analisi dei monitoraggi inclinometrici dal quale emergerebbe che il pendio non risulta essere stato messo in crisi globalmente dalla realizzazione dello scavo a tergo dei capannoni.
Relativamente alle tesi di parte, in sede di osservazioni e controdeduzioni, il C.T.U. IN. ha adeguatamente e pienamente motivato sull'inattendibiltà dell'analisi Persona_4
dei monitoraggi inclinometrici operata dalle parti. Le osservazioni delle parti sono a loro volta state definite come prive di prove e di criteri scientifici e ingegneristici oggettivi
(p. 9 osservazioni e controdeduzioni). In linea con le controdeduzioni del CTU, le tesi pagina 40 di 82 delle parti possono, quindi ,essere qualificate come mere allegazioni difensive indimostrate.
L'eziologia del dissesto si ricollega a una duplice condotta attiva e omissiva: da un lato, lo scavo di sbancamento, che ha innescato il dissesto, dall'altro la mancata realizzazione di opere di contenimento non ha consentito di prevenire il pericolo.
In particolare, per quanto riguarda la causalità attiva, la relazione del collegio peritale presentata dal Dott. IN. e il Dott. Geol. Persona_1 Persona_7
accerta che l'equilibrio naturale preesistente è stato alterato da interventi di sbancamento al piede successivi nel tempo: il primo per la costruzione dei capannoni e il secondo per l'ampliamento del cortile retrostante.
Sul secondo si sofferma in particolare l'ing. nella CTU integrativa (p.88), dove Per_4
spiega come “la realizzazione, nel marzo 2006, dell'imponente scavo di sbancamento alla base del pendio per l'ottenimento dell'area cortiliva a servizio dei capannoni di proprietà ed e la successiva messa in opera Controparte_16 Pt_2 Controparte_6
del muro di contenimento solo dopo il mese di ottobre 2006 abbiano consentito
l'innesco di un movimento gravitativo di neoformazione direttamente a monte del fronte di scavo, principalmente in direzione dell'abitazione del Sig. . I processi di CP_10
detensionamento creati nell'ambito della coltre detritica colluviale si sono estesi alle aree limitrofe ed hanno generato la riattivazione di un dissesto localizzato in corrispondenza dell'areale posto più ad Ovest”
Tali affermazioni sono attendibili perchè fondate su criteri oggettivi e supporti scientifici, che conducono a individuare negli scavi eseguiti al piede del pendio l'innesco del processo causale che ha condotto al dissesto e, di riflesso, alle lesioni ai fabbricati e alle fratture e instabilità dei terreni.
Sul piano della causalità omissiva, le misure che avrebbero consentito una corretta gestione del rischio dei movimenti del terreno sono state puntualmente indicate dalla consulenza in sede di A.T.P. ante causam tramite l'ausilio della relazione del Dott. pagina 41 di 82 Geol. del 2002, già richiamata in questa parte nell'esame del motivo Persona_10
precedente.
2.1.3 L'INCIDENZA DEGLI INTERVENTI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI
DANNEGGIATI .
Occorre adesso soffermarsi sulle censure mosse alla valutazione dell'incidenza degli interventi dei proprietari degli immobili danneggiati sui danni causati dal dissesto.
In questa sede, gli appellanti si limitano a contestare l'affidabilità delle conclusioni del
CTU IN. “con riferimento alla corresponsabilità dei danneggiati, contenuta Per_4
nella misura del 30%”. La questione dell'irrilevanza giuridica di tale percentuale sull'an
e sul quantum della responsabilità civile è oggetto del quinto motivo di appello e, pertanto, verrà approfondita in quella sede.
Nell'esame del motivo in oggetto, invece, è necessario limitarsi a rispondere alla pretesa di approfondimenti ulteriori. In particolare, gli appellanti, nelle pagine 24 e 25 dell'atto di citazione in appello, affermano che la percentuale “sarebbe sicuramente destinata ad aumentare a livelli decisamente più elevati laddove la problematica fosse oggetto di accurate e dettagliate analisi, che il CTU non ha effettuato, sul responso fondale alle deformazioni impresse dai cedimenti differenziali di cui si tratta”.
La pretesa di ulteriori indagini risulta superflua e pretestuosa.
L'incidenza di difetti congeniti dei fabbricati sul processo causale è stata già oggetto di due consulenze tecniche, venendo trattata sia in sede di TP sia in sede di CTU integrativa.
La relazione peritale del 31.10.2008, dell'IN. e del Geol. Persona_1 [...]
a p. 43, ha ritenuto che “gli interventi puntuali e limitati dei ricorrenti Parte_4
abbiano avuto un'incidenza irrilevante sul fenomeno gravitativo di elevata ampiezza e profondità”.
pagina 42 di 82 La relazione integrativa dell'IN. del 20.7.2019, a p. 90, nella parte in cui Per_4
quantifica nel 70% la “responsabilità” dei convenuti e nel 30% la “responsabilità” delle parti IC , e utilizza il termine Controparte_10 Parte_5 CP_29
“responsabilità” in modo atecnico sul piano giuridico.
Come si approfondirà nell'esame del quinto motivo, le valutazioni del consulente sono utili limitatamente ai fini della descrizione del presupposto di fatto su cui Per_4
si è innescato il processo causale, che ha condotto al dissesto. Il nesso di causalità tra il dissesto e gli scavi eseguiti al piede del pendio non è reciso, perchè i difetti congeniti dei fabbricati rientrano in una situazione di normalità.
Infatti, a p. 4 della relazione relativa alla richiesta di chiarimenti inerenti la consulenza tecnica d'ufficio integrativa del 21.2.2020, il difetto congenito dei fabbricati viene definito come “problematica assai frequente nelle edificazioni su pendio”.
Data l'irrilevanza sul piano giuridico delle percentuali in esame al fine di una esclusione o riduzione della responsabilità, risulta superflua ogni eventuale e ulteriore indagine di tipo tecnico. Sul punto si rinvia più approfonditamente all'esame del quinto motivo.
2.1.4 Stime dei danni agli immobili danneggiati
Per quanto riguarda la stima dei danni agli immobili danneggiati, i criteri utilizzati sono stati oggettivi, equi e ragionevoli.
Il giudice di prime cure si basa sulle stime quantificate dalla C.T.U. integrativa che, partendo dalle quantificazioni operate in sede di A.T.P., tiene in considerazione i danni precedentemente stimati, quelli nuovi e le spese per la messa in sicurezza in base all'evoluzione del dissesto.
Il consulente dott. non aderisce automaticamente alla tesi di una o l'altra Persona_4
parte, ma disattende sotto diversi profili ogni pretesa in causa.
pagina 43 di 82 Infatti, da un lato, il consulente riconosce i danni patiti da ogni proprietà, rigettando le tesi dei danneggianti, dall'altro, non accoglie la tesi dei danneggiati che pretenderebbero risarcimenti pari al valore di mercato degli immobili.
Il Dott. riprende le stime individuate nell'TP ante causam e le aggiorna Persona_4
ai nuovi danni riscontrati e alle spese per la messa in sicurezza, quest'ultime sensibilmente ridotte rispetto alla consulenza ante causam.
Le poste attive di danno stimate dal CTU, per gli edifici realizzati corrispondono alle spese necessarie per l'eliminazione dei danni causati alle abitazioni e per la messa in sicurezza, individuate dal parere tecnico del CTU.
La consulenza è attendibile e il giudice di primo grado ha fatto un buon governo dei principi in materia di valutazione della consulenza tecnica, le cui conclusioni si ritengono attendibili e confermate dall'ulteriore documentazione presente in atti.
Gli appellanti si sono limitati a censure apodittiche d'erroneità.
Altrettanto apodittica e meramente assertiva è la censura sul danno da perdita di edificabilità del terreno di e che risulta accertata sia dai periti CP_12 CP_11
ante causam, sia dal perito del giudizio.
Gli appellanti si limitano a perorare una difforme conclusione attraverso allegazioni difensive di segno contrario. In particolare, viene richiamata la seguente affermazione del C.T.U. dott. per sostenere un omesso approfondimento istruttorio: “si Per_4
ritiene che l'attribuzione della completa inedificabilità dell'area classificata debba, comunque, essere subordinata alla realizzazione di una completa e puntuale campagna di indagine geognostica volta a verificare le condizioni litostratimetriche e di stabilità sito-specifiche” (p. 90).
Il passaggio della relazione risulta travisato dagli appellanti, i quali incorrono in fallacia logica. Infatti, nuove indagini non sono state dal consulente ritenute necessarie per pagina 44 di 82 mettere in dubbio il danno da procurata inedificabilità del terreno, ma soltanto per verificare se l' inedificabilità sia divenuta o meno completa.
A tal riguardo, sono particolarmente significative le affermazioni del Dott. Per_4
conclusive del secondo chiarimento, secondo cui “qualsiasi studio propedeutico alla progettazione di un intervento edificatorio, al momento dell'analisi pregressa della documentazione tecnica relativo alla zona comprendente il sito, evidenzierebbe tutte le criticità ascrivibili alle condizioni di stabilità, imponendone la non edificazione” (p.
7-8 relazione relativa alla richiesta di chiarimenti inerenti la consulenza tecnica d'ufficio integrativa).
Le modalità di accertamento dell'inedificabilità dei terreni di parte è altresì stata CP_11
oggetto del secondo chiarimento, chiesto al dott. richiamando la Persona_4
documentazione dell'TP e, in particolare, la planimetria realizzata con rilievo GPS in cui sono localizzate le fratture nel terreno e il corpo di frana. Il consulente chiarisce inequivocabilmente che tutti gli areali classificati come edificabili sono ricompresi all'interno del dissesto. Pertanto “tale condizione fa decadere qualsiasi potenzialità edificatoria dei terreni”, stante l'esistenza di un “dissesto attivo, riconosciuto da
Prefettura di Parma, servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po di Parma,
Dipartimento della Protezione Civile.”
La compromissione dell'edificabilità del terreno è confermata dalla deliberazione del
Comune di NO del 27.09.2023, che appone sul bene il vincolo della inedificabilità.
Anche sotto l'aspetto della quantificazione del danno subito da e CP_12 CP_11
per la perdita dell' edificabilità, le valutazioni del consulente tecnico, riprese dal giudice di primo grado, sono condivisibili.
Il consulente quantifica il danno in 160.290,00 euro. Il risultato è ottenuto attraverso la differenza tra il valore agricolo medio (euro 0,50/m2, euro 9.810,00) e il valore del terreno edificabile (euro 45/m2, euro 170.100,00). Il consulente indica i documenti che pagina 45 di 82 ha utilizzato per le stime: “la stima danni” del 16.12.2008 a firma del geom. Per_15
(all. 13) e le tabelle disponibili presso l'Agenzia delle Entrate per i terreni agricoli
[...]
nel Comune di NO.
Anche l'operazione svolta per definire il valore di mercato dei terreni edificabili è immune da censure.
In particolare, non è condivisibile la tesi degli appellanti, secondo cui il consulente avrebbe dovuto quantificare il valore del terreno edificabile in base alla somma di 22 euro/mq indicata dal Comune di NO, trattandosi di una quantificazione che non è strumentale all'attuale individuazione dei prezzi del mercato immobiliare. Più equa e ragionevole è invece la stima del consulente d'ufficio, il quale, pur basandosi anche sulla Per_1 relazione del geom. se ne è discostato riducendone la portata da 55 a 45 euro al mq.
Le valutazioni del consulente, nella sua discrezionalità tecnica, risultano eque e ragionevoli.
In definitiva, nel censurare la valutazione della consulenza tecnica da parte della sentenza di primo grado, gli appellanti si sono limitati a censure apodittiche d'erroneità e di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, limitandosi a proporre conclusioni difformi attraverso mere allegazioni difensive, frutto per lo più di spigolatura tra l'operato dei consulenti tecnici, di sovente adoperata per sostenere tesi ad usum CP_30
3. Con il terzo motivo, rubricato “III° MOTIVO – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC CON
CONSEGUENTE OMISSIONE O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO
CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE SU UN PUNTO CONTROVERSO” gli appellanti insistono nella domanda di manleva proposta in primo grado nei confronti del geom.
attraverso la citazione di terzo. CP_13 pagina 46 di 82 Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la responsabilità dell'appellato, riprendendo in modo automatico gli esiti della consulenza tecnica integrativa, che escludeva a sua volta la responsabilità di CP_13
3.1 La censura è in parte fondata
La sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità del geometra in CP_13
quanto egli avrebbe ricoperto il ruolo di direttore dei lavori con competenze prettamente architettoniche e non strutturali.
A tali conclusioni la sentenza giunge valorizzando la relazione del consulente tecnico
IN. che, a pp. 92 ss., ritiene responsabile “solo della Per_4 CP_13
progettazione architettonica (non strutturale)”.
La progettazione e la direzione dei lavori per le strutture, secondo la consulenza, sarebbero stati invece affidati dalla committenza all' IN. , poi deceduto, Persona_12
come affermato nella CTU.
Tuttavia il riparto di responsabilità e competenze tra i suddetti progettisti, operato dalla consulenza, risulta smentito dai documenti acquisiti in giudizio. I ruoli effettivamente ricoperti dall'IN. e del geom. sono differenti da quelli descritti nella Per_12 CP_13
relazione della consulenza tecnica integrativa.
L'IN. risulta progettista e direttore dei lavori, non per la costruzione Persona_12
dei due capannoni e dei relativi scavi di sbancamento ma, per la realizzazione del muro di sostegno strumentale a contenere i danni del dissesto già causato. Infatti, la DIA relativa al muro di sostegno, è stata presentata il giorno 11.11.2006 da , in CP_16
nome e per conto anche di e , CP_16 Parte_2 Controparte_31
amministratore di Controparte_6
Il progettista e direttore dei lavori per la costruzione dei capannoni e per i relativi scavi di sbancamento risulta essere CP_13
Infatti, nella richiesta di permesso di costruire, presentata il 28.10.2004 da CP_16 pagina 47 di 82 e ed è indicato come CP_16 Parte_2 Controparte_6 CP_13
progettista delle opere, senza alcuna distinzione tra aspetti architettonici e strutturali.
Lo stesso 28.10.2004 sottoscrive in qualità di tecnico progettista la CP_13
relazione di asseveramento.
Il successivo permesso di costruire del 4.8.2005 indica come progettista e CP_13
direttore dei lavori. Lo stesso sottoscrive in calce il permesso di costruire CP_13
in qualità di concessionario.
Le prove documentali acquisite in giudizio dimostrano il ruolo di progettista e direttore dei lavori ricoperto da su incarico dei proprietari committenti, per la CP_13
costruzione dei capannoni.
L'assunzione di un tale ruolo ha posto obblighi di vigilanza e segnalazione sulla gestione dei rischi connessi alle attività di scavo e sbancamento.
L'inadempimento del direttore dei lavori è consistito nella mancata CP_13
segnalazione del rischio e della necessità di realizzare opere di contenimento, prima dello sbancamento. Tali opere di contenimento, come si è già evidenziato riprendendo la relazione peritale redatta durante l'TP, erano state indicate dalle raccomandazioni dal geologo dott. incaricato dagli stessi committenti per una relazione Persona_10
preventiva sui lavori per la costruzione dei capannoni.
L'inadempimento di si pone, quindi, in un rapporto di causalità con il CP_13
dissesto, perchè ha contribuito in modo decisivo alla sottovalutazione del rischio operata da tutti i soggetti coinvolti nella pericolosa attività di escavazione: i committenti, la ditta esecutrice e il direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado è dunque corretta nella parte in cui afferma che “il momento critico dell'intervento è da individuarsi in quello cognitivo e progettuale, nel senso che l'intervento paga un'imperdonabile (in senso normativo) sottovalutazione del rischio”.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni, la sentenza è da riformare nella parte in cui pagina 48 di 82 esclude la corresponsabilità del progettista e direttore dei lavori per tale “momento critico” cognitivo e progettuale.
Il progettista e direttore dei lavori non ha, quindi, osservato l'obbligo di vigilare sulla corretta adozione di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Pertanto, la censura è fondata e va accolta nei limiti in cui non è stata riconosciuta la corresponsabilità di nei limiti della quota di responsabilità allo stesso CP_13
[... addossabile, mentre nessun credito può accordarsi alla manleva della CP_16
e di per le ragioni già esposte in precedenza sulla CP_16 Parte_2
compartecipazione diretta all'illecito.
Il riparto dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni deve tenere conto del ruolo di nella valutazione e sorveglianza del momento cognitivo dei lavori e nel CP_13
suo ruolo di riferimento per la ditta esecutrice.
L'obbligazione risarcitoria è così rideterminata nei rapporti interni:
- un 50% è ripartito ugualmente tra i 3 proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il Controparte_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice dello scavo CP_13 Pt_3
[...]
La questione dei rapporti interni verrà ribadita nell'esame del IV motivo.
4. Con il quarto motivo, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 132 COD. PROC CIV., COMMA 1, N. 4,
ART. 2055 COD. CIV., SU UN PUNTO DECISIVO DEL GIUDIZIO.” gli appellanti censurano la sentenza sotto i seguenti profili:
i) sollevano eccezione di nullità della chiamata a manleva con citazione loro notificata in primo grado da parte di Parte_3
ii) contestano la sentenza nella parte in cui, nel quantificare le quote di responsabilità tra i condebitori solidali dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni, accerta un doppio pagina 49 di 82 ruolo di (come proprietario committente e come Controparte_16
soggetto partecipante all'esecuzione dell'opera) ;
iii) chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di a CP_32
manlevarli, per non essersi lo stesso “ribellato” alle prescrizioni del direttore dei lavori e per non averne segnalato la difformità degli stessi dalle regole dell'arte;
iv) in subordine, chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, l'insussistenza di un obbligo di manleva verso Parte_3
i) L'eccezione di nullità della chiamata in citazione è infondata
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione di terzo notificato ad istanza di Pt_3
proposta dagli appellanti principali, è manifestamente infondata, perché la
[...]
citazione descrive in modo chiaro e preciso le ragioni in fatto e in diritto della domanda,
l'oggetto della domanda e il provvedimento richiesto all'autorità giudiziaria. Del resto le difese espletata sono la evidente prova della chiarezza e completezza della chiamata in garanzia impropria
ii) La censura sull'ingerenza di nell'esecuzione Controparte_16
dell'appalto è infondata.
Il ruolo della nell'esecuzione dei lavori è stato allegato da sin CP_16 Parte_3
dalle comparse di risposta depositate in primo grado.
La partecipazione ai lavori di scavo risulta provata. Infatti la società in nome collettivo è indicata come l'affidataria esclusiva dei lavori nella comunicazione di inizio attività presentata per la costruzione dei due capannoni artigianali.
Si condivide, pertanto, la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado.
iii) La domanda di manleva proposta dagli appellanti principali nei confronti di è inammissibile Parte_3
pagina 50 di 82 La domanda è inammissibile perché tardiva. È fondata la relativa eccezione di tardività proposta da In nessuno dei tre procedimenti, poi, riuniti in primo grado, Parte_3
e hanno chiesto l'intervento in Controparte_16 Parte_2
manleva di Parte_3
iv) La censura sull'insussistenza dell'obbligo di manlevare la ditta esecutrice
è fondato Parte_3
Gli appellanti principali hanno assolto in primo grado all'onere di contestazione del diritto di a essere manlevato. Parte_3
La manleva del proprietario committente e affidatario dei lavori, Controparte_16
a favore della ditta esecutrice dello scavo è ingiustificata. L'omessa
[...] Parte_3
vigilanza sulle indicazioni ricevute e sulla necessità di adottare misure idonee a evitare il danno giustifica l'allocazione sullo stesso di una quota di responsabilità Parte_3
anche nei rapporti interni.
Si ripete la suddivisione già esplicitata nell'esame del precedente motivo di appello:
L'obbligazione risarcitoria è così rideterminata nei rapporti interni:
- un 50% è ripartito ugualmente tra i 3 proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il CP_16 CP_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice CP_13 Parte_3
5. Con il quinto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cod. pen. su un punto controverso e decisivo del giudizio” si sostiene che la sentenza di primo grado si è erroneamente discostata dalle valutazioni della CTU integrativa nella parte in cui ha escluso un concorso dei danneggiati, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
5.1 La censura è infondata
pagina 51 di 82 La sentenza di primo grado ha escluso una responsabilità dei proprietari danneggiati rilevante ai sensi dell'art. 1227 cc, sebbene il CTU ing. avesse Persona_4
individuato nei loro confronti una quota di responsabilità pari al 30 %.
Il giudice di prime cure ha correttamente affermato che un siffatto riparto di responsabilità, seppur “condivisibile in fatto, non ha rilevanza giuridica ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. Il consulente si è limitato a quantificare in termini percentuali l'impatto sull'evento lesivo di concause ad esso preesistenti.
Sul piano giuridico, la situazione preesistente all'area o i difetti strutturali dei fabbricati degli attori non escludono né riducono il rapporto di causalità tra le condotte attive e omissive dei responsabili e l'evento lesivo. Si tratta di circostanze che si limitano a descrivere il presupposto di fatto e il rischio idrogeologico preesistente. Del resto, anche in sede di chiarimenti, il dott. ribadisce che i danni ai fabbricati “sono Per_4
imputabili al dissesto innescato dagli scavi eseguiti al piede del pendio”. Il difetto congenito di tali fabbricati, consistente nella mancanza di omogeneità nei terreni di posa, ha amplificato e non determinato il dissesto. Peraltro tale difetto congenito è definito come “assai frequente nelle edificazioni su pendio”, a conferma che si tratta di una circostanza volta a connotare il rischio preesistente e non a generarlo.
L'irrilevanza attribuita alle concause altro non è che un'attuazione del principio della equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 c.p., secondo cui le concause preesistenti, concomitanti o successive non escludono il nesso di causalità, a meno che non siano state da sole sufficienti a causare l'evento. In questo senso, la stessa attribuzione di una percentuale minima, il 30%, comporta che le condizioni preesistenti non hanno certo reciso il nesso di causalità tra lo scavo di sbancamento, la mancata costruzione del muro di contenimento e il danno.
Le condizioni preesistenti di terreni ed edifici, ben lungi da ridurre o escludere il rapporto causale, hanno contribuito a definire il rischio connesso alle attività di scavo in pagina 52 di 82 relazione alle quali dovevano essere adottate tutte le misure idonee a prevenire il danno, da parte di proprietari committenti, ditta esecutrice e direttore dei lavori.
6. Con il sesto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2059 cod. civ. su un punto decisivo del giudizio: erronea, contraddittoria motivazione in punto al quantum debeatur: la quantificazione dei danni non patrimoniali. Erronea contraddittoria motivazione sulla quantificazione dei danni non patrimoniali” si sostiene che non sarebbe stata fornita “alcuna prova degli asseriti disagi, neppure per presunzioni”. Inoltre si ritiene che l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali debba essere desunta dalla stabilizzazione dello stato dei luoghi da oltre 16 anni.
6.1 La censura è parzialmente fondata
Il ragionamento proposto dal motivo di impugnazione, secondo cui l'asserita stabilizzazione del dissesto escluderebbe la sussistenza del danno non patrimoniale, è fallace.
In primo luogo, il motivo di impugnazione si fonda su un enunciato non condivisibile, perché non è dimostrata la stabilizzazione del dissesto. Al contrario, l'esito del monitoraggio sulla stabilità del versante eseguito dall'IN. su Persona_16
incarico conferito dall'Amministrazione NO (doc. 113 fascicolo di Parte_9
primo grado) ha confermato l'attività nel tempo della frana e il perdurare del pericolo per le abitazioni.
In secondo luogo, è indubbio che i danneggiati non sono stati sicuri circa la stabilità delle proprie abitazioni, alla luce dei danni che fin da subito hanno riscontrato.
La sentenza di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale subito per la messa in pericolo dell'incolumità individuale e per la lesione dell'interesse ad abitare serenamente nelle case danneggiate. Tale danno è stato ritenuto sussistente anche per e come anche chiarito nel decreto di CP_12 CP_11
pagina 53 di 82 accoglimento dell'istanza per la correzione dell'errore materiale della sentenza di prime cure.
L'evoluzione dell'ordinamento ha condotto a un ampliamento nel novero dei diritti inviolabili della persona. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto l'elasticità dell'art. 2 Cost., il quale non rinvia a un numero chiuso di diritti ma, al contrario, a un catalogo aperto, modellato dall'evoluzione sociale e ordinamentale.
Il diritto a vivere serenamente nella propria abitazione si inscrive, quindi, tra i diritti fondamentali, connotandosi per la sua dimensione sociale e individuale.
In questo quadro, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2025, ha ribadito che il diritto all'abitazione si configura come tratto saliente della «socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» e come «un diritto fondamentale di natura sociale» «indissolubilmente connesso con la dignità della persona».
È dunque indubbio che , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , e abbiano subito una CP_5 Controparte_10 CP_12 CP_11
lesione dell'interesse all'abitazione e all'incolumità individuale. Il costante timore dell'instabilità del terreno e/o degli edifici ha generato la percezione di un pericolo, che ha frustrato l'interesse ad abitare serenamente quelle case e frequentare quei terreni. Tale pregiudizio è stato grave, serio e ben oltre i normali livelli di tollerabilità. Inoltre per quanto riguarda e si aggiunge la circostanza della assoluta CP_12 CP_11
ed integrale compromissione del loro diritto a contenuto non patrimoniale in quanto a cagione dell'inedificabilità hanno completamente perso ogni speranza di poter vivere in futuro il diritto ad abitare.
Sotto questo aspetto, si condivide la valutazione delle prove documentali acquisite, in particolare delle relazioni e dei referti medici presentati per , Controparte_2
e nonché della presunzione semplice effettuata per tutti Controparte_3 CP_5
gli altri danneggiati. pagina 54 di 82 Il giudice ha fatto ricorso a una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
La sentenza di primo grado, pertanto, ha correttamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale subito da , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , e per la messa in CP_5 Controparte_10 CP_12 CP_11
pericolo dell'incolumità individuale e per la lesione dell'interesse ad abitare serenamente nelle case danneggiate. Tuttavia risulta contraddittoria ed illogica la quantificazione operata in favore di . Controparte_10
, , e abitavano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
gli edifici. Per si trattava invece di un luogo in cui trascorrere le Controparte_10
vacanze e scegliere di abitare durante la pensione.
