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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2040/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2040/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARINI MATTEO E DALL'Avv. NISI ALEXANDER, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
NTroparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SERRA PIERLUIGI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni depositate per via telematica nei termini di legge.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha frapposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 583/23, con cui Parte_1 NTroparte_2 aveva richiesto il pagamento della somma di € 53.860,00, oltre interessi, spese e accessori, quale corrispettivo per i lavori di montaggio oleodinamico e cd piping, eseguiti presso il cantiere della società
– già appaltati peraltro da a NTroparte_3 CP_4 Pt_1
L'opponente ha contestato vizi e difetti nelle opere consegnate, che avrebbero comportato l'esigenza di porvi rimedio direttamente (o tramite il ricorso a maestranze terze), per non incorrere in conseguenze ulteriori, riconducibili alla reazione del committente principale.
Parte opposta ha lamentato l'inadempimento del sub-committente e ha insistito per il pagamento del dovuto.
La causa è stata istruita dando incarico a un CTU di verificare l'esistenza, o meno, delle tipologie di inadempimento lamentate dall'opponente, sulla base del presupposto che la disciplina del contratto d'appalto e quello di prestazione d'opera sono state concepite in maniera tale da fare carico
(a) al creditore di corrispondere, sempre e comunque, il controvalore delle prestazioni che possono essere mantenute,
(b) al debitore inadempiente il costo per il ripristino (arg. ex art. 1668, 2058 c.c.), sia che questo sia a lui richiesto, sia che questo sia stato già procurato o richiesto ad altre maestranze.
Il CTU – munito di specifica competenza nel settore – ha concluso, con ragionamento puntuale, analitico e condivisibile, sulla base della documentazione disponibile1, dando risposta agli interrogativi sottoposti dalle parti nel contraddittorio che
- dalla documentazione fotografica in atti, risultano grossolani errori di taglio e lavorazione delle tubazioni, saldature di puntatura eseguite con modalità presumibilmente diverse da quelle previste (con saldatrice a filo), spessori eccessivi di materiale di apporto resi necessari dall'imprecisione dei tagli, discontinuità superficiali, quali cricche, porosità, ripiegature, evidenziate dall'esame con liquidi penetranti;
- i lavori, almeno quelli documentati fotograficamente, non possono essere ritenuti eseguiti a regola d'arte;
- le maestranze intervenute per conto di non possedessero la qualificazione e l'esperienza CP_2
necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle saldature in questione. Risulta dallo stesso doc. 10 di che Pt_1
il personale impiegato da on fosse in possesso del patentino di saldatore, mentre sulla base CP_2
delle descrizioni delle modalità operative riportata negli atti, a fronte delle specifiche contrattuali, si deve 1 I lavori risultano essere stati, ormai, collaudati (v. p. 9), sì che le opere sono ormai state consegnate: le verifiche risultano di carattere deduttivo. pagina 2 di 5 ritenere anche che detto personale non fosse in possesso della formazione ed esperienza necessaria allo svolgimento di specifiche attività di saldatura di tubazioni in pressione (c.d. “piping”): la circostanza non ha valore in sé decisivo, ma, mentre conferma la plausibilità degli errori di esecuzione denunciati e riscontrati, di cui risponde (arg. ex art. 2049/1228 c.c.) l'imprenditore che organizza il lavoro;
- le opere sono state, tuttavia, consegnate e collaudate, all'esito di lavorazioni integrative e correttive.
L'esistenza di difetti ha determinato un ritardo significativo nella consegna delle opere: il CTU sostiene che il ritardo maturato è certamente da porre in relazione alle difficoltà realizzative delle lavorazioni affidate a
[...]
conseguenti all'imperizia tecnica e inesperienza del personale impiegato. E' pur vero che la mancata CP_2
messa a disposizione di talune attrezzature (cavalletti, sega, piegatubi) almeno nella fase iniziale, e il mancato smontaggio iniziale delle parti della pressa e della sala pompe, non rientravano tra i compiti di sulla CP_2
base dei documenti contrattuali.
Venendo alla quantificazione dei costi sostenuti, ha sostenuto, sulla base dei documenti in Pt_1 atti (doc. 19), costi di personale dipendente, per intervento diretto sul cantiere, corrispondenti a 519 ore x 28 €/h=
14.532,00 (importo stimato) oltre a € 3.255,40 + iva per spese di vitto e alloggio, per un totale di € 17.787,40 + iva (su €
3.255,40). NTr ha segnalato di avere sostenuto costi per il proprio personale dipendente, per un ammontare di €
21.125,00 (doc. 17 di nonché spese per interventi di ditte terze, da considerarsi come costi Pt_1 aggiuntivi, documentate, per € 34.191,87 +iva. NT Il CTU ha, tuttavia, escluso che talune di quelle spese siano riconducibili agli inadempimenti di l'intervento va dunque ridimensionato a € 26.379,87.
