Articolo 1437 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1437. Medaglie al valore di Marina 1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo. 2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado. 3. La medaglia di bronzo e', invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010