In entrambi i casi è fondata la presunzione semplice che consente di percepire il danno morale discendente dall'inevitabile associazione tra l'abitare la casa e il pericolo per la propria incolumità. Proprio questo aspetto non consente di individuare il danno ingiusto nella lesione del mero diritto di proprietà.
Inoltre, a sostegno dei disturbi causati dalla situazione creatasi, , Controparte_2
e hanno prodotti referti medici di visite psichiatriche. Controparte_3 CP_5
Pertanto, la censura di arbitrarietà della quantificazione, mossa dagli appellanti, risulta parzialmente fondata soltanto in relazione alla quantificazione del danno operata per
. Controparte_10
La sentenza ha liquidato 30.000 euro per tutti i danneggianti, nonostante le significative differenze fra le parti. In particolare, per le coppie e Controparte_2 CP_3
e e sono stati
[...] Controparte_4 CP_5 CP_12 CP_11
liquidati 30.000 euro per due persone, la stessa somma quantificata singolarmente per
Controparte_10
Per ragioni di simmetria e di logica, la sentenza va dunque riformata, liquidando il danno non patrimoniale subito da in 15.000 euro, non essendo stati Controparte_10
pagina 55 di 82 acquisiti agli atti elementi per ritenere una maggior sofferenza patita rispetto agli altri danneggiati.
7. Con il settimo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 115 c. I cpc e 116 c. I cpc. Erronea valutazione delle prove - omessa pronuncia su un punto decisivo della causa” si censura la sentenza nella parte in cui, interpretando erroneamente il contratto di assicurazione, individua il massimale in € 50.000,00 anziché in € 100.000,00 e nella parte in cui condanna a rivalere anche CP_7 Parte_2
7.1 Le censure sono fondate.
Il contratto di assicurazione è stato stipulato da e Controparte_7 [...]
e non produce effetti verso Controparte_25 Parte_2
L'art. 7 implementa il massimale a 100.000 euro.
La sentenza di primo grado va allora riformata nella parte in cui non prevede che l'indennizzo vada pagato solo nei confronti di con un Controparte_16
massimale individuato in 100.000 euro.
8. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, l'altro proprietario committente, ha proposto appello incidentale affidato a 5 motivi: Controparte_6
8.1 Con il primo motivo, rubricato “FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE
DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 113, 115 E 116 C.P.C., NONCHÉ AGLI ARTT.
2053, 2050 E 2043 C.C.; ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA RESA
DAL TRIBUNALE DI PARMA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE PRIME CURE HA
RICONOSCIUTO LA RESPONSABILITA' DELLA DITTA EDILMETA QUALE
PROPRIETARIA: INSUSSISTENZA DELL'AN ” sostiene che la CP_33
responsabilità di debba essere esclusa e la sentenza riformata per erronea Controparte_6
applicazione dei precetti di cui agli artt. 2043, 2050 e 2053 c.c. e per carenza di prova circa l'ingerenza di CP_6
8.1 La censura è infondata pagina 56 di 82 La sentenza di primo grado giunge a conclusioni corrette nella parte in cui condanna la al risarcimento del danno, unitamente agli altri proprietari responsabili e alla CP_6
ditta esecutrice dello scavo e alla quale affidataria dei lavori, Parte_3 CP_16
avendo la stessa concorso nella sottovalutazione del rischio e nella mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno richieste dall'art. 2050 c.c.
Già nell'esame del primo motivo dell'appello principale, si sono spiegati i motivi per cui
è ritenuta pericolosa l'attività di escavazione a valle di un pendio, ragion per cui trova applicazione l'art. 2050 c.c.
L'applicazione di tale fattispecie, non solo, alla ditta esecutrice dello scavo e alla CP_16
quale affidataria dei lavori, ma anche, ai proprietari committenti è stata altresì
[...]
giustificata dalla loro concreta partecipazione al momento cognitivo e progettuale di sottovalutazione del rischio, manifestatasi nella mancata adozione di adeguate misure di contenimento.
Proprio a uno dei tre proprietari, e , sono stati affidati i lavori CP_16 CP_16
per la costruzione dei capannoni. Quest'ultima società, rispetto agli altri proprietari, non agisce con l'autonomia di un appaltatore. Del resto, né né Parte_2 CP_6
[... affermano specificamente l'esistenza di un rapporto di appalto con Controparte_16
.. I tre proprietari committenti hanno realizzato una comune e condivisa
[...]
valutazione del rischio. Essi sono, pertanto, responsabili ai sensi dell'art. 2050 c.c. per la mancata adozione delle misure idonee a evitare il danno, per le medesime ragioni già espresse quando si è affrontato l'analogo tema in relazione all'appello principale.
8.2 Con il secondo motivo, rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
DI CUI AGLI ARTT.115 E 116 CPC CON ILLOGICA, CONTRADDITTORIA,
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE
CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO; OMESSO ESAME DELLE
OSSERVAZIONI/CONTESTAZIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE” si eccepisce la nullità assoluta dell'TP : A) per violazione del giusto contraddittorio tra le pagina 57 di 82 parti, essendo stata omessa la convocazione dei CTP in occasione del posizionamento degli inclinometri;
B) per omessa convocazione e conseguente assenza dei CTP in occasione delle ripetute visite in loco da parte dei Consulenti d'Ufficio per procedere alla lettura dei rilievi strumentali;
C) per omessa convocazione e conseguente assenza dei CTP, in occasione dei sopralluoghi eseguiti presso abitazioni di terzi;
D) per assenza di accordo e di comunicazioni circa l'effettuazione di rilievi con sistema Global Position
System (GPS).
Si sostiene inoltre che la CTU è inutilizzabile e, quindi, andava rinnovata, perché contraddittoria nel merito e, in diritto, inidonea al raggiungimento della prova, il tutto allegato in maniera disomogenea, perché relativa a distinti punti della consulenza.
8.2.1 La censura è infondata
8.2.1.1 IL CONTRADDITTORIO
L'eccezione di nullità, speculare a quella proposta con l'appello principale da
[...]
e è infondata, perché, oltre a qualificare Controparte_16 Parte_2
erroneamente una nullità relativa come assoluta, lamenta la mancata partecipazione dei
CTP ad attività successive alle operazioni peritali iniziali. Il posizionamento degli inclinometri, le visite, i sopralluoghi nelle abitazioni di terzi e i rilievi con sistema GPS sono state attività in cui la presenza collegiale non era requisito indefettibile per l'esercizio del diritto di difesa. Gli appellanti non allegano in modo specifico una violazione del principio di parità di trattamento tra le parti, limitandosi a una generica contestazione della violazione del contraddittorio.
Gli appellanti non spiegano in concreto come le lamentate violazioni, inerenti a fasi successive all'inizio delle operazioni peritali, avrebbero inciso sulle valutazioni tecniche dei consulenti, nuocendo al contraddittorio.
8.2.1.2 Quanto ai restanti aspetti di censura della consulenza d'ufficio, la
Corte osserva quanto segue.
pagina 58 di 82 A - Il nesso causa- effetto e la mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno.
Parte appellante si focalizza sul ragionamento della CTU espletata in corso di causa, che, dopo aver accertato il nesso di causalità per la proprietà , lo deduce anche CP_10
per le aree di proprietà e Limitandosi a definirlo privo di basi oggettive CP_2 CP_11
e ingegneristiche. Si tratta peraltro di accertamento già adeguatamente spiegato a p. 88 della relazione integrativa.
Si rinvia anche alle controdeduzioni del Ctu a p. 12, che ha fornito risposte esaurienti e convincenti.
Ci si richiama inoltre a quanto già esposto a confutazione dell'appello principale in parte qua e si osserva infine che le censure si limitano a richiamare quanto già esposto in sede di osservazioni alla CTU, che, come visto, ha compiutamente ribattuto.
B - Stima dei danni agli immobili
Risulta del tutto infondata anche la censura sulla stima dei danni agli immobili danneggiati, operata nei punti b) e c) del motivo, secondo la quale il CTU si sarebbe limitato a un mero richiamo per relationem alle stime sommariamente indicate in TP senza offrire criteri giustificativi, “quasi che da parte del CTU si sia inteso operare una
(inammissibile) quantificazione equitativa.” (Cfr. Comparsa di costituzione pag. 26)
Contrariamente a quanto affermato da parte appellata, il C.T.U. non si è limitato a un mero richiamo alle quantificazioni operate in sede di A.T.P. Al contrario, come risulta da p. 74 a p. 78 della relazione, il consulente, per ogni proprietà danneggiata, ha confermato alcuni danni stimati nell'TP e ne ha individuati di nuovi in modo autonomo. Per le spese di sicurezza, peraltro, l' ing. ha ridotto notevolmente i Per_4
danni precedentemente quantificati nell'TP.
I criteri di stima sono, poi, ulteriormente dettagliati in sede di chiarimenti, anche attraverso tabelle analitiche (v. p. 10, 11 e 12 della relazione relativa alla richiesta di chiarimenti inerenti la consulenza tecnica d'ufficio in causa). pagina 59 di 82 Il giudice di primo grado ha fatto un buon governo dei principi in materia di valutazione della consulenza tecnica, le cui conclusioni si ritengono attendibili e confermate dall'ulteriore documentazione presente in atti, come già espresso a chiare lettere nell'esame dell'appello principale, cui si rimanda per brevità.
L' appellante si è limitata a censure apodittiche d'erroneità. CP_6
Altrettanto apodittiche risultano le critiche alla valutazione del nesso di causalità e al danno da perdita di edificabilità del terreno di e che risulta CP_12 CP_11
accertata sia dai periti ante causam, sia dal perito del giudizio.
richiama a sostegno della sua tesi la seguente affermazione del CTU ing. Controparte_6
“si ritiene che l'attribuzione della completa inedificabilità dell'area Persona_4
classificata debba, comunque, essere subordinata alla realizzazione di una completa e puntuale campagna di indagine geognostica volta a verificare le condizioni litostratimetriche e di stabilità sito-specifiche” (p. 90).
L'interpretazione proposta dall'appellante risulta smentita dai chiarimenti offerti dallo stesso CTU ing. secondo cui “qualsiasi studio propedeutico alla progettazione Per_4
di un intervento edificatorio, al momento dell'analisi pregressa della documentazione tecnica relativo alla zona comprendente il sito, evidenzierebbe tutte le criticità ascrivibili alle condizioni di stabilità, imponendone la non edificazione” (p.
7-8 relazione relativa alla richiesta di chiarimenti).
Anche le modalità di accertamento dell'inedificabilità dei terreni di parte è altresì CP_11
stata oggetto del secondo chiarimento chiesto al dott. che accerta sia la Persona_4
decadenza della potenzialità edificatoria sia la perdurante attività del dissesto. Peraltro la compromissione dell'edificabilità del terreno è confermata dalla deliberazione del
Comune di NO del 27.09.2023, che appone sul bene il vincolo della inedificabilità.
pagina 60 di 82 La quantificazione del relativo danno da inedificabilità è altresì stata adeguatamente motivata a p. 76 e 77 della relazione integrativa.
8.3 Con il terzo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 115 E 116, NONCHÉ AGLI ARTT. 2230 E SEGG
C.C., ARTT. 2043 E 2055 C.C . ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA PARTE
MOTIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA
MANDATO ESENTE DA RESPONSABILITA' IL DIRETTORE DEI LAVORI GEOM.
, CON OGNI CONSEGUENZA CIRCA LA RELATIVA DOMANDA CP_13
SVOLTA DA NEI CONFRONTI DELLO ”, parte appellata propone CP_6 CP_34
censure speculari a quelle proposte nel terzo motivo dell'appello principale, insistendo nella domanda di manleva proposta in primo grado nei confronti del geom. CP_13
attraverso la citazione di terzo.
[...]
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva la responsabilità del direttore dei lavori CP_13
8.3.1 La censura è fondata
Come prima già evidenziato in relazione all'appello principale, l'erronea esclusione della responsabilità del geom. è stata motivata sulla base delle CP_13
affermazioni del consulente tecnico IN. La relazione integrativa, nelle pp. 92 Per_4
ss., considera responsabile “solo della progettazione architettonica (non CP_13
strutturale)”. Dalla documentazione in atti, invece, emerge che il ruolo ricoperto dal geometra è stato quello di progettista e direttore dei lavori per la costruzione dei capannoni e per i relativi scavi di sbancamento, senza distinzioni tra competenze strutturali e architettoniche.
Nell'esercizio della suddetta funzione, si è reso inadempiente, nei CP_13
confronti di tutti e tre i proprietari committenti, rispetto agli obblighi di vigilanza e segnalazione sulla gestione dei rischi connessi alle attività di scavo e sbancamento. In particolare, l'inadempimento del direttore dei lavori è consistito nella CP_13 pagina 61 di 82 mancata segnalazione del rischio connesso alla tardiva realizzazione delle opere di contenimento. Siffatta omissione si pone in rapporto eziologico con il dissesto perchè ha contribuito in modo decisivo alla sottovalutazione del rischio operata da tutti i soggetti coinvolti nella pericolosa attività di escavazione: i committenti e la loro incaricata
, la ditta esecutrice dello scavo e lo stesso direttore dei lavori. CP_16
Ne consegue che non è fondata la censura della sentenza nella parte in cui non riconosce a un diritto di manleva nei confronti del direttore dei lavori Controparte_6 CP_13
[...]
Il riparto dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni deve tenere conto del ruolo di nel momento dei lavori progettuale e cognitivo. CP_13
L'obbligazione risarcitoria, va ribadito, è così rideterminata nei rapporti interni:
- un 50% è ripartito ugualmente tra i 3 proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il CP_16 Controparte_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice CP_13 Parte_3
In ogni caso e per il resto, si rimanda a quanto già esposto in sede di esame dell'appello principale.
8.4 Con il quarto motivo, rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
DI CUI AGLI ARTT.115 E 116 CPC, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT.
1227 E 2056 C.C. E 41 C.P.; ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA RESA
DAL TRIBUNALE DI PARMA NELLA PARTE IN CUI NON HA RICONOSCIUTO LA
CORRESPONSABILITA' DEGLI ATTORI NELLA CAUSAZIONE DEI DANNI” si sostiene che la sentenza di primo grado avrebbe travisato quella parte della CTU dell'
IN. in cui verrebbe riconosciuta una corresponsabilità per il 30% alle parti Per_4
IC , , –Scida e – CP_10 CP_10 CP_2 CP_2 CP_5
8.4.1 La censura è infondata
Il giudice di prime cure non ha travisato il fatto descritto dalla consulenza tecnica. pagina 62 di 82 Le valutazioni del consulente sono valutazioni in fatto, non in diritto. In quanto tali, esse sono funzionali alla valutazione delle prove acquisite. L'interpretazione delle norme e la conseguente qualificazione giuridica del fatto è esclusivamente riservata al giudice, alla luce del principio jura novit curia e della soggezione del giudice alla sola Legge. Ne consegue che il consulente tecnico non può e non deve addentrarsi in valutazioni sulla responsabilità giuridica.
Il giudice di primo grado ha, quindi, validamente esercitato i suoi poteri nella parte in cui ha ritenuto che l'attribuzione di una “responsabilità” ai convenuti è “condivisibile in fatto, ma non dal punto di vista giuridico” (p. 12 sent.). Del resto, la stessa CTU, a p. 89, quando afferma che i danni ai fabbricati del Sig. e Sig. Controparte_4 CP_10
sono imputabili “anche ad un difetto “congenito di tali fabbricati” chiarisce che tale difetto, “identificabile nella mancanza di omogeneità nei terreni di posa del sedime delle fondazioni, è una problematica assai frequente nelle edificazioni su pendio.”
Le condizioni preesistenti descritte, quindi, non rappresentano concause tali da recidere il nesso di causalità tra gli eventi lesivi e i fatti imputabili ai convenuti. Trattasi invece di situazioni con le quali si devono normalmente confrontare escavazioni poste a valle di un pendio. Va ricordato il principio posto dall'art. 41 cp sull'esistenza di cause preesistenti o concomitanti che da sole non sono in grado di causare l'evento. Vale, quindi, anche in questa sede quanto già affermato in relazione all'appello principale.
8.5 Con il quinto motivo, rubricato “PER ERRONEA E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2059, 2056, 1226 COD. CIV., NONCHÉ PER
VIOLAZIONE DELL'ART.132 CPC;
INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA RESA DAL
TRIBUNALE DI PARMA IN ORDINE AL QUANTUM, NELLA PARTE IN CUI (CFR
PAG.12 SENTENZA IMPUGNATA) HA RICONOSCIUTO A FAVORE DEGLI ATTORI
UN DANNO NON PATRIMONIALE” si contesta sia l'an del danno non patrimoniale, per non essere stata violata la sfera di libera autodeterminazione dell'individuo, sia il quantum, ritenuto arbitrario.
pagina 63 di 82
8.5.1 La censura è parzialmente fondata
Si tratta di una censura speculare a quella mossa con il VI motivo dell'appello principale e alla sua parziale confutazione si rimanda.
Si ribadisce, quindi, che il danno ingiusto consiste nella lesione dell'interesse all'abitazione, all'incolumità individuale e alla libertà di autodeterminarsi nelle scelte sulla propria abitazione ed anche alla connaturale serenità che l'accompagna.
Come già affermato in precedenza, la sentenza va riformata nella parte in cui riconosce a un diritto al risarcimento di 30.000 euro anziché 15.000 euro, per Controparte_10
ragioni di equità.
9. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, titolare Parte_3
dell'omonima ditta esecutrice dello scavo, ha proposto appello incidentale affidato a 5 motivi.
9.1 con il primo motivo, rubricato “A) Il corretto accertamento del ruolo di nudus minister del sig. con la consequenziale erroneità della condanna Parte_3
del medesimo sia pure limitatamente al lato esterno;
Manifesta tardività, inammissibilità ed infondatezza delle argomentazioni di parte appellante in merito ad asserite responsabilità in capo al sig. ” si sostiene che la responsabilità di Parte_3
dovrebbe essere esclusa, poiché egli avrebbe operato soltanto come mero Parte_3
nudus minister senza l'autonomia tipica dell'appaltatore.
9.1.1 La censura è infondata
La sentenza è immune da vizi nella parte in cui riconosce la responsabilità per i danni causati dallo scavo anche a Parte_3
ha partecipato alla sottovalutazione del rischio, omettendo di segnalare la Parte_3
difformità dello scavo dalle regole tecniche e, in particolare, la pericolosità e la mancata adozione delle misure provvisionali ovvero definitive di contenimento idonee ad evitare il danno. pagina 64 di 82 Non è controversa la realizzazione da parte di dei lavori di sbancamento, Parte_3
che hanno causato il dissesto. Non c'è contestazione del ruolo accertato dal giudice di prime cure di “autore materiale delle opere di sbancamento, che tuttavia egli ha eseguito sulla base di indicazioni pensate, meditate, concepite da altri”.
Cionondimeno l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce la sua totale assenza di autonomia e la sua riduzione a mero nudus minister.
Il rapporto tra le imprese committenti e la ditta esecutrice deve essere qualificato come un contratto di appalto, come del resto affermato sia dalla sentenza sia dallo stesso Pt_3
L'impresa esecutrice dello scavo non è stata ridotta a mero nudus minister perché una siffatta qualità presupporrebbe la segnalazione da parte dell'appaltatore dei difetti del progetto. La segnalazione al committente (prima) e le successive prescrizioni vincolanti del committente (poi) segnano il confine fra le figure opposte dell'appaltatore dotato di autonomia e del nudus minister privo di autonomia.
Tale assunto si conforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27526 del 23/10/2024 ).
È importante evidenziare che tali affermazioni sono state rese dal giudice di legittimità proprio in relazione a un caso relativo a danni causati a terzi da attività di escavazione, in cui mancava la prova che l'appaltatore avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dall'opera di escavazione.
pagina 65 di 82 Orbene non allega né fornisce prova dell'indicazione rivolta ai Parte_3
committenti per metterli a conoscenza di una sottovalutazione del rischio e della mancata adozione delle misure idonee a contenere il pericolo.
Ne consegue la responsabilità di verso i terzi per i danni causati dal Parte_3
dissesto.
9.2 Con il secondo motivo, rubricato “ B) In merito all'applicabilità del disposto normativo ex art. 1669 c.c.” si sostiene l'inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c.
9.2.1 La censura è infondata
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono inammissibili, perché tardive e non rilevabili d'ufficio. Tali eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate in comparsa di costituzione e risposta depositata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
In ogni caso, come già si è approfondito nell'esame del primo motivo dell'appello principale, la qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. è erronea.
9.3 Con il terzo motivo, rubricato “ C) In merito alle responsabilità del Geom.
progettista e direttore dei lavori” si sostiene la responsabilità del direttore CP_13
dei lavori e il suo obbligo di manleva verso Parte_3
9.3.1 La censura è parzialmente fondata
Come si è già in precedenza approfondito, il geom. ha ricoperto il ruolo CP_13
di progettista e direttore dei lavori. In ragione della mancata osservanza degli obblighi di controllo egli è certamente uno dei responsabili.
Richiamato quanto già esposto in precedenza, si ribadisce il riparto dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni: pagina 66 di 82 - un 50% è ripartito ugualmente tra i tre proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il Controparte_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice CP_13 Parte_3
9.4 Con il quarto motivo, rubricato “ D) Difetto di motivazione della sentenza di primo grado per essersi arrestata ad una generica dichiarazione di consenso alla CTU senza affrontare le analitiche censure sollevate dalle parti” si sostiene, similmente a quanto già sostenuto nell'appello principale e nei precedenti appelli incidentale, che la
CTU sarebbe nulla per violazione del contraddittorio, nonché inutilizzabile per le diverse omissioni e carenze della consulenza.
9.4.1 La censura è infondata
Le censure sul contraddittorio sono analoghe a quelle già affrontate nell'esame degli appelli precedenti. Anche le censure nel merito della consulenza toccano questioni già affrontate e si presentano come mere allegazioni difensive, contrarie a quanto già ampiamente esposto nella relazione dell'TP ante causam, nella relazione della CTU integrativa, ed in quella in sede di chiarimenti.
Per ragioni di brevità si deve rinviare a quanto già affermato nelle motivazioni rese sugli appelli precedenti.
9.5. Con il quinto motivo, rubricato “ E) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c.” si sostiene che il danno non patrimoniale è stato liquidato senza che ne sussistessero i presupposti, dato che gli immobili risultano ancora agibili.
9.5.1 La censura è infondata
La censura è infondata perché, come rilevato nell'esame degli appelli precedenti, sussistono i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale.
pagina 67 di 82 L'ingiustizia del danno consiste nella lesione della libertà di autodeterminazione nelle scelte sul luogo di abilitazione, oltre che per la messa in pericolo dell'incolumità individuale.
Il turbamento è stato grave e ben oltre il livello della normale tollerabilità.
Sono, quindi, integrati presupposti di cui all'art. 2059 c.c., per le medesime ragioni già esposte in relazione ai precedenti appelli, alle quali per dovere di sintesi ci si riporta.
10. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, e Controparte_2
, da un lato, e e , dall'altro, hanno Controparte_3 Controparte_4 CP_5
proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
10.1 Il primo motivo, rubricato “I Illegittimità e nullità della sentenza di primo grado per manifesta carente e/o omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Erronea quantificazione del danno subìto dai Signori e Parte_5
dai Signori , contestano il capo di sentenza che condanna CP_29 Parte_2
e al pagamento delle
[...] Controparte_6 Controparte_16 Parte_3
seguenti somme: i) 116.050,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, in favore di e;
ii) 63.800, oltre interessi al saggio Controparte_2 Controparte_3
legale dalla sentenza al saldo, in favore di e Controparte_4 CP_5
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che i danni patrimoniali subiti dagli odierni appellati fossero limitati alle somme indicate dal CTU, e precisamente euro 86.050,00 per la proprietà ed Parte_5
euro 33.800,00 per la proprietà oltre al risarcimento del danno non CP_29
patrimoniale.
Le censure riguardo principalmente due poste di danno non riconosciute: il valore dei danni cagionati agli immobili e quello delle spese per la messa in sicurezza.
Sotto il primo aspetto, le quantificazioni sarebbero erronee perché non tengono in considerazione l'irreversibilità del fenomeno, l'attività del dissesto e la nuova pagina 68 di 82 reputazione dell'immobile sul mercato. Il risarcimento dovrebbe allora essere pari all'intero valore di mercato degli immobili danneggiati e, comunque, non inferiore alla spesa che gli stessi dovranno affrontare per acquistare altre abitazioni sostitutive di quelle lesionate aventi caratteristiche analoghe alle originarie unità immobiliari.
In relazione alle spese per la messa in sicurezza, gli appellanti lamentano l'ingiustificata difformità tra le stime del CTU ing. e quelle dei consulenti dell'TP ante Persona_4
causam, che avevano quantificato le spese necessarie in complessivi € 679.200,00 (cfr. pagg. 45 e 46 della relazione per TP . Persona_17
Gli appellanti censurano la sentenza anche per quanto riguarda la mancata liquidazione del lucro cessante, consistente nel mancato guadagno per le assenze dall'attività lavorativa dal 2006 in poi.
10.1.1 Le censure sono infondate.
Il giudice di prime cure ha correttamente determinato e liquidato il danno. Si condivide la valutazione dei mezzi di prova operata in primo grado.
La CTU, individuando le opere necessarie per la messa in sicurezza, ha confermato l'abitabilità degli immobili, sicché un risarcimento pari all'intero valore di mercato del bene realizzerebbe una sovra dimensionamento dei danni ossia una ingiustificata locupletazione, in contrasto con i criteri risarcitori di cui all'art. 1223 c.c.
Coerentemente con lo scopo riparatorio, sono state ragionevolmente ritenute attendibili le valutazioni operate dalla consulenza tecnica più recente, che ha avuto modo di meglio valutare le opere necessarie per la messa in sicurezza anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dall'TP ed al conseguente consolidamento della situazione, secondo un criterio probabilistico maggiormente attendibile rispetto a quello valutato prima dell'inizio del contenzioso giudiziario nell'espletato TP.
pagina 69 di 82 L'allegazione del danno da mancato guadagno, infine, è generica e, in ogni caso, è carente la prova del danno e del nesso di causalità giuridica, che risultano oggetto di mere allegazioni difensive generiche e non provate.
