TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17212 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 52514/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Fabio Germani Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Denise Manganaro Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5977/2024 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5977/2024 emessa dal Giudice di Pace di CP_2
Sezione VI Civile, Giudice Dott. Giorgio Taranta, nell'ambito del giudizio N.R.G. 38913/2022, pubblicata in data 05/06/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via preliminare e cautelare disporre la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ed in via principale e nel merito accertare e dichiarare la illegittimità
e/o inefficacia e/o nullità della cartella di pagamento n. 09720190027083731001, poiché basata su titolo esecutivo inesistente in quanto elevata in contrasto con l'art. 204, comma 1 bis del D.lgs. n.
285/1992, poiché il ricorso al Prefetto, presentato dalla in assenza di risposta, è da Parte_1 ritenersi accolto per il formarsi del silenzio assenso, come previsto dal comma 1 bis dell'art. 204
C.d.S., e quindi la pretesa economica inesistente e per l'effetto, dichiarare non dovuta dalla Pt_1
la somma richiesta con la citata cartella di pagamento e conseguentemente disattendere tutte
[...]
1 le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_3 CP_2
e dinanzi al Tribunale di Roma, per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per CP_3
1) Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 5977/2024 emessa dal Giudice di Pace di CP_2
e, per l'effetto, confermarla integralmente;
2) In ogni caso, tenere indenne la da una eventuale condanna al Controparte_1 pagamento delle spese giudiziali;
3) In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto delle superiori richieste, condannare
l'Ente impositore (nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a corrispondere alla le somme di Controparte_1 cui la stessa potrebbe essere gravata a seguito del presente giudizio;
4) Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione che dovesse rilevarsi necessaria a seguito delle richieste di controparte;
5) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della
[...]
Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la ha convenuto in giudizio l' CP_2 Parte_1 [...]
e la , chiedendo di dichiarare l'inefficacia della cartella Controparte_1 Controparte_2 esattoriale n. 097 2019 0027083731001, notificata in data 28/02/2019, recante l'importo di euro
28.631,64, iscritto a ruolo dalla Prefettra di credito relativo al mancato pagamento del verbale CP_2 di accertamento di violazioni del Codice della Strada n. 3.1/153/14/03-08 redatto in data 04/08/2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Roma,
Servizio Ispettivo del lavoro, notificato in data 12/08/2014.
Ha dedotto che il titolo esecutivo era venuto meno per fatto successivo alla sua formazione, e ciò in quanto la società aveva proposto tempestivo ricorso al Prefetto avverso il citato vav ex articolo 204 del Codice della Strada, ma il Prefetto non aveva emesso nessun provvedimento, sicché il ricorso doveva intendersi accolto per silenzio assenso.
2 Costituitasi l' e rimasta contumace la , con la Controparte_4 Controparte_2 sentenza n. 5977/2024 il Giudice di Pace di ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, CP_2
l'opposizione proposta dalla società in primo grado, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese nei rapporti con l' . Controparte_1
La ha proposto appello evidenziando che la domanda, siccome spiegata, doveva essere Parte_1 qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc, sicché essa non era sottoposta al termine di decadenza di cui agli articoli 6 e 7 D. Lgs n. 150/2011. Nel merito, ha chiesto di accogliere la domanda siccome spiegata in primo grado.
Costituitasi l' e rimasta contumace la , la causa è stata Controparte_4 CP_2 rimessa alla fase decisoria.
2. Sui motivi di appello
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo deve rilevarsi che:
- il presente giudizio, siccome introdotto in primo grado, doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 615 cpc, deducendo la parte la caducazione del titolo in momento successivo alla sua formazione, sicché non potevano ritenersi applicabili i termini decadenziali di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs n.
150/2011;
- ed infatti viene dedotto un fatto estintivo sopravvenuto alla definitività del verbale di accertamento,
a fronte del quale il rimedio esperibile è quello di cui all'art. 615 cpc (cfr. Cass. Sez. U 22 settembre
2017, n. 22080, punto 8.1.);
- la qualificazione in tali termini fonda altresì la legittimazione passiva dell'agente per la riscossione;
- la parte ha documentato il tempestivo ricorso al Prefetto di nel 2014, avverso il verbale di CP_2 infrazione;
- non risulta adottato provvedimento alcuno in sede prefettizia, circostanza che rileva ai fini di cui all'art. 204, comma 1 bis, del Codice della Strada, norma che prevede che, decorsi i termini di cui al precedente comma 1 senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto;
- se ne desume quindi la fondatezza della domanda proposta in primo grado, stante la caducazione del titolo esecutivo.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese dei due gradi di giudizio seguono i principi di soccombenza e causalità, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, n.24678: “Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'agente della riscossione risponde in solido con l'ente impositore, entrambi opposti, delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base
3 al principio di causalità, mentre la circostanza che la lite tragga origine da un atto dovuto, compiuto dall'agente della riscossione nell'ambito del servizio di riscossione, rileva nei soli rapporti interni”).
Visto che l'opposizione è stata accolta per fatto addebitabile all'ente impositore, per avere iscritto al ruolo somme non dovute, deve altresì essere accolta la domanda formulata già in primo grado dalla
, di essere manlevata in relazione alle spese legali dalla Prefetture Controparte_4 di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 5977/2024, così provvede: CP_2
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 097 2019 0027083731001;
2) condanna l' e la , in solido, al rimborso delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, a favore della che liquida, per il primo grado, in 1.100,00 euro per compensi Parte_1
e 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, e, per il grado di appello, in 2.906,00 euro per compensi e 804,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dispone che la rimborsi alla le somme Controparte_2 Controparte_1 versate in esecuzione del capo 2 della presente sentenza.