Il corrispettivo delle opere correttamente eseguite da quivale a € 18.496,00 (oltre IVA). CP_2
Detratto l'acconto (€ 11.000,00), il dovuto residuo ammonta a € 7.496,00 (oltre IVA).
Tutte queste considerazioni, in fatto, vanno ora riorganizzate e razionalizzate in diritto.
Concluso il contratto di subappalto (23.05.22), è accaduto ed accertato che l'esecutore del subappalto, NT
ha consegnato lavori, afflitti da vizi e difetti di esecuzione.
L'inadempimento chiama il debitore a rispondere delle conseguenze negative procurate al creditore, che vanno quantificate, innanzitutto, nel costo per la loro eliminazione (art. 1668 c.c.): non si dà, di contro, risoluzione, in quanto la possibilità, acclarata, di emendare l'errore, esclude che le opere fossero, del tutto, inadatte alla loro destinazione.
Il costo per l'eliminazione ammonta a € 17.787,4, oltre IVA sulla somma di € 3.255,40.
pagina 3 di 5 Tra le conseguenze dannose di cui il debitore deve farsi carico vanno annoverate anche le conseguenze patrimoniali patite dal creditore, per via del inadempimento cui è rimasto esposto per causa imputabile
(secondo il criterio del più probabile che no) all'altrui inadempimento (colposo): ex art. 1223 c.c., il NT ritardo nella consegna delle opere richieste a la necessità di porvi rimedio, ha determinato la mancata disponibilità di una quantità di risorse su cui non si è potuto innestare l'esecuzione delle NTr opere che avrebbe dovuto eseguire per l'appaltatore principale verso cui è, Pt_1 oggettivamente, responsabile ex art. 1228 c.c. NT I costi addebitati a e trasferibili al debitore inadempiente ammontano a € 26.379,87, oltre Pt_1
IVA.
Non si riconoscono voci correlative al mancato guadagno marginale, in quanto la semplice comparazione tra la somma dovuta in forza del contratto principale e quella dovuta, per la stessa frazione di opere, in forza del sub-contratto, lascia intendere che la committenza a ribasso impone al creditore deluso di farsi carico delle conseguenze direttamente imputabili alla sua scelta: le considerazioni del CTU sulla piena consapevolezza di della inadeguatezza del personale non Pt_1
NT qualificato impiegato da appunto a questo servono, a valorizzare la compartecipazione del creditore al danno procurato da una negligente scelta del proprio ausiliario (culpa in eligendo, arg. ex art. 1227 c.c.). Non si può imputare dunque al debitore il danno derivante dal mancato conseguimento di un profitto, maturato su una (consapevole) speculazione a ribasso sui costi. NT D'altronde, il pagamento nei confronti di è stato sospeso, previa opposizione di un'eccezione di inadempimento: come detto, il subappaltatore ha, sempre, diritto al corrispettivo dei lavori correttamente eseguiti. NT Detratti gli importi già ricevuti, il credito di ammonta a € 7.496,00 (oltre IVA).
Operata la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, si ha che:
- il decreto ingiuntivo va revocato,
- parte opposta va condannata al pagamento, in favore di parte opponente, di € 36.671,27, oltre
IVA su € 22.139,27.
Trattandosi di somme recuperate a titolo risarcitorio, in difetto di prova su utilizzi più remunerativi e di un'elencazione sul momento in cui sono state sborsate, gli interessi vanno computati al saggio legale dalla domanda.
Non si pone un problema di tardività della denuncia, in quanto le opere appaltate erano componenti di un'opera più ampia, sì che – come avvisa la dottrina che più ha approfondito l'argomento – non si può fare applicazione diretta degli artt. 1665 ss. c.c., in quanto, in questi casi, il creditore (sub-appaltante) fa valere non la delusione dell'interesse immediatamente dedotto in contratto, ma l'interesse a rivalersi pagina 4 di 5 nei confronti di chi ha compromesso la propria esposizione nei confronti del committente principale
(verso cui riveste una posizione di garanzia per gli inadempimenti imputabili al terzo sub appaltatore).
Le spese seguono la soccombenza: stante la parziale, reciproca soccombenza, le somme vengono calibrate sui medi dello scaglione riferibile al decisum.
