TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13927/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13927/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENFENATI BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 4 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BENFENATI BRUNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAM Controparte_1 C.F._2
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 7 BOLOGNApresso il difensore avv. ABRAM DANIELA
AVV. TANIA NICOLINI QUALE CURATORE DELLA MINORE nata in [...] Persona_1
11.1.2020, con il patrocinio dell'avv. NICOLINI TANIA elettivamente domiciliato in VIA
GAROFALO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLINI TANIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate rispettivamente il 18-10-2024, 22-10-
2024, 21-10-2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata nel 1986, infermiera professionale, e , nato nel 1982, Parte_1 Controparte_1
laureato in veterinaria, socio al 50% della Urban Mobility Residence snc di NI EL & C.
(tramite la quale viene gestito l'affitto di immobili) si sono sposati con rito civile il 15/09/2017; dal loro matrimonio è nata la figlia l'11/1/2020. Per_1
depositava ricorso per separazione in data 01/12/2022; il 09/01/2023 si costituiva Parte_1 ed all'udienza presidenziale del 12/01/2023 era concesso breve termine per note, rinviando CP_1
per verifica alla successiva udienza del 25/01/23. Con ordinanza del 27/01/2023 erano pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: la minore veniva affidata ai competenti Servizi Per_1
Sociali, con collocazione presso il padre, a cui veniva assegnata la casa coniugale;
inoltre, si dava mandato ai Servizi affinché organizzassero incontri protetti con la madre due volte a settimana per almeno due ore e relazionassero al Tribunale con cadenza mensile sulla situazione familiare;
si disponeva che gli stessi si coordinassero con l'incaricato CTU per valutare la necessarietà di ulteriori interventi;
si disponeva inoltre un contributo materno al mantenimento ordinario della figlia di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Con sentenza parziale n. 645/2023 era pronunciata la separazione personale e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa era istruita con l'espletamento di una CTU sulle capacità genitoriali delle parti.
Con ricorso depositato il 12/03/2024 introduceva il giudizio di divorzio r.g.n. 3748/2024, CP_1 nell'ambito del quale, con ordinanza ex art. 473bis. N. 22 c.p.c. del 02/10/24, era disposto l'affido esclusivo di al padre e la sua collocazione presso lo stesso. Per_1
In data 03/10/2024 era pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto di tutto ciò, va premesso che a seguito della pronuncia di separazione, le domande sulle quali il tribunale deve pronunciarsi sono quella relativa all'addebito nonché quelle riguardanti l'affidamento ed il collocamento della figlia, il calendario di visita col genitore non collocatario e il contributo di mantenimento a favore della figlia;
nondimeno, l'avvenuta instaurazione del giudizio di divorzio comporta che si debba esaminare la questione dei rapporti fra i due giudizi. Infatti, a seguito della modifica della L. n. 898 del 1970 per effetto dell'emanazione della L. n. 55 del 2015, ed in particolare della riduzione dei tempi che devono intercorrere tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di divorzio - sei mesi nel caso di omologa della separazione consensuale o della negoziazione assistita ed un anno dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di separazione giudiziale - può verificarsi pagina 2 di 8 più frequentemente che in passato la contestuale pendenza dei due giudizi;
in particolare, che il giudizio di separazione giudiziale non sia ancora stato definito pur dopo la pronuncia della sentenza sullo stato e ciò nonostante venga instaurato quello di divorzio.
A questo riguardo, e tenuto conto che al presente giudizio, instaurato l'1-12-2022, non si applicano le norme della c.d. legge Cartabia, ritiene il collegio condivisibile l'orientamento espresso dal Tribunale di
Milano 26 febbraio 2016 ord- est. Buffone e dal Tribunale di Monza in data 2017 secondo i quali, una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. divorzio) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ed art. 4 l..div) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra la data di deposito del ricorso per separazione e quella di deposito del ricorso divorzile.
Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dell'ordinanza ex art. 473.bis.22 c.p.c. adottata nel corso del giudizio di divorzio.
