Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n.225 presso lo studio dell'avv. Carlo
Capone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
appellante
Contro
, nata in [...] il [...]; , nata i n Controparte_1 Controparte_2
Molfetta il 25/11/1961; , nata in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; , nata in Controparte_4 Parte_2
pagina 1 di 13
Massimiliano Carbonara, sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
appellati ed appellanti incidentali
Nonché
Con
, in persona del suo liquidatore p.t. Controparte_6
appellata contumace
Nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_7
litisconsorte necessario, contumace
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1533/2020, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 15/10/2020, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.95000634/2012 r.g., promosso dagli odierni appellati, dinanzi l'allora sezione distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo ”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 2/02/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante: ”riformare
l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi così come nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per tutti i motivi Parte_3 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze per i due gradi di giudizio”; per gli appellati ed appellanti incidentali:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, respingere le domande avverse, in quanto infondate in fatto e diritto ed accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare la gravata sentenza dichiarando nulla la fideiussione rilasciata dal per Persona_1 violazione della normativa antitrust con ogni conseguenziale provvedimento in favore pagina 2 di 13 degli eredi beneficiati odierni appellanti;
In ogni caso, voglia riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna degli odierni appellanti, in solido con la in CP_8 qualità di eredi al pagamento delle spese di CTU e processuali, prevedendo la natura di eredi beneficiati. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio”
Svolgimento del processo
Il giudizio in esame trae origine da un intrattenuto rapporto bancario tra la Controparte_9
(già ) con l'agenzia di Corato della Banca Moi9nte Paschi di Siena
[...] CP_10 nell'ambito del quale si convenivano un rapporto di conto corrente, di finanziamento e di apertura di credito.
In particolare, per quel che concerne il giudizio in esame, in data 11/7/2002, la predetta elargiva in favore della predetta società un finanziamento per la somma di CP_7
€130.000,00 da restituire mediante sessanta rate mensili come da allegato pianoi di ammortamento con prestata fideiussione del fino alla Persona_1 concorrenza della somma di €160.000,00, con inadempimento contrattuale a decorrere dal 30/10/04 per un importo residuo di €107.936,05 per il cui recupero la Banca mutuante richiedeva ed otteneva dalla sezione distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del 28/5/2012 nei confronti della società mutuataria e del suo fideiussore per il predetto importo maggiorato degli interessi convenzionali come richiesti e delle spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto predetto, con citazione del 16-18/7/2012, proponevano contestuale opposizione la società ingiunta ed il suo fideiussore predetto, così introducendo il giudizio in esame, allegando, a supporto, in via preliminare, la mancata partecipazione della banca opposta alla procedura di conciliazione obbligatoria già introdotta dalla società opponente;
nel merito, la asserita insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto per illegittimità delle somme richieste, violazione dell'art.50 TUB ed incertezza del credito.
Assumevano ancora l'inosservanza dei requisiti di forma e di contenuto del contratto di finanziamento con violazione degli artt.1283, 1284 e 1439 c.c.; l'illegittimità delle somme richieste in conseguenza di un illecito piano di ammortamento ed infine l'inesistenza della fideiussione del con illegittima applicazione dell'imposta Persona_1
pagina 3 di 13 sostitutiva, concludendo per la invocata revoca dell'opposto decreto con le conseguenziali statuizioni di rito.
Con comparsa del 18/3/2013, in previsione della fissata udienza di prima comparizione del 20/3/13 , si costituiva la Banca opposta, contestando la fondatezza di tutte le avverse deduzioni difensive, assumendo, in particolare, la piena sussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo con prova scritta del credito dato dal contratto di finanziamento dell'11/7/2002, caratterizzato dai requisiti di forma e di contenuto prescritti, configurandosi i n un contratto di finanziamento da utilizzarsi per reintegro liquidità con le correlative condizioni tutte pattuite e debitamente sottoscritte.
