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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1079 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.10.2025 da:
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
NT (AP) il 19.07.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Capretti del Foro di Fermo e Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli del Foro di Roma;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07.10.2025, i ricorrenti, sulla premessa che: - i signori e si univano in matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.09.1997, celebrato con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monteprandone al n. Atto 12 parte II serie A – anno 1997;
- le odierne parti in causa fissavano la residenza coniugale in Monsampolo del
NT, Via Enrico Toti n.39;
- Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, con decreto in seno al procedimento R.G.
264/2022, omologava la separazione personale dei coniugi il 28.07.2022, all'esito di ricorso su domanda congiunta;
- i coniugi, già all'esito dell'udienza presidenziale di comparazione nell'ambito del giudizio separativo, venivano autorizzati a vivere separati, per l'effetto rimanendo il signor ad abitare nella casa familiare, per converso la signora Parte_2 [...]
trasferendosi presso l'unità immobiliare sita in Monteprandone, Via Corso Pt_1
n.59;
- il predetto stato dei fatti è ininterrottamente perdurato fino alla data attuale non essendo possibile, peraltro, la ricostituzione della comunione materiale e spirituale di vita dei coniugi;
tutto ciò premesso, i coniugi, chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. i signori e non avanzano reciprocamente, l'uno nei Parte_1 Parte_2
confronti dell'altro, pretese a titolo di assegno divorzile periodico, assegno divorzile una tantum, nonché emolumenti economici di qualsivoglia natura, dichiarando i medesimi, per l'effetto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro con riferimento alle succitate prestazioni economiche;
2. la signora rinuncia al credito dalla medesima maturato nei Parte_1
confronti del signor e, segnatamente, ai ratei maturati, divenuti esigibili Parte_2
ed ancora non corrispostile da quest'ultimo in virtù della condizione di cui alla lettera E) dell'accordo di separazione omologato, lo stesso ricognitivo della debenza, a carico del ed in favore della dell'ammontare complessivo Pt_2 Parte_1
pari ad € 3.000,00;
3. le parti prestano reciprocamente acquiescenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329
c.p.c., riferita all'emananda sentenza di omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, instaurata in virtù della presente domanda congiunta;
4. le spese legali del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio si intendono integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 67 del codice deontologico forense.
In data 17.10.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al Magistrato delegato, l'udienza del 20.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dai coniugi stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Stante la natura necessitata della controversia nonché l'espressa richiesta delle parti, vi sono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come Pt_2 Parte_1
sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monteprandone in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune al n. Atto 12 parte II serie A – anno 1997;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 15/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Raffaele Agostini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1079 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.10.2025 da:
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
NT (AP) il 19.07.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Capretti del Foro di Fermo e Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli del Foro di Roma;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07.10.2025, i ricorrenti, sulla premessa che: - i signori e si univano in matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.09.1997, celebrato con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monteprandone al n. Atto 12 parte II serie A – anno 1997;
- le odierne parti in causa fissavano la residenza coniugale in Monsampolo del
NT, Via Enrico Toti n.39;
- Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, con decreto in seno al procedimento R.G.
264/2022, omologava la separazione personale dei coniugi il 28.07.2022, all'esito di ricorso su domanda congiunta;
- i coniugi, già all'esito dell'udienza presidenziale di comparazione nell'ambito del giudizio separativo, venivano autorizzati a vivere separati, per l'effetto rimanendo il signor ad abitare nella casa familiare, per converso la signora Parte_2 [...]
trasferendosi presso l'unità immobiliare sita in Monteprandone, Via Corso Pt_1
n.59;
- il predetto stato dei fatti è ininterrottamente perdurato fino alla data attuale non essendo possibile, peraltro, la ricostituzione della comunione materiale e spirituale di vita dei coniugi;
tutto ciò premesso, i coniugi, chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. i signori e non avanzano reciprocamente, l'uno nei Parte_1 Parte_2
confronti dell'altro, pretese a titolo di assegno divorzile periodico, assegno divorzile una tantum, nonché emolumenti economici di qualsivoglia natura, dichiarando i medesimi, per l'effetto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro con riferimento alle succitate prestazioni economiche;
2. la signora rinuncia al credito dalla medesima maturato nei Parte_1
confronti del signor e, segnatamente, ai ratei maturati, divenuti esigibili Parte_2
ed ancora non corrispostile da quest'ultimo in virtù della condizione di cui alla lettera E) dell'accordo di separazione omologato, lo stesso ricognitivo della debenza, a carico del ed in favore della dell'ammontare complessivo Pt_2 Parte_1
pari ad € 3.000,00;
3. le parti prestano reciprocamente acquiescenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329
c.p.c., riferita all'emananda sentenza di omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, instaurata in virtù della presente domanda congiunta;
4. le spese legali del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio si intendono integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 67 del codice deontologico forense.
In data 17.10.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al Magistrato delegato, l'udienza del 20.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dai coniugi stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Stante la natura necessitata della controversia nonché l'espressa richiesta delle parti, vi sono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come Pt_2 Parte_1
sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monteprandone in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune al n. Atto 12 parte II serie A – anno 1997;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 15/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Raffaele Agostini