Pertanto, restano da esaminare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente, le domande economiche per il tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione e il deposito della domanda di divorzio e la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alla domanda di addebito, formulata da parte ricorrente, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Fatte queste doverose premesse, si anticipa che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere respinta perché infondata nel merito. La sostiene, infatti, che l'intollerabilità Parte_1
della prosecuzione della convivenza sia stata causata dal comportamento ingerente della suocera,
[...]
nel proprio matrimonio, nonché dalla ingiustificata sottrazione della figlia da parte del Pt_2 Per_1
Sostiene che tali avvenimenti non necessitino di attività istruttoria (si vedano le memorie di CP_1
replica del 15/01/25) poiché emergono ictu oculi dagli atti di causa e che occorre esaminare gli stessi ex
pagina 3 di 8 ante, collocandosi nel momento in cui sono avvenuti, e non ex post, ovvero alla luce del recente peggioramento della sua salute psichica.
Per quanto attiene l'asserita ingerenza della suocera nella vita matrimoniale, essa non è stata dimostrata, nelle modalità rappresentate dalla ricorrente, né si è dimostrato che il resistente, sopportandola e non opponendosi alla stessa, abbia così determinato l'intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale. L'analisi della CTU svolta sulle capacità genitoriali delle parti non ha, infatti, fatto emergere alcuna evidenza in tal senso ed i documenti allegati dalla ricorrente (doc. 7, email indirizzata dalla suocera alla attrice) non possono sicuramente essere ritenuti sufficienti a provare tale circostanza.
Con riferimento alla sottrazione di da parte di si rappresenta che il Consulente Per_1 CP_1 rispetto a tale avvenimento si è così espresso (v. pag. 53): “Tale reazione lo ha portato sia a chiedere aiuto clinico per la moglie sia a mettere in sicurezza la figlioletta di anni 3 nonostante il CSM Per_1 non avesse dato questa indicazione. Non si coglie tuttavia l'intenzione di interrompere il rapporto madre-figlia o di portare via la bimba a quanto un reale terrore dato dalla circostanza di Pt_1
non sapere cosa fare per sottrarsi ad una situazione inaspettata e potenzialmente esplosiva. In effetti in quel momento, prima che la Signora iniziasse la terapia, questo modo di procedere dettato dalla
Part prudenza non è stato scorretto. Ma non si comprende come mai non sia stato concordato con il ”.
Dalla lettura di tale passaggio si comprende come l'improvvisa sottrazione di all'influenza Per_1
materna sia stata sì un modo di procedere opinabile, ma comunque giustificabile alla luce dello scopo perseguito, ovvero la messa in sicurezza della minore. Per quanto la consulenza metta in evidenza anche le carenze ed i limiti del resistente, essa allo stesso tempo è strumento utile per comprendere come il rapporto matrimoniale tra le parti si fosse incrinato in un momento precedente alla sottrazione di che, lo si rammenta, è comunque avvenuta come reazione del padre al fatto che la madre si Per_1
fosse chiusa in bagno con la figlia dopo che la stessa aveva manifestato l'intenzione di recarsi in
Comune per avviare le pratiche del divorzio.
Peraltro, il padre, dopo aver trasferito presso di sé, a Sasso Marconi, dalla casa familiare che si Per_1
trovava a Casalecchio, per timore che la bimba potesse assistere a, o essere coinvolta in, condotte materne dettate da uno stato di instabilità psichica, ha comunicato la situazione senza indugio al
Servizio Sociale.
Deve quindi essere rigettata perché infondata nel merito la domanda di addebito della separazione al resistente.