Con riguardo alla contestata correttezza del convenuto piano di ammortamento “alla francese” ne rilevava l'infondatezza a fronte dell'oramai incontestata validità dello stesso con applicazione di interessi semplici e non composti e quindi senza alcun fenomeno anatocistico, confutando infine la sollevata eccezione circa l'obbligazione fideiussoria rilasciata dal di cui era stata disconosciuta la stessa esistenza, a Persona_1 fronte dell'incontestabile rilievo documentale dell'obbligazione rilasciata il 9/7/2002, concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per l'integrale rigetto della avversa opposizione.
Così radicatosi il giudizio, disattesa la richiesta di parte attore di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art.649 c.p.c., all'esito della fase di trattazione, disponeva il Tribunale procedersi ad una ctu contabile sui quesiti, tuttavia, riconducibili ad un rapporto di conto corrente e designazione del ctu in persona dott. . Controparte_11
Nel corso successivo del processo, all'esito dell'udienza del 4/4/2014, subentrava per la società opponente altro difensore in sostituzione del precedente difensore rinunciatario, con contestuale dichiarazione di avvenuto decesso del e Persona_1 conseguenziale interruzione del processo.
Con successivo ricorso per riassunzione del 24/6/2014, subentrando al de cuius
, gli odierni appellati, quali eredi “beneficiati” dello stesso, Persona_1 chiedevano disporsi la prosecuzione del processo incardinato presso il Tribunale di Trani- articolazione di Andria, con successiva udienza di comparizione per il 12/12/14, in pagina 4 di 13 previsione della quale si costituiva in riassunzione la convenuta, reiterando le CP_7 deduzioni difensive già addotte con la prima comparsa.
Nel corso delle successive udienze, avendo il designato CTU dichiarato di accettare l'incarico, veniva dalle parti attrici in riassunzione richiesta una “riformulazione” dei quesiti con attinenza al rapporto di finanziamento oggetto di causa, sulla scorta del quale era stato concesso l'opposto decreto ingiuntivo all'esito della quale, con successiva ordinanza del 26/9/2015, l'assegnatario del ruolo, riformulava i quesiti al ctu con riferimento al contestato superamento del tasso soglia e del piano di ammortamento in concreto applicato utilizzando la formula dell'interesse semplice finalizzato a verificare la paventata ipotesi di fenomeni anatocistici.
Acquisita la disposta verifica peritale, la causa, dopo molteplici rinvii d'ufficio per rilevato carico del ruolo, perveniva all'udienza decisoria, fissata ex art.281 sexies c.p.c. per il
15/10/2020.
Con contestuale sentenza del 15/10/2020 il Tribunale monocratico di Trani, cui, nelle more, era stato trasferito il fascicolo a seguito dell'avvenuta soppressione delle sezioni distaccate, definiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei seguenti termini:
1)in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)accerta il minor credito della nella misura di €90.165,63 Controparte_7
e per l'effetto, condanna e , Controparte_9 Controparte_1 CP_2
, , e , eredi di
[...] Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
in solido, al pagamento in favore della Persona_1 Controparte_7
della somma di €90.165,63; 3)compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra
[...]
e gli eredi di con la Controparte_9 Persona_1 [...]
, 4)pone a carico di ed eredi di Controparte_7 Controparte_12 Persona_1
la restante parte non compensata;
5)compensa nella misura di 1/3 le spese di
[...]
CTU e pone definitivamente a carico delle parti opponenti in solido la restante parte.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle evidenziate ed adottate soluzioni decisorie.