10.2 Con il secondo motivo, rubricato “ II Manifesta carenza, erroneità e illegittimità della sentenza nella determinazione degli interessi sugli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno. Erronea individuazione del momento di decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno” si sostiene che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno debbano essere liquidati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della commissione del fatto illecito al saldo effettivo.
10.2.1 La censura è parzialmente fondata
La sentenza di primo grado riconosce in dispositivo agli appellati, sul danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente valutato ed espresso, anche “gli interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo”.
Il Giudice ha dunque ritenuto che gli interessi debbano decorrere dalla sentenza anziché dalla commissione del fatto.
A parziale riforma della sentenza impugnata, gli appellanti insistono affinché sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, siano liquidati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della commissione del fatto illecito al saldo effettivo.
Il diritto al risarcimento del danno è un debito di valore, che diviene di valuta dal momento della liquidazione operata dalla sentenza.
Il principio di integrale riparazione del danno impone che il danneggiato sia posto nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'illecito.
pagina 70 di 82 Un siffatto scopo richiede che il risarcimento tenga in considerazione la svalutazione nel tempo del denaro e, in caso di domanda, anche la liquidazione degli interessi compensativi per il ristoro del danno da mancata disponibilità del denaro.
La richiesta di rivalutazione è essa stessa insita nella domanda risarcitoria.
Gli interessi compensativi, invece, sono una posta di danno autonoma, che discende dalla mancata disponibilità del denaro e, pertanto, devono essere oggetto di una domanda ad hoc (in questo senso, si veda Cass. S.U. 1712/1995 e, da ultimo, Cass.
22441/2025), che però alleghi in maniera specifica l'utilizzo che di tale posta o somma il danneggiato avrebbe potuto fare.
L'onere della domanda è stato assolto dagli appellanti nelle conclusioni dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, in cui si chiedeva che l'importo da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno fosse “maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dì della commissione degli illeciti per cui è causa al saldo”, tuttavia l'allegazione della spettanza degli interessi compensativi è assolutamente carente, in quanto apodittica nella sua genericità, non essendo stato riferito alcunché in proposito all'utilizzo. In ciò la Corte intende aderire al principio esposto da Cass. 22441/2025.
Ne consegue che gli interessi compensativi non possono essere corrisposti, mentre certamente va accordata la rivalutazione monetaria secondo gli indici di categoria ISTAT dalla commissione del fatto dannoso individuabile nel 01.04.2006, essendosi nel marzo
2006 iniziato il secondo scavo posto in diretta relazione causale con gli eventi di destabilizzazione del territorio, e fino alla presente pronuncia, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1^ co., cc dalla presente decisione al saldo.
E' evidente, poi, da una piana lettura della sentenza (Cfr. pag. 12) che la componente di danno non patrimoniale è stata stimata all'attualità della decisione di prime cure e, quindi, su questa componente vanno riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, così confermandosi in parte qua la sentenza. pagina 71 di 82 10.3 Con il terzo motivo, rubricato “III Manifesta carenza, erroneità e illegittimità della sentenza in punto di mancato riconoscimento delle spese sostenute dalle famiglie e per le indagini geognostiche, il Parte_5 Parte_6
monitoraggio geotecnico, l'installazione degli inclinometri necessari al monitoraggio dell'evoluzione della frana e le relazioni conclusive”, si sostiene che la sentenza ha omesso di riconoscere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle indagini geognostiche, il monitoraggio geotecnico, le letture inclinometriche e i reports conclusivi, eseguiti presso l'area di NO nell'ambito del procedimento per TP
n.r.g. 7779/06 Tribunale di Parma.
10.3.1 La censura è fondata
Gli appellanti hanno prodotto le fatture emesse dalla società “S.I.G. - Soil Investigation
Group s.r.l.” per l'importo di € 6.544,84 per ciascun nucleo famigliare. (v. doc. 87, 88,
89, 90, 91 e 92 fascicolo I grado).
Occorre peraltro evidenziare che la sentenza poneva definitivamente a carico dei soccombenti le spese di TP e CTU, liquidate ante causam e in corso di causa.
Nella premessa che non v'è contestazione delle controparti e che ad ogni modo il credito risulta provato documentalmente e che le spese si sono rese necessarie per l'accertamento dei fatti, esse vanno riconosciute, così parzialmente riformando la sentenza, ponendole a carico dei condannati , Controparte_16 Parte_2
e in solido tra loro. CP_6 Parte_3
11. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_10
proposto appello incidentale affidato a due motivi:
11.1 Con il primo motivo, rubricato “Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione, su un punto decisivo del giudizio (quantum dei danni patrimoniali), degli articoli 132 commi 1 n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., degli articoli
2056 e 1223 del cod. civ.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione anche
pagina 72 di 82 sulla consulenza tecnica d'ufficio; omesso esame dei rilievi e delle osservazioni anche dei consulenti tecnici di parti convenute” si sostiene che la quantificazione in 15.330 euro dei costi per la messa in sicurezza, effettuata sulla base della identica quantificazione operata dalla CTU integrativa, sia errata, perché in contrasto con le consulenza di parte e con l'TP ante causam, che aveva stimato in 679.200,00 euro le spese per la messa in sicurezza.
Inoltre si censura la sentenza per aver confermato l'entità del danno patrimoniale relativo agli immobili indicata in sede di TP, senza aggiornarla e rivalutarla.
Si sostiene altresì che il risarcimento tiene in considerazione il valore di mercato degli immobili, maggiorato degli eventuali costi ulteriori necessari per acquistare terreni analoghi sui quali realizzare fabbricati simili a quelli odierni. Il valore viene stimato in
734.000,00 (costi per la perdita dell'abitazione).
11.1.1 La censura è parzialmente fondata
La sentenza stima il danno non patrimoniale subito da in 67.330,00 euro di Parte_10
cui 52.000 per il ripristino strutturale, già stimato nell'TP ante causam, e 15.330,00 euro per l'intervento di approfondimento del piano di posa con iniezioni cementizie.
È infondata la censura della sentenza nella parte in cui non liquida a titolo di danno emergente il valore di mercato dell'immobile. La casa ha continuato ad essere abitabile, sicché un risarcimento pari all'intero valore di mercato del bene realizzerebbe una sovracompensazione in contrasto con i criteri risarcitori di cui all'art. 1223 c.c.
Anche le doglianze dell'appellante sui contrasti tra A.T.P. ante causam e C.T.U. sono infondate, poiché ragionevolmente il giudice di prime cure ha considerato le più recenti valutazioni della C.T.U. integrativa, disposta in primo grado proprio per ottenere un aggiornamento rispetto all'evoluzione dello stato dei luoghi dopo il lungo periodo trascorso dall'A.T.P. ante causam.
pagina 73 di 82 In proposito e per entrambi gli aspetti sollevati si richiama quanto già evidenziato in relazione all'appello incidentale che precede.
È invece fondata la pretesa alla rivalutazione dei 52.000,00 euro stimati dal collegio peritale nella relazione del 31.10.2008. Su tale aspetto ci si intratterrà in relazione al secondo motivo.
11.2 Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1223 e 1224 c.c. in collegamento all'art. 2043 c.c. per l'errata individuazione della decorrenza degli interessi. Omessa motivazione in punto alla richiesta rivalutazione monetaria”, si sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui non riconosce agli appellanti sia la rivalutazione monetaria, secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat, sia gli interessi calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, domandati in primo grado.
11.2.1 La censura è parzialmente fondata
La Corte sinteticamente osserva che le questioni e la loro risoluzione sono già state affrontate in relazione al terzo motivo dell'appello incidentale di e Controparte_2
, da un lato, e e dall'altro, che Controparte_3 Controparte_4 CP_5
vanno qui richiamate. Conseguentemente può essere accordata unicamente la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT di categoria e gli interessi legali con le decorrenze ed il tasso già visti.
12. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
quale assicuratrice della ha proposto CP_7 Controparte_16
appello incidentale affidato a un unico motivo, con il quale si richiede che in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado in relazione al contratto di assicurazione tra e la Corte Controparte_16 Controparte_7
consideri lo scoperto contrattuale del 10% previsto in polizza.
pagina 74 di 82 12.1 La censura è fondata
Fermo restando l'accoglimento dell'appello principale in relazione al VII motivo, in cui si afferma che il massimale non è pari a 50.000 euro, ma a 100.000 euro, è fondata anche la censura di che evidenzia come nel prospetto, in fondo alla prima pagina CP_7
del contratto di assicurazione, intitolato “FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI
RISARCIMENTO”, nella sezione “SCOPERTO per ogni sinistro” è previsto, per danni arrecati a “COSE DA FRANAMENTO O CEDIMENTO DEL TERRENO (norma aggiuntiva G)”, uno scoperto minimo del 10% per ciascun sinistro, che non è stato considerato dalla sentenza gravata.
In questi limiti, quindi, l'appello incidentale è fondato e la sentenza gravata va riformata, mantenendo fermi gli altri limiti di polizza da quest'ultima già indicati.
13. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_9
proposto, quello che deve essere considerato come un vero e proprio, appello incidentale affidato a due motivi, pur se essi vengono considerati letteralmente come difese ed eccezioni riproposte ai sensi dell'art. 346 cpc.
In via preliminare, parte appellante denuncia l'assoluta carenza di legittimazione passiva, “posto che, in primo grado, è stata evocata in giudizio a seguito di richiesta di chiamata in causa dell'assicurato .” Pertanto, la parte prosegue in questi Parte_3
termini: “conseguentemente, fintanto che l'assicurato non avrà riproposto formalmente la domanda di manleva, la Comparente è assolutamente carente di legittimazione passiva”.
Nella comparsa di costituzione e risposta in appello, ripropone nelle Parte_3
conclusioni (seppur in via subordinata) la domanda di manleva verso Controparte_9
Pertanto, risulta infondata, ma prima ancora di difficile comprensione logico-giuridica,
l'eccezione che solleva un difetto di legittimazione.
pagina 75 di 82 La Corte inoltre rileva d'ufficio la palese contraddittorietà dell'intera impugnazione laddove da un lato indica motivi di censura ma dall'altro chiede expressis verbis “nel merito, confermare la sentenza impugnata”. Da questa contraddittorietà discende come ratio decidendi principale l'inammissibilità del gravame.
Conseguentemente quanto si evidenzierà in prosecuzione deve ritenersi unicamente come ratio decidendi subordinata ed alternativa, all'inammissibilità.
13.1 Con il primo motivo, rubricato “INOPERATIVITÀ DELLA POLIZZA n.
5001766 IN RELAZIONE ALL'EVENTO PER CUI È CAUSA PER CARENZA DEL
REQUISITO DELL'ACCIDENTALITÀ”, si sostiene che la polizza non sarebbe operativa, poiché il danno è stato causato dall'attività dello stesso assicurato mentre Parte_3
la polizza coprirebbe soltanto i danni conseguenti a fatti accidentali.
13.1.1 La censura è infondata
Il giudice di prime cure valuta e interpreta correttamente il contratto laddove ritiene che
“il requisito della accidentalità va inteso convenientemente in termini di 'non deliberata volontarietà' del danno arrecato.” Tale interpretazione è conforme alla comune volontà delle parti e fa buon uso dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli art. 1362 ss c.c.
13.2 Con il secondo motivo, rubricato “ININDENNIZZABILITÀ
DELL'EVENTO PER CUI È CAUSA PER ESCLUSIONE, NEL SINISTRO DE QUO,
DEL RISCHIO EX LETTERA D) – CONDIZIONI AGGIUNTE – DANNI DA
CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO”, si sostiene che la garanzia prestata in favore dell'assicurato risulta operante solo a condizione che i danni da cedimento o franamento del terreno non derivino da lavori che implichino sottomurature od altre tecniche sostitutive.
13.2.1 La censura è infondata
pagina 76 di 82 La sentenza di primo grado afferma che “il limite non può essere applicato al caso di specie, in cui la frana non è funzione (necessitata) dell'opera correttamente realizzata, ma di una cattiva gestione del rischio riferibile alla esecuzione delle opere.”
La clausola esclude dal rischio coperto i danni da cedimento o franamento che rappresentano un rischio congenito a determinate attività come quelle che richiedono necessariamente sottomurature. Nel caso di specie, invece, la frana è stata realizzata da modalità imprudenti di svolgimento degli scavi di sbancamento, tali da creare un rischio nuovo ed eccentrico.
Il termine “sottomurature” è generico e, data la valenza derogatoria che questo termine assume nella lett. D) delle condizioni aggiuntive della polizza, deve essere interpretato restrittivamente. La stessa parte appellante afferma che il muro di contenimento non è una sottomuratura, ritenendo invece che si tratti di opera equiparabile. In ragione però dell'interpretazione restrittiva della clausola contrattuale, non si ritiene che le opere che avrebbero dovuto accompagnare gli scavi siano qualificabili come tecniche sostitutive della sottomuratura.
Sussiste pertanto un obbligo di a rivalere pur nel rispetto dei CP_9 Parte_3
limiti di polizza, evocati da parte appellante e già accertati ed affermati nella sentenza di primo grado, consistenti nello scoperto contrattuale del 10% per ogni sinistro e nel limite del massimale assicurato di €. 52.000,00 per ciascun periodo assicurativo, con la conseguenza che il richiamo espresso ad essi appare essere effettivamente un mero richiamo ai sensi ed ai fini dell'art. 346 cpc.
8. Riepilogando gli esiti delle impugnazioni la Corte osserva definitivamente quanto segue.
S'impone, quindi, l'accoglimento parziale dell'impugnazione principale di e nonché dell'appello incidentale Controparte_16 Parte_2
in relazione: Controparte_6
pagina 77 di 82 - alla responsabilità del direttore dei lavori che risponde per la CP_13
propria quota di 1/3 nei rapporti interni,
- all'assenza di un obbligo di manleva verso il quale risponde Parte_3
anche nei rapporti interni secondo la propria quota di responsabilità,
- alla rideterminazione del quantum del danno non patrimoniale subito da
, ridotto a 15.000,00 euro, più rivalutazione, Controparte_10
- all'individuazione del massimale in 100.000,00 euro per il contratto di assicurazione stipulato da e e CP_16 CP_16 Controparte_7
Trova accoglimento parziale anche l'appello incidentale di Parte_3
limitatamente alla suddetta responsabilità del direttore dei lavori CP_13
L'obbligazione risarcitoria è così rideterminata nei rapporti interni tra i vari responsabili:
i) un 50% è ripartito ugualmente tra i tre proprietari committenti;
ii) l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 Controparte_16
il direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice dello scavo CP_13 Pt_3
[...]
S'impone inoltre il parziale accoglimento dell'appello incidentale dei proprietari danneggiati Parte_11 Controparte_4
e in relazione alla rideterminazione del quantum del CP_5 Controparte_10
risarcimento del danno per quanto riguarda la rivalutazione monetaria secondo ISTAT di riferimento per la categoria relativa, e le spese tecniche (limitatamente a
[...]
, , mentre sono rigettati Parte_11 Controparte_4 CP_5
tutti i restanti motivi e pretese risarcitorie.
Trova parziale accoglimento anche l'appello incidentale di
[...]
in relazione all'accertamento del limite dello scoperto contrattuale del CP_7
10%, previsto nella polizza stipulata con Controparte_16
pagina 78 di 82 S' impone il rigetto dall'appello incidentale di , CP_9
La sentenza appellata è confermata nella parte residua, e, quindi, per le ragioni già anticipate, si conferma la condanna di Parte_2 CP_6 [...]
e al risarcimento del danno, si conferma il capo Controparte_16 Parte_3
della sentenza sulle spese del giudizio di primo grado.
9. Nel presente grado di giudizio, viceversa, vi è stata una evidente soccombenza reciproca tra le parti nei rispettivi e reciproci rapporti, ad eccezione di e e, dunque, si compensano integralmente le spese del CP_12 CP_11
secondo grado di giudizio con la già vista eccezione.
Pertanto, , Parte_2 Controparte_6 Controparte_16
e vanno condannati in al Parte_3 CP_13 Controparte_7
pagamento in solido delle spese sostenute da e nel CP_12 CP_11
secondo grado di giudizio, secondo la regola della soccombenza. A ciò fa ovviamente eccezione la compagnia , le cui difese nel presente grado non hanno Controparte_8
attinto in alcun modo la posizione dei suddetti danneggiati.
Le spese vanno liquidate come in parte dispositiva secondo lo scaglione di valore relativo al decisum per tutte le fasi previste dal DM 55/2014 e succ. mod.
Ricorre per l'appellante incidentale la sussistenza della Controparte_8
previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
pagina 79 di 82
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita così decide:
A) in parziale accoglimento dell'appello principale della Controparte_16
e di limitatamente al terzo, quarto, sesto e settimo motivo;
[...] Parte_2
in parziale accoglimento dell'appello incidentale della limitatamente al CP_6
quinto motivo;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale di limitatamente al Parte_3
terzo motivo;
e conseguente in parziale riforma della sentenza di primo grado:
A.1) dichiara la responsabilità del geom. e ripartisce le quote CP_13
interne di responsabilità nella nuova e differente misura del:
- 50% da ripartirsi in pari quota tra i proprietari Controparte_16
ed Parte_2 CP_6
- 50% da ripartirsi in pari quota tra le ditte esecutrici e il direttore dei lavori e, quindi, 1/3 per la 1/3 per il direttore dei lavori Controparte_16
RG ER e 1/3 per la ditta individuale ER Pt_3
A.2) respinge la domanda di manleva di nei confronti della Parte_3 [...]
Controparte_16
A.3) riduce alla minor somma di €. 15.000,00 la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in favore di;
Controparte_10
pagina 80 di 82 A.4) condanna a garantire la sola Controparte_7 [...]
e quindi a rivalere di quanto dalla stessa pagato in forza dei Controparte_25
capi di condanna di cui alla sentenza gravata e della presente, entro i limiti di polizza e con massimale di €.100.000,00 per ciascun sinistro.
B. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e Controparte_2
e da e limitatamente al secondo e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
terzo motivo, condanna la , la Controparte_16 Parte_2
e al pagamento in solido della rivalutazione monetaria e CP_6 Parte_3
degli interessi, così come indicato in parte motiva, oltre che al pagamento delle spese per €. 6.544,84 in favore di ciascun nucleo familiare ( Parte_11
e secondo le causali espresse in
[...] Persona_18
motivazione.
C. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_10
limitatamente al secondo e terzo motivo, condanna la , Controparte_16
la e al pagamento in solido della Parte_2 CP_6 Parte_3
rivalutazione monetaria e degli interessi, così come indicato in parte motiva;
D. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_7
quale assicuratrice per la responsabilità civile della ,
[...] Controparte_16
accerta che la domanda di garanzia propria, avanzata da quest'ultima, è anche soggetta al limite dello scoperto di polizza pari al 10% per ciascun sinistro.
E. Compensa per l'intero le spese del presente grado tra le parti nei rispettivi e reciproci rapporti, ad eccezione di quelle sostenute da e CP_12 CP_11
F. Condanna la , la Controparte_16 Parte_2 CP_6
e la al pagamento in Parte_3 CP_13 Controparte_7
solido delle spese sostenute da e nel presente grado di CP_12 CP_11
giudizio, che liquida in €. 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali. pagina 81 di 82 G. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato. Controparte_8
Così deciso in Bologna il 14.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 82 di 82
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 784/2023 promossa da:
La e (c.f./p.i. e Parte_1 CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Gaudenzio
[...] C.F._1
PO (c.f.: C.F._2 Email_1
dall'Avv. Marco MOGLIA del Foro di Parma (c.f. - pec: C.F._3
e dall'Avv. Pierluigi CEVENINI del Foro di Bologna Email_2
(c.f.: - pec: C.F._4 Email_3
APPELLANTI
pagina 1 di 82 Contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
(C.F. Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
(C.F. ) CP_5 C.F._8
Tutti con il patrocinio dell'avv. DELIETI PAOLO elettivamente domiciliato in
STRADELLO MARCHE 6 43100 PARMA presso il difensore avv. DELIETI PAOLO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CECI EMANUELA CP_6 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE RUSTICI 2 43123 PARMA presso il difensore avv.
CECI EMANUELA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._9
VA OV elettivamente domiciliato in B.GO DELLA POSTA 28 43121
PARMA presso il difensore avv. VA OV-
(C.F. ) con il Controparte_7 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. BERTORA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA FARINI,
35 PARMA presso il difensore avv. BERTORA GIUSEPPE
(GIA' ) (C.F. ) con il Controparte_8 Controparte_9 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO e dell'avv. ESPOSITO
IA ( VIA VIVAIO 24 MILANO;
elettivamente C.F._10 pagina 2 di 82 domiciliato in VIA VIVAIO 24 20122 MILANO presso il difensore avv. ROMAGNOLI
MAURIZIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_10 C.F._11
SI NA ( ) e dell'avv. SALTI MARIA CHIARA C.F._12
( ) STRADA REPUBBLICA 56 43121 PARMA;
elettivamente C.F._13
domiciliato in STRADA REPUBBLICA 56 43121 PARMA presso il difensore avv.
SI NA
APPELLATI
E APPELLANTI INCIDENTALI
C.F. ) CP_11 C.F._14
(C.F. ) CP_12 C.F._15
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BELLI GIANANTONIO e dell'avv. GARCEA
OM ( ) VIA BARBERIA 6 40123 BOLOGNA;
C.F._16
elettivamente domiciliato in C/O AVV. GARCEA OM VIA BARBERIA 6
BOLOGNA presso il difensore avv. BELLI GIANANTONIO
(C.F. e Controparte_7 P.IVA_3
(C.F. Entrambi con il patrocinio dell'avv. CP_13 C.F._17
PI LI EA elettivamente domiciliato in CORSO
CANALCHIARO, 26 41100 MODENA presso il difensore avv. PI LI
EA
(C.F. ) - contumace CP_14 C.F._18
pagina 3 di 82 C.F. - contumace CP_15 C.F._19
APPELLATI
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 11.04.2025:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTI e e Parte_1 CP_1 Parte_2
: <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
[...]
previe le declaratorie del caso e di legge, previa sospensione inaudita altera parte o in subordine nel contraddittorio delle parti ex artt. 351 e 283 c.p.c. della efficacia esecutiva dell'impugnata Sentenza n. 447/2023 Reg. Sent. del 4/4/2023, pubblicata il
5/4/2023, resa dal Tribunale di Parma, in persona del G.U. Dr. Marco VITTORIA, previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testimoni dedotte nella 2^ memorie ex art. 183, VI comma, cpc, da intendersi testualmente qui ritrascritte, e per la rinnovazione della CTU così come dedotta, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della detta Sentenza n.
447/2023 Reg. Sent. in oggetto, così giudicare:
1) accertare la nullità delle consulenze tecniche d'ufficio condotte dagli ausiliari Dott.
IN. (sostituito al Dott. IN. e Dott. Geol. Persona_1 Persona_2
Andrea resa nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico Parte_4
pagina 4 di 82 preventivo già pendente innanzi al Tribunale di Parma, dott. , R.G. n. Persona_3
7779/06, per violazione del principio del contraddittorio per le ragioni evidenziate negli scritti difensivi e previa dichiarazione di nullità della relazione del CTU Dott. Geol. per le ragioni evidenziate negli scritti difensivi ovvero di quelle Persona_4
emerse nel corso del giudizio;
2) in ogni caso respingere le domande da chiunque formulate nei confronti di
[...]
e perché improponibili, Controparte_16 Parte_2
inammissibili, infondate, non provate o come meglio;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande IC, ridotte ex art. 1227 c.c., dichiarare tenuta e pertanto condannare anche ex art.
1917, 2° comma c.c., la a manlevare e tenere Controparte_7
indenne da ogni pregiudizio la anche per le spese Pt_1 Controparte_16
legali di resistenza;
4) del pari, ancora in subordine, semmai accertati profili di responsabilità nell'adempimento del mandato conferitogli, siano essi riconducibili nell'alveo della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo al TI nonché TO dei Lavori Geom. , con studio a ED (PR), via Garibaldi n. 16, in CP_13
relazione alle attività edilizie compiute dai comparenti, condannare il medesimo Geom.
a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la CP_13 [...]
e se del caso in via concorsuale, anche per Controparte_16 Parte_2
le spese di resistenza;
5) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della MP , dichiarare tenuta e pertanto condannare anche Parte_3
ex art. 1917, 2° comma c.c., la Società a manlevare e Controparte_7
tenere indenne da ogni pregiudizio la anche per le Pt_1 Controparte_16
spese legali di resistenza;
del pari, ancora in subordine, semmai accertati profili di responsabilità nell'adempimento del mandato conferitogli, siano essi riconducibili pagina 5 di 82 nell'alveo della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo al TI nonché TO dei Lavori Geom. con studio a ED (PR), via CP_13
Garibaldi n. 16 in relazione alle attività edilizie compiute dai comparenti, condannare il medesimo Geom. a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la CP_13
e se del caso in via Controparte_16 Parte_2
concorsuale, anche per le spese di resistenza.
6) Respingersi gli appelli incidentali formulati dalle difese Controparte_2
, ; Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_10
(difesa dall'avv. Giuseppe BERTORA); . Controparte_7 Parte_3
7) Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, da determinarsi sulla base della tariffa professionale per entrambi i gradi di giudizio. In via strettamente
e gradatamente subordinata, con compensazione integrale delle spese di lite ovvero riduzione dell'importo di condanna quanto al primo grado di giudizio per le ragioni tutte esposte in narrativa. >>.
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI:
, , E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
: <<Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, verificata la CP_5
regolarità e la tempestività della costituzione in giudizio degli appellanti, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge:
- in via principale, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, respingere le domande tutte proposte da e Controparte_16
siccome illegittime e/o nulle e/o improponibili e/o improcedibili e/o Parte_2
inammissibili e/o infondate e/o non provate nel merito o come meglio e, per l'effetto pagina 6 di 82 confermare la sentenza del Tribunale di Parma n. 447/2023 pubblicata il 5.4.2023 (resa nel giudizio n.r.g. 5634/09), nella parte in cui accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ex artt. 840, 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c., o come meglio, in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva competenza, a carico di in Controparte_6
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ED (Pr), Piazza
HE n. 17, , nato a [...] il [...], titolare Parte_2
dell'omonima impresa individuale corrente in ED (Pr), via Roma n. 41,
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_16
sede in ED (Pr), piazza HE n. 36, e , nato a [...]_3
(Pr) l'11.08.1964, titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Tornolo (Pr), via
Preilo n. 14, per la situazione di dissesto, crollo e smottamento del versante sul quale insistono gli immobili di proprietà degli appellati, in NO (Pr), località La Villa, causata dagli interventi edilizi di costruzione, scavo e sbancamento meglio descritti nella narrativa del presente atto e negli atti di primo grado, nonché per i danni tutti arrecati agli appellati, signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_2
e .
