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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 83\2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 88\2023, trattenuta in decisione all'udienza del 14.02.2024 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Evo Talone, in forza di mandato conferito in calce all'atto di citazione in appello
- appellante nel giudizio n.r.g. 83\2023 ed appellata nel giudizio riunito n.r.g. 88\2023-
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e RT difesa dall'avv. Luciano Di Felice, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio
- appellata nel giudizio riunito n.r.g. 83\2023 ed appellante nel giudizio n.r.g. 88\2023-
- in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Recchioni, in virtù di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione in ciascuno dei giudizi qui riuniti
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Lucio Del Paggio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio n.r.g. 88\2023
- appellati -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di L'Aquila n. 385\2022, depositata in data 20.06.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo alla convenuta per i danni subiti da parte attrice e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea in punto di an, Voglia contenere la domanda nei limiti del provato;
Con vittoria delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio e con condanna del attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. IN VIA P_
ISTRUTTORIA Chiede disporsi CTU volta a verificare il possibile nesso di causa effetto tra lo sversamento di acqua (dovuto alla rottura del tubo) ed il crollo del muro oggetto di causa, valutando eventuali altre cause che abbiano determinato il crollo stesso”.
Per l'appellata ed appellante RT
“- IN VIA PRINCIPALE: In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto nel procedimento n. 88/23 R.G., nonché quello proposto da e, Parte_1 per l'effetto, rigettare la domanda attorea, giacché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esplicitate in premessa. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. - IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre CTU al fine di accertare il nesso causale tra la condotta tenuta da RT
e i danni richiesti dal . -IN SUBORDINE E PER LA
[...] Controparte_4
GARANZIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse confermata la sentenza parziale di primo grado, dichiarare valida e vigente la polizza assicurativa stipulata tra e Controparte_3
al fine di tenere indenne, manlevata e garantita detta società per ogni RT conseguenza negativa che a questa dovesse derivare dall'accoglimento dell'attorea domanda”.
Per l'appellato : Controparte_5
“il come sopra rappresentato e difeso, conclude per il rigetto Controparte_4 dell'appello avversario perché inammissibile e nullo e comunque totalmente infondato per tutte le ragioni su esposte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata : Controparte_3
“- accogliere l'appello proposto dalla in punto di an debeatur e, per l'effetto, in RT riforma della sentenza non definitiva n. 385/22 impugnata, rigettare la domanda attrice proposta nei confronti della appellante, giacché infondata in fatto ed in diritto;
- in ordine alla domanda di garanzia, dichiarare inammissibile, per i suesposti, la domanda spiegata in questa sede dalla
[...]
non essendo oggetto del giudizio di appello, e dovendo la stessa essere decisa RT dal Tribunale con la sentenza definitiva, tornando, quatenus opus, ad insistere per l'accoglimento
2 delle eccezioni formulate in sede di costituzione nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese del grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo grado, il citava in giudizio il Parte_2 P_
, la appaltatrice dei lavori del convenuto, la
[...] Parte_1 P_ [...]
subappaltatrice delle opere, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti RT durante l'esecuzione dei lavori in data 13.11.2013, allorché la tranciava una RT condotta idrica che, allagando il cantiere del attore, provocava il crollo di un muro P_ con pregiudizio delle strutture dei pilastri.
2. Nell'esteso contraddittorio ad – terza chiamata dalla Controparte_3 CP_1
a fini di manleva – ed all'esito della espletata istruttoria documentale ed orale, il
[...]
Tribunale di L'Aquila ha pronunciato la sentenza qui impugnata le cui ragioni del decidere possono essere così brevemente compendiate.
2.1 In via definitiva, ha respinto la domanda proposta nei confronti del Controparte_6
(in cui favore ha liquidato le spese di lite poste a carico del attore), non ingeritosi P_ nella gestione e\o direzione dei lavori appaltati alla e non riservatosi la Parte_1 direzione dell'operato della ditta appaltatrice, diversamente autonoma dal punto di vista decisionale ed organizzativo.
2.2 In via non definitiva, ha accertato e dichiarato la responsabilità solidale delle convenute
[...]
e la prima, ex art. 2049 c.c., risultando provato che il RT Parte_1 danno è stato causato da un preposto che ha agito in modo negligente durante gli scavi provocando la rottura del tubo e la seconda, ex art. 2043 c.c., per avere omesso la dovuta vigilanza sulla esecuzione delle opere e sulla loro correttezza.
