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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4076/2016 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrada Andria e Parte_1 dall'avv. Antonio Andria con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via
SS. Martiri Salernitani n.24 giusta mandato a margine dell'atto di citazione.-
-Attore-
E
in persona del sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rapp.to e difeso dell'Avv. Aniello di Mauro e dall'avv. Carmine
Gruosso con i quali elettivamente domicilia giusta procura in atti
-Convenuta-
NONCHE'
, (P. IVA ), con sede in Milano alla via Della Controparte_2 P.IVA_1
Chiusa n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. , CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Mariniello in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione per chiamata in causa notificato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Filiangieri n. 48.
TERZO CHIAMATO
E
in persona dell'amministratore, Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Fiorillo con il quale elettivamente domicilia come in atti
1 Convenuto
NONCHE'
, cod. fisc.: Controparte_5 P.IVA_2 corrente in Salerno, con ingresso principale al n.51 della Via Antonio Migliorati, in persona della sua amministratrice pro-tempore, sig.ra avv. CP_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Cadeddu presso il quale elettivamente domicilia, nel suo studio in Salerno al n.8 della Via Ruggiero Giordano giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Granese con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
Terzo Chiamato
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.05.2025 e da note conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il premettendo che in data 07/12/2011, Controparte_1 alle ore 08,15:00 circa, nel mentre percorreva la di Salerno, giunta CP_4 all'altezza dell'entrata secondaria del tra le palazzine A e C Controparte_5 scivolava a causa del manto stradale dissestato e coperto detriti e cadeva rovinosamente a terra. A seguito della caduta, precisava l'istante, pativa lesioni per le quali veniva soccorsa e trasportata presso l'Ospedale di Salerno ove le veniva diagnosticato trauma distorsivo collo piede dx con infrazione apice malleolo esterno frattura tri malleolare sinistra, con iniziale prognosi di giorni 30 cui seguivano le cure del caso fino alla guarigione, dopo un periodo di invalidità temporanea con residuati postumi invalidanti. Ravvisandosi la responsabilità nella causazione dell'evento in capo al , per la cattiva manutenzione Controparte_1 del luogo teatro del sinistro e per non aver posto opportunamente in sicurezza le
2 insistenti situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, l'istante provvedeva ad inoltrare richiesta di risarcimento al suddetto TE , che rimaneva priva di positivo riscontro. poi risultava la proposta di stipula di convenzione di negoziazione Pt_2 assistita rimasta anch'essa priva di riscontro.
Tutto ciò premesso chiedeva dichiararsi responsabile del sinistro Parte_1 de quo il per le causali di cui in premessa per l'effetto la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti in conseguenza delle lesioni riportate, oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, vinte le spese. Si costituiva in giudizio il che, impugnando la domanda di risarcimento avanzata Controparte_1 dall'attrice, ne chiedeva il rigetto eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva, l'onere della manutenzione del tratto di strada teatro dell'evento ricadeva sul , Controparte_5 essendo il varco di accesso al passo carrabile del fabbricato. L'TE convenuto, nel negare ogni addebito nella determinazione dell'evento allegato dall'attrice, deduceva comunque la responsabilità quantomeno concorsuale della sig. a Pt_1 mente dell'art. 1227 cc. . In ogni caso il chiedeva Controparte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa il per sentirlo Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni richiesti dall'attrice e la , Controparte_8 società garante della responsabilità civile dell'TE al fine di essere da questa manlevato in caso di condanna .
Si costituiva a seguito delle chiamata in causa da parte del il CP_1 [...]
di Salerno, eccependo in via preliminare la Controparte_9 carenza di legittimazione, avendo codice fiscale diverso da quello identificato dal
Comune nell'atto di vocatio in ius e non essendo comunque l'area teatro dell'evento di sua competenza. Il contestava in ogni caso nel merito la domanda CP_5 dell'attrice, allegandone la esclusiva responsabilità nella determinazione dell'evento per sua mera disattenzione. Veniva altresì eccepita la prescrizione di qualsiasi diritto nei confronti del e quindi il rigetto di Controparte_4 qualunque domanda spiegata, vinte le spese. Anche l'altra chiamata in causa,
[...]