[...] CP_5
- in via incidentale, ferma la riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le eccezioni formulate in primo grado, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n.
447/2023 pubblicata il 5.4.2023 (resa nel giudizio n.r.g. 5634/09), condannare CP_6
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , titolare
[...] Parte_2
dell'omonima impresa individuale, in persona del suo Controparte_16
legale rappresentante pro-tempore e , titolare dell'omonima ditta Parte_3
individuale, in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, diretti ed indiretti, anche a titolo di mancato guadagno, ivi compresi il danno morale, esistenziale, biologico, nulla escluso ed eccettuato e come meglio descritti nella narrativa del presente atto, cagionati ai signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e agli immobili di proprietà degli stessi, per le causali di cui
[...] CP_5
pagina 7 di 82 alla narrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 840, 2043,
2049, 2050 e 2051 c.c., o come meglio, e per l'effetto condannando i predetti soggetti in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva competenza:
a) al pagamento in favore dei signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , in solido tra loro, relativamente a ciascuno dei due nuclei
[...] CP_5
familiari, o, in subordine, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, a titolo di risarcimento dei danni cagionati agli immobili di proprietà degli stessi, patiti e patiendi, diretti e indiretti, per le causali meglio descritte nella narrativa del presente atto della somma corrispondente all'intero valore di mercato degli immobili danneggiati, che si indica sin d'ora in € 805.000,00 per l'abitazione dei signori
e e in € 805.000,00 per l'abitazione dei signori Controparte_2 Controparte_3
e , e comunque al pagamento di un importo non Controparte_4 CP_5
inferiore all'ammontare delle spese che i coniugi e i coniugi Parte_5 Parte_6
dovranno sostenere per acquistare un'altra abitazione ciascuno aventi
[...]
caratteristiche analoghe a quelle lesionate, considerando il costo del terreno, le spese necessarie per erigervi fabbricati analoghi a quelli attualmente posseduti e tutti gli ulteriori costi necessari, compresi oneri finanziari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche (ivi compresa la spesa di euro 6.544,84 per ciascun nucleo familiare a pagamento delle fatture emesse da illegittimamente Controparte_17
esclusa dalla sentenza impugnata), di progettazione e di costruzione, oneri fiscali e tributari (tenendo anche conto di eventuale perdite di benefici e/o agevolazioni fiscali),
o comunque al pagamento di quella diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia anche eventualmente previa ammissione di un supplemento di CTU;
b) al risarcimento dei danni cagionati ai signori e Controparte_2 CP_4
, titolari di un'avviata attività artigianale operante nel settore delle costruzioni
[...]
edili, a titolo di mancato guadagno dal 2006 ad oggi per le assenze dall'attività lavorativa causate dai fatti illeciti descritti in atti, dovute alla necessità di tentare di mettere in sicurezza le loro abitazioni, presenziare ai sopralluoghi e agli incontri svoltisi pagina 8 di 82 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, collaborare con i consulenti di parte, conferire con il proprio legale, reperire documenti di causa, oltre che a titolo di rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti in albergo, e quant'altro, da quantificarsi in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, all'occorrenza, anche in via equitativa. Il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dì della commissione degli illeciti per cui è causa al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla rifusione integrale delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n.r.g. 7779/2006, inclusi i compensi per i CC.TT.UU.
(che si indicano in € 4.027,52 per quanto riguarda il signor e in € Controparte_2
3.109,52 per quanto riguarda il signor ), le spese per gli ausiliari dei Controparte_4
Consulenti Tecnici d'Ufficio (che allo stato si indicano in € 6.724,84 per quanto riguarda il signor e in € 6.724,84 per quanto riguarda il signor Controparte_2
), i compensi per consulenti tecnici di parte (che allo stato si Controparte_4
indicano in € 5.634,46 per quanto riguarda il signor e in € Controparte_2
5.634,46 per quanto riguarda il signor ) e il legale di parte, nulla Controparte_4
escluso ed eccettuato;
- in via istruttoria, si reiterano tutte le istanze istruttorie dedotte in primo grado e non ammesse, in particolare chiedendo che venga disposta l'ammissione delle prove orali, se non ritenute superflue, per testimoni e per interrogatorio formale delle controparti e comunque dei loro legali rappresentanti, anche a prova contraria in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, dedotte con la seconda memoria autorizzata datata
6.3.2013 e con la terza memoria datata 26.3.2013, ribadite con note autorizzate del
10.10.2019, il cui contenuto deve intendersi ad ogni effetto integralmente richiamato in questa sede, già ammesse con ordinanza del 7.11.2017 a firma del precedente Giudice assegnatario, Dr. Vitti, successivamente revocata dal Giudice Dott.ssa Stefana Curadi con provvedimento del 23.3.2018, con i testi ivi indicati;
il tutto come richiesto in via pagina 9 di 82 gradata nelle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate del 10.11.22 ,ed in particolare quelle indicate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del
6.3.2013;
- sempre in via istruttoria, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte disponga la rinnovazione delle indagini peritali espletate dal Dr. Geol. ex art. 196 c.p.c., e Persona_4
nomini un nuovo CTU al quale conferire, oltre al quesito originario assegnato con ordinanza in data 18.6.2018 (integrato con ordinanza in data 3.8.2018), anche
l'incarico di provvedere alla stima definitiva non solo delle opere necessarie a mitigare le cause dei fenomeni ma anche di quelle necessarie a risolvere definitivamente le problematiche arrecate dallo sbancamento per cui è causa posto in essere alle proprietà degli odierni appellati , come evidenziato dallo stesso Dr. a pagina 10 Persona_4
(“chiarimento 4”) della relazione integrativa datata 21.2.2020, e comunque al fine di accertare i danni cagionati agli immobili di proprietà degli appellati e a quantificare
l'entità del risarcimento dovuto dai responsabili (da determinarsi nella somma corrispondente all'intero valore di mercato degli immobili danneggiati, e comunque nell'importo non inferiore all'ammontare delle spese che gli appellati dovranno sostenere per acquistare un'altra abitazione ciascuno aventi caratteristiche analoghe a quelle lesionate, considerando il costo del terreno, le spese necessarie per erigervi fabbricati analoghi a quelli attualmente posseduti e tutti gli ulteriori costi necessari, compresi oneri finanziari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche, di progettazione
e di costruzione, oneri fiscali e tributari, anche tenendo anche conto di eventuale perdite di benefici e/o agevolazioni fiscali).>>
: <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa Email_4
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da e , titolare Controparte_16 Parte_2
pagina 10 di 82 dell'omonima ditta, per la riforma della sentenza n. 447/2023 Reg. Sent. del 04/04/2023, pubblicata in data 05/04/2023, pronunciata dal Tribunale di Parma, siccome inammissibile, infondato, non provato o come meglio, confermando, ad eccezione di quanto indicato nell'appello incidentale di cui infra, l'anzidetta sentenza n. 447/2023 -
Reg. Sent. del 04/04/2023, pronunciata dal Tribunale di Parma;
- sempre in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa, confermata la responsabilità esclusiva, di in Controparte_16
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ED (Pr), Piazza
Senator HE n.36, P.I. , titolare dell'omonima P.IVA_1 Parte_2
impresa individuale, con sede in ED (Pr), Via Roma n. 41 P.I. , P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_6
ED (Pr), Piazza Senator HE n. 17, P.I. e titolare P.IVA_2 Parte_3
dell'omonima ditta individuale con sede in Tornolo (Pr), Via Preilo n.14 P.I.
, per la situazione di dissesto, crollo e smottamento del versante sul quale P.IVA_6
insistono gli immobili di proprietà del signor in Comune di Controparte_10
NO (Pr) località La Villa, causata dagli interventi edilizi di costruzione, scavo e sbancamento posti in essere dalle anzidette parti e di cui in narrativa, nonché per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla persona dell'attore e alle sue proprietà dalle attività poste in essere dalle anzidette parti e di cui sempre in narrativa,
- conseguentemente, ed in ogni caso, dichiarare tenute e quindi condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_16
sede in ED (Pr), Piazza Senator HE n.36, P.I. , P.IVA_1 Parte_2
titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in ED (Pr), Via
[...]
Roma n. 41 P.I. , in persona del legale rappresentante P.IVA_5 Controparte_6
pro tempore, con sede in ED (Pr), Piazza Senator HE n. 17, P.I. P.IVA_2
e titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Tornolo (Pr), Via Parte_3
Preilo n.14 P.I. , in via tra di loro solidale, ovvero per quanto di rispettiva P.IVA_6
pagina 11 di 82 competenza, anche in via alternativa, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, diretti ed indiretti, causati e causandi alle proprietà del signor , e conseguentemente al pagamento di Controparte_10
una somma corrispondente all'intero valore attuale di mercato degli immobili danneggiati, e che, allo stato, si indica in Euro 734.000,00=, e comunque alla corresponsione di un importo non inferiore all'ammontare delle spese che il sig.
dovrà sostenere per acquistare altri immobili con caratteristiche Controparte_10
analoghe a quelli lesionati, considerando il costo necessario per l'acquisto di un terreno analogo a quello attualmente posseduto e per erigervi fabbricati ed opere simili a quelli odierni, compresi anche tutti gli ulteriori costi necessari, inclusi oneri finanziari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche e di costruzione, nulla escluso ed eccettuato, o in subordine, al pagamento di quella diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia, sempre e comunque il tutto maggiorato degli interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo, nonché della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sulle rispettive voci di danno;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”
Previa rimessione della causa in istruttoria si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello -
Voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 cpc, espletate dal Dr.
Geol. con nomina di un nuovo C.T.U., in sostituzione di quello già Persona_4
officiato, e con il conferimento di un quesito che comprenda anche la stima degli interventi necessari per mettere in effettiva sicurezza il versante ed ovviare definitivamente alle problematiche causate dall'abnorme sbancamento effettuato dai convenuti a danno anche delle proprietà del sig. , e che accerti, Controparte_10
altresì, determinandoli e quantificandoli, i danni tutti, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, causati alle proprietà dell'attore; in particolare appurando il valore attuale di mercato degli immobili danneggiati, da calcolarsi senza considerare l'incidenza economica determinata dai movimenti franosi in essere, nonché l'ammontare delle spese pagina 12 di 82 necessarie per acquistare terreni analoghi a quelli attualmente posseduti ed erigervi fabbricati analoghi agli odierni, compresi oneri finanziari, fiscali e tributari, oneri urbanistici di ogni tipo, spese tecniche e di costruzione.
- Voglia altresì ammettere, senza assunzione di oneri non di competenza, prova per testimoni ed interpello dei convenuti e dei loro legali rappresentanti sui capitoli di prova, da intendersi 4 qui integralmente ritrascritti, dedotti con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 9-11 marzo 2013 e non ammessi, e con i testi ivi indicati”>>
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_11 Parte_7
Bologna, contrariis reiectis, in via principale e nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da e Controparte_16 Parte_2
perché inammissibile, infondato, non provato, improcedibile o come meglio;
in toto confermando la sentenza resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma dott. Marco
Vittoria n. 447/2023 in data 4/4/2023, qui impugnata, così come corretta da detto
Giudice con il provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso in data
16.02.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 28.09.2023 e da questa difesa prodotto agli atti del presente giudizio con nota di deposito in data 06.03.2024; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, CPA ed IVA come e se per legge dovuti”.
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed CP_6
eccezione disattesa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza
n.447/2023 pubblicata dal Tribunale di Parma il 05/04/2023 (R.G.N.: 5634/2009 - dott.
Marco Vittoria), previa remissione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per interpello e testi dedotte nella memoria a art.186 IV co. n.2 cpc, da intendersi qui trascritte, nonché per la rinnovazione della CTU, in accoglimento dell'appello pagina 13 di 82 incidentale ed in totale riforma della Sentenza 447/2023 del Tribunale di Parma, così giudicare:
in via principale respingere le domande da chiunque svolte nei confronti di CP_6
siccome improcedibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio e, conseguentemente, dichiarare che nulla deve corrispondere, nonché, per CP_6
l'effetto, disporre che le parti avversarie restituiscano quanto medio tempore eventualmente corrisposto da in loro favore;
CP_6
in via incidentale rigettare gli appelli incidentali formulati dalle difese di CP_2
, , e;
rigettare l'appello
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
incidentale formulato dalle difese di;
rigettare l'appello incidentale Controparte_10
formulato dalle difese di;
Parte_3
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande da chiunque proposte, condannare , Controparte_18
TI e TO Lavori con studio in ED (PR) via Garibaldi 16, a manlevare
e tenere indenne da ogni e qualsivoglia statuizione giudiziale sfavorevole, CP_6
se del caso in via concorsuale, anche per spese di resistenza;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'impresa , condannare , TI e Parte_3 Controparte_18
TO Lavori con studio in ED (PR) via Garibaldi 16, a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia statuizione giudiziale sfavorevole, se del CP_6
caso in via concorsuale, anche per spese di resistenza. in via di estremo subordine, in denegata ipotesi ridurre l'importo stabilito a carico nella misura minima CP_6
ritenuta congrua dal Collegio Giudicante;
Sempre con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di A.T.P. rg n.7779/06, incluse le spese dei Consulenti Tecnici di
Parte, oltre IVA e CPA di legge.
pagina 14 di 82 In via strettamente subordinata, statuire la compensazione integrale delle spese di lite ovvero la riduzione dell'importo di condanna determinato nel primo grado di giudizio per le ragioni ed i motivi indicati in narrativa>>.
RT TT: <<Voglia l'onorevole Corte di Appello, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione:
in via principale, rigettare le domande proposte dagli appellanti e Controparte_16
e , o da chiunque altro proposte, nei confronti del sig. CP_16 Parte_2
, poiché domande nuove tardive, inammissibili, infondate ed improcedibili Parte_3
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nei capi statuenti la condanna di
e a tenere indenne di quanto pagato in Controparte_16 CP_16 Parte_3
ragione dei superiori e dei successivi capi di condanna, entro i limiti di cui sopra;
confermare la sentenza di primo grado statuente la condanna di a Controparte_19
rivalere di quanto pagato in forza dei precedenti capi di condanna, nei Parte_3
limiti di polizza indicati in parte motiva.
In via subordinata e condizionata all'accoglimento del gravame principale, anche parziale, ovvero degli eventuali appelli incidentali ex adverso proposti, in riforma alla sentenza impugnata, respingere le domande da chiunque formulate nei confronti della ditta perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate, Parte_3
prescritte o come meglio ritenute;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande IC: - dichiarare tenuta e pertanto condannare, anche ex art. 1917, 2° comma c.c., la compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore, con sede a Milano, Viale Abruzzi n. 94, presso il suddetto domicilio eletto, in forza della polizza n. 5001766 (ramo 09, cod. ag./sub 0026/010) ovvero di altra operante, a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da Parte_3
qualsivoglia pregiudizio economico così come per le spese legali di resistenza;
pagina 15 di 82 ancora in subordine, dichiarare i convenuti e la Controparte_16 Parte_2
in persona dei legali rappresentanti e titolari in carica, presso il Controparte_6
domicilio eletto, tenuti a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da qualsivoglia pregiudizio economico così come per le spese legali di Parte_3
resistenza;
ancora in subordine, semmai accertati profili di responsabilità in capo al TI nonché TO dei Lavori in relazione alle attività edilizie compiute dalla ditta comparente, condannare il medesimo geom. con studio a ED (PR), CP_13
via Garibaldi n. 16, presso il domicilio eletto, a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da qualsivoglia pregiudizio economico così come per Parte_3
le spese legali di resistenza;
- in sede di pronuncia circa la domanda subordinata, accertare l'eventuale solidarietà ovvero concorso, ovvero esclusività dell'obbligo dei medesimi terzi chiamati a manlevare e tenere indenne da ogni pregiudizio la ditta da qualsivoglia pregiudizio economico come sopra richiesto;
vittoria di Parte_3
spese e compenso professionale oltre accessori di legge.
****
In via istruttoria: nel caso in cui l'On.le Corte, accolga la richiesta di rimessione in istruttoria, formulata dalla e dal sig. , Controparte_16 Parte_2
la scrivente difesa insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori. a) disporre
l'acquisizione agli atti del processo, ai sensi dell'art. 210 e/o 212 c.p.c., degli assensi edilizi rilasciati dal Comune di NO agli attori relativi gli edifici di loro proprietà, nonché dei progetti, perizie ed ogni altro documento a corredo della medesima pratica edilizia;
A) Prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. È vero che il dott. CP_20
già Sindaco del Comune di NO in data 26 marzo 2007 ha reso la
[...]
dichiarazione, già allegata agli atti, che viene mostrata e che conferma?”; 2. È vero ch'ella il dott. ha trasmesso alla Prefettura di Parma – Ufficio Persona_5
Territoriale di Governo e al Comune di NO la missiva del 26/6/2012, in qualità
pagina 16 di 82 di Responsabile dell'Ufficio tecnico dei bacini degli affluenti del fiume Po, prodotta da parte e che le viene rammostrata e ch'ella conferma?”; 3. “E' vero CP_16 Pt_2
che le abitazioni dei Sigg. e sono state costruite difformemente dalle CP_2 CP_3
prescrizioni contenute nella Relazione Geologica redatta dal Dott. Persona_6
allegata alla richiesta di assensi edilizi?”; 4. “E' vero che in relazione alla costruzione dell'edificio di proprietà e il geologo prevedeva la posa CP_2 CP_3 Persona_6
delle fondazioni alla quota di m. 2,00 dal piano di campagna?”; 5. “E' vero che le fondazioni dell'edificio di proprietà e sono state realizzate ad una quota CP_2 CP_3
d'imposta di m. 1,00 da detto riferimento orizzontale?”; 6. “E' vero che gli edifici di proprietà degli attori sono stati realizzati difformemente dalle imposizioni di carattere esecutivo formulate dal Servizio Provinciale di Difesa del Suolo ed alle quali lo stesso
Ente ha condizionato il parere di svincolo idrogeologico?”;
7. E' vero, con particolare riferimento al capitolo precedente, che le imposizioni di carattere esecutivo formulate dal Servizio Provinciale di Difesa del Suolo relative alla costruzione degli edifici di proprietà degli attori prevedevano opere di regimazione delle acque superficiali, piantumazioni per il ritegno ed il consolidamento della coltre di terreno superficiale?”;
8. “E' vero che nella primavera 2004, in occasione della costruzione del fabbricato posto ad ovest, all'incirca in corrispondenza della linea gialla evidenziata nella planimetria depositata dalla e nell'ambito Controparte_16 Controparte_21
dell'TP, venne aperto e spianato ad opera della su commessa Controparte_22
degli attori, un varco di accesso onde consentire agli automezzi di trasportare in sito i materiali ed attrezzature necessari alle opere edificatorie?”; 9. “E' vero che giunta a termine la costruzione degli edifici di proprietà degli attori, i medesimi committenti richiesero al titolare della di riportare terra in loco al fine di Controparte_22
livellare il declivio del lotto, così da colmare il varco già destinato a sede stradale e creare una più tenue pendenza verso la strada comunale?”; 10. “E' vero che la Ditta provvedeva ad eseguire quanto descritto nel precedente capitolo, Parte_3
scaricando in loco sette/otto camion di terra, esattamente nell'area contornata da
pagina 17 di 82 tratteggio azzurro raffigurato nel predetto allegato?”; 11. “E' vero che in occasione delle opere descritte al capitolo precedente, i committenti, approfittando degli scavi in corso, posavano la condotta fognaria costituita da tubi in pvc, privi di nervature e non cementati, a servizio dell'edificio insistente più ad ovest e innestata nel pozzetto più a valle, evidenziato col cerchio rosso nell'allegata planimetria, posto a lato della strada comunale?”; 12. “E' vero che nella primavera 2004 i signori e CP_2 CP_3
commissionavano alla lo scavo del terreno in corrispondenza del Controparte_22
confine tra i due lotti poiché essi avevano intenzione di erigervi un muretto, poi effettivamente da essi costruito, evidenziato con colore rosa nella planimetria, a delimitazione delle rispettive proprietà?”; 13. “E' vero che posato il manufatto descritto al capitolo precedente ad opera degli stessi e , alla Ditta CP_2 CP_3
fu nuovamente richiesto, da parte degli stessi proprietari, di provvedere Parte_3
al riporto di terreno alla base del muro?”; 14. “E' vero che in quella occasione
(riportata nel capitolo precedente) e le sue maestranze accertavano che il Parte_3
muretto a confine tra le proprietà, eretto dagli attori, era stato costruito a sbalzo e non collegato alle fondamenta?”; 15. “E' vero anche nella parte più a valle dei fondi ove il
come richiesto dagli e , scaricò altra massa terrosa di riporto, il Pt_3 CP_2 CP_3
muretto a confine tra le proprietà, eretto dagli attori, era stato costruito a sbalzo e non collegato alle fondamenta?”; 16. “E' vero che i sigg.ri e alla fine del CP_2 CP_3
mese di novembre 2006 richiesero l'intervento di due cantonieri del Comune di
NO, unitamente al geom. responsabile dell'Ufficio Tecnico del CP_23
suddetto Comune, del sig. di e di Controparte_24 Parte_3 CP_16
poiché lamentavano la perdita di liquami dalla condotta fognaria comunale posta immediatamente a valle dell'edificio di loro proprietà?”; 17. “E' vero che in esito alle indagini condotte dai soggetti indicati al capitolo precedente, veniva accertato che
l'innesto della condotta (evidenziata nell'allegato 3) all'interno del pozzetto era stata male eseguita da parte degli stessi e ?”; 18. “E' vero, in particolare, che CP_2 CP_3
il pozzetto realizzato dagli attori era sprovvisto di scivolo tra il tubo proveniente
pagina 18 di 82 dall'edificio con quello più a valle;
che lo scolo fognario decantava all'interno del pozzetto e da qui, invece di defluirvi all'interno, tracimava nel sottostante terreno in corrispondenza dell'area evidenziata con colore arancione?”; 19. “E' vero che tra la realizzazione del pozzetto ed il periodo in cui si scoprì il deflusso dello scolo fognario all'esterno dello stesso sono trascorsi due anni?”; 20. “E' vero che la crepa nel terreno evidenziata dagli trovasi immediatamente sovrastante l'area interessata dal CP_2
riporto di terreno nonché a monte del punto ove la condotta fognaria ha scaricato per circa un biennio?”; 21. “E' vero che in corrispondenza del pozzetto descritto al capitolo 17) ebbero a manifestarsi varie rotture dell'acquedotto comunale e che quivi erano presenti fenomeni di fessurazione nel terreno?”; 22. “E' vero che nell'esecuzione delle opere di sbancamento del terreno, la ditta si è attenuta alle Parte_3
indicazione fornite dai committenti , Controparte_16 Parte_2 CP_6
e del D.L. geom. ”; Lista testimoniale: – dott.
[...] CP_13 Controparte_20
residente a [...]; – dott. Persona_5
presso l'Ufficio tecnico dei bacini degli affluenti del fiume Po, sede di Parma;
–
[...]
residente a [...]di Taro (PR), loc. Santa Donna;
– Testimone_1 Tes_2
residente a [...]di Taro (PR), via Pelizzari;
– residente a
[...] Testimone_3
Borgo Val di Taro (PR), loc. Monticelli;
– residente a [...]
di Taro (PR), via Paganini;
– , residente a [...]
Paolo; – Dott. geol. residente a [...]di Taro (PR); B) Persona_6
Interrogatorio formale di , , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sui capitoli dal 3) al 21); C) Ex art. 212 e/o 213 c.p.c. richiedere CP_5
all'ufficio tecnico del Comune di NO informazioni concernenti gli assensi edilizi rilasciati dal Comune di NO in favore dei sigg.ri , Controparte_2 [...]
, , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_14 CP_15
, e , relativi agli edifici e/o proprietà di Controparte_10 CP_11 CP_12
loro proprietà, ordinando l'esibizione dei relativi progetti, perizie ed ogni altro documento a corredo delle medesime pratiche edilizie;
D) Voglia convocare il c.t.u.
pagina 19 di 82 dott. al fine di chiarire i seguenti rilievi critici;
in particolare chiarisca: a. il Per_4
criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad affermare che il quadro fessurativo in questione sia “… attribuibile ad effetti connessi al dissesto gravitativo e derivanti da una scarsa consistenza locale del piano di posa nella zona antistante all'edificio (a valle)” e se abbia o meno tenuto conto della posizione del muro tirantato, della differenza di quota, della distanza dal muro stesso dei due fabbricati, e del contesto geologico riscontrato;
b. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto a quantificare in €
38.000,00 il danno della proprietà ; c. il criterio e le evidenze che lo hanno CP_2
indotto ad affermare che “Risultano necessarie ulteriori opere per mitigare le cause del fenomeno fessurativo mediante l'approfondimento del piano di posa delle fondazioni e il contenimento del rilevato a valle antistante all'edificio” e se tale valutazione si riferisca al “ripristino” ovvero allo “adeguamento definitivo dell'edificio”; d. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad affermare il nesso causale tra lo scavo e le doglianze attoree;
e. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad affermare l'inedificabilità del terreno di proprietà e la sua quantificazione del danno, tenuto conto che il valore CP_11
massimo dei terreni edificabili, determinato dal Comune di NO, ammonta ad € 22 al mq., in luogo di € 45 al mq. indicato dal c.t.u.; f. l'ausiliario non ha precisato se
l'intera proprietà fosse risultata edificabile ovvero solo una parte, pur CP_11
calcolando un danno di € 45,00 per l'intera superficie di proprietà, sicché chiarisca se egli abbia o meno scrutinato se i terreni di proprietà fossero risultati in tutto o in CP_11
parte edificabili;
g. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto a determinare la percentuale di concorso al 70% e 30%, rispettivamente attribuita ai convenuti e agli attori;
h. il criterio e le evidenze che lo hanno indotto ad escludere l'incidenza causale o concausale in capo al Geom. >> CP_13
e <<Ogni diversa e CP_13 Controparte_7
contraria istanza reietta dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate provenienti da nessuna parte processuale pagina 20 di 82 ⇒ In via principale, dichiararsi cessata ogni materia di contesa, anche ai fini delle spese giudiziarie fra gli attuali conchiudenti e Reale Mutua ass. Previo CP_13
accoglimento delle conclusioni processuali e istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, respingersi gli appelli incidentali perché sono -illegittimi; -nulli e/o improponibili;
-inammissibili; - improcedibili;
- non provati in linea di fatto;
- non provati in linea di diritto;
-non provati in linea di merito per i motivi di cui in narrativa
e per l'effetto: ⇒ Confermare così la sentenza nr. 447 / 2023 del 05/04/2023 - Tribunale di Parma quanto alle conchiudenti appellate esclusa ogni responsabilità solidale delle stesse.