Per quanto attiene alle reciproche domande di natura economica, rispetto alle quali sussiste potestas decidendi per il solo tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione (avvenuta il pagina 4 di 8 01/12/2022) ed il deposito della domanda di divorzio (12/03/24), si rappresenta che in quel frangente temporale la minore è stata collocata presso il padre e, dunque, il dovere di mantenimento della stessa sussiste in capo alla madre. Rispetto alla somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario, si ritiene corretto confermare l'importo stabilito nell'ordinanza presidenziale del 12/01/2023, ovvero 200,00 euro mensili, che corrisponde altresì a quanto richiesto dal padre, tenendo conto del reddito lavorativo dichiarato dalla ricorrente, pari ad euro 1.650,00 circa mensili (si veda modello 730 del 2024). Si osserva infatti che il padre svolgeva, e continua a svolgere, attività di locazione di immobili, quale amministratore e socio al 50% della Urban Mobility Residence s.n.c., che, stando a quanto dichiarato dal suo amministratore, nel corso del 2024, da gennaio a fine settembre, gli ha erogato somme in qualità di anticipo sugli utili per euro 12.500; egli percepisce inoltre, attualmente, la somma di euro 600 mensili complessive, a titolo di canone di locazione, per un appartamento di sua proprietà. Si ritiene che una disponibilità mensile netta di circa 1.500-2.000 euro fosse ragionevolmente attribuibile al convenuto anche nel periodo della separazione, egli infatti ha dichiarato all'udienza presidenziale: io sono socio al 50% di Urban Mobility Residence snc, insieme al fratello di mia madre, non ricordo chi dei due è amministratore, la società gestisce un residence, cioè 11 appartamenti in via della Ferriera,. Fino a ottobre 2021 gestivamo anche l'Hotel Maggiore che poi è stato ceduto a una società I miei redditi nel 2020 e 2021 sono bassi a causa del Covid.
In pratica per tre giorni a settimana stiamo presso il residence e per il resto dobbiamo essere reperibili per eventuali necessità della clientela. Si tratta di affitti per periodi medio-lunghi.
Egli nell'anno di imposta 2021 ha avuto un imponibile pari a euro 7.373, nel 2020 pari a zero e nell'anno di imposta 2019 ha avuto un imponibile annuo di euro 19.313 corrispondente a un netto medio mensile di euro 1.502. Ha dichiarato che la riduzione dei redditi del 2020 e del 2021 è dipesa dal
Covid e dalla conseguente forzata chiusura delle strutture ricettive.
Ciò detto sul contributo al mantenimento ordinario, per quanto attiene alle spese straordinarie, in virtù del dovere di mantenimento della prole incombente su entrambi i genitori e della non rilevante differenza reddituale tra gli stessi, esse vanno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Si sottolinea che tali statuizioni corrispondono alle richieste economiche del resistente.
Stante la soccombenza della ricorrente, si impone una condanna della stessa a corrispondere al resistente le spese di lite, che si liquidano secondo i parametri del D.M. 55/2014 nei valori minimi per tutte le fasi, trattandosi di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità ed essendosi l'istruttoria limitata all'espletamento di ctu e all'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali ed essendo state depositate solo le comparse conclusionali e non le memorie di replica;
si ritiene, inoltre, di porre a carico di entrambi i genitori, in solido fra loro, i compensi del Curatore Speciale, la cui necessità di nomina è nata dall'iniziale insufficiente capacità di comunicazione e collaborazione tra gli stessi;
pagina 5 di 8 essendo il Curatore Speciale ammesso al PSS, va disposto il pagamento diretto in favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/2002; vanno liquidati i suoi compensi nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la limitata attività svolta;
si ritiene, inoltre, di porre a carico dei genitori in solido fra loro le spese della espletata CTU relativa alla capacità genitoriale, già liquidate con separato decreto del 19/10/2023, posto che trattasi di incombente svolto nell'interesse della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione al resistente, formulata dalla ricorrente;
2) dichiara le domande accessorie originariamente formulate dalle parti (in punto di responsabilità genitoriale;
affidamento, collocamento e diritto di visita) assorbite nell'ambito del giudizio di divorzio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna recante R.G. n. 3748/2024;
3) dalla data della domanda e fino al 12/03/2024 (deposito del ricorso per divorzio) pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 al padre, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
pagina 6 di 8 (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
4) Condanna a rifondere a la somma di euro 3.809,00 Controparte_2 Controparte_1
per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori come per legge;
5) Condanna i genitori in solido fra loro a corrispondere al CTU dr. la Persona_2
somma di euro 2.198,88 più accessori, qui liquidata in via definitiva;
pagina 7 di 8 6) Pone a carico dei genitori in solido fra loro le spese legali del Curatore Speciale che si liquidano in euro 2.906 per compensi oltre 15% per spese generali e accessori come per legge;
dispone il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell'11.3.2025
La Giudice Relatrice
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13927/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENFENATI BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 4 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BENFENATI BRUNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAM Controparte_1 C.F._2
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 7 BOLOGNApresso il difensore avv. ABRAM DANIELA
AVV. TANIA NICOLINI QUALE CURATORE DELLA MINORE nata in [...] Persona_1
11.1.2020, con il patrocinio dell'avv. NICOLINI TANIA elettivamente domiciliato in VIA
GAROFALO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLINI TANIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate rispettivamente il 18-10-2024, 22-10-
2024, 21-10-2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata nel 1986, infermiera professionale, e , nato nel 1982, Parte_1 Controparte_1
laureato in veterinaria, socio al 50% della Urban Mobility Residence snc di NI EL & C.