2.3 Ha rimesso, infine, la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di CTU volta alla quantificazione del danno conseguenza patito dall'attore.
3. Detta sentenza è avversata dalla (costituitasi anche nel giudizio n.r.g. Parte_1
88\2023) sulla base dei seguenti motivi di censura:
a) omessa e\o erronea valutazione del compendio istruttorio documentale ed orale e travisamento dei fatti quanto alla raggiunta prova dei danni lamentati dal attore;
violazione P_ dell'onere posto a carico dell'attore, ex art. 2697 c.c., con riguardo alla carente prova del nesso causale tra il denunciato danno e la asserita condotta illecita posta in essere dai convenuti;
b) erronea e\o carente e\o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori e, segnatamente, della richiesta CTU volta all'accertamento del nesso causale tra l'evento (la rottura del tubo) ed il dedotto danno da parte del CTU che Controparte_5 chiede disporsi, seppur subordinatamente al rigetto del primo motivo di gravame.
3 4. La sentenza è altresì impugnata, con separato atto di appello, dalla RT costituitasi anche nel giudizio n.r.g. 83\2023, secondo motivi riassumibili come segue ed in parte sostanzialmente sovrapponibili a quelli articolati dall'appellante principale:
a) malgoverno delle prove – travisamento dei fatti – illogicità – carenza di motivazione: contesta essersi ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul attore, sulla base di P_ valutazioni affrettate e generiche e fondate su testimonianze e documenti non utili alla dimostrazione del nesso causale tra l'evento ed il danno subito (allagamento e crollo muro), in omessa considerazione delle conclusioni di cui alla perizia tecnica di parte versata in atti e delle ulteriori neglette testimonianze che tale nesso causale hanno escluso formulando ben altre e più solide ipotesi esplicative dell'occorso;
b) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato – omessa pronuncia sulla responsabilità della terza chiamata , rispetto alla quale chiede il rigetto Controparte_3 dell'eccezione di inoperatività della polizza c) con separato motivo contesta, con riferimento al quantum richiesto dal Controparte_5
, la voce di cui alla depositata perizia di parte effettuata dalla soc. indicata a
[...] Parte_3 titolo di “penale”, priva di riscontro probatorio documentale;
d) illogicità della sentenza che ha deciso in via non definitiva in spregio a superiori ragioni di economia processuale e dei canoni di buon senso e senza alcuna plausibile motivazione anche e soprattutto nella parte in cui non ha ammesso CTU volta all'accertamento della sussistenza nel nesso eziologico tra la condotta l'eventus damni.
5. Si è costituito in entrambi i giudizi il , eccependo – Controparte_5 preliminarmente – il difetto di contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c., non essendo stato citato il
, già parte convenuta in primo grado, e nei cui confronti la domanda Controparte_6 proposta dal è stata respinta;
ancora in via preliminare, ha eccepito Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per non avere la società RT impugnato la specifica ratio con la quale il Tribunale di L'Aquila l'ha dichiarata responsabile ex art. 2049 c.c..
Nel merito, ha rilevato l'omessa contestazione (da parte degli appellanti) della CTU che, nella successiva fase di giudizio ha accertato il nesso causale tra lo sversamento di acque ed il crollo del muro condominiale e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto dei proposti gravami.
6. Si è, altresì, costituita, nel riunito giudizio di appello n.r.g. 88\2023, Controparte_3
aderendo – nel merito – ai motivi articolati dall'appellante quanto
[...] RT alla contestata ed impugnata declaratoria di responsabilità della società subappaltatrice da escludersi per carenza di collegamento causale tra rottura del tubo e danni al Controparte_5
[...]
4 Quanto alla domanda di garanzia, pur contestando la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia sul punto, nel merito reitera l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa prestata in favore della contraente RT
7. Disposta la riunione dei due giudizi ex art. 335 c.p.c., all'udienza del 14.02.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni con deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
8. Preliminarmente, la Corte rileva come il dispositivo della gravata sentenza si riveli incompleto, ivi dandosi atto solo del rigetto della domanda attorea nei confronti del Controparte_6
2, benché nella parte motiva del provvedimento si accerti e dichiari espressamente la
[...] responsabilità solidale delle convenute e nei cui Parte_1 RT confronti – in dispositivo – il Tribunale affermi di giudicare in via non definitiva.