IN VIA ISTRUTTORIA ⇒ la difesa si oppone a qualsivoglia richiesta istruttoria perché tardiva e inammissibile, preclusa in questa sede SOPRATTUTTO ALLA richiesta di
RINNOVAZIONE DELLA CTU;
in subordine e negata ipotesi, insta per l'ammissione del capitolato di cui alla comparsa di costituzione e risposta del geom datata 10/09/2010, anche a prova contraria ⇒ CP_13
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche del secondo grado di giudizio, come da normativa e tariffa vigente.>>
(quale assicuratrice di ): Controparte_7 Controparte_16
“Voglia la Corte d'Appello respingere il settimo motivo d'appello. In subordine, ed in via incidentale, nel caso in cui l'impugnazione inerente il settimo motivo di appello sia, anche solo parzialmente accolta, vorrà la Corte d'Appello tenere conto di tutti i limiti contrattuali evidenziati in atti. Vittoria di spese e competenze oltre i.v.a. e c.p.a.”
in assenza delle precisazioni delle conclusioni, si riportano le Controparte_8
conclusioni della comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, così giudicare: pagina 21 di 82 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_8
motivazioni esposte;
2) nel merito, confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 2.5.2023, la
[...]
e proprietari di terreni, nonchè Controparte_16 Parte_2
committenti dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione di capannoni con connessa attività di scavo e sbancamento, chiedevano la riforma totale della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltreché viziata, affidandosi a sette distinti motivi di appello:
- il primo relativo all'individuazione delle norme applicabili sulla responsabilità, la decadenza e prescrizione dell'azione, il difetto della prova sui presupposti della responsabilità degli appellanti;
- il secondo relativo alla nullità della CTU per violazione del contraddittorio e la valutazione della stessa in relazione agli elementi costitutivi del fatto illecito e al quantum debeatur;
- il terzo relativo alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori e CP_13
il diritto di manleva verso lo stesso;
- il quarto relativo al diritto di manleva verso la ditta esecutrice e Parte_3
l'insussistenza di un diritto di a essere manlevato dalla committenza, la Parte_3
carenza di allegazione e prova della partecipazione della Controparte_16
all'esecuzione dello scavo, la ripartizione dell'obbligazione nei rapporti interni;
pagina 22 di 82 - il quinto relativo alla sussistenza di una corresponsabilità dei proprietari danneggiati ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- il sesto relativo alla determinazione e liquidazione dei danni non patrimoniali;
- il settimo ed ultimo relativo al diritto di manleva verso l'assicuratore e il CP_7
massimale assicurato.
1.1. Si costituiva la parte appellata anch'essa committente e Controparte_6
proprietaria di uno dei lotti di terreno, sul quale erano stati realizzati i lavori, proponendo appello incidentale per la riforma totale della sentenza, affidato a cinque motivi, riguardanti l'individuazione delle norme applicabili sulla responsabilità, il difetto della prova sul nesso di causalità e sull'an debeatur, la valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio e delle consulenze tecniche di parte, la responsabilità del direttore dei lavori l'importo dovuto per il risarcimento, con particolare CP_13
riguardo alla corresponsabilità degli attori nella causazione dei danni, l'an e il quantum del danno non patrimoniale.
1.2. Si costituiva la parte appellata ditta esecutrice dei lavori di Parte_3
scavo, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata, affidato a quattro motivi, riguardanti l'accertamento del ruolo di nudus minister con conseguente esclusione della sua responsabilità, l'inammissibilità delle domande di manleva proposte dai proprietari committenti e e la CP_16 CP_16 Parte_2
responsabilità del progettista e direttore dei lavori l'erronea valutazione CP_13
della CTU e l'omesso esame delle consulenze tecniche di parte.
1.3. Si costituivano gli appellanti, proprietari degli immobili danneggiati,
e , da un lato, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
dall'altro, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo appello
[...]
incidentale, affidato a tre motivi, riguardanti la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, la determinazione degli interessi sugli importi dovuti a titolo di pagina 23 di 82 risarcimento del danno, l'erronea individuazione del momento di decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, il capo sulle spese.
1.4. Si costituiva la parte appellata , proprietario di altri Controparte_10
immobili danneggiati, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, affidato a due motivi, riguardanti la quantificazione dei danni patrimoniali, la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso esame dei rilievi e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, l'individuazione della decorrenza degli interessi e la rivalutazione monetaria.
1.5. Si costituivano gli appellati, proprietari di un terreno divenuto inedificabile,
e chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame in CP_12 CP_11
relazione al primo, secondo e sesto motivo.
1.6. Si costituiva la parte del contratto di Controparte_7
assicurazione stipulato con avente ad oggetto anche i danni Controparte_16
provocati nella costruzione di edifici “con operazioni di scavo”, chiedendo il rigetto del gravame, in relazione al settimo motivo. Proponeva altresì appello incidentale affidato a un motivo, che riguardava la sussistenza del limite di uno scoperto del 10% per ognuno dei quattro differenti sinistri arrecati ai signori e , Controparte_2 Controparte_3
e , e Controparte_4 CP_5 Controparte_10 CP_16 CP_12
1.7. Si costituiva anche l'appellata , assicuratrice di Controparte_8 Pt_3
proponendo appello incidentale affidato a motivi che hanno posto questioni
[...]
sull'interpretazione del contratto, inoperatività della polizza, i limiti all'indennizzo
(massimale e scoperto), i rapporti interni fra i condebitori e riflessi sull'obbligo dell'assicuratore.
2. La causa, sospesa l'esecutività della sentenza e considerata sufficientemente istruita a ragione delle consulenze tecniche già esperite e senza che fossero necessari gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti e ciò anche in relazione alle prove orali, era rimessa alla decisione del Collegio. pagina 24 di 82
3. L'appello principale è parzialmente fondato e va dunque accolto in relazione al III, IV, VI e VII motivo, con particolare riguardo alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori con conseguente rideterminazione delle quote CP_13
dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni, all'insussistenza di un diritto di a essere interamente manlevato da nella sua Parte_3 Controparte_16
qualità di impresa direttamente incaricata da tutti i proprietari della costruzione dei capannoni, dovendo ogni condebitore sopportare il peso della relativa responsabilità nei rapporti interni, secondo le diverse quote indicate che si indicheranno, alla quantificazione del danno non patrimoniale patito da , Controparte_10
all'individuazione delle effettive parti del contratto di assicurazione, posto che la stipula riguarda esclusivamente la , e all'entità del massimale Controparte_25
assicurato da Controparte_7
L'appello è infondato rispetto agli altri motivi.
3.1 Va premesso che con sentenza n° 447/2023, resa in data 4.4.2023, pubblicata in data 5.4.2023, non notificata, il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo, accoglieva le domande di risarcimento del danno, proposte dagli appellati CP_2
e , e ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_10
e per i danni causati dai lavori di scavo realizzati a valle di CP_12 CP_11
un pendio, sulla cui sommità erano situate le rispettive proprietà immobiliari, nel
Comune di NO. La sentenza ha ritenuto che potesse configurarsi la responsabilità dei proprietari committenti ed CP_16 CP_16 Parte_2 CP_6
nonché della prima anche quale affidataria dei lavori e dell'esecutore dei lavori di
[...]
scavo accogliendo inoltre parzialmente le domande di garanzia di Parte_3 CP_16
e e verso le rispettive compagnie assicurative,
[...] CP_16 Parte_3
ritualmente evocate in giudizio.
3.1.1 Le azioni risarcitorie sono state esperite in tre procedimenti distinti successivamente riuniti.
pagina 25 di 82 Le cause di merito sono state precedute da una consulenza per A.T.P. ante causam, RG
n. 7779/2006, successivamente acquisita alle cause riunite con provvedimento del
27/3/2018. La relazione del collegio peritale è stata resa il 31.10.2008, a firma dei
C.T.U. IN. e Geologo Persona_1 Persona_7
3.1.1.1 Nel procedimento r.g. 5634/2009, e Controparte_2 CP_3
, e citavano in giudizio i tre
[...] Controparte_4 CP_5
proprietari/committenti dei terreni a valle Controparte_16 Parte_2
ed e il titolare della ditta esecutrice dello scavo
[...] Controparte_6 Parte_3
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado tutti i predetti convenuti, nonchè il progettista e direttore dei lavori chiamato a manleva e garanzia da CP_13
e la Parte_3 CP_16 CP_16 Parte_2 Controparte_6
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da Controparte_7
e per lo specifico rischio “operazione di scavi” e dal CP_16 CP_16
progettista e direttore dei lavori geom. per la responsabilità civile, la CP_13
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da CP_9 Parte_3
Si sono costituiti con intervento volontario anche e CP_14 [...]
rivendicando con intervento adesivo autonomo i danni causati alla loro CP_15
proprietà immobiliare.
3.1.1.2 Nel procedimento n. 5635/2009, citava in giudizio i Controparte_10
tre proprietari-committenti dei terreni a valle Controparte_16 Parte_2
e il titolare della ditta esecutrice dello scavo
[...] Controparte_6 Parte_3
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado tutti i predetti convenuti, nonché il progettista e direttore dei lavori chiamato a manleva e garanzia da CP_13
ed la Parte_3 Controparte_16 Parte_2 Controparte_6
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da Controparte_7
e per lo specifico rischio “operazione di scavi” e dal CP_16 CP_16
pagina 26 di 82 progettista e direttore dei lavori geom. per la responsabilità civile, la CP_13
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da CP_9 Persona_8
Nel procedimento R.g. 1279/2010, e
[...] CP_11 CP_12
citavano in giudizio i tre proprietari-committenti dei terreni a valle Controparte_16
ed e il titolare della ditta esecutrice
[...] Parte_2 Controparte_6
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado tutti i predetti convenuti, Parte_3
nonché il progettista e direttore dei lavori chiamato a manleva e garanzia CP_13
da la Parte_3 Controparte_16 Parte_2 Controparte_6
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da Controparte_7
per lo specifico rischio “operazione di scavi” e dal Controparte_16
progettista e direttore dei lavori geom. per la responsabilità civile, la CP_13
compagnia assicurativa chiamata a manleva e garanzia da CP_9 Persona_9
Le cause venivano riunite all'udienza del 16.10.2012.
[...]
Il Tribunale, scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testimoni dedotte dalle parti, fissando per la loro assunzione l'udienza del 27.3.2018.
Il nuovo Giudice Istruttore, dopo aver revocato la suddetta ordinanza di ammissione delle prove orali, rinviava la causa all'udienza del 27.3.2018, dove disponeva l'acquisizione del fascicolo dell' e rinviava all'udienza del 10.5.2018 CP_26
per le decisioni istruttorie. Dopo essersi riservato, il giudice, con decreto del 18.6.2018, disponeva un'integrazione della CTU, affidando l'incarico all'IN. Persona_4
Le osservazioni dei consulenti di parte e le controdeduzioni del C.T.U. del 19.7.2019 e la relazione peritale del 20.7.2019 venivano depositate il 23.7.2019. Il Giudice disponeva con decreto del 17.12.2019 che il consulente fornisse chiarimenti sull'attribuzione di responsabilità per l'accaduto in capo agli attori, indicasse i criteri di accertamento dell'inedificabilità dei terreni di parte indicasse le singole CP_11
pagina 27 di 82 percentuali di responsabilità attribuibili ai convenuti, esplicitando le ragioni di una eventuale ripartizione in pari misura e, in punto di quantificazione dei danni.
Successivamente ai chiarimenti, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2022.
Il nuovo Giudice assegnatario, all'udienza del 16 novembre 2022, tratteneva la causa in decisione.
4. L'appellante, come premesso, affida le proprie censure a sette motivi.
1) Il primo motivo, rubricato come “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI
ARTT. 115 E 116 CPC CON CONSEGUENTE OMISSIONE O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO” comprende in realtà due argomenti di censura.
Nel primo argomento, rubricato “I.I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI
LEGGE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO: LE
NORME RITENUTE APPLICABILI E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ”, si sostiene che la sentenza di primo grado ha erroneamente individuato le norme sulla responsabilità dei proprietari committenti, giungendo ad affermare una loro responsabilità oggettiva. La norma applicabile, invece, sarebbe l'art. 1669 cc, i cui termini di decadenza e di prescrizione non sono stati osservati.
Nel secondo argomento di censura, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DI LEGGE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO: LA
FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME INDIVIDUATE E DEL PRINCIPIO
DISTRIBUTIVO DELL'ONERE PROBATORIO”, si censura la carenza di prova sui presupposti delle responsabilità.
4.1 Le censure sono infondate.
4.1.1 Quanto alla prima le eccezioni di decadenza e prescrizione sono inammissibili, perché tardive e non rilevabili d'ufficio. Tali eccezioni avrebbero dovuto pagina 28 di 82 essere sollevate in comparsa di costituzione e risposta, depositata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, ma ciò non è avvenuto.
In ogni caso, è erronea la qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. Tale norma tutela il committente e i suoi aventi causa da rovina e difetti dell'opera, verificatisi entro dieci anni dal compimento. La norma compone un sistema integrato di tutela risarcitoria contro la rovina di edifici, aggiungendosi al rimedio generale dell'art. 2043 c.c. e all'art. 2053. In quest'ottica, se non è esperibile uno dei rimedi, dovrebbe sempre essere esperibile l'altro, ricorrendone i presupposti. Pertanto, la prescrizione dell'azione risarcitoria in relazione a uno dei rimedi non può precludere l'esercizio dell'altro, in quanto trattasi di rimedi che compongono un “sistema integrato di tutela” contro i danni da rovina di edifici, in un'ottica di favor victimae.
Inoltre, sul piano letterale, la disposizione dell'art. 1669 c.c, circoscrive la legittimazione attiva al committente e ai suoi aventi causa, sicché l'applicazione analogica a terzi danneggiati, riconosciuta dalle S.U. 2014, di cui infra, si giustifica soltanto al fine di offrire una tutela ulteriore al terzo danneggiato, non invece per escludere la tutela risarcitoria, in casi in cui sarebbe già ammissibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Sotto questo aspetto, di pregio sono le considerazioni della comparsa di costituzione e risposta di e “Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, CP_12 CP_11
infatti e con la nota sentenza n. 2284 del 3.2.2014, stabilito e riconosciuto che il disposto di cui all'art. 2043 cod. civ. sia comunque sempre applicabile anche qualora non lo sia in concreto quello di cui all'art. 1669 cod. civ.: “(…) rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù del principio che l'art. 1669 cod. civ. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 cod. civ., risultando la seconda applicabile quante volte non lo sia la prima in concreto (…) la natura di norma speciale dell'art. 1669 cod. civ. rispetto all'art. 2043 cod. civ. presuppone l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi
pagina 29 di 82 coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. come extracontrattuale, consistenti nell'offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela”; ed ancora “Pertanto, se la ratio dell'art.
1669 cod. civ. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima
l'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell'area di tutela stabilita dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e (…) conduce all'irragionevole risultato di creare un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perché esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito - in linea di principio illimitato – dell'art. 2043 cod. civ.. L'azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell'art. 1669 cod. civ.”.
4.1.2 Passando all'esame del secondo argomento di censura la Corte osserva quanto segue.
Gli odierni appellanti, nell'esercizio delle rispettive facoltà dominicali, hanno realizzato una pericolosa attività di escavazione in una zona posta a valle di un pendio.
Già in astratto, i rischi di danni ai terreni limitrofi sono più elevati quando gli scavi sono realizzati su terreni acclivi. La collocazione dei lavori ha, quindi, amplificato i rischi che di per sé connotano l'attività di escavazione.
Lo scavo è stato eseguito in parziale autonomia da purtuttavia sulla base Parte_3
delle direttive dei committenti, che sono state impartite attraverso il direttore dei lavori incaricato, il geom. per quanto si dirà infra. CP_13
La compartecipazione attiva dei committenti alla gestione del rischio rende imputabile a tutti loro la responsabilità per i danni scaturiti dai lavori di scavo. pagina 30 di 82 In particolare la e (oltre a Controparte_16 Parte_2 CP_6
, in qualità di proprietari committenti, sono stati condannati per la sottovalutazione
[...]
del rischio, manifestatasi nella mancata adozione di misure idonee a evitare il danno. La sentenza, infatti, individua correttamente il “momento critico” del fatto nella fase cognitiva e progettuale, affermando anche che “la successiva esecuzione di un muro di contenimento (v. docc. nn. 10-15 fac. Parte attrice) è misura rivelatasi del tutto inadeguata a porre rimedio al fenomeno franoso (ormai innescato), ottenendo al più una riduzione dell'ulteriore danno marginale, ma non escludendo il fattore di innesco rilevante” (p. 9 sentenza).
Peraltro gli scavi si inscrivono nei più ampi lavori per la costruzione dei capannoni, i quali risultano affidati a solo uno dei proprietari committenti, la e CP_16 [...]
Ciò risulta nella comunicazione di inizio di lavori presentata da e CP_16 CP_16
sottoscritta anche dal TO dei Lavori CP_13
Il ruolo attivo nell'esecuzione dei lavori di è confermato dal Controparte_16
contratto di assicurazione avente ad oggetto la responsabilità civile dell'impresa edile per la costruzione di edifici con lavori di scavo.
La sentenza di primo grado ha così riconosciuto un doppio ruolo alla Controparte_16
considerandola sia come proprietaria committente sia come soggetto
[...]
coinvolto nell'esecuzione dei lavori, come emerge dal riparto delle quote di responsabilità nei rapporti interni realizzato a p. 11.
Peraltro la sentenza, nelle prime righe della p. 6 individua tra i soggetti che hanno realizzato le opere oltre al “soggetto incaricato (come da progetto in atti)” e all'
“imprenditore incaricato di realizzare le opere di sbancamento, , anche Pt_3 CP_6
società attiva nel campo dell'edilizia.
[...]
Cionondimeno, fermo restando la posizione preminente in sede esecutiva della
[...]
il momento progettuale e cognitivo dei lavori di scavo è stato Controparte_16
condiviso da tutti i proprietari committenti. pagina 31 di 82 Del resto, (anch'egli appellante principale) non allega una posizione Parte_2
di particolare autonomia della nei confronti suoi e dell'altro Controparte_16
committente (appellante incidentale), limitandosi a sostenere, insieme alla Controparte_6
stessa società in nome collettivo, la totale autonomia della ditta esecutrice di Pt_3
verso i proprietari committenti.
[...]
Orbene la gestione del rischio generato dall'escavazione, e la sua sottovalutazione, è stata comune ai tre proprietari committenti. Nessuno ha agito con totale autonomia rispetto all'altro.
La gestione condivisa della committenza per la pericolosa attività di escavazione è confermata dalla documentazione acquisita.
Infatti, i proprietari committenti hanno curato e presentano atti e richieste strumentali all'inizio dei lavori, come la richiesta per ottenere un parere in merito alla costruzione di due capannoni a uso magazzino, formulata all'azienda di Parma, in data Pt_8
29.11.04, prot. 1866 e la richiesta di permesso di costruire al Comune di NO, in data 28.10.2004, prot. N. 4618.
Lo sbancamento si è dunque inscritto in un più ampio progetto, in cui le indicazioni dei committenti, tramite il direttore dei lavori, sono state decisive, pur senza obliterare l'autonomia di il quale ben avrebbe potuto e dovuto, segnalare i pericoli, Parte_3
le omissioni (in particolare la mancata costruzione di un muro di contenimento) in relazione ai rischi di eventi lesivi (sulla posizione di si tornerà nell'esame Parte_3
del IV motivo dell'appello principale, su quella del direttore dei lavori CP_13
nel III motivo).
Giova evidenziare che, anche dopo l'innesco del dissesto, Controparte_16
ha presentato la D.I.A. per conto di tutti i proprietari committenti in relazione alla costruzione di un muro di sostegno funzionale a contenere il dissesto in atto, peraltro rivelatosi inidoneo a tale scopo.
pagina 32 di 82 Si condivide, pertanto, la sussunzione della responsabilità dei proprietari committenti nella fattispecie speciale di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. La sentenza di primo grado sul punto ha motivato in questi termini:
“Per le ragioni già esposte, ai sensi dell'art. 2050 c.c. il proprietario risponde, in concorso con il costruttore (seppur sulla base di titoli normativi diversi), del danno provocato dalla 'tenuta' dell'equilibrio statico della sua proprietà (nel sottosuolo). Tutte le circostanze dedotte in atti consentono di affermare che il proprietario debba farsene carico, perché si tratta di conseguenze sfavorevoli, innescate da una iniziativa specificamente imputabile alla modificazione da lui voluta, con una sottovalutazione del rischio provocato, ben descritto in tutti gli accertamenti peritali versati in atti.”
Si condividono tali conclusioni in relazione alla qualificazione delle escavazioni a valle di pendii come attività pericolose e all'estensione di questa responsabilità non solo alla ditta esecutrice ma anche ai proprietari committenti. Parte_3
Sotto il primo aspetto, l'attività di scavo e sbancamento realizzata dai proprietari è qualificabile come attività pericolosa, perché è idonea, se non realizzata con le opportune cautele e precauzioni, a causare rilevanti mutamenti e dissesti nei terreni, ponendo in pericolo la stabilità degli immobili che si trovano in zone limitrofe. Ciò è proprio quanto si è verificato a seguito dell'attività di sbancamento commissionata dagli appellanti principali e (oltreché Parte_2 Controparte_16 CP_6
nell'esercizio delle rispettive facoltà dominicali. Il pericolo è stato in concreto
[...]
accresciuto dalle peculiarità della zona. I lavori, infatti, sono stati eseguiti a valle di un pendio e, come affermato dai consulenti tecnici, i pendii sono zone in cui i rischi connessi all'attività di scavo sono amplificati.
La qualificazione dei lavori per lo sbancamento come “attività pericolosa” trova piena conferma negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito, significativo è il seguente passaggio di
Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024 (Rv. 672044 - 01) p 6: “E' principio pagina 33 di 82 consolidato che la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050
c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. A tal riguardo, l'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (tra le molte: Cass. n.
19180/2018). Va, inoltre, precisato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno, la necessaria sussistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno deve trovare manifestazione in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 c.c., se ne ricorrono i presupposti di applicazione
(Cassa. n. 20359/2005). Nel più ampio quadro così delineato si è, quindi, riconosciuto che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dall'art. 2050 c.c. (Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 10300/2007; Cass. n.
8688/2009).” (ndr enfasi aggiunte).
Anche l'estensione dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. ai proprietari committenti, oltreché all'appaltatore, recepisce coerentemente gli indirizzi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, se è vero che normalmente l'art. 2050 si applica solo a chi materialmente pone in essere l'attività, è anche vero che, in caso di ingerenze del committente, si verifica una pagina 34 di 82 cogestione del rischio con l'appaltatore, ragion per cui l'art. 2050 c.c. trova applicazione sia nei confronti dell'appaltatore sia nei confronti del committente. Tale ingerenza si è concretizzata nella mancata predisposizione in fase progettuale di misure di contenimento adeguate, loro imposte sin dal 2002 dallo studio e dalla relazione commissionata al geologo dott. Persona_10
In questo senso si pronuncia la Suprema Corte
Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024 (Rv. 672044 - 01): “Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore,
a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che
l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa).” (ndr enfasi aggiunta).
L'art. 2050 c.c. configura una speciale responsabilità verso colui che esercita un'attività pericolosa, sancendo un'inversione dell'onere probatorio rispetto al modello generale di cui all'art. 2043: nel modello generale, il danneggiato ha l'onere di provare la colposa violazione di regole cautelari, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; viceversa, nel modello speciale, è il danneggiante che deve provare di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La norma persegue una funzione precauzionale, allocando il rischio del danno su colui che, nell'esercizio di un'attività pericolosa, si trova ad avere la concreta gestione del pagina 35 di 82 rischio generato, al fine di incentivarlo all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare l'evento lesivo, non solo preventive, ma anche precauzionali.
L'art. 2050 c.c. richiedeva a e di provare Controparte_16 Parte_2
di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Sotto questo aspetto, si manifesta altresì strumentale il richiamo degli appellanti al principio della tendenziale responsabilità esclusiva dell'appaltatore per i danni causati a terzi nell'esecuzione dell'opera. Secondo la prospettiva dell'appello principale, fondata però sull'erroneo presupposto dell'art. 2043, dovrebbe gravare sul danneggiato l'onere di provare la violazione di regole di cautela da parte dei committenti (se del caso anche in via concorsuale con l'appaltatore), come si verifica nei casi di ingerenza nell'esecuzione con singole e specifiche direttive oppure di affidamento dell'opera a un'impresa inidonea (culpa in eligendo).
In ogni caso, in disparte l'erronea individuazione della fattispecie applicabile da parte degli appellanti, è importante evidenziare che la prova dell'illecito risulterebbe comunque raggiunta. Infatti, non solo gli appellanti non hanno dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma ne risulta dimostrata la mancata consapevole adozione.
Come già anticipato, nel 2002, il geologo dott. su incarico di Persona_10
che agiva in maniera strettamente coordinata ed in accordo Controparte_16
con le varie proprietà, come può ritenersi pacificamente emerso dalle loro difese e dalla decisione gravata, ha individuato le misure da adottare per evitare i danni.
In questo senso, si indicava di procedere in modo graduale, con plurimi interventi, in modo tale da consentire a ogni settore di consolidarsi, realizzando i necessari dreni ed erigendo la parte di muro atta a sostenere la scarpata;
ancor più sicura veniva considerata l'esecuzione, prima dello scavo, di paratie di contenimento con palancole o “tipo pagina 36 di 82 Berlinese”. Il dott. geol. nelle raccomandazioni generali, riteneva Controparte_27
“indispensabile l'esecuzione di opere di contenimento” e prescriveva “la protezione degli scavi e scarpate, l'esecuzione di un muro di sostegno a ridosso della scarpata…”.