(tramite la quale viene gestito l'affitto di immobili) si sono sposati con rito civile il 15/09/2017; dal loro matrimonio è nata la figlia l'11/1/2020. Per_1
depositava ricorso per separazione in data 01/12/2022; il 09/01/2023 si costituiva Parte_1 ed all'udienza presidenziale del 12/01/2023 era concesso breve termine per note, rinviando CP_1
per verifica alla successiva udienza del 25/01/23. Con ordinanza del 27/01/2023 erano pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: la minore veniva affidata ai competenti Servizi Per_1
Sociali, con collocazione presso il padre, a cui veniva assegnata la casa coniugale;
inoltre, si dava mandato ai Servizi affinché organizzassero incontri protetti con la madre due volte a settimana per almeno due ore e relazionassero al Tribunale con cadenza mensile sulla situazione familiare;
si disponeva che gli stessi si coordinassero con l'incaricato CTU per valutare la necessarietà di ulteriori interventi;
si disponeva inoltre un contributo materno al mantenimento ordinario della figlia di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Con sentenza parziale n. 645/2023 era pronunciata la separazione personale e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa era istruita con l'espletamento di una CTU sulle capacità genitoriali delle parti.
Con ricorso depositato il 12/03/2024 introduceva il giudizio di divorzio r.g.n. 3748/2024, CP_1 nell'ambito del quale, con ordinanza ex art. 473bis. N. 22 c.p.c. del 02/10/24, era disposto l'affido esclusivo di al padre e la sua collocazione presso lo stesso. Per_1
In data 03/10/2024 era pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto di tutto ciò, va premesso che a seguito della pronuncia di separazione, le domande sulle quali il tribunale deve pronunciarsi sono quella relativa all'addebito nonché quelle riguardanti l'affidamento ed il collocamento della figlia, il calendario di visita col genitore non collocatario e il contributo di mantenimento a favore della figlia;
nondimeno, l'avvenuta instaurazione del giudizio di divorzio comporta che si debba esaminare la questione dei rapporti fra i due giudizi. Infatti, a seguito della modifica della L. n. 898 del 1970 per effetto dell'emanazione della L. n. 55 del 2015, ed in particolare della riduzione dei tempi che devono intercorrere tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di divorzio - sei mesi nel caso di omologa della separazione consensuale o della negoziazione assistita ed un anno dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di separazione giudiziale - può verificarsi pagina 2 di 8 più frequentemente che in passato la contestuale pendenza dei due giudizi;
in particolare, che il giudizio di separazione giudiziale non sia ancora stato definito pur dopo la pronuncia della sentenza sullo stato e ciò nonostante venga instaurato quello di divorzio.
A questo riguardo, e tenuto conto che al presente giudizio, instaurato l'1-12-2022, non si applicano le norme della c.d. legge Cartabia, ritiene il collegio condivisibile l'orientamento espresso dal Tribunale di
Milano 26 febbraio 2016 ord- est. Buffone e dal Tribunale di Monza in data 2017 secondo i quali, una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. divorzio) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ed art. 4 l..div) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra la data di deposito del ricorso per separazione e quella di deposito del ricorso divorzile.
Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dell'ordinanza ex art. 473.bis.22 c.p.c. adottata nel corso del giudizio di divorzio.