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 52514/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Fabio Germani Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Denise Manganaro Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5977/2024 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5977/2024 emessa dal Giudice di Pace di CP_2
Sezione VI Civile, Giudice Dott. Giorgio Taranta, nell'ambito del giudizio N.R.G. 38913/2022, pubblicata in data 05/06/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via preliminare e cautelare disporre la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ed in via principale e nel merito accertare e dichiarare la illegittimità
e/o inefficacia e/o nullità della cartella di pagamento n. 09720190027083731001, poiché basata su titolo esecutivo inesistente in quanto elevata in contrasto con l'art. 204, comma 1 bis del D.lgs. n.
285/1992, poiché il ricorso al Prefetto, presentato dalla in assenza di risposta, è da Parte_1 ritenersi accolto per il formarsi del silenzio assenso, come previsto dal comma 1 bis dell'art. 204
C.d.S., e quindi la pretesa economica inesistente e per l'effetto, dichiarare non dovuta dalla Pt_1
la somma richiesta con la citata cartella di pagamento e conseguentemente disattendere tutte
[...]
1 le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_3 CP_2
e dinanzi al Tribunale di Roma, per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per CP_3
1) Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 5977/2024 emessa dal Giudice di Pace di CP_2
e, per l'effetto, confermarla integralmente;
2) In ogni caso, tenere indenne la da una eventuale condanna al Controparte_1 pagamento delle spese giudiziali;
3) In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto delle superiori richieste, condannare
l'Ente impositore (nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a corrispondere alla le somme di Controparte_1 cui la stessa potrebbe essere gravata a seguito del presente giudizio;
4) Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione che dovesse rilevarsi necessaria a seguito delle richieste di controparte;
5) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della
[...]
Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la ha convenuto in giudizio l' CP_2 Parte_1 [...]
e la , chiedendo di dichiarare l'inefficacia della cartella Controparte_1 Controparte_2 esattoriale n. 097 2019 0027083731001, notificata in data 28/02/2019, recante l'importo di euro
28.631,64, iscritto a ruolo dalla Prefettra di credito relativo al mancato pagamento del verbale CP_2 di accertamento di violazioni del Codice della Strada n. 3.1/153/14/03-08 redatto in data 04/08/2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Roma,
Servizio Ispettivo del lavoro, notificato in data 12/08/2014.
Ha dedotto che il titolo esecutivo era venuto meno per fatto successivo alla sua formazione, e ciò in quanto la società aveva proposto tempestivo ricorso al Prefetto avverso il citato vav ex articolo 204 del Codice della Strada, ma il Prefetto non aveva emesso nessun provvedimento, sicché il ricorso doveva intendersi accolto per silenzio assenso.
2 Costituitasi l' e rimasta contumace la , con la Controparte_4 Controparte_2 sentenza n. 5977/2024 il Giudice di Pace di ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, CP_2
l'opposizione proposta dalla società in primo grado, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese nei rapporti con l' . Controparte_1
La ha proposto appello evidenziando che la domanda, siccome spiegata, doveva essere Parte_1 qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc, sicché essa non era sottoposta al termine di decadenza di cui agli articoli 6 e 7 D. Lgs n. 150/2011. Nel merito, ha chiesto di accogliere la domanda siccome spiegata in primo grado.
Costituitasi l' e rimasta contumace la , la causa è stata Controparte_4 CP_2 rimessa alla fase decisoria.
2. Sui motivi di appello
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo deve rilevarsi che:
- il presente giudizio, siccome introdotto in primo grado, doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 615 cpc, deducendo la parte la caducazione del titolo in momento successivo alla sua formazione, sicché non potevano ritenersi applicabili i termini decadenziali di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs n.
150/2011;
- ed infatti viene dedotto un fatto estintivo sopravvenuto alla definitività del verbale di accertamento,
a fronte del quale il rimedio esperibile è quello di cui all'art. 615 cpc (cfr. Cass. Sez. U 22 settembre
2017, n. 22080, punto 8.1.);
- la qualificazione in tali termini fonda altresì la legittimazione passiva dell'agente per la riscossione;
- la parte ha documentato il tempestivo ricorso al Prefetto di nel 2014, avverso il verbale di CP_2 infrazione;
- non risulta adottato provvedimento alcuno in sede prefettizia, circostanza che rileva ai fini di cui all'art. 204, comma 1 bis, del Codice della Strada, norma che prevede che, decorsi i termini di cui al precedente comma 1 senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto;
- se ne desume quindi la fondatezza della domanda proposta in primo grado, stante la caducazione del titolo esecutivo.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese dei due gradi di giudizio seguono i principi di soccombenza e causalità, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, n.24678: “Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'agente della riscossione risponde in solido con l'ente impositore, entrambi opposti, delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base
3 al principio di causalità, mentre la circostanza che la lite tragga origine da un atto dovuto, compiuto dall'agente della riscossione nell'ambito del servizio di riscossione, rileva nei soli rapporti interni”).
Visto che l'opposizione è stata accolta per fatto addebitabile all'ente impositore, per avere iscritto al ruolo somme non dovute, deve altresì essere accolta la domanda formulata già in primo grado dalla
, di essere manlevata in relazione alle spese legali dalla Prefetture Controparte_4 di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 5977/2024, così provvede: CP_2
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 097 2019 0027083731001;
2) condanna l' e la , in solido, al rimborso delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, a favore della che liquida, per il primo grado, in 1.100,00 euro per compensi Parte_1
e 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, e, per il grado di appello, in 2.906,00 euro per compensi e 804,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dispone che la rimborsi alla le somme Controparte_2 Controparte_1 versate in esecuzione del capo 2 della presente sentenza.
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4