Orbene, come riportato nella relazione peritale svolta in sede di TP ante causam, “lo sbancamento a piede del versante”, funzionale all'ampliamento dell'area cortilizia e successivo al primo dell' “estate-autunno 2005”, è stato iniziato nel marzo 2006. Per la costruzione del muro di contenimento sono state presentate quattro DIA soltanto in data
11.11.2006. Inoltre, da una foto acquisita in atti, risulta che, almeno fino al 30.10.2006, la scarpata di scavo è rimasta senza opere di contenimento.
La relazione peritale del dott. IN. e del dott. Geol. Persona_1 Parte_4
accerta come le indicazioni date in fase progettuale dal geologo Controparte_27
incaricato ben prima dell'inizio delle operazioni, non siano state rispettate (p. 40-43).
I committenti e la ditta esecutrice risultano, quindi, pienamente coinvolti nella gestione di quel peculiare rischio di pericolo che giustifica l'applicazione del modello di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2050 c.c.
2. Il secondo motivo è rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
DI CUI AGLI ARTT. 132 C.P.C., COMMA 1, N. 4, COD. PROC. CIV., ARTT. 115 E
116 COD. PROC. CIV., CON CONSEGUENTE OMISSIONE O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO;
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE SULLA
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO; OMESSO ESAME DEI RILIEVI E DELLE
OSSERVAZIONI ANCHE DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTI CONVENUTE”
Occorre premettere che il giudice di primo grado si è avvalso del contributo tecnico collegiale dell' TP ante causam e di una consulenza tecnica integrativa in corso di causa.
pagina 37 di 82 La relazione del collegio peritale in sede di TP è stata resa il 31.10.2008, a firma dei
C.T.U. Dott. IN. e Dott. Geol. Persona_1 Persona_7
L'integrazione della suddetta CTU è stata affidata al Dott. IN. Il Persona_4
consulente ha sottoscritto le osservazioni delle parti e le controdeduzioni il 19.7.2019, la relazione il 20.7.2019 e i chiarimenti il 21.2.2020.
La e eccepiscono la Controparte_16 Parte_2
nullità delle CTU svolte in sede di A.T.P. ante causam per violazione del principio del contraddittorio, a causa dell'omessa convocazione dei CTP in occasione del posizionamento degli inclinometri, delle visite in loco per la lettura dei risultati, nonché in occasione dei sopralluoghi eseguiti presso abitazioni di terzi.
Gli appellanti principali censurano altresì l'erroneità delle valutazioni rese in sede di
A.T.P. e nella CTU integrativa, di cui è contestata la relazione sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, essendo ritenute “poche” le pagine dotate di “originalità deduttiva e interpretativa”.
In particolare, la difesa contesta l'attività del dissesto. Inoltre si ritiene privo di oggettività l'accertamento di un nesso di causa-effetto tra scavi e danni, con particolare riferimento alle “proprietà e . CP_2 CP_11
L'appello principale censura altresì l'accertamento del nesso di causalità rispetto ai danni patiti da “gli ” e “gli , qualificando come “soggettivo” e “privo di CP_2 CP_11
ogni supporto ingegneristico” il ragionamento del consulente, nella parte in cui riscontrava un fenomeno franoso propagatosi dalla proprietà di alle altre CP_10
suddette proprietà.
Oggetto di doglianza sono anche le stime dei danni agli immobili danneggiati, ritenute non giustificabili “poiché infondate e prive di ogni supporto ingegneristico”.
In relazione al danno della proprietà l'appello principale si duole della mancata CP_11
produzione di “documenti necessari alla conferma della edificabilità dell'area (es.: pagina 38 di 82 visure catastali e Certificato di Destinazione Urbanistica)”, della asserita assenza di
“giustificazione geologico-ingegneristica” a supporto della inedificabilità, della mancanza di una “stima analitica”. Gli appellanti, richiamando anche le valutazioni del
C.T.U., invocano l'esigenza di nuove indagini per accertare l'edificabilità o meno del terreno.
L'appello censura altresì lacune della consulenza nell'indagine sulla quota percentuale di
“responsabilità” degli attori, che la CTU stabilisce essere del 30%, ma che, secondo gli appellanti, dovrebbe essere superiore in base ad ulteriori verifiche geotecniche e strutturali analitiche.
2.1 Tutte le differenti censure, catalizzate dall'essere rivolte alle espletate
CTU ante causam o in causa, che animano il secondo motivo di appello sono infondate.
2.1.1 IL CONTRADDITTORIO
L'eccezione è infondata perché, oltre a qualificare erroneamente una nullità relativa come assoluta, lamenta la mancata partecipazione dei CTP ad attività successive alle operazioni peritali iniziali. Il posizionamento degli inclinometri, le visite e i sopralluoghi nelle abitazioni di terzi, nell'insieme delle lunghe e complesse attività svolte in sede peritale, sono state attività in cui la presenza collegiale non è requisito indefettibile per l'esercizio del diritto di difesa. Gli appellanti non allegano in modo specifico una violazione del principio di parità di trattamento tra le parti, limitandosi a una generica contestazione della violazione del contraddittorio.
Dalla relazione del Dott. e del Dott. emerge Persona_1 Persona_7
che le operazioni collegiali sono avvenute nel pieno rispetto del contraddittorio.
Gli appellanti non spiegano in concreto come le lamentate violazioni, inerenti a fasi successive all'inizio delle operazioni peritali, avrebbero inciso sulle valutazioni tecniche dei consulenti, nuocendo al contraddittorio.
pagina 39 di 82 Il contraddittorio risulta pienamente rispettato anche nel corso della CTU integrativa, espletata in causa.
2.1.2 IL NESSO CAUSA- EFFETTO E LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE
IDONEE AD EVITARE IL DANNO
Il nesso di causalità tra sbancamento, dissesto del versante e danni riportati alle proprietà immobiliari, è confermato sia nella relazione A.T.P. ante causam resa dai CTU
Dott. IN. e Dott. Geol. sia nella relazione Persona_1 Persona_7
della CTU integrativa resa in causa dal Dott. Persona_4
Secondo la tesi degli appellanti, sostenuta attraverso i propri consulenti tecnici nella memoria geologica di , CP_28 Persona_11 Persona_12 Per_13
dell'ottobre 2008 e nelle osservazioni alla CTU integrativa, le
[...] Persona_14
cause del dissesto sarebbero riconducibili a eventi gravitativi pregressi (Cfr. CTU p. 28), alla conformazione del terreno originario (Cfr. CTU p. 40) e a interventi edilizi realizzati in passato dalle parti su terreni o immobili (Cfr. CTU p.39). Si evidenzia, poi, come le letture inclinometriche sarebbero anche state pregiudicate dal sisma del 28.12.2007, il quale sarebbe stato la reale causa degli spostamenti fra le registrazioni del 27.11.2007 e del 25.1.2008. Gli addebiti sarebbero, quindi, non dimostrati tramite prove e criteri scientifici oggettivi. I consulenti di parte, d'altro canto, hanno effettuato visite e autonoma analisi dei monitoraggi inclinometrici dal quale emergerebbe che il pendio non risulta essere stato messo in crisi globalmente dalla realizzazione dello scavo a tergo dei capannoni.
Relativamente alle tesi di parte, in sede di osservazioni e controdeduzioni, il C.T.U. IN. ha adeguatamente e pienamente motivato sull'inattendibiltà dell'analisi Persona_4
dei monitoraggi inclinometrici operata dalle parti. Le osservazioni delle parti sono a loro volta state definite come prive di prove e di criteri scientifici e ingegneristici oggettivi
(p. 9 osservazioni e controdeduzioni). In linea con le controdeduzioni del CTU, le tesi pagina 40 di 82 delle parti possono, quindi ,essere qualificate come mere allegazioni difensive indimostrate.
L'eziologia del dissesto si ricollega a una duplice condotta attiva e omissiva: da un lato, lo scavo di sbancamento, che ha innescato il dissesto, dall'altro la mancata realizzazione di opere di contenimento non ha consentito di prevenire il pericolo.
In particolare, per quanto riguarda la causalità attiva, la relazione del collegio peritale presentata dal Dott. IN. e il Dott. Geol. Persona_1 Persona_7
accerta che l'equilibrio naturale preesistente è stato alterato da interventi di sbancamento al piede successivi nel tempo: il primo per la costruzione dei capannoni e il secondo per l'ampliamento del cortile retrostante.
Sul secondo si sofferma in particolare l'ing. nella CTU integrativa (p.88), dove Per_4
spiega come “la realizzazione, nel marzo 2006, dell'imponente scavo di sbancamento alla base del pendio per l'ottenimento dell'area cortiliva a servizio dei capannoni di proprietà ed e la successiva messa in opera Controparte_16 Pt_2 Controparte_6
del muro di contenimento solo dopo il mese di ottobre 2006 abbiano consentito
l'innesco di un movimento gravitativo di neoformazione direttamente a monte del fronte di scavo, principalmente in direzione dell'abitazione del Sig. . I processi di CP_10
detensionamento creati nell'ambito della coltre detritica colluviale si sono estesi alle aree limitrofe ed hanno generato la riattivazione di un dissesto localizzato in corrispondenza dell'areale posto più ad Ovest”
Tali affermazioni sono attendibili perchè fondate su criteri oggettivi e supporti scientifici, che conducono a individuare negli scavi eseguiti al piede del pendio l'innesco del processo causale che ha condotto al dissesto e, di riflesso, alle lesioni ai fabbricati e alle fratture e instabilità dei terreni.
Sul piano della causalità omissiva, le misure che avrebbero consentito una corretta gestione del rischio dei movimenti del terreno sono state puntualmente indicate dalla consulenza in sede di A.T.P. ante causam tramite l'ausilio della relazione del Dott. pagina 41 di 82 Geol. del 2002, già richiamata in questa parte nell'esame del motivo Persona_10
precedente.
2.1.3 L'INCIDENZA DEGLI INTERVENTI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI
DANNEGGIATI .
Occorre adesso soffermarsi sulle censure mosse alla valutazione dell'incidenza degli interventi dei proprietari degli immobili danneggiati sui danni causati dal dissesto.
In questa sede, gli appellanti si limitano a contestare l'affidabilità delle conclusioni del
CTU IN. “con riferimento alla corresponsabilità dei danneggiati, contenuta Per_4
nella misura del 30%”. La questione dell'irrilevanza giuridica di tale percentuale sull'an
e sul quantum della responsabilità civile è oggetto del quinto motivo di appello e, pertanto, verrà approfondita in quella sede.
Nell'esame del motivo in oggetto, invece, è necessario limitarsi a rispondere alla pretesa di approfondimenti ulteriori. In particolare, gli appellanti, nelle pagine 24 e 25 dell'atto di citazione in appello, affermano che la percentuale “sarebbe sicuramente destinata ad aumentare a livelli decisamente più elevati laddove la problematica fosse oggetto di accurate e dettagliate analisi, che il CTU non ha effettuato, sul responso fondale alle deformazioni impresse dai cedimenti differenziali di cui si tratta”.
La pretesa di ulteriori indagini risulta superflua e pretestuosa.
L'incidenza di difetti congeniti dei fabbricati sul processo causale è stata già oggetto di due consulenze tecniche, venendo trattata sia in sede di TP sia in sede di CTU integrativa.
La relazione peritale del 31.10.2008, dell'IN. e del Geol. Persona_1 [...]
a p. 43, ha ritenuto che “gli interventi puntuali e limitati dei ricorrenti Parte_4
abbiano avuto un'incidenza irrilevante sul fenomeno gravitativo di elevata ampiezza e profondità”.
pagina 42 di 82 La relazione integrativa dell'IN. del 20.7.2019, a p. 90, nella parte in cui Per_4
quantifica nel 70% la “responsabilità” dei convenuti e nel 30% la “responsabilità” delle parti IC , e utilizza il termine Controparte_10 Parte_5 CP_29
“responsabilità” in modo atecnico sul piano giuridico.
Come si approfondirà nell'esame del quinto motivo, le valutazioni del consulente sono utili limitatamente ai fini della descrizione del presupposto di fatto su cui Per_4
si è innescato il processo causale, che ha condotto al dissesto. Il nesso di causalità tra il dissesto e gli scavi eseguiti al piede del pendio non è reciso, perchè i difetti congeniti dei fabbricati rientrano in una situazione di normalità.
Infatti, a p. 4 della relazione relativa alla richiesta di chiarimenti inerenti la consulenza tecnica d'ufficio integrativa del 21.2.2020, il difetto congenito dei fabbricati viene definito come “problematica assai frequente nelle edificazioni su pendio”.
Data l'irrilevanza sul piano giuridico delle percentuali in esame al fine di una esclusione o riduzione della responsabilità, risulta superflua ogni eventuale e ulteriore indagine di tipo tecnico. Sul punto si rinvia più approfonditamente all'esame del quinto motivo.
2.1.4 Stime dei danni agli immobili danneggiati
Per quanto riguarda la stima dei danni agli immobili danneggiati, i criteri utilizzati sono stati oggettivi, equi e ragionevoli.
Il giudice di prime cure si basa sulle stime quantificate dalla C.T.U. integrativa che, partendo dalle quantificazioni operate in sede di A.T.P., tiene in considerazione i danni precedentemente stimati, quelli nuovi e le spese per la messa in sicurezza in base all'evoluzione del dissesto.
Il consulente dott. non aderisce automaticamente alla tesi di una o l'altra Persona_4
parte, ma disattende sotto diversi profili ogni pretesa in causa.
pagina 43 di 82 Infatti, da un lato, il consulente riconosce i danni patiti da ogni proprietà, rigettando le tesi dei danneggianti, dall'altro, non accoglie la tesi dei danneggiati che pretenderebbero risarcimenti pari al valore di mercato degli immobili.
Il Dott. riprende le stime individuate nell'TP ante causam e le aggiorna Persona_4
ai nuovi danni riscontrati e alle spese per la messa in sicurezza, quest'ultime sensibilmente ridotte rispetto alla consulenza ante causam.
Le poste attive di danno stimate dal CTU, per gli edifici realizzati corrispondono alle spese necessarie per l'eliminazione dei danni causati alle abitazioni e per la messa in sicurezza, individuate dal parere tecnico del CTU.
La consulenza è attendibile e il giudice di primo grado ha fatto un buon governo dei principi in materia di valutazione della consulenza tecnica, le cui conclusioni si ritengono attendibili e confermate dall'ulteriore documentazione presente in atti.
Gli appellanti si sono limitati a censure apodittiche d'erroneità.
Altrettanto apodittica e meramente assertiva è la censura sul danno da perdita di edificabilità del terreno di e che risulta accertata sia dai periti CP_12 CP_11
ante causam, sia dal perito del giudizio.
Gli appellanti si limitano a perorare una difforme conclusione attraverso allegazioni difensive di segno contrario. In particolare, viene richiamata la seguente affermazione del C.T.U. dott. per sostenere un omesso approfondimento istruttorio: “si Per_4
ritiene che l'attribuzione della completa inedificabilità dell'area classificata debba, comunque, essere subordinata alla realizzazione di una completa e puntuale campagna di indagine geognostica volta a verificare le condizioni litostratimetriche e di stabilità sito-specifiche” (p. 90).
Il passaggio della relazione risulta travisato dagli appellanti, i quali incorrono in fallacia logica. Infatti, nuove indagini non sono state dal consulente ritenute necessarie per pagina 44 di 82 mettere in dubbio il danno da procurata inedificabilità del terreno, ma soltanto per verificare se l' inedificabilità sia divenuta o meno completa.
A tal riguardo, sono particolarmente significative le affermazioni del Dott. Per_4
conclusive del secondo chiarimento, secondo cui “qualsiasi studio propedeutico alla progettazione di un intervento edificatorio, al momento dell'analisi pregressa della documentazione tecnica relativo alla zona comprendente il sito, evidenzierebbe tutte le criticità ascrivibili alle condizioni di stabilità, imponendone la non edificazione” (p.
7-8 relazione relativa alla richiesta di chiarimenti inerenti la consulenza tecnica d'ufficio integrativa).
Le modalità di accertamento dell'inedificabilità dei terreni di parte è altresì stata CP_11
oggetto del secondo chiarimento, chiesto al dott. richiamando la Persona_4
documentazione dell'TP e, in particolare, la planimetria realizzata con rilievo GPS in cui sono localizzate le fratture nel terreno e il corpo di frana. Il consulente chiarisce inequivocabilmente che tutti gli areali classificati come edificabili sono ricompresi all'interno del dissesto. Pertanto “tale condizione fa decadere qualsiasi potenzialità edificatoria dei terreni”, stante l'esistenza di un “dissesto attivo, riconosciuto da
Prefettura di Parma, servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po di Parma,
Dipartimento della Protezione Civile.”
La compromissione dell'edificabilità del terreno è confermata dalla deliberazione del
Comune di NO del 27.09.2023, che appone sul bene il vincolo della inedificabilità.
Anche sotto l'aspetto della quantificazione del danno subito da e CP_12 CP_11
per la perdita dell' edificabilità, le valutazioni del consulente tecnico, riprese dal giudice di primo grado, sono condivisibili.
Il consulente quantifica il danno in 160.290,00 euro. Il risultato è ottenuto attraverso la differenza tra il valore agricolo medio (euro 0,50/m2, euro 9.810,00) e il valore del terreno edificabile (euro 45/m2, euro 170.100,00). Il consulente indica i documenti che pagina 45 di 82 ha utilizzato per le stime: “la stima danni” del 16.12.2008 a firma del geom. Per_15
(all. 13) e le tabelle disponibili presso l'Agenzia delle Entrate per i terreni agricoli
[...]
nel Comune di NO.
Anche l'operazione svolta per definire il valore di mercato dei terreni edificabili è immune da censure.
In particolare, non è condivisibile la tesi degli appellanti, secondo cui il consulente avrebbe dovuto quantificare il valore del terreno edificabile in base alla somma di 22 euro/mq indicata dal Comune di NO, trattandosi di una quantificazione che non è strumentale all'attuale individuazione dei prezzi del mercato immobiliare. Più equa e ragionevole è invece la stima del consulente d'ufficio, il quale, pur basandosi anche sulla Per_1 relazione del geom. se ne è discostato riducendone la portata da 55 a 45 euro al mq.
Le valutazioni del consulente, nella sua discrezionalità tecnica, risultano eque e ragionevoli.
In definitiva, nel censurare la valutazione della consulenza tecnica da parte della sentenza di primo grado, gli appellanti si sono limitati a censure apodittiche d'erroneità e di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, limitandosi a proporre conclusioni difformi attraverso mere allegazioni difensive, frutto per lo più di spigolatura tra l'operato dei consulenti tecnici, di sovente adoperata per sostenere tesi ad usum CP_30
3. Con il terzo motivo, rubricato “III° MOTIVO – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC CON
CONSEGUENTE OMISSIONE O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO
CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE SU UN PUNTO CONTROVERSO” gli appellanti insistono nella domanda di manleva proposta in primo grado nei confronti del geom.
attraverso la citazione di terzo. CP_13 pagina 46 di 82 Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la responsabilità dell'appellato, riprendendo in modo automatico gli esiti della consulenza tecnica integrativa, che escludeva a sua volta la responsabilità di CP_13
3.1 La censura è in parte fondata
La sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità del geometra in CP_13
quanto egli avrebbe ricoperto il ruolo di direttore dei lavori con competenze prettamente architettoniche e non strutturali.
A tali conclusioni la sentenza giunge valorizzando la relazione del consulente tecnico
IN. che, a pp. 92 ss., ritiene responsabile “solo della Per_4 CP_13
progettazione architettonica (non strutturale)”.
La progettazione e la direzione dei lavori per le strutture, secondo la consulenza, sarebbero stati invece affidati dalla committenza all' IN. , poi deceduto, Persona_12
come affermato nella CTU.
Tuttavia il riparto di responsabilità e competenze tra i suddetti progettisti, operato dalla consulenza, risulta smentito dai documenti acquisiti in giudizio. I ruoli effettivamente ricoperti dall'IN. e del geom. sono differenti da quelli descritti nella Per_12 CP_13
relazione della consulenza tecnica integrativa.
L'IN. risulta progettista e direttore dei lavori, non per la costruzione Persona_12
dei due capannoni e dei relativi scavi di sbancamento ma, per la realizzazione del muro di sostegno strumentale a contenere i danni del dissesto già causato. Infatti, la DIA relativa al muro di sostegno, è stata presentata il giorno 11.11.2006 da , in CP_16
nome e per conto anche di e , CP_16 Parte_2 Controparte_31
amministratore di Controparte_6
Il progettista e direttore dei lavori per la costruzione dei capannoni e per i relativi scavi di sbancamento risulta essere CP_13
Infatti, nella richiesta di permesso di costruire, presentata il 28.10.2004 da CP_16 pagina 47 di 82 e ed è indicato come CP_16 Parte_2 Controparte_6 CP_13
progettista delle opere, senza alcuna distinzione tra aspetti architettonici e strutturali.
Lo stesso 28.10.2004 sottoscrive in qualità di tecnico progettista la CP_13
relazione di asseveramento.
Il successivo permesso di costruire del 4.8.2005 indica come progettista e CP_13
direttore dei lavori. Lo stesso sottoscrive in calce il permesso di costruire CP_13
in qualità di concessionario.
Le prove documentali acquisite in giudizio dimostrano il ruolo di progettista e direttore dei lavori ricoperto da su incarico dei proprietari committenti, per la CP_13
costruzione dei capannoni.
L'assunzione di un tale ruolo ha posto obblighi di vigilanza e segnalazione sulla gestione dei rischi connessi alle attività di scavo e sbancamento.
L'inadempimento del direttore dei lavori è consistito nella mancata CP_13
segnalazione del rischio e della necessità di realizzare opere di contenimento, prima dello sbancamento. Tali opere di contenimento, come si è già evidenziato riprendendo la relazione peritale redatta durante l'TP, erano state indicate dalle raccomandazioni dal geologo dott. incaricato dagli stessi committenti per una relazione Persona_10
preventiva sui lavori per la costruzione dei capannoni.
L'inadempimento di si pone, quindi, in un rapporto di causalità con il CP_13
dissesto, perchè ha contribuito in modo decisivo alla sottovalutazione del rischio operata da tutti i soggetti coinvolti nella pericolosa attività di escavazione: i committenti, la ditta esecutrice e il direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado è dunque corretta nella parte in cui afferma che “il momento critico dell'intervento è da individuarsi in quello cognitivo e progettuale, nel senso che l'intervento paga un'imperdonabile (in senso normativo) sottovalutazione del rischio”.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni, la sentenza è da riformare nella parte in cui pagina 48 di 82 esclude la corresponsabilità del progettista e direttore dei lavori per tale “momento critico” cognitivo e progettuale.
Il progettista e direttore dei lavori non ha, quindi, osservato l'obbligo di vigilare sulla corretta adozione di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Pertanto, la censura è fondata e va accolta nei limiti in cui non è stata riconosciuta la corresponsabilità di nei limiti della quota di responsabilità allo stesso CP_13
[... addossabile, mentre nessun credito può accordarsi alla manleva della CP_16
e di per le ragioni già esposte in precedenza sulla CP_16 Parte_2
compartecipazione diretta all'illecito.
Il riparto dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni deve tenere conto del ruolo di nella valutazione e sorveglianza del momento cognitivo dei lavori e nel CP_13
suo ruolo di riferimento per la ditta esecutrice.
L'obbligazione risarcitoria è così rideterminata nei rapporti interni:
- un 50% è ripartito ugualmente tra i 3 proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il Controparte_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice dello scavo CP_13 Pt_3
[...]
La questione dei rapporti interni verrà ribadita nell'esame del IV motivo.
4. Con il quarto motivo, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 132 COD. PROC CIV., COMMA 1, N. 4,
ART. 2055 COD. CIV., SU UN PUNTO DECISIVO DEL GIUDIZIO.” gli appellanti censurano la sentenza sotto i seguenti profili:
i) sollevano eccezione di nullità della chiamata a manleva con citazione loro notificata in primo grado da parte di Parte_3
ii) contestano la sentenza nella parte in cui, nel quantificare le quote di responsabilità tra i condebitori solidali dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni, accerta un doppio pagina 49 di 82 ruolo di (come proprietario committente e come Controparte_16
soggetto partecipante all'esecuzione dell'opera) ;
iii) chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di a CP_32
manlevarli, per non essersi lo stesso “ribellato” alle prescrizioni del direttore dei lavori e per non averne segnalato la difformità degli stessi dalle regole dell'arte;
iv) in subordine, chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, l'insussistenza di un obbligo di manleva verso Parte_3
i) L'eccezione di nullità della chiamata in citazione è infondata
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione di terzo notificato ad istanza di Pt_3
proposta dagli appellanti principali, è manifestamente infondata, perché la
[...]
citazione descrive in modo chiaro e preciso le ragioni in fatto e in diritto della domanda,
l'oggetto della domanda e il provvedimento richiesto all'autorità giudiziaria. Del resto le difese espletata sono la evidente prova della chiarezza e completezza della chiamata in garanzia impropria
ii) La censura sull'ingerenza di nell'esecuzione Controparte_16
dell'appalto è infondata.
Il ruolo della nell'esecuzione dei lavori è stato allegato da sin CP_16 Parte_3
dalle comparse di risposta depositate in primo grado.
La partecipazione ai lavori di scavo risulta provata. Infatti la società in nome collettivo è indicata come l'affidataria esclusiva dei lavori nella comunicazione di inizio attività presentata per la costruzione dei due capannoni artigianali.
Si condivide, pertanto, la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado.
iii) La domanda di manleva proposta dagli appellanti principali nei confronti di è inammissibile Parte_3
pagina 50 di 82 La domanda è inammissibile perché tardiva. È fondata la relativa eccezione di tardività proposta da In nessuno dei tre procedimenti, poi, riuniti in primo grado, Parte_3
e hanno chiesto l'intervento in Controparte_16 Parte_2
manleva di Parte_3
iv) La censura sull'insussistenza dell'obbligo di manlevare la ditta esecutrice
è fondato Parte_3
Gli appellanti principali hanno assolto in primo grado all'onere di contestazione del diritto di a essere manlevato. Parte_3
La manleva del proprietario committente e affidatario dei lavori, Controparte_16
a favore della ditta esecutrice dello scavo è ingiustificata. L'omessa
[...] Parte_3
vigilanza sulle indicazioni ricevute e sulla necessità di adottare misure idonee a evitare il danno giustifica l'allocazione sullo stesso di una quota di responsabilità Parte_3
anche nei rapporti interni.