Pertanto, restano da esaminare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente, le domande economiche per il tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione e il deposito della domanda di divorzio e la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alla domanda di addebito, formulata da parte ricorrente, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Fatte queste doverose premesse, si anticipa che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere respinta perché infondata nel merito. La sostiene, infatti, che l'intollerabilità Parte_1
della prosecuzione della convivenza sia stata causata dal comportamento ingerente della suocera,
[...]
nel proprio matrimonio, nonché dalla ingiustificata sottrazione della figlia da parte del Pt_2 Per_1
Sostiene che tali avvenimenti non necessitino di attività istruttoria (si vedano le memorie di CP_1
replica del 15/01/25) poiché emergono ictu oculi dagli atti di causa e che occorre esaminare gli stessi ex
pagina 3 di 8 ante, collocandosi nel momento in cui sono avvenuti, e non ex post, ovvero alla luce del recente peggioramento della sua salute psichica.
Per quanto attiene l'asserita ingerenza della suocera nella vita matrimoniale, essa non è stata dimostrata, nelle modalità rappresentate dalla ricorrente, né si è dimostrato che il resistente, sopportandola e non opponendosi alla stessa, abbia così determinato l'intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale. L'analisi della CTU svolta sulle capacità genitoriali delle parti non ha, infatti, fatto emergere alcuna evidenza in tal senso ed i documenti allegati dalla ricorrente (doc. 7, email indirizzata dalla suocera alla attrice) non possono sicuramente essere ritenuti sufficienti a provare tale circostanza.
Con riferimento alla sottrazione di da parte di si rappresenta che il Consulente Per_1 CP_1 rispetto a tale avvenimento si è così espresso (v. pag. 53): “Tale reazione lo ha portato sia a chiedere aiuto clinico per la moglie sia a mettere in sicurezza la figlioletta di anni 3 nonostante il CSM Per_1 non avesse dato questa indicazione. Non si coglie tuttavia l'intenzione di interrompere il rapporto madre-figlia o di portare via la bimba a quanto un reale terrore dato dalla circostanza di Pt_1
non sapere cosa fare per sottrarsi ad una situazione inaspettata e potenzialmente esplosiva. In effetti in quel momento, prima che la Signora iniziasse la terapia, questo modo di procedere dettato dalla
Part prudenza non è stato scorretto. Ma non si comprende come mai non sia stato concordato con il ”.
Dalla lettura di tale passaggio si comprende come l'improvvisa sottrazione di all'influenza Per_1
materna sia stata sì un modo di procedere opinabile, ma comunque giustificabile alla luce dello scopo perseguito, ovvero la messa in sicurezza della minore. Per quanto la consulenza metta in evidenza anche le carenze ed i limiti del resistente, essa allo stesso tempo è strumento utile per comprendere come il rapporto matrimoniale tra le parti si fosse incrinato in un momento precedente alla sottrazione di che, lo si rammenta, è comunque avvenuta come reazione del padre al fatto che la madre si Per_1
fosse chiusa in bagno con la figlia dopo che la stessa aveva manifestato l'intenzione di recarsi in
Comune per avviare le pratiche del divorzio.
Peraltro, il padre, dopo aver trasferito presso di sé, a Sasso Marconi, dalla casa familiare che si Per_1
trovava a Casalecchio, per timore che la bimba potesse assistere a, o essere coinvolta in, condotte materne dettate da uno stato di instabilità psichica, ha comunicato la situazione senza indugio al
Servizio Sociale.
Deve quindi essere rigettata perché infondata nel merito la domanda di addebito della separazione al resistente.
