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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1680/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11027/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002439519000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22378/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento bollo auto 2019, atto prodromico all'atto impugnato e la prescrizione della pretesa tributaria.
ADER eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'avviso di accertamento in quanto di competenza della Regione Campania e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento bollo auto 2019 notificata il 11/04/2025.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione.
La Regione Campania, chiamata in causa, non si è costituita e, pertanto, non ha dimostrato di aver notificato ritualmente l'avviso di accertamento del bollo auto 2019.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11027/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002439519000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22378/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento bollo auto 2019, atto prodromico all'atto impugnato e la prescrizione della pretesa tributaria.
ADER eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'avviso di accertamento in quanto di competenza della Regione Campania e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento bollo auto 2019 notificata il 11/04/2025.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione.
La Regione Campania, chiamata in causa, non si è costituita e, pertanto, non ha dimostrato di aver notificato ritualmente l'avviso di accertamento del bollo auto 2019.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.