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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva precedentemente as- sunta all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., letti ed esaminati gli atti di causa;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c. nel procedimento iscritto al n. R.G. 3260 / 2022 promosso da: nato il [...] a [...]- Parte_1 ford/CT, Stati Uniti d'America, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Armando Pedicini, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana , na- Parte_2 ta il 2 ottobre 1878 a Corleto Perticara (PZ).
In particolare, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedot- to che: <1) Che l'odierno ricorrente è cittadino statunitense di origine italiana in quanto discendente diretto della sig.ra Parte_2
Pag. 1 di 12 (bisnonna del ricorrente), nata a [...] nella provincia di Po- tenza, il giorno 02.10.1878, figlia di e Persona_1 [...]
la stessa emigrava negli Stati Uniti d'America fine 800' ove Per_2 si sposava, in data 30.11.1893 con il sig. (bisnonno del ri- Persona_3 corrente) anch'egli originario d'Italia ma naturalizzatosi cittadino ame- ricano in data 21.10.1896 (cfr. all. 2.8); i due coniugi di cui sopra, gene- ravano nella città di Hartford/CT (USA) il 27.04.1903 (ovvero dopo
l'avvenuta naturalizzazione americana del proprio padre già italiano), il sig. (nonno del ricorrente), il quale si Parte_3 sposava a sua volta con la sig.ra il 27.01.1927; Controparte_2 dall'unione della coppia innanzi citata, nasceva sempre nella città di
Hartford/CT (USA) il sig. (padre Parte_1 dell'odierno ricorrente), il quale sposava a sua volta in data 12.08.1950 la sig.ra (madre dell'odierno ricorrente). 2) Che la sue- Persona_4 sposta storia genealogica della famiglia “ ” (sche- Persona_5 maticamente rappresentata in all. 1), può essere debitamente riscontrata attraverso la documentazione allegata in originale al presente ricorso, rappresentata dai certificati di Stato Civile muniti di necessarie apostille
(in quanto gli Stati Uniti d'America rientrano tra gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, assicurando la piena convalida dei documenti formati nel proprio Paese) con relativa traduzione giurata in lingua italiana (cfr. all. 2 e ss.). 3) Che l'antenato italiano sig. bisnonno dell'odierno ricorrente nonché spo- Persona_3 so della dante causa sig.ra faceva richiesta di naturaliz- Parte_2 zazione statunitense ottenendola con relativo giuramento di fedeltà in data 21.10.1896, e di conseguenza rinunciando alla cittadinanza italia- na ufficialmente a partire dalla medesima data, come può evincersi da- gli allegati in atti ed anch'essi come per legge, debitamente apostillati e tradotti in lingua italiana (cfr. all. 2.8). 4) Che in considerazione di quanto sopra esposto, il sig. perdeva la cittadinanza ita- Persona_3 liana rinunciandovi volontariamente quando il proprio figlio, sig.
[...]
(trasformandosi la “I” in “Y” per evidenti refusi di Persona_6 trascrizione del nome in territorio con lingua straniera), non era ancora nato, difatti lo stesso veniva alla luce solo in data 27.04.1903 (come può
Pag. 2 di 12 evincersi dall'atto di nascita dello stesso allegato in atti) e per tale ragio- ne, secondo la legge dell'epoca in particolare ex art. 8 legge n. 555/1912, veniva ad interrompersi la trasmissibilità della cittadinanza italiana per così dire “via paterna”. 5) Che in conseguenza di quanto descritto al punto che precede, la moglie del cittadino naturalizzatosi statunitense sig.ra (anch'ella italiana di nascita!), viene ad assumere Parte_2 il ruolo di dante causa ai fini del riconoscimento della cittadinanza ita- liana nel presente giudizio per i motivi di seguito meglio esplicati. 6) Che dalla documentazione prodotta in atti, si può evincere come l'ascendenza dell'odierno ricorrente sia caratterizzata da una interruzione, questa vol- ta involontaria, della cittadinanza italiana nella parte in cui l'attuale dante causa, sig.ra moglie del sig. in con- Parte_2 Persona_3 seguenza della perdita della cittadinanza italiana di quest'ultimo, per- deva anch'ella la cittadinanza italiana (pur non avendovi MAI rinuncia- to espressamente, come dimostrato dai certificati depositati in atti di
“non esistenza di naturalizzazione americana” – cfr all. 2.9), e di conse- guenza il diritto di tramandarla ai propri figli nel caso di specie al sig.
ai sensi della medesima legge sulla cittadinan- Parte_3 za italiana vigente a quel tempo, in particolare ex art. 10 e 11 comma 1 della nr. 555 del 13/06/1912>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
All'esito dell'integrazione documentale richiesta con ordinanza del
05-09.10.2023, è stata poi prodotta in atti il certificato di non na- turalizzazione dell'ava rilasciato dal competente Parte_2
Ufficio statunitense (U.S.C.I.S. – United States Citizenship and
Immigration Service;
Servizio Cittadinanza e Immigrazione degli
Stati Uniti).
2. – Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in ordine alla competenza del Tribunale adito, che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiun-
Pag. 3 di 12 gendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricorrente risiede all'estero e che l'ava cittadina italiana risulta nata nel ter- ritorio di un Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderoga- bilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circo- lazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la
Pag. 4 di 12 protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discenden- za dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al ricono- scimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipote- si di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che la predetta
[...]
nel 1893, contrasse matrimonio con un cittadino ita- Parte_4 liano, (noto negli U.S.A. anche come Persona_7 [...]
, il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino sta- Persona_8 tunitense nel 1896 (cfr. all. 2.8) e dalla loro unione nacque il figlio il 27 aprile 1903 ad Hartford, Connecti- Parte_3 cut, Stati Uniti d'America, sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nel Codice civile del 1865, il quale prevedeva che la cittadinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr., rispettivamente, art. 4 Cod. civ. 1865: <È cittadino il figlio di padre cittadino>> e art. 7 Cod. civ. 1865 <Quando il padre è ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina. (…) Se nep- pure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno>>].
Ne consegue che il predetto nato il 27 Parte_3 aprile 1903 negli Stati Uniti d'America: non poté acquisire la cit- tadinanza italiana dal padre, per Persona_9 averla questi perduta nel 1896, a seguito della sua volontaria na- turalizzazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 11 n.
2 del Cod. civ. 1865, secondo cui <La cittadinanza si perde (…)
Pag. 5 di 12 da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero>>; non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via pa- terna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, Persona_10 non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla
[...] madre, : quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi Parte_2 volontariamente statunitense, ha comunque perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito nel 1896, in conse- guenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, cpv, del Co- dice civile del 1865, secondo cui <la moglie e i figli minori di co- lui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno>> (resi- denza che, nel caso di specie, era stata pacificamente spostata ne- gli Stati Uniti d'America).
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui
– come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribi- le la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, re- cepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secon- do cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repub- blicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve os-
Pag. 6 di 12 servare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadi- no, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibi- le. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-
09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un di- scendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di di- mostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cit- tadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di tra- smissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'ava cittadina italiana non risulta essersi mai volontariamente Parte_2 naturalizzata cittadina statunitense – come attestato dal Certifi- cato Negativo rilasciato dall'U.S.C.I.S. (United States Citizenship and Immigration Services: Servizio Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti) – sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha po- tuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta Pt_2
, nel 1893, contrasse matrimonio con un cittadino italiano,
[...]
il quale, tuttavia, si naturalizzò Persona_9 cittadino statunitense nel 1896 (cfr. all. 2.8) e dalla loro unione nacque poi il figlio, il 27 aprile 1903 ad Parte_3
Pag. 7 di 12 Hartford, Connecticut, negli Stati Uniti, sempre in epoca precosti- tuzionale.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 4, 11, comma secondo, e
14 del codice civile del 1865, che prevedevano, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essen- do peraltro previsto che <la moglie e i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno>> (art. 11, comma secondo, codice civile del 1865) e che <la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito>> (art. 14 codice civile del 1865); tali norme furono poi sostanzialmente trasfuse negli artt. 1, 10 e 11, comma primo, della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ri- correnti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza ita- liana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro pre- visto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una citta- dinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10
Legge n. 555/1912) e che <Se il marito cittadino diviene stranie- ro, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis-
Pag. 8 di 12 sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare, in primo luogo, che le norme dichia- rate incostituzionali con le predette sentenze sono sostanzialmen- te riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sic- ché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conse- guenti alle stesse pronunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmis- sione della cittadinanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato codice civile del 1865. In se- condo luogo, deve osservarsi come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (ri- spettivamente, art. 11, comma secondo, codice civile del 1865 e art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipotesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo al- la donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal-
Pag. 9 di 12 tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
Pag. 10 di 12 L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza ita- liana anche l'odierno ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispe- cie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- DICHIARA che il ricorrente Parte_1 nato il [...] a [...]/CT, Stati Uniti d'America è cittadi- no italiano iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 11 di 12 - ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corleto Perticara
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 30.05.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 12 di 12
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva precedentemente as- sunta all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., letti ed esaminati gli atti di causa;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c. nel procedimento iscritto al n. R.G. 3260 / 2022 promosso da: nato il [...] a [...]- Parte_1 ford/CT, Stati Uniti d'America, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Armando Pedicini, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana , na- Parte_2 ta il 2 ottobre 1878 a Corleto Perticara (PZ).