Fanno eccezione le spese di CTU che vengono poste a carico di parte opposta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2040/23 RG, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
riconosciute le rispettive ragioni di credito, operata la compensazione tra le stesse, condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 36.671,27, oltre IVA su €
22.139,27, oltre interessi al saggio legale sulla somma capitale, dalla notificazione dell'atto introduttivo al soddisfo;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 7.500,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Parma, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2040/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARINI MATTEO E DALL'Avv. NISI ALEXANDER, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
NTroparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SERRA PIERLUIGI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni depositate per via telematica nei termini di legge.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha frapposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 583/23, con cui Parte_1 NTroparte_2 aveva richiesto il pagamento della somma di € 53.860,00, oltre interessi, spese e accessori, quale corrispettivo per i lavori di montaggio oleodinamico e cd piping, eseguiti presso il cantiere della società
– già appaltati peraltro da a NTroparte_3 CP_4 Pt_1
L'opponente ha contestato vizi e difetti nelle opere consegnate, che avrebbero comportato l'esigenza di porvi rimedio direttamente (o tramite il ricorso a maestranze terze), per non incorrere in conseguenze ulteriori, riconducibili alla reazione del committente principale.
Parte opposta ha lamentato l'inadempimento del sub-committente e ha insistito per il pagamento del dovuto.
La causa è stata istruita dando incarico a un CTU di verificare l'esistenza, o meno, delle tipologie di inadempimento lamentate dall'opponente, sulla base del presupposto che la disciplina del contratto d'appalto e quello di prestazione d'opera sono state concepite in maniera tale da fare carico
(a) al creditore di corrispondere, sempre e comunque, il controvalore delle prestazioni che possono essere mantenute,
(b) al debitore inadempiente il costo per il ripristino (arg. ex art. 1668, 2058 c.c.), sia che questo sia a lui richiesto, sia che questo sia stato già procurato o richiesto ad altre maestranze.
Il CTU – munito di specifica competenza nel settore – ha concluso, con ragionamento puntuale, analitico e condivisibile, sulla base della documentazione disponibile1, dando risposta agli interrogativi sottoposti dalle parti nel contraddittorio che
- dalla documentazione fotografica in atti, risultano grossolani errori di taglio e lavorazione delle tubazioni, saldature di puntatura eseguite con modalità presumibilmente diverse da quelle previste (con saldatrice a filo), spessori eccessivi di materiale di apporto resi necessari dall'imprecisione dei tagli, discontinuità superficiali, quali cricche, porosità, ripiegature, evidenziate dall'esame con liquidi penetranti;
- i lavori, almeno quelli documentati fotograficamente, non possono essere ritenuti eseguiti a regola d'arte;
- le maestranze intervenute per conto di non possedessero la qualificazione e l'esperienza CP_2
necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle saldature in questione. Risulta dallo stesso doc. 10 di che Pt_1
il personale impiegato da on fosse in possesso del patentino di saldatore, mentre sulla base CP_2
delle descrizioni delle modalità operative riportata negli atti, a fronte delle specifiche contrattuali, si deve 1 I lavori risultano essere stati, ormai, collaudati (v. p. 9), sì che le opere sono ormai state consegnate: le verifiche risultano di carattere deduttivo. pagina 2 di 5 ritenere anche che detto personale non fosse in possesso della formazione ed esperienza necessaria allo svolgimento di specifiche attività di saldatura di tubazioni in pressione (c.d. “piping”): la circostanza non ha valore in sé decisivo, ma, mentre conferma la plausibilità degli errori di esecuzione denunciati e riscontrati, di cui risponde (arg. ex art. 2049/1228 c.c.) l'imprenditore che organizza il lavoro;
- le opere sono state, tuttavia, consegnate e collaudate, all'esito di lavorazioni integrative e correttive.
L'esistenza di difetti ha determinato un ritardo significativo nella consegna delle opere: il CTU sostiene che il ritardo maturato è certamente da porre in relazione alle difficoltà realizzative delle lavorazioni affidate a
[...]
conseguenti all'imperizia tecnica e inesperienza del personale impiegato. E' pur vero che la mancata CP_2
messa a disposizione di talune attrezzature (cavalletti, sega, piegatubi) almeno nella fase iniziale, e il mancato smontaggio iniziale delle parti della pressa e della sala pompe, non rientravano tra i compiti di sulla CP_2
base dei documenti contrattuali.
Venendo alla quantificazione dei costi sostenuti, ha sostenuto, sulla base dei documenti in Pt_1 atti (doc. 19), costi di personale dipendente, per intervento diretto sul cantiere, corrispondenti a 519 ore x 28 €/h=
14.532,00 (importo stimato) oltre a € 3.255,40 + iva per spese di vitto e alloggio, per un totale di € 17.787,40 + iva (su €
3.255,40). NTr ha segnalato di avere sostenuto costi per il proprio personale dipendente, per un ammontare di €
21.125,00 (doc. 17 di nonché spese per interventi di ditte terze, da considerarsi come costi Pt_1 aggiuntivi, documentate, per € 34.191,87 +iva. NT Il CTU ha, tuttavia, escluso che talune di quelle spese siano riconducibili agli inadempimenti di l'intervento va dunque ridimensionato a € 26.379,87.
