Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3316/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3316/2023, avente ad oggetto:
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
21.10.2024, promossa da:
e rapp. e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
Danilo Pepe (CF: ), elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: Controparte_1
) rapp. e difesa dall'avv. Fernando Passiante (CF: P.IVA_1 C.F._2
), elettivamente domiciliata in Via Gen. G. Orsini N. 40 Napoli, presso lo
[...]
studio del predetto difensore.
pagina 1 di 7
NONCHE'
p.i. , rapp. e difesa, dall'Avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_2
Tuccillo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale deducendo che in data 8.12.2021 alle ore
[...]
12.30 circa si trovavano, con il proprio figlio minore, di anni Persona_1
pagina 2 di 7 due, presso il parco giochi in Casoria. Deducevano ancora che il Controparte_1
minore veniva accompagnato dal padre su di uno scivolo composto da una parte posteriore per la salita, una centrale per la discesa ed una anteriore costituita da una pedana pianeggiante, avente un'altezza diversa dal pavimento. Deducevano ancora che, terminata la discesa dallo scivolo, accompagnato dal padre il minore tentava di incamminarsi verso la madre, cadeva scendendo dalla pedana anteriore, poggiando male il piede destro sul pavimento, a causa della differenza di altezza tra la suddetta pedana anteriore ed il pavimento antistante, elementi dello scivolo aventi una diversa composizione di materiali. Deducevano inoltre che, dopo la caduta, il bambino lamentava dolori alla gamba destra, al punto da non riuscire a rialzarsi, per cui gli attori lo accompagnavano al Pronto Soccorso dell'ospedale “Santobono Pausilipon”
di Napoli, dove gli veniva riscontrata una frattura della Tibia diafasi chiusa.
Chiedevano quindi il ristoro di tutti i danni fisici subiti dal minore.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo l'assenza di un qualsivoglia difetto strutturale della giostra in prossimità della quale sarebbe accaduto l'incidente e chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della , quale garante per i danni prodotti a terzi Controparte_2
dall'uso dei giochi posti all'interno della struttura.
Si costituiva la spa chiamata deducendo preliminarmente l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dalla convenuta, previa verifica dell'applicabilità al caso di specie delle garanzie previste dalla polizza sottoscritte tra le parti. Deduceva pagina 3 di 7 ancora che il non solo avrebbe volontariamente esposto il proprio Parte_2
figlio minore al rischio di entrare nell'area giochi nonostante la tenera età, di gran lunga inferiore al limite minimo consentito dal regolamento d'uso, ma avrebbe addirittura cagionato egli stesso le lesioni subite dal bambino attraverso una condotta illegittima e gravemente imprudente costituita dall'utilizzo improprio una giostra per la quale vigeva il limite massimo d'età pari a 10 anni.
Ammissibilità dell'azione
Dagli atti del giudizio, rileva l'esame positivo sia della legittimazione delle parti,
sia della proponibilità dell'azione, che rimane preceduta dalle corrette procedure stragiudiziali;
tra di esse anche l'avvenuta denuncia del sinistro da parte della convenuta alla sua garante, poi chiamata in causa.
An debeatur
La responsabilità civile conseguente ai danni riportati dai bambini all'interno di un parco giochi è stata oggetto di vari interventi della Suprema Corte. Nel caso di lesioni riportate da un bambino all'interno di un parco giochi, l'azione proposta per il risarcimento del relativo danno ex art. 2051 c.c. contro il gestore è sempre possibile da parte del soggetto leso, a prescindere dal titolo, contrattuale o meno, del suo accesso alla struttura.
La disamina del caso concreto, della conformazione dei luoghi e della esatta dinamica del fatto sono indispensabili e la dimostrazione di essi ricade su chi agisce.
pagina 4 di 7 Dalla prova per testi, risulta che il minore accedeva all'interno della struttura dello scivolo in compagnia del padre, quindi nel raggio d'azione di vigilanza del genitore acceduto col figlio nel sito ludico.
In via preliminare, va detto che il si poneva volontariamente in Parte_2
violazione del divieto imposto dal cartello di accesso allo scivolo, introducendovi il proprio figlio minore di anni 2, nonostante a questi ne fosse impedito l'uso, concesso solo ai minori con età compresa tra i 4 ed i 10 anni, se accompagnati.
A ciò si aggiunga che l'azione dalle narrate conseguenze dannose, per cui è
pacifica ed incontestata prova, si svolgeva con la partecipazione dello stesso che accompagnava il figlio minore nell'uso dello scivolo Parte_2
tenendolo tra le gambe al momento della discesa, perdendone presumibilmente il controllo al momento dell'arrivo al piano terra, visto che il minore si portava verso la madre, ferma all'esterno della struttura, cadendo sebbene accompagnato dal padre,
evidentemente senza che questi ne supportasse il passo.
E proprio il comportamento del , si rivelava decisivo per il Parte_2
verificarsi dell'evento dannoso, concretizzandosi in un'omissione, tipica ipotesi di culpa in vigilando, in cui tale negligenza risultava essere l'elemento causa delle lesioni subite dal minore, a nulla rilevando lo stato dello scivolo, la cui perfetta efficienza -peraltro- risulta documentata sia dalle certificazioni agli atti di parte convenuta, sia dalle foto prodotte e non contestate specificamente dagli attori;
la cui difesa, a tal proposito, si limitava ad affermare di non aver segnalato un difetto pagina 5 di 7 strutturale della giostra, ma solo una diversità di composizione di materiale che un minore di anni due non poteva comprendere, così confermando che proprio la tenera età del minore non avrebbe indurre il genitore a fargli utilizzare lo scivolo.
Ai sensi ed effetti dell'art. 2048 cc., la culpa in vigilando fa riferimento a chi ha il compito di sorvegliare i minori o i soggetti che siano incapaci di intendere o di volere, ovvero alle persone che non sono in grado di rendersi conto della pericolosità
che potrebbe derivare dalle loro azioni.
Qualora non dimostrino di non aver potuto impedire il danno, tali soggetti dovranno rispondere del fatto illecito che è stato commesso dagli individui di cui sono responsabili;
in altre parole l'accompagnatore del minore deve prevedere i normali rischi derivanti dall'attività ludica del bambino o della bambina (Cassazione
civile, sez. III, n.18167/2014).
Dall'istruttoria svolta non emergono elementi nel senso indicato;
l'attività degli attori, infatti, rimaneva ridotta a semplici deduzioni, mai suffragate da fondati elementi di contrasto alle deduzioni della convenuta e della chiamata.
La domanda, pertanto, va rigettata e, sussistendone gli elementi, si ritengono compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da e Parte_1
pagina 6 di 7 nei confronti della e la Parte_2 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 13/03/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7