Si ripete la suddivisione già esplicitata nell'esame del precedente motivo di appello:
L'obbligazione risarcitoria è così rideterminata nei rapporti interni:
- un 50% è ripartito ugualmente tra i 3 proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il CP_16 CP_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice CP_13 Parte_3
5. Con il quinto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cod. pen. su un punto controverso e decisivo del giudizio” si sostiene che la sentenza di primo grado si è erroneamente discostata dalle valutazioni della CTU integrativa nella parte in cui ha escluso un concorso dei danneggiati, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
5.1 La censura è infondata
pagina 51 di 82 La sentenza di primo grado ha escluso una responsabilità dei proprietari danneggiati rilevante ai sensi dell'art. 1227 cc, sebbene il CTU ing. avesse Persona_4
individuato nei loro confronti una quota di responsabilità pari al 30 %.
Il giudice di prime cure ha correttamente affermato che un siffatto riparto di responsabilità, seppur “condivisibile in fatto, non ha rilevanza giuridica ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. Il consulente si è limitato a quantificare in termini percentuali l'impatto sull'evento lesivo di concause ad esso preesistenti.
Sul piano giuridico, la situazione preesistente all'area o i difetti strutturali dei fabbricati degli attori non escludono né riducono il rapporto di causalità tra le condotte attive e omissive dei responsabili e l'evento lesivo. Si tratta di circostanze che si limitano a descrivere il presupposto di fatto e il rischio idrogeologico preesistente. Del resto, anche in sede di chiarimenti, il dott. ribadisce che i danni ai fabbricati “sono Per_4
imputabili al dissesto innescato dagli scavi eseguiti al piede del pendio”. Il difetto congenito di tali fabbricati, consistente nella mancanza di omogeneità nei terreni di posa, ha amplificato e non determinato il dissesto. Peraltro tale difetto congenito è definito come “assai frequente nelle edificazioni su pendio”, a conferma che si tratta di una circostanza volta a connotare il rischio preesistente e non a generarlo.
L'irrilevanza attribuita alle concause altro non è che un'attuazione del principio della equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 c.p., secondo cui le concause preesistenti, concomitanti o successive non escludono il nesso di causalità, a meno che non siano state da sole sufficienti a causare l'evento. In questo senso, la stessa attribuzione di una percentuale minima, il 30%, comporta che le condizioni preesistenti non hanno certo reciso il nesso di causalità tra lo scavo di sbancamento, la mancata costruzione del muro di contenimento e il danno.
Le condizioni preesistenti di terreni ed edifici, ben lungi da ridurre o escludere il rapporto causale, hanno contribuito a definire il rischio connesso alle attività di scavo in pagina 52 di 82 relazione alle quali dovevano essere adottate tutte le misure idonee a prevenire il danno, da parte di proprietari committenti, ditta esecutrice e direttore dei lavori.
6. Con il sesto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2059 cod. civ. su un punto decisivo del giudizio: erronea, contraddittoria motivazione in punto al quantum debeatur: la quantificazione dei danni non patrimoniali. Erronea contraddittoria motivazione sulla quantificazione dei danni non patrimoniali” si sostiene che non sarebbe stata fornita “alcuna prova degli asseriti disagi, neppure per presunzioni”. Inoltre si ritiene che l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali debba essere desunta dalla stabilizzazione dello stato dei luoghi da oltre 16 anni.
6.1 La censura è parzialmente fondata
Il ragionamento proposto dal motivo di impugnazione, secondo cui l'asserita stabilizzazione del dissesto escluderebbe la sussistenza del danno non patrimoniale, è fallace.
In primo luogo, il motivo di impugnazione si fonda su un enunciato non condivisibile, perché non è dimostrata la stabilizzazione del dissesto. Al contrario, l'esito del monitoraggio sulla stabilità del versante eseguito dall'IN. su Persona_16
incarico conferito dall'Amministrazione NO (doc. 113 fascicolo di Parte_9
primo grado) ha confermato l'attività nel tempo della frana e il perdurare del pericolo per le abitazioni.
In secondo luogo, è indubbio che i danneggiati non sono stati sicuri circa la stabilità delle proprie abitazioni, alla luce dei danni che fin da subito hanno riscontrato.
La sentenza di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale subito per la messa in pericolo dell'incolumità individuale e per la lesione dell'interesse ad abitare serenamente nelle case danneggiate. Tale danno è stato ritenuto sussistente anche per e come anche chiarito nel decreto di CP_12 CP_11
pagina 53 di 82 accoglimento dell'istanza per la correzione dell'errore materiale della sentenza di prime cure.
L'evoluzione dell'ordinamento ha condotto a un ampliamento nel novero dei diritti inviolabili della persona. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto l'elasticità dell'art. 2 Cost., il quale non rinvia a un numero chiuso di diritti ma, al contrario, a un catalogo aperto, modellato dall'evoluzione sociale e ordinamentale.
Il diritto a vivere serenamente nella propria abitazione si inscrive, quindi, tra i diritti fondamentali, connotandosi per la sua dimensione sociale e individuale.
In questo quadro, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2025, ha ribadito che il diritto all'abitazione si configura come tratto saliente della «socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» e come «un diritto fondamentale di natura sociale» «indissolubilmente connesso con la dignità della persona».
È dunque indubbio che , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , e abbiano subito una CP_5 Controparte_10 CP_12 CP_11
lesione dell'interesse all'abitazione e all'incolumità individuale. Il costante timore dell'instabilità del terreno e/o degli edifici ha generato la percezione di un pericolo, che ha frustrato l'interesse ad abitare serenamente quelle case e frequentare quei terreni. Tale pregiudizio è stato grave, serio e ben oltre i normali livelli di tollerabilità. Inoltre per quanto riguarda e si aggiunge la circostanza della assoluta CP_12 CP_11
ed integrale compromissione del loro diritto a contenuto non patrimoniale in quanto a cagione dell'inedificabilità hanno completamente perso ogni speranza di poter vivere in futuro il diritto ad abitare.
Sotto questo aspetto, si condivide la valutazione delle prove documentali acquisite, in particolare delle relazioni e dei referti medici presentati per , Controparte_2
e nonché della presunzione semplice effettuata per tutti Controparte_3 CP_5
gli altri danneggiati. pagina 54 di 82 Il giudice ha fatto ricorso a una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
La sentenza di primo grado, pertanto, ha correttamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale subito da , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , e per la messa in CP_5 Controparte_10 CP_12 CP_11
pericolo dell'incolumità individuale e per la lesione dell'interesse ad abitare serenamente nelle case danneggiate. Tuttavia risulta contraddittoria ed illogica la quantificazione operata in favore di . Controparte_10
, , e abitavano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
gli edifici. Per si trattava invece di un luogo in cui trascorrere le Controparte_10
vacanze e scegliere di abitare durante la pensione.
In entrambi i casi è fondata la presunzione semplice che consente di percepire il danno morale discendente dall'inevitabile associazione tra l'abitare la casa e il pericolo per la propria incolumità. Proprio questo aspetto non consente di individuare il danno ingiusto nella lesione del mero diritto di proprietà.
Inoltre, a sostegno dei disturbi causati dalla situazione creatasi, , Controparte_2
e hanno prodotti referti medici di visite psichiatriche. Controparte_3 CP_5
Pertanto, la censura di arbitrarietà della quantificazione, mossa dagli appellanti, risulta parzialmente fondata soltanto in relazione alla quantificazione del danno operata per
. Controparte_10
La sentenza ha liquidato 30.000 euro per tutti i danneggianti, nonostante le significative differenze fra le parti. In particolare, per le coppie e Controparte_2 CP_3
e e sono stati
[...] Controparte_4 CP_5 CP_12 CP_11
liquidati 30.000 euro per due persone, la stessa somma quantificata singolarmente per
Controparte_10
Per ragioni di simmetria e di logica, la sentenza va dunque riformata, liquidando il danno non patrimoniale subito da in 15.000 euro, non essendo stati Controparte_10
pagina 55 di 82 acquisiti agli atti elementi per ritenere una maggior sofferenza patita rispetto agli altri danneggiati.
7. Con il settimo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 115 c. I cpc e 116 c. I cpc. Erronea valutazione delle prove - omessa pronuncia su un punto decisivo della causa” si censura la sentenza nella parte in cui, interpretando erroneamente il contratto di assicurazione, individua il massimale in € 50.000,00 anziché in € 100.000,00 e nella parte in cui condanna a rivalere anche CP_7 Parte_2
7.1 Le censure sono fondate.
Il contratto di assicurazione è stato stipulato da e Controparte_7 [...]
e non produce effetti verso Controparte_25 Parte_2
L'art. 7 implementa il massimale a 100.000 euro.
La sentenza di primo grado va allora riformata nella parte in cui non prevede che l'indennizzo vada pagato solo nei confronti di con un Controparte_16
massimale individuato in 100.000 euro.
8. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, l'altro proprietario committente, ha proposto appello incidentale affidato a 5 motivi: Controparte_6
8.1 Con il primo motivo, rubricato “FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE
DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 113, 115 E 116 C.P.C., NONCHÉ AGLI ARTT.
2053, 2050 E 2043 C.C.; ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA RESA
DAL TRIBUNALE DI PARMA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE PRIME CURE HA
RICONOSCIUTO LA RESPONSABILITA' DELLA DITTA EDILMETA QUALE
PROPRIETARIA: INSUSSISTENZA DELL'AN ” sostiene che la CP_33
responsabilità di debba essere esclusa e la sentenza riformata per erronea Controparte_6
applicazione dei precetti di cui agli artt. 2043, 2050 e 2053 c.c. e per carenza di prova circa l'ingerenza di CP_6
8.1 La censura è infondata pagina 56 di 82 La sentenza di primo grado giunge a conclusioni corrette nella parte in cui condanna la al risarcimento del danno, unitamente agli altri proprietari responsabili e alla CP_6
ditta esecutrice dello scavo e alla quale affidataria dei lavori, Parte_3 CP_16
avendo la stessa concorso nella sottovalutazione del rischio e nella mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno richieste dall'art. 2050 c.c.
Già nell'esame del primo motivo dell'appello principale, si sono spiegati i motivi per cui
è ritenuta pericolosa l'attività di escavazione a valle di un pendio, ragion per cui trova applicazione l'art. 2050 c.c.
L'applicazione di tale fattispecie, non solo, alla ditta esecutrice dello scavo e alla CP_16
quale affidataria dei lavori, ma anche, ai proprietari committenti è stata altresì
[...]
giustificata dalla loro concreta partecipazione al momento cognitivo e progettuale di sottovalutazione del rischio, manifestatasi nella mancata adozione di adeguate misure di contenimento.
Proprio a uno dei tre proprietari, e , sono stati affidati i lavori CP_16 CP_16
per la costruzione dei capannoni. Quest'ultima società, rispetto agli altri proprietari, non agisce con l'autonomia di un appaltatore. Del resto, né né Parte_2 CP_6
[... affermano specificamente l'esistenza di un rapporto di appalto con Controparte_16
.. I tre proprietari committenti hanno realizzato una comune e condivisa
[...]
valutazione del rischio. Essi sono, pertanto, responsabili ai sensi dell'art. 2050 c.c. per la mancata adozione delle misure idonee a evitare il danno, per le medesime ragioni già espresse quando si è affrontato l'analogo tema in relazione all'appello principale.
8.2 Con il secondo motivo, rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
DI CUI AGLI ARTT.115 E 116 CPC CON ILLOGICA, CONTRADDITTORIA,
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE
CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO; OMESSO ESAME DELLE
OSSERVAZIONI/CONTESTAZIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE” si eccepisce la nullità assoluta dell'TP : A) per violazione del giusto contraddittorio tra le pagina 57 di 82 parti, essendo stata omessa la convocazione dei CTP in occasione del posizionamento degli inclinometri;
B) per omessa convocazione e conseguente assenza dei CTP in occasione delle ripetute visite in loco da parte dei Consulenti d'Ufficio per procedere alla lettura dei rilievi strumentali;
C) per omessa convocazione e conseguente assenza dei CTP, in occasione dei sopralluoghi eseguiti presso abitazioni di terzi;
D) per assenza di accordo e di comunicazioni circa l'effettuazione di rilievi con sistema Global Position
System (GPS).
Si sostiene inoltre che la CTU è inutilizzabile e, quindi, andava rinnovata, perché contraddittoria nel merito e, in diritto, inidonea al raggiungimento della prova, il tutto allegato in maniera disomogenea, perché relativa a distinti punti della consulenza.
8.2.1 La censura è infondata
8.2.1.1 IL CONTRADDITTORIO
L'eccezione di nullità, speculare a quella proposta con l'appello principale da
[...]
e è infondata, perché, oltre a qualificare Controparte_16 Parte_2
erroneamente una nullità relativa come assoluta, lamenta la mancata partecipazione dei
CTP ad attività successive alle operazioni peritali iniziali. Il posizionamento degli inclinometri, le visite, i sopralluoghi nelle abitazioni di terzi e i rilievi con sistema GPS sono state attività in cui la presenza collegiale non era requisito indefettibile per l'esercizio del diritto di difesa. Gli appellanti non allegano in modo specifico una violazione del principio di parità di trattamento tra le parti, limitandosi a una generica contestazione della violazione del contraddittorio.
Gli appellanti non spiegano in concreto come le lamentate violazioni, inerenti a fasi successive all'inizio delle operazioni peritali, avrebbero inciso sulle valutazioni tecniche dei consulenti, nuocendo al contraddittorio.
8.2.1.2 Quanto ai restanti aspetti di censura della consulenza d'ufficio, la
Corte osserva quanto segue.
pagina 58 di 82 A - Il nesso causa- effetto e la mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno.
Parte appellante si focalizza sul ragionamento della CTU espletata in corso di causa, che, dopo aver accertato il nesso di causalità per la proprietà , lo deduce anche CP_10
per le aree di proprietà e Limitandosi a definirlo privo di basi oggettive CP_2 CP_11
e ingegneristiche. Si tratta peraltro di accertamento già adeguatamente spiegato a p. 88 della relazione integrativa.
Si rinvia anche alle controdeduzioni del Ctu a p. 12, che ha fornito risposte esaurienti e convincenti.
Ci si richiama inoltre a quanto già esposto a confutazione dell'appello principale in parte qua e si osserva infine che le censure si limitano a richiamare quanto già esposto in sede di osservazioni alla CTU, che, come visto, ha compiutamente ribattuto.
B - Stima dei danni agli immobili
Risulta del tutto infondata anche la censura sulla stima dei danni agli immobili danneggiati, operata nei punti b) e c) del motivo, secondo la quale il CTU si sarebbe limitato a un mero richiamo per relationem alle stime sommariamente indicate in TP senza offrire criteri giustificativi, “quasi che da parte del CTU si sia inteso operare una
(inammissibile) quantificazione equitativa.” (Cfr. Comparsa di costituzione pag. 26)
Contrariamente a quanto affermato da parte appellata, il C.T.U. non si è limitato a un mero richiamo alle quantificazioni operate in sede di A.T.P. Al contrario, come risulta da p. 74 a p. 78 della relazione, il consulente, per ogni proprietà danneggiata, ha confermato alcuni danni stimati nell'TP e ne ha individuati di nuovi in modo autonomo. Per le spese di sicurezza, peraltro, l' ing. ha ridotto notevolmente i Per_4
danni precedentemente quantificati nell'TP.
I criteri di stima sono, poi, ulteriormente dettagliati in sede di chiarimenti, anche attraverso tabelle analitiche (v. p. 10, 11 e 12 della relazione relativa alla richiesta di chiarimenti inerenti la consulenza tecnica d'ufficio in causa). pagina 59 di 82 Il giudice di primo grado ha fatto un buon governo dei principi in materia di valutazione della consulenza tecnica, le cui conclusioni si ritengono attendibili e confermate dall'ulteriore documentazione presente in atti, come già espresso a chiare lettere nell'esame dell'appello principale, cui si rimanda per brevità.
L' appellante si è limitata a censure apodittiche d'erroneità. CP_6
Altrettanto apodittiche risultano le critiche alla valutazione del nesso di causalità e al danno da perdita di edificabilità del terreno di e che risulta CP_12 CP_11
accertata sia dai periti ante causam, sia dal perito del giudizio.
richiama a sostegno della sua tesi la seguente affermazione del CTU ing. Controparte_6
“si ritiene che l'attribuzione della completa inedificabilità dell'area Persona_4
classificata debba, comunque, essere subordinata alla realizzazione di una completa e puntuale campagna di indagine geognostica volta a verificare le condizioni litostratimetriche e di stabilità sito-specifiche” (p. 90).
L'interpretazione proposta dall'appellante risulta smentita dai chiarimenti offerti dallo stesso CTU ing. secondo cui “qualsiasi studio propedeutico alla progettazione Per_4
di un intervento edificatorio, al momento dell'analisi pregressa della documentazione tecnica relativo alla zona comprendente il sito, evidenzierebbe tutte le criticità ascrivibili alle condizioni di stabilità, imponendone la non edificazione” (p.
7-8 relazione relativa alla richiesta di chiarimenti).
Anche le modalità di accertamento dell'inedificabilità dei terreni di parte è altresì CP_11
stata oggetto del secondo chiarimento chiesto al dott. che accerta sia la Persona_4
decadenza della potenzialità edificatoria sia la perdurante attività del dissesto. Peraltro la compromissione dell'edificabilità del terreno è confermata dalla deliberazione del
Comune di NO del 27.09.2023, che appone sul bene il vincolo della inedificabilità.
pagina 60 di 82 La quantificazione del relativo danno da inedificabilità è altresì stata adeguatamente motivata a p. 76 e 77 della relazione integrativa.
8.3 Con il terzo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 115 E 116, NONCHÉ AGLI ARTT. 2230 E SEGG
C.C., ARTT. 2043 E 2055 C.C . ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA PARTE
MOTIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA
MANDATO ESENTE DA RESPONSABILITA' IL DIRETTORE DEI LAVORI GEOM.
, CON OGNI CONSEGUENZA CIRCA LA RELATIVA DOMANDA CP_13
SVOLTA DA NEI CONFRONTI DELLO ”, parte appellata propone CP_6 CP_34
censure speculari a quelle proposte nel terzo motivo dell'appello principale, insistendo nella domanda di manleva proposta in primo grado nei confronti del geom. CP_13
attraverso la citazione di terzo.
[...]
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva la responsabilità del direttore dei lavori CP_13
8.3.1 La censura è fondata
Come prima già evidenziato in relazione all'appello principale, l'erronea esclusione della responsabilità del geom. è stata motivata sulla base delle CP_13
affermazioni del consulente tecnico IN. La relazione integrativa, nelle pp. 92 Per_4
ss., considera responsabile “solo della progettazione architettonica (non CP_13
strutturale)”. Dalla documentazione in atti, invece, emerge che il ruolo ricoperto dal geometra è stato quello di progettista e direttore dei lavori per la costruzione dei capannoni e per i relativi scavi di sbancamento, senza distinzioni tra competenze strutturali e architettoniche.
Nell'esercizio della suddetta funzione, si è reso inadempiente, nei CP_13
confronti di tutti e tre i proprietari committenti, rispetto agli obblighi di vigilanza e segnalazione sulla gestione dei rischi connessi alle attività di scavo e sbancamento. In particolare, l'inadempimento del direttore dei lavori è consistito nella CP_13 pagina 61 di 82 mancata segnalazione del rischio connesso alla tardiva realizzazione delle opere di contenimento. Siffatta omissione si pone in rapporto eziologico con il dissesto perchè ha contribuito in modo decisivo alla sottovalutazione del rischio operata da tutti i soggetti coinvolti nella pericolosa attività di escavazione: i committenti e la loro incaricata
, la ditta esecutrice dello scavo e lo stesso direttore dei lavori. CP_16
Ne consegue che non è fondata la censura della sentenza nella parte in cui non riconosce a un diritto di manleva nei confronti del direttore dei lavori Controparte_6 CP_13
[...]
Il riparto dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni deve tenere conto del ruolo di nel momento dei lavori progettuale e cognitivo. CP_13
L'obbligazione risarcitoria, va ribadito, è così rideterminata nei rapporti interni:
- un 50% è ripartito ugualmente tra i 3 proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il CP_16 Controparte_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice CP_13 Parte_3
In ogni caso e per il resto, si rimanda a quanto già esposto in sede di esame dell'appello principale.
8.4 Con il quarto motivo, rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
DI CUI AGLI ARTT.115 E 116 CPC, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT.
1227 E 2056 C.C. E 41 C.P.; ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA RESA
DAL TRIBUNALE DI PARMA NELLA PARTE IN CUI NON HA RICONOSCIUTO LA
CORRESPONSABILITA' DEGLI ATTORI NELLA CAUSAZIONE DEI DANNI” si sostiene che la sentenza di primo grado avrebbe travisato quella parte della CTU dell'
IN. in cui verrebbe riconosciuta una corresponsabilità per il 30% alle parti Per_4
IC , , –Scida e – CP_10 CP_10 CP_2 CP_2 CP_5
8.4.1 La censura è infondata
Il giudice di prime cure non ha travisato il fatto descritto dalla consulenza tecnica. pagina 62 di 82 Le valutazioni del consulente sono valutazioni in fatto, non in diritto. In quanto tali, esse sono funzionali alla valutazione delle prove acquisite. L'interpretazione delle norme e la conseguente qualificazione giuridica del fatto è esclusivamente riservata al giudice, alla luce del principio jura novit curia e della soggezione del giudice alla sola Legge. Ne consegue che il consulente tecnico non può e non deve addentrarsi in valutazioni sulla responsabilità giuridica.
Il giudice di primo grado ha, quindi, validamente esercitato i suoi poteri nella parte in cui ha ritenuto che l'attribuzione di una “responsabilità” ai convenuti è “condivisibile in fatto, ma non dal punto di vista giuridico” (p. 12 sent.). Del resto, la stessa CTU, a p. 89, quando afferma che i danni ai fabbricati del Sig. e Sig. Controparte_4 CP_10
sono imputabili “anche ad un difetto “congenito di tali fabbricati” chiarisce che tale difetto, “identificabile nella mancanza di omogeneità nei terreni di posa del sedime delle fondazioni, è una problematica assai frequente nelle edificazioni su pendio.”
Le condizioni preesistenti descritte, quindi, non rappresentano concause tali da recidere il nesso di causalità tra gli eventi lesivi e i fatti imputabili ai convenuti. Trattasi invece di situazioni con le quali si devono normalmente confrontare escavazioni poste a valle di un pendio. Va ricordato il principio posto dall'art. 41 cp sull'esistenza di cause preesistenti o concomitanti che da sole non sono in grado di causare l'evento. Vale, quindi, anche in questa sede quanto già affermato in relazione all'appello principale.
8.5 Con il quinto motivo, rubricato “PER ERRONEA E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2059, 2056, 1226 COD. CIV., NONCHÉ PER
VIOLAZIONE DELL'ART.132 CPC;
INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA RESA DAL
TRIBUNALE DI PARMA IN ORDINE AL QUANTUM, NELLA PARTE IN CUI (CFR
PAG.12 SENTENZA IMPUGNATA) HA RICONOSCIUTO A FAVORE DEGLI ATTORI
UN DANNO NON PATRIMONIALE” si contesta sia l'an del danno non patrimoniale, per non essere stata violata la sfera di libera autodeterminazione dell'individuo, sia il quantum, ritenuto arbitrario.
pagina 63 di 82
8.5.1 La censura è parzialmente fondata
Si tratta di una censura speculare a quella mossa con il VI motivo dell'appello principale e alla sua parziale confutazione si rimanda.
Si ribadisce, quindi, che il danno ingiusto consiste nella lesione dell'interesse all'abitazione, all'incolumità individuale e alla libertà di autodeterminarsi nelle scelte sulla propria abitazione ed anche alla connaturale serenità che l'accompagna.
Come già affermato in precedenza, la sentenza va riformata nella parte in cui riconosce a un diritto al risarcimento di 30.000 euro anziché 15.000 euro, per Controparte_10
ragioni di equità.
9. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, titolare Parte_3
dell'omonima ditta esecutrice dello scavo, ha proposto appello incidentale affidato a 5 motivi.
9.1 con il primo motivo, rubricato “A) Il corretto accertamento del ruolo di nudus minister del sig. con la consequenziale erroneità della condanna Parte_3
del medesimo sia pure limitatamente al lato esterno;
Manifesta tardività, inammissibilità ed infondatezza delle argomentazioni di parte appellante in merito ad asserite responsabilità in capo al sig. ” si sostiene che la responsabilità di Parte_3
dovrebbe essere esclusa, poiché egli avrebbe operato soltanto come mero Parte_3
nudus minister senza l'autonomia tipica dell'appaltatore.
9.1.1 La censura è infondata
La sentenza è immune da vizi nella parte in cui riconosce la responsabilità per i danni causati dallo scavo anche a Parte_3
ha partecipato alla sottovalutazione del rischio, omettendo di segnalare la Parte_3
difformità dello scavo dalle regole tecniche e, in particolare, la pericolosità e la mancata adozione delle misure provvisionali ovvero definitive di contenimento idonee ad evitare il danno. pagina 64 di 82 Non è controversa la realizzazione da parte di dei lavori di sbancamento, Parte_3
che hanno causato il dissesto. Non c'è contestazione del ruolo accertato dal giudice di prime cure di “autore materiale delle opere di sbancamento, che tuttavia egli ha eseguito sulla base di indicazioni pensate, meditate, concepite da altri”.
Cionondimeno l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce la sua totale assenza di autonomia e la sua riduzione a mero nudus minister.
Il rapporto tra le imprese committenti e la ditta esecutrice deve essere qualificato come un contratto di appalto, come del resto affermato sia dalla sentenza sia dallo stesso Pt_3
L'impresa esecutrice dello scavo non è stata ridotta a mero nudus minister perché una siffatta qualità presupporrebbe la segnalazione da parte dell'appaltatore dei difetti del progetto. La segnalazione al committente (prima) e le successive prescrizioni vincolanti del committente (poi) segnano il confine fra le figure opposte dell'appaltatore dotato di autonomia e del nudus minister privo di autonomia.