Premetteva il Tribunale una concisa cronistoria processuale evidenziando le motivazioni addotte dagli attori a supporto della proposta opposizione, consistenti, in estrema sintesi,
pagina 5 di 13 in un contestato difetto di prova del credito, avallato solamente dal c.d. certificato saldaconto nella fase monitoria, inidoneo a comprovare il credito nella successiva fase a cognizione piena;
l'avvenuta stipula del finanziamento per un credito speciale ex art.39
TUB co n applicazione, tuttavia, di condizioni e tassi ordinari, eccependosene, quindi il c.d. “dolo inganno” nella stipulazione;
la mancanza di espressa pattuizione scritta degli addebitati interessi, spese e commissioni di massimo scoperto;
illegittimità dell'adottato piano di ammortamento in mancanza di preventiva pattuizione, configurandosi lo stesso in un ammortamento alla francese con previsione di costi per interessi pari ad €9.430,32
a fronte dell'0alternativo ammortamento all'italiana per cui sarebbe stato addebitato il minor importo di €5.755,21; la mancata sottoscrizione da parte del Persona_1
del contratto di fideiussione con riferimento al contratto di finanziamento
[...] oggetto di causa;
infine, la stipulazione di un contratto di finanziamento, solo formalmente definito “credito speciale” che aveva consentito alla banca l'applicazione di una minore imposta sostitutiva, con conseguente sottrazione di entrate al gettito dell'Erario (quindi, evidentemente, alcuna questione di nullità della fideiussione per contrasto antitrust).
Tanto premesso, provvedeva il Tribunale a delibare la controversia in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” ovvero sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata
Tanto premesso, venendo al merito della questione, riteneva il primo giudice fondata l'opposizione per quanto di ragione, con conseguente riduzione del credito azionato in sede monitoria.
Dava atto dell'avvenuto riconoscimento, da parte della società mutuataria di non aver restituito integralmente il finanziamento concesso dalla Banca, ammettendo di aver sospeso i pagamenti delle rate dal 30/9/2004.
L'odierna opponente aveva inoltre sostenuto di non aver mai pattuito in forma scritta le condizioni contrattuali del finanziamento e, in particolare, di non aver mai consentito all'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese, il cui risultato pratico sarebbe stato sostanzialmente quello di addebitare al cliente interessi composti e dunque usurai, concretizzando un illecito anatocismo e lo stesso deduceva di non Persona_1 aver mai sottoscritto alcuna obbligazione fideiussoria.
pagina 6 di 13 Sulla scorta dell'acquisito materiale probatorio-documentale, rigettava il primo giudice le suddette eccezioni, risultando infatti, non solo la materiale sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della società mutuataria l'11/7/2002 ma anche la sottoscrizione da parte del della correlativa obbligazione fideiussoria fino all'importo di Persona_1
€160.000,00.
Disattendeva quindi il Tribunale i paventati profili d'illegittimità lamentati in ordine alla tipologia del concordato piano di ammortamento, confermando, a tale riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla liceità del piano di ammortamento alla francese, inidoneo a generare alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi, adducendovi, a supporto, ,la effettiva metodologia di calcolo degli interessi e richiamando le analoghe conclusioni cui era pervenuto il ctu all'esito del correlativo specifico quesito, avendo, invero, l'ausiliarie affermato che il sistema di ammortamento applicato al finanziamento non aveva generato alcuna forma di “capitalizzazione occulta” degli interessi, non essendo stato rilevato alcunchè, nel calcolo matematico e finanziario dell'interesse in grado di condurre alla generazione di interessi composti.
Tanto evidenziato, rilevava, tuttavia il Tribunale che il CTU, nel calcolare il debito residuo alla data di scadenza naturale del contratto e tenendo conto dei versamenti comunque operati fino al 30/9/2004, aveva ritenuto che alla sorte capitale residua di €81.075,93 dovessero aggiungersi interessi nella misura di €9.089,70 per un totale complessivo di
€90.165,63 nei cui termini doveva quindi ridursi il credito effettivo, rilevandosi, tutte le altre doglianze contenute nell'atto introduttivo, pienamente “apodittiche” e generiche, neanche supportate dalla relazione stragiudiziale allegata in atti, non ritenendosi necessario alcun ulteriore approfondimento, motivando, infine, la riduzione del credito idonea ad avallare una disposta compensazione parziale nella isura di 1/3 delle spese di lite, configurandosi, nella fattispecie, una chiara ipotesi di reciproca parziale soccombenza.