provvedeva alla costituzione in giudizio chiedendo la estromissione CP_2
3 dal processo e il rigetto della domanda proposta nei confronto del CP_1
per essere il luogo oggetto di causa in uso al
[...] Controparte_5
, vinte le spese . Nel merito eccepiva la infondatezza della domanda
[...] attorea, dovendosi l'evento dotto dall'attrice attribuirsi a responsabilità esclusiva di quest'ultima o, in ogni caso concorrente. Il , preso atto Controparte_1 dell'erronea vocatio in ius del Condominio di , Controparte_5 CP_4 chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare incausa l'effettivo ente condominiale. Costituitosi quindi il Controparte_10
impugnando in via preliminare la ritualità della sua chiamata in
[...] causa ed estensivamente tutte le domande proposte nei suoi confronti, segnatamente quella , chiedendo in ogni caso di chiamare in causa la Controparte_1 CP_7
per essere da questa manlevata da ogni conseguenza dannosa in virtù Controparte_7 della polizza a garanzia della responsabilità civile dell'ente condominiale. Nel merito il eccepiva la propria carenza di legittimazione, non essendo CP_5 custode del tratto di strada ove si era verificato il sinistro che, in ogni caso, era da attribuirsi a responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice e pertanto chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta, vinte le spese. La
[...]
, provvedeva a costituirsi, sollevando preliminarmente eccezioni in Controparte_7 merito al rapporto contrattuale con il Condominio, riportandosi peraltro alle difese da questo spiegate, contestando la domanda attorea in punto di an e di quantum deleatur, chiedendone il rigetto di questa e della domanda di garanzia vinte le spese.-
Instauratosi il contraddittorio, espletata la prova testimoniale veniva ammessa ed espletata la CTU medico legale.-
Esaurita l'attività istruttoria con il deposito della CTU, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 9. 05.2025 per la discussione assegnando alle parte il termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive ex art 281 sexies cpc e poi alla medesima udienza trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc
-----------------
La domanda è fondata e merita di essere accolta.-
4 Priva di fondamento si è rivelata l'eccepita nullità della domanda attorea come sollevata dal Convenuto con riferimento al presunto mancato Controparte_1 rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 co. 3 e 164 co.4 c.p.c., risultando, anche all'esito delle precisazioni nei termini di rito, perfettamente assolti gli obblighi di cui alle citate norme, essendo stati compiutamente esposti e precisati gli elementi di fatto della materia del contendere sia nel testo dell'atto di citazione, sia con il rifermento alla documentazione prodotta. Chiaramente indicato il luogo di verificazione del sinistro, sono state altresì rappresentate in modo puntuale le condizioni di dissesto e di carente manutenzione della zona teatro dell'evento, non percepibili e non segnalate.
Quanto poi all'eccepita carenza di legittimazione passiva del convenuto in CP_1 virtù della dedotta concessione in uso dell'area al ove Controparte_5 ritenuto responsabile in via esclusiva o solidale con il va ricordato in linea CP_1 di principio che la descritta vicenda trova tutela giuridica nel disposto di cui all'art. 2051 c.c. che consente di affermare la responsabilità del soggetto che, al momento del sinistro, aveva la materiale custodia della cosa.
Infatti, la funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti la cosa, sulla quale si ha effettivo potere fisico ed il corrispondente obbligo di vigilarla e di mantenerla sotto controllo, onde evitare che produca danni a terzi.
È noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass. 4279/2008; Cass. 25243/2006;
Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005), o comunque per colpa presunta (ex pluribus,
Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
A tal proposito la sentenza a Sezioni Unite – Cass. civ. Sez. Un. 20943/2022 ha ribadito che l'art. 2051 c.c. individua una ipotesi di responsabilità extracontrattuale che pone in capo al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia tra la res e il custode (identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa), il danno e il nesso eziologico intercorrente tra la cosa e il danno. In altre parole, il danneggiato non è tenuto a provare la colpa del
5 custode in quanto è sufficiente la dimostrazione che il danno discenda causalmente dal bene oggetto di custodia. Quanto alla posizione del custode, quest'ultimo può andare esente da responsabilità solo tramite la prova “diabolica” del caso fortuito, ovvero del verificarsi di un evento imprevedibile ed eccezionale interruttivo del nesso di causalità e quindi idoneo a determinare autonomamente l'evento lesivo.
La verifica circa la sussistenza del caso fortuito deve essere compiuta su un piano puramente oggettivo e quindi deve accertarsi che il nesso causale si è interrotto per il sopraggiungere di fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili senza rilevare la diligenza o meno del custode, la cui condotta è estranea alla prova del caso fortuito.