La questione non è suscettibile di esplicare effetti sugli appelli proposti, né sulla decisione da assumere in tale sede, posto che – secondo insegnamento della Suprema Corte che il Collegio condivide e da cui non intende discostarsi – la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (Cass. Ord. n. 26802\2022).
9. Viene in rilievo, ancora in via preliminare, l'eccezione formulata dall'appellato CP_5
di difetto di contraddittorio per non essere stato citato il .
[...] Controparte_6
9.1 La Corte osserva che la causa proposta in primo grado nei confronti dei diversi soggetti che vi hanno partecipato, quali convenuti o terzi chiamati, è da considerarsi scindibile, posto che la declaratoria di responsabilità, pur richiesta in via solidale dall'attore, ben poteva (e così è stato) essere determinata separatamente (si veda, ex multis, Cass n. 24728\2018: L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati).
5 Tanto comporta che l'eccepito difetto di contraddittorio possa al più rilevare solo in termini di violazione dell'art. 332 c.p.c..
9.2 Ciò posto, né la , né la hanno inteso porre in Parte_1 RT discussione il rigetto della domanda proposta dal attore in primo grado nei confronti P_ del , così dovendo darsi atto di una carenza di interesse ad impugnare Controparte_6 il capo dispositivo della sentenza.
In ugual modo, lo stesso appellato soccombente nei confronti del P_ P_
, non ha spiegato impugnazione incidentale avverso il rigetto della domanda, sicché
[...] sul punto la sentenza qui gravata è coperta dal giudicato.
9.3 La norma da ultimo citata, ovverosia l'art. 332 c.p.c., dispone – per quanto di rilievo in questa sede - che qualora l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili sia stata proposta solo nei confronti di alcune delle parti, il giudice debba ordinarne la notificazione alle altre nei confronti delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa.
In tal senso, l'ordine non costituisce una vera e propria vocatio in ius, ma una mera denuntiatio litis che, tuttavia, non può essere disposto nei confronti dei soggetti pretermessi già decaduti dal potere di impugnare o nei cui confronti – come in specie – la sentenza è passata in giudicato.
9.4 Per tale motivo, l'eccezione va disattesa, non essendovi luogo a provvedere ex art. 332 c.p.c..
10. Premesso quanto sopra, l'appello principale e l'appello incidentale (chè tale va qualificata l'impugnazione proposta dalla – Cass. n. 23457\2018) sono infondati e RT vanno entrambi respinti.
11. Con il primo comune motivo di censura, l'appellante principale e quello incidentale contestano la valutazione giudiziale delle risultanze istruttorie.
Entrambi i contraddittori sostengono che tutto l'iter logico seguito dal giudice di prime cure sia inficiato dall'avere egli limitato e circoscritto l'indagine interpretativa alla sola relazione redatta dai
Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro ed alla testimonianza del teste S_
(caposquadra dei VV.FF.) da cui, tuttavia, non potersi affatto evincere il nesso causale tra la rottura del tubo da parte dei preposti della e l'allagamento ed i conseguenti RT danni (crollo del muro ed ammaloramento delle strutture al . P_ CP_5
Nello specifico, obiettano che, al contrario, il compendio documentale dia atto e certifichi sì un allagamento, per il quale veniva disposto l'intervento dei Vigili del Fuoco, ma denunciato in diverso adiacente edificio sito nella (edificio Di Marco e denuncia della ditta Rosa P_
Edilizia appaltatrice).
L'obiettivo travisamento delle suddette emergenze troverebbe ulteriore conferma sia nelle non considerate deposizioni testimoniali, ulteriori rispetto all'unica valorizzata del teste sia S_ negli accertamenti peritali di parte che avrebbero escluso il nesso causale tra la rottura della
6 condotta idrica ed il lamentato allagamento da parte del allegando e Controparte_5 comprovando la sussistenza di altre plausibili cause di danno, quali la pendenza del terreno e dei fondi interessati (il sarebbe a quota superiore del Controparte_5 Controparte_6
), la litologia dei luoghi, l'eccezionalità dell'evento.
[...]