Avverso la statuizione predetta insorgevano entrambe le parti proponendo, l'odierna appellante, avente causa dell'originaria banca creditrice, un proprio gravame principale cui si contrapponeva (senza alcun contrasto degli specifici motivi) un “anomalo” gravame incidentale da parte degli odierni appellati, aventi causa dell'originario fideiussore, con pagina 7 di 13 acquiescenza della società debitrice principale che rimaneva contumace, così come contumace rimaneva l'originario Istituto bancario cui, con motivata ordinanza, si disponeva la notifica dell'appello alfine di integrare il contradittorio processuale.
L'appello principale veniva articolato sulla scorta di una duplice censura, attinente riscontrati errori materiali ascrivibili al primo giudice, nella materiale determinazione ed indicazione sia dell'importo capitale del credito e sia degli interessi accessori convenzionali sullo stesso, omettendo di individuare gli interessi moratori richiesti e concessi nella fase monitoria sino alla data di effettiva risoluzione del contratto da parte della banca (25/8/2010)e non come erroneamente fatto dal Ctu fino alla data di naturale scadenza dello stesso
Come innanzi detto, si costituivano gli appellati, eredi dell'originario fideiussore
, già subentrati in riassunzione nel processo di primo grado, i Persona_1 quali, senza alcuna obiezione ai prospettati errori materiali di cui innanzi, si limitavano a proporre un gravame incidentale articolato su due specifici motivi, senza reiterare alcuna delle molteplici contestazioni svolte nel primo grado avverso il contratto di finanziamento de quo,(con implicito passaggio in giudicato delle motivazioni addotte dal primo giudice sul punto)e, una prima motivazione, introducevano la questione della nullità della fideiussione omnibus per contrasto con le clausole antitrust, con una seconda motivazione lamentando la mancata indicazione, nel dispositivo della gravata sentenza, della circostanza dell'accettazione ereditaria del de cuius con beneficio d'inventario, con le conseguenziali limitazioni, entro tali limiti, delle statuizioni condannatorie a carico degli stessi per le liquidate spese processuali.
Nel corso dell'udienza del 28/10/2022 la causa veniva riservata in decisione ex art.190
c.p.c. per essere, tuttavia, rimessa sul ruolo con successiva ordinanza del 10/2/2023 per l'integrazione del contradittorio nei confronti del litisconsorte necessario
[...]
a cura della società appellante, con rinvio all'udienza del 16/6/2023, Controparte_7 differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 2/2/2024, trattata con la disposta modalità cartolare telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva definitivamente riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, con concessione alle parti di nuovi termini ex art.190 c.p.c..
Motivazione della decisione pagina 8 di 13 Sulla scorta dei rilievi di cui appresso, ritiene il Collegio di poter accogliere il gravame principale, siccome supportato da evidenti “sviste” materiali da parte del Tribunale, sia in ordine all'immotivata riduzione degli interessi moratori fino alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e sia con riferimento all'omessa considerazione della modificata e definitiva determinazione degli interessi maturati da parte del CTU, avendo riconosciuto solo quelli erroneamente determinati nella bozza dello stesso, ritenendo, quindi, di poter condividere le proposte doglianze.
Venendo, quindi alla prima censura circa il prospettato erroneo calcolo degli interessi quale denunciato vizio determinativo del credito, deve, effettivamente, riscontrarsi che il
Tribunale, indicando e determinando la posta creditoria degli interessi moratori da aggiungersi alla residua sorte capitale, con conseguente determinazione della ridotta entità del credito complessivo vantato dalla appellante in €90.165,63 ( a fronte di quello ingiunto di €107.396,05), li determinava in €9.089,70, così confermando la determinazione dell'ausiliario che quantificava gli interessi sino al 31/7/2007, omettendo di considerare che il contratto veniva risolto circa tre anni dopo la sua scadenza naturale, ovvero il 25/8/2010.