Nel caso di specie non vi è nessuna interruzione del nesso causale per l'intervento di un evento imprevedibile. Vi è in questo caso la responsabilità del custode atteso che il danno discende causalmente dal bene oggetto di custodia.
Nel caso in questione, la contestazione di responsabilità avanzata dal per CP_1 avere devoluto la gestione e la manutenzione delle aree al non può CP_5 esimere l'TE da ogni responsabilità. Tanto perché l'art. 14 del Codice della strada, ma anche gli artt. 16 e 28 L. n. 2248/1865 e, per quanto concerne i Comuni, l'art. 5
R.D. 2506/1923, dispongono che per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, la pubblica amministrazione, quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cfr.: Cass. n. 5445/2006).
In applicazione dei richiamati principi e del pacifico insegnamento della giurisprudenza in subiecta materia la pubblica amministrazione è tenuta di fatto alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada.
Ne consegue che, “nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o perle sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione” (Cass. civ. n.3216/2017), poiché se la strada è adibita alla circolazione pubblica,
l'amministrazione comunale ha comunque l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione (Cass. civ., 11 novembre 2011, n. 23562). Pertanto “il che CP_1 consenta, per il pubblico transito, di passare su di un'area di proprietà privata,
6 assume l'obbligo diverificare che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti sia eseguita e, conseguentemente, di provvedervi. Dunque, sorge in capo alla P.A. territoriale, benché non proprietaria della res, un dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integrando gli estremi della colpa e determinando la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione debba necessariamente incombere sul proprietario dell'area medesima” (Cass. civ.
n.3216/2017 già citata) .
Ciò posto, pur non essendo l'attore onerato alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni delle parti e ai riscontri fattuali ottenuti, non può revocarsi in dubbio che si è in presenza di una domanda di risarcimento danni sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., lamentando l'attrice una cattiva custodia del bene che viene descritto nelle sue caratteristiche di insidiosità
Dalla prova per testi è emerso la prova del fatto.
Il teste escusso all'udienza del 23/02/2024, , della cui attendibilità non Testimone_1
v'è motivo di dubitare, ha riferito di essere a conoscenza dei fatti “ perché io andavo
a fare i servizi in un'abitazione preciso della sig.ra , io mi trovavo a passare Per_1 per era di mattina perché io andavo a lavorare ma non ricordo l'anno CP_4 con esattezza perso il 2011 e credo fosse l'antivigilia dell' quindi il Per_2 giorno 7 Dicembre verso le ore 8.00 del mattino. C'era una signora che camminava
e mentre camminava è caduta a terra , mi sono avvicinata per soccorrerla , la signora non si poteva alzare, aveva dolore al piede, sono intervenute altre persone sul posto che hanno chiamato l'ambulanza io sono andata via prima dell'arrivo dell'ambulanza ma ho lasciato i miei dati e generalità alla signora offrendo la mia disponibilità a testimoniare”
Dichiarava ancora il teste, confermando quanto sopra riferito nel riconoscere nelle foto mostrate il luogo preciso del dissesto al disotto del marciapiede, essere vero la circostanza di cui al capo a2) della memoria attorea e cioè che solo in quel punto
“il manto stradale era dissestato e vi erano detriti e materiale di vario tipo” Le foto del luogo in cui si verificava l'infortunio (riconosciute dai testimoni) ritraenti le anomalie causa della caduta riferita dal teste, il certificato redatto dai sanitari del
7 P.S. in cui si indica che le lesioni diagnosticate erano derivata da incidente in strada costituiscono prova ulteriore del nesso eziologico.
Dalla relazione di CTU a firma del dott. è emerso che residuano Persona_3
POSTUMI STABILIZZATI DI TRAUMA DISTORSIVO CON INFRAZIONE APICE
DEL MALLEOLO PERONEALE e che la produzione delle CP_11 suddette lesioni è compatibile con la dinamica dell'evento denunciato .-
Il CTU ha riconosciuto all'attrice un danno alla salute in una percentuale compreso il danno psichico pari al 3% (tre per cento), con Invalidità totale temporanea al 75% per 30 giorni (trenta), Inabilità temporanea parziale al 50%
10 giorni (dieci giorni) e 10 giorni (dieci giorni) al 25%. La periziata svolge regolarmente le sue mansioni in corsia ospedaliera. Sono state documentate spese mediche per euro 132,50 che risultano congrue e non si prevedono spese future.-
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare le Tabelle di Milano così da offrire dei parametri omogenei ed obiettivamente verificabili ed aventi vocazione nazionale.