Tale assunto si conforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27526 del 23/10/2024 ).
È importante evidenziare che tali affermazioni sono state rese dal giudice di legittimità proprio in relazione a un caso relativo a danni causati a terzi da attività di escavazione, in cui mancava la prova che l'appaltatore avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dall'opera di escavazione.
pagina 65 di 82 Orbene non allega né fornisce prova dell'indicazione rivolta ai Parte_3
committenti per metterli a conoscenza di una sottovalutazione del rischio e della mancata adozione delle misure idonee a contenere il pericolo.
Ne consegue la responsabilità di verso i terzi per i danni causati dal Parte_3
dissesto.
9.2 Con il secondo motivo, rubricato “ B) In merito all'applicabilità del disposto normativo ex art. 1669 c.c.” si sostiene l'inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c.
9.2.1 La censura è infondata
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono inammissibili, perché tardive e non rilevabili d'ufficio. Tali eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate in comparsa di costituzione e risposta depositata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
In ogni caso, come già si è approfondito nell'esame del primo motivo dell'appello principale, la qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. è erronea.
9.3 Con il terzo motivo, rubricato “ C) In merito alle responsabilità del Geom.
progettista e direttore dei lavori” si sostiene la responsabilità del direttore CP_13
dei lavori e il suo obbligo di manleva verso Parte_3
9.3.1 La censura è parzialmente fondata
Come si è già in precedenza approfondito, il geom. ha ricoperto il ruolo CP_13
di progettista e direttore dei lavori. In ragione della mancata osservanza degli obblighi di controllo egli è certamente uno dei responsabili.
Richiamato quanto già esposto in precedenza, si ribadisce il riparto dell'obbligazione risarcitoria nei rapporti interni: pagina 66 di 82 - un 50% è ripartito ugualmente tra i tre proprietari committenti;
- l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 il Controparte_16
direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice CP_13 Parte_3
9.4 Con il quarto motivo, rubricato “ D) Difetto di motivazione della sentenza di primo grado per essersi arrestata ad una generica dichiarazione di consenso alla CTU senza affrontare le analitiche censure sollevate dalle parti” si sostiene, similmente a quanto già sostenuto nell'appello principale e nei precedenti appelli incidentale, che la
CTU sarebbe nulla per violazione del contraddittorio, nonché inutilizzabile per le diverse omissioni e carenze della consulenza.
9.4.1 La censura è infondata
Le censure sul contraddittorio sono analoghe a quelle già affrontate nell'esame degli appelli precedenti. Anche le censure nel merito della consulenza toccano questioni già affrontate e si presentano come mere allegazioni difensive, contrarie a quanto già ampiamente esposto nella relazione dell'TP ante causam, nella relazione della CTU integrativa, ed in quella in sede di chiarimenti.
Per ragioni di brevità si deve rinviare a quanto già affermato nelle motivazioni rese sugli appelli precedenti.
9.5. Con il quinto motivo, rubricato “ E) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c.” si sostiene che il danno non patrimoniale è stato liquidato senza che ne sussistessero i presupposti, dato che gli immobili risultano ancora agibili.
9.5.1 La censura è infondata
La censura è infondata perché, come rilevato nell'esame degli appelli precedenti, sussistono i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale.
pagina 67 di 82 L'ingiustizia del danno consiste nella lesione della libertà di autodeterminazione nelle scelte sul luogo di abilitazione, oltre che per la messa in pericolo dell'incolumità individuale.
Il turbamento è stato grave e ben oltre il livello della normale tollerabilità.
Sono, quindi, integrati presupposti di cui all'art. 2059 c.c., per le medesime ragioni già esposte in relazione ai precedenti appelli, alle quali per dovere di sintesi ci si riporta.
10. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, e Controparte_2
, da un lato, e e , dall'altro, hanno Controparte_3 Controparte_4 CP_5
proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
10.1 Il primo motivo, rubricato “I Illegittimità e nullità della sentenza di primo grado per manifesta carente e/o omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Erronea quantificazione del danno subìto dai Signori e Parte_5
dai Signori , contestano il capo di sentenza che condanna CP_29 Parte_2
e al pagamento delle
[...] Controparte_6 Controparte_16 Parte_3
seguenti somme: i) 116.050,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, in favore di e;
ii) 63.800, oltre interessi al saggio Controparte_2 Controparte_3
legale dalla sentenza al saldo, in favore di e Controparte_4 CP_5
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che i danni patrimoniali subiti dagli odierni appellati fossero limitati alle somme indicate dal CTU, e precisamente euro 86.050,00 per la proprietà ed Parte_5
euro 33.800,00 per la proprietà oltre al risarcimento del danno non CP_29
patrimoniale.
Le censure riguardo principalmente due poste di danno non riconosciute: il valore dei danni cagionati agli immobili e quello delle spese per la messa in sicurezza.
Sotto il primo aspetto, le quantificazioni sarebbero erronee perché non tengono in considerazione l'irreversibilità del fenomeno, l'attività del dissesto e la nuova pagina 68 di 82 reputazione dell'immobile sul mercato. Il risarcimento dovrebbe allora essere pari all'intero valore di mercato degli immobili danneggiati e, comunque, non inferiore alla spesa che gli stessi dovranno affrontare per acquistare altre abitazioni sostitutive di quelle lesionate aventi caratteristiche analoghe alle originarie unità immobiliari.
In relazione alle spese per la messa in sicurezza, gli appellanti lamentano l'ingiustificata difformità tra le stime del CTU ing. e quelle dei consulenti dell'TP ante Persona_4
causam, che avevano quantificato le spese necessarie in complessivi € 679.200,00 (cfr. pagg. 45 e 46 della relazione per TP . Persona_17
Gli appellanti censurano la sentenza anche per quanto riguarda la mancata liquidazione del lucro cessante, consistente nel mancato guadagno per le assenze dall'attività lavorativa dal 2006 in poi.
10.1.1 Le censure sono infondate.
Il giudice di prime cure ha correttamente determinato e liquidato il danno. Si condivide la valutazione dei mezzi di prova operata in primo grado.
La CTU, individuando le opere necessarie per la messa in sicurezza, ha confermato l'abitabilità degli immobili, sicché un risarcimento pari all'intero valore di mercato del bene realizzerebbe una sovra dimensionamento dei danni ossia una ingiustificata locupletazione, in contrasto con i criteri risarcitori di cui all'art. 1223 c.c.
Coerentemente con lo scopo riparatorio, sono state ragionevolmente ritenute attendibili le valutazioni operate dalla consulenza tecnica più recente, che ha avuto modo di meglio valutare le opere necessarie per la messa in sicurezza anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dall'TP ed al conseguente consolidamento della situazione, secondo un criterio probabilistico maggiormente attendibile rispetto a quello valutato prima dell'inizio del contenzioso giudiziario nell'espletato TP.
pagina 69 di 82 L'allegazione del danno da mancato guadagno, infine, è generica e, in ogni caso, è carente la prova del danno e del nesso di causalità giuridica, che risultano oggetto di mere allegazioni difensive generiche e non provate.
10.2 Con il secondo motivo, rubricato “ II Manifesta carenza, erroneità e illegittimità della sentenza nella determinazione degli interessi sugli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno. Erronea individuazione del momento di decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno” si sostiene che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno debbano essere liquidati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della commissione del fatto illecito al saldo effettivo.
10.2.1 La censura è parzialmente fondata
La sentenza di primo grado riconosce in dispositivo agli appellati, sul danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente valutato ed espresso, anche “gli interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo”.
Il Giudice ha dunque ritenuto che gli interessi debbano decorrere dalla sentenza anziché dalla commissione del fatto.
A parziale riforma della sentenza impugnata, gli appellanti insistono affinché sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, siano liquidati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della commissione del fatto illecito al saldo effettivo.
Il diritto al risarcimento del danno è un debito di valore, che diviene di valuta dal momento della liquidazione operata dalla sentenza.
Il principio di integrale riparazione del danno impone che il danneggiato sia posto nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'illecito.
pagina 70 di 82 Un siffatto scopo richiede che il risarcimento tenga in considerazione la svalutazione nel tempo del denaro e, in caso di domanda, anche la liquidazione degli interessi compensativi per il ristoro del danno da mancata disponibilità del denaro.
La richiesta di rivalutazione è essa stessa insita nella domanda risarcitoria.
Gli interessi compensativi, invece, sono una posta di danno autonoma, che discende dalla mancata disponibilità del denaro e, pertanto, devono essere oggetto di una domanda ad hoc (in questo senso, si veda Cass. S.U. 1712/1995 e, da ultimo, Cass.
22441/2025), che però alleghi in maniera specifica l'utilizzo che di tale posta o somma il danneggiato avrebbe potuto fare.
L'onere della domanda è stato assolto dagli appellanti nelle conclusioni dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, in cui si chiedeva che l'importo da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno fosse “maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dì della commissione degli illeciti per cui è causa al saldo”, tuttavia l'allegazione della spettanza degli interessi compensativi è assolutamente carente, in quanto apodittica nella sua genericità, non essendo stato riferito alcunché in proposito all'utilizzo. In ciò la Corte intende aderire al principio esposto da Cass. 22441/2025.
Ne consegue che gli interessi compensativi non possono essere corrisposti, mentre certamente va accordata la rivalutazione monetaria secondo gli indici di categoria ISTAT dalla commissione del fatto dannoso individuabile nel 01.04.2006, essendosi nel marzo
2006 iniziato il secondo scavo posto in diretta relazione causale con gli eventi di destabilizzazione del territorio, e fino alla presente pronuncia, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1^ co., cc dalla presente decisione al saldo.
E' evidente, poi, da una piana lettura della sentenza (Cfr. pag. 12) che la componente di danno non patrimoniale è stata stimata all'attualità della decisione di prime cure e, quindi, su questa componente vanno riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, così confermandosi in parte qua la sentenza. pagina 71 di 82 10.3 Con il terzo motivo, rubricato “III Manifesta carenza, erroneità e illegittimità della sentenza in punto di mancato riconoscimento delle spese sostenute dalle famiglie e per le indagini geognostiche, il Parte_5 Parte_6
monitoraggio geotecnico, l'installazione degli inclinometri necessari al monitoraggio dell'evoluzione della frana e le relazioni conclusive”, si sostiene che la sentenza ha omesso di riconoscere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle indagini geognostiche, il monitoraggio geotecnico, le letture inclinometriche e i reports conclusivi, eseguiti presso l'area di NO nell'ambito del procedimento per TP
n.r.g. 7779/06 Tribunale di Parma.
10.3.1 La censura è fondata
Gli appellanti hanno prodotto le fatture emesse dalla società “S.I.G. - Soil Investigation
Group s.r.l.” per l'importo di € 6.544,84 per ciascun nucleo famigliare. (v. doc. 87, 88,
89, 90, 91 e 92 fascicolo I grado).
Occorre peraltro evidenziare che la sentenza poneva definitivamente a carico dei soccombenti le spese di TP e CTU, liquidate ante causam e in corso di causa.
Nella premessa che non v'è contestazione delle controparti e che ad ogni modo il credito risulta provato documentalmente e che le spese si sono rese necessarie per l'accertamento dei fatti, esse vanno riconosciute, così parzialmente riformando la sentenza, ponendole a carico dei condannati , Controparte_16 Parte_2
e in solido tra loro. CP_6 Parte_3
11. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_10
proposto appello incidentale affidato a due motivi:
11.1 Con il primo motivo, rubricato “Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione, su un punto decisivo del giudizio (quantum dei danni patrimoniali), degli articoli 132 commi 1 n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., degli articoli
2056 e 1223 del cod. civ.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione anche
pagina 72 di 82 sulla consulenza tecnica d'ufficio; omesso esame dei rilievi e delle osservazioni anche dei consulenti tecnici di parti convenute” si sostiene che la quantificazione in 15.330 euro dei costi per la messa in sicurezza, effettuata sulla base della identica quantificazione operata dalla CTU integrativa, sia errata, perché in contrasto con le consulenza di parte e con l'TP ante causam, che aveva stimato in 679.200,00 euro le spese per la messa in sicurezza.
Inoltre si censura la sentenza per aver confermato l'entità del danno patrimoniale relativo agli immobili indicata in sede di TP, senza aggiornarla e rivalutarla.
Si sostiene altresì che il risarcimento tiene in considerazione il valore di mercato degli immobili, maggiorato degli eventuali costi ulteriori necessari per acquistare terreni analoghi sui quali realizzare fabbricati simili a quelli odierni. Il valore viene stimato in
734.000,00 (costi per la perdita dell'abitazione).
11.1.1 La censura è parzialmente fondata
La sentenza stima il danno non patrimoniale subito da in 67.330,00 euro di Parte_10
cui 52.000 per il ripristino strutturale, già stimato nell'TP ante causam, e 15.330,00 euro per l'intervento di approfondimento del piano di posa con iniezioni cementizie.
È infondata la censura della sentenza nella parte in cui non liquida a titolo di danno emergente il valore di mercato dell'immobile. La casa ha continuato ad essere abitabile, sicché un risarcimento pari all'intero valore di mercato del bene realizzerebbe una sovracompensazione in contrasto con i criteri risarcitori di cui all'art. 1223 c.c.
Anche le doglianze dell'appellante sui contrasti tra A.T.P. ante causam e C.T.U. sono infondate, poiché ragionevolmente il giudice di prime cure ha considerato le più recenti valutazioni della C.T.U. integrativa, disposta in primo grado proprio per ottenere un aggiornamento rispetto all'evoluzione dello stato dei luoghi dopo il lungo periodo trascorso dall'A.T.P. ante causam.
pagina 73 di 82 In proposito e per entrambi gli aspetti sollevati si richiama quanto già evidenziato in relazione all'appello incidentale che precede.
È invece fondata la pretesa alla rivalutazione dei 52.000,00 euro stimati dal collegio peritale nella relazione del 31.10.2008. Su tale aspetto ci si intratterrà in relazione al secondo motivo.
11.2 Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1223 e 1224 c.c. in collegamento all'art. 2043 c.c. per l'errata individuazione della decorrenza degli interessi. Omessa motivazione in punto alla richiesta rivalutazione monetaria”, si sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui non riconosce agli appellanti sia la rivalutazione monetaria, secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat, sia gli interessi calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, domandati in primo grado.
11.2.1 La censura è parzialmente fondata
La Corte sinteticamente osserva che le questioni e la loro risoluzione sono già state affrontate in relazione al terzo motivo dell'appello incidentale di e Controparte_2
, da un lato, e e dall'altro, che Controparte_3 Controparte_4 CP_5
vanno qui richiamate. Conseguentemente può essere accordata unicamente la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT di categoria e gli interessi legali con le decorrenze ed il tasso già visti.
12. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
quale assicuratrice della ha proposto CP_7 Controparte_16
appello incidentale affidato a un unico motivo, con il quale si richiede che in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado in relazione al contratto di assicurazione tra e la Corte Controparte_16 Controparte_7
consideri lo scoperto contrattuale del 10% previsto in polizza.
pagina 74 di 82 12.1 La censura è fondata
Fermo restando l'accoglimento dell'appello principale in relazione al VII motivo, in cui si afferma che il massimale non è pari a 50.000 euro, ma a 100.000 euro, è fondata anche la censura di che evidenzia come nel prospetto, in fondo alla prima pagina CP_7
del contratto di assicurazione, intitolato “FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI
RISARCIMENTO”, nella sezione “SCOPERTO per ogni sinistro” è previsto, per danni arrecati a “COSE DA FRANAMENTO O CEDIMENTO DEL TERRENO (norma aggiuntiva G)”, uno scoperto minimo del 10% per ciascun sinistro, che non è stato considerato dalla sentenza gravata.
In questi limiti, quindi, l'appello incidentale è fondato e la sentenza gravata va riformata, mantenendo fermi gli altri limiti di polizza da quest'ultima già indicati.
13. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_9
proposto, quello che deve essere considerato come un vero e proprio, appello incidentale affidato a due motivi, pur se essi vengono considerati letteralmente come difese ed eccezioni riproposte ai sensi dell'art. 346 cpc.
In via preliminare, parte appellante denuncia l'assoluta carenza di legittimazione passiva, “posto che, in primo grado, è stata evocata in giudizio a seguito di richiesta di chiamata in causa dell'assicurato .” Pertanto, la parte prosegue in questi Parte_3
termini: “conseguentemente, fintanto che l'assicurato non avrà riproposto formalmente la domanda di manleva, la Comparente è assolutamente carente di legittimazione passiva”.
Nella comparsa di costituzione e risposta in appello, ripropone nelle Parte_3
conclusioni (seppur in via subordinata) la domanda di manleva verso Controparte_9
Pertanto, risulta infondata, ma prima ancora di difficile comprensione logico-giuridica,
l'eccezione che solleva un difetto di legittimazione.
pagina 75 di 82 La Corte inoltre rileva d'ufficio la palese contraddittorietà dell'intera impugnazione laddove da un lato indica motivi di censura ma dall'altro chiede expressis verbis “nel merito, confermare la sentenza impugnata”. Da questa contraddittorietà discende come ratio decidendi principale l'inammissibilità del gravame.
Conseguentemente quanto si evidenzierà in prosecuzione deve ritenersi unicamente come ratio decidendi subordinata ed alternativa, all'inammissibilità.
13.1 Con il primo motivo, rubricato “INOPERATIVITÀ DELLA POLIZZA n.
5001766 IN RELAZIONE ALL'EVENTO PER CUI È CAUSA PER CARENZA DEL
REQUISITO DELL'ACCIDENTALITÀ”, si sostiene che la polizza non sarebbe operativa, poiché il danno è stato causato dall'attività dello stesso assicurato mentre Parte_3
la polizza coprirebbe soltanto i danni conseguenti a fatti accidentali.
13.1.1 La censura è infondata
Il giudice di prime cure valuta e interpreta correttamente il contratto laddove ritiene che
“il requisito della accidentalità va inteso convenientemente in termini di 'non deliberata volontarietà' del danno arrecato.” Tale interpretazione è conforme alla comune volontà delle parti e fa buon uso dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli art. 1362 ss c.c.
13.2 Con il secondo motivo, rubricato “ININDENNIZZABILITÀ
DELL'EVENTO PER CUI È CAUSA PER ESCLUSIONE, NEL SINISTRO DE QUO,
DEL RISCHIO EX LETTERA D) – CONDIZIONI AGGIUNTE – DANNI DA
CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO”, si sostiene che la garanzia prestata in favore dell'assicurato risulta operante solo a condizione che i danni da cedimento o franamento del terreno non derivino da lavori che implichino sottomurature od altre tecniche sostitutive.
13.2.1 La censura è infondata
pagina 76 di 82 La sentenza di primo grado afferma che “il limite non può essere applicato al caso di specie, in cui la frana non è funzione (necessitata) dell'opera correttamente realizzata, ma di una cattiva gestione del rischio riferibile alla esecuzione delle opere.”
La clausola esclude dal rischio coperto i danni da cedimento o franamento che rappresentano un rischio congenito a determinate attività come quelle che richiedono necessariamente sottomurature. Nel caso di specie, invece, la frana è stata realizzata da modalità imprudenti di svolgimento degli scavi di sbancamento, tali da creare un rischio nuovo ed eccentrico.
Il termine “sottomurature” è generico e, data la valenza derogatoria che questo termine assume nella lett. D) delle condizioni aggiuntive della polizza, deve essere interpretato restrittivamente. La stessa parte appellante afferma che il muro di contenimento non è una sottomuratura, ritenendo invece che si tratti di opera equiparabile. In ragione però dell'interpretazione restrittiva della clausola contrattuale, non si ritiene che le opere che avrebbero dovuto accompagnare gli scavi siano qualificabili come tecniche sostitutive della sottomuratura.
Sussiste pertanto un obbligo di a rivalere pur nel rispetto dei CP_9 Parte_3
limiti di polizza, evocati da parte appellante e già accertati ed affermati nella sentenza di primo grado, consistenti nello scoperto contrattuale del 10% per ogni sinistro e nel limite del massimale assicurato di €. 52.000,00 per ciascun periodo assicurativo, con la conseguenza che il richiamo espresso ad essi appare essere effettivamente un mero richiamo ai sensi ed ai fini dell'art. 346 cpc.
8. Riepilogando gli esiti delle impugnazioni la Corte osserva definitivamente quanto segue.
S'impone, quindi, l'accoglimento parziale dell'impugnazione principale di e nonché dell'appello incidentale Controparte_16 Parte_2
in relazione: Controparte_6
pagina 77 di 82 - alla responsabilità del direttore dei lavori che risponde per la CP_13
propria quota di 1/3 nei rapporti interni,
- all'assenza di un obbligo di manleva verso il quale risponde Parte_3
anche nei rapporti interni secondo la propria quota di responsabilità,
- alla rideterminazione del quantum del danno non patrimoniale subito da
, ridotto a 15.000,00 euro, più rivalutazione, Controparte_10
- all'individuazione del massimale in 100.000,00 euro per il contratto di assicurazione stipulato da e e CP_16 CP_16 Controparte_7
Trova accoglimento parziale anche l'appello incidentale di Parte_3
limitatamente alla suddetta responsabilità del direttore dei lavori CP_13
L'obbligazione risarcitoria è così rideterminata nei rapporti interni tra i vari responsabili:
i) un 50% è ripartito ugualmente tra i tre proprietari committenti;
ii) l'altro 50% è ripartito nel seguente modo: 1/3 1/3 Controparte_16
il direttore dei lavori 1/3 la ditta esecutrice dello scavo CP_13 Pt_3
[...]
S'impone inoltre il parziale accoglimento dell'appello incidentale dei proprietari danneggiati Parte_11 Controparte_4
e in relazione alla rideterminazione del quantum del CP_5 Controparte_10
risarcimento del danno per quanto riguarda la rivalutazione monetaria secondo ISTAT di riferimento per la categoria relativa, e le spese tecniche (limitatamente a
[...]
, , mentre sono rigettati Parte_11 Controparte_4 CP_5
tutti i restanti motivi e pretese risarcitorie.
Trova parziale accoglimento anche l'appello incidentale di
[...]
in relazione all'accertamento del limite dello scoperto contrattuale del CP_7
10%, previsto nella polizza stipulata con Controparte_16
pagina 78 di 82 S' impone il rigetto dall'appello incidentale di , CP_9
La sentenza appellata è confermata nella parte residua, e, quindi, per le ragioni già anticipate, si conferma la condanna di Parte_2 CP_6 [...]
e al risarcimento del danno, si conferma il capo Controparte_16 Parte_3
della sentenza sulle spese del giudizio di primo grado.
9. Nel presente grado di giudizio, viceversa, vi è stata una evidente soccombenza reciproca tra le parti nei rispettivi e reciproci rapporti, ad eccezione di e e, dunque, si compensano integralmente le spese del CP_12 CP_11
secondo grado di giudizio con la già vista eccezione.
Pertanto, , Parte_2 Controparte_6 Controparte_16
e vanno condannati in al Parte_3 CP_13 Controparte_7
pagamento in solido delle spese sostenute da e nel CP_12 CP_11
secondo grado di giudizio, secondo la regola della soccombenza. A ciò fa ovviamente eccezione la compagnia , le cui difese nel presente grado non hanno Controparte_8
attinto in alcun modo la posizione dei suddetti danneggiati.
Le spese vanno liquidate come in parte dispositiva secondo lo scaglione di valore relativo al decisum per tutte le fasi previste dal DM 55/2014 e succ. mod.
Ricorre per l'appellante incidentale la sussistenza della Controparte_8
previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
pagina 79 di 82
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita così decide:
A) in parziale accoglimento dell'appello principale della Controparte_16
e di limitatamente al terzo, quarto, sesto e settimo motivo;
[...] Parte_2
in parziale accoglimento dell'appello incidentale della limitatamente al CP_6
quinto motivo;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale di limitatamente al Parte_3
terzo motivo;
e conseguente in parziale riforma della sentenza di primo grado:
A.1) dichiara la responsabilità del geom. e ripartisce le quote CP_13
interne di responsabilità nella nuova e differente misura del:
- 50% da ripartirsi in pari quota tra i proprietari Controparte_16
ed Parte_2 CP_6
- 50% da ripartirsi in pari quota tra le ditte esecutrici e il direttore dei lavori e, quindi, 1/3 per la 1/3 per il direttore dei lavori Controparte_16
RG ER e 1/3 per la ditta individuale ER Pt_3
A.2) respinge la domanda di manleva di nei confronti della Parte_3 [...]
Controparte_16
A.3) riduce alla minor somma di €. 15.000,00 la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in favore di;
Controparte_10
pagina 80 di 82 A.4) condanna a garantire la sola Controparte_7 [...]
e quindi a rivalere di quanto dalla stessa pagato in forza dei Controparte_25
capi di condanna di cui alla sentenza gravata e della presente, entro i limiti di polizza e con massimale di €.100.000,00 per ciascun sinistro.
B. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e Controparte_2
e da e limitatamente al secondo e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
terzo motivo, condanna la , la Controparte_16 Parte_2
e al pagamento in solido della rivalutazione monetaria e CP_6 Parte_3
degli interessi, così come indicato in parte motiva, oltre che al pagamento delle spese per €. 6.544,84 in favore di ciascun nucleo familiare ( Parte_11
e secondo le causali espresse in
[...] Persona_18
motivazione.
C. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_10
limitatamente al secondo e terzo motivo, condanna la , Controparte_16
la e al pagamento in solido della Parte_2 CP_6 Parte_3
rivalutazione monetaria e degli interessi, così come indicato in parte motiva;
D. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_7
quale assicuratrice per la responsabilità civile della ,
[...] Controparte_16
accerta che la domanda di garanzia propria, avanzata da quest'ultima, è anche soggetta al limite dello scoperto di polizza pari al 10% per ciascun sinistro.
E. Compensa per l'intero le spese del presente grado tra le parti nei rispettivi e reciproci rapporti, ad eccezione di quelle sostenute da e CP_12 CP_11
F. Condanna la , la Controparte_16 Parte_2 CP_6
e la al pagamento in Parte_3 CP_13 Controparte_7
solido delle spese sostenute da e nel presente grado di CP_12 CP_11
giudizio, che liquida in €. 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali. pagina 81 di 82 G. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato. Controparte_8
Così deciso in Bologna il 14.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 82 di 82