Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 22/12/2025, n. 23536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23536 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12220 del 2025, proposto da
MA IC, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Vocino, Livia Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA Martinelli, Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA OC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione ARES 118 n.631 del 14.07.2025, pubblicata sul sito Ares il 22.07.2025 quale “notifica esclusione” avente ad oggetto: “Ammissione. Esclusione e ammissione con riserva dei candidati, dal Concorso Pubblico indetto dall’Ares 118 per 143 autisti ambulanza con deliberazione n. 557 del 26.06.2024, pubblicato sul Burl n. 54 del 4.7.2024”,
nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa VI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente chiede l’annullamento della sua esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 143 autisti di ambulanza, indetto dall’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria (A.R.E.S. 118).
In particolare il ricorrente sostiene di essere in possesso del requisito di cui all’art.2 punto 2.2 lett. b) del bando relativo alla esperienza professionale di cinque anni “ nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private .”
Lamenta pertanto l’illegittimità per violazione del bando ed eccesso di potere dei provvedimenti gravati e meglio indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione ha disposto la sua esclusione dal concorso per assenza del requisito di esperienza quinquennale in questione.
2.Si è costituita l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione sui fatti di causa.
3.Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver dato avviso alle parti di eventuale sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4.Sussistono i presupposti per una pronuncia in forma semplificata.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
5.1 Il bando di concorso in questione indicava tra i requisiti di ammissibilità (art. 2 punto 2.2 del bando) dei candidati " cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che "per esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di "volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita ".
Inoltre il successivo art. 7 specificava che: " Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale, o parte di essi, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico) ".
5.2 Nel caso di specie il ricorrente in sede di partecipazione al concorso ha auto-dichiarato il possesso del requisito in questione indicando nella domanda di partecipazione la seguente esperienza:
- 5 anni e 19 giorni presso CR CA srl;
- 3 anni 7 mesi e 14 giorni presso San Paolo della CR;
- 2 mesi e 11 giorni presso CR CA.
A supporto di quanto dichiarato il ricorrente ha allegato le attestazioni di servizio rilasciate da CR CA srl e da San Paolo della CR, nonché la certificazione del Centro per l'Impiego (modello C/2 storico) della Regione Lazio, che riporta la storia lavorativa dell’interessato recependo il contenuto delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro al sistema informativo di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.
E tuttavia è risultata una contraddizione tra quanto riportato nell’attestato di servizio reso da CR CA per il periodo lavorativo dal 1° dicembre 2015 al 20 dicembre 2020, ove è indicata la mansione ricoperta dal ricorrente quale “autista di ambulanza”, e quanto invece risultante dal modello C/2, ove con riferimento al rapporto di lavoro con CR CA è indicato che dal 4 settembre 2013 al 21 dicembre 2020 la qualifica ricoperta (con codice 815202) è stata sempre quella di “ausiliario sanitario portantino”.
Attesa tale contraddittorietà, tra la dichiarazione resa dal datore di lavoro e quanto invece riportato nell’attestazione del Centro per l’impiego (modello C/2), l’Amministrazione ha ritenuto di attenersi alle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’ente pubblico e pertanto escludere il ricorrente per assenza del requisito dell’esperienza quinquennale, risultando complessivamente una esperienza professionale come autista d'ambulanza di soli 3 anni e 10 mesi.
5.3 Il ricorrente con i motivi di ricorso ha lamentato l’illegittimità della esclusione poiché l’Amministrazione lo avrebbe immotivatamente escluso, essendo indiscutibile sulla base della attestazione del datore di lavoro e dell’autocertificazione dello stesso ricorrente il possesso dell’esperienza quinquennale.
Il provvedimento sarebbe poi viziato da difetto di istruttoria, disparità di trattamento rispetto ad altri candidati in posizione analoga, nonché da lesione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione.
5.4 Le doglianze non hanno pregio.
A latere l’eventuale responsabilità del datore di lavoro, CR CA, in ordine all’attestazione di un diverso inquadramento del lavoratore e per la quale il Collegio ritiene di disporre la trasmissione della presente sentenza e egli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) trattandosi di soggetto che partecipa a gare pubbliche, l’operato dell’Amministrazione non risulta viziato.
Difatti come testualmente previsto dallo stesso art. 7 del bando i rapporti di lavoro rilevanti ai fini della dimostrazione del possesso dell’esperienza professionale di autista di ambulanza o professionale sono esclusivamente quelli per i quali risulti che l’attività lavorativa “ è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente .”
Dunque la natura professionale dell’esperienza e la necessità che si trattasse di attività lavorativa prestata regolarmente nel rispetto delle disposizioni di legge in materia rende irrilevante ai fini della maturazione del requisito di ammissione eventuali prestazioni svolte meramente di fatto.
A tal fine era richiesto che il candidato producesse una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico).
L’alternatività tra la possibilità di produrre una delle due certificazioni, quella privata e quella pubblica, non esclude che l’Amministrazione possa ( rectius debba) verificare la veridicità della prima alla luce di quanto risultante presso l’ente pubblico che recepisce i dati comunicati obbligatoriamente dagli stessi datori di lavoro sulla tipologia di contratto, sulla durata e sull’inquadramento del lavoratore, utili anche al fine dell’adempimento degli oneri contributi e previdenziali.
Parimenti la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa in tal caso dal ricorrente sulle mansioni svolte, resta soggetta al potere di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione ai sensi di cui all’art. 71 del d.P.R n. 445 del 2000.
Ne consegue che correttamente l’Amministrazione ha ritenuto decisivo ai fini della dimostrazione del requisito in questione quanto risultante dal modello C/2 storico e disposto pertanto l’esclusione del ricorrente.
Inconferenti sono poi le doglianze sul diverso trattamento che sarebbe stato riservato allo stesso ricorrente dalla Azienda Ospedaliera “S. IA” di Terni o dalla stessa ARES con riferimento ad altri candidati nella medesima condizione del ricorrente. Da un lato difatti, come eccepito dall’ARES, l’Amministrazione può sempre procedere alla relativa esclusione una volta riscontrato l’effettivo mancato possesso dei requisiti di ammissione, dall’altro comunque non è consentito invocare, per motivi di non discriminazione, l’applicazione di un trattamento in violazione di legge chiedendo che l’Amministrazione perseveri nell’illegittimità.
6. In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118 che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento,00), oltre oneri di legge.
Ordina alla Segreteria la trasmissione della presente sentenza e degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e all’Autorità nazionale anticorruzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IS GO, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
VI IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IE | IA IS GO |
IL SEGRETARIO