Applicando i detti criteri ed utilizzando i dati indicati nella predetta consulenza tecnica, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie da questo tribunale, il danno da invalidità permanente deve essere quantificato in € 2711,17 avendo la sig.ra
51 anni all'epoca dei fatti ed avendo riportato una invalidità Parte_1 nella misura del 3 % mentre il danno da invalidità temporanea totale e parziale deve essere quantificato in € 1657,20 cui va aggiunta la somma di € 1455,98 per il danno morale ed € 132,50 per spese mediche reputate congrue, per un totale complessivo di € 5.956,85 .-
Sulle somme sopra liquidate all'attualità spettano gli interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Inoltre, spettano anche gli interessi legali da calcolarsi non sulle somme liquidate all'attualità, bensì sulla somma originaria dovuta e via via incrementata annualmente, secondo indici ISTAT Foi Generale, sino alla data della presente decisione (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 8/5/98, n.
4677). Dalla presente decisione sino al soddisfo spettano soltanto gli interessi legali sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, come già evidenziato.
8 La responsabilità esclusiva in capo all'omessa manutenzione del comune rende superfluo l'esame delle altre posizioni processuali.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1 solido con la al pagamento, in favore dell'attore Controparte_2 della somma di euro € 5956, 85 oltre interessi legali sulle predette somme da calcolarsi come in motivazione;
2) Condanna il in solido con la società garante al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
Corrada Andria e all'avv. Antonio Andria per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
3) Le spese della ctu restano a definitivo carico del comune soccombente in solido con la società garante .-
4) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore del che liquida in € 5.077,00 Parte_3 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Vincenzo Fiorillo per dichiarazione di averne fatto anticipo;
5) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_12
e stante la nullità della chiamata in causa dello stesso da parte del
[...]
lo condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del CP_1
che liquida in € 5.077,00 Controparte_13 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Gianfranco Cadeddu per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
6) Compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.-
Cosi deciso in Salerno il 17.07.2025.-
9 IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4076/2016 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrada Andria e Parte_1 dall'avv. Antonio Andria con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via
SS. Martiri Salernitani n.24 giusta mandato a margine dell'atto di citazione.-
-Attore-
E
in persona del sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rapp.to e difeso dell'Avv. Aniello di Mauro e dall'avv. Carmine
Gruosso con i quali elettivamente domicilia giusta procura in atti
-Convenuta-
NONCHE'
, (P. IVA ), con sede in Milano alla via Della Controparte_2 P.IVA_1
Chiusa n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. , CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Mariniello in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione per chiamata in causa notificato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Filiangieri n. 48.
TERZO CHIAMATO
E
in persona dell'amministratore, Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Fiorillo con il quale elettivamente domicilia come in atti
1 Convenuto
NONCHE'
, cod. fisc.: Controparte_5 P.IVA_2 corrente in Salerno, con ingresso principale al n.51 della Via Antonio Migliorati, in persona della sua amministratrice pro-tempore, sig.ra avv. CP_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Cadeddu presso il quale elettivamente domicilia, nel suo studio in Salerno al n.8 della Via Ruggiero Giordano giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Granese con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
Terzo Chiamato
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.05.2025 e da note conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il premettendo che in data 07/12/2011, Controparte_1 alle ore 08,15:00 circa, nel mentre percorreva la di Salerno, giunta CP_4 all'altezza dell'entrata secondaria del tra le palazzine A e C Controparte_5 scivolava a causa del manto stradale dissestato e coperto detriti e cadeva rovinosamente a terra. A seguito della caduta, precisava l'istante, pativa lesioni per le quali veniva soccorsa e trasportata presso l'Ospedale di Salerno ove le veniva diagnosticato trauma distorsivo collo piede dx con infrazione apice malleolo esterno frattura tri malleolare sinistra, con iniziale prognosi di giorni 30 cui seguivano le cure del caso fino alla guarigione, dopo un periodo di invalidità temporanea con residuati postumi invalidanti. Ravvisandosi la responsabilità nella causazione dell'evento in capo al , per la cattiva manutenzione Controparte_1 del luogo teatro del sinistro e per non aver posto opportunamente in sicurezza le
2 insistenti situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, l'istante provvedeva ad inoltrare richiesta di risarcimento al suddetto TE , che rimaneva priva di positivo riscontro. poi risultava la proposta di stipula di convenzione di negoziazione Pt_2 assistita rimasta anch'essa priva di riscontro.