Opinano, pertanto, il mancato assolvimento, da parte del attore in primo grado, P_ dell'onere probatorio in ordine alla riconducibilità, in termini causali, del danno lamentato all'evento costituito dalla rottura del tubo della condotta idrica.
11.1 I motivi sono infondati e vanno respinti.
11.2 Anzitutto, vi è da chiarire come l'omessa considerazione di ogni elemento probatorio acquisito al processo non sia, di per sé, sintomatico del lamentato vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza.
Invero, per ius receptum, il decidente non è obbligato ad un loro elencativo e specifico apprezzamento, potendo discrezionalmente eleggere le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi (Cass. sez. lav. n. 25608\2013).
11.3 Quanto, poi, al contestato omesso rilievo attribuito alle consulenze di parte, giova chiarire come esse, come noto, in quanto documenti difensivi non sono prove rispetto ai fatti che il tecnico riferisce di avere accertato, potendo, al più, assumere valore di indizio, valutabile insieme ad una (od alla) serie di altri emersi in corso di causa. Da detto attribuito valore consegue che il giudice non ha alcun obbligo di prendere in considerazione, né quello di motivare il proprio dissenso da quei pareri tecnici a meno che essi non prospettino dati e considerazioni essenziali ai fini della decisione (Cass. Ord. n. 33503\2018).
11.4 Osservato quanto sopra in iure, vi è da dire che le argomentazioni offerte a sostegno delle censure appaiano in un certo senso giustificate, ma solo se riferite alla lettura che il primo giudice ha operato delle prove che ha inteso valorizzare ai fini della decisione e cha la Corte ritiene di non potere in toto condividere, posto che nè nel verbale dei VV.FF., né nella testimonianza di RS
AN si fa riferimento all'allagamento nel cantiere del Controparte_5
Il teste escusso, infatti, riferisce di essere intervenuto, con la squadra del VV.FF., nel P_
(in realtà ditta appaltatrice) di (fabbricato adiacente quello di ) CP_7 P_ P_
e di avere diretto l'intervento di aspirazione e di tanto si dà atto anche nel verbale.
11.4.1 Tuttavia, né l'appellante principale, né quella incidentale sono in grado di contrastare utilmente il rilievo che, in sentenza, è stato attribuito all'ulteriore documento esaminato, ovverosia al verbale della allegato al rapporto di intervento, ove si dichiara che la società Parte_4
è intervenuta sui luoghi di causa per un segnalato allagamento del cantiere del “di P_ fronte” a quello di , accertando che “l'allagamento del piano fondazione del fabbricato era P_
7 stato causato dall'acqua fuoriuscita dalla condotta idrica rotta dalla ditta lES dei Fili Mammarella nel corso delle trivellazioni inerenti il fabbricato (ex ENOBAR) al civico 2/a di (doc. 6 fascicolo appellante). P_
A ben vedere, infatti, nell'articolare la doglianza, l'appellante principale a tale documento non fa affatto richiamo, mentre l'appellante incidentale si limita ad eccepirne in maniera meramente assertiva la genericità che, di contro, deve escludersi, giacché nell'identificare il Condominio interessato dall'allagamento come quello “di fronte” a quello di , certamente gli P_ operanti della hanno inteso riferirsi non già al adiacente, ma più Parte_4 P_ che verosimilmente proprio al sito su uno dei suoi fronti, sul lato Controparte_5 opposto della stessa (si veda all. a) al doc.
3 - perizia di parte - P_ Parte_1 fascicolo appellante).
11.4.2 Già solo alla stregua di tale valutazione del compendio documentale, le censure non meritano accoglimento.
11.5 La loro reiezione è viepiù motivata avuto riguardo proprio alle ulteriori prove orali assunte.
11.5.1 Il riferimento specifico è alla deposizione del teste il quale ha dichiarato di essere Tes_2 presente nel cantiere del qui appellato al momento delle trivellazioni da parte della P_
e di avere visto, dopo qualche ora dalla fine del suddetto intervento, “uscire RT acqua dal muro che poi è crollato. L'acqua usciva dalle insenature del muro”.
Anche il teste ha reso dichiarazioni allineate e convergenti: “...ho visto dell'acqua defluire dal Tes_3 muro;
prima che fosse tranciato il tubo non l'avevo mai vista”.