Per quanto attiene alle reciproche domande di natura economica, rispetto alle quali sussiste potestas decidendi per il solo tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione (avvenuta il pagina 4 di 8 01/12/2022) ed il deposito della domanda di divorzio (12/03/24), si rappresenta che in quel frangente temporale la minore è stata collocata presso il padre e, dunque, il dovere di mantenimento della stessa sussiste in capo alla madre. Rispetto alla somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario, si ritiene corretto confermare l'importo stabilito nell'ordinanza presidenziale del 12/01/2023, ovvero 200,00 euro mensili, che corrisponde altresì a quanto richiesto dal padre, tenendo conto del reddito lavorativo dichiarato dalla ricorrente, pari ad euro 1.650,00 circa mensili (si veda modello 730 del 2024). Si osserva infatti che il padre svolgeva, e continua a svolgere, attività di locazione di immobili, quale amministratore e socio al 50% della Urban Mobility Residence s.n.c., che, stando a quanto dichiarato dal suo amministratore, nel corso del 2024, da gennaio a fine settembre, gli ha erogato somme in qualità di anticipo sugli utili per euro 12.500; egli percepisce inoltre, attualmente, la somma di euro 600 mensili complessive, a titolo di canone di locazione, per un appartamento di sua proprietà. Si ritiene che una disponibilità mensile netta di circa 1.500-2.000 euro fosse ragionevolmente attribuibile al convenuto anche nel periodo della separazione, egli infatti ha dichiarato all'udienza presidenziale: io sono socio al 50% di Urban Mobility Residence snc, insieme al fratello di mia madre, non ricordo chi dei due è amministratore, la società gestisce un residence, cioè 11 appartamenti in via della Ferriera,. Fino a ottobre 2021 gestivamo anche l'Hotel Maggiore che poi è stato ceduto a una società I miei redditi nel 2020 e 2021 sono bassi a causa del Covid.
In pratica per tre giorni a settimana stiamo presso il residence e per il resto dobbiamo essere reperibili per eventuali necessità della clientela. Si tratta di affitti per periodi medio-lunghi.
Egli nell'anno di imposta 2021 ha avuto un imponibile pari a euro 7.373, nel 2020 pari a zero e nell'anno di imposta 2019 ha avuto un imponibile annuo di euro 19.313 corrispondente a un netto medio mensile di euro 1.502. Ha dichiarato che la riduzione dei redditi del 2020 e del 2021 è dipesa dal
Covid e dalla conseguente forzata chiusura delle strutture ricettive.
Ciò detto sul contributo al mantenimento ordinario, per quanto attiene alle spese straordinarie, in virtù del dovere di mantenimento della prole incombente su entrambi i genitori e della non rilevante differenza reddituale tra gli stessi, esse vanno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Si sottolinea che tali statuizioni corrispondono alle richieste economiche del resistente.
Stante la soccombenza della ricorrente, si impone una condanna della stessa a corrispondere al resistente le spese di lite, che si liquidano secondo i parametri del D.M. 55/2014 nei valori minimi per tutte le fasi, trattandosi di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità ed essendosi l'istruttoria limitata all'espletamento di ctu e all'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali ed essendo state depositate solo le comparse conclusionali e non le memorie di replica;
si ritiene, inoltre, di porre a carico di entrambi i genitori, in solido fra loro, i compensi del Curatore Speciale, la cui necessità di nomina è nata dall'iniziale insufficiente capacità di comunicazione e collaborazione tra gli stessi;
pagina 5 di 8 essendo il Curatore Speciale ammesso al PSS, va disposto il pagamento diretto in favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/2002; vanno liquidati i suoi compensi nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la limitata attività svolta;
si ritiene, inoltre, di porre a carico dei genitori in solido fra loro le spese della espletata CTU relativa alla capacità genitoriale, già liquidate con separato decreto del 19/10/2023, posto che trattasi di incombente svolto nell'interesse della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione al resistente, formulata dalla ricorrente;
2) dichiara le domande accessorie originariamente formulate dalle parti (in punto di responsabilità genitoriale;
affidamento, collocamento e diritto di visita) assorbite nell'ambito del giudizio di divorzio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna recante R.G. n. 3748/2024;
3) dalla data della domanda e fino al 12/03/2024 (deposito del ricorso per divorzio) pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 al padre, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
pagina 6 di 8 (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
4) Condanna a rifondere a la somma di euro 3.809,00 Controparte_2 Controparte_1
per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori come per legge;
5) Condanna i genitori in solido fra loro a corrispondere al CTU dr. la Persona_2
somma di euro 2.198,88 più accessori, qui liquidata in via definitiva;
pagina 7 di 8 6) Pone a carico dei genitori in solido fra loro le spese legali del Curatore Speciale che si liquidano in euro 2.906 per compensi oltre 15% per spese generali e accessori come per legge;
dispone il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell'11.3.2025
La Giudice Relatrice
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8