Tutto ciò premesso chiedeva dichiararsi responsabile del sinistro Parte_1 de quo il per le causali di cui in premessa per l'effetto la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti in conseguenza delle lesioni riportate, oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, vinte le spese. Si costituiva in giudizio il che, impugnando la domanda di risarcimento avanzata Controparte_1 dall'attrice, ne chiedeva il rigetto eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva, l'onere della manutenzione del tratto di strada teatro dell'evento ricadeva sul , Controparte_5 essendo il varco di accesso al passo carrabile del fabbricato. L'TE convenuto, nel negare ogni addebito nella determinazione dell'evento allegato dall'attrice, deduceva comunque la responsabilità quantomeno concorsuale della sig. a Pt_1 mente dell'art. 1227 cc. . In ogni caso il chiedeva Controparte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa il per sentirlo Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni richiesti dall'attrice e la , Controparte_8 società garante della responsabilità civile dell'TE al fine di essere da questa manlevato in caso di condanna .
Si costituiva a seguito delle chiamata in causa da parte del il CP_1 [...]
di Salerno, eccependo in via preliminare la Controparte_9 carenza di legittimazione, avendo codice fiscale diverso da quello identificato dal
Comune nell'atto di vocatio in ius e non essendo comunque l'area teatro dell'evento di sua competenza. Il contestava in ogni caso nel merito la domanda CP_5 dell'attrice, allegandone la esclusiva responsabilità nella determinazione dell'evento per sua mera disattenzione. Veniva altresì eccepita la prescrizione di qualsiasi diritto nei confronti del e quindi il rigetto di Controparte_4 qualunque domanda spiegata, vinte le spese. Anche l'altra chiamata in causa,
[...]
provvedeva alla costituzione in giudizio chiedendo la estromissione CP_2
3 dal processo e il rigetto della domanda proposta nei confronto del CP_1
per essere il luogo oggetto di causa in uso al
[...] Controparte_5
, vinte le spese . Nel merito eccepiva la infondatezza della domanda
[...] attorea, dovendosi l'evento dotto dall'attrice attribuirsi a responsabilità esclusiva di quest'ultima o, in ogni caso concorrente. Il , preso atto Controparte_1 dell'erronea vocatio in ius del Condominio di , Controparte_5 CP_4 chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare incausa l'effettivo ente condominiale. Costituitosi quindi il Controparte_10
impugnando in via preliminare la ritualità della sua chiamata in
[...] causa ed estensivamente tutte le domande proposte nei suoi confronti, segnatamente quella , chiedendo in ogni caso di chiamare in causa la Controparte_1 CP_7
per essere da questa manlevata da ogni conseguenza dannosa in virtù Controparte_7 della polizza a garanzia della responsabilità civile dell'ente condominiale. Nel merito il eccepiva la propria carenza di legittimazione, non essendo CP_5 custode del tratto di strada ove si era verificato il sinistro che, in ogni caso, era da attribuirsi a responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice e pertanto chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta, vinte le spese. La
[...]
, provvedeva a costituirsi, sollevando preliminarmente eccezioni in Controparte_7 merito al rapporto contrattuale con il Condominio, riportandosi peraltro alle difese da questo spiegate, contestando la domanda attorea in punto di an e di quantum deleatur, chiedendone il rigetto di questa e della domanda di garanzia vinte le spese.-
Instauratosi il contraddittorio, espletata la prova testimoniale veniva ammessa ed espletata la CTU medico legale.-
Esaurita l'attività istruttoria con il deposito della CTU, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 9. 05.2025 per la discussione assegnando alle parte il termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive ex art 281 sexies cpc e poi alla medesima udienza trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc
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La domanda è fondata e merita di essere accolta.-
4 Priva di fondamento si è rivelata l'eccepita nullità della domanda attorea come sollevata dal Convenuto con riferimento al presunto mancato Controparte_1 rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 co. 3 e 164 co.4 c.p.c., risultando, anche all'esito delle precisazioni nei termini di rito, perfettamente assolti gli obblighi di cui alle citate norme, essendo stati compiutamente esposti e precisati gli elementi di fatto della materia del contendere sia nel testo dell'atto di citazione, sia con il rifermento alla documentazione prodotta. Chiaramente indicato il luogo di verificazione del sinistro, sono state altresì rappresentate in modo puntuale le condizioni di dissesto e di carente manutenzione della zona teatro dell'evento, non percepibili e non segnalate.