A tale riguardo, non può sottacersi la circostanza che il decreto ingiuntivo del 28/5/2012, oltre alla predetta linea capitale di €107.396,05 veniva emesso “oltre interessi convenzionali come richiesti” ovvero gli “interessi convenzionali al tasso moratorio del 2,1
0% dal 26/08/2010 sino all'effettivo soddisfo”.
Il giudice del monitorio aveva quindi riconosciuto gli interessi moratori convenzionali fino al 26/8/2010, ovvero sino al giorno successivo alla effettiva risoluzione del contratto di finanziamento e non dalla data, anteriore di circa di tre anni, della sua scadenza naturale, come erroneamente indicato dal ctu e immotivatamente recepito in sentenza.
La quota di interessi riconosciuta in sentenza deve quindi ritenersi ingiustamente ridotta, dovendo emendarsi l'errata determinazione integrandola con ulteriori interessi moratori per il periodo dal 31/7/2007 al 25/8/2010.
Parimenti fondata è l'ulteriore censura attinente la determinazione effettiva di tale quota d'interessi, atteso che quella riportata dal Tribunale nella parte motivazionale (€9.089,70) corrispondeva solo ad una elaborazione provvisoria del CTU nella propria “bozza”
pagina 9 di 13 preliminare, per essere poi rettificata in quella definitiva di €9.745,33 da riportare correttamente, con conseguente modificazione del credito residuo complessivo.
Non si ritiene invece di condividere l'ulteriore e prospettata incongruità nella ricostruzione determinativa del credito residuo ascrivibile al ctu (€81.898,14 a fronte di €81.0765,93) difettando la censura di puntuali osservazioni critiche all'esito della bozza di relazione peritale.
Venendo, quindi, al gravame incidentale degli appellati, articolato nelle due censure di cui innanzi, deve configurarsi la prima doglianza quale introduzione di una eccezione di nullità della fideiussione ma proposta e né tantomeno coltivata nel corso del primo grado del giudizio, confermando la circostanza con l'omessa produzione documentale dei presupposti costitutivi la medesima eccezione, ovvero lo schema ABI e la circolare della
Banca D'Italia del 2005 e la stessa fideiussione con le tre clausole anticoncorrenziali.
Il rilievo non è di poco conto, atteso che, malgrado l'ammissibilità rituale dell'eccezione predetta di nullità in ogni grado e fase del giudizio, l'assoluta carenza assertiva e documentale non può sanarsi in questa fase processuale.
A tale riguardo, si è autorevolmente precisato che: “ in tema di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbene l'eccezione di nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tale rilevabilità è circoscritta alla valutazione in diritto di fatti già allegati e non consente l'introduzione di nuovi elementi probatori. I fatti costitutivi della nullità devono essere stati tempestivamente allegati in primo grado, non potendo il giudice procedere a nuovi accertamenti fattuali in violazione del principio del contradittorio, La produzione in appello del provvedimento della Banca
d'Italia n.55/2005 e del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza, quali documenti
a supporto dell'eccezione di nullità antitrust, è tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c., non rientrando tali atti amministrativi né nell'ambito del principio iura novit curia né del fatto notorio (cfr. Cass. ordinanza n.27817 del 28/10/2024; conf. Cass.
15/7/2024 n.19401; Trib. Padova , 3/3/2020 n.453).
Anche a considerare, sulla scorta della rilevante pronuncia nomofilattica delle Sezioni
Unite del dicembre del 2021 che, salvando la validità contrattuale della fideiussione, ne dichiarava la nullità solo parziale con riferimento alle sole tre clausole “incriminate”, tra pagina 10 di 13 cui quella di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. e quella liberatoria di cui all'art.1956
c.c., dirimente è l'assoluta mancata proposizione delle correlative eccezioni liberatorie nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello di appello, laddove nessun accenno svolgeva la difesa degli appellanti sia ad un'asserita tardiva proposizione dell'azione monitoria contro il fideiussorie, in quanto proposta oltre il termine semestrale dalla esigibilità del credito nei confronti della debitrice principale, configurabile alla stregua di eccezione in senso stretto con conseguente onere propositivo tempestivo a pena di decadenza (cfr. Cass. n.30774 del 30/11/2024) e sia con riguardo ad una asserita efficacia
“liberatoria” del fideiussorie conseguente ad un suo mancato preventivo consenso al ulteriori linee di credito accordate alla società garantita pur conoscendone le aggravate condizioni finanziarie.
