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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/12/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IA Di RO in data 13/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.4368/2023R.g. (cui è riunita quella iscritta al n.2979/2024 r.g.)
Tra
n.23/11/1974 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta quale procuratrice di sé stessa Parte_1
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cucinella
E in p.l.r.p.t. Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Oliva Anna
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 27/07/2023, depositato in data 27/07/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1)Preliminarmente accogliere l'istanza di sospensione ivi formulate;
2)Fissare con decreto l'udienza di comparizione con concessione del termine per la notifica del ricorso introduttivo alla controparte;
3) Conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace
l'intimazione di pagamento N.07120239029161578/000, relativa all'avviso di addebito n.37120180012715531000, in virtù di una presunta posizione debitoria in capo all'istante per un ammontare totale di €9.424,02 in quanto 1 inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte;
4) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t, al CP_3 pagamento di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CPA.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
Il Giudice scrivente – designato alla trattazione del giudizio ai sensi del D.L .
n°117/2025 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
25.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n.
233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito,
D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 (Cass. n. 13463 del 2017); è ormai consolidato il principio secondo cui, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo -previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore (Cass. nn. 17769 CP_4 CP_2 del 2015 e 13463 del 2017 , cit.); nel caso di specie, intervenuta la notificazione il 07.11.2018, non può dirsi maturata la prescrizione.
Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , sono poste a carico della parte
Pag. 2 di 3 soccombente ex art.91c.p.c.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di li te che si liquidano in €1483,00 nei confronti di parte resistente CP_3
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di li te che si liquidano in €1483,00 nei confronti di parte resistente CP_2
Si comunichi.
Nola, 13 dicembre 2025
Il Giudice
IA Di RO
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