Il corrispettivo delle opere correttamente eseguite da quivale a € 18.496,00 (oltre IVA). CP_2
Detratto l'acconto (€ 11.000,00), il dovuto residuo ammonta a € 7.496,00 (oltre IVA).
Tutte queste considerazioni, in fatto, vanno ora riorganizzate e razionalizzate in diritto.
Concluso il contratto di subappalto (23.05.22), è accaduto ed accertato che l'esecutore del subappalto, NT
ha consegnato lavori, afflitti da vizi e difetti di esecuzione.
L'inadempimento chiama il debitore a rispondere delle conseguenze negative procurate al creditore, che vanno quantificate, innanzitutto, nel costo per la loro eliminazione (art. 1668 c.c.): non si dà, di contro, risoluzione, in quanto la possibilità, acclarata, di emendare l'errore, esclude che le opere fossero, del tutto, inadatte alla loro destinazione.
Il costo per l'eliminazione ammonta a € 17.787,4, oltre IVA sulla somma di € 3.255,40.
pagina 3 di 5 Tra le conseguenze dannose di cui il debitore deve farsi carico vanno annoverate anche le conseguenze patrimoniali patite dal creditore, per via del inadempimento cui è rimasto esposto per causa imputabile
(secondo il criterio del più probabile che no) all'altrui inadempimento (colposo): ex art. 1223 c.c., il NT ritardo nella consegna delle opere richieste a la necessità di porvi rimedio, ha determinato la mancata disponibilità di una quantità di risorse su cui non si è potuto innestare l'esecuzione delle NTr opere che avrebbe dovuto eseguire per l'appaltatore principale verso cui è, Pt_1 oggettivamente, responsabile ex art. 1228 c.c. NT I costi addebitati a e trasferibili al debitore inadempiente ammontano a € 26.379,87, oltre Pt_1
IVA.
Non si riconoscono voci correlative al mancato guadagno marginale, in quanto la semplice comparazione tra la somma dovuta in forza del contratto principale e quella dovuta, per la stessa frazione di opere, in forza del sub-contratto, lascia intendere che la committenza a ribasso impone al creditore deluso di farsi carico delle conseguenze direttamente imputabili alla sua scelta: le considerazioni del CTU sulla piena consapevolezza di della inadeguatezza del personale non Pt_1
NT qualificato impiegato da appunto a questo servono, a valorizzare la compartecipazione del creditore al danno procurato da una negligente scelta del proprio ausiliario (culpa in eligendo, arg. ex art. 1227 c.c.). Non si può imputare dunque al debitore il danno derivante dal mancato conseguimento di un profitto, maturato su una (consapevole) speculazione a ribasso sui costi. NT D'altronde, il pagamento nei confronti di è stato sospeso, previa opposizione di un'eccezione di inadempimento: come detto, il subappaltatore ha, sempre, diritto al corrispettivo dei lavori correttamente eseguiti. NT Detratti gli importi già ricevuti, il credito di ammonta a € 7.496,00 (oltre IVA).
Operata la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, si ha che:
- il decreto ingiuntivo va revocato,
- parte opposta va condannata al pagamento, in favore di parte opponente, di € 36.671,27, oltre
IVA su € 22.139,27.
Trattandosi di somme recuperate a titolo risarcitorio, in difetto di prova su utilizzi più remunerativi e di un'elencazione sul momento in cui sono state sborsate, gli interessi vanno computati al saggio legale dalla domanda.
Non si pone un problema di tardività della denuncia, in quanto le opere appaltate erano componenti di un'opera più ampia, sì che – come avvisa la dottrina che più ha approfondito l'argomento – non si può fare applicazione diretta degli artt. 1665 ss. c.c., in quanto, in questi casi, il creditore (sub-appaltante) fa valere non la delusione dell'interesse immediatamente dedotto in contratto, ma l'interesse a rivalersi pagina 4 di 5 nei confronti di chi ha compromesso la propria esposizione nei confronti del committente principale
(verso cui riveste una posizione di garanzia per gli inadempimenti imputabili al terzo sub appaltatore).
Le spese seguono la soccombenza: stante la parziale, reciproca soccombenza, le somme vengono calibrate sui medi dello scaglione riferibile al decisum.
Fanno eccezione le spese di CTU che vengono poste a carico di parte opposta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2040/23 RG, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
riconosciute le rispettive ragioni di credito, operata la compensazione tra le stesse, condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 36.671,27, oltre IVA su €
22.139,27, oltre interessi al saggio legale sulla somma capitale, dalla notificazione dell'atto introduttivo al soddisfo;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 7.500,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Parma, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 5 di 5