Quanto poi all'eccepita carenza di legittimazione passiva del convenuto in CP_1 virtù della dedotta concessione in uso dell'area al ove Controparte_5 ritenuto responsabile in via esclusiva o solidale con il va ricordato in linea CP_1 di principio che la descritta vicenda trova tutela giuridica nel disposto di cui all'art. 2051 c.c. che consente di affermare la responsabilità del soggetto che, al momento del sinistro, aveva la materiale custodia della cosa.
Infatti, la funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti la cosa, sulla quale si ha effettivo potere fisico ed il corrispondente obbligo di vigilarla e di mantenerla sotto controllo, onde evitare che produca danni a terzi.
È noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass. 4279/2008; Cass. 25243/2006;
Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005), o comunque per colpa presunta (ex pluribus,
Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
A tal proposito la sentenza a Sezioni Unite – Cass. civ. Sez. Un. 20943/2022 ha ribadito che l'art. 2051 c.c. individua una ipotesi di responsabilità extracontrattuale che pone in capo al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia tra la res e il custode (identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa), il danno e il nesso eziologico intercorrente tra la cosa e il danno. In altre parole, il danneggiato non è tenuto a provare la colpa del
5 custode in quanto è sufficiente la dimostrazione che il danno discenda causalmente dal bene oggetto di custodia. Quanto alla posizione del custode, quest'ultimo può andare esente da responsabilità solo tramite la prova “diabolica” del caso fortuito, ovvero del verificarsi di un evento imprevedibile ed eccezionale interruttivo del nesso di causalità e quindi idoneo a determinare autonomamente l'evento lesivo.
La verifica circa la sussistenza del caso fortuito deve essere compiuta su un piano puramente oggettivo e quindi deve accertarsi che il nesso causale si è interrotto per il sopraggiungere di fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili senza rilevare la diligenza o meno del custode, la cui condotta è estranea alla prova del caso fortuito.
Nel caso di specie non vi è nessuna interruzione del nesso causale per l'intervento di un evento imprevedibile. Vi è in questo caso la responsabilità del custode atteso che il danno discende causalmente dal bene oggetto di custodia.
Nel caso in questione, la contestazione di responsabilità avanzata dal per CP_1 avere devoluto la gestione e la manutenzione delle aree al non può CP_5 esimere l'TE da ogni responsabilità. Tanto perché l'art. 14 del Codice della strada, ma anche gli artt. 16 e 28 L. n. 2248/1865 e, per quanto concerne i Comuni, l'art. 5
R.D. 2506/1923, dispongono che per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, la pubblica amministrazione, quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cfr.: Cass. n. 5445/2006).
In applicazione dei richiamati principi e del pacifico insegnamento della giurisprudenza in subiecta materia la pubblica amministrazione è tenuta di fatto alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada.
Ne consegue che, “nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o perle sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione” (Cass. civ. n.3216/2017), poiché se la strada è adibita alla circolazione pubblica,
l'amministrazione comunale ha comunque l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione (Cass. civ., 11 novembre 2011, n. 23562). Pertanto “il che CP_1 consenta, per il pubblico transito, di passare su di un'area di proprietà privata,
6 assume l'obbligo diverificare che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti sia eseguita e, conseguentemente, di provvedervi. Dunque, sorge in capo alla P.A. territoriale, benché non proprietaria della res, un dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integrando gli estremi della colpa e determinando la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione debba necessariamente incombere sul proprietario dell'area medesima” (Cass. civ.
n.3216/2017 già citata) .
Ciò posto, pur non essendo l'attore onerato alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni delle parti e ai riscontri fattuali ottenuti, non può revocarsi in dubbio che si è in presenza di una domanda di risarcimento danni sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., lamentando l'attrice una cattiva custodia del bene che viene descritto nelle sue caratteristiche di insidiosità
Dalla prova per testi è emerso la prova del fatto.