In particolare, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedot- to che: <1) Che l'odierno ricorrente è cittadino statunitense di origine italiana in quanto discendente diretto della sig.ra Parte_2
Pag. 1 di 12 (bisnonna del ricorrente), nata a [...] nella provincia di Po- tenza, il giorno 02.10.1878, figlia di e Persona_1 [...]
la stessa emigrava negli Stati Uniti d'America fine 800' ove Per_2 si sposava, in data 30.11.1893 con il sig. (bisnonno del ri- Persona_3 corrente) anch'egli originario d'Italia ma naturalizzatosi cittadino ame- ricano in data 21.10.1896 (cfr. all. 2.8); i due coniugi di cui sopra, gene- ravano nella città di Hartford/CT (USA) il 27.04.1903 (ovvero dopo
l'avvenuta naturalizzazione americana del proprio padre già italiano), il sig. (nonno del ricorrente), il quale si Parte_3 sposava a sua volta con la sig.ra il 27.01.1927; Controparte_2 dall'unione della coppia innanzi citata, nasceva sempre nella città di
Hartford/CT (USA) il sig. (padre Parte_1 dell'odierno ricorrente), il quale sposava a sua volta in data 12.08.1950 la sig.ra (madre dell'odierno ricorrente). 2) Che la sue- Persona_4 sposta storia genealogica della famiglia “ ” (sche- Persona_5 maticamente rappresentata in all. 1), può essere debitamente riscontrata attraverso la documentazione allegata in originale al presente ricorso, rappresentata dai certificati di Stato Civile muniti di necessarie apostille
(in quanto gli Stati Uniti d'America rientrano tra gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, assicurando la piena convalida dei documenti formati nel proprio Paese) con relativa traduzione giurata in lingua italiana (cfr. all. 2 e ss.). 3) Che l'antenato italiano sig. bisnonno dell'odierno ricorrente nonché spo- Persona_3 so della dante causa sig.ra faceva richiesta di naturaliz- Parte_2 zazione statunitense ottenendola con relativo giuramento di fedeltà in data 21.10.1896, e di conseguenza rinunciando alla cittadinanza italia- na ufficialmente a partire dalla medesima data, come può evincersi da- gli allegati in atti ed anch'essi come per legge, debitamente apostillati e tradotti in lingua italiana (cfr. all. 2.8). 4) Che in considerazione di quanto sopra esposto, il sig. perdeva la cittadinanza ita- Persona_3 liana rinunciandovi volontariamente quando il proprio figlio, sig.
[...]
(trasformandosi la “I” in “Y” per evidenti refusi di Persona_6 trascrizione del nome in territorio con lingua straniera), non era ancora nato, difatti lo stesso veniva alla luce solo in data 27.04.1903 (come può
Pag. 2 di 12 evincersi dall'atto di nascita dello stesso allegato in atti) e per tale ragio- ne, secondo la legge dell'epoca in particolare ex art. 8 legge n. 555/1912, veniva ad interrompersi la trasmissibilità della cittadinanza italiana per così dire “via paterna”. 5) Che in conseguenza di quanto descritto al punto che precede, la moglie del cittadino naturalizzatosi statunitense sig.ra (anch'ella italiana di nascita!), viene ad assumere Parte_2 il ruolo di dante causa ai fini del riconoscimento della cittadinanza ita- liana nel presente giudizio per i motivi di seguito meglio esplicati. 6) Che dalla documentazione prodotta in atti, si può evincere come l'ascendenza dell'odierno ricorrente sia caratterizzata da una interruzione, questa vol- ta involontaria, della cittadinanza italiana nella parte in cui l'attuale dante causa, sig.ra moglie del sig. in con- Parte_2 Persona_3 seguenza della perdita della cittadinanza italiana di quest'ultimo, per- deva anch'ella la cittadinanza italiana (pur non avendovi MAI rinuncia- to espressamente, come dimostrato dai certificati depositati in atti di
“non esistenza di naturalizzazione americana” – cfr all. 2.9), e di conse- guenza il diritto di tramandarla ai propri figli nel caso di specie al sig.
ai sensi della medesima legge sulla cittadinan- Parte_3 za italiana vigente a quel tempo, in particolare ex art. 10 e 11 comma 1 della nr. 555 del 13/06/1912>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
All'esito dell'integrazione documentale richiesta con ordinanza del
05-09.10.2023, è stata poi prodotta in atti il certificato di non na- turalizzazione dell'ava rilasciato dal competente Parte_2
Ufficio statunitense (U.S.C.I.S. – United States Citizenship and
Immigration Service;
Servizio Cittadinanza e Immigrazione degli
Stati Uniti).
2. – Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in ordine alla competenza del Tribunale adito, che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiun-
Pag. 3 di 12 gendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricorrente risiede all'estero e che l'ava cittadina italiana risulta nata nel ter- ritorio di un Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderoga- bilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circo- lazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la
Pag. 4 di 12 protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discenden- za dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al ricono- scimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipote- si di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che la predetta
[...]
nel 1893, contrasse matrimonio con un cittadino ita- Parte_4 liano, (noto negli U.S.A. anche come Persona_7 [...]
, il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino sta- Persona_8 tunitense nel 1896 (cfr. all. 2.8) e dalla loro unione nacque il figlio il 27 aprile 1903 ad Hartford, Connecti- Parte_3 cut, Stati Uniti d'America, sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nel Codice civile del 1865, il quale prevedeva che la cittadinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr., rispettivamente, art. 4 Cod. civ. 1865: <È cittadino il figlio di padre cittadino>> e art. 7 Cod. civ. 1865 <Quando il padre è ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina. (…) Se nep- pure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno>>].
Ne consegue che il predetto nato il 27 Parte_3 aprile 1903 negli Stati Uniti d'America: non poté acquisire la cit- tadinanza italiana dal padre, per Persona_9 averla questi perduta nel 1896, a seguito della sua volontaria na- turalizzazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 11 n.
2 del Cod. civ. 1865, secondo cui <La cittadinanza si perde (…)
Pag. 5 di 12 da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero>>; non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via pa- terna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, Persona_10 non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla
[...] madre, : quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi Parte_2 volontariamente statunitense, ha comunque perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito nel 1896, in conse- guenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, cpv, del Co- dice civile del 1865, secondo cui <la moglie e i figli minori di co- lui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno>> (resi- denza che, nel caso di specie, era stata pacificamente spostata ne- gli Stati Uniti d'America).
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui
– come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribi- le la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, re- cepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secon- do cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repub- blicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve os-
Pag. 6 di 12 servare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadi- no, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibi- le. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-
09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un di- scendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di di- mostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cit- tadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di tra- smissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'ava cittadina italiana non risulta essersi mai volontariamente Parte_2 naturalizzata cittadina statunitense – come attestato dal Certifi- cato Negativo rilasciato dall'U.S.C.I.S. (United States Citizenship and Immigration Services: Servizio Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti) – sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha po- tuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta Pt_2
, nel 1893, contrasse matrimonio con un cittadino italiano,
[...]
il quale, tuttavia, si naturalizzò Persona_9 cittadino statunitense nel 1896 (cfr. all. 2.8) e dalla loro unione nacque poi il figlio, il 27 aprile 1903 ad Parte_3
Pag. 7 di 12 Hartford, Connecticut, negli Stati Uniti, sempre in epoca precosti- tuzionale.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 4, 11, comma secondo, e
14 del codice civile del 1865, che prevedevano, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essen- do peraltro previsto che <la moglie e i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno>> (art. 11, comma secondo, codice civile del 1865) e che <la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito>> (art. 14 codice civile del 1865); tali norme furono poi sostanzialmente trasfuse negli artt. 1, 10 e 11, comma primo, della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ri- correnti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza ita- liana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro pre- visto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una citta- dinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10
Legge n. 555/1912) e che <Se il marito cittadino diviene stranie- ro, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis-
Pag. 8 di 12 sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare, in primo luogo, che le norme dichia- rate incostituzionali con le predette sentenze sono sostanzialmen- te riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sic- ché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conse- guenti alle stesse pronunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmis- sione della cittadinanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato codice civile del 1865. In se- condo luogo, deve osservarsi come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (ri- spettivamente, art. 11, comma secondo, codice civile del 1865 e art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipotesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo al- la donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal-
Pag. 9 di 12 tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
Pag. 10 di 12 L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza ita- liana anche l'odierno ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispe- cie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- DICHIARA che il ricorrente Parte_1 nato il [...] a [...]/CT, Stati Uniti d'America è cittadi- no italiano iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 11 di 12 - ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corleto Perticara
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 30.05.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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