TRIB
Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 314/2024 RGL
TRIBUNALE DI URBINO
Decreto di omologa ex art. 445 bis comma 5° c.p.c.
Il giudice del lavoro letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo – tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296/03 convertito con modificazioni nella
L.326/03 – nel procedimento promosso da , contro l' per il riconoscimento dei Parte_1 CP_1 benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e dei benefici della legge 18/1980 e della legge
508/1988 (indennità di accompagnamento);
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17/02/2025; preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del ctu, dott.ssa Per_1
;
[...]
considerato, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che occorre tenere conto dei principi e parametri di cui al DM n. 55/2014, dell'art. 152 disp. att. cpc e in particolare dell'attività in concreto prestata per ciascuna fase (esclusa quella decisoria) e del valore effettivo della controversia;
ritenuto, conseguentemente, di applicare una percentuale di riduzione intermedia come da tabelle allegate al citato DM;
visto l'art.445 bis, comma 5°, cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti conclusioni rassegnate nella relazione del ctu:
“Nel caso in oggetto trattasi del Signor nata a [...] il [...], che, in data 09.02.1967 Pt_1 presentava domanda all per vedersi riconosciuto il ripristino al diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di Handicap grave. In data 08.02.2024 veniva sottoposta a visita presso la di Pesaro dove veniva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa:
100% art. 2 e 12 L 118/71 Anamesticamente viene riportato come la Sig.ra lamenti intenso Pt_1 dolore al rachide e agli arti superiori che, come documentato nella visita oncologica del 09.10.2024 è di recente insorgenza e parzialmente responsivo alla terapia con toradol, per cui viene proposta una variazione del piano terapeutico con OR oki e muscoril. In conclusione, quanto depositato in atti, documenta la stazionarietà della patologia neoplastica senza riscontro di ulteriori ripetizioni riscontrate agli esami strumentali eseguiti, per quanto difficoltosa la quotidianità, il dolore non impedisce alla di compiere autonomamente i fondamentali atti quotidiani della vita per cui, condivido il giudizio Pt_1 espresso dalla Commissione Medica nel riconoscere la Sig.ra persona totalmente invalida ma Pt_1
NON meritevole dei benefici relativi all'indennità di accompagnamento. Diverso il parere sullo stato di
Handicap in condizioni di gravità, essendo infatti tali patologie responsabili di uno svantaggio sociale e della vita di relazione, ritengo che alla luce di quanto documentato la sia da ritenere persona Pt_1 in condizioni di gravità, e che tale condizione non sia mai venuta meno.”. Parte_2
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del legale antistatario.
PONE in via definitiva a carico dell' il compenso e le spese di ctu già liquidati come da separato decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e all' .
Urbino, 24 marzo 2025
Il giudice
Vera Colella
TRIBUNALE DI URBINO
Decreto di omologa ex art. 445 bis comma 5° c.p.c.
Il giudice del lavoro letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo – tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296/03 convertito con modificazioni nella
L.326/03 – nel procedimento promosso da , contro l' per il riconoscimento dei Parte_1 CP_1 benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e dei benefici della legge 18/1980 e della legge
508/1988 (indennità di accompagnamento);
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17/02/2025; preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del ctu, dott.ssa Per_1
;
[...]
considerato, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che occorre tenere conto dei principi e parametri di cui al DM n. 55/2014, dell'art. 152 disp. att. cpc e in particolare dell'attività in concreto prestata per ciascuna fase (esclusa quella decisoria) e del valore effettivo della controversia;
ritenuto, conseguentemente, di applicare una percentuale di riduzione intermedia come da tabelle allegate al citato DM;
visto l'art.445 bis, comma 5°, cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti conclusioni rassegnate nella relazione del ctu:
“Nel caso in oggetto trattasi del Signor nata a [...] il [...], che, in data 09.02.1967 Pt_1 presentava domanda all per vedersi riconosciuto il ripristino al diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di Handicap grave. In data 08.02.2024 veniva sottoposta a visita presso la di Pesaro dove veniva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa:
100% art. 2 e 12 L 118/71 Anamesticamente viene riportato come la Sig.ra lamenti intenso Pt_1 dolore al rachide e agli arti superiori che, come documentato nella visita oncologica del 09.10.2024 è di recente insorgenza e parzialmente responsivo alla terapia con toradol, per cui viene proposta una variazione del piano terapeutico con OR oki e muscoril. In conclusione, quanto depositato in atti, documenta la stazionarietà della patologia neoplastica senza riscontro di ulteriori ripetizioni riscontrate agli esami strumentali eseguiti, per quanto difficoltosa la quotidianità, il dolore non impedisce alla di compiere autonomamente i fondamentali atti quotidiani della vita per cui, condivido il giudizio Pt_1 espresso dalla Commissione Medica nel riconoscere la Sig.ra persona totalmente invalida ma Pt_1
NON meritevole dei benefici relativi all'indennità di accompagnamento. Diverso il parere sullo stato di
Handicap in condizioni di gravità, essendo infatti tali patologie responsabili di uno svantaggio sociale e della vita di relazione, ritengo che alla luce di quanto documentato la sia da ritenere persona Pt_1 in condizioni di gravità, e che tale condizione non sia mai venuta meno.”. Parte_2
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del legale antistatario.
PONE in via definitiva a carico dell' il compenso e le spese di ctu già liquidati come da separato decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e all' .
Urbino, 24 marzo 2025
Il giudice
Vera Colella