Il teste escusso all'udienza del 23/02/2024, , della cui attendibilità non Testimone_1
v'è motivo di dubitare, ha riferito di essere a conoscenza dei fatti “ perché io andavo
a fare i servizi in un'abitazione preciso della sig.ra , io mi trovavo a passare Per_1 per era di mattina perché io andavo a lavorare ma non ricordo l'anno CP_4 con esattezza perso il 2011 e credo fosse l'antivigilia dell' quindi il Per_2 giorno 7 Dicembre verso le ore 8.00 del mattino. C'era una signora che camminava
e mentre camminava è caduta a terra , mi sono avvicinata per soccorrerla , la signora non si poteva alzare, aveva dolore al piede, sono intervenute altre persone sul posto che hanno chiamato l'ambulanza io sono andata via prima dell'arrivo dell'ambulanza ma ho lasciato i miei dati e generalità alla signora offrendo la mia disponibilità a testimoniare”
Dichiarava ancora il teste, confermando quanto sopra riferito nel riconoscere nelle foto mostrate il luogo preciso del dissesto al disotto del marciapiede, essere vero la circostanza di cui al capo a2) della memoria attorea e cioè che solo in quel punto
“il manto stradale era dissestato e vi erano detriti e materiale di vario tipo” Le foto del luogo in cui si verificava l'infortunio (riconosciute dai testimoni) ritraenti le anomalie causa della caduta riferita dal teste, il certificato redatto dai sanitari del
7 P.S. in cui si indica che le lesioni diagnosticate erano derivata da incidente in strada costituiscono prova ulteriore del nesso eziologico.
Dalla relazione di CTU a firma del dott. è emerso che residuano Persona_3
POSTUMI STABILIZZATI DI TRAUMA DISTORSIVO CON INFRAZIONE APICE
DEL MALLEOLO PERONEALE e che la produzione delle CP_11 suddette lesioni è compatibile con la dinamica dell'evento denunciato .-
Il CTU ha riconosciuto all'attrice un danno alla salute in una percentuale compreso il danno psichico pari al 3% (tre per cento), con Invalidità totale temporanea al 75% per 30 giorni (trenta), Inabilità temporanea parziale al 50%
10 giorni (dieci giorni) e 10 giorni (dieci giorni) al 25%. La periziata svolge regolarmente le sue mansioni in corsia ospedaliera. Sono state documentate spese mediche per euro 132,50 che risultano congrue e non si prevedono spese future.-
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare le Tabelle di Milano così da offrire dei parametri omogenei ed obiettivamente verificabili ed aventi vocazione nazionale.
Applicando i detti criteri ed utilizzando i dati indicati nella predetta consulenza tecnica, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie da questo tribunale, il danno da invalidità permanente deve essere quantificato in € 2711,17 avendo la sig.ra
51 anni all'epoca dei fatti ed avendo riportato una invalidità Parte_1 nella misura del 3 % mentre il danno da invalidità temporanea totale e parziale deve essere quantificato in € 1657,20 cui va aggiunta la somma di € 1455,98 per il danno morale ed € 132,50 per spese mediche reputate congrue, per un totale complessivo di € 5.956,85 .-
Sulle somme sopra liquidate all'attualità spettano gli interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Inoltre, spettano anche gli interessi legali da calcolarsi non sulle somme liquidate all'attualità, bensì sulla somma originaria dovuta e via via incrementata annualmente, secondo indici ISTAT Foi Generale, sino alla data della presente decisione (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 8/5/98, n.
4677). Dalla presente decisione sino al soddisfo spettano soltanto gli interessi legali sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, come già evidenziato.
8 La responsabilità esclusiva in capo all'omessa manutenzione del comune rende superfluo l'esame delle altre posizioni processuali.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1 solido con la al pagamento, in favore dell'attore Controparte_2 della somma di euro € 5956, 85 oltre interessi legali sulle predette somme da calcolarsi come in motivazione;
2) Condanna il in solido con la società garante al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
Corrada Andria e all'avv. Antonio Andria per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
3) Le spese della ctu restano a definitivo carico del comune soccombente in solido con la società garante .-
4) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore del che liquida in € 5.077,00 Parte_3 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Vincenzo Fiorillo per dichiarazione di averne fatto anticipo;
5) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_12
e stante la nullità della chiamata in causa dello stesso da parte del
[...]
lo condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del CP_1
che liquida in € 5.077,00 Controparte_13 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Gianfranco Cadeddu per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
6) Compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.-
Cosi deciso in Salerno il 17.07.2025.-
9 IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
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