Ed allo stesso modo, il teste : “io stavo facendo la fondazione del Condominio di Viale Testimone_4
Crispi, ed ho visto che è stata rotta la condotta che si trovava sulla strada, sopra di noi di circa 3 metri;
ho visto tanta acqua che si infiltrava sotto l'asfalto ed attraverso il muro di contenimento scendeva sul fabbricato;
...in seguito il muro si è staccato ed è scivolato sulla platea”.
11.5.2 Ebbene, alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi assolto l'onere probatorio di cui il attore era gravato in termini di nesso causale tra l'evento ed il danno, senza che tale P_ nesso possa essere messo in fondato dubbio dalle diverse dichiarazioni rese da altri testi da cui non è dato evincersi quanto dedotto dall'appellante in ordine al pregresso stato del muro già pericolante e danneggiato: il teste (responsabile di cantiere della Tes_5 CP_1
, infatti, ha affermato solo di aver visto, nel cantiere di porre in
[...] CP_5 esecuzione opere di recinzione e messa in sicurezza della strada, nulla riferendo sullo stato del muro.
11.6 Incertezze o perplessità di rilievo sul nesso causale neppure possono ricavarsi dalle considerazioni espresse dai tecnici di parte delle due società: la pendenza stradale che osterebbe al defluire delle acque verso il cantiere del è, a ben vedere, elemento poco Controparte_5 significativo, dovendo diversamente tenersi in debito conto sia il livello dello scavo del cantiere del
8 aperto per la realizzazione delle fondazioni del fabbricato da ricostruire e, pertanto, P_ posto indubitabilmente a quota inferiore rispetto al punto ove si è verificata la rottura della tubazione idrica (mt. 1,00- 1,20 dal piano marciapiede – doc. 3 perizia ), sia il Parte_1 fatto che l'allagamento è avvenuto per effetto dell'imbibizione del muro a causa della infiltrazione di acqua verificatasi e fino alla fuoriuscita dell'acqua dal muro stesso (come hanno riferito i testi e e non già o non solo del defluire libero del carico idrico. Tes_3 Tes_4
Ne discende come le cause “alternative” invocate dagli appellanti sono rimaste affidate alle argomentazioni dei tecnici che, pur contraddistinte da appropriata competenza, tuttavia non hanno trovato conferma negli ulteriori elementi emersi all'esito del compendio istruttorio e non possono che considerarsi alla stregua di mere tesi che non hanno superato il vaglio del riscontro obiettivo.
12. Conclusivamente, le censure possono respingersi e tanto assorbe anche il vaglio del secondo motivo di appello principale con il quale la si duole della mancata Parte_1 ammissione di CTU volta all'accertamento del nesso causale, peraltro di evidente natura esplorativa nella ricerca del “possibile” nesso causale tra lo sversamento delle acque ed il crollo del muro condominiale.
13. Allo stesso modo, va disatteso – siccome infondato – il motivo di impugnazione incidentale articolato dalla avente ad oggetto la asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. RT per omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva spiegata nei confronti di
[...]
. Controparte_3
13.1 Il lamentato vizio non sussiste, posto che l'invocata pronuncia non rientra, né avrebbe potuto rientrare nel perimetro decisionale volto ai soli accertamento e declaratoria della responsabilità dei soggetti autori del danno subito dal mentre la Controparte_5 domanda di garanzia va ad esplicare i suoi effetti solo sull'aspetto di liquidazione del quantum risarcitorio rimesso, dal Tribunale, alla decisione definitiva e ciò anche in termini di operatività o meno della polizza stipulata dall'appellante incidentale con la Compagnia assicurativa.
14. Tutti gli altri motivi restano assorbiti dal complessivo rigetto degli appelli, principale ed incidentale, come proposti.
15. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti, in solido, e liquidate, in favore del appellato, come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui P_ al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione del compenso per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
15.1 Restano compensati gli oneri tra l'appellante incidentale e la RT
. Controparte_3
9 16. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché sull'appello incidentale Parte_5 spiegato da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_8 confronti del , in persona dell'Amministratore pro tempore, nonché Controparte_5 di in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 385\2022, depositata in data 20.06.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
• rigetta l'appello incidentale proposto da RT
• condanna l'appellante principale e quello incidentale, in solido., a rimborsare all'appellato
, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_2
6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario ed IVA e CAP come per legge;
• compensa le spese di lite tra ed;
RT Controparte_3
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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