In ogni caso, gli appellanti incidentali, anche successivamente alla sentenza nomofilattica del dicembre 2021, non si adeguavano affatto alla nuova e vincolante delibazione di legittimità, reiterando integralmente le difese svolte in epoca precedente alla stessa (in sede di costituzione) con quelle conclusionali successive alla precisazione delle conclusioni del 2/2/2024.
Il rilievo suddetto comporta, evidentemente, il rigetto della doglianza atteso che la fideiussione doveva ritenersi salva, dovendosi escludere le sole tre clausole anticoncorrenziali, la cui rilevanza non era tuttavia giammai evidenziata nelle difese del fideiussore e dei suoi successivi eredi.
Accoglibile si configura, invece, la seconda doglianza attinente ad una disposta condanna solidale degli odierni appellati a liquidate spese processuali senza l'espressa limitazione delle stesse alla capienza dell'asse ereditario accettato con beneficio d'inventario ex art.490 c.c.-
Incontestata la espressa e chiara menzione dell'accettazione beneficiata, adeguatamente e documentalmente supportata la stessa, doveva il Tribunale espressamente indicare la limitazione di responsabilità patrimoniale degli eredi “infra vires hereditatis”, determinando con l'omissione predetta, la potenziale esposizione patrimoniale degli stessi con beni personali, circostanza incontestabilmente esclusa dall'accettazione beneficiata
(v. fra tante, Cass. 23398 del 27/7/2022), conseguendone il doveroso emendamento della statuizione condannatoria oggetto d'impugnativa. pagina 11 di 13 In punto di regolamento delle spese del grado, ritiene il Collegio procedere alla integrale compensazione delle stesse a tanto indotto, da un lato, dalla implicita acquiescenza degli appellati alle due doglianze in merito alla effettiva determinazione degli interessi moratori, concessi in fase monitoria, e denegati immotivatamente nel giudizio di merito e dall'altra il mutamento giurisprudenziale che di fatto integrava la ritenuta inaccoglibilità della prima censura incidentale oltre, infine, all'evidente errore procedimentale del Tribunale in punto di omessa considerazione dell'accettazione beneficiata, non contrastato dalla difesa della società appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.1533/2020, resa dal
[...]
Tribunale monocratico di Trani in data 15/10/2020 ex art.281 sexies c.p.c., in pari data pubblicata, nonché sull'appello incidentale proposto da , Controparte_1 CP_2
, , e avverso la
[...] Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 medesima sentenza, così provvede:
1)Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza
2)Condanna gli appellati, nella espressa qualità di eredi ed aventi causa dell'originario fideiussore al pagamento, in solido con la Persona_1 Controparte_9
, in favore della società appellante, avente causa dell'originaria creditrice
[...] [...]
, della somma di €90.821,26 oltre ulteriori interessi moratori Controparte_7 convenzionali sulla linea capitale di €81.075,93 dal 31/7/07 al 25/8/2010;
3)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza
4)Limita la disposta condanna, in solido con la alle spese del giudizio di primo CP_8 grado degli eredi beneficiati, costituiti in riassunzione, del de cuius
[...]
giusta liquidazione di cui ai capi 4) e 6) del dispositivo, “infra vires Persona_1 hereditatis”, ovvero fino alla capienza dell'asse ereditario accettato con beneficio d'inventario;
5)Compensa integralmente tra tutte le parti le spese attinenti il presente grado del giudizio. pagina 12 di 13 Così deciso, all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 22/4/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 13 di 13